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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/11/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
R.G. 160/2024
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
NC S. CA Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
CO TO Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, con udienza fissata al giorno 22.10.2025, sostituita nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Claudia Di Matteo, giusta procura in atti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via V. Arminjon, n. 8;
APPELLANTE
E già in qualità di mandataria di Parte_2 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_3 dall'avv. Giovanbattista Santangelo in virtù di procura allegata, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via A. Bertoloni, n. 29;
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante:<<accogliere l'appello e per l'effetto annullare o riformare la sentenza impugnata. con vittoria di spese compensi professionali entrambi i gradi giudizio>>;
1 Per la parte appellata Parte_3 avversa difesa e istanza, previa ogni declaratoria sia di rito e che di merito, così giudicare:
- revocare l'ordinanza declaratoria di contumacia di , oppure modificare l'ordinanza Parte_3 medesima eliminando la declaratoria di contumacia;
- rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
ZZ n. 21/2024 del 8 gennaio 2024 in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondato, per tutte le ragioni esposte nel presente atto. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi professionali, oltre ad IVA e CPA come per legge >>;
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di ZZ, n. 21/2024 del
09.01.2024, emessa nell'ambito del giudizio n. 1677/2019 R.G.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata sentenza, il Tribunale di ZZ ha dichiarato inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615, comma 2, c.p.c. dalla società
[...] avverso l'esecuzione immobiliare intrapresa nei suoi confronti dalla Parte_1 CP_1
e soc. sulla base di contratto
[...] Controparte_2 Parte_3 di mutuo fondiario, stipulato tra la Banca succitata e la soc. in data Controparte_3
23.07.2007, garantito da ipoteca di primo grado, gravante su alcuni immobili, ubicati ad
ZZ (AQ).
A sostegno dell'opposizione, veniva dedotto che: a) in data 24.01.2018 la Controparte_2 notificava alla società atto di precetto per euro
[...] Parte_1
1.376.282,05, in virtù di un contratto di mutuo fondiario, la cui stipula risaliva all'anno 2007, garantito da ipoteca di primo grado gravante su molteplici immobili siti nel Comune di
ZZ; b) a seguito di pignoramento immobiliare avente ad oggetto i beni immobili dell'opponente (descritti in atti), instaurata la procedura esecutiva n. 51/2018 R.G.E.I., veniva incaricato quale esperto l'Ing. il quale veniva, altresì, autorizzato dal Persona_1
Tribunale alla variazione catastale degli immobili pignorati, ora censiti al Foglio 30, par. 1070, sub. 5,6,7,8,9,10,11,12; c) interveniva nella procedura esecutiva ex art. 111 c.p.c., la
[...]
a mezzo della mandataria quale cessionaria del credito Controparte_4 CP_1 originariamente vantato dalla d) l'esperto stimatore incaricato Controparte_2 dal Tribunale escludeva la presenza di diritti demaniali o usi civici sul patrimonio immobiliare per cui è causa;
e) da certificazione rilasciata il 07.06.2019 dal Comune di ZZ, veniva in rilievo, contrariamente, la circostanza per cui tutti gli immobili oggetto della predetta
2 procedura erano gravati da uso civico;
f) i beni gravati da uso civico sono impignorabili e non
è ammessa la sdemanializzazione di fatto degli stessi;
g) l'opposizione all'esecuzione proposta non poteva ritenersi tardiva, poiché fondata su fatti sopravvenuti che il debitore proponeva successivamente per causa a lui non imputabile e, che comunque, la impignorabilità dei beni gravati da uso civico sarebbe rilevabile d'ufficio dal giudice.
La decisione del Tribunale, emanata all'esito dell'istruttoria esperita unicamente mediante acquisizione della documentazione allegata dalle parti, è basata sostanzialmente sul rilievo che l'opposizione all'esecuzione è stata proposta dopo che era già disposta la vendita, sicché essa risultava inammissibile, poiché tardiva, non potendosi ritenere esistente un potere officioso del giudice circa la rilevazione della impignorabilità di un bene gravato da uso civico.
2. Avverso tale decisione, l'originario opponente ha proposto appello, sostenendo, con unico – seppur articolato – motivo che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere tardiva l'opposizione, poiché proposta successivamente alla messa in vendita del compendio immobiliare. Infatti, a dire dell'appellante, il Tribunale avrebbe – come prescritto tra l'altro da diverse pronunce giurisprudenziali – dovuto dichiarare d'ufficio l'eccezione di impignorabilità (sollevabile in ogni stato e grado del procedimento), considerata la sussistenza dell'uso civico sull'intero compendio immobiliare, sì come da certificato rilasciato dal
Comune di ZZ nell'anno 2019.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta la quale Parte_3 procuratrice della oggi la quale deducendo CP_1 Parte_2 preliminarmente la completa inammissibilità, nonché l'infondatezza del motivo d'impugnazione, ha chiesto il rigetto del gravame con il favore delle spese di giudizio.
4. Sulle conclusioni innanzi trascritte, nonché all'esito degli scritti conclusivi, il procedimento con ordinanza del 25.09.2024 è stato rimesso in decisione all'udienza del 22.10.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. L'appello è infondato per tutte le ragioni di seguito spiegate.
5.1.Alla stregua della documentazione versata in atti risulta che:
- con contratto di mutuo fondiario – garantito da ipoteca di primo grado iscritta al n. RG 9320 e RP 2661 dell'Agenzia del Territorio di ZZ – del 23.07.2007 la si rendeva debitrice nei riguardi della Controparte_3 [...]
– per complessivi euro 1.200.000,00 – e detta ipoteca gravava Controparte_2 sui beni immobili di proprietà della soc. suindicata;
specificatamente: a) porzione
3 immobiliare di vani catastali 6,5 – censita al NCEU del Comune di ZZ al foglio 30, particella 288 (ora particella 1070), sub. 1, Piazza Torlonia, z.c. 1, categoria A/2, classe 2, vani 6,5, R.C.E. 503,55; b) porzione immobiliare di vani catastali 6,5 – censita al NCEU del Comune di ZZ al foglio 30, particella
288 (ora particella 1070), sub. 2, Piazza Torlonia, z.c. 1, categoria A/2, classe 2, vani 6,5, R.C.E. 503,55; c) porzione immobiliare di vani catastali 6 – censita al
NCEU del Comune di ZZ al foglio 30, particella 288 (ora particella 1070), sub. 3, Piazza Torlonia, z.c. 1, categoria A/2, classe 3, vani 6, R.C.E. 557,77; d) porzione immobiliare di vani catastali 7 – censita al NCEU del Comune di
ZZ al foglio 30, particella 288 (ora particella 1070), sub. 4, Piazza Torlonia,
z.c. 1, categoria A/2, classe 3, vani 7, R.C.E. 650,74);
- a seguito della notifica dell'atto di pignoramento immobiliare in data 22.03.2018, veniva instaurata la procedura di espropriazione immobiliare n. 51/2018 T.G.E. del
Tribunale di ZZ, avente ad oggetto tutto il compendio immobiliare suelencato;
- l'Ing. incaricato dal Tribunale quale esperto della procedura Persona_1 esecutiva in parola, accertava la natura privata dei beni immobiliari pignorati, escludendone, dunque, la sottoposizione agli usi civici, mediante elaborato depositato in data 19.09.2018;
- è, altresì, incontestato che, nelle more del giudizio di merito di primo grado, risultava pendente dinanzi al Commissario degli usi civici di ZZ anche la procedura n. 3/2020, avente ad oggetto la cd. qualitatis degli immobili, ove la CTU dott.ssa agr. incaricata nell'ambito del procedimento suesposto, nella Persona_2 propria relazione preliminare del giorno 08.11.2023, concludeva nel ritenere che le unità immobiliari pignorate sopraindicate (ora tutte distinte con la particella n.
1070 del foglio 30) avessero natura “privata” (v. doc. all. atto di costituzione in appello).
5.2. Tra l'altro, dalla ricostruzione dello svolgimento del procedimento esecutivo, come correttamente rilevato dal Tribunale, emerge che:
- in data 22.03.2018 la provvedeva alla notifica Controparte_2 dell'atto di pignoramento immobiliare nei confronti dell'odierna appellante, introducendo, pertanto, l'esecuzione R.G.E. n. 51/2018;
4 - a seguito di deposito dell'elaborato peritale dell'esperto estimatore, all'interno del quale veniva riconosciuta l'assenza di diritti demaniali o usi civici sul patrimonio immobiliare oggetto di pignoramento, con ordinanza del 22.12.2018 il giudice dell'esecuzione ordinava la vendita del compendio immobiliare di cui sopra e con successiva ordinanza del 27.12.2018, il Tribunale rigettava la domanda cautelare,
a seguito del quale veniva instaurato il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.;
- nelle more, con ricorso del giorno 01.10.2018, la Parte_1 proponeva una prima opposizione all'esecuzione, concernente unicamente eccezioni relative al rapporto contrattuale sottostante;
- successivamente, in seguito al rigetto dell'opposizione di cui sopra, segnatamente il 16.06.2019, l'odierna parte appellante, proponeva ulteriore opposizione all'esecuzione in forza della quale eccepiva, per la prima volta, la sussistenza del vincolo dell'uso civico sugli immobili pignorati;
- dunque, mentre il provvedimento di autorizzazione alla vendita interveniva a fine
2018, l'opposizione veniva, invero, depositata il 16.06.2019, circa 6 mesi dopo;
- in definitiva, il primo giudice rigettava la domanda, adeguatamente motivando sul punto, e respingendo le eccezioni sollevate dall'originario opponente circa il fatto sopravvenuto – ossia, la certificazione rilasciata dal Comune di ZZ il
07.06.2019, attestante la sussistenza del vincolo dell'uso civico sul compendio immobiliare – ed il legittimo affidamento che costui riponeva nella indagine tecnica espletata nel corso della procedura esecutiva, asseritamente errata e fuorviante.
5.3.Così ricostruiti, in estrema sintesi, i termini fattuali della vicenda, è evidente che l'assunto dell'appellante, secondo cui la natura demaniale degli immobili sarebbe emersa successivamente in virtù della richiesta effettuata al Comune di ZZ, e dunque doveva essere considerata quale fatto sopravvenuto ai sensi dell'art. 615, comma 2, terzo periodo c.p.c., è infondata. Quanto meno a partire dal 2004 (anno in cui l'appellante acquisiva la proprietà degli immobili pignorati), la Progetti Immobiliare s.r.l. avrebbe dovuto conoscere l'esistenza dell'asserito uso civico gravante sul compendio in parola.
Non può, pertanto, discorrersi di “fatto sopravvenuto” ai sensi dell'art. 615, comma 2, periodo terzo c.p.c., dovendo intendersi per tale un fatto emergente successivamente, e non mero argomento che si sarebbe potuto sollevare prima, se l'opponente avesse fatto ricorso all'ordinaria diligenza. Dunque, la valutazione del giudice di prime cure – il quale
5 ha stigmatizzato che, non può integrare un fatto sopravvenuto il rilascio di una certificazione, ricognitiva di una situazione esistente dagli inizi del '900, richiesta dall'opponente e che egli avrebbe potuto conseguire in ogni tempo e, soprattutto tempestivamente, prima della pronuncia dell'ordinanza di vendita – è condivisibile.
5.4. E', poi, chiaro che non ricorre neppure una causa di non proposizione dell'opposizione non imputabile alla debitrice in quanto quest'ultima avrebbe potuto richiedere prima il rilascio della certificazione in oggetto, e non – come in effetti avvenuto – a distanza di più di un anno dal pignoramento degli immobili e di circa sei mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita. Indi, l'opposizione all'esecuzione veniva proposta quando la vendita, riferita ai diritti di proprietà dell'appellante, era stata già disposta.
5.5. In definitiva, l'ammissibilità ex art. 615, comma 2, terzo periodo, c.p.c. della opposizione della Progetti Immobiliare s.r.l. deve essere valutata tenendo conto del suo concreto contenuto. Non può essere, infatti, consentito al debitore esecutato, nel caso in cui il giudice abbia già accordato l'autorizzazione alla vendita, di proporre opposizione che avrebbe potuto avanzare già precedentemente, altrimenti ne risulterebbe frustrata la finalità della norma che, con la fissazione di un preciso limite temporale, ha inteso snellire le procedure esecutive e contenere eventuali azioni dilatorie.
5.6. Dunque, la decisione del giudice di primo grado resiste alle critiche dell'appellante ed è condivisa dalla Corte.
5.7. A ciò si aggiunga che, neppure è condivisibile la prospettazione avanzata dalla Progetti
Immobiliare s.r.l. secondo cui, il Tribunale avrebbe potuto/dovuto rilevare d'ufficio la impignorabilità dei beni per cui è causa, in quanto gravati dal vincolo dell'uso civico, se solo si considera che: a) nella procedura esecutiva n. 51/2018 R.G.E. veniva incarico quale esperto l'Ing. il quale concludeva, dopo elaborata ed attenta disamina Persona_1 della documentazione di cui disponeva (documentazione catastale aggiornata;
documentazione urbanistica ed edilizia;
certificato di destinazione urbanistica ecc.), nel ritenere libero da qualsivoglia vincolo di uso civico il compendio immobiliare pignorato;
b) la certificazione prodotta in giudizio dall'odierna appellante e rilasciata dal Comune di
ZZ risultava del tutto generica, nonché tardiva, poiché il suddetto vincolo era quanto meno apparentemente rilevabile sin dall'originario atto di acquisto antecedente al
1915; né la qualità di un fondo e l'esistenza di usi civici può dipendere, come mostra di ritenere l'appellante, dalla certificazione dell'ente comunale. Dunque, il giudice non avrebbe certamente potuto rilevare d'ufficio l'impignorabilità degli immobili controversi,
6 posto che risulta acclarato che gli immobili pignorati non sono gravati da alcun vincolo di uso civico, come risultante dalle succitate indagini tecniche espletate, confermative della circostanza per cui lo stesso ha natura esclusivamente privata.
6. In conclusione, l'appello deve essere respinto.
7. Per il principio della soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, da liquidare in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione conforme al valore della domanda (pari ad €
1.376.282,05), valori minimi per ciascuna fase del giudizio (studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale) tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate.
8. Ricorrono a carico dell'appellante i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma
1-quater D.P.R. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante al rimborso in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 17.002,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, per compenso;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
CO TO NC S. CA
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