TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14247 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa LI Pellettieri nella causa
N.R.G. 69119/2022 pervenuta all'udienza del 19 GIUGNO 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Mauro Longo Controparte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
con sede in Via IV Novembre 119/A, contumace Controparte_2 CP_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 6513/2022 depositata CP_2
il 12.5.2022 – opposizione ad ordinanza ingiunzione- termini per l'emissione del provvedimento prefettizio
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 19 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano. Ancora in via preliminare si evidenzia la tempestività del gravame siccome proposto nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza di primo grado pubblicata il 12.5.2022- atto di citazione in appello notificato in data 11.11.2022 – iscrizione a ruolo del 15.11.2022) nonché la ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. , avendo parte appellante indicato le parti della sentenza oggetto di censura, le norme di legge violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , ponendo il Giudice dell'appello in condizione di avere immediata contezza delle censure prospettate .
Tanto premesso , la società odierna appellante ha proposto opposizione avverso l'ordinanza prefettizia n. 91200030076, rilevando che l' ordinanza ingiunzione era stata emessa oltre i termini di cui agli artt. 203 e 204 CD e che si era quindi formato il silenzio -assenso .
Ha dedotto la società appellante di aver inviato il ricorso in opposizione con modalità telematica all'organo accertatore ( che aveva elevato il verbale impugnato sicchè il termine, Parte_1
decorso il quale si forma il silenzio- assenso, era non di 210 giorni , bensì di 180 giorni;
nel caso di specie in particolare il ricorso al Prefetto era stato notificato a a mezzo PEC in data Parte_1
29 marzo 2021 e l'ordinanza prefettizia era stata emessa in data 22 ottobre 2021 , ossia decorsi 207 giorni dall'inoltro del ricorso , ciò in evidente violazione degli artt. 203 e 204 CD .
La doglianza è fondata .
I termini di cui agli artt. 203 e 204 CD sono infatti termini perentori , cui la legge ricollega una specifica funzione decadenziale , e si cumulano tra loro ai fini della verifica della tempestività della emissione della ordinanza ingiunzione.
In particolare si osserva che , a norma delle disposizioni citate, la cumulabilità dei termini previsti consente al Prefetto di usufruire , per il complessivo svolgimento della attività istruttoria , di accertamento e decisione di duecentodieci giorni (30 gg per l'inoltro del ricorso;
60 gg per la raccolta dei dati e delle deduzioni dei verbalizzanti e 120 gg per l'emissione del provvedimento irrogativo della sanzione amm.va).
Il termine previsto dall'art. 204 CD primo comma per l'emissione da parte del Prefetto della ordinanza ingiunzione , dunque, poiché rappresenta l'atto finale del relativo procedimento amministrativo, che il legislatore ha stabilito concludersi entro un termine ben determinato è da ritenersi imposto a pena di decadenza , sicchè , alla tardiva emissione del provvedimento sanzionatorio non può che conseguire – in caso di opposizione- l'annullamento o la declaratoria di inefficacia dello stesso .
Nella ipotesi in cui il trasgressore abbia fatto richiesta di audizione personale si applica l'art. 204 comma 1 ter CD , sicchè il termine di cui al comma 1 è interrotto con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione ; detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa .
Ciò posto , si osserva che nel caso in esame il ricorso al Prefetto venne presentato con modalità telematica a in data 29 marzo 2021 , sicchè il termine complessivo accordato dalla Parte_1 legge per l'esaurimento del procedimento gerarchico innanzi al Prefetto è di 180 giorni nel caso in cui il ricorso non venga presentato al Prefetto del luogo della commessa violazione ma all'organo accertatore .
Nel caso che ci occupa l'ordinanza ingiunzione risulta emessa in data 22 ottobre 2021 , oltre il termine di 180 gg di cui al combinato disposto degli artt. 203 e 204 CD;
si è dunque formato il silenzio assenso che implica che il ricorso gerarchico sia stato accolto .
In riforma della impugnata sentenza va dunque annullata l'ordinanza ingiunzione sopra indicata .
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014
(scaglione fino ad € 1100,00) con distrazione in favore dell'Avv. Mauro Longo .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in riforma della sentenza impugnata , annulla l' ordinanza ingiunzione n. 91200030076 ;
b) condanna la alla refusione delle spese del doppio grado in favore di Controparte_2
parte appellata , che si liquidano in € 107,50 per esborsi, € 505,00 per compenso ex D.M.
55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge , spese da distrarsi in favore dell'Avv. Mauro Longo che le ha anticipate;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 15 ottobre 2025
Dott.ssa LI Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa LI Pellettieri nella causa
N.R.G. 69119/2022 pervenuta all'udienza del 19 GIUGNO 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Mauro Longo Controparte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
con sede in Via IV Novembre 119/A, contumace Controparte_2 CP_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 6513/2022 depositata CP_2
il 12.5.2022 – opposizione ad ordinanza ingiunzione- termini per l'emissione del provvedimento prefettizio
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 19 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano. Ancora in via preliminare si evidenzia la tempestività del gravame siccome proposto nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza di primo grado pubblicata il 12.5.2022- atto di citazione in appello notificato in data 11.11.2022 – iscrizione a ruolo del 15.11.2022) nonché la ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. , avendo parte appellante indicato le parti della sentenza oggetto di censura, le norme di legge violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , ponendo il Giudice dell'appello in condizione di avere immediata contezza delle censure prospettate .
Tanto premesso , la società odierna appellante ha proposto opposizione avverso l'ordinanza prefettizia n. 91200030076, rilevando che l' ordinanza ingiunzione era stata emessa oltre i termini di cui agli artt. 203 e 204 CD e che si era quindi formato il silenzio -assenso .
Ha dedotto la società appellante di aver inviato il ricorso in opposizione con modalità telematica all'organo accertatore ( che aveva elevato il verbale impugnato sicchè il termine, Parte_1
decorso il quale si forma il silenzio- assenso, era non di 210 giorni , bensì di 180 giorni;
nel caso di specie in particolare il ricorso al Prefetto era stato notificato a a mezzo PEC in data Parte_1
29 marzo 2021 e l'ordinanza prefettizia era stata emessa in data 22 ottobre 2021 , ossia decorsi 207 giorni dall'inoltro del ricorso , ciò in evidente violazione degli artt. 203 e 204 CD .
La doglianza è fondata .
I termini di cui agli artt. 203 e 204 CD sono infatti termini perentori , cui la legge ricollega una specifica funzione decadenziale , e si cumulano tra loro ai fini della verifica della tempestività della emissione della ordinanza ingiunzione.
In particolare si osserva che , a norma delle disposizioni citate, la cumulabilità dei termini previsti consente al Prefetto di usufruire , per il complessivo svolgimento della attività istruttoria , di accertamento e decisione di duecentodieci giorni (30 gg per l'inoltro del ricorso;
60 gg per la raccolta dei dati e delle deduzioni dei verbalizzanti e 120 gg per l'emissione del provvedimento irrogativo della sanzione amm.va).
Il termine previsto dall'art. 204 CD primo comma per l'emissione da parte del Prefetto della ordinanza ingiunzione , dunque, poiché rappresenta l'atto finale del relativo procedimento amministrativo, che il legislatore ha stabilito concludersi entro un termine ben determinato è da ritenersi imposto a pena di decadenza , sicchè , alla tardiva emissione del provvedimento sanzionatorio non può che conseguire – in caso di opposizione- l'annullamento o la declaratoria di inefficacia dello stesso .
Nella ipotesi in cui il trasgressore abbia fatto richiesta di audizione personale si applica l'art. 204 comma 1 ter CD , sicchè il termine di cui al comma 1 è interrotto con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione ; detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa .
Ciò posto , si osserva che nel caso in esame il ricorso al Prefetto venne presentato con modalità telematica a in data 29 marzo 2021 , sicchè il termine complessivo accordato dalla Parte_1 legge per l'esaurimento del procedimento gerarchico innanzi al Prefetto è di 180 giorni nel caso in cui il ricorso non venga presentato al Prefetto del luogo della commessa violazione ma all'organo accertatore .
Nel caso che ci occupa l'ordinanza ingiunzione risulta emessa in data 22 ottobre 2021 , oltre il termine di 180 gg di cui al combinato disposto degli artt. 203 e 204 CD;
si è dunque formato il silenzio assenso che implica che il ricorso gerarchico sia stato accolto .
In riforma della impugnata sentenza va dunque annullata l'ordinanza ingiunzione sopra indicata .
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014
(scaglione fino ad € 1100,00) con distrazione in favore dell'Avv. Mauro Longo .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in riforma della sentenza impugnata , annulla l' ordinanza ingiunzione n. 91200030076 ;
b) condanna la alla refusione delle spese del doppio grado in favore di Controparte_2
parte appellata , che si liquidano in € 107,50 per esborsi, € 505,00 per compenso ex D.M.
55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge , spese da distrarsi in favore dell'Avv. Mauro Longo che le ha anticipate;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 15 ottobre 2025
Dott.ssa LI Pellettieri