Articolo 125 quater della Legge di guerra
Articolo 125 terArticolo 125 quinquies
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9 febbraio 1942
Art. 125-quater.

(( Autorita' competente alla formazione degli atti. )) (( L'autorita' competente alla formazione degli atti indicati negli articoli precedenti e' il Ministero della marina o dell'aeronautica, secondo che si tratti di perdita o di scomparsa di una nave o di un aeromobile.

I Ministeri anzidetti possono delegare i dipendenti comandi o servizi. ))
Entrata in vigore il 9 febbraio 1942