Art. 125-quater.
(( Autorita' competente alla formazione degli atti. )) (( L'autorita' competente alla formazione degli atti indicati negli articoli precedenti e' il Ministero della marina o dell'aeronautica, secondo che si tratti di perdita o di scomparsa di una nave o di un aeromobile.
I Ministeri anzidetti possono delegare i dipendenti comandi o servizi. ))
(( Autorita' competente alla formazione degli atti. )) (( L'autorita' competente alla formazione degli atti indicati negli articoli precedenti e' il Ministero della marina o dell'aeronautica, secondo che si tratti di perdita o di scomparsa di una nave o di un aeromobile.
I Ministeri anzidetti possono delegare i dipendenti comandi o servizi. ))