TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/11/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Genova Dott.ssa AR NN DITO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nelle cause riunite NN 1156 e 1270/2025 promosse da
e rappresentate e difese dagli Avv.ti W. Miceli, N Parte_1 Parte_2
ZA, F. NC, E NI e G. AL ed elettivamente domiciliati in Biella, Via De Marchi
4/A presso lo Studio di quest'ultimo, come da mandato di cui agli atti
RICORRENTI
CONTRO
, con sede centrale in Roma, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore domiciliato in Genova- Sede via Assarotti 38, rappresentato e difeso dal dott.
Calvi come da atti
RESISTENTE
OGGETTO: ferie docenti CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE si chiede di accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni dedotti in ricorso e conseguentemente di condannare il resistente al pagamento della somma dovuta e indicata CP_1
oltre interessi legali e vittoria di spese con richiesta di maggiorazione fino al 30%
CONCLUSIONI PER IL MINISTERO RESISTENTE si chiede di respingere i ricorsi, con vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorsi distinti e successivamente riuniti ai sensi dell'art. 151 disp att cpc e Parte_1
premesso di aver prestato servizio come docenti alle dipendenze del Parte_2
resistente in ragione di più contratti a termine, hanno lamentato il mancato godimento CP_1
integrale delle ferie maturate nel corso di detti contratti, sostenendo, nel caso, la violazione di più
disposizioni della contrattazione collettiva e della normativa vigente in materia, richiamando fonti eurounitarie e giurisprudenza a sostegno dei propri assunti e sostenendo la decennalità della prescrizione in materia.
Le ricorrenti hanno quindi sostenuto, rispettivamente:
di aver diritto all'indennità per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 per Parte_1
l'importo di € 4103,82
per gli anni scolastici dal 2017/2028 al 2019/2020 e 2023/2024 per Parte_2
l'importo di € 7495,42
E hanno concluso quindi conformemente come da rispettivi ricorsi, sviluppando anche conteggi relativamente a quanto oggetto di domanda
Si è costituito in giudizio in ogni ricorso il resistente, eccependo la prescrizione come CP_1
quinquennale, contestando integralmente ogni argomentazione, difesa ed istanza di parte ricorrente e concludendo come in epigrafe.
Le controversia sono state brevemente trattate senza ritenuta necessità di istruttoria e, all'udienza del
27.11.2025 definite con lettura del dispositivo I ricorsi proposti sono risultati fondati e vanno pertanto accolti, in linea con l'orientamento già seguito in più pronunce di questo Tribunale alle cui motivazioni, per quanto non espresso, per il resto, si rinvia integralmente.
Una ricostruzione normativa della disciplina relativa alle ferie dei docenti, trova quale norma più risalente, l'art. 13 comma 9 CCNL 2007 del comparto scuola, che prevedeva che “le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative”. A seguire, l'art. 19 del medesimo contratto prevedeva che
“le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante
i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione tale norma va interpretata nel senso dell'assenza di un obbligo, in capo al personale docente a termine, a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni tra il primo e l'ultimo giorno di scuola e di cui al calendario regionale scolastico. Vera la premessa, il personale a termine non sarebbe tenuto, diversamente da quello di ruolo a chiedere le ferie, neppure potendo essere collocato in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico di svolgimento delle lezioni, sempre secondo il suddetto calendario, le ferie non godute dovendo quindi essere liquidate alla cessazione del rapporto a termine ( così, anche la recente
Cass 11968/2025).
In un secondo momento è poi anche intervenuto l'art. 5 dl 95/2012 e successiva conversione, norma che su un piano generale ha stabilito quale principio generale che ferie, permessi e riposi spettanti al personale quale quello interessato alla presente pronuncia siano obbligatoriamente fruiti, secondo quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti, in nessun caso potendo dare luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, e ciò con amplissima portata, dal luglio 2012.
Ma a tale disposizione sono state presto apposte delle deroghe ex art 1 commi 54-56 della L.228/2012 che ha previsto che : “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” (comma 54); - “All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55);
- “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”
(comma 56).
Tali norme vanno interpretate, come da statuizione consolidata della Corte di Cassazione, in conformità al diritto eurounitario che, in materia, con tre pronunce del 2018 ha affermato il contrasto con le fonti europee di una normativa nazionale che consenta che il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto annuale alla ferie retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, perda automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto prima di detta cessazione e, conseguentemente, il diritto ad una indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite e non godute, salvo che lo stesso lavoratore sia stato posto dal datore in condizione di esercitare il diritto alle ferie prima della fine del rapporto, ponendo in essere una informazione adeguata ( cfr Dir
2003/88/CE art.7 e Carta dei Diritti Fondamentali UE). Il datore di lavoro deve quindi necessariamente assicurarsi che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie in esame, con invito espresso, anche formale a farlo, avvisandolo delle conseguenze in caso contrario, con onere della prova rispetto all'assolvimento di tale obbligo in capo al datore di lavoro medesimo.
Quindi, come ancora affermato dalla Corte di Cassazione, nessun docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle richieste “se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva” ( così fra le molte anche la recente, già menzionata, Cass n.
11968/2025).
Per quanto premesso un docente non di ruolo non può essere considerato automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni di cui ai calendari scolastici regionali e in assenza di richiesta da parte sua o di esplicito provvedimento da parte dell'autorità scolastica che lo inviti a usufruire delle ferie, ha diritto a monetizzare quelle non godute alla fine del rapporto di lavoro. Ciò quale principio generale, come sempre affermato dalla Corte di Cassazione, nell'orientamento prima richiamato, in tutti i periodi di sospensione previsti dal calendario scolastico.
Nel caso concreto delle ricorrenti, tutte docenti a termine fino alla fine delle attività didattiche, come indicato negli atti introduttivi, la loro richiesta di poter usufruire di ferie è peraltro pacifica, così come che non ne abbiano usufruito, nei periodi di sospensione delle lezioni risultando sicuramente
“disponibili” più di chi fosse collocato in ferie. Nessuna deduzione o prova vi è poi in atti che, il
, come detto onerato a riguardo, abbia invitato e informato le ricorrenti come sopra CP_1
precisato.
In punto prescrizione, infine, la sua decorrenza deve intendersi dalla cessazione del rapporto di lavoro, salva l'esistenza degli inviti e informazione suddetti (così Cass 17643/2023) e il termine di prescrizione deve intendersi decennale (Cass 3021/2020) non decorso, pertanto, con riferimento ad alcuno dei crediti vantati dalle ricorrenti.
Il diritto delle ricorrenti va pertanto affermato, e, in ordine alla quantificazione del dovuto, le contestazioni del risultando assenti sui punti rilevanti e pertanto potendosi fare riferimento CP_1
a quanto elaborato dai ricorrenti in atti, apparso congruo e conforme ai criteri normativi e contrattuali
Sulle somme richieste e concesse va poi calcolata in aggiunta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, ex L 725/94, dalle singole maturazioni annuali all'effettiva corresponsione, concludendosi per il complessivo accoglimento dei ricorsi come proposti e come da dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto il resistente va condannato al loro CP_1
rimborso in favore delle ricorrenti, liquidate nella misura complessiva di cui al dispositivo, tenuto conto in particolare della serialità del contenzioso e della breve trattazione svolta e con distrazione in favore della difesa che ha reso la dichiarazione richiesta
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Genova, dott.ssa AR NN DI, quale Giudice del Lavoro
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa
Dichiara tenuto e conseguentemente condanna il , in persona Controparte_1
del , a corrispondere alle ricorrenti, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e Controparte_2
dei giorni di festività soppresse non goduti, con riferimento agli anni scolastici indicati nei ricorsi,
rispettivamente: a la somma complessiva di euro 4.103,82, oltre alla maggior somma tra Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
a , la somma complessiva di euro 7.495,42, oltre alla maggior somma tra Parte_2
rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo condanna altresì il convenuto a rifondere alle ricorrenti le spese del processo, che liquida CP_1
in € in €1.500,00 per e €2.000,00 per per compensi, oltre accessori di legge e con Pt_1 Parte_2
distrazione a favore della difesa antistataria.
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 cpc riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 27/11/2025
IL GIUDICE
AR NN DI