Rigetto
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/04/2026, n. 2715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2715 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02715/2026REG.PROV.COLL.
N. 01131/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1131 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Nacca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Costanzo, Eleonora Orabona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. OB HE RI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto innanzi al TAR Campania i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno impugnato il provvedimento 31.10.2018 (prot.n. 1655), notificato il 13.11.2018, con il quale il Responsabile dell’Area Urbanistica-Edilizia del Comune di -OMISSIS- ha disposto il diniego relativamente alla domanda di permesso di costruire in sanatoria da loro presentata in data 19.07.2018
A sostegno delle loro doglianze, essi premettevano:
- di essere comproprietari di un immobile, destinato a civile abitazione, sito nel Comune di -OMISSIS- alla via M. Troisi n. 7;
- che, in seguito all’accertamento effettuato dalla Polizia Municipale (verbale n. 03/2015 del 17.09.2015) il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Area Urbanistica Edilizia, del Comune di -OMISSIS- emetteva l’ordinanza n. 08 del 28.10.2015, notificata il 10.11.2015, di demolizione delle opere ivi indicate;
- di aver chiesto, in data 19.07.2018, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, ex art. 36 d.P.R. n. 380/01 (TUE), relativamente al locale sottotetto;
- tale istanza era stata rigettata dall’Amministrazione con l’atto odiernamente impugnato.
A fondamento dell’impugnazione, essi hanno dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Hanno chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di -OMISSIS- ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. -OMISSIS- il TAR Campania ha respinto il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; violazione delle NTA del locale strumento urbanistico; violazione dell’art. 36 TUE; eccesso di potere; 2) error in procedendo et in iudicando ; omessa pronuncia su un motivo di ricorso; riproposizione in appello; 3) error in iudicando et in procedendo ; violazione de TUE e della l. n. 241/ 90; violazione degli artt. 42 e 97 Cost; eccesso di potere; 4) error in iudicando et in procedendo ; violazione de TUE e della l. n. 241/ 90; violazione degli artt. 42 e 97 Cost; violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90; eccesso di potere; 5) error in iudicando et in procedendo ; violazione de TUE e della l. n. 241/ 90; omessa pronuncia su un motivo di ricorso; riproposizione in appello.
Hanno chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di -OMISSIS- ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento dell’11.3.2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti deducono che, contrariamente a quanto dedotto dall’Ente, l’area sulla quale insiste la proprietà dei ricorrenti non ricadrebbe nell’ambito del Piano di Lottizzazione -OMISSIS-, in quanto le relative previsioni non sarebbero state recepite nel PRG approvato con D.G.P. n. 1260 del 9.10.1985.
Piuttosto, sarebbe documentalmente provato che l’area impegnata dal 1974 nella lottizzazione -OMISSIS-, a causa della scadenza della convenzione del 1984, veniva ad essere regolamentata dall’intervenuto PRG, il quale, diversamente da quanto sostenuto dal Dirigente Comunale, non prevede una distinzione grafica tra “C1, C2 e C3”.
Inoltre, secondo la vigente normativa tecnica di attuazione, in tale area, sarebbe consentita un’altezza massima non superiore a 10,50 mt.
Ciò detto, ad avviso degli appellanti con la concessione edilizia n. 24/1988 veniva assentita la realizzazione del fabbricato con un’altezza di m. 9.45 ed un volume di mc 1140, e con il successivo permesso n. 21/200 veniva assentita l’aumento dell’altezza a mt 9,75 ed un ampliamento di mc 218,50 che sommati 1140 già edificati comporta un volume di pari a mc 1358,50.
Le censure sono infondate.
4. A monte dell’impugnato diniego di accertamento in sanatoria vi è l’ordinanza di demolizione n. 8/15, del seguente tenore:
“ - il locale sottotetto, diversamente da quanto autorizzato, risulta suddiviso in diversi ambienti, presumibilmente, destinati a funzione residenziale, funzione diversa da quella originariamente assentita con permesso di costruire n. 21/2009. I diversi ambienti, ancora allo stato rustico, sono forniti di vari impianti tecnologici quali idricosanitario, elettrico e climatizzazione;
- Il sottotetto di che trattasi presenta un'altezza minima interna pari a mt. 2,25, superiore a quella di un mt. 1,00 autorizzata. In ragione di tale difformità, l'altezza complessiva del fabbricato, alla gronda è risultata mt. 9,45 a fronte dei mt. 8,00 previsti, ciò in violazione alla normativa tecnico-urbanistica vigente per la zona territoriale in cui è inserito il fabbricato. Tutto quanto sopra risulta realizzato in difformità al decaduto permesso di costruire n. 21 del 28.05.2009 dal Comune di -OMISSIS- ciò in violazione agli artt. 31 e 44 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e succ. mod. ed int. ”.
5. Orbene, non essendovi stata impugnativa dell’ordinanza di demolizione, ed essendosi definitivamente consolidati i relativi effetti, devono ritenersi processualmente acclarate le altezze ivi indicate, che non possono dunque essere nuovamente rimesse in discussione, come invece sostenuto dagli appellanti.
E nel caso di specie, nella zona C1 si prevede un’altezza massima degli edifici pari a mt. 8, a fronte dei 9.45 mt realizzati.
Per tali ragioni, difetta, nella specie, il requisito della doppia conformità.
6. A ciò aggiungasi altresì che non è stato prodotto un certificato di destinazione urbanistica, né le norme tecniche di attuazione né tantomeno le tavole di zonizzazione del PRG volte a dimostrare che il fabbricato sarebbe, invece, soggetto alle previsioni delle zone “C2 E C3” per le quali è prevista un’altezza massima di 10,45 mt.
7. Inoltre, contrariamente all’assunto di parte appellante, con il permesso di costruire n. 21/2009 il Comune non ha assentito alcun aumento volumetrico, ma unicamente la realizzazione di un volume tecnico adibito a deposito, e segnatamente “ di un sottotetto praticabile ma non abitabile ”.
Pertanto, l’asserzione secondo la quale il Comune avrebbe assentito un aumento di 218 mc, per un totale di 1358 mc, riposa su errati presupposti fattuali.
8. In definitiva, da un lato gli appellanti non possono rimettere in discussione fatti acclarati in sede di originario sopralluogo, di poi sfociati nell’ordinanza di demolizione, giammai impugnata.
In secondo luogo, le argomentazioni relative alla conformità del manufatto alla disciplina urbanistica vigente al momento della sua realizzazione e alla richiesta di sanatoria non sono state dimostrate, riposando ora su mere petizioni di principio, ora su circostanze di fatto errate.
Ne consegue il rigetto del primo motivo di gravame.
9. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti si dolgono del fatto che il firmatario del provvedimento avrebbe motivato il diniego su un – erroneo – presupposto di intervenuta decadenza del P.d.C. n. 21/2009.
Il motivo è infondato.
È ben vero che nel corpo dell’impugnato provvedimento si dà atto della decadenza del p.d.c. n. 21/09.
Nondimeno, tale circostanza – sulla cui rispondenza al vero non rileva indagare in questa sede – è stata inserita in chiave meramente esplicativa, nel mentre le argomentazioni poste a fondamento sono quelle relative alla creazione di “ un volume edilizio superiore a quello consentito dalla norma ”, tenuto conto dell’altezza massima assentita, pari a mt 8, e a quella effettivamente realizzata, pari a mt 9.45.
Per tali ragioni, il rilevo di parte appellante è del tutto inconferente ai fini in esame, non avendo avuto alcuna influenza ai fini del diniego di accertamento di conformità.
Ne consegue il rigetto del relativo motivo di gravame.
10. Con l’ulteriore motivo di gravame l’appellante si duole del fatto che il Comune non avrebbe preso posizione sui vari motivi di ricorso, che pertanto dovevano ritenersi processualmente acclarati, in virtù del principio di non contestazione previsto dall’art. 64 co. 2 c.p.a.
Il motivo è attinto da un duplice profilo di infondatezza.
Sotto un primo profilo, la relativa affermazione è errata in fatto, avendo il Comune contestato in toto le argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo, del quale ha chiesto il rigetto.
Non si comprende pertanto quale tipo di acquiescenza esso avrebbe formulato in ordine alle censure di parte ricorrente.
A ciò aggiungasi altresì che, come sopra esposto, non risultano provate le circostanze dedotte dall’appellante, e segnatamente che la concessione del 1988 autorizzava un’altezza di 9,45 e quella del 2009 un ulteriore aumento sino ad 9,75 mt, con incremento volumetrico di 218 mc. Invero, premesso quanto sopra esposto in ordine alle conseguenze della mancata impugnazione dell’ordinanza di demolizione, che dava conto di interventi eccedenti quanto legittimamente assentito, in questa sede va soggiunto che gli appellanti avrebbero dovuto produrre quanto meno i grafici allegati alle istanze di permesso a costruire, le tavole di progetto, ecc, nel mentre nulla di tutto ciò è presente negli atti di primo grado.
Ne consegue la natura meramente assertoria delle relative argomentazioni, che per tali ragioni non possono che essere disattese.
11. Va altresì rigettato l’ulteriore motivo di gravame, con il quale gli appellanti lamentano la violazione della previsione di cui all’art. 10 bis l. n. 241/90. Sul punto è sufficiente osservare che, avuto riguardo alla natura rigidamente vincolata del provvedimento in esame, il dedotto vizio assume portata non invalidante, posto che, quand’anche gli appellanti fossero stati ritualmente compulsati nel procedimento in esame, il relativo provvedimento finale avrebbe avuto identico tenore contenutistico.
Né può dirsi applicabile la novella introdotta con l’art. 12, comma 1, lettera i) d.l. 16.7.2020, n. 76, convertito con legge 11.9.2020, n. 120, essendo l’impugnato provvedimento di diniego adottato in data 31.10.2018, e pertanto antecedentemente all’entrata in vigore di tale novella.
12. Da ultimo, va disatteso il quinto motivo di gravame, con il quale gli appellanti censurano il provvedimento impugnato nella parte in cui richiama alcuni provvedimenti sanzionatori intervenuti a carico dei ricorrenti che, secondo il Responsabile dell’U.T.C., potrebbero costituire
presupposti impeditivi all’accoglimento della domanda stessa, trattandosi di provvedimenti divenuti inefficaci, in ragione della presentazione dell’istanza di sanatoria.
Sul punto, è sufficiente osservare che tali provvedimenti sono stati richiamati nell’atto impugnato soltanto al fine di chiarire l’intempestività – ex alia – dell’istanza di sanatoria, intervenuta a circa tre anni dall’ordinanza di demolizione, quando si erano oramai consolidati i relativi effetti, con conseguente acquisizione del bene alla mano pubblica.
13. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
14. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna solidalmente gli appellanti al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune appellato, che si liquidano in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità degli appellanti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
DA MB, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
OB HE RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB HE RI | DA MB |
IL SEGRETARIO