Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2026, n. 1758
CASS
Sentenza 15 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione dell'art. 129 c.p.p. in relazione all'art. 516 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che alla data della modifica della contestazione il termine per la querela non era ancora scaduto, pertanto l'azione penale non era improcedibile. Ha altresì precisato che il caso non era assimilabile ad altre fattispecie di remissione alle Sezioni Unite.

  • Rigettato
    Insussistenza della prova del ravvisato tentativo di furto

    I giudici di merito hanno ritenuto provato il reato sulla base di elementi quali il possesso di attrezzi idonei alla forzatura, la manomissione della serranda, la presenza accanto all'autovettura della persona offesa e lo spostamento di attrezzi di proprietà della stessa. La giustificazione addotta dall'imputato (consumo di sostanze stupefacenti) è stata ritenuta illogica e inverosimile.

  • Rigettato
    Insussistenza delle condizioni per la diversa qualificazione del fatto in furto in abitazione

    La Corte ha affermato che l'art. 624-bis c.p. ricomprende anche le pertinenze di un luogo destinato a privata dimora, come nel caso di un garage, in quanto luogo che, sebbene non strettamente privata dimora, ne costituisce un'estensione e presenta tratti fondamentali quali la non apertura al pubblico e la non accessibilità a terzi senza consenso. La ratio della norma è la tutela dei luoghi privati in cui si svolgono atti della vita privata in stretta correlazione con la privata dimora.

  • Rigettato
    Erronea applicazione dell'art. 625 n. 2 c.p.

    La Corte ha ritenuto che la serranda elettronica di accesso ai box fosse stata manomessa e che l'imputato fosse stato trovato in possesso di uno strumento idoneo a tale manomissione, escludendo quindi il travisamento del fatto.

  • Rigettato
    Mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sull'art. 131-bis c.p., sottolineando la necessità di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, considerando indicatori quali la natura e gravità degli illeciti, le modalità esecutive, le conseguenze, il periodo di tempo e il contesto. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata abbia preso in esame i precedenti penali dell'imputato, indicativi di non occasionalità della condotta, e la gravità del fatto, escludendo la tenuità. Ha inoltre rilevato che il motivo era stato formulato genericamente in appello.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2026, n. 1758
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1758
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

    Testo completo