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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 12/02/2026, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 863/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA RE PP, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4024/2023 depositato il 20/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TX6TX6M000296 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Sono presenti i difensori delle parti che insistono nelle rispettive richieste. La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs n.546/1992 in data 20 luglio 2023, impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo per la somma complessiva di € 3.133,00, oltre a sanzioni ed interessi, a titolo di maggiore IRPEF e relative addizionali richieste per l'anno 2017, a seguito di controllo del Modello Unico 730/2018. Al riguardo, la ricorrente negava che la somma di € 7.200,00, da lei percepita nel 2017 dal coniuge separato Nominativo_1, concorresse alla determinazione del propri redditi tassabili, trattandosi di somme destinate al mantenimento dei figli. Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo chiedeva il rigetto del ricorso. Il 20 gennaio 2026, la ricorrente depositava memoria illustrativa. In data odierna, questa Corte deliberava come da dispositivo che segue, all'esito della contestuale camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Al riguardo, va premesso che l'imposizione fiscale oggetto dell'impugnato avviso di accertamento discende dal raffronto tra la dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2017 dall'odierna Ricorrente_1ricorrente, , e quella presentata, per lo stesso anno, dal coniuge separato della predetta, Nominativo_1, il quale aveva indicato come onere deducibile dal proprio reddito la somma complessiva di € 7.200,00, a titolo di assegno di mantenimento corrisposto alla moglie separata. Con l'avviso di accertamento impugnato, infatti, l'Ufficio ha accertato, nei confronti dell'Ric._1, un maggior reddito pari alla superiore somma di € 7.200,00, sul presupposto che tale somma fosse stata corrisposta a titolo di mantenimento della moglie separata e che fosse, dunque, reddito tassabile per quest'ultima. Tale tesi, tuttavia, appare smentita dal tenore degli accordi di separazione di cui al decreto di omologazione della separazione consensuale emesso il 9 aprile 2015 dal Tribunale di Palermo, i quali ( vedi art. 14 degli accordi in questione) non prevedono alcun assegno a titolo di mantenimento personale in favore della ricorrente. Va, del resto, sottolineato che la somma oggetto di accertamento vale ad integrare gli accordi di separazione con riguardo al punto 3), riguardante esclusivamente quanto dovuto dai genitori per le esigenze della prole. E' dunque evidente che, considerato il tenore dei suddetti accordi, la somma in questione, in quanto non destinata al mantenimento della contribuente, non possa rientrare nei redditi sottoposti a tassazione ex art. 10 comma 1 lett. c del TUIR. Il ricorso va, dunque, accolto con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. Le spese vanno compensate tra le parti, vertendosi su questioni interpretative di accordi privati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese. Palermo, 30 gennaio 2026.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA RE PP, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4024/2023 depositato il 20/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TX6TX6M000296 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Sono presenti i difensori delle parti che insistono nelle rispettive richieste. La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs n.546/1992 in data 20 luglio 2023, impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo per la somma complessiva di € 3.133,00, oltre a sanzioni ed interessi, a titolo di maggiore IRPEF e relative addizionali richieste per l'anno 2017, a seguito di controllo del Modello Unico 730/2018. Al riguardo, la ricorrente negava che la somma di € 7.200,00, da lei percepita nel 2017 dal coniuge separato Nominativo_1, concorresse alla determinazione del propri redditi tassabili, trattandosi di somme destinate al mantenimento dei figli. Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo chiedeva il rigetto del ricorso. Il 20 gennaio 2026, la ricorrente depositava memoria illustrativa. In data odierna, questa Corte deliberava come da dispositivo che segue, all'esito della contestuale camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Al riguardo, va premesso che l'imposizione fiscale oggetto dell'impugnato avviso di accertamento discende dal raffronto tra la dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2017 dall'odierna Ricorrente_1ricorrente, , e quella presentata, per lo stesso anno, dal coniuge separato della predetta, Nominativo_1, il quale aveva indicato come onere deducibile dal proprio reddito la somma complessiva di € 7.200,00, a titolo di assegno di mantenimento corrisposto alla moglie separata. Con l'avviso di accertamento impugnato, infatti, l'Ufficio ha accertato, nei confronti dell'Ric._1, un maggior reddito pari alla superiore somma di € 7.200,00, sul presupposto che tale somma fosse stata corrisposta a titolo di mantenimento della moglie separata e che fosse, dunque, reddito tassabile per quest'ultima. Tale tesi, tuttavia, appare smentita dal tenore degli accordi di separazione di cui al decreto di omologazione della separazione consensuale emesso il 9 aprile 2015 dal Tribunale di Palermo, i quali ( vedi art. 14 degli accordi in questione) non prevedono alcun assegno a titolo di mantenimento personale in favore della ricorrente. Va, del resto, sottolineato che la somma oggetto di accertamento vale ad integrare gli accordi di separazione con riguardo al punto 3), riguardante esclusivamente quanto dovuto dai genitori per le esigenze della prole. E' dunque evidente che, considerato il tenore dei suddetti accordi, la somma in questione, in quanto non destinata al mantenimento della contribuente, non possa rientrare nei redditi sottoposti a tassazione ex art. 10 comma 1 lett. c del TUIR. Il ricorso va, dunque, accolto con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. Le spese vanno compensate tra le parti, vertendosi su questioni interpretative di accordi privati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese. Palermo, 30 gennaio 2026.