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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11600 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11612/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. IA IE, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 11612/2025 r.g.a.c.
TRA
E , rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Serra;
Parte_1 CP_1
- OPPONENTE -
E in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Franco Di Stefano;
- OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in qualità di Parte_1 CP_1 fideiussori, spiegavano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 893/2025, con il quale questo
Tribunale gli ordinava di pagare, in favore di Controparte_2
l'importo di euro 10.758,97 a titolo di esposizione debitoria del contratto di finanziamento
[...] stipulato da in data 5/10/2028. CP_3
Resisteva all'opposizione la banca convenuta, la quale, in via preliminare, chiedeva accertarsi l'improcedibilità dell'opposizione poiché “l'iscrizione a ruolo della presente causa risulta essere avvenuta in data 26 maggio 2025 e quindi ben oltre il termine di dieci giorni dalla data della notifica della citazione in opposizione (6.5.2025) come previsto dall'art. 165 c.p.c.”.
Con ordinanza del 14/11/2025, il Tribunale, letta l'istanza di rimessione in termini allegata da parte opponente all'atto di citazione in opposizione, chiedeva chiarimenti all'Ufficio del Ruolo Generale del Tribunale di Napoli in ordine alla pratica di iscrizione a ruolo del presente giudizio. Con nota del 18/11/2025, l'Ufficio del Ruolo Generale attestava che “In data 06.05.2025 ore 15.13
l'avv. Paolo Carmelo Serra ha depositato nel Registro Contenzioso Civile la busta telematica N. ID
235207631, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 893/25 tra i sigg.ri Parte_1
+1 c/ . Nella anzidetta busta, come da controllo effettuato dal
[...] CP_2 Controparte_2 personale dell'Ufficio Ruolo, era del tutto assente, tra gli allegati, la ricevuta telematica del pagamento, obbligatorio, del contributo unificato;
pertanto, la stessa veniva rifiutata ai sensi del comma 3.1 art 14 T.U.S.G., come introdotto dalla ultima legge di bilancio. Il rifiuto della busta avveniva in data 7.05.2025 ore 11.00. L'avvocato, pertanto, si è visto costretto ad eseguire un nuovo deposito telematico nei giorni seguenti. Si precisa che la ricevuta telematica di pagamento del c.u., correttamente allegata nel secondo e definitivo deposito, reca effettivamente la data del
6.05.2025, cioè del primo deposito (cfr. allegati rg. 11612/25). La scrivente non è in grado di precisare le ragioni tecniche per le quali all'avvocato è stata impedita la allegazione del pagamento all'interno del primo deposito”.
In ordine all'iscrizione a ruolo della presente causa, deve, in primo luogo, accertarsi la tardività dell'iscrizione del 26/5/2025, poiché l'atto di citazione in opposizione veniva notificato alla banca opposta in data 6/5/2025.
Come è noto, l'art. 165 c.p.c. prevede che l'attore deve costituirsi in giudizio, a mezzo del proprio avvocato, entro il termine di dieci giorni dalla data della notificazione dell'atto di citazione.
Accertata la tardività dell'iscrizione a ruolo della presente causa, deve procedersi alla valutazione dell'istanza di rimessione in termini formulata da parte opponente.
In via generale, la rimessione in termini di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c., richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà e richiede l'immediata reazione di questa - entro un
"termine ragionevolmente contenuto" - dal momento in cui acquisisce la conoscenza.
Nel caso in esame, il Tribunale non ritiene sussistenti i presupposti di cui all'art. 153 c.p.c., poiché parte opponente, a fronte del rifiuto comunicato dalla cancelleria in data 7/5/2025, con espressa indicazione del motivo del rifiuto ovvero il mancato deposito della documentazione attestante il pagamento del contributo unificato, attendeva il 26/5/2025 per eseguire la nuova iscrizione a ruolo.
Il 7/5/2025, invero, parte opponente era assolutamente ancora in termini per procedere ad una nuova iscrizione a ruolo della causa ed, invece, senza alcun giustificato motivo allegato all'istanza di rimessione in termini, attendeva il 26/5/2025.
A nulla rileva che il contributo unificato allegato all'iscrizione a ruolo del 26/5/2025 rechi la data del 6/5/2025, poiché, da un lato, non è emerso alcun malfunzionamento o alcun problema tecnico a causa del quale la documentazione relativa al pagamento del contributo unificato non veniva depositato correttamente il 6/5/2025, ovvero alla data della prima iscrizione a ruolo, e, dall'altro,
l'art. 14 del Testo unico in materia di spese di giustizia impone che all'atto di citazione sia regolarmente allegata la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dello stesso.
Sul punto, l'art. 14 del D.P.R. n. 115/2002, al terzo comma, prevede che “Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato
l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge” (Comma inserito dall'art. 1, comma 812, lett. a), n. 2), L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025).
In conclusione, alla luce delle argomentazioni svolte, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore questione di merito, pur sollevata dalle parti in lite, rimane assorbita nella pronuncia di cui sopra.
Quanto al riparto delle spese di lite, le stesse, liquidate secondo il valore della controversia e la complessità dell'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, dichiara l'improcedibilità dell'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
893/2025, dichiarandolo esecutivo;
condanna parte opponente, alla refusione delle spese del presente giudizio in favore di parte opposta che liquida in euro 2.538,50 per compenso professionale, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario al
15%.
Napoli, 10/12/2025
Il giudice
IA IE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. IA IE, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 11612/2025 r.g.a.c.
TRA
E , rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Serra;
Parte_1 CP_1
- OPPONENTE -
E in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Franco Di Stefano;
- OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in qualità di Parte_1 CP_1 fideiussori, spiegavano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 893/2025, con il quale questo
Tribunale gli ordinava di pagare, in favore di Controparte_2
l'importo di euro 10.758,97 a titolo di esposizione debitoria del contratto di finanziamento
[...] stipulato da in data 5/10/2028. CP_3
Resisteva all'opposizione la banca convenuta, la quale, in via preliminare, chiedeva accertarsi l'improcedibilità dell'opposizione poiché “l'iscrizione a ruolo della presente causa risulta essere avvenuta in data 26 maggio 2025 e quindi ben oltre il termine di dieci giorni dalla data della notifica della citazione in opposizione (6.5.2025) come previsto dall'art. 165 c.p.c.”.
Con ordinanza del 14/11/2025, il Tribunale, letta l'istanza di rimessione in termini allegata da parte opponente all'atto di citazione in opposizione, chiedeva chiarimenti all'Ufficio del Ruolo Generale del Tribunale di Napoli in ordine alla pratica di iscrizione a ruolo del presente giudizio. Con nota del 18/11/2025, l'Ufficio del Ruolo Generale attestava che “In data 06.05.2025 ore 15.13
l'avv. Paolo Carmelo Serra ha depositato nel Registro Contenzioso Civile la busta telematica N. ID
235207631, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 893/25 tra i sigg.ri Parte_1
+1 c/ . Nella anzidetta busta, come da controllo effettuato dal
[...] CP_2 Controparte_2 personale dell'Ufficio Ruolo, era del tutto assente, tra gli allegati, la ricevuta telematica del pagamento, obbligatorio, del contributo unificato;
pertanto, la stessa veniva rifiutata ai sensi del comma 3.1 art 14 T.U.S.G., come introdotto dalla ultima legge di bilancio. Il rifiuto della busta avveniva in data 7.05.2025 ore 11.00. L'avvocato, pertanto, si è visto costretto ad eseguire un nuovo deposito telematico nei giorni seguenti. Si precisa che la ricevuta telematica di pagamento del c.u., correttamente allegata nel secondo e definitivo deposito, reca effettivamente la data del
6.05.2025, cioè del primo deposito (cfr. allegati rg. 11612/25). La scrivente non è in grado di precisare le ragioni tecniche per le quali all'avvocato è stata impedita la allegazione del pagamento all'interno del primo deposito”.
In ordine all'iscrizione a ruolo della presente causa, deve, in primo luogo, accertarsi la tardività dell'iscrizione del 26/5/2025, poiché l'atto di citazione in opposizione veniva notificato alla banca opposta in data 6/5/2025.
Come è noto, l'art. 165 c.p.c. prevede che l'attore deve costituirsi in giudizio, a mezzo del proprio avvocato, entro il termine di dieci giorni dalla data della notificazione dell'atto di citazione.
Accertata la tardività dell'iscrizione a ruolo della presente causa, deve procedersi alla valutazione dell'istanza di rimessione in termini formulata da parte opponente.
In via generale, la rimessione in termini di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c., richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà e richiede l'immediata reazione di questa - entro un
"termine ragionevolmente contenuto" - dal momento in cui acquisisce la conoscenza.
Nel caso in esame, il Tribunale non ritiene sussistenti i presupposti di cui all'art. 153 c.p.c., poiché parte opponente, a fronte del rifiuto comunicato dalla cancelleria in data 7/5/2025, con espressa indicazione del motivo del rifiuto ovvero il mancato deposito della documentazione attestante il pagamento del contributo unificato, attendeva il 26/5/2025 per eseguire la nuova iscrizione a ruolo.
Il 7/5/2025, invero, parte opponente era assolutamente ancora in termini per procedere ad una nuova iscrizione a ruolo della causa ed, invece, senza alcun giustificato motivo allegato all'istanza di rimessione in termini, attendeva il 26/5/2025.
A nulla rileva che il contributo unificato allegato all'iscrizione a ruolo del 26/5/2025 rechi la data del 6/5/2025, poiché, da un lato, non è emerso alcun malfunzionamento o alcun problema tecnico a causa del quale la documentazione relativa al pagamento del contributo unificato non veniva depositato correttamente il 6/5/2025, ovvero alla data della prima iscrizione a ruolo, e, dall'altro,
l'art. 14 del Testo unico in materia di spese di giustizia impone che all'atto di citazione sia regolarmente allegata la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dello stesso.
Sul punto, l'art. 14 del D.P.R. n. 115/2002, al terzo comma, prevede che “Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato
l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge” (Comma inserito dall'art. 1, comma 812, lett. a), n. 2), L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025).
In conclusione, alla luce delle argomentazioni svolte, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore questione di merito, pur sollevata dalle parti in lite, rimane assorbita nella pronuncia di cui sopra.
Quanto al riparto delle spese di lite, le stesse, liquidate secondo il valore della controversia e la complessità dell'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, dichiara l'improcedibilità dell'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
893/2025, dichiarandolo esecutivo;
condanna parte opponente, alla refusione delle spese del presente giudizio in favore di parte opposta che liquida in euro 2.538,50 per compenso professionale, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario al
15%.
Napoli, 10/12/2025
Il giudice
IA IE