TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11629 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 24078/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 24078/2022 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 11.12.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 24078 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
P.I. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore giudiziario dott. , nominato con Parte_2 provvedimento del Tribunale di Napoli del 10.8.2022, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Giovanni Porzio n.
4 -Centro
Direzionale- Iso. E7 presso lo studio dell'avv. Danilo Battinelli che la rapp.ta e difende, giusta procura in atti
OPPONENTE
, quale titolare della omonima azienda CP_1 individuale, P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2
IL SO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla Via Nuova San Rocco n. 62, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
n. 24078/2022 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 10.10.2022,
[...] proponeva opposizione con domanda riconvenzionale Parte_3 avverso il d.i. n. 5958/2022, depositato in data 9.8.2022 e regolarmente notificato in data 11.8.2022, con il quale le veniva ingiunto di pagare a
, quale titolare della omonima azienda individuale, la CP_1 somma di € 32.513,66, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. e spese della relativa procedura monitoria, quale corrispettivo per le attività prestate presso il parco ed in Parte_3 virtù delle fatture allegate.
In particolare, l'opponente eccepiva il parziale pagamento del credito e l'inadempimento di parte opposta, chiedendo, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti, quantificati forfettariamente in € 50.000,00, oltre il pagamento della penale prevista dal contratto, quantificata in € 45.500,00.
n. 24078/2022 r.g.a.c. Pag. 3 Con la memoria ex art. 183, comma 6, primo termine c.p.c., l'importo della penale veniva precisato in € 91.500,00.
3. Si costituiva l'opposta, che contestava gli avversi assunti e concludeva per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
4. In prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c., lo scrivente così si pronunciava:
“Il Giudice,
…
- In ordine all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione: apparendo, allo stato, incerto l'esito della lite, alla luce delle contestazioni sollevate dall'opponente prima dell'introduzione del presente giudizio, non reputa opportuno concedere la provvisoria esecuzione.”, concedendo poi, su istanza di parte, i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c..
5. Alla successiva udienza dell'11.4.2024, sostituita anch'essa dal deposito di note scritte, disattese le richieste istruttorie delle parti, la causa veniva rinviata all'11.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con termine per note fino al 27.11.2025.
6. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
7. L'opposizione è fondata e va accolta nella misura che segue.
7.1. Anzitutto, deve accogliersi l'eccezione di parziale pagamento del credito azionato, documentato dal deposito delle ricevute dei bonifici eseguiti tra il marzo e il maggio 2022 per un importo di € 15.404,00.
Invero, occorre fare applicazione del principio in base al quale, qualora il debitore provi di aver effettuato un pagamento, l'onere della prova che tale pagamento debba essere imputato a un credito diverso ricade sul creditore (cfr. Cass., n. 18255/2024).
Ora, nel caso in esame, il creditore si è limitato ad una generica contestazione delle prove di pagamento esibite, lamentando l'assenza n. 24078/2022 r.g.a.c. Pag. 4 nella causale di uno specifico riferimento alle fatture azionate. Tale deduzione, tuttavia, non appare sufficiente a neutralizzare l'efficacia
(parzialmente) estintiva del pagamento, non avendo il creditore né impugnato il pagamento né provato la diversa imputazione.
Spetta quindi al creditore opposto, revocato il decreto ingiuntivo e detratte le somme già corrisposte, la somma residua di € 17.109,66, alla quale vanno aggiunti gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c., a far data dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ossia il
5.8.2022 all'attualità, per un totale di € 23.745,39.
7.2. Quanto all'eccezione di inadempimento, anch'essa appare fondata.
Difatti, dall'esame del contratto esibito, non impugnato, emerge che l'azienda a fronte di un corrispettivo pari alla metà del prezzo CP_1 del biglietto, assumeva l'impegno di garantire l'accessibilità all'attrazione denominata “Ranger” per tutto il tempo di apertura del
Parco, non ammettendosi aperture ritardate o interruzioni se non per guasti tecnici imprevedibili (art. 9).
Lo stesso articolo, premessa la natura essenziale del patto sopra citato, stabiliva poi che “Qualora il fermo tecnico dell'attrazione dovesse protrarsi per oltre 10 giorni resta facoltà della
[...]
risolvere immediatamente il presente contratto per Parte_4 colpa e in danno dell'impresa ”. CP_1
Ora, è pacifico che l'attrazione Ranger restò ferma, poiché in manutenzione, da agosto a novembre 2022 a causa di un guasto alla pompa che non ne consentì la semplice riparazione ma ne richiese la ben più esosa sostituzione.
Al riguardo, si palesano prive di pregio le difese di parte opposta, che tenta di sottrarsi alla responsabilità negoziale riconducendo il fermo dell'attrazione ad un guasto tecnico improvviso ed imprevedibile dipeso “….da una alterazione di alcuni componenti dell'olio a causa di una manomissione dello stesso.” (pag. 4 comparsa di costituzione).
Tale conclusione è frutto di una deduzione errata e non supportata da evidenze documentali.
n. 24078/2022 r.g.a.c. Pag. 5 Invero, sulla base degli esami di laboratorio eseguiti dalla OelCheck
(all. 7 prod. parte opposta), la Tecno Fluid Service, incaricata della manutenzione, comunicava alla (all. 6 produzione parte CP_1 opposta) che le pompe presentavano una notevole usura dovuta al deterioramento dell'olio presente nell'impianto, da attribuirsi o alla presenza di additivi nell' olio utilizzato oppure ad un'alterazione dell'olio dovuta alla commistione con altre sostanze.
Nessun elemento, quindi, che in assenza di altre circostanze possa sostenere l'ipotesi di una manomissione dell'olio per azione di terzi.
Sotto altro aspetto, ancora, l'opposta ha giustificato il ritardo nella riparazione con la mancanza di risorse sufficienti a causa dell'omesso pagamento delle fatture da parte dell'opponente.
Invero, stante la notevole distanza tra la provvista necessaria alla riparazione del guasto (€ 52.187,71 – cfr. comparsa di costituzione, pag.
3, capo f) e il credito già vantato dalla nei confronti di CP_1 [...]
è da escludersi un nesso causale tra i due reciproci Parte_3 inadempimenti.
Ne deriva che, dovendosi porre a carico dell'opposta l'interruzione del servizio, e prolungandosi questa per un tempo ben superiore ai dieci giorni previsti dal contratto, sussiste senza dubbio la fattispecie di inadempimento identificata dalle parti come causa di risoluzione di diritto del contratto.
Ora, parte opponente fa decorrere la risoluzione del contratto dalla comunicazione del 21.6.2022 (e, conseguentemente, la penale dall'11.7.2022); tuttavia, alla luce del carteggio tra le parti, risulta essere la comunicazione del 22.9.2022 quella che esprime definitivamente la volontà di interrompere il rapporto senza altre proroghe e in virtù della clausola risolutiva espressa.
Pertanto, va dichiarato risolto di diritto il contratto, per inadempimento dell'azienda individuale per effetto della comunicazione del CP_1
22.9.2022.
n. 24078/2022 r.g.a.c. Pag. 6 7.3. All'art. 11 del contratto, le parti convenivano che “In tutte le ipotesi di scioglimento del presente contratto, sia per naturale scadenza sia per risoluzione per inadempimento dell'impresa CP_1 quest'ultima dovrà procedere immediatamente entro il termine massimo di giorni quindici a smontare l'attrazione liberando lo spazio assegnato che dovrà essere restituito in pristino stato.” prevendo per ogni giorno di ritardo una penale di € 500,00 al giorno.
Parte opponente ha quindi chiesto la condanna al pagamento della suddetta penale, determinata in un importo di € 91.500,00.
La domanda va accolta nei limiti che seguono.
Quanto al dies a quo, risultando chiaro dal contratto che la penale decorreva a partire dal 15° giorno successivo allo scioglimento del rapporto, posto che la risoluzione di diritto avveniva il 22.9.2022, il termine decorre dall' 8.10.2022.
Quanto al dies ad quem, che parte opponente fa coincidere con l'effettivo sgombro avvenuto il 16.3.2023, si osserva che parte opposta si offriva di liberare l'area interessata dalla giostra già il 19.10.2022
(cfr. comunicazione tra le parti – all. 10 prod. parte opponente), ma l'opponente negava l'autorizzazione rimandando ad un accordo successivo tra le parti l'operazione di rilascio dell'area.
Ciò posto, presupponendo la penale in ogni caso il permanere della condotta colpevole in capo alla parte inadempiente, deve escludersi che essa decorra oltre il 19.10.2022.
Fissati così i limiti temporali, ritiene lo scrivente che l'importo della penale vada ridotto ai sensi dell'art. 1384 c.c., potendo il giudice esercitare tale potere d'ufficio (Cass., n. 26901/2023 ed, in precedenza,
Cass. S.U. n. 18128/2005).
Al riguardo, va richiamato l'insegnamento in base al quale “Per la valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell'art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla
n. 24078/2022 r.g.a.c. Pag. 7 concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto, sicché non può prescindersi da una comparazione con il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile in mancanza della clausola, la quale è una predeterminazione forfettaria di tale pregiudizio.” (Cass. n.
14706/2024 che riprende il precedente conforme di Cass. n.
26901/2023).
Ora, nel caso in esame, dove la penale è esclusivamente collegata alla liberazione degli spazi nel parco, il comportamento di parte opponente non sembra lasciar trasparire una particolare interesse a tale adempimento.
Si osserva, infatti, che la libera finalmente dal vincolo Parte_3 con la ben avrebbe potuto attivarsi per rientrare CP_1 immediatamente nella disponibilità dei propri spazi, invece, non solo non procedeva personalmente allo sgombro dell'area a spese della
(facoltà prevista dall'art. 9 del contratto), ma addirittura CP_1 negava all'altra l'autorizzazione all'accesso, rimandando genericamente ad una successiva data da concordarsi.
Senza considerare, poi, il mancato pagamento del saldo delle fatture, a più riprese reclamato da parte opposta, che avrebbe quantomeno ridotto i tempi di rilascio, posto che l'attrazione non poteva essere spostata senza provvedere prima al suo ripristino.
Tutto quanto osservato, appare equo allo scrivente ridurre l'importo giornaliero della penale ad € 300,00 al giorno.
Ne deriva una somma totale, calcolata dall'8.10.2022 al 19.10.2022, pari ad € 3.600,00, sulla quale non vengono riconosciuti interessi poiché non richiesti (atteso che la clausola penale è un'obbligazione di valuta).
Quest'ultima deve essere compensata con il credito residuo vantato invece dall'opposta, pari ad € 23.745,39 già comprensivo di interessi, restando quindi un credito in favore di pari ad € CP_1
20.145,39 (€ 23.745,39- € 3.600,00), oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.
n. 24078/2022 r.g.a.c. Pag. 8 7.4. Nulla può riconoscersi, invece, a titolo di risarcimento del danno, poiché, pur risultando pattuita la risarcibilità del danno ulteriore ex art. 1382 c.c. (art. 11 contratto), di questo non è stata offerta prova considerata la genericità delle allegazioni. Parte opponente lamenta il danno conseguente al mancato introito dei biglietti per l'ingresso al
Ranger, ma non offre elementi utili a quantificarlo (banalmente, il costo unitario del biglietto stesso, le scritture contabili attestante un mancato incasso).
Altrettanto generico è il lamentato danno di immagine, derivante dalla posizione centrale della giostra nel parco, per il quale però non si offrono elementi, anche visivi, idonei a supportare tale argomentazione.
7.5. Stante la parziale reciproca soccombenza, non vi sono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta da entrambe le parti.
7.6. Ciò posto, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, riconoscendo al creditore €
20.145,39 quale saldo residuo dovuto, detratti gli acconti già versati e compensato tale voce di credito con il credito maturato in favore di parte opponente a titolo di penale, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.
8. Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase monitoria, compensate per la metà stante la reciproca soccombenza, si liquidano per il residuo,
d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori medi (scaglione: fino ad €
26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n.
5958/22;
n. 24078/2022 r.g.a.c. Pag. 9 2) compensa parzialmente i rispettivi crediti e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di , della Parte_3 CP_1 somma residua di € 20.145,39, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo;
3) dichiara risolto in data 22.9.2022 il contratto sottoscritto dalle parti il
16.7.2018;
4) rigetta le altre domande;
5) condanna al pagamento, in favore di Parte_3 CP_1
, delle spese di lite che, ivi comprese quelle della fase monitoria,
[...] già compensate per il 50%, liquida per il residuo 50% in € 2.820,00 per compensi professionali ed € 145,00 per esborsi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con distrazione in favore dell'avv. IL SO dichiaratosi anticipatario.
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 24078/2022 r.g.a.c. Pag. 10