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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/08/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 52/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MANCINI Parte_1 CodiceFiscale_1 MARCELLO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. CHIARA PAOLI MAGHERINI
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 1184/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 29/11/2022
CONCLUSIONI
In data 11-18.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in totale riforma della impugnata sentenza n. 1184/2022, emessa dal Tribunale di Lucca in data 29.11.2022, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra il sig.
e la e conseguentemente dichiarare nullo e di nessun Parte_1 Controparte_1 effetto e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 408/2020 emesso da questo Tribunale in data 04.03.2020 in quanto infondato in fatto ed in diritto dichiarando altresì che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta condannando quest'ultima a Pt_1 Controparte_1
pagina 1 di 11 ritirare e rimuovere, a propria cura e spese, quanto posizionato all'interno dell'abitazione del sig.
Con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali 15%, oltre oneri di legge, di Pt_1 entrambi i gradi di giudizio”
Per parte appellata: “in via preliminare, ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., dichiarare inammissibile la proposta impugnazione, non avendo alcuna ragionevole probabilità di essere accolta, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio;
- nel merito, rigettare l'appello proposto dal Sig. contro la sentenza n. 1184/2022 emessa dal Tribunale di Lucca in Parte_1 data 29/11/2022, nella causa avente n. 2030/2020 RG, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi questa Corte di Appello, (di Controparte_1 Co seguito anche solo “ ”), proponendo gravame avverso la sentenza n. 1184/2022, emessa dal
Tribunale di Lucca e pubblicata il 29/11/2022, che, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal l'aveva rigettata, con conseguente condanna al Pt_1 pagamento delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado. Co 1.1. – conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lucca, la società , Parte_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 408/2020, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 5.404,60, quale corrispettivo dovuto per la fornitura ed il montaggio di un pannello solare termico e relativo bollitore di 200 litri, nonché per l'esecuzione del collegamento delle varie tubazioni interne per il riscaldamento della sua abitazione.
A sostegno dell'opposizione, esponeva: Co che, nel febbraio 2019, egli si era rivolto a per richiedere un preventivo per l'intervento di riqualificazione energetica della propria casa, con installazione di pannelli solari e di un bollitore da
300 litri;
che, in data 28.2.2019, egli aveva ricevuto il preventivo della società opposta, sottoscritto dal legale rappresentante , per complessivi € 3.900,00 (oltre IVA); Parte_2 che in tale preventivo era contenuta la dicitura “fornitura e montaggio di un pannello solare, kit solare, con un bollitore da 300 litri”, corrispondente a quanto richiesto da esso Pt_1 che, nell'estate 2019, avevano inizio i lavori per l'installazione dell'impianto, che terminavano con il collaudo dello stesso in data 19.9.2019; che, nel mese di ottobre 2019, l'opponente, nel visionare l'impianto, si era accorto che il bollitore Co installato dalla aveva una capacità di 200 e non di 300 litri, contrariamente a quanto riportato nel preventivo del 28.2.2019, da lui accettato;
pagina 2 di 11 Co che la circostanza veniva tempestivamente denunciata dal alla , prima telefonicamente Pt_1
e poi a mezzo raccomandata a.r. del 14.10.2019, inviata dal suo legale, con cui si rappresentava anche che il collegamento delle tubazioni interne non era stato eseguito a regola d'arte; Co che, nel riscontrare la suddetta missiva, la , con mail del 25.10.2019, replicava che vi era stato un errore di battitura del preventivo (in cui era stato indicato un bollitore di 300 litri anziché di
200) e che il sarebbe stato a conoscenza di tale circostanza, anche perché se avesse Pt_1 voluto acquistare un bollitore di 300 litri avrebbe dovuto anche procedere ad installare un secondo pannello solare, con consistente aggravio di costi;
Co che quanto affermato da veniva contestato con altra missiva del legale del inviata in Pt_1 data 20.11.2019, con cui si rappresentava che quest'ultimo aveva dovuto subire anche dei costi a causa del malfunzionamento dell'impianto nonché per la sua errata installazione e che non gli era stato consegnato il libretto di istruzioni;
Co che, inoltre, l'opponente disconosceva il preventivo, peraltro da lui non firmato, allegato da al ricorso per ingiunzione, in quanto esso conteneva una serie di lavorazioni non autorizzate, oltre alla correzione a penna della capacità del bollitore;
che, infine, sosteneva di essere assolutamente all'oscuro dell'impossibilità di installare un bollitore di 300 litri con un solo pannello solare;
concludeva, quindi, chiedendo la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa;
in via subordinata, chiedeva la riduzione del prezzo della fornitura. Co 1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando integralmente l'opposizione.
Nello specifico, la società opposta rilevava: che il aveva sin dall'inizio spiegato al che un bollitore da 300 litri avrebbe avuto CP_1 Pt_1 bisogno della installazione di due pannelli solari, anziché di uno;
che valutate le sue esigenze, il cliente optò per la posa di un bollitore da 200 litri, al fine di evitare ulteriori costi per il pannello solare aggiuntivo;
che, quindi, il preventivo in possesso del era stato modificato da successivi accordi Pt_1 intercorsi tra le parti;
che, inoltre, l'impianto era stato regolarmente collaudato dalla ditta Casoni, a dimostrazione dell'inesistenza di qualsiasi problema di funzionamento;
che, pertanto, del tutto ingiustificato era il mancato pagamento della fornitura.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 3 di 11 (-) il contratto intercorso tra le parti andava qualificato come compravendita, e non come contratto di prestazione d'opera, dal momento che le attività di installazione del bollitore erano accessorie alla sua vendita;
(-) l'espletata istruttoria aveva consentito di accertare che le parti, nonostante quanto indicato nel preventivo prodotto dal avevano oralmente pattuito la compravendita del bollitore con Pt_1 capienza di 200 litri, mentre il patto aggiunto riguardava solo la realizzazione delle ulteriori prestazioni accessorie aventi ad oggetto la costruzione della canna fumaria a doppia parete, la manodopera e l'installazione del riduttore di pressione, opere peraltro non contestate;
(-) in particolare, vi era corrispondenza tra il corrispettivo indicato nel preventivo depositato dall'opposta e quello previsto nella fattura emessa dalla stessa;
(-) d'alta parte, il preventivo originario, sia pure sottoscritto dall'opposta, non corrispondeva al prezziario del bollitore con capienza di 300 litri dalla stessa depositato ed era, invece, coerente con il prezzo indicato nel listino dello stesso bene con capienza di 200 litri;
(-) inoltre, il aveva anche firmato la dichiarazione di collaudo, in cui si dava atto della Pt_1 portata del bollitore nella misura di 200 litri, portata, tra l'altro, indicata anche nel cartellino ivi apposto;
(-) dunque, il fatto che il preventivo depositato dall'opponente indicasse la capienza di 300 litri del bollitore non era rilevante, atteso che tale documento non aveva valenza contrattuale;
(-) infine, non risultava provato il difetto di installazione dell'impianto, anche perché l'esito positivo del collaudo attestava che il lavoro era stato eseguito a regola d'arte;
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello , per il seguente motivo: Parte_1 Co (-) aveva errato il tribunale nel ritenere provata la circostanza, allegata da , circa l'esistenza di un accordo successivo al preventivo del 28.02.2019, con cui le parti avrebbero modificato le dimensioni del bollitore, che sarebbe stato non più da 300 bensì da 200 litri.
In particolare, il primo giudice aveva errato nell'attribuire rilevanza al preventivo prodotto in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto non conteneva la sottoscrizione di esso e, inoltre, era stato da lui anche disconosciuto. Pt_1
D'altra parte, la medesima opposta aveva fatto riferimento ad un accordo verbale intercorso tra le parti successivamente al preventivo del 28.2.2019 e giammai ad un accordo scritto.
Inoltre, la sentenza impugnata era viziata anche nella parte in cui aveva riconosciuto importanza Co alla mancata corrispondenza tra il preventivo prodotto dal ed i listini depositati da (in Pt_1 cui i bollitori di 200 e 300 litri erano prezzati rispettivamente € 3.345,00 ed € 3.950,00), in pagina 4 di 11 quanto detti listini nulla provavano in ordine all'esistenza del suddetto accordo verbale e, in ogni caso, recavano importi di gran lunga superiori al predetto preventivo, dell'importo di € 2.950,00.
D'altronde, tali listini erano contraddetti dal preventivo della ditta prodotto Parte_3 dall'originario opponente, in cui i bollitori di 200 e 300 litri erano prezzati rispettivamente €
2.265,54 ed € 2.665,27 e, quindi, in linea con quanto preventivato dalla . CP_1
In più, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, non vi era stata alcuna accettazione dell'opera da parte del come si evinceva dalle contestazioni formalizzate all'indirizzo di Pt_1 Co
, mentre la sottoscrizione della dichiarazione di collaudo stava a dimostrare solo che egli aveva preso atto di tale operazione eseguita dal centro di assistenza.
Il primo giudice, infine, aveva anche errato nell'affermare che le dimensioni del bollitore erano indicate nella targhetta apposta sullo stesso, circostanza che era stata esclusa dal teste . Tes_1
In definitiva, la sentenza impugnata aveva compiuto un'inversione dell'onere probatorio, dal Co momento che era a dover dimostrare l'esistenza di un accordo verbale, evidentemente successivo al preventivo del 28.2.2019, che prevedeva la fornitura di un bollitore da 200 litri, Co prova che non era stata in alcun modo fornita da .
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, , nel Controparte_1 costituirsi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c.; per il resto, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 28.2.2024, le parti venivano invitate ad esperire la procedura di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, la quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.4. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 11-18.12.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare pagina 5 di 11 3.1. – In primo luogo, si deve escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348-bis c.p.c., invocata da parte appellata, possa essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n.14696 del 19 luglio 2016).
3.2. – In secondo luogo, mette conto di evidenziare come parte appellante non abbia riproposto, nel presente giudizio, le domande di risarcimento danni e di riduzione del prezzo, con la conseguenza che le stesse devono ritenersi abbandonate.
3.3. – Occorre, poi, rilevare come la qualificazione della domanda, in termini di contratto di compravendita, non sia stata in alcun modo censurata dalle parti, sicché, sul punto, la sentenza deve ritenersi passata in giudicato (cfr. Cass. civ., n. 31330/2023).
3.4. – Infine, va dichiarata inammissibile l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi, sollevata Co da , perché proposta, per la prima volta, solo in questo grado, con conseguente violazione dell'art. 345 c.p.c.
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare il gravame.
4 – L'esame del gravame.
4.1. – L'appello è infondato e va respinto, anche se la motivazione della sentenza impugnata deve essere in parte integrata ed in parte emendata.
4.1.1. – Ha ragione l'appellante nel sostenere l'erroneità della decisione gravata nella parte in cui Co ha riconosciuto valenza probatoria al preventivo prodotto da , non considerando che non solo si trattava di documento di formazione unilaterale ma che era stato anche disconosciuto dal medesimo il che rendeva del tutto inattendibile pure il raffronto operato tra tale Pt_1 Co preventivo ed i listini prodotti dalla stessa .
Sul punto, quindi, la motivazione deve essere corretta, pur non essendo ciò sufficiente a determinare un esito del giudizio favorevole all'appellante.
4.1.2. – Innanzi tutto, mette conto di evidenziare come le doglianze del siano incentrate Pt_1 sulla asserita difformità tra il bollitore acquistato, che avrebbe dovuto avere una capacità di 300 Co litri, e quello fornito da , che aveva invece una capacità di 200 litri, del tutto inidonea, secondo lui, a soddisfare le sue esigenze abitative.
Ne deriva che, non intendendo l'appellante far valere un vizio nel processo di formazione della sua volontà (sub specie di errore o dolo), per non avere egli chiesto l'annullamento del contratto bensì la sua risoluzione, la fattispecie va ricondotta nell'alveo dell'art. 1497 c.c. (mancanza delle qualità promesse della cosa venduta).
Ora, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di compravendita, ove venga esperita l'azione di risoluzione ex art. 1497 c.c. per mancanza delle qualità promesse della cosa venduta, vale la pagina 6 di 11 regola dell'onere della prova a carico del compratore, perché si tratta di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali azioni edilizie, riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata, ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore, per cui una diversa disciplina creerebbe una distonia di sistema, oltre a non avere alcuna ragione di differenziazione” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 14895 del 29/05/2023).
Spettava, quindi, al fornire la prova della lamentata difformità il che, però, non è Pt_1 avvenuto.
4.1.2.a. – In primo luogo, giova considerare come l'appellante non abbia contestato l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che ha negato valenza contrattuale al preventivo da lui prodotto.
In effetti, tale preventivo reca la sottoscrizione unicamente del e non consta che sia stato CP_1 accettato dal prima dell'esecuzione della fornitura (con conseguente obbligo di Pt_1 installazione del bollitore da 300 litri). Co Anzi, il fatto che abbia posto in essere delle lavorazioni aggiuntive (quali la costruzione della canna fumaria a doppia parete e l'installazione del riduttore di pressione, con relativo impiego di manodopera) dimostra che le parti, dopo tale preventivo, continuarono a trattare per meglio definire l'oggetto contratto.
In proposito, l'originaria opponente si è limitata ad affermare (peraltro, solo in primo grado) di non avere autorizzato l'esecuzione di tali lavori dei quali, tuttavia, ha beneficiato e di cui non poteva non essere a conoscenza, dal momento che sono avvenuti presso la sua abitazione, il che rende la sua tesi non credibile.
Pertanto, a quanto indicato nel preventivo prodotto dal (sottoscritto dal ed in cui Pt_1 CP_1 si fa riferimento alla fornitura di un bollitore di 300 litri) non può essere attribuita valenza decisiva. Co
4.1.2.b. – In secondo luogo, è rimasta incontestata l'affermazione di secondo cui la fornitura di un bollitore di 300 litri avrebbe richiesto l'installazione di un secondo pannello solare, mentre è pacifico che, presso l'abitazione del ne sia stato montato soltanto uno. Pt_1
4.1.2.b.i. – Ora, in sede di interrogatorio formale, l'originario opponente ha dichiarato che “era stato concordato insieme al bollitore da 300 litri la fornitura di n.2 pannelli solari. La ditta
ME (esecutrice delle operazioni di collaudo ndr) mi riferì che sul bollitore da 300 litri ci andavano due pannelli solari, altrimenti l'impianto non funzionava” (cfr. verbale di udienza del
29.9.2021). pagina 7 di 11 Sennonché il se avesse veramente acquistato due pannelli solari, avrebbe senz'altro Pt_1 contestato alla VM di averne fornito uno soltanto.
Il che, tuttavia, non è avvenuto e costituisce, pertanto, circostanza che contrasta con la tesi dell'acquisto di un bollitore da 300 litri.
4.1.2.b.ii – Inoltre, pure dal preventivo prodotto dal si evince che, oltre alla fornitura di Pt_1 un bollitore da 300 litri, era prevista l'installazione di un solo pannello solare, e ciò, per sua stessa ammissione, rappresentava una soluzione tecnicamente non fattibile.
Ora, proprio la posa in opera di un solo pannello solare, senza che il sollevasse alcuna Pt_1 obiezione, è fortemente indicativa del fatto che quanto previsto nel preventivo, prodotto dall'appellante, sia stato successivo rivisto dalle parti – passando dalla fornitura di un bollitore da
300 litri+2 pannelli solari ad uno da 200 litri+1 pannello solare – o che l'indicazione della capienza del bollitore in 300 anziché in 200 litri fosse frutto di un errore materiale, come affermato dal Co legale di nella mail del 25.10.2019.
In realtà, qualora l'appellante fosse stato effettivamente convinto di aver acquistato un bollitore da 300 litri, sarebbe stato ragionevole attendersi una sua pronta reazione subito dopo Co l'installazione dell'impianto (che aveva un solo pannello solare), per ottenere rassicurazioni da circa il suo corretto funzionamento.
Difatti, anche a voler ritenere che egli fosse stato informato dalla ditta ME della necessità del secondo pannello solare, per far funzionare un bollitore da 300 litri, in occasione delle operazioni collaudo (eseguite da tale ditta), si deve evidenziare che tali operazioni furono effettuate il 19.9.2019, mentre la prima contestazione rivolta dal per il tramite del suo Pt_1 Co legale, alla avvenne solo in data 14.10.2019.
In ogni caso, non è credibile che egli si sia reso conto della presunta difformità solo in occasione della visita del suo amico (che gli avrebbe chiesto di visionare il bollitore) avvenuta Parte_4 all'inizio del mese di ottobre 2019, anche perché, come correttamente evidenziato dal tribunale, pure il certificato di collaudo, sottoscritto dal indicava in 200 litri la capienza del bollitore. Pt_1
4.1.2.c. – Pertanto, acquista una valenza del tutto marginale l'ulteriore questione relativa alla presenza o meno, sul bollitore, di una targhetta recante la sua portata.
In proposito, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non è vero che il teste Tes_1 abbia negato tale circostanza, avendo egli riferito: “Io gli dissi che il suo bollitore era di dimensioni uguali al mio, che era invece da 200 litri e non da 300. Chiesi al se aveva un metro e poi Pt_1 lo misurai, avendo conferma che le dimensioni erano uguali a quelle del bollitore installato a casa mia […] E' vero, c'era la targhetta dove erano indicate le varie dimensioni possibili del bollitore
pagina 8 di 11 (200 o 300 o altro) e la feci vedere al Non ricordo se la targhetta fosse sbarrata su 200 Pt_1 litri” (cfr. verbale di udienza del 29.9.2021).
Dichiarazione, dunque, che assume una portata sostanzialmente neutra in quanto non consente di escludere che la targhetta riportasse la corretta portata (200 litri), anche perché l'effettuazione della misurazione delle dimensioni del bollitore ben può essere interpretata come mera operazione di conferma di quanto riportato nella suddetta targhetta.
Comunque, anche a voler supporre che tale indicazione fosse stata omessa, il alla luce Pt_1 delle considerazioni che precedono, doveva ritenersi senz'altro a conoscenza dell'effettiva capacità del bollitore al momento della sua fornitura, che ha accettato senza riserve.
4.1.3. – Nessun valore, poi, può attribuirsi al preventivo della ditta OS LL s.p.a., prodotto dall'originario opponente, in cui i bollitori di 200 e 300 litri sono prezzati rispettivamente
€ 2.265,54 ed € 2.665,27. Co Al riguardo, giova considerare come il preventivo di includa anche le operazioni di montaggio, che invece non compaiono in quello della ditta OS LL s.p.a., con la conseguenza che i due documenti non sono tra di loro confrontabili.
Parimenti, alcuna rilevanza può attribuirsi all'ulteriore circostanza dedotta dal secondo cui Pt_1 un idraulico di sua conoscenza ed un addetto della TE LI s.p.a. (entrambi non meglio individuati) lo avrebbero consigliato, nell'ottobre 2018, di installare un bollitore di 300 litri, in quanto da ciò non può desumersi in alcun modo che egli poi effettivamente inoltrò tale ordinativo Co alla .
Trattasi, del resto, di circostanza che è rimasta assolutamente indimostrata, non potendosi attribuire alcuna valenza probatoria allo scontrino, depositato dal relativo ad un acquisto Pt_1 eseguito presso la in data 18.10.2018. Parte_3
4.1.4. – In ogni caso, come affermato dalla Suprema Corte: “mentre la garanzia per vizi di cui all'art. 1490 c.c. ha la finalità di assicurare l'equilibrio contrattuale in attuazione del sinallagma funzionale indipendentemente dalla colpa del venditore, l'azione di cui all'art. 1497 c.c., rientrando in quella disciplinata in via generale dall'art. 1453 c.c., postula che l'inadempimento posto a base della domanda di risoluzione e/o di risarcimento del danno sia imputabile a colpa dell'alienante ed abbia non scarsa importanza, tenuto conto dell'interesse della parte non inadempiente;
inoltre, poiché nell'ipotesi di cui all'art. 1497 c.c. assume rilievo decisivo il ruolo della volontà negoziale,
l'indagine che il giudice deve compiere al riguardo ha necessariamente ad oggetto un elemento fattuale diverso ed estraneo rispetto alla fattispecie relativa alla presenza di un vizio o difetto che rendono la cosa venduta inidonea all'uso al quale è "normalmente" destinata” (cfr. Cassazione civile, Ordinanza n. 33149 del 16/12/2019). pagina 9 di 11 Nella specie, non risulta in alcun modo dimostrata la gravità dell'inadempimento, non constando che la portata del bollitore sia inidonea a soddisfare le esigenze abitative del Pt_1
Ne deriva che, qualora fosse stata dimostrata la difformità della fornitura, ciò avrebbe potuto giustificare, in ipotesi, una domanda di riduzione del prezzo (che, tuttavia, non risulta riproposta in appello) ma non già di risoluzione contrattuale.
4.1.5. – Per completezza, si osserva che l'atto di appello omette completamente di confrontarsi con la parte della sentenza che ha escluso l'esistenza dei lamentati difetti di funzionamento dell'impianto, valorizzando il certificato di collaudo emesso dalla ditta ME, con la conseguenza che, sul punto, la stessa deve considerarsi passata in giudicato.
Inoltre, non risultano reiterate neppure le contestazioni relative alle lavorazioni aggiuntive (quali la costruzione della canna fumaria a doppia parete, l'installazione del riduttore di pressione, con Co relativo impiego di manodopera) di cui ha chiesto il pagamento.
4 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex
D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 5.201-26.000), con applicazione del valore medio per tutte le fasi:
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare: € 5.809,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
4.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1184/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 29/11/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 10 di 11 2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Firenze, 16.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 52/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MANCINI Parte_1 CodiceFiscale_1 MARCELLO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. CHIARA PAOLI MAGHERINI
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 1184/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 29/11/2022
CONCLUSIONI
In data 11-18.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in totale riforma della impugnata sentenza n. 1184/2022, emessa dal Tribunale di Lucca in data 29.11.2022, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra il sig.
e la e conseguentemente dichiarare nullo e di nessun Parte_1 Controparte_1 effetto e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 408/2020 emesso da questo Tribunale in data 04.03.2020 in quanto infondato in fatto ed in diritto dichiarando altresì che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta condannando quest'ultima a Pt_1 Controparte_1
pagina 1 di 11 ritirare e rimuovere, a propria cura e spese, quanto posizionato all'interno dell'abitazione del sig.
Con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali 15%, oltre oneri di legge, di Pt_1 entrambi i gradi di giudizio”
Per parte appellata: “in via preliminare, ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., dichiarare inammissibile la proposta impugnazione, non avendo alcuna ragionevole probabilità di essere accolta, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio;
- nel merito, rigettare l'appello proposto dal Sig. contro la sentenza n. 1184/2022 emessa dal Tribunale di Lucca in Parte_1 data 29/11/2022, nella causa avente n. 2030/2020 RG, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi questa Corte di Appello, (di Controparte_1 Co seguito anche solo “ ”), proponendo gravame avverso la sentenza n. 1184/2022, emessa dal
Tribunale di Lucca e pubblicata il 29/11/2022, che, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal l'aveva rigettata, con conseguente condanna al Pt_1 pagamento delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado. Co 1.1. – conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lucca, la società , Parte_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 408/2020, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 5.404,60, quale corrispettivo dovuto per la fornitura ed il montaggio di un pannello solare termico e relativo bollitore di 200 litri, nonché per l'esecuzione del collegamento delle varie tubazioni interne per il riscaldamento della sua abitazione.
A sostegno dell'opposizione, esponeva: Co che, nel febbraio 2019, egli si era rivolto a per richiedere un preventivo per l'intervento di riqualificazione energetica della propria casa, con installazione di pannelli solari e di un bollitore da
300 litri;
che, in data 28.2.2019, egli aveva ricevuto il preventivo della società opposta, sottoscritto dal legale rappresentante , per complessivi € 3.900,00 (oltre IVA); Parte_2 che in tale preventivo era contenuta la dicitura “fornitura e montaggio di un pannello solare, kit solare, con un bollitore da 300 litri”, corrispondente a quanto richiesto da esso Pt_1 che, nell'estate 2019, avevano inizio i lavori per l'installazione dell'impianto, che terminavano con il collaudo dello stesso in data 19.9.2019; che, nel mese di ottobre 2019, l'opponente, nel visionare l'impianto, si era accorto che il bollitore Co installato dalla aveva una capacità di 200 e non di 300 litri, contrariamente a quanto riportato nel preventivo del 28.2.2019, da lui accettato;
pagina 2 di 11 Co che la circostanza veniva tempestivamente denunciata dal alla , prima telefonicamente Pt_1
e poi a mezzo raccomandata a.r. del 14.10.2019, inviata dal suo legale, con cui si rappresentava anche che il collegamento delle tubazioni interne non era stato eseguito a regola d'arte; Co che, nel riscontrare la suddetta missiva, la , con mail del 25.10.2019, replicava che vi era stato un errore di battitura del preventivo (in cui era stato indicato un bollitore di 300 litri anziché di
200) e che il sarebbe stato a conoscenza di tale circostanza, anche perché se avesse Pt_1 voluto acquistare un bollitore di 300 litri avrebbe dovuto anche procedere ad installare un secondo pannello solare, con consistente aggravio di costi;
Co che quanto affermato da veniva contestato con altra missiva del legale del inviata in Pt_1 data 20.11.2019, con cui si rappresentava che quest'ultimo aveva dovuto subire anche dei costi a causa del malfunzionamento dell'impianto nonché per la sua errata installazione e che non gli era stato consegnato il libretto di istruzioni;
Co che, inoltre, l'opponente disconosceva il preventivo, peraltro da lui non firmato, allegato da al ricorso per ingiunzione, in quanto esso conteneva una serie di lavorazioni non autorizzate, oltre alla correzione a penna della capacità del bollitore;
che, infine, sosteneva di essere assolutamente all'oscuro dell'impossibilità di installare un bollitore di 300 litri con un solo pannello solare;
concludeva, quindi, chiedendo la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa;
in via subordinata, chiedeva la riduzione del prezzo della fornitura. Co 1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando integralmente l'opposizione.
Nello specifico, la società opposta rilevava: che il aveva sin dall'inizio spiegato al che un bollitore da 300 litri avrebbe avuto CP_1 Pt_1 bisogno della installazione di due pannelli solari, anziché di uno;
che valutate le sue esigenze, il cliente optò per la posa di un bollitore da 200 litri, al fine di evitare ulteriori costi per il pannello solare aggiuntivo;
che, quindi, il preventivo in possesso del era stato modificato da successivi accordi Pt_1 intercorsi tra le parti;
che, inoltre, l'impianto era stato regolarmente collaudato dalla ditta Casoni, a dimostrazione dell'inesistenza di qualsiasi problema di funzionamento;
che, pertanto, del tutto ingiustificato era il mancato pagamento della fornitura.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 3 di 11 (-) il contratto intercorso tra le parti andava qualificato come compravendita, e non come contratto di prestazione d'opera, dal momento che le attività di installazione del bollitore erano accessorie alla sua vendita;
(-) l'espletata istruttoria aveva consentito di accertare che le parti, nonostante quanto indicato nel preventivo prodotto dal avevano oralmente pattuito la compravendita del bollitore con Pt_1 capienza di 200 litri, mentre il patto aggiunto riguardava solo la realizzazione delle ulteriori prestazioni accessorie aventi ad oggetto la costruzione della canna fumaria a doppia parete, la manodopera e l'installazione del riduttore di pressione, opere peraltro non contestate;
(-) in particolare, vi era corrispondenza tra il corrispettivo indicato nel preventivo depositato dall'opposta e quello previsto nella fattura emessa dalla stessa;
(-) d'alta parte, il preventivo originario, sia pure sottoscritto dall'opposta, non corrispondeva al prezziario del bollitore con capienza di 300 litri dalla stessa depositato ed era, invece, coerente con il prezzo indicato nel listino dello stesso bene con capienza di 200 litri;
(-) inoltre, il aveva anche firmato la dichiarazione di collaudo, in cui si dava atto della Pt_1 portata del bollitore nella misura di 200 litri, portata, tra l'altro, indicata anche nel cartellino ivi apposto;
(-) dunque, il fatto che il preventivo depositato dall'opponente indicasse la capienza di 300 litri del bollitore non era rilevante, atteso che tale documento non aveva valenza contrattuale;
(-) infine, non risultava provato il difetto di installazione dell'impianto, anche perché l'esito positivo del collaudo attestava che il lavoro era stato eseguito a regola d'arte;
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello , per il seguente motivo: Parte_1 Co (-) aveva errato il tribunale nel ritenere provata la circostanza, allegata da , circa l'esistenza di un accordo successivo al preventivo del 28.02.2019, con cui le parti avrebbero modificato le dimensioni del bollitore, che sarebbe stato non più da 300 bensì da 200 litri.
In particolare, il primo giudice aveva errato nell'attribuire rilevanza al preventivo prodotto in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto non conteneva la sottoscrizione di esso e, inoltre, era stato da lui anche disconosciuto. Pt_1
D'altra parte, la medesima opposta aveva fatto riferimento ad un accordo verbale intercorso tra le parti successivamente al preventivo del 28.2.2019 e giammai ad un accordo scritto.
Inoltre, la sentenza impugnata era viziata anche nella parte in cui aveva riconosciuto importanza Co alla mancata corrispondenza tra il preventivo prodotto dal ed i listini depositati da (in Pt_1 cui i bollitori di 200 e 300 litri erano prezzati rispettivamente € 3.345,00 ed € 3.950,00), in pagina 4 di 11 quanto detti listini nulla provavano in ordine all'esistenza del suddetto accordo verbale e, in ogni caso, recavano importi di gran lunga superiori al predetto preventivo, dell'importo di € 2.950,00.
D'altronde, tali listini erano contraddetti dal preventivo della ditta prodotto Parte_3 dall'originario opponente, in cui i bollitori di 200 e 300 litri erano prezzati rispettivamente €
2.265,54 ed € 2.665,27 e, quindi, in linea con quanto preventivato dalla . CP_1
In più, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, non vi era stata alcuna accettazione dell'opera da parte del come si evinceva dalle contestazioni formalizzate all'indirizzo di Pt_1 Co
, mentre la sottoscrizione della dichiarazione di collaudo stava a dimostrare solo che egli aveva preso atto di tale operazione eseguita dal centro di assistenza.
Il primo giudice, infine, aveva anche errato nell'affermare che le dimensioni del bollitore erano indicate nella targhetta apposta sullo stesso, circostanza che era stata esclusa dal teste . Tes_1
In definitiva, la sentenza impugnata aveva compiuto un'inversione dell'onere probatorio, dal Co momento che era a dover dimostrare l'esistenza di un accordo verbale, evidentemente successivo al preventivo del 28.2.2019, che prevedeva la fornitura di un bollitore da 200 litri, Co prova che non era stata in alcun modo fornita da .
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, , nel Controparte_1 costituirsi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c.; per il resto, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 28.2.2024, le parti venivano invitate ad esperire la procedura di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, la quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.4. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 11-18.12.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare pagina 5 di 11 3.1. – In primo luogo, si deve escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348-bis c.p.c., invocata da parte appellata, possa essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n.14696 del 19 luglio 2016).
3.2. – In secondo luogo, mette conto di evidenziare come parte appellante non abbia riproposto, nel presente giudizio, le domande di risarcimento danni e di riduzione del prezzo, con la conseguenza che le stesse devono ritenersi abbandonate.
3.3. – Occorre, poi, rilevare come la qualificazione della domanda, in termini di contratto di compravendita, non sia stata in alcun modo censurata dalle parti, sicché, sul punto, la sentenza deve ritenersi passata in giudicato (cfr. Cass. civ., n. 31330/2023).
3.4. – Infine, va dichiarata inammissibile l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi, sollevata Co da , perché proposta, per la prima volta, solo in questo grado, con conseguente violazione dell'art. 345 c.p.c.
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare il gravame.
4 – L'esame del gravame.
4.1. – L'appello è infondato e va respinto, anche se la motivazione della sentenza impugnata deve essere in parte integrata ed in parte emendata.
4.1.1. – Ha ragione l'appellante nel sostenere l'erroneità della decisione gravata nella parte in cui Co ha riconosciuto valenza probatoria al preventivo prodotto da , non considerando che non solo si trattava di documento di formazione unilaterale ma che era stato anche disconosciuto dal medesimo il che rendeva del tutto inattendibile pure il raffronto operato tra tale Pt_1 Co preventivo ed i listini prodotti dalla stessa .
Sul punto, quindi, la motivazione deve essere corretta, pur non essendo ciò sufficiente a determinare un esito del giudizio favorevole all'appellante.
4.1.2. – Innanzi tutto, mette conto di evidenziare come le doglianze del siano incentrate Pt_1 sulla asserita difformità tra il bollitore acquistato, che avrebbe dovuto avere una capacità di 300 Co litri, e quello fornito da , che aveva invece una capacità di 200 litri, del tutto inidonea, secondo lui, a soddisfare le sue esigenze abitative.
Ne deriva che, non intendendo l'appellante far valere un vizio nel processo di formazione della sua volontà (sub specie di errore o dolo), per non avere egli chiesto l'annullamento del contratto bensì la sua risoluzione, la fattispecie va ricondotta nell'alveo dell'art. 1497 c.c. (mancanza delle qualità promesse della cosa venduta).
Ora, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di compravendita, ove venga esperita l'azione di risoluzione ex art. 1497 c.c. per mancanza delle qualità promesse della cosa venduta, vale la pagina 6 di 11 regola dell'onere della prova a carico del compratore, perché si tratta di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali azioni edilizie, riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata, ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore, per cui una diversa disciplina creerebbe una distonia di sistema, oltre a non avere alcuna ragione di differenziazione” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 14895 del 29/05/2023).
Spettava, quindi, al fornire la prova della lamentata difformità il che, però, non è Pt_1 avvenuto.
4.1.2.a. – In primo luogo, giova considerare come l'appellante non abbia contestato l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che ha negato valenza contrattuale al preventivo da lui prodotto.
In effetti, tale preventivo reca la sottoscrizione unicamente del e non consta che sia stato CP_1 accettato dal prima dell'esecuzione della fornitura (con conseguente obbligo di Pt_1 installazione del bollitore da 300 litri). Co Anzi, il fatto che abbia posto in essere delle lavorazioni aggiuntive (quali la costruzione della canna fumaria a doppia parete e l'installazione del riduttore di pressione, con relativo impiego di manodopera) dimostra che le parti, dopo tale preventivo, continuarono a trattare per meglio definire l'oggetto contratto.
In proposito, l'originaria opponente si è limitata ad affermare (peraltro, solo in primo grado) di non avere autorizzato l'esecuzione di tali lavori dei quali, tuttavia, ha beneficiato e di cui non poteva non essere a conoscenza, dal momento che sono avvenuti presso la sua abitazione, il che rende la sua tesi non credibile.
Pertanto, a quanto indicato nel preventivo prodotto dal (sottoscritto dal ed in cui Pt_1 CP_1 si fa riferimento alla fornitura di un bollitore di 300 litri) non può essere attribuita valenza decisiva. Co
4.1.2.b. – In secondo luogo, è rimasta incontestata l'affermazione di secondo cui la fornitura di un bollitore di 300 litri avrebbe richiesto l'installazione di un secondo pannello solare, mentre è pacifico che, presso l'abitazione del ne sia stato montato soltanto uno. Pt_1
4.1.2.b.i. – Ora, in sede di interrogatorio formale, l'originario opponente ha dichiarato che “era stato concordato insieme al bollitore da 300 litri la fornitura di n.2 pannelli solari. La ditta
ME (esecutrice delle operazioni di collaudo ndr) mi riferì che sul bollitore da 300 litri ci andavano due pannelli solari, altrimenti l'impianto non funzionava” (cfr. verbale di udienza del
29.9.2021). pagina 7 di 11 Sennonché il se avesse veramente acquistato due pannelli solari, avrebbe senz'altro Pt_1 contestato alla VM di averne fornito uno soltanto.
Il che, tuttavia, non è avvenuto e costituisce, pertanto, circostanza che contrasta con la tesi dell'acquisto di un bollitore da 300 litri.
4.1.2.b.ii – Inoltre, pure dal preventivo prodotto dal si evince che, oltre alla fornitura di Pt_1 un bollitore da 300 litri, era prevista l'installazione di un solo pannello solare, e ciò, per sua stessa ammissione, rappresentava una soluzione tecnicamente non fattibile.
Ora, proprio la posa in opera di un solo pannello solare, senza che il sollevasse alcuna Pt_1 obiezione, è fortemente indicativa del fatto che quanto previsto nel preventivo, prodotto dall'appellante, sia stato successivo rivisto dalle parti – passando dalla fornitura di un bollitore da
300 litri+2 pannelli solari ad uno da 200 litri+1 pannello solare – o che l'indicazione della capienza del bollitore in 300 anziché in 200 litri fosse frutto di un errore materiale, come affermato dal Co legale di nella mail del 25.10.2019.
In realtà, qualora l'appellante fosse stato effettivamente convinto di aver acquistato un bollitore da 300 litri, sarebbe stato ragionevole attendersi una sua pronta reazione subito dopo Co l'installazione dell'impianto (che aveva un solo pannello solare), per ottenere rassicurazioni da circa il suo corretto funzionamento.
Difatti, anche a voler ritenere che egli fosse stato informato dalla ditta ME della necessità del secondo pannello solare, per far funzionare un bollitore da 300 litri, in occasione delle operazioni collaudo (eseguite da tale ditta), si deve evidenziare che tali operazioni furono effettuate il 19.9.2019, mentre la prima contestazione rivolta dal per il tramite del suo Pt_1 Co legale, alla avvenne solo in data 14.10.2019.
In ogni caso, non è credibile che egli si sia reso conto della presunta difformità solo in occasione della visita del suo amico (che gli avrebbe chiesto di visionare il bollitore) avvenuta Parte_4 all'inizio del mese di ottobre 2019, anche perché, come correttamente evidenziato dal tribunale, pure il certificato di collaudo, sottoscritto dal indicava in 200 litri la capienza del bollitore. Pt_1
4.1.2.c. – Pertanto, acquista una valenza del tutto marginale l'ulteriore questione relativa alla presenza o meno, sul bollitore, di una targhetta recante la sua portata.
In proposito, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non è vero che il teste Tes_1 abbia negato tale circostanza, avendo egli riferito: “Io gli dissi che il suo bollitore era di dimensioni uguali al mio, che era invece da 200 litri e non da 300. Chiesi al se aveva un metro e poi Pt_1 lo misurai, avendo conferma che le dimensioni erano uguali a quelle del bollitore installato a casa mia […] E' vero, c'era la targhetta dove erano indicate le varie dimensioni possibili del bollitore
pagina 8 di 11 (200 o 300 o altro) e la feci vedere al Non ricordo se la targhetta fosse sbarrata su 200 Pt_1 litri” (cfr. verbale di udienza del 29.9.2021).
Dichiarazione, dunque, che assume una portata sostanzialmente neutra in quanto non consente di escludere che la targhetta riportasse la corretta portata (200 litri), anche perché l'effettuazione della misurazione delle dimensioni del bollitore ben può essere interpretata come mera operazione di conferma di quanto riportato nella suddetta targhetta.
Comunque, anche a voler supporre che tale indicazione fosse stata omessa, il alla luce Pt_1 delle considerazioni che precedono, doveva ritenersi senz'altro a conoscenza dell'effettiva capacità del bollitore al momento della sua fornitura, che ha accettato senza riserve.
4.1.3. – Nessun valore, poi, può attribuirsi al preventivo della ditta OS LL s.p.a., prodotto dall'originario opponente, in cui i bollitori di 200 e 300 litri sono prezzati rispettivamente
€ 2.265,54 ed € 2.665,27. Co Al riguardo, giova considerare come il preventivo di includa anche le operazioni di montaggio, che invece non compaiono in quello della ditta OS LL s.p.a., con la conseguenza che i due documenti non sono tra di loro confrontabili.
Parimenti, alcuna rilevanza può attribuirsi all'ulteriore circostanza dedotta dal secondo cui Pt_1 un idraulico di sua conoscenza ed un addetto della TE LI s.p.a. (entrambi non meglio individuati) lo avrebbero consigliato, nell'ottobre 2018, di installare un bollitore di 300 litri, in quanto da ciò non può desumersi in alcun modo che egli poi effettivamente inoltrò tale ordinativo Co alla .
Trattasi, del resto, di circostanza che è rimasta assolutamente indimostrata, non potendosi attribuire alcuna valenza probatoria allo scontrino, depositato dal relativo ad un acquisto Pt_1 eseguito presso la in data 18.10.2018. Parte_3
4.1.4. – In ogni caso, come affermato dalla Suprema Corte: “mentre la garanzia per vizi di cui all'art. 1490 c.c. ha la finalità di assicurare l'equilibrio contrattuale in attuazione del sinallagma funzionale indipendentemente dalla colpa del venditore, l'azione di cui all'art. 1497 c.c., rientrando in quella disciplinata in via generale dall'art. 1453 c.c., postula che l'inadempimento posto a base della domanda di risoluzione e/o di risarcimento del danno sia imputabile a colpa dell'alienante ed abbia non scarsa importanza, tenuto conto dell'interesse della parte non inadempiente;
inoltre, poiché nell'ipotesi di cui all'art. 1497 c.c. assume rilievo decisivo il ruolo della volontà negoziale,
l'indagine che il giudice deve compiere al riguardo ha necessariamente ad oggetto un elemento fattuale diverso ed estraneo rispetto alla fattispecie relativa alla presenza di un vizio o difetto che rendono la cosa venduta inidonea all'uso al quale è "normalmente" destinata” (cfr. Cassazione civile, Ordinanza n. 33149 del 16/12/2019). pagina 9 di 11 Nella specie, non risulta in alcun modo dimostrata la gravità dell'inadempimento, non constando che la portata del bollitore sia inidonea a soddisfare le esigenze abitative del Pt_1
Ne deriva che, qualora fosse stata dimostrata la difformità della fornitura, ciò avrebbe potuto giustificare, in ipotesi, una domanda di riduzione del prezzo (che, tuttavia, non risulta riproposta in appello) ma non già di risoluzione contrattuale.
4.1.5. – Per completezza, si osserva che l'atto di appello omette completamente di confrontarsi con la parte della sentenza che ha escluso l'esistenza dei lamentati difetti di funzionamento dell'impianto, valorizzando il certificato di collaudo emesso dalla ditta ME, con la conseguenza che, sul punto, la stessa deve considerarsi passata in giudicato.
Inoltre, non risultano reiterate neppure le contestazioni relative alle lavorazioni aggiuntive (quali la costruzione della canna fumaria a doppia parete, l'installazione del riduttore di pressione, con Co relativo impiego di manodopera) di cui ha chiesto il pagamento.
4 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex
D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 5.201-26.000), con applicazione del valore medio per tutte le fasi:
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare: € 5.809,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
4.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1184/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 29/11/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 10 di 11 2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Firenze, 16.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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