TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/11/2025, n. 3370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3370 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
OG ha pronunciato la seguente
O: SENTENZA risarciment o danni nella causa civile iscritta al n. 5930/21 del ruolo civile contenzioso , promossa da
titolare dell'esercizio commerciale “ Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa Cosimo Miccoli, mandato in atti
[...]
Attrice
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Cantelmo mandato in atti
Convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di riassunzione del 06.07.2021 la sig.ra nella Parte_1
espressa qualità citava in giudizio l' per sentir Controparte_2
accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: Previa acquisizione del fascicolo n.5300/2021 giacente presso la Cancelleria del Giudice di Pace di
Lecce – 1)Accertare e dichiarare che i danni innanzi indicati si sono verificati per colpa e responsabilità esclusiva di e per lo effetto 2) Controparte_2
condannare la convenuta al pagamento in favore Controparte_2
dell'attrice della complessiva somma di€. 5.199,00= per tutti i danni e le spese sostenute cosi come indicate o in quella maggiore o minore che sarà ravvisata per le causali riferite con vittoria di spese e competenze di lite. 2
Deduceva l'attrice titolare dell'esercizio commerciale “ Parte_2
” che la mattina del 05.08.2020 intorno alle ore 10.30 circa, nei
[...]
suddetti locali si verificava un abbassamento di tensione dell'energia elettrica erogata da di tanto veniva tempestivamente avvisata la Controparte_2
società convenuta.
A causa di ciò subiva danni a due celle frigorifere e ad una vetrina gelato e provvedeva alla sostituzione di alcuni componenti, come da fattura n.55/20
per un importo di €.2.745,00=;
In data 07.08.2020 la società convenuta interveniva per riparare il guasto del
05.08.2020 comunicando nel contempo che ci sarebbe stata un'altra interruzione dell'energia elettrica anche su via Diaz, per tale motivo di vedeva costretta a noleggiare un gruppo elettrogeno con una spesa di €.305,00=,
dopo qualche mese accedeva la stessa cosa e pertanto sopportava la stessa spesa;
oltre all'ulteriore costo per la sostituzione del compressore della vetrina gelato.
Si costituiva, l la quale contestava la domanda attorea in ogni sua CP_3
parte siccome infondata in fatto ed in diritto e ne chiedeva il rigetto.
Istruita la causa con produzione documentale prova testimoniale e CTU
tecnica, precisate le conclusione ed assegnati i termini per il deposito di note conclusive e note di repliche veniva fissata l'udienza del 14.11.2025 per la discussione e quindi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento, sia pure nei temini e con i limiti che appresso si diranno. 3
Ed invero con la espletata prova testimoniale l' attrice ha offerto idonea e sufficiente prova sia che nel suo locale, si verificavano, dei forti cali di tensione elettrica e sia che i predetti provocavano danni ai macchinari ivi esistenti.
Testimone Ed infatti i testi escussi ( ) sostanzialmente Testimone_1 Testimone_2
confermavano gli assunti attorei;
Alla luce di quanto sopra poiché non vi è dubbio che l'obbligo contrattuale di fornitura di energia elettrica, tra l'altro, prevede anche il rispetto dei limiti garantiti per legge, è evidente che il mancato rispetto di tali limiti ( come avvenuto nella specie in esame) configura un inadempimento contrattuale che vede l sclusiva responsabile di tutti di danni subiti dalla società CP_3
attrice.
La espletata CTU, che questo Giudice ritiene di condividere, ha accertato, che effettivamente i danni sono stati provocati da abbassamenti di tensione della linea di alimentazione di energia elettrica;
in particolare il CTU accertava che in data 05.08.2020 si verificava in cabina di trasformazione di proprietà e-
distribuzione l'intervento di un fusibile sul lato bassa tensione , che provocava
la mancanza di alimentazione sulla fase guasta….. affermava quindi che in guasto avvenuto in data 05.08.2020 della durata di quasi due ore poteva aver determinato i danni lamentati dall'attrice
Pertanto alla luce di quanto sopra poiché non vi è dubbio che l'obbligo contrattuale di fornitura di energia elettrica, tra l'altro, prevede anche il rispetto dei limiti garantiti per legge, è evidente che il mancato rispetto di tali limiti (
come avvenuto nella specie in esame) configura un inadempimento contrattuale che vede l sclusiva responsabile di tutti di danni subiti CP_3
dall' attrice. 4
Con riferimento al quantum il consulente tecnico da una analisi della documentazione offerta in visione ha ritenuto congruo l'importo portato dalla fattura n.55 del 22.10.2020 sia pure per
€.1.037,00=comprensiva di IVA decurtando la somma €.1.708,00
comprensiva di IVA relativa alla riparazione del compressore H200CS/RIV
MC/H in quanto la stessa si rendeva necessaria perché sprovvisto della adeguata protezione( c.d.” salvamotore”) pure prevista dalla normativa in materia.
Nulla per le altre voci di danno pure chieste dall'attrice perché non ne ricorrono i presupposti, in particolare - le interruzioni erano programmate e le stesse erano state regolarmente comunicate in anticipo all'attrice come previsto dalla normativa nella specie applicabile, e riportata dal CTU nella sua reazione peritale - e comunque risultano prive di adeguato supporto probatorio (
quanto agli asseriti minori incassi per il periodo di inadempimento contrattuale effettivamente riscontrato )
Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando
sulla domanda proposte nel presente giudizio ogni altra istanza disattesa cosi provvede:
1)Riconosciuta la responsabilità esclusiva di in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore nella causazione dei danni subiti dalla società attrice, condanna la stessa, al pagamento in favore della attrice nella espressa qualità della complessiva somma di €.1.037,00= Iva compresa,
oltre interessi dalla domanda al soddisfo. 5
2) Condanna l' in persona del legale rappresentante alla Controparte_2
rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in complessivi €.1.300,00 di cui €.100,00= per spese oltre rimb. forf. ed accessori come per legge con distrazione al procuratore antistatario.
3) spese CTU definitivamente a carico della società convenuta.
Lecce, 21.11.2025
Il G.O. Caroppo Marilena