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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/03/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Governatori Presidente Relatore dott. Daniela Garufi Giudice dott. Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3684/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vannucci Parte_1 C.F._1
Chiara, elettivamente domiciliato in Madonna della Tosse 50129 Firenze Italia presso il difensore avv. Vannucci Chiara;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Mazzocchi Teresa, elettivamente domiciliato in Via Bandini 6 50032 Borgo San Lorenzo presso il difensore avv. Mazzocchi Teresa;
CONVENUTO
Avv. Daniela Albisani, quale curatore della minore Persona_1
INTERVENUTA
Pubblico Ministero –sede-
INTERVENUTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 7 Le parti concludono, sulle uniche questioni non oggetto della pronuncia del 22.3.2023, come segue: affido condiviso della minore ai genitori con domiciliazione presso il padre;
mantenimento del monitoraggio e sostegno alla minore da parte dei servizi sociali già incaricati;
conferimento all'avv. Albisani del ruolo di coordinatore genitoriale, per mediare i rapporti tra i genitori, e fornire un supporto nelle gestione di e dei suoi rapporti con i Per_1
genitori;
i coniugi si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore;
tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cura di ogni genere etc.) verranno prese concordemente dai genitori;
le parti si obbligano al mantenimento ordinario diretto della minore con riferimento ai periodi di permanenza della figlia presso ciascun genitore.
Per quanto concerne le spese straordinarie per la minore, le parti Persona_1 concordano di provvedere direttamente o rimborsare all'altro genitore, in caso di anticipazione. Tali spese, preventivamente concordate, saranno a carico delle parti nella misura del 50%;
la casa coniugale, sita in Vicchio (FI), via Cavour n. 27, in comproprietà tra le parti, sarà venduta al miglior offerente ed il ricavo sarà destinato all'estinzione del mutuo acceso presso Banca Bpm Spa. Si precisa che alla data del 9 gennaio 2023, stante il mancato pagamento di rate arretrate, residuava un debito totale di euro 59.318,10 oltre interessi dal passaggio a sofferenza al saldo. Le parti concordemente dichiarano di voler destinare eventuali somme residue, all'esito della integrale estinzione della posizione debitoria nei confronti del Banco Bpm Spa, al mantenimento straordinario di nella misura del Per_1
10% del residuo. Per l'effetto, le parti si impegnano sin d'ora ad aprire apposito conto corrente cointestato ove saranno depositate suddette somme;
pagina 2 di 7 le parti concordano che, fino a quando l'immobile non sarà venduto, la potrà Pt_1
alloggiare presso la casa familiare nei giorni in cui la signora avrà con sé . La Per_1 Pt_1 si impegna, sin d'ora, a dare congruo preavviso al Persona_1
le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e la dichiara di Pt_1
rinunciare, come anticipato nel ricorso ad ogni e qualsivoglia mantenimento per sé;
i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere.
Assegno unico percepito integralmente dal Persona_1
Spese compensate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato, adiva il Tribunale di Firenze per Parte_1
sentir pronunciare la separazione personale dal coniuge A sostegno Controparte_1
della domanda allegava che: i coniugi contraevano matrimonio il 13 settembre 1997 a
Firenze; dall'unione nascevano le figlie il 4 settembre 1998, oggi economicamente Per_2
indipendente e non più convivente con i genitori, e il 19 agosto 2008; dal 2016 i Per_1
coniugi si separavano di fatto, in quanto la dichiarava di non voler più accettare le Pt_1
condizioni di vita imposte dal marito, il quale dimostrava grande disinteresse per la famiglia e assumeva comportamenti psicologicamente violenti nei suoi confronti;
Pt_1 si trasferiva presso l'abitazione di un'amica, continuando tuttavia a recarsi, durante il
[...]
giorno, presso la casa coniugale per prendersi cura delle figlie, fino al rientro a casa del coniuge;
nel 2021, a seguito del trasferimento della in Emilia Romagna, per ragioni Pt_1
lavorative, il impediva alla figlia di vedere la madre, in quanto Persona_1 Per_1
contrario alla scelta della coniuge di trasferirsi;
la resistente veniva in seguito a conoscenza, tramite il registro elettronico, che interrompeva la frequenza alla scuola Per_1 dell'obbligo, pertanto veniva aperto il procedimento VG n. 236/2022 innanzi al Tribunale per i Minorenni di Firenze.
Alla prima udienza di comparizione, presente personalmente, Controparte_1
dichiarava di non volersi, al momento, avvalere di un difensore. Il Giudice, sentite entrambe le parti, emetteva in data 1 luglio 2022, provvedimento con il quale autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
affidava la figlia minore al Servizio Persona_1
sociale di Vicchio del Mugello, con collocamento prevalente presso il padre e con possibilità della madre di tenere con sé la figlia dal venerdì all'uscita di scuola fino alla pagina 3 di 7 domenica sera;
disponeva altresì che entrambi i genitori mantenessero in via diretta Per_1
e sostenessero le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
infine, disponeva che l' di Borgo San Lorenzo, valutasse la possibilità di dare avvio ad un percorso CP_2
psicologico per la minore e un sostengo alla genitorialità per e Pt_1 Persona_1
All'udienza del 17 novembre 2022, si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Giudice prendeva atto della relazione dei servizi sociali, dalla quale emergeva che la minore, oltre a non aderire ai percorsi psicologici sanitari proposti, si rifiutava di frequentare la scuola. Emergevano, altresì, disturbi alimentari per i quali, tuttavia, la stessa si rifiutava di svolgere visite specialistiche. Il Giudice differiva l'udienza al 20 marzo 2023 in quanto le parti dichiaravano di essere in procinto di trovare un accordo.
Con sentenza del 22-23 marzo 2023 veniva pronunciata sentenza di separazione.
La causa, proseguita con l'ascolto della minore, CTU psicologica e successivo monitoraggio ed acquisizione di relazioni del servizio sociale, è passata di nuovo in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
2. Rileva il Tribunale che dall'ultima relazione del servizio sociale emerge un netto miglioramento del rapporto tra i due ex coniugi, nonche genitori di i quali, ad Per_1
oggi, hanno instaurato una buona collaborazione reciproca volta a sostenere la minore vista la delicata situazione in cui versa”. Risulta inoltre che la madre abbia riferito al servizio di trovare la figlia minore migliorata sia dal punto di vista emotivo (" E' molto piu tranquilla di prima") sia sull'alimentazione (dicendo di aver notato che mangia Per_1
senza poi rigettare quanto assunto), oltre ad aver trovato un buon equilibrio con il suo ex marito con il quale ad oggi riesce ad avere un rapporto civile. Il servizio ha Persona_1
riferito altresì che la minore ha abbandonato la scuola e ha intrapreso attività lavorativa riferendo di andare molto volentieri a lavoro e di trovarsi bene anche con i rispettivi colleghi, affermando di sentirsi tranquilla a svolgere l'attività lavorativa.
Osserva il Tribunale che si tratta di un sensibile miglioramento delle difficili condizioni della minore, rese possibili dagli interventi del servizio, dal sostegno della curatrice speciale e dal miglioramento del rapporto tra i genitori.
Quanto al CTU, all'esito della consulenza aveva riferito che “a conclusione della consulenza, si osserva un miglioramento, seppur ancora fragile, della situazione di
. Sebbene permangano criticità relazionali fra e con i genitori e un generale stato Per_1
pagina 4 di 7 di vulnerabilità, vi sono elementi che indicano una maggiore progettualità e autonomia da parte della ragazza. Per questa ragione, si ritiene fondamentale continuare a monitorare la sua situazione, da parte dei servizi sociali in collaborazione col Curatore Speciale e gli avvocati delle parti che hanno mostrato una sufficiente lungimiranza, così da avere maggiori possibilità che la minore abbia un sostegno adeguato a fronte di possibili ricadute, che i due genitori probabilmente non sarebbero in grado di affrontare.” A conclusione del monitoraggio, il CTU ha riportato quanto segue: “L'analisi del lavoro svolto dai servizi attivati evidenzia nel padre e nella madre un impegno concreto, ma privo di una progettualità strutturata, capace di tenere conto delle differenze di ruolo e di accompagnare i genitori nel compensare le rispettive fragilità. Tale mancanza ha reso difficile l'elaborazione di un percorso coerente per , che potesse rispettare le sue Per_1
scelte, ma al tempo stesso favorire un suo adeguato inserimento sociale.
La situazione della ragazza si presenta sin da subito complessa. manifesta una Per_1
sofferenza profonda, non solo per le dinamiche conflittuali con i genitori, in particolare con la madre, verso la quale esprime sentimenti di abbandono e delusione (dalla quale si sente comunque amata, come evidenzia anche la valutazione psicodiagnostica), ma anche per la relazione con NA, giovane adulto con il quale sviluppa un legame problematico, che la espone a rischi di violenza fisica e psicologica, oltre che a potenziali percorsi di devianza sociale. Nel corso della consulenza, si osserva un progressivo cambiamento del contesto familiare. I genitori, pur mantenendo differenze di approccio, sembrano aver trovato un assetto più collaborativo, tanto che il tema dell' affidamento super-esclusivo non viene più citato. La relazione tra e NA si conclude, sebbene con modalità Per_1
traumatiche e conseguenze giudiziarie…Attualmente, la ragazza frequenta un coetaneo del posto, , e manifesta segnali di ripresa. CP_3
Dopo un periodo di ritiro sociale, dettato dalla paura di possibili ritorsioni fisiche da parte di NA, decide di interrompere il percorso scolastico. Dalle testimonianze Per_1
raccolte, anche attraverso i colloqui con gli insegnanti, emerge che il rendimento scolastico della ragazza era già fortemente insufficiente e che alcuni docenti avevano ipotizzato la presenza di difficoltà negli apprendimenti (riteniamo che il basso rendimento sia riconducibile più a una scarsa scolarizzazione che a un reale deficit cognitivo).
pagina 5 di 7 Se da un lato l'interruzione del percorso di studi rappresenta un fattore di rischio per
l'isolamento sociale, dall'altro la situazione appare parzialmente compensata dal fatto che
ha trovato, per sua iniziativa, un impiego. Attualmente lavora come cameriera in Per_1
un ristorante cinese a Borgo San Lorenzo, dimostrando una prima forma di autonomia…nonostante il miglioramento, permane il rifiuto da parte di tutti i membri della famiglia di intraprendere percorsi di supporto psicologico. continua a opporsi alla Per_1
ripresa della terapia, mentre i genitori rifiutano un sostegno congiunto alla genitorialità, nonostante venga loro consigliato.
Attualmente, la ragazza sembra più soddisfatta di sé, al punto che, nell'ultimo colloquio, abbiamo ritenuto opportuno riconoscere e valorizzare i suoi progressi.
Tuttavia, quanto osservato in questa fase della consulenza non garantisce che i miglioramenti siano stabili nel tempo, rendendo necessario proseguire gli interventi dei servizi in modo coordinato, come avvenuto solo recentemente.
La ragazza non si è presentata all'ultimo colloquio, né sono riuscito a contattarla nonostante gli svariati tentativi telefonici. Il padre mi conferma che continua a Per_1
lavorare e mostra parziale soddisfazione. La madre conferma quanto detto dal padre”.
Alla luce di quanto sopra, valutato il miglioramento della relazione genitoriale e della minore, si ritiene che possano essere accolte le conclusioni concordate dalle parti, considerato che prevedono la prosecuzione del monitoraggio della situazione relativa alla minore da parte servizio (che aveva dato atto che avrebbe proseguito in tal senso, dando seguito al servizio di educativa domiciliare di due ore settimanali) e, molto opportunamente, la nomina di un coordinatore genitoriale nella persona dell'avv. Albisani, misure che consentono di accogliere le conclusioni delle parti, dovendosi contestualmente disporre la vigilanza semestrale del giudice tutelare, in quanto si tratta di una situazione fragile, che potrebbe necessitare di interventi tempestivi a sostegno della minore (valutando una prosecuzione di un percorso scolastico e/o formativo) e del nucleo.
Spese compensate come richiesto.
P.Q.M
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dispone che la separazione tra Pt_1
e sia regolata dalle condizioni concordate trascritte in epigrafe.
[...] Controparte_1
Nomina quale coordinatore genitoriale l'avv. Daniela Albisani
pagina 6 di 7 Incarica il servizio sociale di proseguire il monitoraggio del nucleo e della minore offrendo servizio di educativa domiciliare, disponendo che il servizio sociale e il coordinatore genitoriale rimettano ogni 6 mesi relazione al giudice Tutelare di Firenze che incarica della vigilanza.
Si comunichi alle parti, all'avv. Albisani, alla e Controparte_4 all'ufficio del Giudice Tutelare di Firenze
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 6.3.2025
La Presidente est.
Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Governatori Presidente Relatore dott. Daniela Garufi Giudice dott. Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3684/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vannucci Parte_1 C.F._1
Chiara, elettivamente domiciliato in Madonna della Tosse 50129 Firenze Italia presso il difensore avv. Vannucci Chiara;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Mazzocchi Teresa, elettivamente domiciliato in Via Bandini 6 50032 Borgo San Lorenzo presso il difensore avv. Mazzocchi Teresa;
CONVENUTO
Avv. Daniela Albisani, quale curatore della minore Persona_1
INTERVENUTA
Pubblico Ministero –sede-
INTERVENUTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 7 Le parti concludono, sulle uniche questioni non oggetto della pronuncia del 22.3.2023, come segue: affido condiviso della minore ai genitori con domiciliazione presso il padre;
mantenimento del monitoraggio e sostegno alla minore da parte dei servizi sociali già incaricati;
conferimento all'avv. Albisani del ruolo di coordinatore genitoriale, per mediare i rapporti tra i genitori, e fornire un supporto nelle gestione di e dei suoi rapporti con i Per_1
genitori;
i coniugi si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore;
tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cura di ogni genere etc.) verranno prese concordemente dai genitori;
le parti si obbligano al mantenimento ordinario diretto della minore con riferimento ai periodi di permanenza della figlia presso ciascun genitore.
Per quanto concerne le spese straordinarie per la minore, le parti Persona_1 concordano di provvedere direttamente o rimborsare all'altro genitore, in caso di anticipazione. Tali spese, preventivamente concordate, saranno a carico delle parti nella misura del 50%;
la casa coniugale, sita in Vicchio (FI), via Cavour n. 27, in comproprietà tra le parti, sarà venduta al miglior offerente ed il ricavo sarà destinato all'estinzione del mutuo acceso presso Banca Bpm Spa. Si precisa che alla data del 9 gennaio 2023, stante il mancato pagamento di rate arretrate, residuava un debito totale di euro 59.318,10 oltre interessi dal passaggio a sofferenza al saldo. Le parti concordemente dichiarano di voler destinare eventuali somme residue, all'esito della integrale estinzione della posizione debitoria nei confronti del Banco Bpm Spa, al mantenimento straordinario di nella misura del Per_1
10% del residuo. Per l'effetto, le parti si impegnano sin d'ora ad aprire apposito conto corrente cointestato ove saranno depositate suddette somme;
pagina 2 di 7 le parti concordano che, fino a quando l'immobile non sarà venduto, la potrà Pt_1
alloggiare presso la casa familiare nei giorni in cui la signora avrà con sé . La Per_1 Pt_1 si impegna, sin d'ora, a dare congruo preavviso al Persona_1
le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e la dichiara di Pt_1
rinunciare, come anticipato nel ricorso ad ogni e qualsivoglia mantenimento per sé;
i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere.
Assegno unico percepito integralmente dal Persona_1
Spese compensate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato, adiva il Tribunale di Firenze per Parte_1
sentir pronunciare la separazione personale dal coniuge A sostegno Controparte_1
della domanda allegava che: i coniugi contraevano matrimonio il 13 settembre 1997 a
Firenze; dall'unione nascevano le figlie il 4 settembre 1998, oggi economicamente Per_2
indipendente e non più convivente con i genitori, e il 19 agosto 2008; dal 2016 i Per_1
coniugi si separavano di fatto, in quanto la dichiarava di non voler più accettare le Pt_1
condizioni di vita imposte dal marito, il quale dimostrava grande disinteresse per la famiglia e assumeva comportamenti psicologicamente violenti nei suoi confronti;
Pt_1 si trasferiva presso l'abitazione di un'amica, continuando tuttavia a recarsi, durante il
[...]
giorno, presso la casa coniugale per prendersi cura delle figlie, fino al rientro a casa del coniuge;
nel 2021, a seguito del trasferimento della in Emilia Romagna, per ragioni Pt_1
lavorative, il impediva alla figlia di vedere la madre, in quanto Persona_1 Per_1
contrario alla scelta della coniuge di trasferirsi;
la resistente veniva in seguito a conoscenza, tramite il registro elettronico, che interrompeva la frequenza alla scuola Per_1 dell'obbligo, pertanto veniva aperto il procedimento VG n. 236/2022 innanzi al Tribunale per i Minorenni di Firenze.
Alla prima udienza di comparizione, presente personalmente, Controparte_1
dichiarava di non volersi, al momento, avvalere di un difensore. Il Giudice, sentite entrambe le parti, emetteva in data 1 luglio 2022, provvedimento con il quale autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
affidava la figlia minore al Servizio Persona_1
sociale di Vicchio del Mugello, con collocamento prevalente presso il padre e con possibilità della madre di tenere con sé la figlia dal venerdì all'uscita di scuola fino alla pagina 3 di 7 domenica sera;
disponeva altresì che entrambi i genitori mantenessero in via diretta Per_1
e sostenessero le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
infine, disponeva che l' di Borgo San Lorenzo, valutasse la possibilità di dare avvio ad un percorso CP_2
psicologico per la minore e un sostengo alla genitorialità per e Pt_1 Persona_1
All'udienza del 17 novembre 2022, si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Giudice prendeva atto della relazione dei servizi sociali, dalla quale emergeva che la minore, oltre a non aderire ai percorsi psicologici sanitari proposti, si rifiutava di frequentare la scuola. Emergevano, altresì, disturbi alimentari per i quali, tuttavia, la stessa si rifiutava di svolgere visite specialistiche. Il Giudice differiva l'udienza al 20 marzo 2023 in quanto le parti dichiaravano di essere in procinto di trovare un accordo.
Con sentenza del 22-23 marzo 2023 veniva pronunciata sentenza di separazione.
La causa, proseguita con l'ascolto della minore, CTU psicologica e successivo monitoraggio ed acquisizione di relazioni del servizio sociale, è passata di nuovo in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
2. Rileva il Tribunale che dall'ultima relazione del servizio sociale emerge un netto miglioramento del rapporto tra i due ex coniugi, nonche genitori di i quali, ad Per_1
oggi, hanno instaurato una buona collaborazione reciproca volta a sostenere la minore vista la delicata situazione in cui versa”. Risulta inoltre che la madre abbia riferito al servizio di trovare la figlia minore migliorata sia dal punto di vista emotivo (" E' molto piu tranquilla di prima") sia sull'alimentazione (dicendo di aver notato che mangia Per_1
senza poi rigettare quanto assunto), oltre ad aver trovato un buon equilibrio con il suo ex marito con il quale ad oggi riesce ad avere un rapporto civile. Il servizio ha Persona_1
riferito altresì che la minore ha abbandonato la scuola e ha intrapreso attività lavorativa riferendo di andare molto volentieri a lavoro e di trovarsi bene anche con i rispettivi colleghi, affermando di sentirsi tranquilla a svolgere l'attività lavorativa.
Osserva il Tribunale che si tratta di un sensibile miglioramento delle difficili condizioni della minore, rese possibili dagli interventi del servizio, dal sostegno della curatrice speciale e dal miglioramento del rapporto tra i genitori.
Quanto al CTU, all'esito della consulenza aveva riferito che “a conclusione della consulenza, si osserva un miglioramento, seppur ancora fragile, della situazione di
. Sebbene permangano criticità relazionali fra e con i genitori e un generale stato Per_1
pagina 4 di 7 di vulnerabilità, vi sono elementi che indicano una maggiore progettualità e autonomia da parte della ragazza. Per questa ragione, si ritiene fondamentale continuare a monitorare la sua situazione, da parte dei servizi sociali in collaborazione col Curatore Speciale e gli avvocati delle parti che hanno mostrato una sufficiente lungimiranza, così da avere maggiori possibilità che la minore abbia un sostegno adeguato a fronte di possibili ricadute, che i due genitori probabilmente non sarebbero in grado di affrontare.” A conclusione del monitoraggio, il CTU ha riportato quanto segue: “L'analisi del lavoro svolto dai servizi attivati evidenzia nel padre e nella madre un impegno concreto, ma privo di una progettualità strutturata, capace di tenere conto delle differenze di ruolo e di accompagnare i genitori nel compensare le rispettive fragilità. Tale mancanza ha reso difficile l'elaborazione di un percorso coerente per , che potesse rispettare le sue Per_1
scelte, ma al tempo stesso favorire un suo adeguato inserimento sociale.
La situazione della ragazza si presenta sin da subito complessa. manifesta una Per_1
sofferenza profonda, non solo per le dinamiche conflittuali con i genitori, in particolare con la madre, verso la quale esprime sentimenti di abbandono e delusione (dalla quale si sente comunque amata, come evidenzia anche la valutazione psicodiagnostica), ma anche per la relazione con NA, giovane adulto con il quale sviluppa un legame problematico, che la espone a rischi di violenza fisica e psicologica, oltre che a potenziali percorsi di devianza sociale. Nel corso della consulenza, si osserva un progressivo cambiamento del contesto familiare. I genitori, pur mantenendo differenze di approccio, sembrano aver trovato un assetto più collaborativo, tanto che il tema dell' affidamento super-esclusivo non viene più citato. La relazione tra e NA si conclude, sebbene con modalità Per_1
traumatiche e conseguenze giudiziarie…Attualmente, la ragazza frequenta un coetaneo del posto, , e manifesta segnali di ripresa. CP_3
Dopo un periodo di ritiro sociale, dettato dalla paura di possibili ritorsioni fisiche da parte di NA, decide di interrompere il percorso scolastico. Dalle testimonianze Per_1
raccolte, anche attraverso i colloqui con gli insegnanti, emerge che il rendimento scolastico della ragazza era già fortemente insufficiente e che alcuni docenti avevano ipotizzato la presenza di difficoltà negli apprendimenti (riteniamo che il basso rendimento sia riconducibile più a una scarsa scolarizzazione che a un reale deficit cognitivo).
pagina 5 di 7 Se da un lato l'interruzione del percorso di studi rappresenta un fattore di rischio per
l'isolamento sociale, dall'altro la situazione appare parzialmente compensata dal fatto che
ha trovato, per sua iniziativa, un impiego. Attualmente lavora come cameriera in Per_1
un ristorante cinese a Borgo San Lorenzo, dimostrando una prima forma di autonomia…nonostante il miglioramento, permane il rifiuto da parte di tutti i membri della famiglia di intraprendere percorsi di supporto psicologico. continua a opporsi alla Per_1
ripresa della terapia, mentre i genitori rifiutano un sostegno congiunto alla genitorialità, nonostante venga loro consigliato.
Attualmente, la ragazza sembra più soddisfatta di sé, al punto che, nell'ultimo colloquio, abbiamo ritenuto opportuno riconoscere e valorizzare i suoi progressi.
Tuttavia, quanto osservato in questa fase della consulenza non garantisce che i miglioramenti siano stabili nel tempo, rendendo necessario proseguire gli interventi dei servizi in modo coordinato, come avvenuto solo recentemente.
La ragazza non si è presentata all'ultimo colloquio, né sono riuscito a contattarla nonostante gli svariati tentativi telefonici. Il padre mi conferma che continua a Per_1
lavorare e mostra parziale soddisfazione. La madre conferma quanto detto dal padre”.
Alla luce di quanto sopra, valutato il miglioramento della relazione genitoriale e della minore, si ritiene che possano essere accolte le conclusioni concordate dalle parti, considerato che prevedono la prosecuzione del monitoraggio della situazione relativa alla minore da parte servizio (che aveva dato atto che avrebbe proseguito in tal senso, dando seguito al servizio di educativa domiciliare di due ore settimanali) e, molto opportunamente, la nomina di un coordinatore genitoriale nella persona dell'avv. Albisani, misure che consentono di accogliere le conclusioni delle parti, dovendosi contestualmente disporre la vigilanza semestrale del giudice tutelare, in quanto si tratta di una situazione fragile, che potrebbe necessitare di interventi tempestivi a sostegno della minore (valutando una prosecuzione di un percorso scolastico e/o formativo) e del nucleo.
Spese compensate come richiesto.
P.Q.M
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dispone che la separazione tra Pt_1
e sia regolata dalle condizioni concordate trascritte in epigrafe.
[...] Controparte_1
Nomina quale coordinatore genitoriale l'avv. Daniela Albisani
pagina 6 di 7 Incarica il servizio sociale di proseguire il monitoraggio del nucleo e della minore offrendo servizio di educativa domiciliare, disponendo che il servizio sociale e il coordinatore genitoriale rimettano ogni 6 mesi relazione al giudice Tutelare di Firenze che incarica della vigilanza.
Si comunichi alle parti, all'avv. Albisani, alla e Controparte_4 all'ufficio del Giudice Tutelare di Firenze
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 6.3.2025
La Presidente est.
Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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