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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/11/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro Sezione seconda civile
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Procedimento n. 2337/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 2337/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto compensi per prestazioni da contratto di subappalto e applicazione di clausola penale, vertente tra:
in persona del l.r.p.t., con sede in Crotone, alla località Parte_1
Passovecchio, zona industriale, via Avogadro, partita i.v.a. e codice fiscale:
, rappresentata e difesa dall'avv. Natale Filiberto, elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Montepaone Lido (CZ), alla via degli Aranci n. 1, presso lo studio professionale dell'avv. Giuseppe Commodaro, come da procura allegata all'atto di appello;
Appellante in via principale con sede legale in Milano, via Livio Cambi, n. 5, codice Controparte_1 fiscale e partita i.v.a. n. , R.E.A. n. , in persona del proprio P.IVA_2 P.IVA_3 amministratore delegato, dott. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
1 LF TO (con telefax n. 02/65.70.725 e indirizzo di posta elettronica certificata per il processo civile telematico: , per mandato Email_1 conferito in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dalla dott.ssa
[...]
(responsabile della Direzione Crediti e Rischi) e dal dott. Per_1 Persona_2
(quadro direttivo 4° livello della Direzione Crediti e Rischi), in forza dei poteri conferiti con atto a rogito del notaio di Milano del 17.4.2012, rep. n. 20.408 – racc. Persona_3
n. 10416, e successivo atto di individuazione a ministero del medesimo notaio Per_3 di Milano dell'11-20.7.2018, rep. n. 42434, racc. n. 19.607, elettivamente
[...] domiciliata presso l'indirizzo digitale del proprio difensore;
Appellata/appellante incidentale
(P. IVA ), corrente in Jesi (AN), via G. Di Vittorio n. 14, Controparte_3 P.IVA_4 in persona del suo presidente e legale rappresentante ed Controparte_4 elettivamente domiciliata in Crotone, via M. Nicoletta n. 49, presso lo studio professionale dell'Avv. Luca Alberto Tricoli che la rappresenta unitamente all'avv.
IZ CA, in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;
Appellata/Appellante incidentale
Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante “Voglia l'On.le Collegio Parte_1 adito, previa istruttoria della causa, ritenere infondate le ragioni di opposizioni frapposte da e per gli effetti e in riforma della sentenza 1331/2019 del Tribunale CP_3
Civile di Crotone, dichiarare la legittimazione attiva della alla Parte_1 proposizione della domanda per ingiunzione di pagamento cui, a seguito di opposizione,
è stato rubricato il procedimento n. 103/2019 RG, conseguentemente e in ragione dell'accoglimento dei motivi di appello, confermare il decreto ingiuntivo 864/2018 e condannare in persona del legale rappresentante protempore, al CP_3 pagamento – in favore e/o in subordine in favore del terzo Parte_1 intervenuto dell'importo di € 637.710,21, oltre accessori di Controparte_5 legge (e/o quella meglio vista o accertata in corso di causa) e condannare la convenuta appellata principale alle spese e competenze del doppio grado del giudizio.”
2 per il procuratore dell'appellata/appellante incidentale Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita in riforma della sentenza 1331/2019 del
Tribunale Civile di Crotone, previa istruzione della causa ed in accoglimento dei motivi articolati nell'appello incidentale, condannare la al pagamento a favore Controparte_3 dell' della somma di € 637.710,21 oltre interessi di mora ex Controparte_1
d.lgs. 231/2002 dal dì del dovuto e sino all'effettivo pagamento ovvero della diversa somma risultante in corso di causa. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.” per il procuratore dell'appellata/appellante incidentale “Piaccia Controparte_3 alla ecc.ma Corte, contrariis reiectis, dichiarare inammissibili e/o rigettare con qualsiasi statuizione l'appello principale e quello incidentale, con rivalsa di spese. In accoglimento dell'appello incidentale di dichiarare non dovuta dalla CP_3 stessa la somma di Euro 12.515,99 di cui alla fattura MC n.195 del 31.7.2018. Rigettare tutte le richieste istruttorie formulate dalla appellante principale, e nel denegato caso di riapertura dell'istruttoria, ammettere tutti i mezzi di prova formulati da CP_3 nella propria memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 datata 9.7.2019; in caso di Cont ammissione della prova testimoniale formulata da sentire a riprova i testi indicati nella memoria ex artt. 183 VI comma c.p.c. n. 3 di datata 30.7.2019”. CP_3
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Crotone
Con atto di citazione ritualmente notificato il 14.1.2019 a la Parte_1 società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 864/2018, Controparte_3 notificatole il 10.12.2018, con cui il Tribunale di Crotone le aveva intimato, sulla base di quattro fatture emesse dalla società convenuta, il pagamento della complessiva somma di euro 637.710,21, oltre interessi e spese, in favore della quale Parte_1 corrispettivo per lavori eseguiti nell'ambito di un rapporto di subappalto.
A fondamento dell'opposizione, - dopo avere premesso che il contratto di Controparte_3 subappalto con la si era perfezionato in via progressiva e Parte_1 tacitamente, a seguito delle modifiche apportate da allo schema di Parte_1 contratto inviatole da accettate da quest'ultima tacitamente, ai sensi Controparte_3 dell'articolo 1327 c.c., e che esso aveva ad oggetto prestazioni di fornitura, assemblaggio,
3 disassemblaggio e imballaggio di moduli prefabbricati, da eseguire in una raffineria del
Kuwait, in relazione a lavori che erano stati affidati in appalto alla società opponente dalla
- ha lamentato: I) innanzi tutto, una serie di inadempimenti dell'impresa CP_7 subappaltatrice: a) gravi ritardi nell'esecuzione delle opere, con conseguente applicazione delle clausole penali convenute nel contratto;
b) mancata fornitura di quanto necessario per l'imballaggio esterno ai buildings e di esecuzione dell'imballaggio medesimo;
c) omessa esecuzione di altre prestazioni;
d) mancata trasmissione della documentazione finale e vizi o non conformità delle prestazioni, rilevati al momento della installazione dei buildings;
II) l'infondatezza dei crediti riportati nelle quattro fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto la fattura n. 195 del 31/7/2018, di euro 12.515,9,9, concernente attività di carico e scarico e movimentazione delle apparecchiature da installare al servizio dei buildings, riguardava prestazioni già comprese nel contratto;
la fattura n. 269 del 31/7/2018 dell'importo di euro 203.760,00 concerneva crediti non esigibili, in quanto il pagamento era subordinato alla presentazione da parte del fornitore ed alla approvazione da parte dell'acquirente della documentazione tecnica finale non ancora presentata;
mentre, per quanto concerneva i crediti di due fatture (la n. 171 e n. 269 del 2018), di ammontare pari, nel complesso, ad euro 611.280,00, essi, sin dall'epoca della emissione delle fatture, erano stati ceduti da a con atto di cessione notificata ad Parte_1 Controparte_1 il 24.12.2008, cosicché mancava la legittimazione attiva della società Controparte_3 opposta a riscuoterli, fermo restando che si trattava di crediti non esigibili, per le ragioni sopra indicate. Ha chiesto pertanto di revocare o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo, per difetto di legittimazione attiva della società opposta o di titolarità del credito in relazione alle fatture n. 171 e n. 269 del 2018 e, in via subordinata, e, in ogni caso, con riferimento ai crediti di cui alle due fatture non oggetto di cessione (la n. 194 e la n. 195 del 2018), di accertare che la società opponente nulla doveva alla
[...]
Parte_1
Si è costituita nel giudizio di opposizione, con comparsa di costituzione e risposta presentata l'8.4.2019, la negando il proprio difetto di Parte_1 legittimazione attiva, in quanto: a) la comunicazione della cessione era intervenuta il
24.12.2018, dopo che era stata intentata l'azione monitoria, cosicché sussisteva la propria legittimazione attiva;
b) la società opposta aveva presentato, il 4.4.2019, domanda di concordato preventivo e, nelle more, il 27.3.2019, era intervenuto il recesso dal contratto
4 di factoring da parte della cosicché il credito spettava alla Controparte_1 procedura concorsuale nel rispetto della par condicio creditorum.
Nel merito, ha contestato la ricostruzione della vicenda negoziale operata dalla società opponente, rilevando, in sostanza, che non era mai stato formalizzato un contratto, poiché erano frequentemente mutate le esigenze e le richieste della committente dell'appalto principale ( e sostenendo, comunque, l'infondatezza dell'opposizione, posto CP_7 che: 1) le eccezioni di inadempimento, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avrebbero dovuto essere proposte con apposita domanda riconvenzionale;
2) i ritardi lamentati da erano in realtà imputabili alla società stessa e non Controparte_3 erano stati contestati formalmente e tempestivamente, ai sensi degli artt. 1665, 1666 e
1667 c.c; 3) erano del tutto infondate le ulteriori lamentele, poiché la Parte_1 aveva eseguito l'obbligazione di imballaggio a suo carico, non erano state contestate
[...] le inadempienze di cui al documento n. 9 e, comunque, la domanda era inammissibile, in quanto non formalizzata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
la società opposta aveva trasmesso regolarmente la documentazione finale alla Controparte_3
Con comparsa presentata il 18.4.2019, è intervenuta in giudizio la Controparte_1
qualificandosi cessionaria del credito oggetto di causa, in forza di tre contratti
[...] conclusi, nell'ambito di un'operazione di factoring, con in data Parte_1 anteriore al ricorso monitorio (rispettivamente il 30.5.2018, 14.6.2018 e 10.8.2018) che, quindi, la società opposta aveva promosso senza essere legittimata.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di al Controparte_3 pagamento in suo favore della somma di euro 637.710,21, oltre interessi moratori.
Presentate le memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. ed esaurita la fase istruttoria con la produzione documentale delle parti e con il rigetto delle altre istanze formulate dalle parti medesime (cfr. l'ordinanza del 6.11.2019), la causa è stata decisa, all'udienza del 30.4.2019, all'esito della discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. La sentenza del Tribunale di Crotone, resa all'esito del giudizio di primo grado
Il Tribunale di Crotone, con sentenza del 13.11.2019, pubblicata in pari data, in accoglimento dell'opposizione proposta da ha così deciso: a) ha revocato Controparte_3 il decreto ingiuntivo n. 864/2018; b) ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di c) ha rigettato la domanda proposta da Parte_1 Controparte_1
5 d) ha condannato e in solido, al Controparte_1 Parte_1 rimborso delle spese di giudizio nei confronti di Controparte_3
Il Tribunale, in primo luogo, ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di sollevata tanto da che da Parte_1 Controparte_3 [...]
dato che la cessione del credito in favore di era Controparte_1 Controparte_1 avvenuta prima del deposito del ricorso monitorio, sicché non era Parte_1 più titolare del credito ed unica legittimata a chiederne il pagamento era
[...]
il cui intervento in giudizio non poteva essere qualificato a titolo di Controparte_1 successione a titolo particolare nel corso del processo, bensì come intervento principale autonomo, volto a far valere una domanda autonoma e distinta da quella originariamente proposta.
Esaminando il merito, con particolare riferimento alla pretesa vantata da
[...]
il Tribunale ha riconosciuto fondata, in applicazione del principio di non Controparte_1 contestazione, l'eccezione di compensazione sollevata da qualificandola Controparte_3 come impropria, con riguardo all'applicazione delle clausole penali previste per i ritardi di nell'esecuzione delle opere e nella consegna della Parte_1 documentazione tecnica, opponibili anche al cessionario ai sensi dell'articolo 1248 c.c., poiché i crediti opposti erano anteriori alla cessione.
Ha rilevato, in particolare, che: a) aveva allegato con precisione le Controparte_3 inadempienze di (richiamando i documenti n. 6, 7 e 17), Parte_1 indicando le prestazioni, le date e i criteri di calcolo delle penali, secondo le previsioni della clausola contrattuale;
b) tali indicazioni e documenti soddisfacevano l'onere di allegazione e prova;
c) non aveva mosso contestazioni puntuali Controparte_1 né in ordine all'an del credito derivante dall'applicazione delle suddette penali che al quantum; d) doveva escludersi, invece, l'applicazione di clausole penali in relazione alla realizzazione di scale e ballatoi, non essendo previste dal contratto per tali tipologie di lavori.
Il Tribunale ha, quindi, ritenuto la sussistenza di un credito di a titolo di Controparte_3 applicazione di clausole penali per ritardi, per l'importo di euro 486.525,00 o, comunque, in applicazione del limite contrattuale del 10 % dell'importo complessivo del contratto, per l'importo di euro 452.800,00.
Diversamente, il primo giudice ha rigettato le ulteriori eccezioni di inesatto o mancato adempimento sollevate da ex art. 1460 c.c. in quanto: a) non era stato Controparte_3
6 assolto il relativo onere di allegazione e di prova;
b) dalla documentazione prodotta risultava che le attività omesse da erano state eseguite da Parte_1 CP_3
o da terzi incaricati e che difformità e vizi erano stati sanati dalla committente
[...] principale ( e ciò denotava un comportamento incompatibile con la volontà CP_7 di avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. e, come, del resto, affermato dalla stessa società opponente, le inadempienze eccepite erano funzionali, piuttosto, alla quantificazione economica di addebiti da far valere in un eventuale e successivo giudizio di natura risarcitoria.
Esaminando, infine, le contestazioni dei ai crediti riportati nelle singole Controparte_3 fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale: a) ha accolto la censura relativa alla fattura n. 269 del 31.7.2018, dell'importo di euro 203.760,00, pari al
5% dell'importo complessivo, fondata sulla approvazione della documentazione tecnica finale, poiché, per l'appunto, il credito era subordinato all'approvazione di tale documentazione o del c.d. performance bond, di cui non era stata data prova;
b) ha rigettato le eccezioni della opponente, concernenti i crediti riportati nella altre fatture, giacché fondate su contestazioni generiche, rilevando, segnatamente, che era del tutto generica l'affermazione della società opponente, con riguardo al credito di cui alla fattura n. 195 del 2018 (concernente attività di carico, scarico e movimentazione delle apparecchiature varie), che gli importi indicati fossero già compresi nel contratto.
Premesso questo, il primo giudice ha ritenuto, in conclusione, che l'importo esigibile in forza delle fatture ritenute valide era pari ad euro 433.950,20, ossia era inferiore al credito posto in compensazione da pari, quantomeno, ad euro 452.800, cosicché Controparte_3
l'opposizione doveva essere accolta.
Infine, ha regolato le spese di lite secondo il criterio della soccombenza ed in applicazione dell'art. 97 c.p.c., ossia ponendole a carico, in solido, di e Parte_1
e liquidandole in euro 15.000,00 per compensi, oltre accessori Controparte_1 di legge.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di appello regolarmente notificato il 12.12.2019 a e Controparte_3 [...]
la società ha proposto gravame, in via principale, Controparte_1 Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, pubblicata il 13.11.2019 e notificata il
7 19.11.2019, sulla base di tre motivi di impugnazione, con cui ha censurato la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale: I) aveva ritenuto che la Parte_1 fosse priva di legittimazione ad agire, in ragione della cessione “pro soluto” del credito ad con contratto stipulato il 20.12.2017, trascurando che, sulla Controparte_1 base dell'articolo 3 delle condizioni particolari del contratto di factoring,
[...]
(factor) aveva conferito alla (fornitore) mandato Controparte_1 Parte_1 senza rappresentanza e gratuito a gestire e incassare dal debitore ceduto i crediti ceduti, con obbligo di rendiconto, con conseguente facoltà di promuovere azioni giudiziarie per il recupero del credito, in applicazione delle norme sul mandato;
II) aveva ritenuto fondata l'eccezione di compensazione impropria sollevata da omettendo di Controparte_3 valutare la documentazione prodotta dall'appellante nel giudizio di primo grado, da cui risultava che: le clausole penali fatte valere da si riferivano a un contratto Controparte_3 di subappalto non perfezionato;
b) i ritardi contestati a si Parte_1 riferivano ad opere già eseguite e compensate ed erano, in realtà, addebitabili a omissioni di c) il giudice aveva rigettato, ingiustificatamente, le istanze istruttorie Controparte_3 volte a comprovare la correttezza degli adempimenti della società appellante che venivano, pertanto, reiterate;
III) aveva condannato, in via solidale, al rimborso delle spese processuali e laddove, anche a Parte_1 Controparte_1 voler ritenere fondata la declaratoria di difetto di legittimazione attiva, il giudice avrebbe dovuto distinguere le due posizioni e commisurare l'importo della condanna al pagamento delle spese di lite a carico di alla natura processuale della Parte_1 decisione e non già alla pronuncia di merito, riguardante Ha Controparte_1 concluso come sopra riportato (per una analisi più dettagliata dei motivi di procedimento penale, v., infra, la parte dedicata alla motivazione della sentenza).
Con comparsa di costituzione e risposta, con appello incidentale, presentata il 18.12.2019, si è costituita nel giudizio di appello chiedendo, in parziale Controparte_1 riforma della decisione impugnata, la condanna di nei suoi confronti al Controparte_3 pagamento del credito di euro 637.710,21, oltre interessi ai sensi del decreto legislativo n.
231/2002, come trascritto in epigrafe.
- dopo avere ricostruito nel dettaglio il rapporto contrattuale di Controparte_1 factoring intercorso con e ripercorso le vicende del primo grado di Parte_1 giudizio, nel corso del quale, con riguardo alle questioni di merito, aveva aderito alle argomentazioni di - ha censurato la sentenza del Tribunale, nella Parte_1
8 parte in cui: 1) aveva escluso la legittimazione attiva di Parte_1 trascurando l'esistenza di un mandato all'incasso dei crediti oggetto di controversia da parte sua in favore della suddetta società, non revocato con l'intervento nel processo di cessionaria dei crediti medesimi, considerato che la notifica Controparte_1 della cessione era avvenuta soltanto il 24.12.2018, cioè dopo la proposizione della domanda giudiziale;
2) aveva accolto l'eccezione di compensazione impropria sollevata da applicando, erroneamente, l'art. 115 c.p.c., sebbene sia Controparte_3 [...] che avessero improntato le loro difese in Parte_1 Controparte_1 maniera incompatibile con il riconoscimento dei fatti posti a fondamento da CP_3 dell'applicazione delle penali contrattuali, tanto più che dalla stessa
[...] documentazione prodotta dalla società opponente emergevano le contestazioni ad opera della nel corso del rapporto negoziale e che, essendo stato Parte_1 modificato, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'originario piano dei lavori, sarebbe stato necessario un nuovo accordo sui nuovi termini di consegna e sulle penali applicabili.
Ha concluso come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta, presentata il 15.4.2020, si è costituita in giudizio, anche, al fine di avversare sia i motivi dell'appello principale proposto da Controparte_3 sia quelli dell'appello incidentale, proposto da Parte_1 Controparte_1
chiedendo il rigetto di entrambi, nonché proponendo, a sua volta, appello
[...] incidentale.
in particolare, dopo avere ripercorso la vicenda negoziale e quella Controparte_3 processuale, ha sostenuto, in sintesi: I) l'infondatezza del motivo di impugnazione relativo al difetto di legittimazione attiva di dato che: a) era Parte_1 pacifica la cessione dei crediti in favore di prima del ricorso Controparte_1 monitorio;
b) il contratto di factoring del 15.6.2016 non conferiva alla cedente alcuna legittimazione processuale, ma solo un mandato limitato all'incasso, in caso di pagamento spontaneo del debitore, senza facoltà di agire giudizialmente in proprio;
II)
l'inammissibilità dell'analogo motivo di appello incidentale proposto da
[...]
poiché la stessa società era risultata vittoriosa in primo grado sulla Controparte_1 questione della legittimazione, avendo eccepito il difetto di legittimazione attiva della
III) la corretta statuizione del Tribunale di rigetto della domanda Parte_1 di la quale non aveva contestato nel merito le eccezioni Controparte_1 dell'opponente, limitandosi a richiamare le difese della cedente, cosicché il Tribunale
9 aveva correttamente applicato il principio di non contestazione di cui all'articolo 115
c.p.c., in ordine ai fatti posti fondamento dell'applicazione delle clausole penali e del mancato avveramento della condizione sospensiva circa il diritto di riscuotere il credito di cui alla fattura n. 269/2018; IV) l'infondatezza della tesi dell'appellante principale, secondo cui le eccezioni sollevate in primo grado costituivano domande riconvenzionali e la correttezza della decisione del Tribunale di non accogliere le istanze istruttorie di
[...]
V) l'infondatezza della censura relativa alla liquidazione delle spese Parte_1 processuali, in quanto la condanna era stata correttamente commisurata alle attività effettivamente svolte dalla parte priva di legittimazione. come accennato, ha proposto appello incidentale avverso la sentenza del Controparte_3
Tribunale, limitatamente alla parte, con cui era stato dichiarato fondato il credito di
12.515,99 euro, relativo alla fattura n. 195 del 31.7.2018, poiché, secondo la società appellata: a) il Tribunale aveva erroneamente ritenuto generica la contestazione di a tale credito, mentre, in realtà, la prestazione descritta nella fattura Controparte_3
(“attività di carico, scarico e movimentazione di apparecchiature varie”) era indeterminata e priva di collegamento con un titolo contrattuale autonomo, cosicché l'onere della prova del fondamento del credito spettava a la quale avrebbe dovuto Parte_1 dimostrare che si trattava di lavorazioni aggiuntive e non comprese nel contratto di subappalto;
b) pur chiedendo il pagamento di tale credito, non Controparte_1 aveva formulato alcuna specifica contestazione alle eccezioni di sicché il Controparte_3 principio di non contestazione avrebbe dovuto operare anche in relazione a tale credito.
Ha concluso come sopra trascritto.
Assegnata la causa alla terza sezione della Corte di Appello, la Corte, con ordinanza resa all'udienza del 23.11.2021, ha aggiornato la trattazione della causa per la precisazione delle conclusioni, ritenendo superflua ogni attività istruttoria.
In seguito alla soppressione della III sezione civile della Corte d'Appello di Catanzaro, la causa è stata assegnata alla II sezione civile e rinviata d'ufficio all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.6.2025.
All'esito di tale udienza del 25.6.2025, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
10 Con le rispettive comparse conclusionali, le parti hanno, nella sostanza, ribadito e precisato le precedenti rispettive difese.
e hanno ulteriormente ribadito le rispettive Controparte_1 Controparte_3 difese nella memoria di replica.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Crotone e, dall'altro, dei motivi di impugnazione principale ed incidentale, nonché, in generale, delle difese delle parti, appare opportuno chiarire che il presente giudizio, ha ad oggetto la valutazione circa: a) la tempestività o meno dell'appello incidentale proposto da b) le istanze Controparte_3 istruttorie proposte dalle parti;
c) la legittimazione attiva di Parte_1
(esclusa dal Tribunale con decisione censurata dall'appellante in via principale e da
; d) l'applicazione delle clausole penali in danno della Controparte_1 [...]
ritenuta dal Tribunale con valutazione censurata dall'appellante in via Parte_1 principale e da e) il fondamento dell'appello incidentale Controparte_1 proposto da (questione subordinata alla ammissibilità dell'appello Controparte_3 incidentale); f) il regime delle spese processuali del giudizio di primo grado
(specificatamente censurato da con il terzo motivo di appello Parte_1 principale) e di quelle del processo di appello.
Non sono state censurate in maniera specifica, invece, né con l'appello principale né con quello incidentale, e, quindi, devono considerarsi coperte da giudicato le seguenti decisioni del Tribunale: 1) l'effetto traslativo connesso alla intervenuta cessione dei crediti tra la e la 2) il ritardo di Parte_1 Controparte_1 [...] nella consegna della documentazione tecnica (questione la cui rilevanza Parte_1
è subordinata alla risoluzione in senso positivo di quella pregiudiziale sull'applicazione delle clausole penali del contratto di subappalto); 3) l'insussistenza di penali a carico della per il ritardo nella esecuzione di scale e ballatoi;
4) l'insussistenza Parte_1 degli inadempimenti della alle obbligazioni di cui al documento Parte_1 indicato come allegato n. 9 della produzione documentale di ed all'attività Controparte_3
11 sostituto di imposta imballaggio;
5) l'insussistenza del credito di cui alla fattura n. 269 del
31.7.2018, emessa da Parte_1
2. L'intempestività dell'appello incidentale proposto da Controparte_3
In primo luogo, deve rilevarsi l'intempestività dell'appello incidentale proposto da la quale si è costituita nel giudizio di appello il 15.4.2020, a fronte di un Controparte_3 atto di citazione in appello che prevedeva la data di comparizione per il 30.4.2020.
Pertanto, non essendo stato rispettato il termine di cui al combinato disposto degli articoli
167 e 343 c.p.c., l'appello incidentale suddetto è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile.
3. Sulle istanze istruttorie proposte dalle parti
Tutte le parti del giudizio di appello, nei rispettivi atti introduttivi, hanno formulato istanze istruttorie, chiedendo, in sintesi, l'accoglimento di quelle presentate nel corso del giudizio di primo grado e rigettate con ordinanza del Tribunale del 6.11.2019. Peraltro, ha reiterato le proprie istanze istruttorie soltanto per il caso di Controparte_3 accoglimento di quelle avversarie.
Come già esposto, la Corte, con ordinanza del 23.11.2021, ha respinto le istanze istruttorie, ritenendo le prove richieste non rilevanti. Nel richiamare le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi, le parti hanno implicitamente ribadito tali istanze.
Esse, peraltro, sono inammissibili, poiché, dopo il rigetto, con ordinanza del 23.11.2021, da parte della Corte di Appello, sarebbe stato necessario, al fine di evitare una tacita rinuncia, chiedere la revoca dell'ordinanza medesima.
Quelle proposte da sono, ulteriormente, inammissibili, poiché già Parte_1 implicitamente rinunciate nel giudizio di primo grado, allorché, dopo l'ordinanza di rigetto del Tribunale, all'udienza di discussione del 13.11.2019, non sono state riproposte.
Le istanze istruttorie di sono inammissibili, inoltre, poiché Controparte_1 nessuna richiesta istruttoria era stata formulata nel giudizio di primo grado.
L'inammissibilità delle istanze istruttorie di e di Parte_1 [...] assorbe, comunque, la decisione su quelle, presentate in via condizionata, Controparte_1 da Controparte_3
12 4. Sulla legittimazione attiva di (primo motivo di appello Parte_1 principale di primo motivo di appello incidentale di Parte_1
Controparte_1
Con il primo motivo del suo appello principale, rubricato “Erroneità e violazione di legge nel determinare il difetto di legittimazione attiva alla proposizione della domanda monitoria da parte della , la censura la Parte_1 Parte_1 sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la società appellante in via principale fosse priva di legittimazione ad agire, in ragione della cessione “pro soluto” del credito ad con contratto stipulato il 20.12.2017, Controparte_1 trascurando, secondo l'appellante, che, sulla base dell'articolo 3 delle condizioni particolari del contratto di factoring, (factor) aveva conferito Controparte_1 alla (fornitore) mandato senza rappresentanza e gratuito a gestire e Parte_1 incassare dal debitore ceduto i crediti ceduti, con obbligo di rendiconto, con conseguente facoltà di promuovere azioni giudiziarie per il recupero del credito, in applicazione delle norme sul mandato.
Analoga censura viene mossa da con il primo motivo del suo Controparte_1 appello incidentale, rubricato “Sulla esistenza di mandato all'incasso a favore di
[...]
al momento della proposizione della domanda e della pendenza della lite non Parte_1 revocato con l'intervento nel processo della cessionaria del credito”.
Con riguardo al motivo di appello incidentale di peraltro, se ne Controparte_1 deve rilevare l'inammissibilità, in quanto, nel corso del giudizio di primo grado, era stata la stessa ad eccepire il difetto di legittimazione attiva di Controparte_1 [...]
cosicché non può lamentarsi in appello del fatto che il primo giudice Parte_1 abbia accolto la sua eccezione.
Peraltro, il motivo, da esaminare nel merito in relazione all'appello principale di
[...]
è infondato. Parte_1
In punto di fatto, deve permettersi che, per come il pacifico ed è, comunque, documentato: a) tra la e la è intercorso Parte_1 Controparte_1 un contratto di factoring, in virtù del quale la prima società ha ceduto alla seconda i crediti oggetto di causa;
b) gli accordi di cessione sono stati formalizzati il 15.6.2016 e, poi, integrati il 20.12.2017, ossia prima che venisse proposto da Parte_1
13 ricorso per decreto ingiuntivo;
c) l'articolo 3 delle condizioni particolari del contratto di factoring prevedeva, tra l'altro, che: 1) (factor) conferiva alla Controparte_1
(fornitore) mandato senza rappresentanza e gratuito a gestire e Parte_1 incassare dal debitore ceduto i crediti ceduti, con obbligo di rendiconto;
2) il fornitore
( dovesse trasferire al factor ( le somme Parte_1 Controparte_1 ricevute dal debitore entro 5 giorni lavorativi dall'incasso e, in caso di mancato pagamento, il fornitore dovesse comunicare al factor, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, entro trenta giorni lavorativi dalla scadenza dei crediti, tale mancato incasso;
3) trascorsi 30 giorni lavorativi dalla scadenza dei crediti senza il trasferimento delle somme incassate o senza comunicazione del mancato incasso, i crediti si intendevano incassati dal fornitore ed il fornitore medesimo decadeva dal beneficio del pro soluto, assumeva su di sé il rischio dell'insolvenza, doveva, comunque, restituire quanto eventualmente anticipato in suo favore e pagare le spese al factor.
Premesso questo, rileva la Corte che - anche prescindendo dal rilievo che la
[...]
nel qualificarsi come mera mandataria di con Parte_1 Controparte_1
l'incarico di incassare i crediti e non già come titolare degli stessi, ha modificato la causa petendi della domanda monitoria e della stessa costituzione il giudizio di primo grado
(peraltro, deve aggiungersi che tale modifica risulta effettuata, per la prima volta, con la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c.) - deve osservarsi che il motivo di appello è infondato, giacché dal contenuto, sopra riportato, del contratto di factoring, si evince, in maniera abbastanza chiara, che, avvenuto il trasferimento dei crediti in favore di quale factor, il mandato conferito a Controparte_1 Parte_1 quale fornitore, era limitato alle attività preliminari alla riscossione in via stragiudiziale dei crediti in questione, tanto che avrebbe dovuto limitarsi a richiederne il pagamento e eventualmente a sollecitarlo, incassando il relativo importo oppure, entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza del pagamento, comunicare al factor il mancato incasso.
Risulta, pertanto, alquanto evidente che, tenuto conto anche della circostanza che l'accordo sul mandato a riscuotere i crediti era un patto accessorio ad un contratto di cessione dei crediti medesimi, esso cessava o con l'incasso del credito medesimo ed il trasferimento delle somme al factor oppure con la tempestiva comunicazione del mancato incasso entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del credito, dovendosi escludere, pertanto, un mandato al recupero giudiziale del credito medesimo. Del resto, tale ipotetico mandato avrebbe svuotato di senso l'accordo principale, volto alla cessione
14 del credito, onerando, oltremisura, il cedente di oneri giudiziali e di spese per ottenere il pagamento di un credito già trasferito al factor che, in questa ipotesi, avrebbe beneficiato di tutti i vantaggi nella cessione in suo favore, senza sopportarne i costi.
5. Sull'applicazione delle clausole penali in danno della Parte_1
Con il secondo motivo di appello principale, rubricato “Erroneità nel ritenere applicabile alla fattispecie de quo le penali richiamate dalla Violazione del principio CP_3 istruttorio cui è sotteso il cardine del processo ordinario”, la Parte_1 censura la sentenza del Tribunale, nella parte in cui è stata ritenuta fondata l'eccezione di compensazione impropria sollevata da riconoscendo alla stessa il diritto Controparte_3 di dedurre dagli importi dovuti alla impresa subappaltatrice la somma di euro 452.800,00, in applicazione delle clausole penali previste nel contratto tra loro intercorso.
Lamenta, in particolare, l'omessa valutazione della documentazione prodotta dall'appellante nel giudizio di primo grado, da cui risultava che: a) le clausole penali fatte valere da si riferivano ad un contratto di subappalto non perfezionato;
b) i Controparte_3 ritardi contestati a si riferivano ad opere già eseguite e pagate ed Parte_1 erano, in realtà, addebitabili a omissioni di Controparte_3
La decisione del Tribunale viene censurata sul punto anche da Controparte_1 con il suo appello incidentale e, precisamente, con il secondo motivo, intitolato “sulla omessa applicazione e/o violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.”, con cui si lamenta dell'accoglimento dell'eccezione di compensazione impropria sollevata da avendo il primo giudice applicato, erroneamente, il principio di non Controparte_3 contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., sebbene sia che Parte_1 [...] avessero improntato le loro difese in maniera incompatibile con il Controparte_1 riconoscimento dei fatti posti a fondamento da dell'applicazione delle Controparte_3 penali contrattuali.
Si duole, inoltre, del mancato rilievo del fatto che dalla stessa documentazione prodotta dalla società opponente emergevano le contestazioni effettuate da Parte_1 nel corso del rapporto negoziale e che, essendo stato modificato, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'originario piano dei lavori, sarebbe stato necessario un nuovo accordo sui nuovi termini di consegna e sulle penali applicabili.
15 I due motivi di impugnazione, principale ed incidentale, riguardano il medesimo tema e, quindi, necessitano di una trattazione contestuale.
Deve permettersi che, sebbene, per quanto sopra esposto, debba confermarsi la pronuncia del Tribunale in ordine alla declaratoria di difetto di legittimazione attiva della società
permane un interesse giuridicamente rilevante, in capo alla stessa, Parte_1 all'accoglimento del motivo di appello, poiché l'esito del processo nel merito e, precisamente, la decisione sul fondamento meno del credito ceduto alla
[...] comporta conseguenze rilevanti anche per la società cedente, nella misura Controparte_1 in cui un contratto di cessione avente ad oggetto crediti estinti per compensazione, evidentemente, sarebbe privo di causa e, comunque, non darebbe luogo ad alcun compenso.
Permesso questo, la prima questione da esaminare attiene al perfezionamento o meno del contratto di subappalto tra la e la (perfezionamento Controparte_3 Parte_1 contestato da entrambe le appellanti), con particolare riferimento alla parte nella quale sono state previste le clausole penali per il ritardo nell'esecuzione delle opere affidate in subappalto alla poste a fondamento dal primo giudice della Parte_1 eccezione di compensazione sollevata dalla Controparte_3
Osserva la Corte che dallo scambio di messaggi di posta elettronica intercorsi tra le due società il 10.10.2017 ed il 13.10.2017 emerge che è stato raggiunto un accordo in ordine al contenuto del contratto, anche con riferimento all'applicazione delle clausole penali e delle scadenze per l'esecuzione delle opere da parte della società subappaltatrice.
In effetti, alla mail del 10.10.2017 della con la quale veniva inviato uno Controparte_3 schema di contratto perché venisse approvato dalla ha risposto il Parte_1 responsabile di quest'ultima società, il quale ha restituito il contratto medesimo con alcune correzioni, anche in ordine alla scadenza di esecuzione delle opere e, quindi, di decorrenza delle penali previste nel contratto. Le parti, per come risulta nell'ulteriore documentazione prodotta, hanno poi continuato a dare esecuzione al rapporto contrattuale, cosicché deve ritenersi perfezionato il contratto ai sensi dell'art. 1327 c.c.
Non depone in senso contrario l'ulteriore messaggio di posta elettronica, inviato dal responsabile della il 10.5.2018 (v. il documento “F”), con il quale veniva Controparte_3 allegato il testo del contratto, contenente ulteriori modifiche rispetto a quelle approvate in precedenza ed al quale, peraltro, non ha fatto seguito una risposta di carattere positivo da parte dei responsabili della Parte_1
16 In effetti, ribadito che un accordo tendenzialmente completo, comprensivo di clausole penali, era stato già raggiunto nell'ottobre del 2017, al successivo invio, nel maggio del
2018, di un nuovo testo contrattuale da parte della deve attribuirsi il valore Controparte_3 giuridico di mera proposta di modifica del contratto che, tuttavia, è rimasta priva di accettazione.
Ne consegue, in definitiva, l'applicazione del contenuto del contratto, per come concordato nell'ottobre del 2017, comprese le apposite clausole penali per il caso di ritardo.
Con riferimento al merito della questione, deve rilevarsi, in primo luogo, che, contrariamente al convincimento del Tribunale, non è risolutiva l'applicazione del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., sia perché esso non sarebbe applicabile alla che, come detto, ha comunque un interesse, per Parte_1 quanto dipendente rispetto a quello della società cessionaria del credito, ad una decisione di merito;
sia perché non è applicabile nemmeno a dato che, da Controparte_1 un lato, tale principio presuppone che il convenuto sia a conoscenza dei fatti che, in ipotesi, dovrebbe contestare, mentre, nel caso in esame, la società cessionaria del credito era rimasta estranea alle vicende negoziali da cui il credito stesso traeva origine;
dall'altro lato, con la memoria di cui all'art. 183, comma sesto, n. 1 Controparte_1
c.p.c., nel richiamare le difese di aveva dimostrato di contestare, Parte_1 per quanto implicitamente, le asserzioni di fatto e le considerazioni di diritto di CP_3
[...]
Premesso questo, osserva la Corte che, con la produzione del testo contrattuale, contenente la previsione delle clausole penali e dei criteri per calcolarle (in particolare, scadenza delle singole opere da realizzare;
criteri di calcolo della penale per ogni settimana di ritardo), la abbia assolto l'onere di provare i presupposti per Controparte_3
l'applicazione delle clausole penali medesime, essendo onere di e Parte_1 di provare che le scadenze erano state rispettate o che il mancato Controparte_1 rispetto delle stesse non era addebitabile a colpa della società subappaltatrice.
Sotto questo profilo, nessuna allegazione e nessuna prova, comunque, è stata fornita circa il rispetto delle scadenze e, anzi, dalla documentazione prodotta e dallo scambio di comunicazioni fra i responsabili delle rispettive società risulta, tra le stesse, pacifico il ritardo nell'esecuzione delle opere, per come è stato contestato alla Parte_1 dalla società subappaltante.
[...]
17 Né vi è prova della formale accettazione delle opere da parte della o del Controparte_3 pagamento delle stesse che, peraltro, fa presumere, ai sensi dell'art. 1666 c.c.,
l'accettazione del committente soltanto nei contratti di appalto relativi ad opere da eseguire per partite, nei quali sia la verifica, sia il pagamento, sia, infine, l'accettazione della porzione di opera riguardano le singole partite (v. Cass., sez, II, n. 13132/2003).
Anzi, dalla stessa fattura n. 171/2018 (posta a fondamento della domanda del decreto ingiuntivo opposto: v. allegato n. 1 della produzione di , risulta Parte_1 che non erano state pagate le prestazioni di cui ai “tag” indicati come “67SS 01”,
“67Far01”, “69Far01”, “84Far01”, “67Far02”, in relazione alle quali era stato contestato da parte di il ritardo nella esecuzione ed eccepita l'applicazione delle Controparte_3 clausole penali (v. il documento n. 7 della produzione documentale di . Controparte_3
Piuttosto, dalla documentazione prodotta emerge che il ritardo in questione è dipeso, almeno in parte, dalla circostanza che le forniture dei telai “MCT” (così indicati nelle comunicazioni suddette), essenziali per la prosecuzione ed il completamento delle opere, erano a carico, proprio, della (cfr. lo scambio di messaggi di cui agli Controparte_3 allegati “I”, “L”, “M” e “N” della produzione documentale di e, Parte_1 segnatamente, la mail del 17.7.2017 di responsabile di Testimone_1 CP_3
allegato “I”, del seguente tenore: “Confermiamo che gli MCT sono di fornitura
[...]
. Vi abbiamo già inviato i dettagli dei modelli e del posizionamento dei telai MCT, CP_3 relativi alla S/S 67-SS-03”) e sono state eseguite soltanto nell'agosto del 2017, in prossimità delle prime scadenze dell'ottobre successivo, cosicché deve ritenersi il concorso di colpa della società subappaltante nella causazione del ritardo, dovendosi desumere dalla mancanza di accordi specifici sul termine per la forniture del materiale in questione da parte di che esso fosse decorso sin dal luglio del 2017, Controparte_3 allorché le parti si erano chiarite circa il fatto che la suddetta incombenza era a carico della subappaltante.
In effetti, non risulta contestata e, anzi, risulta comprovata (v. la mail citata del 17.7.2017 di allegato “I”) la circostanza, eccepita già in fase stragiudiziale da Testimone_1
che tali infissi erano necessari alla relazione di opere (in Parte_1 particolare, di quelle indicate come “S/S 67-SS-03” del lotto n. 1) che dovevano essere eseguite, in via prioritaria, rispetto alle altre (v. la mail del 17.7.2017 dell'ing.
inviata ai vari responsabili di in cui si evidenziava la Parte_2 Controparte_3 necessità di “Definire chi fornisce i telai MCT, e quando verranno forniti”; nonché che,
18 “Per quanto riguarda la SS03 e la FAR03, è necessario riceverli entro la fine della prossima settimana per poterle installare prima della verniciatura”; v. anche la mail del
18.7.2017, in cui l'ing. affermava che “per l'installazione dei telai MCT Parte_2 facciamo notare che gli stessi devono essere installati sicuramente prima della verniciatura dei cabinati e preferibilmente durante la fase di costruzione del fondo così come da noi preventivato in quanto durante tale fase abbiamo la possibilità di movimentare agevolmente il fondo stesso”).
Ne consegue che deve ritenersi, secondo regole di logica ed esperienza, che la circostanza che abbia eseguito la fornitura dei telai di cui si tratta circa un mese dopo Controparte_3
(v. la mail del 22.8.2017, allegato “N”, con cui comunicava alla Controparte_3 [...] la “imminente consegna di telai MCT, direttamente presso Vs. Parte_1 stabilimento”) abbia avuto influenza sul ritardo di esecuzione delle prestazioni da parte della subappaltatrice.
Tale ritardo, peraltro, è addebitabile anche alla non avendo Parte_1 quest'ultima dimostrato che una tempestiva fornitura le avrebbe consentito di rispettare le scadenze di cui si tratta.
In assenza di elementi più precisi, deve ritenersi, pertanto, un pari concorso colposo della società creditrice della prestazione e di quella debitrice nella causazione del ritardo in questione, con conseguente dimezzamento degli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno dalla seconda alla prima, in virtù dell'applicazione delle clausole penali previste nel contratto di subappalto (euro 226.400,00, pari alla metà dell'importo massimo delle penali applicabili per contratto, ossia di euro 452.800,00).
Pertanto, avendo già il Tribunale escluso la fondatezza del credito riportato nella fattura numero 269 del 31.7.2018, dell'importo di euro 203.760,00, il credito vantato da
[...]
e ceduto a è pari a euro 433.950,21 (euro Parte_1 Controparte_1
637.710,21 meno euro 203.760,00).
Per contro, l'applicazione delle clausole penali, per come sopra illustrato, comporta un credito di opponibile anche a (poiché risalente Controparte_3 Controparte_1 ad epoca il precedente alla cessione), di euro 226.400,00 (euro 452.800,00 : 2).
Ne deriva, ulteriormente, che il credito di è pari ad euro Controparte_1
207.550,21 (euro 433.950,21 meno euro 226.400,00), oltre interessi legali, calcolati ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002.
19 Ogni altra questione rimane assorbita nella decisione, compresa quella relativa alle spese del giudizio di primo grado (terzo motivo di appello principale), atteso che la riforma della sentenza impugnata comporta, anche alla luce del già illustrato interesse di
[...] ad una pronuncia di merito, una nuova riformulazione della Parte_1 regolamentazione delle spese processuali.
3. La regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado e di appello
L'esito finale della controversia e, segnatamente, l'accoglimento solo parziale della eccezione di compensazione impropria sollevata da e l'esclusione di una Controparte_3 parte del credito complessivo vantato da e, quindi, da Parte_1 [...]
(quale cessionaria), con conseguente riduzione significativa dell'importo Controparte_1 del credito riconosciuto inducono a compensare per un terzo le spese del doppio grado di giudizio tra le parti, restando i residui 2/3 a carico dei in virtù della Controparte_3 soccombenza circa l'an del credito.
Le spese del giudizio di primo e secondo grado, peraltro, sono rapportate al valore del decisum, ossia del credito riconosciuto (cause di valore di cui allo scaglione tra euro
52.000,00 ed euro 260.000,00) ed ai parametri medi della tariffa forense, fatta eccezione per le fasi di trattazione ed istruttoria, di limitato impegno professionale (l'istruttoria è stata di natura documentale).
Pertanto, le spese del giudizio di primo grado devono essere liquidate, nell'intero, in complessivi euro 11.810,00 per onorari (euro 2.430,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 3.780,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro 4.050,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge
(rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.), per ciascuna parte vittoriosa ( e , nonché oltre euro Parte_1 Controparte_1
843,00 per spese vive documentate per Controparte_1
Le spese del giudizio di appello devono essere liquidate, nell'intero. in complessivi euro
12.154,00 per onorari (euro 2.977,00 per la fase di studio della controversia;
euro
1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 5.103,00 per la fase decisoria) ed euro 2.556,00 per spese vive documentate, oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e
20 c.p.a.), per ciascuna parte vittoriosa nel merito ( e Parte_1 [...]
. Controparte_1
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e su quelli incidentali proposti Parte_1 da e da avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1 Controparte_3
Crotone n. 1331/2019 del 13.11.2019, pubblicata in pari data, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da Controparte_3
- in parziale accoglimento delle impugnazioni di e Parte_1 [...]
condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_3 Controparte_1
della somma di euro 207.550,21, oltre interessi legali, calcolati ai sensi del decreto
[...] legislativo n. 231/2002;
- compensa tra le parti per 1/3 le spese del giudizio di primo grado, liquidate nell'intero in complessivi euro 11.810,00 per onorari ed euro 843,00 per spese vive documentate da oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del Controparte_1
15%, i.v.a. e c.p.a., e condanna al rimborso dei restanti 2/3 sia nei Controparte_3 confronti di che di Parte_1 Controparte_1
- conferma nel resto la sentenza impugnata:
- compensa tra le parti per 1/3 le spese del giudizio di appello, liquidate nell'intero in complessivi euro 12.154,00 per onorari ed euro 2.556,00 per spese vive documentate da ed euro 2.556,00 per spese vive documentate da Parte_1 [...]
oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e Controparte_1
c.p.a., e condanna al rimborso dei restanti 2/3 nei confronti sia di Controparte_3 [...] che di Parte_1 Controparte_1
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
21
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Procedimento n. 2337/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 2337/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto compensi per prestazioni da contratto di subappalto e applicazione di clausola penale, vertente tra:
in persona del l.r.p.t., con sede in Crotone, alla località Parte_1
Passovecchio, zona industriale, via Avogadro, partita i.v.a. e codice fiscale:
, rappresentata e difesa dall'avv. Natale Filiberto, elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Montepaone Lido (CZ), alla via degli Aranci n. 1, presso lo studio professionale dell'avv. Giuseppe Commodaro, come da procura allegata all'atto di appello;
Appellante in via principale con sede legale in Milano, via Livio Cambi, n. 5, codice Controparte_1 fiscale e partita i.v.a. n. , R.E.A. n. , in persona del proprio P.IVA_2 P.IVA_3 amministratore delegato, dott. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
1 LF TO (con telefax n. 02/65.70.725 e indirizzo di posta elettronica certificata per il processo civile telematico: , per mandato Email_1 conferito in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dalla dott.ssa
[...]
(responsabile della Direzione Crediti e Rischi) e dal dott. Per_1 Persona_2
(quadro direttivo 4° livello della Direzione Crediti e Rischi), in forza dei poteri conferiti con atto a rogito del notaio di Milano del 17.4.2012, rep. n. 20.408 – racc. Persona_3
n. 10416, e successivo atto di individuazione a ministero del medesimo notaio Per_3 di Milano dell'11-20.7.2018, rep. n. 42434, racc. n. 19.607, elettivamente
[...] domiciliata presso l'indirizzo digitale del proprio difensore;
Appellata/appellante incidentale
(P. IVA ), corrente in Jesi (AN), via G. Di Vittorio n. 14, Controparte_3 P.IVA_4 in persona del suo presidente e legale rappresentante ed Controparte_4 elettivamente domiciliata in Crotone, via M. Nicoletta n. 49, presso lo studio professionale dell'Avv. Luca Alberto Tricoli che la rappresenta unitamente all'avv.
IZ CA, in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;
Appellata/Appellante incidentale
Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante “Voglia l'On.le Collegio Parte_1 adito, previa istruttoria della causa, ritenere infondate le ragioni di opposizioni frapposte da e per gli effetti e in riforma della sentenza 1331/2019 del Tribunale CP_3
Civile di Crotone, dichiarare la legittimazione attiva della alla Parte_1 proposizione della domanda per ingiunzione di pagamento cui, a seguito di opposizione,
è stato rubricato il procedimento n. 103/2019 RG, conseguentemente e in ragione dell'accoglimento dei motivi di appello, confermare il decreto ingiuntivo 864/2018 e condannare in persona del legale rappresentante protempore, al CP_3 pagamento – in favore e/o in subordine in favore del terzo Parte_1 intervenuto dell'importo di € 637.710,21, oltre accessori di Controparte_5 legge (e/o quella meglio vista o accertata in corso di causa) e condannare la convenuta appellata principale alle spese e competenze del doppio grado del giudizio.”
2 per il procuratore dell'appellata/appellante incidentale Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita in riforma della sentenza 1331/2019 del
Tribunale Civile di Crotone, previa istruzione della causa ed in accoglimento dei motivi articolati nell'appello incidentale, condannare la al pagamento a favore Controparte_3 dell' della somma di € 637.710,21 oltre interessi di mora ex Controparte_1
d.lgs. 231/2002 dal dì del dovuto e sino all'effettivo pagamento ovvero della diversa somma risultante in corso di causa. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.” per il procuratore dell'appellata/appellante incidentale “Piaccia Controparte_3 alla ecc.ma Corte, contrariis reiectis, dichiarare inammissibili e/o rigettare con qualsiasi statuizione l'appello principale e quello incidentale, con rivalsa di spese. In accoglimento dell'appello incidentale di dichiarare non dovuta dalla CP_3 stessa la somma di Euro 12.515,99 di cui alla fattura MC n.195 del 31.7.2018. Rigettare tutte le richieste istruttorie formulate dalla appellante principale, e nel denegato caso di riapertura dell'istruttoria, ammettere tutti i mezzi di prova formulati da CP_3 nella propria memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 datata 9.7.2019; in caso di Cont ammissione della prova testimoniale formulata da sentire a riprova i testi indicati nella memoria ex artt. 183 VI comma c.p.c. n. 3 di datata 30.7.2019”. CP_3
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Crotone
Con atto di citazione ritualmente notificato il 14.1.2019 a la Parte_1 società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 864/2018, Controparte_3 notificatole il 10.12.2018, con cui il Tribunale di Crotone le aveva intimato, sulla base di quattro fatture emesse dalla società convenuta, il pagamento della complessiva somma di euro 637.710,21, oltre interessi e spese, in favore della quale Parte_1 corrispettivo per lavori eseguiti nell'ambito di un rapporto di subappalto.
A fondamento dell'opposizione, - dopo avere premesso che il contratto di Controparte_3 subappalto con la si era perfezionato in via progressiva e Parte_1 tacitamente, a seguito delle modifiche apportate da allo schema di Parte_1 contratto inviatole da accettate da quest'ultima tacitamente, ai sensi Controparte_3 dell'articolo 1327 c.c., e che esso aveva ad oggetto prestazioni di fornitura, assemblaggio,
3 disassemblaggio e imballaggio di moduli prefabbricati, da eseguire in una raffineria del
Kuwait, in relazione a lavori che erano stati affidati in appalto alla società opponente dalla
- ha lamentato: I) innanzi tutto, una serie di inadempimenti dell'impresa CP_7 subappaltatrice: a) gravi ritardi nell'esecuzione delle opere, con conseguente applicazione delle clausole penali convenute nel contratto;
b) mancata fornitura di quanto necessario per l'imballaggio esterno ai buildings e di esecuzione dell'imballaggio medesimo;
c) omessa esecuzione di altre prestazioni;
d) mancata trasmissione della documentazione finale e vizi o non conformità delle prestazioni, rilevati al momento della installazione dei buildings;
II) l'infondatezza dei crediti riportati nelle quattro fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto la fattura n. 195 del 31/7/2018, di euro 12.515,9,9, concernente attività di carico e scarico e movimentazione delle apparecchiature da installare al servizio dei buildings, riguardava prestazioni già comprese nel contratto;
la fattura n. 269 del 31/7/2018 dell'importo di euro 203.760,00 concerneva crediti non esigibili, in quanto il pagamento era subordinato alla presentazione da parte del fornitore ed alla approvazione da parte dell'acquirente della documentazione tecnica finale non ancora presentata;
mentre, per quanto concerneva i crediti di due fatture (la n. 171 e n. 269 del 2018), di ammontare pari, nel complesso, ad euro 611.280,00, essi, sin dall'epoca della emissione delle fatture, erano stati ceduti da a con atto di cessione notificata ad Parte_1 Controparte_1 il 24.12.2008, cosicché mancava la legittimazione attiva della società Controparte_3 opposta a riscuoterli, fermo restando che si trattava di crediti non esigibili, per le ragioni sopra indicate. Ha chiesto pertanto di revocare o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo, per difetto di legittimazione attiva della società opposta o di titolarità del credito in relazione alle fatture n. 171 e n. 269 del 2018 e, in via subordinata, e, in ogni caso, con riferimento ai crediti di cui alle due fatture non oggetto di cessione (la n. 194 e la n. 195 del 2018), di accertare che la società opponente nulla doveva alla
[...]
Parte_1
Si è costituita nel giudizio di opposizione, con comparsa di costituzione e risposta presentata l'8.4.2019, la negando il proprio difetto di Parte_1 legittimazione attiva, in quanto: a) la comunicazione della cessione era intervenuta il
24.12.2018, dopo che era stata intentata l'azione monitoria, cosicché sussisteva la propria legittimazione attiva;
b) la società opposta aveva presentato, il 4.4.2019, domanda di concordato preventivo e, nelle more, il 27.3.2019, era intervenuto il recesso dal contratto
4 di factoring da parte della cosicché il credito spettava alla Controparte_1 procedura concorsuale nel rispetto della par condicio creditorum.
Nel merito, ha contestato la ricostruzione della vicenda negoziale operata dalla società opponente, rilevando, in sostanza, che non era mai stato formalizzato un contratto, poiché erano frequentemente mutate le esigenze e le richieste della committente dell'appalto principale ( e sostenendo, comunque, l'infondatezza dell'opposizione, posto CP_7 che: 1) le eccezioni di inadempimento, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avrebbero dovuto essere proposte con apposita domanda riconvenzionale;
2) i ritardi lamentati da erano in realtà imputabili alla società stessa e non Controparte_3 erano stati contestati formalmente e tempestivamente, ai sensi degli artt. 1665, 1666 e
1667 c.c; 3) erano del tutto infondate le ulteriori lamentele, poiché la Parte_1 aveva eseguito l'obbligazione di imballaggio a suo carico, non erano state contestate
[...] le inadempienze di cui al documento n. 9 e, comunque, la domanda era inammissibile, in quanto non formalizzata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
la società opposta aveva trasmesso regolarmente la documentazione finale alla Controparte_3
Con comparsa presentata il 18.4.2019, è intervenuta in giudizio la Controparte_1
qualificandosi cessionaria del credito oggetto di causa, in forza di tre contratti
[...] conclusi, nell'ambito di un'operazione di factoring, con in data Parte_1 anteriore al ricorso monitorio (rispettivamente il 30.5.2018, 14.6.2018 e 10.8.2018) che, quindi, la società opposta aveva promosso senza essere legittimata.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di al Controparte_3 pagamento in suo favore della somma di euro 637.710,21, oltre interessi moratori.
Presentate le memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. ed esaurita la fase istruttoria con la produzione documentale delle parti e con il rigetto delle altre istanze formulate dalle parti medesime (cfr. l'ordinanza del 6.11.2019), la causa è stata decisa, all'udienza del 30.4.2019, all'esito della discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. La sentenza del Tribunale di Crotone, resa all'esito del giudizio di primo grado
Il Tribunale di Crotone, con sentenza del 13.11.2019, pubblicata in pari data, in accoglimento dell'opposizione proposta da ha così deciso: a) ha revocato Controparte_3 il decreto ingiuntivo n. 864/2018; b) ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di c) ha rigettato la domanda proposta da Parte_1 Controparte_1
5 d) ha condannato e in solido, al Controparte_1 Parte_1 rimborso delle spese di giudizio nei confronti di Controparte_3
Il Tribunale, in primo luogo, ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di sollevata tanto da che da Parte_1 Controparte_3 [...]
dato che la cessione del credito in favore di era Controparte_1 Controparte_1 avvenuta prima del deposito del ricorso monitorio, sicché non era Parte_1 più titolare del credito ed unica legittimata a chiederne il pagamento era
[...]
il cui intervento in giudizio non poteva essere qualificato a titolo di Controparte_1 successione a titolo particolare nel corso del processo, bensì come intervento principale autonomo, volto a far valere una domanda autonoma e distinta da quella originariamente proposta.
Esaminando il merito, con particolare riferimento alla pretesa vantata da
[...]
il Tribunale ha riconosciuto fondata, in applicazione del principio di non Controparte_1 contestazione, l'eccezione di compensazione sollevata da qualificandola Controparte_3 come impropria, con riguardo all'applicazione delle clausole penali previste per i ritardi di nell'esecuzione delle opere e nella consegna della Parte_1 documentazione tecnica, opponibili anche al cessionario ai sensi dell'articolo 1248 c.c., poiché i crediti opposti erano anteriori alla cessione.
Ha rilevato, in particolare, che: a) aveva allegato con precisione le Controparte_3 inadempienze di (richiamando i documenti n. 6, 7 e 17), Parte_1 indicando le prestazioni, le date e i criteri di calcolo delle penali, secondo le previsioni della clausola contrattuale;
b) tali indicazioni e documenti soddisfacevano l'onere di allegazione e prova;
c) non aveva mosso contestazioni puntuali Controparte_1 né in ordine all'an del credito derivante dall'applicazione delle suddette penali che al quantum; d) doveva escludersi, invece, l'applicazione di clausole penali in relazione alla realizzazione di scale e ballatoi, non essendo previste dal contratto per tali tipologie di lavori.
Il Tribunale ha, quindi, ritenuto la sussistenza di un credito di a titolo di Controparte_3 applicazione di clausole penali per ritardi, per l'importo di euro 486.525,00 o, comunque, in applicazione del limite contrattuale del 10 % dell'importo complessivo del contratto, per l'importo di euro 452.800,00.
Diversamente, il primo giudice ha rigettato le ulteriori eccezioni di inesatto o mancato adempimento sollevate da ex art. 1460 c.c. in quanto: a) non era stato Controparte_3
6 assolto il relativo onere di allegazione e di prova;
b) dalla documentazione prodotta risultava che le attività omesse da erano state eseguite da Parte_1 CP_3
o da terzi incaricati e che difformità e vizi erano stati sanati dalla committente
[...] principale ( e ciò denotava un comportamento incompatibile con la volontà CP_7 di avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. e, come, del resto, affermato dalla stessa società opponente, le inadempienze eccepite erano funzionali, piuttosto, alla quantificazione economica di addebiti da far valere in un eventuale e successivo giudizio di natura risarcitoria.
Esaminando, infine, le contestazioni dei ai crediti riportati nelle singole Controparte_3 fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale: a) ha accolto la censura relativa alla fattura n. 269 del 31.7.2018, dell'importo di euro 203.760,00, pari al
5% dell'importo complessivo, fondata sulla approvazione della documentazione tecnica finale, poiché, per l'appunto, il credito era subordinato all'approvazione di tale documentazione o del c.d. performance bond, di cui non era stata data prova;
b) ha rigettato le eccezioni della opponente, concernenti i crediti riportati nella altre fatture, giacché fondate su contestazioni generiche, rilevando, segnatamente, che era del tutto generica l'affermazione della società opponente, con riguardo al credito di cui alla fattura n. 195 del 2018 (concernente attività di carico, scarico e movimentazione delle apparecchiature varie), che gli importi indicati fossero già compresi nel contratto.
Premesso questo, il primo giudice ha ritenuto, in conclusione, che l'importo esigibile in forza delle fatture ritenute valide era pari ad euro 433.950,20, ossia era inferiore al credito posto in compensazione da pari, quantomeno, ad euro 452.800, cosicché Controparte_3
l'opposizione doveva essere accolta.
Infine, ha regolato le spese di lite secondo il criterio della soccombenza ed in applicazione dell'art. 97 c.p.c., ossia ponendole a carico, in solido, di e Parte_1
e liquidandole in euro 15.000,00 per compensi, oltre accessori Controparte_1 di legge.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di appello regolarmente notificato il 12.12.2019 a e Controparte_3 [...]
la società ha proposto gravame, in via principale, Controparte_1 Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, pubblicata il 13.11.2019 e notificata il
7 19.11.2019, sulla base di tre motivi di impugnazione, con cui ha censurato la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale: I) aveva ritenuto che la Parte_1 fosse priva di legittimazione ad agire, in ragione della cessione “pro soluto” del credito ad con contratto stipulato il 20.12.2017, trascurando che, sulla Controparte_1 base dell'articolo 3 delle condizioni particolari del contratto di factoring,
[...]
(factor) aveva conferito alla (fornitore) mandato Controparte_1 Parte_1 senza rappresentanza e gratuito a gestire e incassare dal debitore ceduto i crediti ceduti, con obbligo di rendiconto, con conseguente facoltà di promuovere azioni giudiziarie per il recupero del credito, in applicazione delle norme sul mandato;
II) aveva ritenuto fondata l'eccezione di compensazione impropria sollevata da omettendo di Controparte_3 valutare la documentazione prodotta dall'appellante nel giudizio di primo grado, da cui risultava che: le clausole penali fatte valere da si riferivano a un contratto Controparte_3 di subappalto non perfezionato;
b) i ritardi contestati a si Parte_1 riferivano ad opere già eseguite e compensate ed erano, in realtà, addebitabili a omissioni di c) il giudice aveva rigettato, ingiustificatamente, le istanze istruttorie Controparte_3 volte a comprovare la correttezza degli adempimenti della società appellante che venivano, pertanto, reiterate;
III) aveva condannato, in via solidale, al rimborso delle spese processuali e laddove, anche a Parte_1 Controparte_1 voler ritenere fondata la declaratoria di difetto di legittimazione attiva, il giudice avrebbe dovuto distinguere le due posizioni e commisurare l'importo della condanna al pagamento delle spese di lite a carico di alla natura processuale della Parte_1 decisione e non già alla pronuncia di merito, riguardante Ha Controparte_1 concluso come sopra riportato (per una analisi più dettagliata dei motivi di procedimento penale, v., infra, la parte dedicata alla motivazione della sentenza).
Con comparsa di costituzione e risposta, con appello incidentale, presentata il 18.12.2019, si è costituita nel giudizio di appello chiedendo, in parziale Controparte_1 riforma della decisione impugnata, la condanna di nei suoi confronti al Controparte_3 pagamento del credito di euro 637.710,21, oltre interessi ai sensi del decreto legislativo n.
231/2002, come trascritto in epigrafe.
- dopo avere ricostruito nel dettaglio il rapporto contrattuale di Controparte_1 factoring intercorso con e ripercorso le vicende del primo grado di Parte_1 giudizio, nel corso del quale, con riguardo alle questioni di merito, aveva aderito alle argomentazioni di - ha censurato la sentenza del Tribunale, nella Parte_1
8 parte in cui: 1) aveva escluso la legittimazione attiva di Parte_1 trascurando l'esistenza di un mandato all'incasso dei crediti oggetto di controversia da parte sua in favore della suddetta società, non revocato con l'intervento nel processo di cessionaria dei crediti medesimi, considerato che la notifica Controparte_1 della cessione era avvenuta soltanto il 24.12.2018, cioè dopo la proposizione della domanda giudiziale;
2) aveva accolto l'eccezione di compensazione impropria sollevata da applicando, erroneamente, l'art. 115 c.p.c., sebbene sia Controparte_3 [...] che avessero improntato le loro difese in Parte_1 Controparte_1 maniera incompatibile con il riconoscimento dei fatti posti a fondamento da CP_3 dell'applicazione delle penali contrattuali, tanto più che dalla stessa
[...] documentazione prodotta dalla società opponente emergevano le contestazioni ad opera della nel corso del rapporto negoziale e che, essendo stato Parte_1 modificato, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'originario piano dei lavori, sarebbe stato necessario un nuovo accordo sui nuovi termini di consegna e sulle penali applicabili.
Ha concluso come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta, presentata il 15.4.2020, si è costituita in giudizio, anche, al fine di avversare sia i motivi dell'appello principale proposto da Controparte_3 sia quelli dell'appello incidentale, proposto da Parte_1 Controparte_1
chiedendo il rigetto di entrambi, nonché proponendo, a sua volta, appello
[...] incidentale.
in particolare, dopo avere ripercorso la vicenda negoziale e quella Controparte_3 processuale, ha sostenuto, in sintesi: I) l'infondatezza del motivo di impugnazione relativo al difetto di legittimazione attiva di dato che: a) era Parte_1 pacifica la cessione dei crediti in favore di prima del ricorso Controparte_1 monitorio;
b) il contratto di factoring del 15.6.2016 non conferiva alla cedente alcuna legittimazione processuale, ma solo un mandato limitato all'incasso, in caso di pagamento spontaneo del debitore, senza facoltà di agire giudizialmente in proprio;
II)
l'inammissibilità dell'analogo motivo di appello incidentale proposto da
[...]
poiché la stessa società era risultata vittoriosa in primo grado sulla Controparte_1 questione della legittimazione, avendo eccepito il difetto di legittimazione attiva della
III) la corretta statuizione del Tribunale di rigetto della domanda Parte_1 di la quale non aveva contestato nel merito le eccezioni Controparte_1 dell'opponente, limitandosi a richiamare le difese della cedente, cosicché il Tribunale
9 aveva correttamente applicato il principio di non contestazione di cui all'articolo 115
c.p.c., in ordine ai fatti posti fondamento dell'applicazione delle clausole penali e del mancato avveramento della condizione sospensiva circa il diritto di riscuotere il credito di cui alla fattura n. 269/2018; IV) l'infondatezza della tesi dell'appellante principale, secondo cui le eccezioni sollevate in primo grado costituivano domande riconvenzionali e la correttezza della decisione del Tribunale di non accogliere le istanze istruttorie di
[...]
V) l'infondatezza della censura relativa alla liquidazione delle spese Parte_1 processuali, in quanto la condanna era stata correttamente commisurata alle attività effettivamente svolte dalla parte priva di legittimazione. come accennato, ha proposto appello incidentale avverso la sentenza del Controparte_3
Tribunale, limitatamente alla parte, con cui era stato dichiarato fondato il credito di
12.515,99 euro, relativo alla fattura n. 195 del 31.7.2018, poiché, secondo la società appellata: a) il Tribunale aveva erroneamente ritenuto generica la contestazione di a tale credito, mentre, in realtà, la prestazione descritta nella fattura Controparte_3
(“attività di carico, scarico e movimentazione di apparecchiature varie”) era indeterminata e priva di collegamento con un titolo contrattuale autonomo, cosicché l'onere della prova del fondamento del credito spettava a la quale avrebbe dovuto Parte_1 dimostrare che si trattava di lavorazioni aggiuntive e non comprese nel contratto di subappalto;
b) pur chiedendo il pagamento di tale credito, non Controparte_1 aveva formulato alcuna specifica contestazione alle eccezioni di sicché il Controparte_3 principio di non contestazione avrebbe dovuto operare anche in relazione a tale credito.
Ha concluso come sopra trascritto.
Assegnata la causa alla terza sezione della Corte di Appello, la Corte, con ordinanza resa all'udienza del 23.11.2021, ha aggiornato la trattazione della causa per la precisazione delle conclusioni, ritenendo superflua ogni attività istruttoria.
In seguito alla soppressione della III sezione civile della Corte d'Appello di Catanzaro, la causa è stata assegnata alla II sezione civile e rinviata d'ufficio all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.6.2025.
All'esito di tale udienza del 25.6.2025, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
10 Con le rispettive comparse conclusionali, le parti hanno, nella sostanza, ribadito e precisato le precedenti rispettive difese.
e hanno ulteriormente ribadito le rispettive Controparte_1 Controparte_3 difese nella memoria di replica.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Crotone e, dall'altro, dei motivi di impugnazione principale ed incidentale, nonché, in generale, delle difese delle parti, appare opportuno chiarire che il presente giudizio, ha ad oggetto la valutazione circa: a) la tempestività o meno dell'appello incidentale proposto da b) le istanze Controparte_3 istruttorie proposte dalle parti;
c) la legittimazione attiva di Parte_1
(esclusa dal Tribunale con decisione censurata dall'appellante in via principale e da
; d) l'applicazione delle clausole penali in danno della Controparte_1 [...]
ritenuta dal Tribunale con valutazione censurata dall'appellante in via Parte_1 principale e da e) il fondamento dell'appello incidentale Controparte_1 proposto da (questione subordinata alla ammissibilità dell'appello Controparte_3 incidentale); f) il regime delle spese processuali del giudizio di primo grado
(specificatamente censurato da con il terzo motivo di appello Parte_1 principale) e di quelle del processo di appello.
Non sono state censurate in maniera specifica, invece, né con l'appello principale né con quello incidentale, e, quindi, devono considerarsi coperte da giudicato le seguenti decisioni del Tribunale: 1) l'effetto traslativo connesso alla intervenuta cessione dei crediti tra la e la 2) il ritardo di Parte_1 Controparte_1 [...] nella consegna della documentazione tecnica (questione la cui rilevanza Parte_1
è subordinata alla risoluzione in senso positivo di quella pregiudiziale sull'applicazione delle clausole penali del contratto di subappalto); 3) l'insussistenza di penali a carico della per il ritardo nella esecuzione di scale e ballatoi;
4) l'insussistenza Parte_1 degli inadempimenti della alle obbligazioni di cui al documento Parte_1 indicato come allegato n. 9 della produzione documentale di ed all'attività Controparte_3
11 sostituto di imposta imballaggio;
5) l'insussistenza del credito di cui alla fattura n. 269 del
31.7.2018, emessa da Parte_1
2. L'intempestività dell'appello incidentale proposto da Controparte_3
In primo luogo, deve rilevarsi l'intempestività dell'appello incidentale proposto da la quale si è costituita nel giudizio di appello il 15.4.2020, a fronte di un Controparte_3 atto di citazione in appello che prevedeva la data di comparizione per il 30.4.2020.
Pertanto, non essendo stato rispettato il termine di cui al combinato disposto degli articoli
167 e 343 c.p.c., l'appello incidentale suddetto è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile.
3. Sulle istanze istruttorie proposte dalle parti
Tutte le parti del giudizio di appello, nei rispettivi atti introduttivi, hanno formulato istanze istruttorie, chiedendo, in sintesi, l'accoglimento di quelle presentate nel corso del giudizio di primo grado e rigettate con ordinanza del Tribunale del 6.11.2019. Peraltro, ha reiterato le proprie istanze istruttorie soltanto per il caso di Controparte_3 accoglimento di quelle avversarie.
Come già esposto, la Corte, con ordinanza del 23.11.2021, ha respinto le istanze istruttorie, ritenendo le prove richieste non rilevanti. Nel richiamare le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi, le parti hanno implicitamente ribadito tali istanze.
Esse, peraltro, sono inammissibili, poiché, dopo il rigetto, con ordinanza del 23.11.2021, da parte della Corte di Appello, sarebbe stato necessario, al fine di evitare una tacita rinuncia, chiedere la revoca dell'ordinanza medesima.
Quelle proposte da sono, ulteriormente, inammissibili, poiché già Parte_1 implicitamente rinunciate nel giudizio di primo grado, allorché, dopo l'ordinanza di rigetto del Tribunale, all'udienza di discussione del 13.11.2019, non sono state riproposte.
Le istanze istruttorie di sono inammissibili, inoltre, poiché Controparte_1 nessuna richiesta istruttoria era stata formulata nel giudizio di primo grado.
L'inammissibilità delle istanze istruttorie di e di Parte_1 [...] assorbe, comunque, la decisione su quelle, presentate in via condizionata, Controparte_1 da Controparte_3
12 4. Sulla legittimazione attiva di (primo motivo di appello Parte_1 principale di primo motivo di appello incidentale di Parte_1
Controparte_1
Con il primo motivo del suo appello principale, rubricato “Erroneità e violazione di legge nel determinare il difetto di legittimazione attiva alla proposizione della domanda monitoria da parte della , la censura la Parte_1 Parte_1 sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la società appellante in via principale fosse priva di legittimazione ad agire, in ragione della cessione “pro soluto” del credito ad con contratto stipulato il 20.12.2017, Controparte_1 trascurando, secondo l'appellante, che, sulla base dell'articolo 3 delle condizioni particolari del contratto di factoring, (factor) aveva conferito Controparte_1 alla (fornitore) mandato senza rappresentanza e gratuito a gestire e Parte_1 incassare dal debitore ceduto i crediti ceduti, con obbligo di rendiconto, con conseguente facoltà di promuovere azioni giudiziarie per il recupero del credito, in applicazione delle norme sul mandato.
Analoga censura viene mossa da con il primo motivo del suo Controparte_1 appello incidentale, rubricato “Sulla esistenza di mandato all'incasso a favore di
[...]
al momento della proposizione della domanda e della pendenza della lite non Parte_1 revocato con l'intervento nel processo della cessionaria del credito”.
Con riguardo al motivo di appello incidentale di peraltro, se ne Controparte_1 deve rilevare l'inammissibilità, in quanto, nel corso del giudizio di primo grado, era stata la stessa ad eccepire il difetto di legittimazione attiva di Controparte_1 [...]
cosicché non può lamentarsi in appello del fatto che il primo giudice Parte_1 abbia accolto la sua eccezione.
Peraltro, il motivo, da esaminare nel merito in relazione all'appello principale di
[...]
è infondato. Parte_1
In punto di fatto, deve permettersi che, per come il pacifico ed è, comunque, documentato: a) tra la e la è intercorso Parte_1 Controparte_1 un contratto di factoring, in virtù del quale la prima società ha ceduto alla seconda i crediti oggetto di causa;
b) gli accordi di cessione sono stati formalizzati il 15.6.2016 e, poi, integrati il 20.12.2017, ossia prima che venisse proposto da Parte_1
13 ricorso per decreto ingiuntivo;
c) l'articolo 3 delle condizioni particolari del contratto di factoring prevedeva, tra l'altro, che: 1) (factor) conferiva alla Controparte_1
(fornitore) mandato senza rappresentanza e gratuito a gestire e Parte_1 incassare dal debitore ceduto i crediti ceduti, con obbligo di rendiconto;
2) il fornitore
( dovesse trasferire al factor ( le somme Parte_1 Controparte_1 ricevute dal debitore entro 5 giorni lavorativi dall'incasso e, in caso di mancato pagamento, il fornitore dovesse comunicare al factor, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, entro trenta giorni lavorativi dalla scadenza dei crediti, tale mancato incasso;
3) trascorsi 30 giorni lavorativi dalla scadenza dei crediti senza il trasferimento delle somme incassate o senza comunicazione del mancato incasso, i crediti si intendevano incassati dal fornitore ed il fornitore medesimo decadeva dal beneficio del pro soluto, assumeva su di sé il rischio dell'insolvenza, doveva, comunque, restituire quanto eventualmente anticipato in suo favore e pagare le spese al factor.
Premesso questo, rileva la Corte che - anche prescindendo dal rilievo che la
[...]
nel qualificarsi come mera mandataria di con Parte_1 Controparte_1
l'incarico di incassare i crediti e non già come titolare degli stessi, ha modificato la causa petendi della domanda monitoria e della stessa costituzione il giudizio di primo grado
(peraltro, deve aggiungersi che tale modifica risulta effettuata, per la prima volta, con la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c.) - deve osservarsi che il motivo di appello è infondato, giacché dal contenuto, sopra riportato, del contratto di factoring, si evince, in maniera abbastanza chiara, che, avvenuto il trasferimento dei crediti in favore di quale factor, il mandato conferito a Controparte_1 Parte_1 quale fornitore, era limitato alle attività preliminari alla riscossione in via stragiudiziale dei crediti in questione, tanto che avrebbe dovuto limitarsi a richiederne il pagamento e eventualmente a sollecitarlo, incassando il relativo importo oppure, entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza del pagamento, comunicare al factor il mancato incasso.
Risulta, pertanto, alquanto evidente che, tenuto conto anche della circostanza che l'accordo sul mandato a riscuotere i crediti era un patto accessorio ad un contratto di cessione dei crediti medesimi, esso cessava o con l'incasso del credito medesimo ed il trasferimento delle somme al factor oppure con la tempestiva comunicazione del mancato incasso entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del credito, dovendosi escludere, pertanto, un mandato al recupero giudiziale del credito medesimo. Del resto, tale ipotetico mandato avrebbe svuotato di senso l'accordo principale, volto alla cessione
14 del credito, onerando, oltremisura, il cedente di oneri giudiziali e di spese per ottenere il pagamento di un credito già trasferito al factor che, in questa ipotesi, avrebbe beneficiato di tutti i vantaggi nella cessione in suo favore, senza sopportarne i costi.
5. Sull'applicazione delle clausole penali in danno della Parte_1
Con il secondo motivo di appello principale, rubricato “Erroneità nel ritenere applicabile alla fattispecie de quo le penali richiamate dalla Violazione del principio CP_3 istruttorio cui è sotteso il cardine del processo ordinario”, la Parte_1 censura la sentenza del Tribunale, nella parte in cui è stata ritenuta fondata l'eccezione di compensazione impropria sollevata da riconoscendo alla stessa il diritto Controparte_3 di dedurre dagli importi dovuti alla impresa subappaltatrice la somma di euro 452.800,00, in applicazione delle clausole penali previste nel contratto tra loro intercorso.
Lamenta, in particolare, l'omessa valutazione della documentazione prodotta dall'appellante nel giudizio di primo grado, da cui risultava che: a) le clausole penali fatte valere da si riferivano ad un contratto di subappalto non perfezionato;
b) i Controparte_3 ritardi contestati a si riferivano ad opere già eseguite e pagate ed Parte_1 erano, in realtà, addebitabili a omissioni di Controparte_3
La decisione del Tribunale viene censurata sul punto anche da Controparte_1 con il suo appello incidentale e, precisamente, con il secondo motivo, intitolato “sulla omessa applicazione e/o violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.”, con cui si lamenta dell'accoglimento dell'eccezione di compensazione impropria sollevata da avendo il primo giudice applicato, erroneamente, il principio di non Controparte_3 contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., sebbene sia che Parte_1 [...] avessero improntato le loro difese in maniera incompatibile con il Controparte_1 riconoscimento dei fatti posti a fondamento da dell'applicazione delle Controparte_3 penali contrattuali.
Si duole, inoltre, del mancato rilievo del fatto che dalla stessa documentazione prodotta dalla società opponente emergevano le contestazioni effettuate da Parte_1 nel corso del rapporto negoziale e che, essendo stato modificato, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'originario piano dei lavori, sarebbe stato necessario un nuovo accordo sui nuovi termini di consegna e sulle penali applicabili.
15 I due motivi di impugnazione, principale ed incidentale, riguardano il medesimo tema e, quindi, necessitano di una trattazione contestuale.
Deve permettersi che, sebbene, per quanto sopra esposto, debba confermarsi la pronuncia del Tribunale in ordine alla declaratoria di difetto di legittimazione attiva della società
permane un interesse giuridicamente rilevante, in capo alla stessa, Parte_1 all'accoglimento del motivo di appello, poiché l'esito del processo nel merito e, precisamente, la decisione sul fondamento meno del credito ceduto alla
[...] comporta conseguenze rilevanti anche per la società cedente, nella misura Controparte_1 in cui un contratto di cessione avente ad oggetto crediti estinti per compensazione, evidentemente, sarebbe privo di causa e, comunque, non darebbe luogo ad alcun compenso.
Permesso questo, la prima questione da esaminare attiene al perfezionamento o meno del contratto di subappalto tra la e la (perfezionamento Controparte_3 Parte_1 contestato da entrambe le appellanti), con particolare riferimento alla parte nella quale sono state previste le clausole penali per il ritardo nell'esecuzione delle opere affidate in subappalto alla poste a fondamento dal primo giudice della Parte_1 eccezione di compensazione sollevata dalla Controparte_3
Osserva la Corte che dallo scambio di messaggi di posta elettronica intercorsi tra le due società il 10.10.2017 ed il 13.10.2017 emerge che è stato raggiunto un accordo in ordine al contenuto del contratto, anche con riferimento all'applicazione delle clausole penali e delle scadenze per l'esecuzione delle opere da parte della società subappaltatrice.
In effetti, alla mail del 10.10.2017 della con la quale veniva inviato uno Controparte_3 schema di contratto perché venisse approvato dalla ha risposto il Parte_1 responsabile di quest'ultima società, il quale ha restituito il contratto medesimo con alcune correzioni, anche in ordine alla scadenza di esecuzione delle opere e, quindi, di decorrenza delle penali previste nel contratto. Le parti, per come risulta nell'ulteriore documentazione prodotta, hanno poi continuato a dare esecuzione al rapporto contrattuale, cosicché deve ritenersi perfezionato il contratto ai sensi dell'art. 1327 c.c.
Non depone in senso contrario l'ulteriore messaggio di posta elettronica, inviato dal responsabile della il 10.5.2018 (v. il documento “F”), con il quale veniva Controparte_3 allegato il testo del contratto, contenente ulteriori modifiche rispetto a quelle approvate in precedenza ed al quale, peraltro, non ha fatto seguito una risposta di carattere positivo da parte dei responsabili della Parte_1
16 In effetti, ribadito che un accordo tendenzialmente completo, comprensivo di clausole penali, era stato già raggiunto nell'ottobre del 2017, al successivo invio, nel maggio del
2018, di un nuovo testo contrattuale da parte della deve attribuirsi il valore Controparte_3 giuridico di mera proposta di modifica del contratto che, tuttavia, è rimasta priva di accettazione.
Ne consegue, in definitiva, l'applicazione del contenuto del contratto, per come concordato nell'ottobre del 2017, comprese le apposite clausole penali per il caso di ritardo.
Con riferimento al merito della questione, deve rilevarsi, in primo luogo, che, contrariamente al convincimento del Tribunale, non è risolutiva l'applicazione del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., sia perché esso non sarebbe applicabile alla che, come detto, ha comunque un interesse, per Parte_1 quanto dipendente rispetto a quello della società cessionaria del credito, ad una decisione di merito;
sia perché non è applicabile nemmeno a dato che, da Controparte_1 un lato, tale principio presuppone che il convenuto sia a conoscenza dei fatti che, in ipotesi, dovrebbe contestare, mentre, nel caso in esame, la società cessionaria del credito era rimasta estranea alle vicende negoziali da cui il credito stesso traeva origine;
dall'altro lato, con la memoria di cui all'art. 183, comma sesto, n. 1 Controparte_1
c.p.c., nel richiamare le difese di aveva dimostrato di contestare, Parte_1 per quanto implicitamente, le asserzioni di fatto e le considerazioni di diritto di CP_3
[...]
Premesso questo, osserva la Corte che, con la produzione del testo contrattuale, contenente la previsione delle clausole penali e dei criteri per calcolarle (in particolare, scadenza delle singole opere da realizzare;
criteri di calcolo della penale per ogni settimana di ritardo), la abbia assolto l'onere di provare i presupposti per Controparte_3
l'applicazione delle clausole penali medesime, essendo onere di e Parte_1 di provare che le scadenze erano state rispettate o che il mancato Controparte_1 rispetto delle stesse non era addebitabile a colpa della società subappaltatrice.
Sotto questo profilo, nessuna allegazione e nessuna prova, comunque, è stata fornita circa il rispetto delle scadenze e, anzi, dalla documentazione prodotta e dallo scambio di comunicazioni fra i responsabili delle rispettive società risulta, tra le stesse, pacifico il ritardo nell'esecuzione delle opere, per come è stato contestato alla Parte_1 dalla società subappaltante.
[...]
17 Né vi è prova della formale accettazione delle opere da parte della o del Controparte_3 pagamento delle stesse che, peraltro, fa presumere, ai sensi dell'art. 1666 c.c.,
l'accettazione del committente soltanto nei contratti di appalto relativi ad opere da eseguire per partite, nei quali sia la verifica, sia il pagamento, sia, infine, l'accettazione della porzione di opera riguardano le singole partite (v. Cass., sez, II, n. 13132/2003).
Anzi, dalla stessa fattura n. 171/2018 (posta a fondamento della domanda del decreto ingiuntivo opposto: v. allegato n. 1 della produzione di , risulta Parte_1 che non erano state pagate le prestazioni di cui ai “tag” indicati come “67SS 01”,
“67Far01”, “69Far01”, “84Far01”, “67Far02”, in relazione alle quali era stato contestato da parte di il ritardo nella esecuzione ed eccepita l'applicazione delle Controparte_3 clausole penali (v. il documento n. 7 della produzione documentale di . Controparte_3
Piuttosto, dalla documentazione prodotta emerge che il ritardo in questione è dipeso, almeno in parte, dalla circostanza che le forniture dei telai “MCT” (così indicati nelle comunicazioni suddette), essenziali per la prosecuzione ed il completamento delle opere, erano a carico, proprio, della (cfr. lo scambio di messaggi di cui agli Controparte_3 allegati “I”, “L”, “M” e “N” della produzione documentale di e, Parte_1 segnatamente, la mail del 17.7.2017 di responsabile di Testimone_1 CP_3
allegato “I”, del seguente tenore: “Confermiamo che gli MCT sono di fornitura
[...]
. Vi abbiamo già inviato i dettagli dei modelli e del posizionamento dei telai MCT, CP_3 relativi alla S/S 67-SS-03”) e sono state eseguite soltanto nell'agosto del 2017, in prossimità delle prime scadenze dell'ottobre successivo, cosicché deve ritenersi il concorso di colpa della società subappaltante nella causazione del ritardo, dovendosi desumere dalla mancanza di accordi specifici sul termine per la forniture del materiale in questione da parte di che esso fosse decorso sin dal luglio del 2017, Controparte_3 allorché le parti si erano chiarite circa il fatto che la suddetta incombenza era a carico della subappaltante.
In effetti, non risulta contestata e, anzi, risulta comprovata (v. la mail citata del 17.7.2017 di allegato “I”) la circostanza, eccepita già in fase stragiudiziale da Testimone_1
che tali infissi erano necessari alla relazione di opere (in Parte_1 particolare, di quelle indicate come “S/S 67-SS-03” del lotto n. 1) che dovevano essere eseguite, in via prioritaria, rispetto alle altre (v. la mail del 17.7.2017 dell'ing.
inviata ai vari responsabili di in cui si evidenziava la Parte_2 Controparte_3 necessità di “Definire chi fornisce i telai MCT, e quando verranno forniti”; nonché che,
18 “Per quanto riguarda la SS03 e la FAR03, è necessario riceverli entro la fine della prossima settimana per poterle installare prima della verniciatura”; v. anche la mail del
18.7.2017, in cui l'ing. affermava che “per l'installazione dei telai MCT Parte_2 facciamo notare che gli stessi devono essere installati sicuramente prima della verniciatura dei cabinati e preferibilmente durante la fase di costruzione del fondo così come da noi preventivato in quanto durante tale fase abbiamo la possibilità di movimentare agevolmente il fondo stesso”).
Ne consegue che deve ritenersi, secondo regole di logica ed esperienza, che la circostanza che abbia eseguito la fornitura dei telai di cui si tratta circa un mese dopo Controparte_3
(v. la mail del 22.8.2017, allegato “N”, con cui comunicava alla Controparte_3 [...] la “imminente consegna di telai MCT, direttamente presso Vs. Parte_1 stabilimento”) abbia avuto influenza sul ritardo di esecuzione delle prestazioni da parte della subappaltatrice.
Tale ritardo, peraltro, è addebitabile anche alla non avendo Parte_1 quest'ultima dimostrato che una tempestiva fornitura le avrebbe consentito di rispettare le scadenze di cui si tratta.
In assenza di elementi più precisi, deve ritenersi, pertanto, un pari concorso colposo della società creditrice della prestazione e di quella debitrice nella causazione del ritardo in questione, con conseguente dimezzamento degli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno dalla seconda alla prima, in virtù dell'applicazione delle clausole penali previste nel contratto di subappalto (euro 226.400,00, pari alla metà dell'importo massimo delle penali applicabili per contratto, ossia di euro 452.800,00).
Pertanto, avendo già il Tribunale escluso la fondatezza del credito riportato nella fattura numero 269 del 31.7.2018, dell'importo di euro 203.760,00, il credito vantato da
[...]
e ceduto a è pari a euro 433.950,21 (euro Parte_1 Controparte_1
637.710,21 meno euro 203.760,00).
Per contro, l'applicazione delle clausole penali, per come sopra illustrato, comporta un credito di opponibile anche a (poiché risalente Controparte_3 Controparte_1 ad epoca il precedente alla cessione), di euro 226.400,00 (euro 452.800,00 : 2).
Ne deriva, ulteriormente, che il credito di è pari ad euro Controparte_1
207.550,21 (euro 433.950,21 meno euro 226.400,00), oltre interessi legali, calcolati ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002.
19 Ogni altra questione rimane assorbita nella decisione, compresa quella relativa alle spese del giudizio di primo grado (terzo motivo di appello principale), atteso che la riforma della sentenza impugnata comporta, anche alla luce del già illustrato interesse di
[...] ad una pronuncia di merito, una nuova riformulazione della Parte_1 regolamentazione delle spese processuali.
3. La regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado e di appello
L'esito finale della controversia e, segnatamente, l'accoglimento solo parziale della eccezione di compensazione impropria sollevata da e l'esclusione di una Controparte_3 parte del credito complessivo vantato da e, quindi, da Parte_1 [...]
(quale cessionaria), con conseguente riduzione significativa dell'importo Controparte_1 del credito riconosciuto inducono a compensare per un terzo le spese del doppio grado di giudizio tra le parti, restando i residui 2/3 a carico dei in virtù della Controparte_3 soccombenza circa l'an del credito.
Le spese del giudizio di primo e secondo grado, peraltro, sono rapportate al valore del decisum, ossia del credito riconosciuto (cause di valore di cui allo scaglione tra euro
52.000,00 ed euro 260.000,00) ed ai parametri medi della tariffa forense, fatta eccezione per le fasi di trattazione ed istruttoria, di limitato impegno professionale (l'istruttoria è stata di natura documentale).
Pertanto, le spese del giudizio di primo grado devono essere liquidate, nell'intero, in complessivi euro 11.810,00 per onorari (euro 2.430,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 3.780,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro 4.050,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge
(rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.), per ciascuna parte vittoriosa ( e , nonché oltre euro Parte_1 Controparte_1
843,00 per spese vive documentate per Controparte_1
Le spese del giudizio di appello devono essere liquidate, nell'intero. in complessivi euro
12.154,00 per onorari (euro 2.977,00 per la fase di studio della controversia;
euro
1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 5.103,00 per la fase decisoria) ed euro 2.556,00 per spese vive documentate, oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e
20 c.p.a.), per ciascuna parte vittoriosa nel merito ( e Parte_1 [...]
. Controparte_1
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e su quelli incidentali proposti Parte_1 da e da avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1 Controparte_3
Crotone n. 1331/2019 del 13.11.2019, pubblicata in pari data, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da Controparte_3
- in parziale accoglimento delle impugnazioni di e Parte_1 [...]
condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_3 Controparte_1
della somma di euro 207.550,21, oltre interessi legali, calcolati ai sensi del decreto
[...] legislativo n. 231/2002;
- compensa tra le parti per 1/3 le spese del giudizio di primo grado, liquidate nell'intero in complessivi euro 11.810,00 per onorari ed euro 843,00 per spese vive documentate da oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del Controparte_1
15%, i.v.a. e c.p.a., e condanna al rimborso dei restanti 2/3 sia nei Controparte_3 confronti di che di Parte_1 Controparte_1
- conferma nel resto la sentenza impugnata:
- compensa tra le parti per 1/3 le spese del giudizio di appello, liquidate nell'intero in complessivi euro 12.154,00 per onorari ed euro 2.556,00 per spese vive documentate da ed euro 2.556,00 per spese vive documentate da Parte_1 [...]
oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e Controparte_1
c.p.a., e condanna al rimborso dei restanti 2/3 nei confronti sia di Controparte_3 [...] che di Parte_1 Controparte_1
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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