Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 42
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento per mancata notifica atti impositivi

    Per l'annualità 2020, la Regione ha provato la regolare notifica del pregresso avviso di accertamento, rendendo infondata l'eccezione di prescrizione. Per l'annualità 2022, la cartella è stata emessa ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 56/2023, che consente la diretta iscrizione a ruolo senza previa contestazione, norma ritenuta legittima e non retroattiva. La cartella contiene tutti i requisiti di legge.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione/decadenza

    Per l'annualità 2020, non sono decorsi tre anni dalla notifica dell'avviso di accertamento a quella della cartella. Per l'annualità 2022, il termine di decadenza scadrà in data successiva alla decisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 42
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 42
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo