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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/07/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1001/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1001/2025 del Ruolo Generale degli Affari Volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente per oggetto: divorzio congiunto
[...]
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Miriam Marino, c.f. , presso il cui studio in Giugliano in Campania alla Via C.F._2
Cacciapuoti, 57 elettivamente domicilia come da procura in atti;
[...] nato a [...] il [...], c.f. residente in [...]C.F._3
Giugliano in Campania (NA) alla Via Gianfelice, 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Polverino,
c.f. , presso il cui studio in Aversa (CE) alla via S. D'Acquisto, elettivamente C.F._4 domiciliano come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di NA Nord.
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 4 Con note di trattazione scritta depositate in data 24.06.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda finalizzata alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Il PM ha apposto il visto in data 17.03.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 11.03.2025 e premettevano: di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in RA di NA (NA) il 28.09.2001 dalla cui unione nasceva il figlio:
(a Castel Volturno il 06.03.2011) e che venuto meno l'affectio coniugalis le parti Controparte_1 addicevano, in via consensuale, alla separazione, con decreto emesso in data 01.03.2023 dal Tribunale di NA Nord;
pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte depositate in data 24.06.2025, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Il PM apponeva il visto in data 17.03.2025
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di NA Nord nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di NA Nord dell'1.03.2023 , e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni e concordato le condizioni di divorzio:
“1) I coniugi vivranno separatamente con mutuo rispetto ed il sig. si obbliga a cambiare Pt_2 residenza;
2) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 con domicilio privilegiato presso la madre nell'abitazione coniugale condotta in locazione sita in
Giugliano in Campania alla Via Gianfelice n. 8, che resta assegnata alla IG.ra in Parte_1 qualità di genitrice presso il quale il minore ha il domicilio privilegiato;
3) Il mobilio presente in detta casa coniugale resterà in godimento alla IG.ra , la Parte_1 quale provvederà a consegnare al IG. tutti gli effetti personali che egli avrà cura di indicare Pt_2 puntualmente;
4) Entrambi i coniugi si impegnano a provvedere alla necessaria assistenza ed educazione del figlio minore;
pagina 2 di 4 5) Il IG. sino ad ora perfettamente d'intesa sulle libere modalità di visita del figlio, Parte_2 potrà incontrare il minore ogni qual volta lo stesso o il ragazzo lo desidererà, Controparte_1 assecondando la sua volontà di frequentazione previo accordo telefonico con la madre e nel rispetto delle esigenze scolastiche dello stesso. Comunque ed in ogni caso, nell'eventualità di disaccordo tra i coniugi, il IG. potrà vedere ed avere con sé fino alla maggiore età, a Parte_2 Controparte_1 sua discrezione 2 pomeriggi a settimana. Inoltre, il sig. avrà con sé il figlio per un week-end Pt_2 ogni quattordici giorni, dalle ore 14 del sabato alle ore 20 della domenica;
6) Durante le festività natalizie, sempre nella denegata ipotesi di contrasto tra le parti, ciascuno dei genitori avrà con sé il figlio dal 23 al 27 dicembre o dal 31 dicembre al 4 gennaio, ad anni alterni, prevedendo per l'anno in corso che nel primo periodo indicato il figlio resti con la madre;
7) Nel periodo estivo, che va dal mese di luglio a quello di agosto, ciascun genitore terrà con sé il figlio per 15 giorni consecutivi, che in caso di disaccordo andranno dal 1 al 15 agosto e dal 16 al 31 agosto, ad anni alterni, prevedendo per la prossima estate che durante la prima quindicina il minore resti con il padre;
8) Per le festività pasquali ciascuno dei genitori avrà con sé il figlio il giorno di Pasqua per un anno e il Lunedì in Albis l'anno successivo, e così via, prevedendo per l'anno in corso che il giorno di
Pasqua resti con la madre;
9) Il IG. , attualmente disoccupato, tenuto conto dell'attuale difficile contingenza Pt_2 economica, si impegna ed obbliga al mantenimento della moglie mediante la corresponsione della somma mensile di € 100,00, nonché al mantenimento del figlio di minore età, Controparte_1 corrispondendo a tal fine alla IG.ra l'ulteriore somma mensile di € 300,00. Tali Parte_1 importi, annualmente ed automaticamente aggiornati secondo gli indici ISTAT, saranno corrisposti alla IG.ra a mezzo bonifico bancario, vaglia postale o a mani della stessa entro il Parte_1 giorno 27 di ogni mese, che in tal caso ne rilascerà ricevuta;
10) Il IG. in ordine alle spese straordinarie, precisa che sosterrà in misura della Parte_2 metà le spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, le spese scolastiche e di istruzione;
11) Ciascuno dei coniugi si rende disponibile ad apporre qualsiasi firma dovesse necessitare all'altro per il rilascio di qualsivoglia documentazione, nel reciproco interesse e nell'interesse del minore, ivi compresa quella occorrente per il passaporto;
12) I IGg.ri e si impegnano, nell'ipotesi di variazione della propria residenza, a Pt_1 Pt_2 comunicarla all'altro entro e non oltre 15 giorni dalla stessa;
13) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto tra loro intercorrente.
Ulteriori patti: pagina 3 di 4
Il sig. si impegna ed obbliga a cambiare il proprio domicilio e trasferire altrove la Parte_2 propria residenza anagrafica entro e non oltre il 30 gennaio 2025, dandone comunicazione alla IG.ra
; Parte_1
I coniugi espressamente stabiliscono che terranno un comportamento dignitoso e rispettoso dinanzi al minore, evitando qualunque atteggiamento che possa turbare la sua serenità, anche nel caso in cui dovessero reciprocamente intraprendere una nuova relazione con altro partner. È fatto divieto ai coniugi di formulare giudizi negativi di sorta sull'altro coniuge in presenza del figlio, e si impegnano a mantenere il reciproco rispetto e a non denigrare o far denigrare l'altrui figura genitoriale con il figlio;
Le Parti concordano, altresì, che le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative ad esempio all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
Per quant'altro, le parti richiamano esplicitamente la normativa vigente in materia;
Le spese di giudizio restano compensate tra le parti”.
Il Tribunale ritiene di poter integralmente recepisce le predette condizioni, in quanto non contrarie alla legge e conformi all'interesse del minore
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RA di NA (NA) il
04.05.2018, da , nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], alle condizioni concordate e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RA di NA (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto 171, p. II, Serie A, anno
2001) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 26.06.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1001/2025 del Ruolo Generale degli Affari Volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente per oggetto: divorzio congiunto
[...]
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Miriam Marino, c.f. , presso il cui studio in Giugliano in Campania alla Via C.F._2
Cacciapuoti, 57 elettivamente domicilia come da procura in atti;
[...] nato a [...] il [...], c.f. residente in [...]C.F._3
Giugliano in Campania (NA) alla Via Gianfelice, 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Polverino,
c.f. , presso il cui studio in Aversa (CE) alla via S. D'Acquisto, elettivamente C.F._4 domiciliano come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di NA Nord.
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 4 Con note di trattazione scritta depositate in data 24.06.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda finalizzata alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Il PM ha apposto il visto in data 17.03.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 11.03.2025 e premettevano: di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in RA di NA (NA) il 28.09.2001 dalla cui unione nasceva il figlio:
(a Castel Volturno il 06.03.2011) e che venuto meno l'affectio coniugalis le parti Controparte_1 addicevano, in via consensuale, alla separazione, con decreto emesso in data 01.03.2023 dal Tribunale di NA Nord;
pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte depositate in data 24.06.2025, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Il PM apponeva il visto in data 17.03.2025
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di NA Nord nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di NA Nord dell'1.03.2023 , e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni e concordato le condizioni di divorzio:
“1) I coniugi vivranno separatamente con mutuo rispetto ed il sig. si obbliga a cambiare Pt_2 residenza;
2) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 con domicilio privilegiato presso la madre nell'abitazione coniugale condotta in locazione sita in
Giugliano in Campania alla Via Gianfelice n. 8, che resta assegnata alla IG.ra in Parte_1 qualità di genitrice presso il quale il minore ha il domicilio privilegiato;
3) Il mobilio presente in detta casa coniugale resterà in godimento alla IG.ra , la Parte_1 quale provvederà a consegnare al IG. tutti gli effetti personali che egli avrà cura di indicare Pt_2 puntualmente;
4) Entrambi i coniugi si impegnano a provvedere alla necessaria assistenza ed educazione del figlio minore;
pagina 2 di 4 5) Il IG. sino ad ora perfettamente d'intesa sulle libere modalità di visita del figlio, Parte_2 potrà incontrare il minore ogni qual volta lo stesso o il ragazzo lo desidererà, Controparte_1 assecondando la sua volontà di frequentazione previo accordo telefonico con la madre e nel rispetto delle esigenze scolastiche dello stesso. Comunque ed in ogni caso, nell'eventualità di disaccordo tra i coniugi, il IG. potrà vedere ed avere con sé fino alla maggiore età, a Parte_2 Controparte_1 sua discrezione 2 pomeriggi a settimana. Inoltre, il sig. avrà con sé il figlio per un week-end Pt_2 ogni quattordici giorni, dalle ore 14 del sabato alle ore 20 della domenica;
6) Durante le festività natalizie, sempre nella denegata ipotesi di contrasto tra le parti, ciascuno dei genitori avrà con sé il figlio dal 23 al 27 dicembre o dal 31 dicembre al 4 gennaio, ad anni alterni, prevedendo per l'anno in corso che nel primo periodo indicato il figlio resti con la madre;
7) Nel periodo estivo, che va dal mese di luglio a quello di agosto, ciascun genitore terrà con sé il figlio per 15 giorni consecutivi, che in caso di disaccordo andranno dal 1 al 15 agosto e dal 16 al 31 agosto, ad anni alterni, prevedendo per la prossima estate che durante la prima quindicina il minore resti con il padre;
8) Per le festività pasquali ciascuno dei genitori avrà con sé il figlio il giorno di Pasqua per un anno e il Lunedì in Albis l'anno successivo, e così via, prevedendo per l'anno in corso che il giorno di
Pasqua resti con la madre;
9) Il IG. , attualmente disoccupato, tenuto conto dell'attuale difficile contingenza Pt_2 economica, si impegna ed obbliga al mantenimento della moglie mediante la corresponsione della somma mensile di € 100,00, nonché al mantenimento del figlio di minore età, Controparte_1 corrispondendo a tal fine alla IG.ra l'ulteriore somma mensile di € 300,00. Tali Parte_1 importi, annualmente ed automaticamente aggiornati secondo gli indici ISTAT, saranno corrisposti alla IG.ra a mezzo bonifico bancario, vaglia postale o a mani della stessa entro il Parte_1 giorno 27 di ogni mese, che in tal caso ne rilascerà ricevuta;
10) Il IG. in ordine alle spese straordinarie, precisa che sosterrà in misura della Parte_2 metà le spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, le spese scolastiche e di istruzione;
11) Ciascuno dei coniugi si rende disponibile ad apporre qualsiasi firma dovesse necessitare all'altro per il rilascio di qualsivoglia documentazione, nel reciproco interesse e nell'interesse del minore, ivi compresa quella occorrente per il passaporto;
12) I IGg.ri e si impegnano, nell'ipotesi di variazione della propria residenza, a Pt_1 Pt_2 comunicarla all'altro entro e non oltre 15 giorni dalla stessa;
13) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto tra loro intercorrente.
Ulteriori patti: pagina 3 di 4
Il sig. si impegna ed obbliga a cambiare il proprio domicilio e trasferire altrove la Parte_2 propria residenza anagrafica entro e non oltre il 30 gennaio 2025, dandone comunicazione alla IG.ra
; Parte_1
I coniugi espressamente stabiliscono che terranno un comportamento dignitoso e rispettoso dinanzi al minore, evitando qualunque atteggiamento che possa turbare la sua serenità, anche nel caso in cui dovessero reciprocamente intraprendere una nuova relazione con altro partner. È fatto divieto ai coniugi di formulare giudizi negativi di sorta sull'altro coniuge in presenza del figlio, e si impegnano a mantenere il reciproco rispetto e a non denigrare o far denigrare l'altrui figura genitoriale con il figlio;
Le Parti concordano, altresì, che le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative ad esempio all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
Per quant'altro, le parti richiamano esplicitamente la normativa vigente in materia;
Le spese di giudizio restano compensate tra le parti”.
Il Tribunale ritiene di poter integralmente recepisce le predette condizioni, in quanto non contrarie alla legge e conformi all'interesse del minore
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RA di NA (NA) il
04.05.2018, da , nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], alle condizioni concordate e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RA di NA (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto 171, p. II, Serie A, anno
2001) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 26.06.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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