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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/11/2025, n. 5621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5621 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa RA DO Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa CE RO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N1263 /2025 R.G. promossa da:
n. a CATANIA (CT) il 15/05/1973 (C.F.: ), rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
RA TO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
e da
, n. CATANIA (CT) il 24/10/1965, (C.F.: ), rappr. e dif. Parte_2 C.F._2 dall'avv. DI STEFANO DARIO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 29.10.2025, come da verbale allegato al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 14/03/2025 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 Parte_2 di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Acireale il 18.07.1991, dal quale sono nati i figli: in data 01.11.1991; in data 22.09.1997 e in data 16.05.2008. Persona_1 Per_2 Per_3
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale nel processo di separazione personale e di non essersi più riconciliati;
a tal fine allegavano copia della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 08/09/2023 e provvista di passaggio in giudicato;
All'udienza all'uopo prevista le parti, presenti personalmente, confermavano la volontà di addivenire al divorzio alle condizioni di cui in ricorso. Quindi il G.D. rimetteva la causa al collegio per la decisione nella medesima udienza, come da verbale allegato al fascicolo telematico.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il Parte_1 Parte_2 prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale l'08.09.2023.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) disporsi l'affido condiviso della figlia minore con collocamento presso l'abitazione Persona_4 della madre sita in Aci Castello (CT), via N. Sauro 10;
3) la madre provvederà alla istruzione ed educazione della minore, tuttavia, le decisioni di maggiore rilevanza relative alla educazione della figlia dovranno essere adottate dai genitori di comune accordo;
4) determinare nella misura di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) il contributo mensile di mantenimento per la minore , importo che il sig. corrisponderà alla Per_3 Parte_2 moglie, presso la quale la figlia é collocata, entro il giorno 05 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso, soggetto a rivalutazione annua sulla base degli indici ISTAT, oltre a contribuire nella misura del 50% per le spese cd. “straordinarie” nelle quali, giusto protocollo del tribunale di Catania, vi rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese mediche non coperte dal SSN, le spese scolastiche per libri di testo, cancelleria, viaggi d'istruzione, le spese per attività sportiva, etc.; spese che andranno previamente concordate tra i coniugi sempre secondo protocollo del tribunale di Catania citato;
5) disporre sul diritto di visita della piccola da parte del padre, affinché egli possa tenerla con sé Per_3 compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della figlia e previo accordo con la madre presso la cui abitazione la minore è collocata e comunque di esercitare il diritto di visita della minore : Per_3
accompagnandola e/o prelevandola da scuola nei giorni di martedì e giovedì e trattenendola con sé per il pranzo e presso la di lui abitazione - da comunicare alla madre - sino alle ore 19:00, riportandola, poi, presso l'abitazione della madre collocataria;
a fine settimana alterni, pernottando presso l'abitazione del padre dalle ore 18.00 del sabato alle ore 18:00 della domenica;
ad anni alterni per le festività natalizie, la figlia trascorrerà la vigilia di Natale con uno dei due Per_3 genitori ed il giorno del Santo Natale con l'altro, così pure alternerà la vigilia del Capodanno con il primo giorno dell'anno ed altresì il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo con uno dei due genitori e poi con l'altro;
durante le vacanze estive che decorrono dal 1° luglio al 31 agosto la figlia trascorrerà 31 giorni Per_3 con il padre, anche non consecutivi, nelle date da stabilirsi e che i genitori avranno cura di comunicarsi tra loro entro e non oltre il 10 giugno di ogni anno, tenendo sempre conto delle primarie esigenze della figlia;
6) i coniugi fin d'ora, occorrendo, si prestano reciproco consenso per il rilascio della carta d'identità valevole per l'espatrio nei paesi dell'Unione Europea o del passaporto per l'espatrio nei paesi extracomunitari e per l'iscrizione della figlia minore sui documenti di entrambi.
7) I ricorrenti dichiarano che ogni altro loro rapporto patrimoniale è stato regolato con piena soddisfazione di entrambi. Tutto ciò premesso e ritenuto, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Acireale il 18.07.1991 tra , Parte_1 Parte_2 matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Acireale dell'anno 1991, al n. 284, della parte 2, serie A, alle condizioni concordate dalle parti in seno al ricorso.
Statuisce in ordine all'affidamento ed al mantenimento della figlia Minore come in parte motiva. Per_3
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 07/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
CE RO RA DO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa RA DO Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa CE RO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N1263 /2025 R.G. promossa da:
n. a CATANIA (CT) il 15/05/1973 (C.F.: ), rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
RA TO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
e da
, n. CATANIA (CT) il 24/10/1965, (C.F.: ), rappr. e dif. Parte_2 C.F._2 dall'avv. DI STEFANO DARIO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 29.10.2025, come da verbale allegato al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 14/03/2025 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 Parte_2 di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Acireale il 18.07.1991, dal quale sono nati i figli: in data 01.11.1991; in data 22.09.1997 e in data 16.05.2008. Persona_1 Per_2 Per_3
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale nel processo di separazione personale e di non essersi più riconciliati;
a tal fine allegavano copia della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 08/09/2023 e provvista di passaggio in giudicato;
All'udienza all'uopo prevista le parti, presenti personalmente, confermavano la volontà di addivenire al divorzio alle condizioni di cui in ricorso. Quindi il G.D. rimetteva la causa al collegio per la decisione nella medesima udienza, come da verbale allegato al fascicolo telematico.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il Parte_1 Parte_2 prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale l'08.09.2023.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) disporsi l'affido condiviso della figlia minore con collocamento presso l'abitazione Persona_4 della madre sita in Aci Castello (CT), via N. Sauro 10;
3) la madre provvederà alla istruzione ed educazione della minore, tuttavia, le decisioni di maggiore rilevanza relative alla educazione della figlia dovranno essere adottate dai genitori di comune accordo;
4) determinare nella misura di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) il contributo mensile di mantenimento per la minore , importo che il sig. corrisponderà alla Per_3 Parte_2 moglie, presso la quale la figlia é collocata, entro il giorno 05 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso, soggetto a rivalutazione annua sulla base degli indici ISTAT, oltre a contribuire nella misura del 50% per le spese cd. “straordinarie” nelle quali, giusto protocollo del tribunale di Catania, vi rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese mediche non coperte dal SSN, le spese scolastiche per libri di testo, cancelleria, viaggi d'istruzione, le spese per attività sportiva, etc.; spese che andranno previamente concordate tra i coniugi sempre secondo protocollo del tribunale di Catania citato;
5) disporre sul diritto di visita della piccola da parte del padre, affinché egli possa tenerla con sé Per_3 compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della figlia e previo accordo con la madre presso la cui abitazione la minore è collocata e comunque di esercitare il diritto di visita della minore : Per_3
accompagnandola e/o prelevandola da scuola nei giorni di martedì e giovedì e trattenendola con sé per il pranzo e presso la di lui abitazione - da comunicare alla madre - sino alle ore 19:00, riportandola, poi, presso l'abitazione della madre collocataria;
a fine settimana alterni, pernottando presso l'abitazione del padre dalle ore 18.00 del sabato alle ore 18:00 della domenica;
ad anni alterni per le festività natalizie, la figlia trascorrerà la vigilia di Natale con uno dei due Per_3 genitori ed il giorno del Santo Natale con l'altro, così pure alternerà la vigilia del Capodanno con il primo giorno dell'anno ed altresì il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo con uno dei due genitori e poi con l'altro;
durante le vacanze estive che decorrono dal 1° luglio al 31 agosto la figlia trascorrerà 31 giorni Per_3 con il padre, anche non consecutivi, nelle date da stabilirsi e che i genitori avranno cura di comunicarsi tra loro entro e non oltre il 10 giugno di ogni anno, tenendo sempre conto delle primarie esigenze della figlia;
6) i coniugi fin d'ora, occorrendo, si prestano reciproco consenso per il rilascio della carta d'identità valevole per l'espatrio nei paesi dell'Unione Europea o del passaporto per l'espatrio nei paesi extracomunitari e per l'iscrizione della figlia minore sui documenti di entrambi.
7) I ricorrenti dichiarano che ogni altro loro rapporto patrimoniale è stato regolato con piena soddisfazione di entrambi. Tutto ciò premesso e ritenuto, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Acireale il 18.07.1991 tra , Parte_1 Parte_2 matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Acireale dell'anno 1991, al n. 284, della parte 2, serie A, alle condizioni concordate dalle parti in seno al ricorso.
Statuisce in ordine all'affidamento ed al mantenimento della figlia Minore come in parte motiva. Per_3
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 07/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
CE RO RA DO