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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 29/10/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott. Matteo Torretta Giudice, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1296 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili per l'anno 2023, vertente
TRA
nato a [...] il [...], cod. fisc. , ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato alla via G. Falcone e P. Borsellino 15 presso lo studio dell'avv.
AR OL, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato in data 11.04.2025; attore
E
, nata a [...] il [...] cod. fisc. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Amantea (Cs) alla Via della Libertà n. 63 presso lo studio dell'avv.
SA AC, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.09.2025; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: accertamento giudiziale di paternità ex art. 269 c.c.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 20.10.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 11.04.2025, ha evocato in giudizio Parte_1 [...] chiedendo di accertare ai sensi dell'art. 269 c.c. se fosse il padre biologico del Controparte_1 minore (nato a [...] il [...]), ordinando all'Ufficiale di Persona_1 stato civile di Amantea, nel caso di accertamento della non paternità in caso al medesimo attore,
1 di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita dello stesso minore. In particolare, ha rilevato di aver intrattenuto una relazione more uxorio con la convenuta in costanza della quale è nato il minore;
pur avendo riconosciuto quest'ultimo come suo Per_1 figlio al momento della nascita, ha dedotto di nutrire forti dubbi circa la sua effettiva paternità, sicché ha chiesto di accertare detta circostanza mediante una consulenza tecnica d'ufficio.
Quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Accertare, la paternità del sig. sul figlio minore, Parte_1 Persona_1 nato a [...], in data [...]. In subordine, nella ipotesi di
[...] accertamento della non paternità del ricorrente, Ordinare, all'ufficiale di stato civile del
Comune di Amantea (CS) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita del detto minore, come prescritto dal d.P.R. n. 396/2000. Con vittoria di spese in caso di opposizione”.
Il Pubblico Ministero in sede ha apposto il proprio visto in data 17.04.2025.
si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 18.09.2025. La Controparte_1 stessa, contestando l'ammissibilità e, comunque, la fondatezza dell'avversa domanda (in quanto l'attore avrebbe, tra l'altro, dovuto proporre, al più, ai sensi dell'art. 263 c.c. un'azione di impugnazione del riconoscimento del minore da lui effettuato per difetto di veridicità), Per_1 ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. DICHIARARE l'inammissibilità della domanda di accertamento giudiziale della paternità ex art. 269 c.c., proposta dal sig. Pt_1
per difetto dei presupposti di legge, avendo egli già riconosciuto il minore, e per carenza
[...] di interesse ad agire, in quanto nessuna utilità concreta e attuale può derivare dall'accoglimento della domanda, come previsto dai principi consolidati di diritto;
2.
RIGETTARE la presente domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto 3. ACCERTARE e
DICHIARARE l'abuso del processo e la malafede del ricorrente, condannandolo a norma dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni subiti dalla resistente, anche in ragione della temerarietà e strumentalità dell'azione giudiziaria 4. IN SUBORDINE, adottare ogni altro provvedimento che il Tribunale riterrà giusto ed equo, anche tenuto conto della tutela dell'interesse del minore e dei principi di lealtà e correttezza processuale”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore in data 20.10.2025,
l'attore, comparso personalmente, ha rappresentato di voler rinunciare alla domanda proposta;
circostanza di cui la convenuta ha preso atto. Quindi, avendo le parti chiesto la decisione della causa, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio.
Preso atto della rinuncia da parte dell'attore della domanda proposta, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come noto, infatti, la rinuncia alla domanda (che non richiede formule sacramentali come la rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., potendo essere anche tacita) va riconosciuta quando vi è incompatibilità assoluta tra il comportamento del soggetto che l'ha proposta e la volontà di
2 proseguire nella medesima richiesta, come nel caso di dichiarazione di non voler insistere nel suo accoglimento. Essa è immediatamente efficace indipendentemente dall'accettazione della controparte (invece, richiesta nell'ipotesi della rinuncia agli atti di cui all'art. 306 c.p.c.), in quanto configura una rinuncia al diritto sostanziale sottostante, precludendo ogni ulteriore sua tutela giurisdizionale. Viene, pertanto, a configurarsi la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d'ufficio, stante il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciarsi, non sussistendo più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. La rinuncia alla domanda, infatti, ha l'efficacia di un suo rigetto e, di conseguenza, fa venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa relativamente alla stessa (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del
14.11.2011 n. 23749, Cass. civ. del 13.03.1999 n. 2268, Cass. civ. sez. II del 3.08.1999 n.
8387).
La natura degli interessi coinvolti e la peculiarità delle circostanze del caso concreto rendono opportuna la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al R.G. n. 390/2025, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 24.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott. Matteo Torretta Giudice, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1296 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili per l'anno 2023, vertente
TRA
nato a [...] il [...], cod. fisc. , ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato alla via G. Falcone e P. Borsellino 15 presso lo studio dell'avv.
AR OL, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato in data 11.04.2025; attore
E
, nata a [...] il [...] cod. fisc. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Amantea (Cs) alla Via della Libertà n. 63 presso lo studio dell'avv.
SA AC, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.09.2025; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: accertamento giudiziale di paternità ex art. 269 c.c.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 20.10.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 11.04.2025, ha evocato in giudizio Parte_1 [...] chiedendo di accertare ai sensi dell'art. 269 c.c. se fosse il padre biologico del Controparte_1 minore (nato a [...] il [...]), ordinando all'Ufficiale di Persona_1 stato civile di Amantea, nel caso di accertamento della non paternità in caso al medesimo attore,
1 di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita dello stesso minore. In particolare, ha rilevato di aver intrattenuto una relazione more uxorio con la convenuta in costanza della quale è nato il minore;
pur avendo riconosciuto quest'ultimo come suo Per_1 figlio al momento della nascita, ha dedotto di nutrire forti dubbi circa la sua effettiva paternità, sicché ha chiesto di accertare detta circostanza mediante una consulenza tecnica d'ufficio.
Quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Accertare, la paternità del sig. sul figlio minore, Parte_1 Persona_1 nato a [...], in data [...]. In subordine, nella ipotesi di
[...] accertamento della non paternità del ricorrente, Ordinare, all'ufficiale di stato civile del
Comune di Amantea (CS) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita del detto minore, come prescritto dal d.P.R. n. 396/2000. Con vittoria di spese in caso di opposizione”.
Il Pubblico Ministero in sede ha apposto il proprio visto in data 17.04.2025.
si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 18.09.2025. La Controparte_1 stessa, contestando l'ammissibilità e, comunque, la fondatezza dell'avversa domanda (in quanto l'attore avrebbe, tra l'altro, dovuto proporre, al più, ai sensi dell'art. 263 c.c. un'azione di impugnazione del riconoscimento del minore da lui effettuato per difetto di veridicità), Per_1 ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. DICHIARARE l'inammissibilità della domanda di accertamento giudiziale della paternità ex art. 269 c.c., proposta dal sig. Pt_1
per difetto dei presupposti di legge, avendo egli già riconosciuto il minore, e per carenza
[...] di interesse ad agire, in quanto nessuna utilità concreta e attuale può derivare dall'accoglimento della domanda, come previsto dai principi consolidati di diritto;
2.
RIGETTARE la presente domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto 3. ACCERTARE e
DICHIARARE l'abuso del processo e la malafede del ricorrente, condannandolo a norma dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni subiti dalla resistente, anche in ragione della temerarietà e strumentalità dell'azione giudiziaria 4. IN SUBORDINE, adottare ogni altro provvedimento che il Tribunale riterrà giusto ed equo, anche tenuto conto della tutela dell'interesse del minore e dei principi di lealtà e correttezza processuale”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore in data 20.10.2025,
l'attore, comparso personalmente, ha rappresentato di voler rinunciare alla domanda proposta;
circostanza di cui la convenuta ha preso atto. Quindi, avendo le parti chiesto la decisione della causa, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio.
Preso atto della rinuncia da parte dell'attore della domanda proposta, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come noto, infatti, la rinuncia alla domanda (che non richiede formule sacramentali come la rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., potendo essere anche tacita) va riconosciuta quando vi è incompatibilità assoluta tra il comportamento del soggetto che l'ha proposta e la volontà di
2 proseguire nella medesima richiesta, come nel caso di dichiarazione di non voler insistere nel suo accoglimento. Essa è immediatamente efficace indipendentemente dall'accettazione della controparte (invece, richiesta nell'ipotesi della rinuncia agli atti di cui all'art. 306 c.p.c.), in quanto configura una rinuncia al diritto sostanziale sottostante, precludendo ogni ulteriore sua tutela giurisdizionale. Viene, pertanto, a configurarsi la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d'ufficio, stante il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciarsi, non sussistendo più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. La rinuncia alla domanda, infatti, ha l'efficacia di un suo rigetto e, di conseguenza, fa venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa relativamente alla stessa (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del
14.11.2011 n. 23749, Cass. civ. del 13.03.1999 n. 2268, Cass. civ. sez. II del 3.08.1999 n.
8387).
La natura degli interessi coinvolti e la peculiarità delle circostanze del caso concreto rendono opportuna la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al R.G. n. 390/2025, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 24.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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