Ordinanza cautelare 20 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 25/06/2025, n. 12644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12644 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12644/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05533/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5533 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Piero Petrillo, Gabriele Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione IO, in persona del Presidente della Giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Geothermics Italy S.r.l. e Geothermics Italy IO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Angelita Paciscopi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del IO, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Prefettura di Viterbo, in persona del Prefetto in carica;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per L'Etruria Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Comune di -OMISSIS- - Riserva Naturale Regionale Lago di Vico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore ;
tutti intimati e non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
Provincia di Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Felice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione della Regione IO n. 5 marzo 2024, n. -OMISSIS-, pubblicata sul B.U.R.L. in data 19 marzo 2024 (doc. 1, “Determinazione n. -OMISSIS-”), nonché di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e consequenziale (quale ad esempio la nota della Regione del 12 aprile 2024, n. 497551, doc. 39), anche non conosciuto, ivi incluso, per quanto occorrer possa, ogni atto predisposto o adottato dalla Regione IO all'interno della procedura di v.i.a. attivata dalla Geothermics Italy S.r.l. di fronte alla medesima Regione (progetto 109-2022), con istanza del 5 dicembre 2022, come successivamente integrata e modificata;
b) per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della determinazione della Regione IO n. 5 marzo 2024, n. -OMISSIS-, pubblicata sul B.U.R.L. in data 19 marzo 2024 (doc. 1, “Determinazione n. -OMISSIS-”), nonché di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e consequenziale (quale ad esempio la nota della Regione del 12 aprile 2024, n. 497551, doc. 39), anche non conosciuto, ivi incluso, per quanto occorrer possa, ogni atto predisposto o adottato dalla Regione IO all'interno della procedura di v.i.a. attivata dalla Geothermics Italy S.r.l. di fronte alla medesima Regione (progetto 109-2022), con istanza del 5 dicembre 2022, come successivamente integrata e modificata.
c) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 13 settembre 2024:
- della determinazione della Regione IO n. 5 marzo 2024, n. -OMISSIS-, pubblicata sul B.U.R.L. in data 19 marzo 2024 (doc. 1, “Determinazione n. -OMISSIS-”), nonché di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e consequenziale (quale ad esempio la nota della Regione del 12 aprile 2024, n. 497551, doc. 39), anche non conosciuto, ivi incluso, per quanto occorrer possa, ogni atto predisposto o adottato dalla Regione IO all’interno della procedura di v.i.a. attivata dalla Geothermics Italy S.r.l. di fronte alla medesima Regione (progetto 109-2022), con istanza del 5 dicembre 2022, come successivamente integrata e modificata.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione IO, della Provincia di Viterbo, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di Geothermics Italy S.r.l. e di Geothermics Italy IO S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1 Con l’odierno ricorso il Comune di -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento della determinazione della Regione IO n. 5 marzo 2024, n. -OMISSIS-, pubblicata sul B.U.R.L. in data 19 marzo 2024, nonché di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e consequenziale.
1.2. Successivamente, in data 24 maggio 2024 ha notificato il ricorso per motivi aggiunti, a seguito della pubblicazione di una sentenza del Consiglio di Stato (sez. V, 30 aprile 2024, n. 3945) che – secondo la prospettazione di parte ricorrente – accerterebbe l’esistenza di uno stato di “degrado” presente nel Lago di Vico (SIC/ZSC IT6010024), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, par. 2, della direttiva 1992/43/CE (“direttiva habitat”), come trasposto nel nostro ordinamento con l’art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 357/1997.
1.3. Con motivi ulteriori aggiunti, parte ricorrente deduce motivi di illegittimità degli atti impugnati “per ulteriori ragioni palesatesi solo a seguito della lettura di fatti e circostanze appresi dai documenti versati in atti dalla Regione, in allegato alla memoria depositata in data 14 giugno 2024 ”.
1.4. In punto di fatto si rappresenta che:
- Il permesso di ricerca trova la sua disciplina nell’art. 3 del d. lgs. 11 febbraio 2010, n. 22, che promuove la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
- La Società GEOTHERMICS ITALY S.r.l. ha presentato, in data 7 giugno 2011, un’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per la richiesta del permesso di ricerca per risorse geotermiche denominato “Lago di Vico” (Reg. elenco Progetti n.151/2011).
- La competente struttura regionale, con parere 8867 del 10 gennaio 2012, ha escluso il progetto di ricerca dall’espletamento della procedura di VIA, prescrivendo che “ qualora la società volesse realizzare uno o più pozzi esplorativi profondi, avrebbe dovuto attivare una nuova procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto attività ricadente nella categoria progettuale di cui all’allegato IV, Punto 2, lett. a), della Parte II del d.lgs. n 152/2006”.
- Con successiva determinazione n. B07205 del 9 ottobre 2012, pubblicata sul B.U.R.L. n.57 il 23 ottobre 2012, la Regione IO ha conferito alla Società Geothermics Italy S.r.l. il permesso di ricerca per fluidi geotermici denominato “Lago di Vico” della durata di anni quattro, prorogabile per ulteriori due.
- Con istanza del 4 agosto 2016, acquisita agli atti regionali in data 10 agosto 2016 con prot. n. 429988, la società comunicava alla competente struttura regionale la modifica sostanziale del programma lavori, implicante la realizzazione di pozzi esplorativi profondi e chiedeva contestualmente la proroga del permesso di ricerca per fluidi geotermici, in scadenza nel mese di ottobre 2016.
- Con nota prot. 0482390 del 27 settembre 2016, la competente struttura regionale, nel prendere atto della modifica sostanziale del programma lavori rappresentava che tale modifica dovesse essere necessariamente sottoposta al procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale (d’ora in poi VIA per brevità), mentre relativamente alla richiesta di proroga del permesso di ricerca, ribadiva che, ai sensi dell’art. 28 co.3 del d.P.R. n. 395/1991, la modifica sostanziale del programma dei lavori presentata, essendo soggetta a VIA, avrebbe sospeso tutte le tempistiche connesse al rilascio degli ulteriori provvedimenti nonché la decorrenza dei termini del Permesso di Ricerca, fino all’esito della procedura di VIA.
- Successivamente, la suddetta società, a seguito della modifica sostanziale del programma lavori, implicante la realizzazione di pozzi esplorativi profondi, in data 30 dicembre 2016, in ottemperanza a quanto prescritto nel citato parere di verifica di assoggettabilità a VIA, ha attivato una nuova istanza di Valutazione d’Impatto Ambientale; peraltro, la procedura di VIA è stata sospesa nelle more della pubblicazione della Carta Idro-geotermica regionale, come disposto dall’art. 17 co. 41 della legge Regionale n. 9/2017, pubblicazione poi avvenuta con il regolamento Regionale n. 2 del 4 gennaio 2022.
- La società, quindi, in considerazioni delle significative modifiche normative e procedurali nel frattempo intervenute al Codice ambientale, ha richiesto l’archiviazione del suddetto procedimento, al fine di dare avvio ad una nuova procedura di valutazione ambientale, ai sensi dell’art.27-bis del citato decreto.
- In data 5 dicembre 2022 (prot. n. 1228116) risulta acquisita agli atti la nuova istanza di PAUR (Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale) ai sensi dell’art. 27 bis, del d. lgs. n. 152/2006, relativa alla modifica sostanziale del programma lavori consistente nella realizzazione di pozzi esplorativi “Lago di Vico” (Reg, Elenco Progetti n.109/2022).
- La società Geothermics Italy S.r.l., con nota del 25 ottobre 2023 acquisita al protocollo regionale con il n. -OMISSIS-, ha chiesto alla competente Area Transizione Energetica il trasferimento del permesso di ricerca per fluidi geotermici denominato “LAGO DI VICO” alla società Geothermics Italy IO S.r.l. con sede legale in Bolzano via Luigi Negrelli n. 13/C, C.F. e P.IVA 03203600212, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del d.P.R. n. 485 del 18 aprile 1994, recante Regolamento sulla disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale.
- La Soc. Geothermics Italy IO S.r.l., in data 15 novembre 2023, con nota acquisita agli atti regionali con prot. n. 1321101 del 17 novembre 2023, ha fornito la documentazione necessaria per la richiesta di proroga di due anni del permesso di ricerca, ai sensi dell’art. 29 del d.P.R. n. 395/1991.
- La richiesta di proroga del permesso di ricerca è stata presentata dalla società in accordo con la competente struttura regionale Area Transizione Energetica, al fine di rendere compatibile la durata residua del permesso con le tempistiche descritte nel programma dei lavori, oggetto della suddetta procedura.
- Da ultimo la società Geothermics Italy IO S.r.l., in data 19 gennaio 2024, con nota acquisita agli atti regionali con prot. n. 0081362, ha chiesto la riperimetrazione in riduzione del proprio permesso di ricerca, escludendo la parte sottesa allo specchio del Lago di Vico, riducendo la superficie a 101,67 km2, rispetto ai 103,27 km2 iniziali.
- In data 19 marzo 2024 è stata pubblicata sul B.U.R.L. n. 23/2024, la determinazione 5 marzo 2024, n. -OMISSIS- della Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti Climatici, transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi dell’Area Transizione Energetica, relativa al permesso di ricerca per fluidi geotermici denominato "LAGO DI VICO", con la quale, in ossequio al principio della semplificazione amministrativa, è stato dato seguito alle tre istanze della società titolare del permesso, disponendo la proroga del permesso, la riperimetrazione dell’area e il trasferimento del titolo minerario dalla Soc. Geothermics Italy S.r.l. alla Soc. Geothermics Italy IO S.r.l.
- La società, con nota del 5 marzo 2024 (protocollo reg. n. 322191 del 7 marzo 2024), ha richiesto la sospensione del procedimento per un periodo di 60 giorni, o comunque per un periodo necessario alla definizione delle modalità di avvio del procedimento di esproprio ed asservimento temporaneo, ai sensi del d.P.R. n. 327/2001.
- Medio tempore , in data 23 aprile 2024, il Comune di -OMISSIS- ha presentato un’istanza plurima alla Regione contenente: i) una richiesta di archiviazione del procedimento di v.i.a. (n. 109/2022) nonché, in ogni caso, di annullamento in autotutela della determinazione n. -OMISSIS-; ii) una richiesta di dichiarare decaduto il permesso di ricerca rilasciato con la determinazione 9 ottobre 2012, n. B07205; iii) una richiesta di accesso a tutti gli atti, di parte privata e regionali, menzionati nella determinazione n. -OMISSIS- e non presenti nel box on line della procedura di v.i.a.
- In data 8 maggio 2024, con nota prot. n. 601327, la società ha chiesto un’ulteriore sospensione del procedimento pari a sessanta giorni.
- Con la determinazione n. G05325, la Regione IO ha, infine, effettuato una comunicazione, pubblicata sul B.U.R.L. n. 40 del 16 maggio 2024, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001.
1.5. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di ricorso:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 22/2010, nonché dell’art. 14 e dell’art. 65 del d.P.R. n. 395/1991. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del r.d. n. 1443/1927. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Si sostiene che il permesso di ricerca del 2012 non potrebbe essere legittimamente volturato in capo alla società Geothermics Italy IO S.r.l., “ dato che esso è decaduto e spettava e spetta alla Regione, come richiesto dal Comune di -OMISSIS- con la propria istanza del 23 aprile 2024 (doc. 2), dichiararne l’avvenuta decadenza” .
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del d.P.R. n. 395/1991. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Si deduce che i provvedimenti impugnati dovrebbero essere annullati per un’ulteriore ragione, in quanto il termine di efficacia del permesso di ricerca del 2012 sarebbe spirato il 23 ottobre 2016 (non potendo, quindi, lo stesso essere validamente prorogato e volturato in capo alla Geothermics Italy IO S.r.l., come avrebbe fatto illegittimamente la Regione), in applicazione dell’art. 28 del d.P.R. n. 395/1991.
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 395/1991. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
In subordine, si lamenta che i provvedimenti risulterebbero essere adottati dalla Regione IO senza la doverosa verifica delle capacità tecniche ed economiche della Geothermics Italy IO s.r.l., che si presenta, come da visura camerale, quale “società inattiva” (doc. 31, pp. 1 e 9), priva di storia imprenditoriale consolidata, come richiesto espressamente dall’art. 4 del d.P.R. n. 395/1991.
4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
I provvedimenti impugnati dovrebbero essere annullati anche perché adottati in violazione delle norme poste a tutela dei beni culturali e del paesaggio.
5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Sotto altro profilo, si ribadisce l’illegittimità dei provvedimenti gravati in quanto “ come sancito ripetutamente dal T.A.R. IO (sentenze nn. 12639/2022, 13149/2022, 13180/2022, 13194/2022, 13438/2022 e 14186/2022), la presenza di aree SIC/ZPS quale il sito denominato “Lago di Vico” (IT6010024), a una distanza di poco superiore a 5 km dall’area su cui dovrebbe sorgere il progetto, comporta l’obbligo ineludibile che il vaglio di detto progetto sia esteso anche alla sede della Valutazione di Incidenza (VIncA)”.
6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 22/2010. Eccesso di potere per difetto di istruttoria .
Il provvedimento gravato sarebbe annullabile anche perché adottato in palese violazione dell’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 22/2010 posto che “ un permesso di ricerca può essere rilasciato solo dopo l’adozione della v.i.a., ove necessaria, ai sensi della predetta norma”.
7. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 11, del d.lgs. n. 22/2010. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Sotto altro profilo, i provvedimenti impugnati dovrebbero essere annullati “ poiché assunti in pacifica non conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 11, del d.lgs. n. 22/2010. Il rilascio del permesso di ricerca è subordinato, ai sensi della predetta disposizione, alla presentazione di una idonea fideiussione bancaria o assicurativa”.
8. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.
Si lamenta un ulteriore profilo di illegittimità della procedura oggetto di gravame per carenza di istruttoria, in quanto si registrano plurimi richiami alle due società Geothemics Italy S.r.l. e Geothermics Italy IO S.r.l.
9. Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 387/2003, del d.m. 10 settembre 2010 e della d.g.r. n. 398/2022. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.
Il d.lgs. n. 387/2003 e il d.m. 10 settembre 2010, secondo la prospettazione contenuta nei motivi di ricorso, fornirebbero “ulteriori indicazioni utili a dimostrare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati. Detti decreti identificano infatti i criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla installazione di impianti e progetti quali quelli per cui v’è causa, per ragioni di tutela dell’ambiente e del paesaggio, come già dimostrato dal Comune di -OMISSIS- nel corso del procedimento di v.i.a.”.
10. Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 152/2006 e del d.m. n. 161/2012.
Si lamenta, da ultimo, che “il soggetto proponente è tenuto a presentare il “bilancio delle terre”, mentre nel caso in esame si indica solo che il materiale scartato sarà conferito a discarica (doc. 25, p. 8). Non trovano quindi chiara esplicitazione alcuna quali saranno i siti di conferimento, quale sarà la quantità di materiale scartato, quale sarà la modalità con cui sarà reso possibile il passaggio dallo stato semiliquido del materiale perforato allo stato solido, al fine dei successivi trasporto e conferimento in discarica”.
Con i due atti di motivi aggiunti si deduce altresì:
1. La violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 22/2010. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, posto che il documento n. 1 del fascicolo della Regione contiene la “Domanda di Proroga della Vigenza del Permesso di Ricerca di Risorse Geotermiche denominato “Lago di Vico”, del 15 novembre 2023, a firma della società Geothermics Italy S.r.l., ove si legge chiaramente che “ Il nuovo Programma Lavori avrà inizio a seguito dell’ottenimento della relativa autorizzazione (compresa la procedura di VIA)” così confermando che i lavori potevano essere avviati solo previo espletamento di una procedura di v.i.a. positiva.
2. La violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 22/2010, nonché dell’art. 14 e dell’art. 65 del d.P.R. n. 395/1991. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del r.d. n. 1443/1927. Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria, considerato che – ad avviso del ricorrente – il documento n. 2 del fascicolo della Regione è denominato “istanza di voltura”, ma contiene semplicemente un atto unilaterale di cessione del permesso di ricerca in oggetto, dalla società Geothermics Italy S.r.l. alla società Geothermics Italy IO S.r.l., senza che sia rintracciabile alcuna istanza formale in tal senso.
3. La violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 395/1991, tenuto conto che “ all’interno del documento n. 5 della Regione, questa richiede alla società proponente di fornire documentazione atta a dimostrare la capacità tecnico-organizzativa ed economica della Geothermics Italy”, senza che risulti dimostrato l’effettivo possesso delle capacità e delle competenze richieste dalla disciplina vigente in materia.
1.6. Si è costituito in giudizio mediante memoria di stile depositata dalla difesa erariale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Si sono, poi, costituiti in giudizio la Regione IO, in qualità di parte resistente, nonché Geothermics Italy S.r.l. e Geothermics Italy IO S.r.l., in qualità di controinteressati, per chiedere il rigetto del ricorso, in uno con i motivi aggiunti proposti, siccome inammissibile ed infondato, mentre la Provincia di Viterbo si è costituita con apposita memoria evidenziando come, a sostegno delle ragioni indicate dalla parte ricorrente, la determinazione 5 marzo 2024, n. -OMISSIS- assunta dalla Regione IO, dovrebbe essere oggetto di annullamento “per evidenti e gravi criticità in merito all’iter seguito”.
1.7. Con l’ordinanza n. 2670 del 19 giugno 2024 la domanda cautelare è stata respinta “Considerato che, in disparte eventuali profili di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per i quali si rinvia ad un più approfondito esame nella sede di merito, la domanda cautelare non appare sorretta dal prescritto fumus boni iuris, alla luce delle puntuali deduzioni dell’amministrazione regionale, con riferimento al procedimento autorizzatorio in itinere, avuto riguardo alle intervenute modifiche progettuali. Considerato che non sussiste neanche il periculum in mora, posto che parte ricorrente non ha allegato elementi idonei a dimostrare l’irreparabilità del pregiudizio derivante dal mancato soddisfacimento, in via d’urgenza, di detta pretesa, anche in considerazione del fatto che, nella propria memoria difensiva, la Regione IO ha rappresentato che la società istante dapprima, con la nota del 5 marzo 2024 (protocollo reg. n.322191 del 7 marzo 2024 – doc. 16), e poi, in data 8 maggio 2024, con nota prot. n. 601327 (doc.18), ha richiesto la sospensione del procedimento, e che pertanto il procedimento è attualmente sospeso”.
1.8. All’udienza del 7 maggio 2025, previo scambio di memorie nei termini dell’art. 73 c.p.a., la causa è stata introitata per la decisione.
2. Il ricorso, in uno con i motivi aggiunti proposti, è infondato e deve essere respinto.
2.1. Il Collegio, valutata la compiutezza dell’istruttoria, passa all’esame del merito, prescindendo dai profili di irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti prospettati dall’amministrazione resistente, per asserita tardività della notifica, non tempestivamente proposta dalla parte ricorrente.
Con il primo motivo di ricorso si deduce l’illegittimità del provvedimento gravato per difetto di istruttoria, con riferimento alla asserita carenza di legittimazione della società Geotermics Italia IO S.r.l. a presentare l’istanza di proroga del permesso di ricerca.
Sennonché dall’esame della documentazione depositata in atti emerge che l’istanza di voltura (doc. 2, prot. regionale n. -OMISSIS- del 25 ottobre 2023) e l’istanza di riperimetrazione (doc. 3 prot. regionale n. -OMISSIS-del 19 gennaio 2024) sono state inviate per conto della società titolare del permesso di ricerca in questione, restando, così, prive di pregio le prospettazioni operate dalla ricorrente in ordine ai rapporti esistenti tra le due società, Geothermics Italy S.r.l. e Geothermics Italy IO S.r.l., interessate da un progetto di scissione.
2.2. Non risulta meritevole di accoglimento neanche la doglianza in merito all’avvio tardivo dei lavori di cui al permesso di ricerca del 2012.
Come è stato puntualmente illustrato dalla Regione IO, la società ha posto in essere i lavori di ricerca dalla data di rilascio del permesso di ricerca fino all’anno 2014 e, successivamente dall’anno 2014 all’anno 2016, data in cui risulta tempestivamente prodotta l’istanza di proroga del permesso di ricerca e, contestualmente, comunicata la modifica del programma lavori.
2.3. Per quanto riguarda il terzo motivo di doglianza, con riferimento al mancato controllo delle capacità tecniche ed economiche della Geothermics Italy IO S.r.l. ed alla dicitura “società inattiva” presente nella visura camerale, deve osservarsi che la Regione IO ha di fatto verificato i diversi requisiti, come risulta dalle relative memorie e dai documenti depositati nel presente giudizio.
Al riguardo, si precisa che “ le capacità tecnico-economiche sono state valutate dall’Amministrazione regionale, per le attività da svolgersi nella c.d. prima fase dei lavori del permesso di ricerca, che precede lo scavo dei pozzi e che è costituita da lavori di modesta entità e di tipo non invasivo, come riportato nelle premesse della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 5 marzo 2024. Nell’ambito della procedura autorizzativa attualmente in corso, volta ad autorizzare la variazione del piano dei lavori di ricerca con lo scavo di n. 2 pozzi esplorativi, sarà effettuata la valutazione delle capacità tecnico-economiche anche per quanto riguarda la c.d. seconda fase dei lavori del permesso di ricerca, attività di maggior entità, in quanto prevede appunto lo scavo dei pozzi ed è soggetta a valutazione di impatto ambientale ”; ciò in disparte l’ulteriore indicazione che la controinteressata “si avvale da anni, per le attività geotermiche, della STEAM Srl la quale presenta nel proprio organico professionisti che da 40 anni svolgono attività nel settore geotermico (geologi, geofisici, geochimici, ingegneri della perforazione) e possiedono larga esperienza sotto un profilo tecnico e organizzativo, come illustrato nel documento 9 - All_4 - Present e Referenze STEAM”...“Quanto poi alle capacità economiche la esponente ha chiaramente fatto presente che ..la quota di maggioranza della società è detenuta dalle Reggelbergbau S.r.l., società che è attiva da anni nel settore minerario”.
2.4. Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici deve rilevarsi che l’Amministrazione resistente ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art.146 co. 7 del d.lgs. n. 42/2004 al progetto in esame (in data 12 gennaio 2024, con nota prot. n. 0045033, è stato, infatti, trasmesso il parere dell’Area Urbanistica), nell’ambito del quale è stato evidenziato che restano ferme le competenze della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, in materia di disposizioni relative alle autorizzazioni paesaggistiche e archeologiche da rendersi nell’ambito delle conferenze di servizi, essendo stata correttamente coinvolta nel procedimento di VIA.
In ordine al mancato espletamento della procedura di incidenza, la Regione IO ha, infatti, evidenziato che il sito della Rete Natura 2000, denominato “Lago di Vico” (IT6010024), si colloca ad una distanza superiore a 5 km dall’area su cui dovrebbe realizzarsi l’intervento e che, in ogni caso si tratta di un intervento che riguarda esclusivamente la ricerca della risorsa geotermica, mediante indagini che non comportano assolutamente la realizzazione di un impianto geotermico, il che potrebbe comportare l’eventuale assoggettamento alla VInca.
Solo nell’ipotesi di rinvenimento della risorsa, dovrà essere svolta una nuova e successiva procedura di PAUR, nell’ambito della quale dovranno essere oggetto di nuova acquisizione tutti i titoli necessari al rilascio della concessione geotermica ed in tal caso potrà essere valutata l’opportunità di richiede o meno l’attivazione della procedura di valutazione di incidenza.
In ordine alla normativa vincolistica e, in particolare, alle deduzioni relative al fatto che l’area oggetto del provvedimento gravato sarebbe di notevole pregio agricolo-alimentare, con coltivazioni di riconosciuto pregio anche quali beni DOP (come la OC NA) e che le stesse verrebbero ampiamente pregiudicate dai lavori di ricerca e di coltivazione la Regione IO, nella propria memoria difensiva, rileva che l’attività di ricerca non può in alcun modo andare ad incidere negativamente su tali aspetti, chiarendo che “ con riferimento a quanto esposto nei motivi aggiunti, tardivamente notificati, che il Consiglio di Stato, proprio con la sentenza del 30 aprile 2024, la n.3945, nell’accertare lo stato di “degrado” delle acque del Lago di Vico, ha constatato che tale stato di degrado è legato proprio alle intensive coltivazioni di nocciole che interessano i territori dei comuni circostanti, e che, allo stato attuale, l’attività di ricerca non risulta incidente né risulta comprovato che i presunti inquinamenti posso essere causati da tale attività di ricerca…. Il Consiglio di Stato con la sentenza suddetta ha accertato, quindi, che le coltivazioni di nocciole sono responsabili delle alterazioni del corpo idrico, con conseguente aggravio dell’eutrofizzazione e con il conseguente progressivo e costante degrado degli habitat tutelati. In ogni caso questa criticità il comune avrebbe potuto proporla in sede di osservazioni, così come previsto dal Codice dell’ambiente, dal momento che tutta la documentazione è stata regolarmente pubblicata nella sezione VIA del sito web regionale”.
2.5. Quanto alla riscontrata carenza della fideiussione posta a garanzia del corretto espletamento dell’intervento progettuale la società controinteressata chiarisce che quest’ultima sarà emessa solo dopo che verrà rilasciata la VIA, in quanto dovrà essere commisurata al valore delle opere di sistemazione finale dei siti e di recupero ambientale al momento dello svolgimento delle attività previste nel programma dei lavori.
Sul punto, l’Amministrazione regionale illustra nella propria memoria che “non si è reso, quindi, necessario acquisire alcuna polizza fino ad oggi, acquisizione che si rende necessaria, ora, con la modifica del Programma dei lavori, come emerge dal verbale di VIA depositato in atti, lavori che, ove autorizzati, renderanno necessarie attività di ripristino ambientale”.
2.6. In merito alle prospettazioni operate in ordine ai plurimi richiami effettuati dalla Regione indistintamente alle due società controinteressate si deve rilevare che l’iter autorizzatorio condotto appare esente da profili di eccesso di potere per difetto di istruttoria come emerge dalla copiosa documentazione depositata in giudizio, anche alla luce della considerazione di carattere sostanziale – ben evidenziata dalla Regione IO – che non si registrano eventi che abbiano inciso sul territorio né rischi potenziali, dal momento che “ i rischi richiamati allo stato non sono ancora dimostrabili in termini scientifici e, comunque, allo stato soltanto in via del tutto remota, come mera ipotesi. In una recente sentenza del Consiglio di Stato, la n. 10226/2022, emerge, anche se con riferimento ad una specifica zona, su cui è stata disposta una verificazione su una VIA, che gli eventuali eventi sismici sono da considerarsi altamente improbabili in quanto un nesso causale fra il progetto in esame e una possibile subsidenza dell’area, ovvero un abbassamento del suolo indotto dall’estrazione di fluidi è evenienza in astratto possibile, ma improbabile, dato che come si è detto i fluidi estratti vengono reiniettati nel sottosuolo; secondo logica, da questa affermazione discende che è altrettanto improbabile che il progetto vada a cagionare eventi sismici nell’area ”.
3.1. Passando all’esame degli ulteriori profili di censura contenuti negli atti di motivi aggiunti occorre precisare che con riferimento a quanto indicato in punto di fatto la prima fase delle attività previste nel permesso di ricerca rilasciato non presuppone obbligatoriamente la procedura di VIA, a differenza delle attività previste nella seconda fase del permesso di ricerca, in cui risultano indicate delle opere che devono essere valutate sotto l’aspetto ambientale.
L’art. 3, comma 5, del d. lgs. n. 22 del 2010 riporta, infatti, che il “ Il permesso di ricerca è rilasciato a seguito dell’esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente” e riguarda, appunto, la concessione del permesso di ricerca, che, come è noto, è stato già rilasciato nell’ottobre 2012. In tale esatto contesto l’ente regionale illustra che solo “ Attualmente, con la modifica del Programma dei lavori presentata dalla Società Geothermics Italy S.r.l., è stato necessario avviare una nuova procedura di VIA regionale, relativa al nuovo piano dei lavori. In ogni caso, in base alla normativa, la concessione della proroga biennale non è subordinata alla procedura di VIA in corso ed è stata fatta su istanza correttamente presentata dalla proponente, per rendere coerente la durata residua del suddetto permesso e la durata dei lavori di ricerca previsti nel nuovo piano dei lavori”.
3.2. Dalla lettura degli atti depositati si evince, infine, che il trasferimento del titolo (voltura) è avvenuto correttamente previa autorizzazione regionale - che nella specie è costituita dalla stessa determinazione n. -OMISSIS- del 5 marzo 2024 (pubblicata sul BURL n. 23 del 19 marzo 2024) - intervenuta solo dopo la regolare presentazione delle istanze di voltura, proroga e riperimetrazione del permesso di ricerca ad opera della proponente e riscontrate dalla competente Area regionale con la suddetta determinazione.
3.3. In conclusione, alla luce delle circostanze rappresentate, il ricorso, in uno con i motivi aggiunti proposti, deve essere respinto, stante l’assenza di profili di illegittimità che siano suscettibili di inficiare la correttezza dell’operato dell’amministrazione resistente.
4. Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate in virtù della complessità e della novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, in uno con i motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Ida Tascone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.