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Sentenza 4 settembre 2024
Sentenza 4 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/09/2024, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Avellino
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico Dott. Sossio
Pellecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5479/2016 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “appello avverso la sen- tenza del Giudice di Pace di Lacedonia n. 18/2016” e promossa
DA
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rap- Parte_1 P.IVA_1
presentata e difesa dall'avv. Anna Barbatelli in virtù di procura in atti,
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , rappresentato e dife- Controparte_1 C.F._1 so dall'avv. Giovanni Lisi in virtù di procura in atti,
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ha interposto appello avverso la sentenza n. 18/2016 - resa dal Giudice di Parte_1
Pace di Lacedonia in data 29.04.2016, pubblicata l'11.05.2016 e non notificata – con la quale la società è stata condannata alla restituzione in favore del dell'importo di € 700,00 CP_1
oltre interessi legali dalla domanda alla soddisfo.
Il procedimento di primo grado è stato instaurato dal che ha convenuto in giudizio la CP_1 per l'accertamento di un errato calcolo dei consumi e per la condanna del- Parte_1 la società alla restituzione in suo favore dell'importo di € 1.284,81 che è stato quantificato operando una compensazione tra i debiti e i crediti asseritamente esistenti tra le parti. A sup-
1 porto delle proprie istanze, l'allora attore ha dedotto di non aver mai concluso con la società un contratto di fornitura di energia elettrica per uso diverso dall'uso abitativo e che, pertanto, gli aveva addebitato maggiori importi in bolletta per un servizio non ri- Parte_1
chiesto.
Pronunciando sulla instaurata controversia, il Giudice di prime cure ha così statuito:
2 3 4 Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la censurando la Parte_1 motivazione della pronuncia sotto il profilo di un'erronea valutazione delle risultanze istrutto- rie. Nel presente giudizio di impugnazione si è costituito che ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancata ragionevole probabilità di accoglimento – rappresentando, all'uopo, che l'atto di citazione in appello “deve contenere un progetto alter- nativo di sentenza suffragato da congrue motivazioni di fatto e di diritto e non può limitarsi a generiche censure” – e ne ha contestato la fondatezza sia in fatto che in diritto, invocandone, dunque, il rigetto.
All'udienza del 24.10.2022, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Con le comparse conclusionali del 22.12.2022, l'appellato ha de- dotto l'inammissibilità dell'appello anche sotto il profilo della violazione dell'art. 339, com- ma 3, c.p.c., atteso che il Giudice di prime cure ha pronunciato secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. L'appellante, di contro, si è riportato alle conclusioni esplicitate nel libello introduttivo di lite.
Con ordinanza del 26.01.2023, il precedente Giudicante ha rimesso la causa sul ruolo poiché agli atti del fascicolo di parte appellante non si rinveniva il CD- ROM contenente la registra- zione vocale del relativa alla stipula del contratto di fornitura e ha ordinato alla Can- CP_1 celleria di procedere alle necessarie ricerche. Preso atto dell'avvenuto rinvenimento del pre- detto CD – ROM a cura della Cancelleria, l'allora Giudicante ha rinviato la causa per precisa- zione delle conclusioni all'udienza del 09.01.2024. All'udienza di precisazione delle conclu- sioni, concretamente svoltasi in modalità cartolare l'11.07.2024, questo Giudice ha assegnato la causa in decisione e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura abbreviata di giorni 20 cadauno.
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità dell'appello.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile so- lo nei limiti di cui all'art. 339 c.p.c., comma 3, occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt.
10 c.p.c. e seg…” (ex pluribus, Cass., Sez. VI, 12.02.2018 n. 3290). Orbene, il valore della domanda proposta in primo grado dall'attore (odierno appellato) eccede l'importo di €.
1.1000,00 che costituisce il limite entro il quale il Giudice di Pace pronuncia secondo equità a mente dell'art. 113, comma 2, del codice di rito.
Quanto all'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata, si osserva quan- to segue. L'appellato ha invocato l'inammissibilità dell'appello anche per mancata ragionevo-
5 le probabilità di accoglimento, deducendo al riguardo che si sarebbe limi- Parte_1
tata a censure sterili e generiche e non avrebbe prospettato un progetto alternativo di sentenza suffragato da congrue motivazioni di fatto e di diritto. Giova a questo punto rammentare che l'inammissibilità dell'impugnazione per mancata ragionevole probabilità di accoglimento è disciplinata dall'art. 348-bis c.p.c. ed è fattispecie differente rispetto all'inammissibilità per difetto di specificità di cui all'art. 342 c.p.c.
Tanto premesso, in considerazione delle argomentazioni spese dalla difesa dell'appellato e in applicazione del noto principio giurisprudenziale per il quale “il giudice è libero di individua- re l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di di- ritto diverse da quelle prospettate …in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta ap- plicazione della legge” (ex multis, Cass., Sez. II, 05.08.2019 n. 20932), questo Giudice ritiene di dover esattamente riqualificare l'istanza proposta in una eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione così esattamente riqualificata è tuttavia infondata, atteso che la Suprema Corte di
Cassazione ha ormai definitivamente chiarito che “il novellato art. 342 c.p.c., non esige dall'appellante né la redazione di un progetto alternativo di sentenza, né alcun "vacuo forma- lismo", né una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata. Esso richiede, in- vece, "la chiara ed inequivoca indicazione delle censure" mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, con precisazione degli argo- menti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice” (Cass., ordinanza n.
10916 del 05.05.2017 richiamata da Cass., S.U., 16.11.2017 n. 27199). L'appellante non ha impugnato specificamente i capi della pronuncia di primo grado di interesse, ma ha inequivo- cabilmente mosso censure nei confronti della decisione sotto il profilo della ricostruzione del fatto e della valutazione delle risultanze istruttorie. L'appello è pertanto ammissibile.
Vagliatene l'ammissibilità, nel merito l'appello è fondato e va accolto. Il Giudice di prime cure non ha correttamente esaminato le prove offerte dalle parti nel corso del giudizio di pri- mo grado, avendo del tutto omesso la valutazione della registrazione vocale del ripro- CP_1
dotta sul CD-ROM allegato al fascicolo di primo grado di La registrazio- Parte_1
ne de qua prova inequivocabilmente che, in data 9 giugno 2012, l'odierno appellato e la so- cietà appellante hanno concluso un contratto per le vie telefoniche (rectius un contratto a di- stanza) avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica secondo quanto previsto dall'offerta
“Anno Sicuro” che il ha dichiarato di accettare. L'appellato – come è dato evincersi CP_1
dalla predetta registrazione – ha altresì confermato di aver ricevuto le informazioni in merito alle condizioni contrattuali tecniche ed economiche relative all'offerta “Anno Sicuro” che ri-
6 sultano essere state versate in atti e che pure non sono state attentamente vagliate dal Giudice di primo grado.
Già il frontespizio del contratto concluso dalle parti, invero, prevede espressamente che
“all'offerta Anno Sicuro possono accedere i clienti titolari di siti destinati ad usi diversi da quelli domestici…”. Il comma 3.5. dell'art. 3 delle condizioni generali di contratto stabilisce, inoltre, che “il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in contratto in relazione all'uso della fornitura, consapevole delle implicazioni di tale dichiarazione ai fini del trattamento fiscale dei consumi di energia elettrica e dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso difforme da quello dichia- rato, il fornitore potrà riaddebitare al cliente maggiori corrispettivi, le imposte e le sanzioni da cui sia rimasto onerato”.
Tra le parti è pertanto intercorso un rapporto di fornitura di energia elettrica per uso diverso dall'uso abitativo, come dichiarato, accettato e confermato dal , che ha altresì assunto CP_1
la responsabilità della veridicità ed esattezza dei dati comunicati alla società al momento della conclusione del contratto. Tra l'altro, poiché il contratto è stato stipulato il 9 giugno 2012, al caso di specie trova applicazione il dettato normativo del D. Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del
Consumo) ratione temporis vigente.
Nel dettaglio, l'art. 50 del Codice allora vigente identificava il contratto a distanza come “il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal pro- fessionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunica- zione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”. Il successivo art. 52, sempre nella formulazione temporalmente applicabile, indicava le informazioni che dovevano essere fornite al consumatore, quali la propria identità, le carat- teristiche del servizio, il prezzo, le modalità di pagamenti, l'esistenza del diritto di recesso, la durata.
Infine, per quel che qui interessa, l'art. 53 prevedeva che “il consumatore deve ricevere con- ferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui ac- cessibile, di tutte le informazioni, prima o al momento della esecuzione del contratto”. Nel corso della telefonata registrata, il ha dichiarato di aver ricevuto tutte le informazioni CP_1 in merito alle condizioni contrattuali economiche e tecniche relative all'offerta proposta dal fornitore. In atti, inoltre, risulta la conferma della società di avvenuta adesione dell'odierno appellato al contratto concluso secondo la modalità “vocal” con annessa documentazione con- trattuale.
7 A tanto si aggiunga che “Emerge come, nella disciplina applicabile al contratto per cui è causa non esisteva l'obbligo per la società, più volte invocato da parte appellata, di trasmet- tere il contratto per iscritto con sua validità ed efficacia solo dopo la restituzione della copia firmata dal contraente privato. Giova a latere ricordare che tale previsione è stata introdotta solamente nell'anno 2014 con il D. Lgs. n. 21, per cui la forma scritta è necessaria soltanto per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della nuova normativa” (Così Trib. Vibo Va- lentia 04.07.2019, n. 626 pronunciando su fattispecie analoga). Il che comprova ulteriormente quanto prospettato da parte appellante circa la piena validità e vincolatività del contratto in- tercorso solo telefonicamente tra le parti.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e si liqui- dano come in dispositivo (giudizi di cognizione davanti al giudice di pace ed al tribunale, primo scaglione di valore, fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed ecce- zione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 18/2016 del Giudice di
Pace di Lacedonia, rigetta ogni domanda originariamente proposta dall'odierno appellato
; Controparte_1
2) condanna l'appellato alla restituzione in favore Controparte_1 dell'appellante di tutte le somme pretese ed ottenute in virtù della Parte_1
vis esecutiva della sentenza di primo grado;
3) condanna l'appellato a pagare all'appellante Controparte_1 [...]
le spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 600,00 per compensi Parte_1 professionali, e del presente grado di appello, liquidate in € 174,00 per esborsi ed € 662,00 per compensi professionali, in entrambi i casi oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, iva e cpa, se dovute, come per legge.
Avellino, 4 settembre 2024
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Avellino
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico Dott. Sossio
Pellecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5479/2016 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “appello avverso la sen- tenza del Giudice di Pace di Lacedonia n. 18/2016” e promossa
DA
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rap- Parte_1 P.IVA_1
presentata e difesa dall'avv. Anna Barbatelli in virtù di procura in atti,
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , rappresentato e dife- Controparte_1 C.F._1 so dall'avv. Giovanni Lisi in virtù di procura in atti,
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ha interposto appello avverso la sentenza n. 18/2016 - resa dal Giudice di Parte_1
Pace di Lacedonia in data 29.04.2016, pubblicata l'11.05.2016 e non notificata – con la quale la società è stata condannata alla restituzione in favore del dell'importo di € 700,00 CP_1
oltre interessi legali dalla domanda alla soddisfo.
Il procedimento di primo grado è stato instaurato dal che ha convenuto in giudizio la CP_1 per l'accertamento di un errato calcolo dei consumi e per la condanna del- Parte_1 la società alla restituzione in suo favore dell'importo di € 1.284,81 che è stato quantificato operando una compensazione tra i debiti e i crediti asseritamente esistenti tra le parti. A sup-
1 porto delle proprie istanze, l'allora attore ha dedotto di non aver mai concluso con la società un contratto di fornitura di energia elettrica per uso diverso dall'uso abitativo e che, pertanto, gli aveva addebitato maggiori importi in bolletta per un servizio non ri- Parte_1
chiesto.
Pronunciando sulla instaurata controversia, il Giudice di prime cure ha così statuito:
2 3 4 Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la censurando la Parte_1 motivazione della pronuncia sotto il profilo di un'erronea valutazione delle risultanze istrutto- rie. Nel presente giudizio di impugnazione si è costituito che ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancata ragionevole probabilità di accoglimento – rappresentando, all'uopo, che l'atto di citazione in appello “deve contenere un progetto alter- nativo di sentenza suffragato da congrue motivazioni di fatto e di diritto e non può limitarsi a generiche censure” – e ne ha contestato la fondatezza sia in fatto che in diritto, invocandone, dunque, il rigetto.
All'udienza del 24.10.2022, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Con le comparse conclusionali del 22.12.2022, l'appellato ha de- dotto l'inammissibilità dell'appello anche sotto il profilo della violazione dell'art. 339, com- ma 3, c.p.c., atteso che il Giudice di prime cure ha pronunciato secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. L'appellante, di contro, si è riportato alle conclusioni esplicitate nel libello introduttivo di lite.
Con ordinanza del 26.01.2023, il precedente Giudicante ha rimesso la causa sul ruolo poiché agli atti del fascicolo di parte appellante non si rinveniva il CD- ROM contenente la registra- zione vocale del relativa alla stipula del contratto di fornitura e ha ordinato alla Can- CP_1 celleria di procedere alle necessarie ricerche. Preso atto dell'avvenuto rinvenimento del pre- detto CD – ROM a cura della Cancelleria, l'allora Giudicante ha rinviato la causa per precisa- zione delle conclusioni all'udienza del 09.01.2024. All'udienza di precisazione delle conclu- sioni, concretamente svoltasi in modalità cartolare l'11.07.2024, questo Giudice ha assegnato la causa in decisione e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura abbreviata di giorni 20 cadauno.
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità dell'appello.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile so- lo nei limiti di cui all'art. 339 c.p.c., comma 3, occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt.
10 c.p.c. e seg…” (ex pluribus, Cass., Sez. VI, 12.02.2018 n. 3290). Orbene, il valore della domanda proposta in primo grado dall'attore (odierno appellato) eccede l'importo di €.
1.1000,00 che costituisce il limite entro il quale il Giudice di Pace pronuncia secondo equità a mente dell'art. 113, comma 2, del codice di rito.
Quanto all'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata, si osserva quan- to segue. L'appellato ha invocato l'inammissibilità dell'appello anche per mancata ragionevo-
5 le probabilità di accoglimento, deducendo al riguardo che si sarebbe limi- Parte_1
tata a censure sterili e generiche e non avrebbe prospettato un progetto alternativo di sentenza suffragato da congrue motivazioni di fatto e di diritto. Giova a questo punto rammentare che l'inammissibilità dell'impugnazione per mancata ragionevole probabilità di accoglimento è disciplinata dall'art. 348-bis c.p.c. ed è fattispecie differente rispetto all'inammissibilità per difetto di specificità di cui all'art. 342 c.p.c.
Tanto premesso, in considerazione delle argomentazioni spese dalla difesa dell'appellato e in applicazione del noto principio giurisprudenziale per il quale “il giudice è libero di individua- re l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di di- ritto diverse da quelle prospettate …in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta ap- plicazione della legge” (ex multis, Cass., Sez. II, 05.08.2019 n. 20932), questo Giudice ritiene di dover esattamente riqualificare l'istanza proposta in una eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione così esattamente riqualificata è tuttavia infondata, atteso che la Suprema Corte di
Cassazione ha ormai definitivamente chiarito che “il novellato art. 342 c.p.c., non esige dall'appellante né la redazione di un progetto alternativo di sentenza, né alcun "vacuo forma- lismo", né una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata. Esso richiede, in- vece, "la chiara ed inequivoca indicazione delle censure" mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, con precisazione degli argo- menti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice” (Cass., ordinanza n.
10916 del 05.05.2017 richiamata da Cass., S.U., 16.11.2017 n. 27199). L'appellante non ha impugnato specificamente i capi della pronuncia di primo grado di interesse, ma ha inequivo- cabilmente mosso censure nei confronti della decisione sotto il profilo della ricostruzione del fatto e della valutazione delle risultanze istruttorie. L'appello è pertanto ammissibile.
Vagliatene l'ammissibilità, nel merito l'appello è fondato e va accolto. Il Giudice di prime cure non ha correttamente esaminato le prove offerte dalle parti nel corso del giudizio di pri- mo grado, avendo del tutto omesso la valutazione della registrazione vocale del ripro- CP_1
dotta sul CD-ROM allegato al fascicolo di primo grado di La registrazio- Parte_1
ne de qua prova inequivocabilmente che, in data 9 giugno 2012, l'odierno appellato e la so- cietà appellante hanno concluso un contratto per le vie telefoniche (rectius un contratto a di- stanza) avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica secondo quanto previsto dall'offerta
“Anno Sicuro” che il ha dichiarato di accettare. L'appellato – come è dato evincersi CP_1
dalla predetta registrazione – ha altresì confermato di aver ricevuto le informazioni in merito alle condizioni contrattuali tecniche ed economiche relative all'offerta “Anno Sicuro” che ri-
6 sultano essere state versate in atti e che pure non sono state attentamente vagliate dal Giudice di primo grado.
Già il frontespizio del contratto concluso dalle parti, invero, prevede espressamente che
“all'offerta Anno Sicuro possono accedere i clienti titolari di siti destinati ad usi diversi da quelli domestici…”. Il comma 3.5. dell'art. 3 delle condizioni generali di contratto stabilisce, inoltre, che “il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in contratto in relazione all'uso della fornitura, consapevole delle implicazioni di tale dichiarazione ai fini del trattamento fiscale dei consumi di energia elettrica e dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso difforme da quello dichia- rato, il fornitore potrà riaddebitare al cliente maggiori corrispettivi, le imposte e le sanzioni da cui sia rimasto onerato”.
Tra le parti è pertanto intercorso un rapporto di fornitura di energia elettrica per uso diverso dall'uso abitativo, come dichiarato, accettato e confermato dal , che ha altresì assunto CP_1
la responsabilità della veridicità ed esattezza dei dati comunicati alla società al momento della conclusione del contratto. Tra l'altro, poiché il contratto è stato stipulato il 9 giugno 2012, al caso di specie trova applicazione il dettato normativo del D. Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del
Consumo) ratione temporis vigente.
Nel dettaglio, l'art. 50 del Codice allora vigente identificava il contratto a distanza come “il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal pro- fessionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunica- zione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”. Il successivo art. 52, sempre nella formulazione temporalmente applicabile, indicava le informazioni che dovevano essere fornite al consumatore, quali la propria identità, le carat- teristiche del servizio, il prezzo, le modalità di pagamenti, l'esistenza del diritto di recesso, la durata.
Infine, per quel che qui interessa, l'art. 53 prevedeva che “il consumatore deve ricevere con- ferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui ac- cessibile, di tutte le informazioni, prima o al momento della esecuzione del contratto”. Nel corso della telefonata registrata, il ha dichiarato di aver ricevuto tutte le informazioni CP_1 in merito alle condizioni contrattuali economiche e tecniche relative all'offerta proposta dal fornitore. In atti, inoltre, risulta la conferma della società di avvenuta adesione dell'odierno appellato al contratto concluso secondo la modalità “vocal” con annessa documentazione con- trattuale.
7 A tanto si aggiunga che “Emerge come, nella disciplina applicabile al contratto per cui è causa non esisteva l'obbligo per la società, più volte invocato da parte appellata, di trasmet- tere il contratto per iscritto con sua validità ed efficacia solo dopo la restituzione della copia firmata dal contraente privato. Giova a latere ricordare che tale previsione è stata introdotta solamente nell'anno 2014 con il D. Lgs. n. 21, per cui la forma scritta è necessaria soltanto per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della nuova normativa” (Così Trib. Vibo Va- lentia 04.07.2019, n. 626 pronunciando su fattispecie analoga). Il che comprova ulteriormente quanto prospettato da parte appellante circa la piena validità e vincolatività del contratto in- tercorso solo telefonicamente tra le parti.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e si liqui- dano come in dispositivo (giudizi di cognizione davanti al giudice di pace ed al tribunale, primo scaglione di valore, fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed ecce- zione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 18/2016 del Giudice di
Pace di Lacedonia, rigetta ogni domanda originariamente proposta dall'odierno appellato
; Controparte_1
2) condanna l'appellato alla restituzione in favore Controparte_1 dell'appellante di tutte le somme pretese ed ottenute in virtù della Parte_1
vis esecutiva della sentenza di primo grado;
3) condanna l'appellato a pagare all'appellante Controparte_1 [...]
le spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 600,00 per compensi Parte_1 professionali, e del presente grado di appello, liquidate in € 174,00 per esborsi ed € 662,00 per compensi professionali, in entrambi i casi oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, iva e cpa, se dovute, come per legge.
Avellino, 4 settembre 2024
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
8