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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2025, n. 37091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37091 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA TO nato a [...] il [...] inoltre: RI AC in qualità di curatore fallimentare della fallita METAL VER S.R.L. ,-Pa-trArz- 7- d avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d'appello di Messina Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che si riporta alla requisitoria scritta e conclude per l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore, l'avvocato Vincenzo Abate, che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1.TA TO ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina, che, previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio con l'irrogazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare di anni 3 e mesi 4 di reclusione e delle pene accessorie di cui all'art. 216 ult. co . L.F. per la stessa durata della pena principale, ne ha confermato l'affermazione di penale responsabilità, stabilita in primo grado con il rito abbreviato condizionato, per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per il delitto di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose, con l'aggravante dei più 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 37091 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 08/10/2025 fatti di cui all'art. 219 comma 2 n. 1 L.F.. TA è stato giudicato colpevole di tali reati nella veste di amministratore di fatto della METAL VER s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Messina il 26 febbraio 2017. 2.11 ricorso, a firma di difensore abilitato, consta di cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.. Il primo motivo ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla qualifica di amministratore di fatto dell'imputato, erroneamente valutata in difetto dei tratti caratteristici di cui all'art. 2639 cod. civ.; la sentenza impugnata non avrebbe datato il momento iniziale dell'assunzione della qualifica, né indicato fino a quando essa sarebbe stata conservata. Anzi, la sentenza in questione ne avrebbe alternativamente affermata la penale responsabilità in veste di concorrente esterno, omettendo però di operare la prevista riqualificazione o disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la diversità del fatto, ex art. 521 cod. proc. pen.. La prova sarebbe stata desunta dalle sole dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dall'originario coimputato AR LB, non veritiere - perché strumentali a dare "copertura" alla cugina, AR CH - e non riscontrate e tale elemento di riscontro non potrebbe essere individuato nelle considerazioni del curatore fallimentare, perché le dichiarazioni rese a quest'ultimo da un coimputato del medesimo reato o di reato connesso devono essere, a loro volta, convalidate a norma dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen.. Ancora, la sentenza impugnata non avrebbe approfondito le cause del dissesto, derivante da un investimento economico non andato a buon fine e, in particolare, dall'operazione straordinaria realizzata dalla fallita nel dicembre 2016, consistita nell'affitto del ramo d'azienda principale in capo alla M.V.M. s.r.I., come sostenuto e documentato dalla difesa, alla quale nessuna risposta sarebbe stata fornita. 2.2.. Col secondo motivo, agganciato agli stessi vizi, si è lamentato come illogico il collegamento della sparizione della contabilità all'imputato. Tanto il curatore fallimentare quanto il AR avrebbero meramente ipotizzato che l'imputato fosse detentore dell'impianto contabile e non sarebbero stati acquisiti ulteriori elementi di prova. 2.3. Il terzo motivo, poggiato sugli identici vizi, ha dedotto che il debito tributario della società sarebbe maturato a partire dal 2013 e, pertanto, alla data dell'atto che la curatela assume come integrativo del depauperamento economico, ovvero nel 2017, esso aveva raggiunto un'entità così elevata da potersi escludere un contributo causale del TA alla sua formazione;
tanto anche in ragione dell'impossibilità di indicare quando l'imputato avrebbe iniziato a rivestire la carica di amministratore di fatto. 2.4. Il quarto motivo si è appuntato sul vizio di motivazione per quanto concerne la quantificazione del trattamento sanzionatorio, nonostante lo specifico motivo di appello, inteso ad ottenere l'applicazione di una pena sui minimi edittali, come avvenuto per i due coimputati, i cugini AR. 2 2.5. Il quinto motivo si è soffermato sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, viziata ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. anche perché riconosciute al coimputato AR LB, amministratore di diritto della fallita. La Corte si sarebbe limitata a richiamare l'entità del danno provocato all'RI e la protrazione della condotta, in contraddizione con l'asserita impossibilità di accertare quando l'imputato avrebbe acquisito la qualifica di amministratore e per quanto tempo l'avrebbe mantenuta. TA, piuttosto, avrebbe iniziato ad avere rapporti con la società fallita nel 2017 e l'operazione di cessione aziendale sarebbe stata compiuta in un ristretto arco di tempo, tra luglio e ottobre 2017. Considerato in diritto Il ricorso coglie nel segno a riguardo della dedotta illogicità della motivazione sulla responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, mentre, nel resto, deve essere rigettato. LE' necessario premettere, in vista della delibazione dell'atto di ricorso, che la giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musunneci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri, non mass.). Inoltre, in particolare in presenza di una "doppia conforme", come nel caso di specie, il giudice di appello, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; Sez. 5, n. 5123 del 16/01/2024. 1.1.Va ricordato, inoltre, che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si parla di "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericità 3 estrinseca": Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). In tale ottica, deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.nn.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 1.2. D'altra parte, quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. o si lamenti una violazione di legge penale, occorre che tali vizi risultino dal testo del provvedimento impugnato, ovvero che il testo del provvedimento si presenti manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e comunque che il loro esame non comporti una rivisitazione nel merito delle argomentazioni illustrate dalle pronunce dei due gradi di giudizio, perché rimane esclusa, in sede di legittimità, la possibilità di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621). Né l'esito del giudizio di responsabilità - in sede di legittimità - può essere invalidato da prospettazioni alternative, sostanzialmente risolventesi, come accaduto nel caso de quo, nella sollecitazione di una mirata "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della sentenza, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez. U n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone;
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'ED e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 2.Tracciate le linee esegetiche che guideranno il presente scrutinio, il primo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono a-specifici, non consentiti e manifestamente infondati. 2.1.Quanto alla ritenuta veste di amministratore di fatto assegnata al ricorrente, mette conto rimarcare che, in tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o co-gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da 4 fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus", nell'assetto societario (sez.5, n. 2514 del 04/12/2023, Comnnodaro, Rv. 285881; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 264009; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838, in motivazione;
Sez. 1, n. 18464 del 12/05/2006, Rv. 234254). Non rilevano l'accertamento della "durata" dell'attività così espletata né la puntuale collocazione temporale del momento di assunzione del relativo ruolo, bastando che il giudice del merito ne delinei l'esistenza in termini di apprezzabile consistenza con riferimento, anche in via alternativa, agli assetti organizzativi, produttivi, amministrativi e contabili dell'impresa, come certamente avvenuto nel caso di specie. L'elaborato del duplice grado di merito, sulla scorta delle verifiche del curatore fallimentare, degli accertamenti della guardia di finanza e del contributo informativo dell'amministratore di diritto AR LB, separatamente giudicato, ha dunque persuasivamente ripercorso il perfezionamento della condotta distrattiva in pieno stato di dissesto, attribuibile a TA in posizione di dominus della società poi fallita, relativa al conferimento di ramo d'azienda alla VIMES S.R.L., di cui la METALVER era nella sostanza detentrice dell'integrità delle quote, con il successivo "passaggio" del patrimonio alla STV s.r.l. comunque riconducibile al ricorrente e costituita ad hoc proprio per il compimento dell'operazione spoliativa (pagg. 3-6, 7-8 primo grado, pagg.
3-4 sentenza di secondo grado); il prezzo del trasferimento aziendale non è mai stato pagato - e in ogni caso la mancata ostensione dell'impianto contabile non ne ha lasciato traccia - e la METALVER, già in condizioni di insolvenza, è stata svuotata dei suoi assets e condotta al fallimento. L'attribuzione della posizione di amministratore di fatto costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Cass. sez.5, n. 8479 del 28/11/2016, Faruolo, Rv. 269101; Cass. sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, cit.); e la cessione di un ramo d'azienda, qualora non adeguatamente remunerata, integra la condotta di bancarotta fraudolenta per distrazione (tra le tante, sez.5, n. 23577 del 23/04/2024, Falcone, Rv. 286621; sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260689). Sempre a TA, infine, l'appropriato corredo espositivo delle decisioni di merito ha attribuito la responsabilità per il delitto di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose, dal momento che il sistematico inadempimento dei debiti erariali è stato collocato "nello stesso periodo" del distacco delle risorse patrimoniali e finanziarie dell'impresa, realizzato con il trasferimento dell'azienda (pag. 6 primo grado, pag. 4 appello). In proposito, le obiezioni difensive sono ridotte a note di dissenso di natura assertiva ed autoreferenziale, orientate a richiedere alla Corte di cassazione un'improponibile rivisitazione delle vicende processuali e degli elementi di prova;
a riguardo, segnatamente, delle dichiarazioni rese dal AR, la sua audizione è correttamente avvenuta con le forme della deposizione testimoniale non garantita, come sottolineato dal primo giudice (pag. 7 sent. di primo grado), che ne ha precisato la veste di persona informata, ascoltata nell'ambito di una verifica fiscale e in sede d'istruttoria prefallinnentare, prima dell'assunzione della qualità di 5 persona indagata;
d'altro canto, vertendosi nell'ambito del giudizio abbreviato, vale la risalente regola di giudizio secondo la quale nell'ambito di tale rito speciale, mancando la fase del dibattimento, è inapplicabile il divieto di utilizzabilità di prove diverse da quelle in esso acquisite, sancito dall'art. 526 cod. proc. pen., e vige, invece, il principio della decisione "allo stato degli atti", stabilito dall'art. 440, comma primo, cod. proc. pen. (ora art. 438, commi 1 e 4 cod. proc. pen. n.d.r.) che comporta la facoltà di utilizzare tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero (sez. U n. 11060 del 01/10/1991, Sini, Rv. 188581). E ancora, in virtù del principio di conservazione degli atti e della regola, ad esso connessa, del "tempus regit actum", sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni del soggetto che, al momento della deposizione, rivestiva ancora e soltanto lo "status" di persona informata sui fatti, non rilevando, in contrario, la circostanza che abbia successivamente assunto la condizione di indagato o di imputato (ex multis, sez.1, n. 17164 del 30/01/2025, Scaramella, Rv. 288066). L'apporto testimoniale del AR - utilizzabile, pertanto, erga alios ai sensi dell'art. 63 comma 1 cod. proc. pen. - non necessitava di riscontri esterni ex art. 192 comma 3 cod. proc. pen., peraltro nel caso di specie pure presenti, perché rappresentati dalle circostanze oggettive dell'atto di depauperamento del patrimonio societario, consumato a vantaggio di una società, la STV s.r.I., amministrata dal TA. 2.2.Non incorre in alcuna violazione di legge, infine, l'inessenziale obiter affermato dalla motivazione della sentenza a riguardo dell'attribuibilità "in ogni caso" al ricorrente della veste di concorrente esterno nel reato di bancarotta patrimoniale anche in caso di esclusione della sua responsabilità quale amministratore occulto, perché non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta (sez.5, n. 18770 del 22/12/2014, Runca, Rv. 264073; sez.5, n. 4117 del 09/12/2009, Prosperi, Rv 246100; nello stesso senso, v. già Cass., sez.5, n. 13595 del 19/02/2003, Leoni;
in termini, anche se con riferimento ai rapporti tra le figure di amministratore di diritto e di fatto, sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, Meoli, Rv. 276779). 3.11 secondo motivo, con assorbimento delle censure sul trattamento sanzionatorio, è invece fondato. 3.1. Il collegio, in primo luogo, intende dare continuità al principio di diritto secondo il quale in tema di reati fallimentari, l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Cass. sez.5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv.250844; sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, DA e altri, Rv.250094; sez. 5, n. 7203 del 11/01/2008, Salarnida, Rv. 239040); con la conseguenza che, una volta ingeritosi de facto nel contesto delle operazioni gestorie dell'impresa, egli - a 6 norma dell'art. 40 comma 2 cod. pen. - diviene destinatario degli obblighi di conservazione e corretta compilazione, completa ed intellegibile, della contabilità, come previsto per qualsiasi amministratore di una società a responsabilità limitata ai sensi degli artt. 2475 e 2476 cod. civ.. Tuttavia, nella vicenda in esame alla figura del ricorrente è affiancata quella dell'amministratore di diritto, AR LB, "concorrente nei reati oggetto di contestazione in questa sede quale legale rappresentante della società fallita a far data dal 27 luglio 2017" (pag. 7 sent. di primo grado); all'imputato è stata contestata una condotta di bancarotta fraudolenta documentale consistita nella "sottrazione" o nell'occultamento" di una contabilità effettivamente esistente, che tra gli elementi costitutivi include il dolo specifico, " lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori", sul quale gli elaborati di merito non hanno speso argomentazioni;
al motivo di appello, formulato dalla difesa con specifico riferimento alla mancanza della prova dell'attribuibilità al prevenuto della sparizione delle scritture, la sentenza impugnata si è limitata a replicare, laconicamente, che il curatore ne avrebbe vanamente richiesto la consegna al TA, che "attraverso la STV ne era entrato in possesso" (pag.4), senza nulla chiarire a riguardo delle fonti probatorie da cui tale emergenza sarebbe stata enucleata, tenuto conto del ruolo concorsuale evocato a riguardo dell'amministratore formale, rimasto insondato. 4.La motivazione della decisione d'appello tradisce, pertanto, profili di profonda carenza e di intrinseca, manifesta illogicità, che ne impongono l'annullamento con rinvio in parte qua. Il giudice del rinvio sarà chiamato ad affrontare, all'esito della rivalutazione dell'accusa di bancarotta fraudolenta documentale, il tema del trattamento sanzionatorio, vuoi a riguardo dell'eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, vuoi a riguardo della determinazione della pena irrogabile. Nel resto, il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 08/10/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che si riporta alla requisitoria scritta e conclude per l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore, l'avvocato Vincenzo Abate, che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1.TA TO ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina, che, previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio con l'irrogazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare di anni 3 e mesi 4 di reclusione e delle pene accessorie di cui all'art. 216 ult. co . L.F. per la stessa durata della pena principale, ne ha confermato l'affermazione di penale responsabilità, stabilita in primo grado con il rito abbreviato condizionato, per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per il delitto di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose, con l'aggravante dei più 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 37091 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 08/10/2025 fatti di cui all'art. 219 comma 2 n. 1 L.F.. TA è stato giudicato colpevole di tali reati nella veste di amministratore di fatto della METAL VER s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Messina il 26 febbraio 2017. 2.11 ricorso, a firma di difensore abilitato, consta di cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.. Il primo motivo ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla qualifica di amministratore di fatto dell'imputato, erroneamente valutata in difetto dei tratti caratteristici di cui all'art. 2639 cod. civ.; la sentenza impugnata non avrebbe datato il momento iniziale dell'assunzione della qualifica, né indicato fino a quando essa sarebbe stata conservata. Anzi, la sentenza in questione ne avrebbe alternativamente affermata la penale responsabilità in veste di concorrente esterno, omettendo però di operare la prevista riqualificazione o disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la diversità del fatto, ex art. 521 cod. proc. pen.. La prova sarebbe stata desunta dalle sole dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dall'originario coimputato AR LB, non veritiere - perché strumentali a dare "copertura" alla cugina, AR CH - e non riscontrate e tale elemento di riscontro non potrebbe essere individuato nelle considerazioni del curatore fallimentare, perché le dichiarazioni rese a quest'ultimo da un coimputato del medesimo reato o di reato connesso devono essere, a loro volta, convalidate a norma dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen.. Ancora, la sentenza impugnata non avrebbe approfondito le cause del dissesto, derivante da un investimento economico non andato a buon fine e, in particolare, dall'operazione straordinaria realizzata dalla fallita nel dicembre 2016, consistita nell'affitto del ramo d'azienda principale in capo alla M.V.M. s.r.I., come sostenuto e documentato dalla difesa, alla quale nessuna risposta sarebbe stata fornita. 2.2.. Col secondo motivo, agganciato agli stessi vizi, si è lamentato come illogico il collegamento della sparizione della contabilità all'imputato. Tanto il curatore fallimentare quanto il AR avrebbero meramente ipotizzato che l'imputato fosse detentore dell'impianto contabile e non sarebbero stati acquisiti ulteriori elementi di prova. 2.3. Il terzo motivo, poggiato sugli identici vizi, ha dedotto che il debito tributario della società sarebbe maturato a partire dal 2013 e, pertanto, alla data dell'atto che la curatela assume come integrativo del depauperamento economico, ovvero nel 2017, esso aveva raggiunto un'entità così elevata da potersi escludere un contributo causale del TA alla sua formazione;
tanto anche in ragione dell'impossibilità di indicare quando l'imputato avrebbe iniziato a rivestire la carica di amministratore di fatto. 2.4. Il quarto motivo si è appuntato sul vizio di motivazione per quanto concerne la quantificazione del trattamento sanzionatorio, nonostante lo specifico motivo di appello, inteso ad ottenere l'applicazione di una pena sui minimi edittali, come avvenuto per i due coimputati, i cugini AR. 2 2.5. Il quinto motivo si è soffermato sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, viziata ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. anche perché riconosciute al coimputato AR LB, amministratore di diritto della fallita. La Corte si sarebbe limitata a richiamare l'entità del danno provocato all'RI e la protrazione della condotta, in contraddizione con l'asserita impossibilità di accertare quando l'imputato avrebbe acquisito la qualifica di amministratore e per quanto tempo l'avrebbe mantenuta. TA, piuttosto, avrebbe iniziato ad avere rapporti con la società fallita nel 2017 e l'operazione di cessione aziendale sarebbe stata compiuta in un ristretto arco di tempo, tra luglio e ottobre 2017. Considerato in diritto Il ricorso coglie nel segno a riguardo della dedotta illogicità della motivazione sulla responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, mentre, nel resto, deve essere rigettato. LE' necessario premettere, in vista della delibazione dell'atto di ricorso, che la giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musunneci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri, non mass.). Inoltre, in particolare in presenza di una "doppia conforme", come nel caso di specie, il giudice di appello, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; Sez. 5, n. 5123 del 16/01/2024. 1.1.Va ricordato, inoltre, che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si parla di "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericità 3 estrinseca": Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). In tale ottica, deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.nn.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 1.2. D'altra parte, quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. o si lamenti una violazione di legge penale, occorre che tali vizi risultino dal testo del provvedimento impugnato, ovvero che il testo del provvedimento si presenti manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e comunque che il loro esame non comporti una rivisitazione nel merito delle argomentazioni illustrate dalle pronunce dei due gradi di giudizio, perché rimane esclusa, in sede di legittimità, la possibilità di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621). Né l'esito del giudizio di responsabilità - in sede di legittimità - può essere invalidato da prospettazioni alternative, sostanzialmente risolventesi, come accaduto nel caso de quo, nella sollecitazione di una mirata "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della sentenza, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez. U n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone;
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'ED e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 2.Tracciate le linee esegetiche che guideranno il presente scrutinio, il primo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono a-specifici, non consentiti e manifestamente infondati. 2.1.Quanto alla ritenuta veste di amministratore di fatto assegnata al ricorrente, mette conto rimarcare che, in tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o co-gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da 4 fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus", nell'assetto societario (sez.5, n. 2514 del 04/12/2023, Comnnodaro, Rv. 285881; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 264009; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838, in motivazione;
Sez. 1, n. 18464 del 12/05/2006, Rv. 234254). Non rilevano l'accertamento della "durata" dell'attività così espletata né la puntuale collocazione temporale del momento di assunzione del relativo ruolo, bastando che il giudice del merito ne delinei l'esistenza in termini di apprezzabile consistenza con riferimento, anche in via alternativa, agli assetti organizzativi, produttivi, amministrativi e contabili dell'impresa, come certamente avvenuto nel caso di specie. L'elaborato del duplice grado di merito, sulla scorta delle verifiche del curatore fallimentare, degli accertamenti della guardia di finanza e del contributo informativo dell'amministratore di diritto AR LB, separatamente giudicato, ha dunque persuasivamente ripercorso il perfezionamento della condotta distrattiva in pieno stato di dissesto, attribuibile a TA in posizione di dominus della società poi fallita, relativa al conferimento di ramo d'azienda alla VIMES S.R.L., di cui la METALVER era nella sostanza detentrice dell'integrità delle quote, con il successivo "passaggio" del patrimonio alla STV s.r.l. comunque riconducibile al ricorrente e costituita ad hoc proprio per il compimento dell'operazione spoliativa (pagg. 3-6, 7-8 primo grado, pagg.
3-4 sentenza di secondo grado); il prezzo del trasferimento aziendale non è mai stato pagato - e in ogni caso la mancata ostensione dell'impianto contabile non ne ha lasciato traccia - e la METALVER, già in condizioni di insolvenza, è stata svuotata dei suoi assets e condotta al fallimento. L'attribuzione della posizione di amministratore di fatto costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Cass. sez.5, n. 8479 del 28/11/2016, Faruolo, Rv. 269101; Cass. sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, cit.); e la cessione di un ramo d'azienda, qualora non adeguatamente remunerata, integra la condotta di bancarotta fraudolenta per distrazione (tra le tante, sez.5, n. 23577 del 23/04/2024, Falcone, Rv. 286621; sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260689). Sempre a TA, infine, l'appropriato corredo espositivo delle decisioni di merito ha attribuito la responsabilità per il delitto di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose, dal momento che il sistematico inadempimento dei debiti erariali è stato collocato "nello stesso periodo" del distacco delle risorse patrimoniali e finanziarie dell'impresa, realizzato con il trasferimento dell'azienda (pag. 6 primo grado, pag. 4 appello). In proposito, le obiezioni difensive sono ridotte a note di dissenso di natura assertiva ed autoreferenziale, orientate a richiedere alla Corte di cassazione un'improponibile rivisitazione delle vicende processuali e degli elementi di prova;
a riguardo, segnatamente, delle dichiarazioni rese dal AR, la sua audizione è correttamente avvenuta con le forme della deposizione testimoniale non garantita, come sottolineato dal primo giudice (pag. 7 sent. di primo grado), che ne ha precisato la veste di persona informata, ascoltata nell'ambito di una verifica fiscale e in sede d'istruttoria prefallinnentare, prima dell'assunzione della qualità di 5 persona indagata;
d'altro canto, vertendosi nell'ambito del giudizio abbreviato, vale la risalente regola di giudizio secondo la quale nell'ambito di tale rito speciale, mancando la fase del dibattimento, è inapplicabile il divieto di utilizzabilità di prove diverse da quelle in esso acquisite, sancito dall'art. 526 cod. proc. pen., e vige, invece, il principio della decisione "allo stato degli atti", stabilito dall'art. 440, comma primo, cod. proc. pen. (ora art. 438, commi 1 e 4 cod. proc. pen. n.d.r.) che comporta la facoltà di utilizzare tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero (sez. U n. 11060 del 01/10/1991, Sini, Rv. 188581). E ancora, in virtù del principio di conservazione degli atti e della regola, ad esso connessa, del "tempus regit actum", sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni del soggetto che, al momento della deposizione, rivestiva ancora e soltanto lo "status" di persona informata sui fatti, non rilevando, in contrario, la circostanza che abbia successivamente assunto la condizione di indagato o di imputato (ex multis, sez.1, n. 17164 del 30/01/2025, Scaramella, Rv. 288066). L'apporto testimoniale del AR - utilizzabile, pertanto, erga alios ai sensi dell'art. 63 comma 1 cod. proc. pen. - non necessitava di riscontri esterni ex art. 192 comma 3 cod. proc. pen., peraltro nel caso di specie pure presenti, perché rappresentati dalle circostanze oggettive dell'atto di depauperamento del patrimonio societario, consumato a vantaggio di una società, la STV s.r.I., amministrata dal TA. 2.2.Non incorre in alcuna violazione di legge, infine, l'inessenziale obiter affermato dalla motivazione della sentenza a riguardo dell'attribuibilità "in ogni caso" al ricorrente della veste di concorrente esterno nel reato di bancarotta patrimoniale anche in caso di esclusione della sua responsabilità quale amministratore occulto, perché non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta (sez.5, n. 18770 del 22/12/2014, Runca, Rv. 264073; sez.5, n. 4117 del 09/12/2009, Prosperi, Rv 246100; nello stesso senso, v. già Cass., sez.5, n. 13595 del 19/02/2003, Leoni;
in termini, anche se con riferimento ai rapporti tra le figure di amministratore di diritto e di fatto, sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, Meoli, Rv. 276779). 3.11 secondo motivo, con assorbimento delle censure sul trattamento sanzionatorio, è invece fondato. 3.1. Il collegio, in primo luogo, intende dare continuità al principio di diritto secondo il quale in tema di reati fallimentari, l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Cass. sez.5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv.250844; sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, DA e altri, Rv.250094; sez. 5, n. 7203 del 11/01/2008, Salarnida, Rv. 239040); con la conseguenza che, una volta ingeritosi de facto nel contesto delle operazioni gestorie dell'impresa, egli - a 6 norma dell'art. 40 comma 2 cod. pen. - diviene destinatario degli obblighi di conservazione e corretta compilazione, completa ed intellegibile, della contabilità, come previsto per qualsiasi amministratore di una società a responsabilità limitata ai sensi degli artt. 2475 e 2476 cod. civ.. Tuttavia, nella vicenda in esame alla figura del ricorrente è affiancata quella dell'amministratore di diritto, AR LB, "concorrente nei reati oggetto di contestazione in questa sede quale legale rappresentante della società fallita a far data dal 27 luglio 2017" (pag. 7 sent. di primo grado); all'imputato è stata contestata una condotta di bancarotta fraudolenta documentale consistita nella "sottrazione" o nell'occultamento" di una contabilità effettivamente esistente, che tra gli elementi costitutivi include il dolo specifico, " lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori", sul quale gli elaborati di merito non hanno speso argomentazioni;
al motivo di appello, formulato dalla difesa con specifico riferimento alla mancanza della prova dell'attribuibilità al prevenuto della sparizione delle scritture, la sentenza impugnata si è limitata a replicare, laconicamente, che il curatore ne avrebbe vanamente richiesto la consegna al TA, che "attraverso la STV ne era entrato in possesso" (pag.4), senza nulla chiarire a riguardo delle fonti probatorie da cui tale emergenza sarebbe stata enucleata, tenuto conto del ruolo concorsuale evocato a riguardo dell'amministratore formale, rimasto insondato. 4.La motivazione della decisione d'appello tradisce, pertanto, profili di profonda carenza e di intrinseca, manifesta illogicità, che ne impongono l'annullamento con rinvio in parte qua. Il giudice del rinvio sarà chiamato ad affrontare, all'esito della rivalutazione dell'accusa di bancarotta fraudolenta documentale, il tema del trattamento sanzionatorio, vuoi a riguardo dell'eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, vuoi a riguardo della determinazione della pena irrogabile. Nel resto, il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 08/10/2025