Articolo 91 della Legge 26 aprile 1975, n. 132
Articolo 90Articolo 92
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15 maggio 1975
Art. 91.

E' stabilito per l'anno finanziario 1975, il limite di impegno di lire 2.000.000.000, ai sensi dell' articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247 , per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerta anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari in corso d'opera.
Entrata in vigore il 15 maggio 1975