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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/12/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. Un. N. 132-1/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dott. Bruno Malagoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII proposto da (c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. ELISABETTA ANGIONI, elettivamente domiciliato in Sestu, via Repubblica
n.31
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.6.2025, ha depositato, con l'assistenza Parte_1 dell nella persona del dott. , Controparte_1 Persona_1 un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 CCII, allegando di trovarsi un una situazione di sovraindebitamento.
***
Con decreto del 7.8.2025, è stata richiesta una integrazione alla parte ricorrente, disponendo quanto segue:
“Il Giudice designato, visto il ricorso con il quale ha chiesto di dichiarare aperta la procedura di Parte_1 ristrutturazione del debito del consumatore, ai sensi degli artt. 65 e segg. CCI, determinando il pagamento di Euro 30.000,00, suddivisi in 5 anni, in rate mensili da
Euro 500,00, tenuto conto della proposta formulata e del fabbisogno del sig. per Pt_1 il proprio sostentamento e della famiglia;
rilevato che le posizioni debitorie del signor sono: 1) Finanziamento chirografario Pt_1
(Findomestic Banca, ex Florence Spv S.r.l.), scadenza Controparte_2 settembre 2036, totale € 56.440,00; 2) Cessione del quinto Parte_2 scadenza luglio 2030 con rata mensile di €300,00, residuo € 18.600,00; 3) finanziamento chirografario Santander Consumer Bank, scadenza agosto 2027 con rata mensile di Euro 310,00, debito residuo € 8.370,00.
1 rilevato che il signor propone un pagamento pari a circa il 35 % del debito, ovvero Pt_1
€ 30.000,00, suddivisi in 5 anni, in rate mensili da € 500,00; rilevato che, per quanto la proposta sia connotata da una struttura certamente elementare, è necessario invitare l'OCC, al fine di una compiuta definizione della stessa,
a depositare una tabella contenente (in via schematica e chiara) il piano temporale dei pagamenti proposti, comprensivo delle spese di procedura (anche relative ai compensi pretesi da advisor e legale del ricorrente, allo stato non specificate), nel rispetto del disposto di cui all'art. 6 CCII;
PQM
dispone che il ricorrente, tramite l'OCC, proceda alla integrazione di cui in narrativa, nel termine di 45 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento...”.
***
In data 1.10.2025, il giudice, accertati i presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissibilità della domanda, ha assegnato i termini per la comunicazione del piano e della proposta ai creditori ai sensi dell'art. 70 CCII con il decreto che di seguito si riporta:
“Il g.d. dott. Bruno Malagoli, rilevato che, con domanda depositata il 18.6.2025, ha proposto ai Parte_1 creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 ss. CCII;
rilevato che la domanda è corredata dai documenti di cui all'art. 67, secondo comma
CCII; rilevato che alla domanda è altresì allegata la relazione del gestore della crisi dott.
(come integrata con la analitica nota depositata in data 18.9.2025) in Persona_1 conformità all'art. 68, commi secondo e terzo CCII;
accertato che è qualificabile come consumatore in stato di Parte_1 sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) ed e) CCII;
rilevato che non sussistono le condizioni soggettive ostative indicate dall'art. 69, primo comma CCII;
rilevato che il ricorrente è dipendente del Ministero delle Difesa e percepisce uno stipendio mensile di circa euro 1.000,00 (al netto delle trattenute relative ai finanziamenti in essere e alla cessione del quinto) e vive con la moglie affetta da invalidità e la loro figlia di un anno e mezzo;
rilevato che, quanto alle cause dell'indebitamento ed alla assenza di dolo o colpa grave, si legge nella Relazione dell'OCC che:
2 “Il signor ha rappresentato di aver trascorso un periodo di grave depressione, quando Parte_1
dopo 13 anni di servizio quale militare delle Forze dell'Ordine in Friuli-Venezia Giulia veniva trasferito alla sede di Sassari, dove, lontano dalla famiglia, soffriva di una forte solitudine e non si sentiva in grado di rimettere radici in un nuovo luogo lontano dalla famiglia, dalla quale aveva vissuto già lontano per così tanti anni.
Purtroppo, lo stesso riferisce che la solitudine e l'incapacità di gestire emotivamente la nuova condizione di vita, diventano il terreno fertile per la ludopatia.
Prima di rendersi conto del fatto che si trattasse di una forma patologica di comportamento, il signor riferisce di aver speso ingenti somme, dapprima vengono spesi i risparmi messi da parte negli anni Pt_1
accumulati anche per le missioni all'estero.
Terminati i risparmi, nella primavera del 2014 decide di rivolgersi alla finanziaria Agos per ottenere un nuovo prestito e nell'ottobre 2014 ottiene la cessione del quinto dello stipendio da parte di Unicredit per
€ 30.000, anche queste somme vengono dissipate in un paio di mesi.
Nel novembre 2015 si rivolge alla Findomestic, estinguendo il debito con la Agos, contraendone uno nuovo di € 40.000,00.
Nel 2016 comprendendo che la situazione è diventata ingestibile e fuori dal suo controllo, inizia un primo percorso psicologico per la cura della patologia, che non si dimostra risolutivo;
la situazione debitoria si aggrava ulteriormente quando la Santander nel 2017 concede una nuova cessione del quinto dello stipendio per € 28.000,00, parte dei quali vengono di nuovo dispersi al gioco.
È solo con il trasferimento a Cagliari e con un percorso con il Dipartimento di salute mentale per il trattamento dei disturbi psichiatrici correlati ad Alcol e gioco d'azzardo patologico a Cagliari che il signor nel gennaio 2018, con un percorso ambulatoriale di 18 mesi, con frequenza settimanale con lo Pt_1
psicoterapeuta e con periodici incontri con lo psichiatra, riesce a... risollevarsi.
Risulta infatti che l'11 settembre 2019 finisce il percorso terapeutico, pur proseguendo il tutoraggio.
La situazione di stabilizza e nel 2020 ottiene dalla il rinnovo della cessione del quinto per Parte_2
16.000 euro che vengono utilizzati per la ristrutturazione dell'immobile dove attualmente vive l'istante, unitamente alla moglie e alla figlia , per renderlo abitabile”; CP_3 Per_2 rilevato che il disturbo da gioco d'azzardo è attestato dalla documentazione medica in atti (cfr. doc. 12 allegato al ricorso) e deve pertanto ritenersi accertato;
ritenuto opportuno sin d'ora evidenziare che se, da un lato, è innegabile che il sovraindebitamento sia stato determinato con comportamento consapevole del ricorrente, risultando percepibile ad una persona mediamente diligente che la modalità incrementale di debito avrebbe portato all'inadempimento in un limitato periodo di tempo,
3 dall'altro, la patologia indicata porta ad escludere che tale sovraindebitamento possa essere qualificato anche in termini di gravità; rilevato che, dunque, non si rinviene tra le cause del sovraindebitamento sopra descritto alcuna situazione di colpa grave;
rilevato che l'indebitamento complessivo del sig. risulta essere pari ad Euro Pt_1
83.410,00: le posizioni debitorie del signor sono Pt_1
1) finanziamento chirografario (Findomestic Banca, ex Controparte_2
Florence Spv S.r.l.), scadenza settembre 2036, totale € 56.440,00;
2) cessione del quinto scadenza luglio 2030 con rata mensile di Parte_2
€300,00, residuo € 18.600,00;
3) finanziamento chirografario Santander Consumer Bank, scadenza agosto 2027 con rata mensile di Euro 310,00 e debito residuo € 8.370,00; il ricorrente propone un pagamento pari a circa il 35 % del debito, ovvero € 30.000,00, suddivisi in 5 anni, secondo l'analitico piano indicato dall'OCC nella Relazione (cfr. nota dell'OCC del 18.9.2025); ritenuto che, in ragione di quanto sopra, la proposta e il piano siano ammissibili;
vista l'istanza di sospensione formulata dal ricorrente ex art. 70, quarto comma, CCII, il quale ha chiesto di disporre la revoca della cessione del quinto, della delega e del pignoramento presso terzi gravante sulla retribuzione dell'istante; rilevato, in particolare, che il nuovo codice della crisi ha confermato la possibilità di falcidiare i debiti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio – con la conseguenza che la cessione è, di per sé, inopponibile alla procedura, pena la violazione della par condicio creditorum: nella cessione del quinto dello stipendio si integra un'ipotesi assimilabile alla vendita di beni futuri, con effetti traslativi differiti al momento della venuta ad esistenza dell'oggetto compravenduto [in tale schema, infatti, allo scambio dei consensi, non consegue, di per sé e automaticamente, l'effetto traslativo dell'oggetto, non ancora venuto ad esistenza (nel caso della cessione del quinto, il credito avente ad oggetto lo stipendio)], posto che tale effetto è rimesso alla maturazione mensile dello stipendio stesso;
ritenuto opportuno evidenziare che le “cessioni” maturate mensilmente nelle more del procedimento – e dunque gli eventuali “pagamenti” percepiti dal creditore, in spregio alla sospensione cautelare di seguito disposta – all'esito della eventuale omologa dovranno essere imputate (impregiudicata ogni ulteriore determinazione e/o segnalazione) al
4 credito falcidiato [dunque la percentuale di falcidia, stabilita dal piano (eventualmente) omologato, opererà al netto di tale imputazione]; visto l'art. 70 CCII;
DISPONE che proposta e piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del
Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori;
AVVERTE che, ricevuta la comunicazione, il creditore dovrà comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
ASSEGNA ai creditori termine di 20 gg. dalla comunicazione per presentare osservazioni, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi, indicato nella stessa comunicazione;
dispone che, entro i 10 gg. successivi alla scadenza del termine di cui al punto precedente, il gestore della crisi, sentito il debitore, riferisca a questo giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie.
DISPONE il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore
SOSPENDE gli effetti della cessione del quinto e della delega gravante sulla retribuzione di
[...]
. Pt_1
Si comunichi....”
*** rilevato che con relazione del 25.11.2025, l'OCC dottor ha Persona_1 comunicato di avere ritualmente comunicato a tutti i creditori mediante pec il piano, la proposta ed il decreto e che solo il creditore ha fatto Controparte_4 pervenire osservazioni chiedendo l'inammissibilità della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti del signor;
Parte_1
*** rilevato che l'opponente chiede che il ricorso ed il piano vengano dichiarati inammissibili, osservando che: “… ai fini della declaratoria di ammissibilità del piano proposto, in punto di fattibilità, risulta necessario ed imprescindibile che il soggetto
5 ritenuto sovraindebitato per causa ludopatica produca, a sostegno del proprio ricorso, la necessaria documentazione medica attestante l'avvenuta guarigione dalla patologia ovvero la documentazione che dimostri la presentazione di una rituale istanza per la nomina di un amministratore di sostegno o di un curatore, in caso di inabilitazione
(Tribunale di Torino, decreto del 8 giugno 2016)……… Invero, il piano può dirsi fattibile nella misura in cui si possa ragionevolmente prevedere che il debitore utilizzi correttamente le proprie entrate per far fronte ai propri bisogni di vita e per pagare i creditori, senza il rischio di sperpero delle finanze. In tal senso, lo strumento più idoneo appare, senza dubbio alcuno, essere l'amministrazione di sostegno, che consenta di gestire e controllare con proficuità le risorse del soggetto sovraindebitato affetto dal disturbo da gioco d'azzardo”; rilevato che, secondo il creditore, nel caso di specie, non vi sarebbe alcuna garanzia in proposito, posto che, stando alla stessa Relazione particolareggiata il sig. Pt_1 avrebbe concluso il percorso ambulatoriale l'11.9.2019, “pur proseguendo il tutoraggio”;
*** rilevato che, sul punto, sussiste agli atti documentazione medica relativa alla guarigione dalla ludopatia del ricorrente (cfr. certificazione medica del 4 marzo 2025 della ASL di Cagliari), nella quale si attesta che “il signor è stato sottoposto ad Pt_1 un percorso terapeutico – riabilitativo che lo ha condotto alla remissione completa e protratta del disturbo.” (cfr. allegato 4 alla nota dell'OCC depositata in data 3.11.2025); rilevato che ciò appare assorbente al fine di superare le contestazioni dell'opponente;
*** ritenuto che il piano e la proposta formulati siano conformi alle disposizioni di legge, perseguendo un equilibrio adeguato tra interesse dei creditori ed interesse del debitore ad un dignitoso mantenimento;
rilevato che il pagamento dei creditori è previsto in un tempo congruo alla luce della prognosi favorevole circa la capacità del debitore di adempiere;
ritenuto che
la percentuale di soddisfazione del credito è adeguata al caso di specie ed alle disponibilità liquide;
ritenuto che
non vi sono motivi ostativi all'omologazione del piano,
P.Q.M.
Visti gli artt. 67 e ss. CCII, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità della proposta,
OMOLOGA
6 Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da come da proposta e Parte_1 relativo prospetto dei pagamenti.
Manda all'O.C.C. di comunicare il presente provvedimento ai creditori e di curare la pubblicazione ai sensi dell'art. 70 c. 1 CCII.
Dichiara chiusa la procedura.
Cagliari, 19/12/2025
Il giudice dott. Bruno Malagoli
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