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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 26/03/2024, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra ( PI ) Parte_1 P.IVA_1
Con l'avv Maurilio Fratino
Contro
( CF ) CP_1 Controparte_2 C.F._1
Contumace
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 15.12.2023 la ricorrente ha chiesto ex art. 281 undecies cpc c.p.c. dichiararsi il diritto a procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna del gas metano riferibile all'utenza intestata a parte resistente e, conseguentemente, autorizzarsi l'accesso all'immobile per la disalimentazione del predetto punto di riconsegna.
La parte resistente è rimasta contumace
La ricorrente ha comprovato documentalmente di essere titolare della gestione del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di Lodi Vecchio e di aver ricevuto, da parte della società di vendita del gas una richiesta di sospensione della fornitura di gas metano erogato in favore dell'odierna parte resistente per morosità.
pagina 1 di 3 Va ritenuto pertanto che la società ricorrente abbia operato in base alla procedura delineata dal TIMG e dal TIVG, inviando il punto di riconsegna al mercato di default in ragione della non fattibilità tecnica dell'interruzione, provvedendo ad informare di ciò il cliente finale e mettendo in atto tentativi per la disalimentazione fisica del contatore ex art. 40 TIVG.
Si precisa che la parte resistente è intestatario dell'utenza gas e del punto di riconsegna
PDR n. 02800000024623 sito nel Comune di Lodi Vecchio (LO), Via San Rocco n.6
I rapporti tra attività di vendita e distribuzione del gas sono stati puntualmente regolamentati dal D,Lvo 164/2000, seguito dalle delibere 108/2006 e 99/2011 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ponendo in sintesi a carico dell'ente distributore tra gli altri l'obbligo di sospensione od interruzione della fornitura su richiesta della società di vendita con sanzioni a carico del distributore ove non vi provveda in tempi stretti ( art. 5 e 6 del.99/2001 e 35.4 delibera 241/2013)
Inoltre si applica alla fattispecie il cd.servizio di Default così come previsto dall'art.32.1 Delibera 99/2011 cit. ed in particolare gli art.35 e 40 del. Citata con riferimento agli obblighi del distributore oltre che alla possibilità dell'utente di accedere a nuovo contratto con la società di default.
Si osserva a questo punto che a fronte della persistente morosità della parte resistente che dapprima non ha consentito l'accesso , quindi è rimasto contumace ., dunque del mancato consenso dello stesso a che l'ente distributore acceda ai locali per effettuare la disalimentazione ed il controllo dei contatori cui era tenuto , sussiste sicuramente il diritto della ricorrente ad ottenere il provvedimento richiesto: parte resistente infatti non ha provato l'adempimento dell'obbligo di pagamento della fornitura di gas;
pagina 2 di 3 Va dunque accolta integralmente la richiesta e poste a carico del resistente le spese di giudizio che si liquidano in euro 700,00 per compensi oltre accessori per legge
PQM
Dichiara la contumacia della convenuta accerta il diritto della ricorrente di procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna di gas intestato a parte resistente;
- autorizza la ricorrente ad accedere all'immobile ed ai locali ove risulta ubicato il punto di riconsegna di cui sopra ed il relativo contatore, se necessario anche con l'ausilio della forza pubblica, ed in tal modo a procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna, se del caso anche tramite il distacco del punto di riconsegna medesimo, ordinando alla parte resistente di consentire l'attuazione senza frapporre ostacoli;
condanna parte resistente in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in
€ 700,00 per compensi oltre accessori per legge
Lodi 22.3.2024
Il Giudice
Maria Teresa Latella
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