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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso - presidente – dott. Nicola Del Vecchio - giudice relatore- dott. Marco Pesoli - giudice - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3945/2024 R.G. promossa da
(c.f.: ) e da (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv.to Eugenio Cappellari e dall'Avv.to Marco C.F._2
Cappellari, elettivamente domiciliati nello Studio dei propri difensori, sito in Este, Viale Fiume, 6,
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.
e in Comune di Este (PD) il giorno 25 ottobre 2008, trascritto Parte_1 Parte_2
nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune al n.45 P. 2° S.
A, alle seguenti CONDIZIONI- In relazione all'affidamento della figlia minore , la Persona_1
medesima viene affidata ad entrambi i genitori secondo la formula dell'affido condiviso, ma con residenza abituale e anagrafica presso il padre, al quale viene assegnata la casa familiare. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute della figlia minorenne (scuola, sport, tempo libero, ecc.) verrà presa di comune accordo da entrambi i genitori, e in punto di relative spese secondo quanto specificato meglio infra. - Compatibilmente con l'attuale lontananza della madre dalla residenza della figlia, il regime di esplicazione del diritto di visita della sig.ra
[...]
alla figlia sarà strutturato come segue. Quale regola generale la madre potrà Parte_2 Per_1
vedere e tenere con sé la figlia in qualsiasi momento previo accordo con il padre. Sono riservati alla
1 madre, in caso di disaccordo, i seguenti momenti con la figlia, compatibilmente con gli impegni scolastici della minorenne: - durante la settimana: il mercoledì pomeriggio in occasione del quale la sig.ra preleverà la figlia presso l'abitazione del padre alle ore 15.30 e la terrà Parte_2
con sé anche per la cena sino alle ore 22.00, allorché la riaccompagnerà a casa dal padre.
Fine settimana: un weekend alternato in cui la sig.ra terrà dall'uscita di Parte_2 Per_1
scuola il sabato sino alla domenica sera verso le 22.00 circa. Festività natalizie: in via alternata con cadenza annuale la figlia trascorrerà i giorni dalla Vigilia di Natale sino alla mattina di Per_1
Capodanno con un genitore e dalle ore 10.00 del primo dell'anno sino all'Epifania con l'altro genitore. Viceversa l'anno successivo. Festività Pasquali: trascorrerà le vacanze pasquali Per_1
con entrambi i genitori: il giorno di Pasqua con il padre pernottando presso lo stesso e venendo accompagnata presso la madre entro le ore 9.30 del Lunedì Dell'Angelo, e rimanendo quindi con lei tutto il giorno, viceversa l'anno successivo. Festività di calendario: premesso che varrà sempre il calendario ordinario, le altre festività del calendario (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8 dicembre, etc) saranno trascorse con la figlia in forma alternata tra i genitori secondo il loro succedersi temporale. Nelle occasioni di sua spettanza, la sig.ra potrà tenere con Parte_2
sé la figlia anche per la notte ove il giorno successivo questa non debba recarsi a scuola. Periodo estivo: sono riservati ad entrambi i genitori tre settimane anche non consecutive nel periodo delle ferie estive. I rispettivi periodi riservati a ciascun genitore verranno definiti di anno in anno entro la metà del mese di giugno, in modo da essere compatibili con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Per il resto dell'estate si seguirà il regime ordinario. - Per quanto concerne il contributo al mantenimento ordinario della figlia , stante l'attuale difficoltà della sig.ra Per_1 Parte_2
a reperire un'occupazione lavorativa, il sig. dichiara di farsene integralmente Parte_1
carico. In merito alle spese straordinarie, da suddividere nella misura del 70% a carico del padre di e del 30% a carico della madre, si precisa quanto segue. Tali spese dovranno essere Per_1 preventivamente comunicate laddove sia necessario l'assenso dell'altro coniuge, anche in modo informale, purché vi sia una traccia scritta della comunicazione, che potrà avvenire a tal fine tramite i mezzi di comunicazione telematica di uso quotidiano o, per maggiore sicurezza, tramite raccomandata o via pec. La relativa approvazione da parte dell'altro genitore dovrà essere espressa in eguale forma: il termine entro il quale il genitore ricevente la proposta dovrà manifestare il proprio motivato dissenso sarà di quindici giorni, in mancanza di riscontro entro tale termine, la proposta si intenderà senz'altro approvata. Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota parte di spettanza dell'altro genitore. Le spese straordinarie si suddividono nelle seguenti tipologie. SPESE MEDICHE: che non richiedono il preventivo accordo: a) Visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di
2 convenzione;
b) Farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) Cure dentistiche nel limite di €
500,00 annui complessivi;
d) Ticket sanitari;
Che richiedono il preventivo accordo: a) Cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui ed ortodontiche;
b) Cure termali e fisioterapiche;
c) Trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d)
Farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
SPESE SCOLASTICHE: che non richiedono il preventivo accordo: a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) Libri di testo richiesti dalla scuola;
c) Gite scolastiche senza pernottamento;
d) Corsi di recupero e lezioni private;
e) Alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE: che non richiedono il preventivo accordo: a) Corsi di istruzione attività sportive, (oltre il primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) Viaggi e vacanze;
c) Spese di custodia, baby sitter;
Le spese effettuate da uno dei genitori senza l'accordo dell'altro relativamente a questioni comprese tra quelle che prevedono il preventivo accordo saranno sopportate unicamente dal genitore che decidesse di sostenerle. - I coniugi hanno già definito ogni questione patrimoniale insorta tra di loro o legata al vincolo matrimoniale e dichiarano di essere economicamente autosufficienti non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altra e di rinunciare a qualsivoglia concorso nel reciproco mantenimento. -
Spese legali compensate.”.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 16.10.2024, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Este (PD) il giorno 25.10.2008.
Le parti hanno allegato di vivere separati ininterrottamente dalla data della omologa della separazione personale dei coniugi di cui al decreto n. cronol. 991/2021 del 3.2.2021, pronunciato dal Tribunale di
Rovigo (udienza presidenziale tenutasi in data 02/02/2021).
I ricorrenti hanno dato atto che la figlia minore , nata nel 2008, risiede con il padre e frequenta Per_1
la scuola media superiore.
In ragione di detta condizione e della convivenza intrapresa dalla con altra persona Parte_2
successivamente alla separazione, i genitori hanno concordato l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, che provvederà al mantenimento della figlia in via diretta stante l'assenza di redditi in capo alla madre, salvo l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 30 %.
I ricorrenti hanno dato atto di essere economicamente autosufficienti;
il percepisce una Pt_1
retribuzione mensile media di euro 1.400,00, la , momentaneamente priva di reddito, è Parte_2
sostenuta economicamente dal convivente.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore e dispostane la trattazione mediante deposito di note scritte come da conforme richiesta delle parti, la causa è stata assegnata al
Collegio per la decisione.
3 Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 2.2.2021 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 3.2.2021 (v. documentazione allegata).
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della domanda ed al recepimento delle condizioni individuate dalle parti in quanto conformi alla legge e all'interesse della figlia minore.
Nulla sulle spese, essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 3945/2024 R.G. promossa da e Parte_2 Pt_3
, con l'intervento del Pubblico Ministero:
[...]
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Este (PD) il giorno 25 ottobre 2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto
Comune al n. 45, Parte II, Serie A;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 L. 898/1970;
RECEPISCE le condizioni concordate dalle parti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
NULLA sulle spese.
Rovigo, 7.1.2025
La Presidente
Dott.ssa Federica Abiuso
Il Giudice est.
Dott. Nicola Del Vecchio
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