Ordinanza cautelare 22 ottobre 2025
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00755/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01482/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1482 del 2025, proposto da
EP RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Lenza, Ferdinando Belmonte, con domicilio eletto presso lo studio Guido Lenza in Salerno, viale degli Eucalipti 16;
contro
Comunità TA Alento Monte Stella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione delle idonee misure cautelari
della deliberazione del Consiglio generale della Comunità TA Alento Monte Stella n. 4 del 12 giugno 2025 – pubblicata in Albo pretorio in data 26 giugno 2025 con numero 296 – avente ad oggetto “Regolamento generale di accesso ai documenti amministrativi da parte di utenti e consiglieri.” nella parte in cui sono stati approvati gli articoli 7, 9, 10 e 22.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Comunità TA Alento Monte Stella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. NT ND e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
AT
Con atto depositato il 23 settembre 2025, contestualmente notificato alle controparti, si costituisce innanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il ricorrente, consigliere generale della Comunità TA Alento Monte Stella, per la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al presidente della Repubblica proposto il 31 agosto 2025 per l’annullamento della deliberazione del Consiglio generale della Comunità TA numero 4 del 12 giugno 2025, pubblicata il 26 giugno 2025, di approvazione del regolamento generale di accesso ai documenti amministrativi da parte di utenti e consiglieri, limitatamente all’articolo 7, all’articolo 9, all’articolo 10 e all’articolo 22 del regolamento.
La Comunità TA si costituisce in giudizio, per resistere al ricorso, il 5 ottobre 2025.
Il Tribunale amministrativo regionale, con ordinanza numero 439 del 22 ottobre 2025, accoglie l’istanza cautelare al fine della immediata fissazione dell’udienza di merito.
Nel contraddittorio scritto per la trattazione di merito le parti sviluppano le rispettive deduzioni ed eccezioni. In particolare, la Comunità TA resistente allega le modifiche regolamentari approvate con deliberazione del consiglio generale del 15 ottobre 2025 e insiste per il rigetto del ricorso. Parte ricorrente, nella memoria di replica, dichiara di aver abbandonato le censure riferite all’articolo 7, all’articolo 9 e all’articolo 10 del regolamento e insiste per l’annullamento dell’articolo 22.
Il ricorso è trattato all’udienza pubblica del 15 aprile 2026, venendo in decisione.
TO
Il ricorso è stato proposto da un consigliere generale della Comunità TA Alento Monte Stella per l’annullamento parziale del regolamento di accesso ai documenti amministrativi da parte di utenti e consiglieri.
Preliminarmente si deve dare atto della rinuncia, da parte del ricorrente, alle censure dedotte nei confronti dell’articolo 7, dell’articolo 9 e dell’articolo 10 del regolamento.
La materia del contendere, dunque, è limitata alla contestazione della legittimità dell’articolo 22 del regolamento, disciplinante l’accesso ai documenti da parte dei consiglieri comunitari.
Con il primo motivo, parte ricorrente deduce la lesione del diritto di accesso dei consiglieri per violazione dell’articolo 43 del testo unico degli enti locali. L’articolo 22, stabilendo che i consiglieri possano accedere agli atti solo presentando richiesta scritta, circostanziata e motivata e limitando la visione degli atti ad un giorno alla settimana, limitando inoltre l’accesso al protocollo a due sole volte al mese e stabilendo che il consigliere non potrebbe pretendere il rilascio di copia per ogni atto di cui richiede l’accesso, si porrebbe in contrasto con l’articolo 43, comma 2, del testo unico degli enti locali che riconoscerebbe ai consiglieri un diritto pieno e incondizionato di accesso a tutti gli atti utili all’espletamento del mandato.
Il motivo è solo parzialmente fondato.
L’unica violazione dell’articolo 43, comma 2, del testo unico degli enti locali, che riconosce ai consiglieri degli enti locali il diritto ad ottenere tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici utili all’espletamento del proprio mandato, ravvisabile nella disposizione regolamentare impugnata, consiste nella prescrizione per cui “il consigliere non può pretendere né quindi ottenere il rilascio di copia per ogni atto di cui richiede l’accesso”. L’esclusione del diritto di estrazione di copia dei documenti utili all’espletamento del mandato consiliare confligge con l’esercizio delle funzioni dei consiglieri di comunità e si presenta irragionevole e immotivata, non costituendo il rilascio di copia impedimento al normale funzionamento degli uffici amministrativi, nel contesto dell’Amministrazione digitale, e non essendo giustificabile con le esigenze di riservatezza il divieto di rilasciare copia di atti per i quali è stata consentita la visione.
Diversamente devono essere ritenute le ulteriori censure dedotte. Infondata è la censura per cui l’articolo 22 richiederebbe ai consiglieri la presentazione di una richiesta scritta, circostanziata e motivata per l’accesso agli atti. Diversamente da quanto dedotto dalla parte ricorrente, l’articolo 22 del regolamento stabilisce espressamente che le esclusioni e le limitazioni previste dal regolamento non si applicano al diritto di accesso alle informazioni esercitato dei consiglieri comunitari. Ne consegue la non applicabilità all’istanza di accesso del consigliere comunitario della limitazione recata dall’articolo 7 del regolamento, per cui il diritto di accesso sarebbe esercitabile soltanto mediante richiesta scritta e motivata. Inoltre non si può ritenere che la limitazione della visione degli atti ad un solo giorno settimanale e la limitazione dell’accesso al protocollo a due sole volte al mese siano irragionevoli ed eccessive limitazioni del diritto di accesso. In realtà si tratta di legittime modalità organizzative adottate dalla pubblica amministrazione per garantire la compatibilità dell’esercizio del diritto di accesso con le limitate risorse umane e strumentali della Comunità montana. Neppure si può condividere la contestazione di parte ricorrente del divieto di rilascio di credenziali o password che consentono l’accesso diretto ai sistemi informatici dell’ente. Tale divieto è giustificato da evidenti ragioni tecniche che depongono per l’adozione di modalità di accesso ai sistemi informatici e in particolare al protocollo informatico, sicure e protette rispetto a rischi di intrusione digitale, nonché per il rispetto del diritto alla riservatezza, in quanto i documenti protocollatati possono contenere anche dati sensibili. In tal senso la giurisprudenza ritiene che l'accesso del consigliere comunale a tutte le notizie e le informazioni in possesso del Comune e della Provincia e degli enti dipendenti, utili all'espletamento del proprio mandato, garantito dall'art. 43 del D.lgs. n. 267 del 2000, pur avendo un'estensione più ampia di quello della legge n. 241 del 1990, non può sottrarsi alla regola del ragionevole bilanciamento, visto che i diritti fondamentali di pari rango si trovano nell'assetto costituzionale in un rapporto di integrazione reciproca, non ordinato su base gerarchica, per cui non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La necessità del bilanciamento emerge dallo stesso art. 43, comma 2, D.lgs. n. 267 del 2000, laddove si esige che i dati richiesti siano utili all'espletamento del mandato e si pongano in rapporto di strumentalità alle funzioni espletate (Cons. Stato, Sez. V, Sentenza 13/06/2025, n. 5197).
Accertata la fondatezza solo parziale del primo motivo di impugnazione, si può procedere allo scrutinio delle censure successivamente dedotte.
Con il secondo motivo il ricorrente aveva impugnato l’articolo 7, l’articolo 9, per i quali ha espressamente abbandonato i motivi di impugnazione, nonché l’articolo 22 del regolamento nella parte in cui prevedrebbe obbligo di motivazione dell’istanza di accesso anche per i consiglieri comunitari.
Il motivo, oltre che parzialmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, è infondato nella parte in cui si censura l’articolo 22, per le ragioni già in precedenza chiarite.
Con il terzo motivo il ricorrente impugna la previsione, contenuta nell’articolo 10 e nell’articolo 22 del regolamento, per cui ogni istanza di accesso sia trasmessa obbligatoriamente al presidente dell’ente, in tal modo introducendo un controllo politico preventivo sull’esercizio del diritto di accesso.
Il motivo è improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, in seguito alle modifiche introdotte con la deliberazione della comunità del 15 ottobre 2025, sono state modificate entrambe le disposizioni normative impugnate, sostituendo all’obbligo di previa comunicazione al presidente dell’istanza di accesso, la previsione, nello specifico, per quanto di interesse contenuta nell’ultimo comma dell’articolo 22, per cui “per ogni e qualsiasi richiesta di accesso agli atti da parte dei consiglieri, sia per visione che per rilascio di copie, il responsabile del relativo servizio, laddove lo ritenesse opportuno, può informare il presidente, rappresentante legale dell’ente, per mera conoscenza”. La modifica regolamentare, eliminando dal regolamento la previsione contestata, rende improcedibile il motivo di impugnazione, indipendentemente dalla natura satisfattiva o meno della nuova previsione, non essendo stato proposto contro di essa alcun ricorso per motivi aggiunti.
Con il quarto motivo, infine, il ricorrente ripropone le censure sulle limitazioni temporali e quantitative (giorno fisso, accessi mensili, divieto di copie per ogni atto) già dedotte con il primo motivo.
Non si può che ribadire, dunque, quanto già ritenuto al riguardo, essendo fondata la sola censura sulla limitazione del diritto di estrazione di copia dei documenti richiesti.
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’articolo 22 del regolamento impugnato nella parte in cui dispone che “il consigliere non può pretendere né, quindi, ottenere il rilascio di copia per ogni atto di cui richiede l’accesso”.
Le spese processuali, tenuto conto della reciproca soccombenza, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla l’articolo 22 del regolamento impugnato, nei limiti in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV ZA, Presidente
NT ND, Consigliere, Estensore
Rosa Anna Capozzi, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| NT ND | LV ZA |
IL SEGRETARIO