Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/01/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.5412/21 di R.G. avente ad oggetto “azione ex art.2932 c.c.”
tra
Parte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Friolo, come da mandato in calce all'atto di citazione)
ATTRICE
e
Controparte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Piero De Stradis, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta)
Controparte_2
(rappresentato e difeso dagli avv.ti Meliana Francesca Ricchiuti e Roberto D'Amico, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta)
, in proprio e quale tutrice di Controparte_3 Controparte_4
(rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Epicoco, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e
1
Controparte_5
(rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pomarico, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta)
CONVENUTI
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All'udienza del 8.10.24 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei loro atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha convenuto in giudizio le parti epigrafate per sentir: 1) accertare la piena operatività del Pt_1
vincolo obbligatorio assunto con il contratto preliminare di compravendita inter partes del 14.5.07 e rinnovato con la scrittura integrativa posteriore al 21.1.14 e nel contempo l'inadempimento colpevole di uno dei promittenti venditori, , rifiutatasi di addivenire alla stipula dell'atto Controparte_1
definitivo; 2) emettere sentenza costitutiva ex art.2932 c.c. attributiva all'istante della proprietà
dell'immobile promesso in vendita, sito in Sava alla via Poerio n.9, e dar corso alle relative formalità
pubblicitarie; 3) condannare la parte inadempiente al pagamento della penale contrattuale. Ha dedotto a sostegno che i germani , anche per conto della loro anziana madre, comproprietaria dei 5/15 CP_1
dell'intero, si erano impegnati a vendere l'immobile entro un anno dal decesso della genitrice, avvenuto il
18.7.13; la deducente aveva già pagato in sede di preliminare il pattuito corrispettivo di euro 65.000,00 ed era stata immessa anticipatamente nel possesso del cespite, poi ristrutturato ed adibito a locale commerciale;
la volontà negoziale dei era ribadita in una scrittura privata redatta post mortem CP_1
dell'ascendente ma, malgrado le sollecitazioni ed il formale invito della promissaria a comparire il 15.3.18
dinanzi al notaio per la stipula del rogito, una delle controparti, , aveva Controparte_1
2 ingiustificatamente disatteso l'impegno assunto, impedendo così il trasferimento immobiliare;
la condotta pregiudizievole della era suscettibile di essere sanzionata con la penale prevista sub art.9 del CP_1
compromesso.
ha eccepito la nullità della scrittura negoziale del '07 perché configurava un patto Controparte_6
successorio vietato dall'art.458 c.c.; ha disconosciuto formalmente l'autografia della firma apposta sulla scrittura integrativa, eccependone in ogni caso la nullità in via derivata;
ha negato perciò stesso l'esistenza di un suo inadempimento.
Gli altri germani non hanno mosso contestazioni all'assunto della , aderendo alla sua CP_1 Pt_1
domanda; hanno sottolineato che la mancata conclusione della compravendita era dipesa unicamente da mentre i deducenti erano regolarmente comparsi dinanzi al notaio per la stipula del rogito, CP_1
come verbalizzato dal pubblico ufficiale.
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I) Va accolta la domanda di esecuzione in forma specifica.
La vicenda origina dal contratto preliminare del 24.5.07, che prevedeva l'impegno congiunto dei promittenti venditori di cedere alla il loro immobile in Sava al prezzo di euro 65.000 entro un Pt_1
anno dal decesso della (comproprietaria per 5/15 dell'intero), rectius “entro un anno dalla data di Pt_2
apertura della successione legittima in morte della signora…” (art.5).
Il negozio, per come strutturato, rivela il comune intento dei germani di obbligarsi a disporre CP_1
anche dei diritti dominicali (sul bene) che sarebbero loro spettati sulla futura successione mortis causa della madre sì da configurare “in parte qua” un patto successorio obbligatorio.
Sono patti successori vietati dall'art.458 c.c. le convenzioni che abbiano per oggetto la costituzione,
trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta e facciano così sorgere un vinculum iuris, di cui la disposizione ereditaria rappresenti l'adempimento. Il giudizio di disvalore dell'ordinamento riguarda anche il c.d. patto successorio dispositivo, pur non costituendo propriamente un negozio mortis causa (non regola la devoluzione dell'eredità ma presuppone che le stessa si svolga secondo
3 le sue regole, sicchè neppure vincola il de cuius), riscontrabile quando l'oggetto del contratto sia stato considerato dalle parti come compreso in una futura successione.
Ai fini che interessano, la nullità colpisce anche i patti dispositivi meramente obbligatori, che cioè obbligano a disporre di diritti da acquistare in una futura successione ereditaria.
Vi è però che la nullità del patto obbligatorio non si trasmette all'atto di adempimento, ergo, non lo travolge affatto (la disposizione potrebbe al più essere annullata per vizio del consenso della parte promittente, se ne sussistessero i presupposti, ipotesi neppure adombrata nel caso che ci occupa).
Su queste premesse, la successiva attività negoziale dei germani deve ritenersi valida ed efficace. CP_1
I comunisti, dopo il decesso e l'apertura della successione legittima della genitrice (avvenuta il 18.7.13),
nella pienezza dei loro diritti - avendo acquisito iure hereditario la quota materna di comproprietà
sull'immobile di via Poerio - hanno formalmente rinnovato il loro impegno negoziale con la , Pt_1
riproponendo il medesimo assetto d'interessi assunto con il compromesso del '07 mercè il richiamo per relationem al contenuto della futura vendita ed ai suoi effetti anticipati;
nel contempo, i paciscenti si sono obbligati alla stipula del definitivo di compravendita presso il notaio scelto dalla promissaria acquirente,
tenuta a comunicare alle controparti la data del rogito notarile. Nel preliminare le parti hanno dato atto altresì delle imposte e tributi a carico della promissaria acquirente e della variazione catastale del bene. Al
riguardo, parte attrice ha allegato l'incarto relativo alla pratica amministrativa per cambio di destinazione d'uso, con i dati e le planimetrie catastali aggiornate.
La scrittura privata, priva di data ma certamente intervenuta a successione aperta della Pt_2
(inequivocabili sono i puntuali riferimenti alla denuncia di successione presentata dagli stretti congiunti il
21.1.14), reca la volontà dispositiva anche di , sottoscrittrice dell'atto (art.2702 c.c.). Controparte_1
La convenuta ha disconosciuto la paternità dello scritto ma la consulenza grafica disposta in sede di verificazione - alle cui incontrastate valutazioni tecniche il giudicante opera integrale richiamo - ha acclarato in modo inconfutabile che lo scritto reca in calce la firma vergata da , data l'esistenza Controparte_1
di significative convergenze con le sottoscrizioni autografe di comparazione, nel tratto stilistico e nei parametri grafologici “individualizzanti” (basilari secondo i protocolli d'indagine grafico-forense).
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L'impegno traslativo consacrato con il “nuovo” contratto preliminare non fissava un termine preciso per la stipula dell'atto definitivo ma lo ancorava sostanzialmente all'iniziativa della promissaria acquirente,
facultata a scegliere il notaio rogante ed a comunicare ai promittenti venditori la data del rogito notarile.
L'inerzia dei paciscenti si è protratta sino al febbraio 2018 allorquando l'aspirante compratore ha comunicato ai lo studio notarile e la data del 15.3.2018 fissata per la redazione del contratto CP_1
definitivo, diffidandoli a rispettare l'impegno (missiva del 9-13/2/2018).
non si è presentata al rogito, senza alcuna giustificazione, mentre gli altri fratelli Controparte_1
hanno raccolto l'invito di controparte, presentandosi all'appuntamento per prestare il loro consenso al trasferimento immobiliare (v. attestazione notarile).
Il rifiuto della donna - ribadito implicitamente con l'omessa partecipazione alla procedura mediatizia avviata di lì a poco dalla - ha impedito la stipula dell'atto di trasferimento cui gli altri fratelli si Pt_1
sono da sempre mostrati disponibili ed interessati.
L'inadempimento del singolo si riflette però sulla posizione degli altri comproprietari, data l'unitarietà ed inscindibilità della prestazione in capo ai promittenti venditori, da considerarsi unica parte complessa. Nel
preliminare di vendita di bene indiviso considerato come “unicum” (e non come somma delle singole quote facenti capo a ciascun comproprietario) la prestazione dei promittenti venditori ha natura indivisibile
(art.1316 c.c.) poiché ciascun promittente non solo si obbliga a prestare il consenso per il trasferimento della sua quota ma promette anche il fatto altrui, e cioè il consenso degli altri, attesa l'unitarietà della prestazione (Cass. 20/4013) ragion per cui la domanda diretta ad ottenere la pronuncia ai sensi dell'art.2932 c.c. per inadempimento della prestazione inscindibile deve indirizzarsi nei confronti di tutti i promittenti venditori, parti del rapporto plurisoggettivo unico e litisconsorti necessari nel relativo giudizio.
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5 La , in sede di compromesso, si è impegnata ad acquistare l'immobile per se e/o per persona da Pt_1
nominare alla stipula dell'atto notarile.
Nel caso in cui sia stipulato un preliminare di vendita per persona da nominare, con la previsione che l'electio amici debba avvenire entro la data fissata per la stipulazione del definitivo, affinchè la nomina sia valida è necessario che la sua comunicazione alla controparte, con la relativa accettazione (del terzo), sia contenuta nella domanda di esecuzione in forma specifica ex art.2932 c.c. (Cass. 23/31332).
L'attrice ha esercitato la facoltà di elezione indicando nell'atto di citazione il terzo cui trasferire la proprietà
(tale ) ma non ha allegato l'accettazione da parte del terzo nominato -non contenuta Persona_1
nell'atto di citazione né desumibile aliunde - sicchè il subingresso nel contratto non può ritenersi perfezionato e la designazione rimane inefficace (Cass.23/10850; Cass.11/13537; Cass.98/11296).
In difetto, il contratto produce i suoi effetti nei confronti dei contraenti originari, ergo si consolida automaticamente la legittimazione sostanziale in capo alla stipulante, in analogia a quanto disposto dall'art.1405 c.c. in caso di mancata o tardiva dichiarazione di nomina.
Va quindi emanata sentenza di trasferimento coattivo in favore dell'attrice, in presenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art.40 legge n. 47/1985 (sulla costruzione realizzata ante 1.9.1967) contenuta nel preliminare e delle risultanze catastali in atti.
L'effetto traslativo non è condizionato alla controprestazione perché la ha già pagato l'intero Pt_1
prezzo, come risulta per tabulas.
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II) Va rigettata l'ulteriore domanda formulata contro . Controparte_1
La invoca il pagamento della penale prevista dall'art.9 del primigenio contratto preliminare. La Pt_1
clausola stabiliva che “l'eventuale ritardo della stipula notarile fissata entro un anno dal decesso della
6 signora imputabile alla parte promittente venditrice, comporterà una penale pari ad euro Parte_3
500,00 per ogni mese di ritardo”.
Senonchè le dinamiche negoziali, sfociate nella rinnovazione del contratto preliminare che, lungi dal fissare un termine per la stipula dell'atto definitivo, lo ha rimesso sostanzialmente all'iniziativa della promissaria acquirente (di fatto attivatasi solo nel 2018) rivelano l'implicita caducazione della clausola originaria,
incompatibile con il nuovo assetto d'interessi e le tempistiche dettate dai contraenti.
II) Non vi è da pronunziare sulle domande subordinate di parte attrice.
La domanda riconvenzionale di parte convenuta, proposta solo con la memoria ex art.183 n.1 cpc, è
evidentemente tardiva ed inammissibile. Del pari inammissibile è la querela di falso proposta dalla con la comparsa conclusionale, che non può contenere la nuova istanza (Cass.16/1870; CP_1
Cass.11/17900).
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L'esito della lite tra la e (effettiva controparte), sfociata in una parziale Pt_1 Controparte_1
soccombenza reciproca, giustifica la condanna della convenuta a rifondere i due terzi delle spese - liquidate come da dispositivo, secondo criteri e parametri aggiornati al d.m. n.147/2022 - e la compensazione della restante quota.
Sulla devono gravare in ogni caso gli oneri della c.t.u., liquidati come da separato decreto. CP_1
Le spese tra l'attrice e le altre parti convenute, che non hanno frapposto ostacoli al trasferimento immobiliare ed hanno aderito alla domanda ex art.2932 c.c., vanno opportunamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara l'inadempimento della parte promittente venditrice all'obbligo di concludere il contratto definitivo previsto dal preliminare di compravendita concluso con;
Parte_1
7 - accogliendo la domanda ex art.2932 c.c., trasferisce in favore di l'immobile (locale Parte_1
commerciale su tre livelli) sito in Sava Giorgio Jonico alla via Carlo Poerio n.
9 - censito in catasto al fg.47
p.lla 1017 sub.1 piano S1-T-1 ctg. C/1 cl. 1 cons. mq.124 sup. catast. mq.131 R. C. euro 1.453,72 - al prezzo di euro 65.000,00, già pagato dall'acquirente;
- ordina all'Agenzia delle Entrate - Serv. di Pubblicità Immobiliare Taranto la trascrizione della presente sentenza, esonerandola da ogni responsabilità al riguardo;
- rigetta l'ulteriore domanda dell'attrice;
- condanna a rifondere alla parte attrice i due terzi (2/3) delle spese e competenze Controparte_1
del giudizio, che liquida in tal misura in euro 8.192,00 (euro 524,00 per esborsi documentati;
euro 7.668,00
per compenso) oltre rsg, iva e cap e distrae in favore dell'avv. Roberta Friolo, dichiaratasi anticipataria,
compensando tra le parti il residuo terzo delle medesime spese;
- pone definitivamente a carico di le spese della c.t.u.; Controparte_1
- compensa le spese di lite tra l'attrice e le altre parti convenute.
Taranto, 24.1.2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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