Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/01/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
RI FA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 31.01.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dall'avv. Francesco Tanzi Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. RA. CP_1
Andriulli, F. Certomà, A. Brancaccio Resistente
OGGETTO: cancellazione elenchi OTD
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 17.07.2023 la ricorrente si doleva del disconoscimento, effettuato a seguito della pubblicazione dell'elenco annuale 2022 e comunicato con nota del
27.07.2022, delle giornate lavorative prestate come OTD alle dipendenze della
[...]
per 103 giorni nell'anno 2018 (nei mesi da febbraio a giugno); Parte_2 per 103 giorni nell'anno 2019 (nei mesi da marzo a giugno); per 103 giorni nell'anno
2020 (nei mesi da febbraio a giugno); per 103 giorni nell'anno 2021 (nei mesi da aprile ad agosto).
La ricorrente lamentava, altresì, che in conseguenza della cancellazione delle predette giornate agricole erano state rigettate le domande amministrative dalla stessa proposte per ottenere la corresponsione della disoccupazione agricola per gli anni 2018-2021.
La ricorrente, pertanto, sostenendo di aver lavorato alle dipendenze della soc. agr. per i giorni e negli anni indicati, agiva in giudizio per ottenere Parte_2
l'accertamento del proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi Otd per 103 gg rispettivamente negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 con conseguente condanna
Si costituiva in giudizio l' che con propria memoria contestava quanto dedotto CP_1 da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di testimoni, veniva discussa oralmente e veniva decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Tanto premesso il ricorso nel merito è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Le istanze della parte ricorrente traggono origine dal disconoscimento dell'attività lavorativa indicata in premessa in premessa, cui l'istituto previdenziale convenuto
è approdato sulla scorta degli accertamenti ispettivi compendiati nel verbale di accertamento in atti (vds. Doc. all. , da cui si evince che era stata rilevata una CP_1 significativa sproporzione fra il numero di giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni, nonché rispetto agli esigui ricavi dichiarati, oltre alla contraddittorietà delle dichiarazioni raccolte dal personale dipendente.
Valorizzando tali elementi, l' aveva, pertanto, disposto la cancellazione dagli CP_2 elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli delle giornate di buona parte dei braccianti formalmente impiegati dalla azienda agricola ivi comprese quelle Parte_2 assertivamente prestate dalla ricorrente negli anni dal 2018 al 2021.
Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi, che è onere del ricorrente provare.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art.
9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (cfr. Cass. n. 18605/2017 e Cass., sez. lav., 0n.13877/2012).
Ebbene, tale onere probatorio è stato assolto dalla parte ricorrente. Dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente ha lavorato negli anni indicati in ricorso (dal 2018 al 2021) per circa 103 giornate l'anno, nel periodo compreso da febbraio/marzo a giugno e che, in tale arco di tempo, si è occupata prevalentemente della piantagione e raccolta di ortaggi in serra.
Tali circostanze sono confermate dai testi i quali hanno riferito, concordemente a quanto dichiarato dalla ricorrente in sede ispettiva, che la stessa si recava sui campi insieme ad altre colleghe e che si occupava prevalentemente di semina e raccolta di ortaggi (cfr. dich. teste “i terreni erano situati in agro Testimone_1 di e li raggiungevamo con le nostre macchine. In particolare, io e la Parte_2 signora ci recavamo con la nostra auto a giorni alterni (…) ci occupavamo Pt_1 della semina e della raccolta di ortaggi, in particolare ricordo pomodori, melanzane,
e NE (…) ricordo che prevalentemente lavoravamo a partire dal mese di gennaio circa fino più o meno alla fine di giugno per un periodo più o meno di 102 giorni annui”; cfr. dich. teste “i terreni erano situati in agro di Testimone_2 [...]
in particolare ricordo contrada Casa Rossa, e li raggiungevamo con la Pt_2 macchina insieme alla signora )”). Parte_1
La natura subordinata del rapporto di lavoro è confermata, nel periodo indicato in ricorso anche dalla circostanza, riferita dai testi senza contraddizione con quanto riferito dalla ricorrente in sede ispettiva, che la ricorrente riceveva le direttive dal titolare, , il quale gli indicava le attività da svolgere (cfr. dich. teste Testimone_3
e “il sig. era sui terreni e ci diceva cosa Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 fare”). Analogamente venivano rese coerenti dichiarazioni in ordine alla circostanza che la ricorrente fosse retribuita periodicamente con la somma di € 40,00 giornalieri, corrisposti settimanalmente in contanti (cfr. dich. teste Tes_2
“ricordo che la retribuzione era di poco più di €40 giornaliere (…) la stessa ci veniva pagata da vecchio in contanti e con cadenza settimanale”; cfr. dich. teste Tes_3
“la retribuzione era circa di €40 al giorno che ci pagava in contanti e il signor Tes_1 vecchio ogni fine settimana. Era lui che ci consegnava le buste paga”).
Quanto riferito oralmente dai testi, trova conferma nella documentazione depositata in atti (cfr. buste paga all. ricorr.).
Le dichiarazioni rese dai testi devono, inoltre, ritenersi attendibili sia in quanto coerenti tra loro, sia in quanto confermative e non contraddittorie con quanto dichiarato dalle testimoni e dalla ricorrente in sede ispettiva (cfr. dich. ispettive e “ho lavorato anche nel 2021 da gennaio a maggio, qualche volta Tes_2 Tes_1 anche a giugno. Nel 2020 ho anche lavorato per lui sempre da gennaio a maggio. (…) lavoro per lo più nelle serre(…) con la signora suo marito ci Parte_1 accompagna a lavorare certe volte ci accompagna mio marito(…) D: lei è la signora lavorate sempre nello stesso periodo? R: si avrà iniziato Parte_1 Pt_1 nel 2018”; cfr. dich. ispettive “D: nel 2021 che mesi ha lavorato? R: da Pt_1 marzo a fine giugno (…) negli stessi mesi ho lavorato negli anni precedenti, dal 2018
(…) le serre sono in contrada terra rossa a A me accompagnava mio Parte_2 marito e veniva con noi;
un pò ci accompagnava pure suo marito Testimone_1
(…) lavoro con , con ). Tes_1 Testimone_2
Nel caso di specie, pertanto, non vi sono elementi in atti che consentano di ritenere che la ricorrente non abbia svolto tutte le giornate di lavoro denunciate. In assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario, alla luce del quadro probatorio sopra ricostruito, non sussistono indicazioni sufficienti per ritenere l'insussistenza del rapporto lavorativo dedotto in giudizio. In proposito, deve richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, nella materia in esame, si deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti in causa (così
Cass., sez. un., 26.10.2000, n. 1133).
Per le ragioni esposte si ritiene che il ricorso debba essere accolto con conseguente accertamento del diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi agricoli per il comune di San Marzano di San Giuseppe per 103 giorni rispettivamente negli anni
2018, 2019, 2020 e 2021.
Stante l'illegittimità del disconoscimento di giornate agricole operato dall' con CP_1 riferimento alle annualità in questione, deve dichiararsi il diritto della ricorrente all' erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni dal 2018 al
2021 richiesto in sede amministrativa (cfr. all. ricorr.) con conseguente condanna dell' al relativo pagamento. CP_1
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/14.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa RI FA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così Parte_1 CP_1 provvede:
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi agricoli per il Comune di residenza per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 rispettivamente per n. 103 giornate lavorative;
2.Condanna l' al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola in favore CP_1 della ricorrente per gli anni dal 2018 al 2021;
2. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida in € 1.300,00 oltre IVA, CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 31.01.2025
Il Giudice dott.ssa RI FA