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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 8213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8213 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'udienza di discussione dell'11.11.2025 la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 24358/2024 R.G. TRA
, , rappresentato e difeso dagli avv. MEROLLA LUIGI Parte_1 C.F._1 e RUSSO LAURA presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. ARDOLINO DIODATA elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 12.11.2024 il ricorrente, titolare di pensione categoria INVCIV n. 07852892 dall'1.12.2017, dichiarava quanto segue:
- con nota di riliquidazione dell'8.03.2023 l' gli aveva comunicato l'indebita percezione della CP_1 somma di € 3.678,12 per il periodo dall'1.09.2022 al 31.03.2023, di cui €. 2.096,64 per l'anno 2022 ed € 1.581,48 per l'anno 2023; il ricorso amministrativo del 19.05.2023 era stato rigettato dall' CP_1 con comunicazione del 21.12.2023;
- a seguito di verbale di revisione del 22.08.2022, che gli riconosceva solo la pensione di inabilità, nel giudizio di ATP n. 2482/2023 R.G. con omologa del 5.03.2024 egli era stato riconosciuto “invalido 100% con diritto all'indennità di accompagnamento” dalla data del verbale;
- in data 06/05/2024 l' gli aveva riconosciuto un credito di €. 11.085,84 a titolo di liquidazione CP_1 degli arretrati sulla indennità di accompagnamento dal 12/2017 fino al 31.05.2024, trattenendo però la somma di €. 1.962,02 a titolo di recupero dell'indebito;
- con successiva nota di riliquidazione del 30.09.2024 l' gli aveva comunicato il ricalcolo della
CP_1 prestazione relativamente alla pensione di inabilità civile, affermando l'indebita percezione della somma complessiva di € 6.069,73 per il periodo dall'1.01.2021 al 31.07.2024 per superamento dei limiti reddituali, di cui €.
2.390.97 per l'anno 2022, 2.399,93 per l'anno 2023 ed €. 1.292,27 per l'anno 2024. Tanto premesso, il ricorrente denunciava l'illegittimità/irripetibilità della richiesta di restituzione avanzata dall' per mancanza del requisito reddituale, deducendo l'assenza di dolo e, dunque,
CP_1 che non era a lui addebitabile l'erogazione non dovuta, di contro imputabile esclusivamente ad errori contabili dell' ; chiedeva pertanto dichiararsi l'illegittimità della richiesta di restituzione, previo
CP_1 accertamento dell'irripetibilità delle somme già versate e della decadenza dell'Istituto da ogni pretesa restitutoria;
per l'effetto, chiedeva condannare l' alla restituzione in suo favore della somma di
CP_1
€. 1.962,02 indebitamente recuperata in occasione della liquidazione degli arretrati sulla indennità di accompagnamento nuovamente riconosciuta, come da nota del 06.05.2024, con vittoria di spese da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato, in fatto e in CP_1 diritto, e, altresì, non provato, con vittoria di spese. Preliminarmente affermava la sussistenza di tutte le condizioni per il legittimo recupero delle somme indebitamente erogate al ricorrente, in quanto l'erogazione non dovuta era addebitabile al solo ricorrente, che non poteva invocare il legittimo affidamento e la buona fede, atteso che costui aveva omesso di comunicare i dati reddituali, dichiarando il reddito proprio e del coniuge come pari a zero per l'anno 2021. Eccepiva, altresì, la mancanza di prova in ordine al requisito reddituale per dimostrare il proprio diritto alla prestazione, nonché l'infondatezza della sostenuta irripetibilità, ritenendo che, nel caso di specie, trovava attuazione la disciplina generale sull'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e non quella, invocata dal ricorrente, dell'indebito previdenziale contenuta nell'art. 13 della L. n. 412 del 1991, applicabile per le pensioni e non per le prestazioni assistenziali. All'udienza del 4.03.2025 il ricorrente riferiva di aver ricevuto, successivamente all'iscrizione del presente giudizio altro provvedimento di riliquidazione afferente la prestazione della pensione di inabilità.
Oggetto della domanda sono le riliquidazioni della prestazione n. 07852892, Cat. INVCIV, datate 2023 e 2024, rispetto alle quali l' assume esservi un indebito di parte ricorrente per somme CP_1 non spettanti per gli anni 2022, 2023 e 2024. Il primo indebito dell'8.3.23 riguarda la revoca dell'indennità di accompagnamento già spettante a seguito di visita di revisione, e dunque il recupero degli importi a tale titolo indebitamente percepiti dal 09/2022 fino 03/2023, in misura pari ad euro 3.678,12. A seguito di ATP contenente impugnazione del verbale di revisione - conclusosi con omologa che ha, di contro, riconosciuto la spettanza della detta prestazione già revocata, a far data dalla revisione del 22.8.22 – l' ha riconosciuto a parte CP_1 ricorrente un credito di 11.085,84, ma ha trattenuto € 1.962,02 per chiudere l'indebito Pratica 17597601 dell'8.3.23 precedentemente recuperato con rate mensili sulla pensione. Orbene, come riferito dal funzionario escusso quale teste, “in relazione alla Testimone_1 riliquidazione dell'08.03.23, degli € 3. ià corrisposto € 1.716,10; il pagamento a seguito di omologa di maggio 2024 tiene conto dell'avvenuta restituzione di tale somma, ma, poiché era già avvenuto un pagamento di € 1.962,02 tale somma va portata in detrazione dall'importo di
€11.085,84, altrimenti in favore della parte vi sarebbe stato un doppio pagamento per lo stesso titolo di indennità di accompagnamento per lo stesso periodo”. In tali termini la somma in esame appare correttamente richiesta in restituzione, di modo che va disattesa la domanda nella parte relativa alla richiesta di restituzione di € 1.962,02 in proprio favore. Il secondo indebito n. 18862991 oggetto di giudizio è sorto a seguito di una ricostituzione reddituale effettuata per il periodo di imposta 2021, dunque per redditi posseduti nell'anno 2021 rilevabili dall'anno 2022. La tesi difensiva dell' si basa su assunti non comprovati in quanto si CP_1 richiamano i documenti “Punto Fisco”, che però nulla dicono né comprovano, di talchè la domanda di parte istante appare fondata in parte qua. Peraltro, a tal proposito va richiamato l'orientamento giurisprudenziale in tema, secondo il quale nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' : a detto ente già il D.L. n. 269 del CP_1 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati, con suo conseguente onere del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale ha previsto che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte CP_1 le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1 Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha previsto al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei CP_1 redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 ha stabilito che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_1 reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui risulta perciò confermato che i detti titolari non devono comunicare all' la propria situazione reddituale ove sia già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1 dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che, proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere però dichiarati all' . CP_1 Al riguardo può infine richiamarsi la recente sentenza della Corte di Cassazione del 30/06/2020, n.13223, secondo la quale: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” Inoltre: “Vale anche per l'indebito assistenziale l'affermazione effettuata in tema di indebito previdenziale, secondo cui laddove le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale o siano, comunque, dallo stesso conoscibili con l'uso della diligenza richiestagli in ragione della qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente - ancorché in malafede - non è determinante dell'indebita erogazione e non può costituire ragione di addebito della stessa.” Da ultimo si è pronunciata anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 8 del 27.1.2023, che, nell'individuare i presupposti elaborati dalla Corte EDU che consentono di identificare un affidamento legittimo in capo al percettore della prestazione, in tema di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, ha individuato le condizioni che tramutano la condictio indebiti in un'interferenza sproporzionata nei confronti di tale affidamento. < individuato quali elementi costitutivi dell'affidamento legittimo: l'erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità; la provenienza dell'attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all'esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo;
la mancanza di una attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali;
un'erogazione effettuata in relazione a una attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima;
la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione. L'identificazione di una situazione di legitimate expectation non importa, nondimeno, per ciò solo l'intangibilità della prestazione percepita dal privato…. Le censure della Corte EDU si appuntano, invece, sulla proporzionalità dell'interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole... 9.– A fronte dell'interpretazione prospettata dalla Corte EDU in merito all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto…
10.– Rispetto a specifiche tipologie di prestazioni indebite, ricomprese fra quelle esaminate dalla giurisprudenza della Corte EDU, ma invero differenti rispetto a quelle oggetto del presente giudizio, il sistema normativo interno esclude tout court la ripetizione dell'indebito, offrendo una tutela particolarmente incisiva, che, per completezza, è opportuno brevemente richiamare. 10.1.– Si tratta, innanzitutto, di prestazioni previdenziali, pensionistiche e assicurative, per le quali il legislatore italiano dispone l'irripetibilità, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui l'accipiens fosse consapevole di percepire un indebito e, dunque, fosse in uno stato soggettivo di dolo (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88…; nonché art. 55, comma 5, della stessa legge n. 88 del 1989, che estende la disciplina alle prestazioni non dovute erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL – in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali). Analoga disciplina si desume, poi, da un complesso di previsioni concernenti prestazioni economiche di natura assistenziale (art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448…; art.
3-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850…; art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173…), rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità, richiamando l'ordinanza n. 264 del 2004 di questa Corte, ha riconosciuto la sussistenza di «un principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile» (Corte di cassazione, sezione sesta civile – lavoro, ordinanza 30 giugno 2020, n. 13223; si vedano anche Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 novembre 2018, n. 28771 e 3 febbraio 2004, n. 1978). Nei casi sopra richiamati, non è richiesta alcuna prova dell'affidamento, sicché quest'ultimo, più che rilevare quale interesse protetto, si configura – unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate – quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e n. 431 del 1993).>> Ne consegue che, considerato che l'indebito oggetto di contestazione si riferisce agli anni 2022, 2023 e 2024, per redditi riferiti all'anno 2021, e che la dichiarazione dei redditi viene fatta nell'anno successivo per quelli maturati nell'anno precedente;
rilevato che l'ente non ha provato il proprio assunto concernente il dolo del pensionato, in merito a redditi dichiarati in modo non conforme;
la domanda in parte qua va accolta. La teste , in merito alla riliquidazione del 07.01.25, prodotta da parte ricorrente unitamente Tes_1 alle note del 15.09.25, ha chiarito che essa afferisce alla prestazione della pensione di inabilità, rispetto alla quale l'adeguamento apportato afferisce ad una rimodulazione dell'importo a partire dal 2020; “la stessa segue ad una domanda del 23.09.2024 di ricostituzione per motivi reddituali. Essa incide sulla nota di riliquidazione settembre 2024 nel senso che la parte, a seguito di tale provvedimento del gennaio 2025 è creditrice di €. 3.339,61, che andranno detratti dalla riliquidazione del 30.09.24 (la parte, dunque, a seguito del provvedimento del gennaio, sarebbe ancora debitrice di
€6.069,73 - €3.339,61 = €2.730,12). Inoltre, il ha corrisposto, nel periodo da ottobre 2024 Parte_1 a gennaio 2025, €200 (in misura pari a 50€ al mese), nonché €37,20 per mese, a partire da febbraio 2025 al dicembre 2025, per totali €. 409,20. Quindi, al 31.12.25 risulterebbe che il sarebbe Parte_1 debitore di € 2.120,84 (€2.730,12 – €200 – €409,20)”. Orbene, posto che è emerso che la riliquidazione del 07.01.25 ha comportato un ridotto debito del ricorrente, deve ritenersi che in parte qua sia cessata la materia del contendere, nel senso che la nota di riliquidazione del 30.09.2024 resta in piedi in relazione ad un ridotto importo pari ad €. 2.730,12, (ovvero €. 6.069,73 - €. 3.339,61). Avendo alla data attuale parte ricorrente corrisposto, come dichiarato dal detto funzionario, €. 200 (in misura pari a 50 €. al mese per 4 mesi), nonché €. 372,00 per mese, a partire da febbraio 2025 al novembre 2025 compreso, in totale €. 572,00, l'accoglimento in parte qua della domanda comporta che, in merito alla nota di riliquidazione del settembre 2024, come adeguata a seguito di riliquidazione del 7.1.2025, deve accertarsi che nulla deve in restituzione il ricorrente;
in suo Parte_1 CP_ favore l' va condannato al pagamento di €. 572,00, oltre interessi dalle date di corresponsione dei singoli importi mensili di €. 50,00 e 37,20, al saldo. CP_ Le spese seguono la soccombenza dell e si liquidano, previa compensazione della metà in relazione alla parziale cessazione della materia del contendere, all'intervenuto provvedimento di riliquidazione in corso di giudizio, ed al parziale accoglimento della domanda, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: a) accoglie il ricorso in parte qua e dichiara che parte ricorrente non è tenuta alla restituzione in CP_ favore dell' dell'importo di cui alla nota di riliquidazione del 30.09.2024, come ridotta a seguito CP_ di riliquidazione del 7.1.2025; per l'effetto condanna l alla restituzione in favore di Parte_1
di €. 572,00, oltre interessi come in motivazione al saldo;
[...] b) condanna l' al rimborso delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che, compensate CP_1 per la metà, liquida nel residuo in complessivi €. 1.348,00, oltre CPA, IVA e spese forfettarie come per legge con distrazione in favore degli avv. MEROLLA LUIGI e RUSSO LAURA antistatari. Napoli 11.11.25
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon
Il giudice del lavoro del tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'udienza di discussione dell'11.11.2025 la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 24358/2024 R.G. TRA
, , rappresentato e difeso dagli avv. MEROLLA LUIGI Parte_1 C.F._1 e RUSSO LAURA presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. ARDOLINO DIODATA elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 12.11.2024 il ricorrente, titolare di pensione categoria INVCIV n. 07852892 dall'1.12.2017, dichiarava quanto segue:
- con nota di riliquidazione dell'8.03.2023 l' gli aveva comunicato l'indebita percezione della CP_1 somma di € 3.678,12 per il periodo dall'1.09.2022 al 31.03.2023, di cui €. 2.096,64 per l'anno 2022 ed € 1.581,48 per l'anno 2023; il ricorso amministrativo del 19.05.2023 era stato rigettato dall' CP_1 con comunicazione del 21.12.2023;
- a seguito di verbale di revisione del 22.08.2022, che gli riconosceva solo la pensione di inabilità, nel giudizio di ATP n. 2482/2023 R.G. con omologa del 5.03.2024 egli era stato riconosciuto “invalido 100% con diritto all'indennità di accompagnamento” dalla data del verbale;
- in data 06/05/2024 l' gli aveva riconosciuto un credito di €. 11.085,84 a titolo di liquidazione CP_1 degli arretrati sulla indennità di accompagnamento dal 12/2017 fino al 31.05.2024, trattenendo però la somma di €. 1.962,02 a titolo di recupero dell'indebito;
- con successiva nota di riliquidazione del 30.09.2024 l' gli aveva comunicato il ricalcolo della
CP_1 prestazione relativamente alla pensione di inabilità civile, affermando l'indebita percezione della somma complessiva di € 6.069,73 per il periodo dall'1.01.2021 al 31.07.2024 per superamento dei limiti reddituali, di cui €.
2.390.97 per l'anno 2022, 2.399,93 per l'anno 2023 ed €. 1.292,27 per l'anno 2024. Tanto premesso, il ricorrente denunciava l'illegittimità/irripetibilità della richiesta di restituzione avanzata dall' per mancanza del requisito reddituale, deducendo l'assenza di dolo e, dunque,
CP_1 che non era a lui addebitabile l'erogazione non dovuta, di contro imputabile esclusivamente ad errori contabili dell' ; chiedeva pertanto dichiararsi l'illegittimità della richiesta di restituzione, previo
CP_1 accertamento dell'irripetibilità delle somme già versate e della decadenza dell'Istituto da ogni pretesa restitutoria;
per l'effetto, chiedeva condannare l' alla restituzione in suo favore della somma di
CP_1
€. 1.962,02 indebitamente recuperata in occasione della liquidazione degli arretrati sulla indennità di accompagnamento nuovamente riconosciuta, come da nota del 06.05.2024, con vittoria di spese da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato, in fatto e in CP_1 diritto, e, altresì, non provato, con vittoria di spese. Preliminarmente affermava la sussistenza di tutte le condizioni per il legittimo recupero delle somme indebitamente erogate al ricorrente, in quanto l'erogazione non dovuta era addebitabile al solo ricorrente, che non poteva invocare il legittimo affidamento e la buona fede, atteso che costui aveva omesso di comunicare i dati reddituali, dichiarando il reddito proprio e del coniuge come pari a zero per l'anno 2021. Eccepiva, altresì, la mancanza di prova in ordine al requisito reddituale per dimostrare il proprio diritto alla prestazione, nonché l'infondatezza della sostenuta irripetibilità, ritenendo che, nel caso di specie, trovava attuazione la disciplina generale sull'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e non quella, invocata dal ricorrente, dell'indebito previdenziale contenuta nell'art. 13 della L. n. 412 del 1991, applicabile per le pensioni e non per le prestazioni assistenziali. All'udienza del 4.03.2025 il ricorrente riferiva di aver ricevuto, successivamente all'iscrizione del presente giudizio altro provvedimento di riliquidazione afferente la prestazione della pensione di inabilità.
Oggetto della domanda sono le riliquidazioni della prestazione n. 07852892, Cat. INVCIV, datate 2023 e 2024, rispetto alle quali l' assume esservi un indebito di parte ricorrente per somme CP_1 non spettanti per gli anni 2022, 2023 e 2024. Il primo indebito dell'8.3.23 riguarda la revoca dell'indennità di accompagnamento già spettante a seguito di visita di revisione, e dunque il recupero degli importi a tale titolo indebitamente percepiti dal 09/2022 fino 03/2023, in misura pari ad euro 3.678,12. A seguito di ATP contenente impugnazione del verbale di revisione - conclusosi con omologa che ha, di contro, riconosciuto la spettanza della detta prestazione già revocata, a far data dalla revisione del 22.8.22 – l' ha riconosciuto a parte CP_1 ricorrente un credito di 11.085,84, ma ha trattenuto € 1.962,02 per chiudere l'indebito Pratica 17597601 dell'8.3.23 precedentemente recuperato con rate mensili sulla pensione. Orbene, come riferito dal funzionario escusso quale teste, “in relazione alla Testimone_1 riliquidazione dell'08.03.23, degli € 3. ià corrisposto € 1.716,10; il pagamento a seguito di omologa di maggio 2024 tiene conto dell'avvenuta restituzione di tale somma, ma, poiché era già avvenuto un pagamento di € 1.962,02 tale somma va portata in detrazione dall'importo di
€11.085,84, altrimenti in favore della parte vi sarebbe stato un doppio pagamento per lo stesso titolo di indennità di accompagnamento per lo stesso periodo”. In tali termini la somma in esame appare correttamente richiesta in restituzione, di modo che va disattesa la domanda nella parte relativa alla richiesta di restituzione di € 1.962,02 in proprio favore. Il secondo indebito n. 18862991 oggetto di giudizio è sorto a seguito di una ricostituzione reddituale effettuata per il periodo di imposta 2021, dunque per redditi posseduti nell'anno 2021 rilevabili dall'anno 2022. La tesi difensiva dell' si basa su assunti non comprovati in quanto si CP_1 richiamano i documenti “Punto Fisco”, che però nulla dicono né comprovano, di talchè la domanda di parte istante appare fondata in parte qua. Peraltro, a tal proposito va richiamato l'orientamento giurisprudenziale in tema, secondo il quale nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' : a detto ente già il D.L. n. 269 del CP_1 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati, con suo conseguente onere del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale ha previsto che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte CP_1 le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1 Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha previsto al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei CP_1 redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 ha stabilito che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_1 reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui risulta perciò confermato che i detti titolari non devono comunicare all' la propria situazione reddituale ove sia già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1 dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che, proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere però dichiarati all' . CP_1 Al riguardo può infine richiamarsi la recente sentenza della Corte di Cassazione del 30/06/2020, n.13223, secondo la quale: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” Inoltre: “Vale anche per l'indebito assistenziale l'affermazione effettuata in tema di indebito previdenziale, secondo cui laddove le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale o siano, comunque, dallo stesso conoscibili con l'uso della diligenza richiestagli in ragione della qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente - ancorché in malafede - non è determinante dell'indebita erogazione e non può costituire ragione di addebito della stessa.” Da ultimo si è pronunciata anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 8 del 27.1.2023, che, nell'individuare i presupposti elaborati dalla Corte EDU che consentono di identificare un affidamento legittimo in capo al percettore della prestazione, in tema di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, ha individuato le condizioni che tramutano la condictio indebiti in un'interferenza sproporzionata nei confronti di tale affidamento. < individuato quali elementi costitutivi dell'affidamento legittimo: l'erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità; la provenienza dell'attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all'esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo;
la mancanza di una attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali;
un'erogazione effettuata in relazione a una attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima;
la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione. L'identificazione di una situazione di legitimate expectation non importa, nondimeno, per ciò solo l'intangibilità della prestazione percepita dal privato…. Le censure della Corte EDU si appuntano, invece, sulla proporzionalità dell'interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole... 9.– A fronte dell'interpretazione prospettata dalla Corte EDU in merito all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto…
10.– Rispetto a specifiche tipologie di prestazioni indebite, ricomprese fra quelle esaminate dalla giurisprudenza della Corte EDU, ma invero differenti rispetto a quelle oggetto del presente giudizio, il sistema normativo interno esclude tout court la ripetizione dell'indebito, offrendo una tutela particolarmente incisiva, che, per completezza, è opportuno brevemente richiamare. 10.1.– Si tratta, innanzitutto, di prestazioni previdenziali, pensionistiche e assicurative, per le quali il legislatore italiano dispone l'irripetibilità, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui l'accipiens fosse consapevole di percepire un indebito e, dunque, fosse in uno stato soggettivo di dolo (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88…; nonché art. 55, comma 5, della stessa legge n. 88 del 1989, che estende la disciplina alle prestazioni non dovute erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL – in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali). Analoga disciplina si desume, poi, da un complesso di previsioni concernenti prestazioni economiche di natura assistenziale (art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448…; art.
3-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850…; art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173…), rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità, richiamando l'ordinanza n. 264 del 2004 di questa Corte, ha riconosciuto la sussistenza di «un principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile» (Corte di cassazione, sezione sesta civile – lavoro, ordinanza 30 giugno 2020, n. 13223; si vedano anche Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 novembre 2018, n. 28771 e 3 febbraio 2004, n. 1978). Nei casi sopra richiamati, non è richiesta alcuna prova dell'affidamento, sicché quest'ultimo, più che rilevare quale interesse protetto, si configura – unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate – quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e n. 431 del 1993).>> Ne consegue che, considerato che l'indebito oggetto di contestazione si riferisce agli anni 2022, 2023 e 2024, per redditi riferiti all'anno 2021, e che la dichiarazione dei redditi viene fatta nell'anno successivo per quelli maturati nell'anno precedente;
rilevato che l'ente non ha provato il proprio assunto concernente il dolo del pensionato, in merito a redditi dichiarati in modo non conforme;
la domanda in parte qua va accolta. La teste , in merito alla riliquidazione del 07.01.25, prodotta da parte ricorrente unitamente Tes_1 alle note del 15.09.25, ha chiarito che essa afferisce alla prestazione della pensione di inabilità, rispetto alla quale l'adeguamento apportato afferisce ad una rimodulazione dell'importo a partire dal 2020; “la stessa segue ad una domanda del 23.09.2024 di ricostituzione per motivi reddituali. Essa incide sulla nota di riliquidazione settembre 2024 nel senso che la parte, a seguito di tale provvedimento del gennaio 2025 è creditrice di €. 3.339,61, che andranno detratti dalla riliquidazione del 30.09.24 (la parte, dunque, a seguito del provvedimento del gennaio, sarebbe ancora debitrice di
€6.069,73 - €3.339,61 = €2.730,12). Inoltre, il ha corrisposto, nel periodo da ottobre 2024 Parte_1 a gennaio 2025, €200 (in misura pari a 50€ al mese), nonché €37,20 per mese, a partire da febbraio 2025 al dicembre 2025, per totali €. 409,20. Quindi, al 31.12.25 risulterebbe che il sarebbe Parte_1 debitore di € 2.120,84 (€2.730,12 – €200 – €409,20)”. Orbene, posto che è emerso che la riliquidazione del 07.01.25 ha comportato un ridotto debito del ricorrente, deve ritenersi che in parte qua sia cessata la materia del contendere, nel senso che la nota di riliquidazione del 30.09.2024 resta in piedi in relazione ad un ridotto importo pari ad €. 2.730,12, (ovvero €. 6.069,73 - €. 3.339,61). Avendo alla data attuale parte ricorrente corrisposto, come dichiarato dal detto funzionario, €. 200 (in misura pari a 50 €. al mese per 4 mesi), nonché €. 372,00 per mese, a partire da febbraio 2025 al novembre 2025 compreso, in totale €. 572,00, l'accoglimento in parte qua della domanda comporta che, in merito alla nota di riliquidazione del settembre 2024, come adeguata a seguito di riliquidazione del 7.1.2025, deve accertarsi che nulla deve in restituzione il ricorrente;
in suo Parte_1 CP_ favore l' va condannato al pagamento di €. 572,00, oltre interessi dalle date di corresponsione dei singoli importi mensili di €. 50,00 e 37,20, al saldo. CP_ Le spese seguono la soccombenza dell e si liquidano, previa compensazione della metà in relazione alla parziale cessazione della materia del contendere, all'intervenuto provvedimento di riliquidazione in corso di giudizio, ed al parziale accoglimento della domanda, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: a) accoglie il ricorso in parte qua e dichiara che parte ricorrente non è tenuta alla restituzione in CP_ favore dell' dell'importo di cui alla nota di riliquidazione del 30.09.2024, come ridotta a seguito CP_ di riliquidazione del 7.1.2025; per l'effetto condanna l alla restituzione in favore di Parte_1
di €. 572,00, oltre interessi come in motivazione al saldo;
[...] b) condanna l' al rimborso delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che, compensate CP_1 per la metà, liquida nel residuo in complessivi €. 1.348,00, oltre CPA, IVA e spese forfettarie come per legge con distrazione in favore degli avv. MEROLLA LUIGI e RUSSO LAURA antistatari. Napoli 11.11.25
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon