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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott. Ennio RICCI Presidente dr.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice relatore dr.ssa Serena BERRUTI Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2614 R.G. per l'anno 2021, riservata in decisione in data 29 aprile
2024 a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Iammarino, Parte_1 C.F._1
giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente
E
), rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Addabbo, Controparte_1 C.F._2
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione depositata in data 19.1.2024 in sostituzione del precedente difensore;
resistente
Con l'intervento del P.M.
- interventore ex lege -
OGGETTO : cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 aprile 2024.
Il P.M. ha concluso in data 2 dicembre 2024
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1° giugno 2021, proponeva domanda di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio celebrato, con rito concordatario, in data 8 maggio 1999 con
[...]
dal quale erano nati i tre figli ( nato il [...]), (nata il [...]) CP_1 Per_1 Per_2
e ( nata il [...]). Per_3
Il ricorrente deduceva che i coniugi, a seguito dell'irreversibile crisi coniugale, si erano separati consensualmente e la separazione era stata omologata dal Tribunale di NT con decreto del
21.2.2019.
Il ricorrente evidenziava che, con le condizioni della separazione consensuale, la casa familiare era stata assegnata alla , in quanto collocataria dei tre figli, e chiedeva la conferma di tale CP_1
provvedimento; deduceva che, in sede di separazione, era stato posto a suo carico un assegno di €
510,00 mensili per il mantenimento dei tre ragazzi, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti perché ancora impegnati negli studi.
nel ricorso introduttivo evidenziava che le proprie condizioni economiche erano Parte_1 irreversibilmente peggiorate atteso che il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ASIA era definitivamente cessato in data 31.1.2021 e che era difficile il proprio reinserimento lavorativo;
che di contro la percepiva il reddito di cittadinanza, ragione per cui chiedeva che l'assegno di CP_1 mantenimento dei tre figli posto a suo carico fosse ridotto ad € 350,00 mensili.
Si costituiva la quale aderiva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili Controparte_1
del matrimonio, chiedeva la conferma dell'assegnazione della casa coniugale in suo favore, si opponeva alla riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli, posto a carico del ed Pt_1
invocava in proprio favore il riconoscimento di un assegno divorzile di € 400 mensili.
I coniugi comparivano dinanzi al Presidente all'udienza del 5.10.2021 nel quale era fallito il tentativo di conciliazione per opposizione di entrambi.
All'esito delle successive udienze celebrate per l'ascolto dei figli ed , il Presidente Per_2 Per_1 adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti con i quali confermava l'assegnazione del godimento della casa familiare alla . CP_1
Preso atto che le due figlie e erano andate a vivere con il padre, mentre il figlio Per_2 Per_3
era rimasto presso l'abitazione materna, e tenuto conto che entrambi i genitori avevano Per_1 riferito di essere disoccupati, con l'ordinanza presidenziale era revocato l'assegno di mantenimento per i tre figli previsto a carico del ed era previsto che ciascun genitore dovesse provvedere Pt_1
2 al mantenimento ordinario dei figli con sé conviventi, restando le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Successivamente le parti depositavano le memorie integrative.
Alla I udienza di comparizione dinanzi al G.I., entrambe le parti chiedevano un rinvio per il tentativo di definizione bonaria della lite che, tuttavia, non aveva esito positivo.
Alla successiva udienza del 9.11.2022 il ricorrente chiedeva la pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il Giudice rimetteva gli atti al Collegio per la decisione sullo status.
Il Tribunale con sentenza non definitiva n. 485/2023 pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in NT in data 8 maggio 1999.
La causa era rimessa sul ruolo e proseguiva con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Era espletata attività istruttoria con l'interrogatorio formale della resistente e l'escussione dei testi indicati dal ricorrente.
Erano altresì acquisite informazioni presso l'INPS in merito alla posizione contributiva di
[...]
e del figlio Inoltre era acquisita dall'INPS documentazione CP_1 Testimone_1
riguardante la percezione del reddito di cittadinanza da parte della . CP_1
La causa era riservata in decisione successivamente al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29 aprile 2024.
Con dette note rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
-porre a carico di un assegno mensile di € 150,00 per il mantenimento della Controparte_1
figlia maggiorenne convivente con il padre;
Per_2
-non disporre nulla in ordine all'assegnazione della casa familiare, di sua proprietà, considerato che il figlio maggiorenne , convivente con la madre, è autosufficiente;
Per_1
-rigetto di ogni altra domanda avanzata dalla , con vittoria di spese processuali. CP_1
rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
-confermare l'assegnazione a sé della casa familiare essendo disoccupata e convivente con il figlio
, studente universitario e non economicamente autosufficiente;
Per_1
-porre a carico di un Alberto un assegno divorzile di € 600,00 mensile in proprio favore ed Pt_1 un assegno di € 250,00 per il mantenimento del figlio;
Per_1
-nulla disporre in favore delle figlie e autonome ed indipendenti dai genitori;
Per_2 Per_3
-la condanna alle spese processuali.
3 Tanto premesso, si osserva che, alla pronuncia della sentenza parziale di cessazione degli effetti civile del matrimonio, devono seguono le ulteriori statuizioni sulle ulteriori domande avanzate dalle parti in merito al: 1) mantenimento dei figli maggiorenni ed;
2) assegnazione della Per_2 Per_1
casa familiare;
3) assegno divorzile richiesto dalla resistente.
-mantenimento dei figli maggiorenni e Per_1 Per_2
Nel merito si osserva che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 cc., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finchè essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica. Invero, come sostenuto dalla giurisprudenza, il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società ( in ultimo Cassazione n. 5088/2018).
La giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 17183/2020), ha mutato il suo orientamento in merito alla distribuzione degli oneri probatori allorchè si controverte del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e ha affermato che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Secondo tale pronuncia della Corte di Cassazione ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità
(ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne.
4 Si osserva, inoltre, che il giudice del merito è tenuto a valutare caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere di detto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni (cfr. da ultimo Cass. n. 358/23).
Nel caso di specie, dalle risultanze processuali è emerso che la figlia di anni 23 convivente Per_2
con il padre, ha lavorato dal febbraio 2022 alle dipendenze di una pasticceria in NT.
Il rapporto di lavoro è cessato nel novembre 2023 per dimissioni ( cfr. certificazione Mod.
C2/storico datato 18.1.2024 del Centro per l'impiego di NT), per cui deve ritenersi che sia venuto meno l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento in quanto l'ingresso effettivo del figlio maggiorenne nel mondo del lavoro, con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti, segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento.
Va tra l'altro considerato che il ricorrente, convivente con la figlia non ha né dedotto né Per_2
provato che la ragazza abbia ripreso gli studi o sia per completare un percorso formativo professionale.
Riguardo al figlio di anni 25, convivente con la madre, la resistente ha espressamente Per_1 dedotto nella comparsa conclusionale che suo figlio ha dovuto “tralasciare gli studi universitari” a causa della situazione di precarietà economica, ma nulla ha dedotto in merito all'attività attualmente svolta dal ragazzo.
Non è stato dimostrato che dall'anno 2020, in cui si è iscritto al corso di laurea in Testimone_1
Scienze Motorie, egli abbia frequentato l'università con profitto ed allo stato non risulta che il ragazzo è impegnato in un percorso formativo professionale di altro tipo, che gli consentirà di inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro, oppure in una qualsivoglia attività lavorativa, anche saltuaria.
Alla luce di tali elementi e dell'età del figlio , non più recente maggiorenne, deve ritenersi Per_1 che sia venuto meno l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento, in mancanza della prova, gravante sul richiedente, della sussistenza di impedimenti oggettivi o di gravi e giustificate difficoltà al raggiungimento dell'indipendenza economica del giovane.
5 Pertanto, vanno respinte le domande reciprocamente avanzate da ciascuna delle parti per la previsione di un assegno a carico dell'altro genitore a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne con sé convivente.
-l'assegnazione della casa familiare
Ai sensi dell'art. 337 sexies c.p.c. l'assegnazione della casa familiare è subordinata alla presenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti che siano conviventi con il genitore richiedente l'assegnazione.
Posto che il figlio , convivente con la madre, deve essere ritenuto ormai economicamente Per_1 autosufficiente, non sussistono più i presupposti per l'assegnazione della casa familiare a favore della ricorrente che, invece, era stata prevista con la separazione consensuale.
Pertanto, l'assegnazione della casa familiare in favore della va revocata e il godimento CP_1 dell'immobile resta assoggettato alle regole di diritto comune.
-domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente.
Deve premettersi che in sede di separazione consensuale, omologata con decreto del 19.2.2019 nulla venne previsto per il mantenimento della la quale, come emerge dalla CP_1 documentazione acquisita dall'INPS sino al settembre 2023 ha percepito il reddito di cittadinanza.
Orbene dagli atti di causa emerge che è iscritta nelle liste del centro per Controparte_1
l'impiego di NT (cfr. Mod. C2/storico del 19.1.2024 che attesta 6592 giorni di disoccupazione) cui deve ritenersi, in mancanza di elementi contrari, che la resistente non svolge attualmente attività lavorativa regolare.
La prova testimoniale non ha fornito la prova che la lavori, attualmente, presso la piscina CP_1
Jolly Nuoto in NT dove, come ammesso dalla stessa resistente in sede di interrogatorio formale, ella ha lavorato nell'anno 2022 solo per un breve periodo di prova di circa un mese e mezzo, al termine del quale, tuttavia, non è stata assunta.
In merito alla posizione di (di anni 54) si evidenzia che dagli atti di causa è emerso Parte_1
che questi, come da documentazione medica in atti, è affetto da gravi problemi di salute e nel marzo
2024 è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di “rivascolarizzazione miocardica”.
, come si evince dagli estratti del conto corrente bancario, ha lavorato sino ad Parte_1
agosto 2023 alle dipendenze della Al termine di tale rapporto di lavoro, ha Controparte_2 percepito l'indennità NASPI sino al febbraio 2024.
6 In data 1.3.2024 è stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato come operaio, con scadenza 31.5.2024 e poi prorogato per ulteriori tre mesi, con una retribuzione lorda di € 628,62 mensili.
Va evidenziato che, come risulta dagli atti di causa, il ricorrente provvede, comunque, a sostenere economicamente la figlia con lui convivente, la quale allo stato risulta disoccupata, nonché Per_2
la figlia la quale, pur avendo costituito un proprio nucleo familiare, è priva di reddito. Per_3
In proposito si evidenzia che la teste , compagna del ricorrente, ha riferito quanto Testimone_2 segue: “ aiuta economicamente sia e il suo nucleo familiare sia . Parte_1 Per_3 Per_2
e non lavorano ed anche il compagno di non lavora. , Per_2 Per_3 Per_3 Parte_1
nonostante abbia seri problemi di salute, cerca di lavorare e con lavori saltuari trae un piccolo guadagno con cui provvede, nei limiti delle sue capacità, alle esigenze dei suoi familiari”.
Risulta, altresì, che è sottoposto alla procedura di sovraindebitamento di cui all'art. Parte_1
14 quinquies l. 3/2012, aperta con decreto di questo Tribunale del 13.7.2022 (stato passivo €
170129,47) ragione per cui deve ritenersi che il ricorrente si trovi in una condizione di oggettiva difficoltà economica e finanziaria.
Inoltre sostiene l'onere economico del canone di locazione mensile di € 300,00 Parte_1
della propria abitazione (cfr. contratto del 25 aprile 2019 regolarmente registrato allegato al ricorso).
In merito ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile si rammenta che detto assegno
è invero ancorato a presupposti differenti rispetto a quello di mantenimento (cfr. Cass. 12196/17).
La Suprema Corte aveva affermato che la spettanza dell'assegno divorzile deve essere valutata alla luce del principio di autoresponsabilità dei coniugi, ovvero in base al parametro della non autosufficienza economica del coniuge più debole, ritenendo non più attuale il riferimento alla continuazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio. (Cass. 11504/17).
L'autosufficienza può essere desunta da una serie di indici principali, quali il possesso di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, la disponibilità di una casa di abitazione e la capacità e possibilità effettive di lavoro personale;
in altri termini, la capacità di trovare le risorse sufficienti per il vitto, l'alloggio e l'esercizio dei diritti fondamentali (cfr. Cass.
20525/17).
Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che l'assegno di cui si discute ha finalità non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa (cfr. Cass. S.U. n. 18287/18), nel pieno rispetto degli artt. 2 e
29 della Costituzione, dai quali discende il principio di solidarietà post-coniugale. Alla luce di tale
7 insegnamento, il criterio dell'autosufficienza economica rimane certamente un parametro importante ai fini delle decisioni da assumere, ma non esclusivo.
Infatti, anche qualora il coniuge richiedente risulti economicamente autosufficiente, occorre valutare quale sia stato il suo contributo alla vita domestica e alla formazione della ricchezza complessiva della famiglia o dell'altro coniuge,
In particolare, la componente assistenziale dell'assegno svolge la funzione di permettere al coniuge economicamente più debole di poter far fronte alle necessarie incombenze della vita post-coniugale in una condizione economica, se non necessariamente paragonabile a quella goduta durante il matrimonio anche grazie all'apporto dell'altro coniuge, di normale vivibilità e di autosufficienza.
La componente compensativo-perequativa, invece, è volta a ridurre, se non eliminare, il significativo squilibrio reddituale tra i coniugi determinato dalle rinunce della parte economicamente debole a possibilità di carriera e di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia e alla crescita del patrimonio familiare, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La verifica e la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi costituisce, comunque, il dato da cui occorre prendere le mosse per poi procedere alle ulteriori valutazioni di cui si è detto.
Tanto premesso, alla luce delle risultanze processuali, non emerge un significativo squilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi.
Ed invero, come in precedenza evidenziato, sebbene svolge attività lavorativa, Parte_1
mentre la risulta disoccupata, deve tuttavia essere considerata la situazione di difficoltà CP_1
personale ed economica in cui versa il il quale, oltre ad essere affetto da gravi problemi di Pt_1
salute, è gravato da una significativa posizione debitoria e dispone di scarse risorse reddituali con le quali, come è stato provato, provvede non solo alle proprie esigenze di vita, ma anche a fornire un contributo economico alle figlie e . Per_2 Per_3
Proprio in ragione della mancanza di uno oggettivo squilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile invocato dalla
, neppure nella sua componente assistenziale. CP_1
Né la ha dedotto e dimostrato di avere fornito durante la vita matrimoniale il proprio CP_1
contributo alla formazione del patrimonio familiare o personale del coniuge.
Pertanto, la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente va respinta.
Il rigetto delle reciproche domande avanzate dalle parti giustifica la compensazione delle spese processuali.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di NT, I sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
-rigetta la domanda avanzata dal ricorrente per il mantenimento della figlia;
Testimone_3
-rigetta la domanda avanzata dalla resistente per il mantenimento del figlio;
Per_1
-rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
-revoca l'assegnazione della casa familiare in favore di Controparte_1
compensa le spese processuali.
NT 14 febbraio 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Floriana Consolante.
Il Presidente
Dott. Ennio Ricci
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