TAR Ancona, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 60
TAR
Ordinanza cautelare 20 febbraio 2015
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TAR
Ordinanza presidenziale 17 aprile 2025
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TAR
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere

    Il Tribunale ritiene che l'ordinanza sindacale sia illegittima sia per carenza dei presupposti per l'esercizio del potere straordinario, sia perché lo strumento si è rivelato inadeguato e non eseguibile. Non è stato provato che il pericolo derivi dalla proprietà della ricorrente né che questa abbia la materiale disponibilità delle aree interessate dalla falesia. Inoltre, le prescrizioni sono generiche e i tempi irrealistici. L'amministrazione avrebbe dovuto utilizzare gli ordinari strumenti amministrativi e condurre un'istruttoria tecnica approfondita e partecipata.

  • Accolto
    Eccesso di potere per sviamento

    Il Tribunale condivide la critica, ritenendo che l'ordinanza non sia adeguata a fronteggiare il pericolo, soprattutto considerando che il divieto di accesso all'area sottostante sarebbe stato uno strumento di tutela più idoneo.

  • Accolto
    Illegittimità derivata

    Poiché l'ordinanza sindacale è stata annullata, anche la nota che ne conferma i contenuti e preannuncia azioni in danno della ricorrente viene annullata.

  • Accolto
    Illegittimità derivata e vizi propri

    Il Tribunale accoglie i motivi aggiunti, ritenendo che la delibera sia illegittima sia per derivazione dall'ordinanza annullata, sia per vizi propri, in particolare per la mancata considerazione della perizia di parte e per la genericità delle determinazioni in danno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 60
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 60
    Data del deposito : 22 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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