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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 02/07/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
RG 213/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Verbania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Monica Barco presidente est. dott. Claudio Michelucci giudice dott. Maria Cristina Persico giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 26.2.2025, iscritta al n. 213/2025 R.G., rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 26.6.2025, promossa da:
, nato a [...] in data [...] (C.F. ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. E. Borgia del foro di
Novara dalla quale è rappresentato e difeso come da procura in atti
- ricorrente- contro
, nata a [...] in data [...], (C.F. ) residente in CP_1 C.F._2
Omegna (VB) Via F. Cavallotti n. 11
-resistente contumace- con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni
Per il ricorrente: “l'Ill.mo Tribunale di Verbania, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, piaccia al Tribunale Ill.mo:
-pronunciare, anche con sentenza non definitiva, lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Briga Novarese, in data 19 luglio 1997, con atto trascritto Parte_1 CP_1
presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune, nel Registro degli atti di matrimonio, anno
1997, n. uno, Parte I, e, conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Briga Novarese di provvedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
- revocare ogni precedente statuizione relativa al contributo al mantenimento della figlia e della moglie.”
Motivi della decisione
La domanda è fondata e merita accoglimento.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio con rito civile in Briga Novarese il 19.7.1997 (cfr. doc.
1) e si sono separati consensualmente -davanti al Presidente del Tribunale di Novara- con verbale in data 16.7.2013, omologato dal ridetto Tribunale con decreto del 19.7.2013 (cfr doc 2).
Sin dalla loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Novara nella procedura per separazione personale i coniugi hanno cessato la convivenza, che non è stata da allora più ripresa.
La condizione di cui al comma 2 della lett. b) dell'art 3 L. 898/1970, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con legge 6 marzo 1987 n. 74 e 55/2015, deve ritenersi sussistente nella fattispecie, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione.
Il tempo trascorso dalla separazione e la mancata opposizione della parte convenuta convincono il
Tribunale della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e dell'impossibilità di ricostruzione del consorzio familiare.
Alla luce delle indicate emergenze può dunque addivenirsi alla pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Va dichiarato cessato, come già previsto con ordinanza in data dal giudice delegato, l'obbligo posto a carico del ricorrente in sede di separazione di contribuire al mantenimento di moglie e figlia.
Stante la natura del giudizio e l'esito dello stesso le spese di lite rimangono a carico della parte che le ha sostenute.
p.q.m.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente decidendo, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Briga Novarese il 19.7.1997 da
, nato a [...] in data [...] e , nata a [...] in Parte_1 CP_1
data 03 maggio 1964, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Briga Novarese
(atto n. 1, Parte I, Serie -, anno 1997 del Registro degli Atti di Matrimonio);
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Briga Novarese di procedere alla trascrizione della presente sentenza e di eseguire le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/2000.
Così deciso in Verbania il 30.6.2025
Il Presidente est
Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Verbania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Monica Barco presidente est. dott. Claudio Michelucci giudice dott. Maria Cristina Persico giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 26.2.2025, iscritta al n. 213/2025 R.G., rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 26.6.2025, promossa da:
, nato a [...] in data [...] (C.F. ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. E. Borgia del foro di
Novara dalla quale è rappresentato e difeso come da procura in atti
- ricorrente- contro
, nata a [...] in data [...], (C.F. ) residente in CP_1 C.F._2
Omegna (VB) Via F. Cavallotti n. 11
-resistente contumace- con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni
Per il ricorrente: “l'Ill.mo Tribunale di Verbania, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, piaccia al Tribunale Ill.mo:
-pronunciare, anche con sentenza non definitiva, lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Briga Novarese, in data 19 luglio 1997, con atto trascritto Parte_1 CP_1
presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune, nel Registro degli atti di matrimonio, anno
1997, n. uno, Parte I, e, conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Briga Novarese di provvedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
- revocare ogni precedente statuizione relativa al contributo al mantenimento della figlia e della moglie.”
Motivi della decisione
La domanda è fondata e merita accoglimento.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio con rito civile in Briga Novarese il 19.7.1997 (cfr. doc.
1) e si sono separati consensualmente -davanti al Presidente del Tribunale di Novara- con verbale in data 16.7.2013, omologato dal ridetto Tribunale con decreto del 19.7.2013 (cfr doc 2).
Sin dalla loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Novara nella procedura per separazione personale i coniugi hanno cessato la convivenza, che non è stata da allora più ripresa.
La condizione di cui al comma 2 della lett. b) dell'art 3 L. 898/1970, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con legge 6 marzo 1987 n. 74 e 55/2015, deve ritenersi sussistente nella fattispecie, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione.
Il tempo trascorso dalla separazione e la mancata opposizione della parte convenuta convincono il
Tribunale della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e dell'impossibilità di ricostruzione del consorzio familiare.
Alla luce delle indicate emergenze può dunque addivenirsi alla pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Va dichiarato cessato, come già previsto con ordinanza in data dal giudice delegato, l'obbligo posto a carico del ricorrente in sede di separazione di contribuire al mantenimento di moglie e figlia.
Stante la natura del giudizio e l'esito dello stesso le spese di lite rimangono a carico della parte che le ha sostenute.
p.q.m.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente decidendo, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Briga Novarese il 19.7.1997 da
, nato a [...] in data [...] e , nata a [...] in Parte_1 CP_1
data 03 maggio 1964, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Briga Novarese
(atto n. 1, Parte I, Serie -, anno 1997 del Registro degli Atti di Matrimonio);
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Briga Novarese di procedere alla trascrizione della presente sentenza e di eseguire le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/2000.
Così deciso in Verbania il 30.6.2025
Il Presidente est
Monica Barco