Versione
18 agosto 1977
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Versione
20 agosto 1978
20 agosto 1978
Art. 29.
Su proposta motivata del competente istituto autonomo per le case popolari, la regione puo' autorizzare il trasferimento in proprieta' agli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in edifici nei quali i trasferimenti gia' perfezionati non siano inferiori agli ((sette decimi)) della loro consistenza complessiva o la cui cessione sia utile per una migliore gestione del patrimonio amministrato, a condizione che gli alloggi, per la loro consistenza ed ubicazione, abbiano scarsa rilevanza sociale e nei limiti comunque ((del 15 per cento, al netto degli alloggi in corso di cessione in proprieta')) del patrimonio gestito dall'istituto.
La cessione avviene alle condizioni e con le modalita' previste dal precedente articolo 28. Il valore venale dell'alloggio e' determinato al momento della cessione stessa.
Su proposta motivata del competente istituto autonomo per le case popolari, la regione puo' autorizzare il trasferimento in proprieta' agli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in edifici nei quali i trasferimenti gia' perfezionati non siano inferiori agli ((sette decimi)) della loro consistenza complessiva o la cui cessione sia utile per una migliore gestione del patrimonio amministrato, a condizione che gli alloggi, per la loro consistenza ed ubicazione, abbiano scarsa rilevanza sociale e nei limiti comunque ((del 15 per cento, al netto degli alloggi in corso di cessione in proprieta')) del patrimonio gestito dall'istituto.
La cessione avviene alle condizioni e con le modalita' previste dal precedente articolo 28. Il valore venale dell'alloggio e' determinato al momento della cessione stessa.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 19/11/1993 n. 452 - Min. Finanze - Dip. Territorio Demanio Serv. IMin. Finanze · 19 novembre 1993 · 7.5174475
[…] Per tutti i trasferimenti di immobili non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge in esame, (comma 10) o anteriormente autorizzati sulla base dei criteri e con le modalita\' dell\'art. 29 della legge 513/1977, il corrispettivo deve essere calcolato con i criteri stabiliti dalla stessa legge 412.
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Giurisprudenza • 14
- 1. Trib. Cuneo, sentenza 08/04/2025, n. 208Provvedimento: […] l'acquisto avveniva ai sensi degli artt. 28 e 29 legge n. 513/1977 con la previsione (legale) che per il periodo di dieci anni l'alloggio non avrebbe potuto essere alienato dagli acquirenti e che, trascorso detto termine, ove parte acquirente avesse avuto intenzione di vendere l'immobile, avrebbe dovuto effettuarne comunicazione all' CP_2 che avrebbe potuto esercitare il diritto di prelazione ex art. 28 legge n.Leggi di più...
- successione ereditaria·
- estinzione diritto di prelazione·
- diritto di prelazione·
- giurisdizione civile·
- edilizia residenziale pubblica·
- spese di lite·
- art. 1 comma 25 legge 560/1993·
- art. 28 legge 513/1977·
- diritto di riscatto·
- prezzo di prelazione