Articolo 29 della Legge 8 agosto 1977, n. 513
Articolo 28Articolo 30
Versione
18 agosto 1977
>
Versione
20 agosto 1978
Art. 29.
Su proposta motivata del competente istituto autonomo per le case popolari, la regione puo' autorizzare il trasferimento in proprieta' agli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in edifici nei quali i trasferimenti gia' perfezionati non siano inferiori agli ((sette decimi)) della loro consistenza complessiva o la cui cessione sia utile per una migliore gestione del patrimonio amministrato, a condizione che gli alloggi, per la loro consistenza ed ubicazione, abbiano scarsa rilevanza sociale e nei limiti comunque ((del 15 per cento, al netto degli alloggi in corso di cessione in proprieta')) del patrimonio gestito dall'istituto.
La cessione avviene alle condizioni e con le modalita' previste dal precedente articolo 28. Il valore venale dell'alloggio e' determinato al momento della cessione stessa.
Entrata in vigore il 20 agosto 1978
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente