Sentenza 7 aprile 1973
Massime • 5
Anche in Sede di regolamento di Competenza e applicabile il principio secondo il quale la querela di falso puo essere proposta in via incidentale nel corso del giudizio di Cassazione, data la particolare struttura e funzione di tale giudizio, solo quando sia rivolta contro Atti e documenti relativi al giudizio medesimo e non quando sia diretta contro documenti gia sottoposti all'esame del giudice del merito, che avrebbero potuto essere ritualmente impugnati come falsi soltanto in quella Sede. ( nella specie si intendeva introdurre un giudizio di falso contro la copia di un atto di compravendita che non recava l'accettazione, da parte del compratore, della deroga alla Competenza territoriale che il venditore affermava essere stata apposta nell'atto originale).*
Il giudice deve limitare l'esame all'eccezione di incompetenza territoriale cosi come questa e stata formulata dalla parte nel primo atto difensivo e, qualora l'eccezione non sia fondata, deve affermare senz'altro la propria Competenza, perche il motivo posto a sostegno di quell'eccezione, per il carattere dispositivo della medesima e per la preclusione della sua proposizione dopo il primo atto difensivo, vincola l'attivita del giudice - ivi compresa la Corte di Cassazione - impedendogli di rilevare motivi di incompetenza non prospettati tempestivamente dalla parte in limine litis. ( Conf 3185/72, mass n 360976; 2547/70, mass n 348881; ( Conf 2024/70, mass n 348108).*
Nella compravendita conclusa mediante adesione dell'acquirente all'atto predisposto dal venditore, la clausola derogativa della Competenza territoriale deve essere approvata mediante apposita sottoscrizione, non essendo sufficiente la sottoscrizione unica di tutte le clausole contenute nell'atto. ( V 2920/71, mass n 354164; 1338/71, mass n 351549).*
Anche in Sede di regolamento di Competenza trova applicazione il divieto di produzione di nuovi documenti nel giudizio di Cassazione, a meno che non si tratti di documenti che riguardino l'ammissibilita del ricorso o del controricorso, ovvero la nullita della sentenza impugnata derivante da vizi formali relativi ai requisiti essenziali della pronuncia. Pertanto, non e consentito produrre per la prima volta in Cassazione l'originale di un contratto di compravendita, al fine di dimostrare che ivi era contenuta l'espressa specifica accettazione di una clausola derogativa di Competenza territoriale, accettazione negata dal giudice del merito sulla base della copia del contratto prodotta nella precedente fase del giudizio. ( Conf 550/72, mass n 356562; 1486/71, mass n 351808; ( Conf 1188/71, mass n 351323).*
In Sede di regolamento di Competenza la tardivita del deposito della scrittura difensiva del resistente, puo essere pronunciata solo su eccezione del ricorrente, stante il carattere ordinatorio del termine previsto dall'art 47, ultimo comma, cod proc civ, con la conseguenza che se l'istanza di regolamento viene rigettata, nella liquidazione delle spese, al cui pagamento il ricorrente deve essere condannato in favore del resistente, occorre tener conto anche dell'onorario previsto per la predetta scrittura. ( V 1366/71, mass n 351604; 88/69, mass n 337936; ( V 1675/68, mass n 333487).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/04/1973, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 7 aprile 1973 |
Testo completo
Anche in Sede di regolamento di Competenza trova applicazione il divieto di produzione di nuovi documenti nel giudizio di Cassazione, a meno che non si tratti di documenti che riguardino l'ammissibilita del ricorso o del controricorso, ovvero la nullita della sentenza impugnata derivante da vizi formali relativi ai requisiti essenziali della pronuncia. Pertanto, non e consentito produrre per la prima volta in Cassazione l'originale di un contratto di compravendita, al fine di dimostrare che ivi era contenuta l'espressa specifica accettazione di una clausola derogativa di Competenza territoriale, accettazione negata dal giudice del merito sulla base della copia del contratto prodotta nella precedente fase del giudizio. ( Conf 550/72, mass n 356562; 1486/71, mass n 351808; ( Conf 1188/71, mass n 351323).*