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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 17/02/2026, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 957/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IERINO GIUSEPPE, Presidente
PELLEGRINO PASQUALE, Relatore
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 875/2024 depositato il 02/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio Pal. K2000 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Calabria - Viale Europa Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300000145000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300000145000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300000145000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300000145000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300000145000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300000145000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300000145000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300000145000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300000145000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300000145000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300000145000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300000145000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sostiene la ricorrente:
1. Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle di pagamento;
2. Omessa notifica degli atti prodromici alle cartelle di pagamento opposte e sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato;
3. Decorso del termine di decadenza per la notifica delle cartelle esattoriali e prescrizione dei crediti;
4. Violazione ai sensi del D.L. n. 16/2012 per superamento del limite legale;
5.
Violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea per difetto dell'invito a presentare osservazioni
Conclude, previa sospensione, per l'annullamento dell'atto.
Si costituisce Ader, come in atti rappresentata e difesa che contesta il ricorso e sostiene: regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato - assoluta tardività ed infondatezza delle eccezioni ex adverso formulate;
inammissibilità dell'eccezione di prescrizione. Infondatezza dell'eccezione;
di aver provveduto alla notifica di atti interruttivi della prescrizione:
preavviso di fermo amministrativo n. 03480201200001661000, notificato in data 16/03/2012 in relazione alla cartella di pagamento n. 03420110043183220000 (all. n. 2a) - intimazione di pagamento n.
03420179008507646000, notificata in data 18/11/2017, in relazione alle cartelle di pagamento n.
03420130043194203000 e 03420160018627584000 (all n. 8); - intimazione di pagamento n.
03420179006465989000, notificata in data 22/01/2018, in relazione alla cartella di pagamento n.
03420140028645645000 (all n. 9); - intimazione di pagamento n. 03420199002033592000, notificata in data
10/10/2019, in relazione a tutte le cartelle di pagamento impugnate (all n. 14).
sospensione straordinaria 2020, per l'emergenza Covid Art. 83, comma 2, D.L. n. 18 del 17/03/2020 e art. 36, comma 1, D.L. n. 23 del 08/04/2020, pari a 63 giorni disposta dal 09.03.2020 sino al 11/05/2020.
Successivamente, l'art. 68 c. 1 del D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto cura Italia), modificato dal successivo
“decreto Sostegni”, il periodo della sospensione dell'attività di riscossione e del decorso del termine prescrizionale è stato esteso sino al 31/08/2021.
Conclude per il rigetto con condanna alle spese.
Si costituisce l' Agenzia delle Entrate che contesta il ricorso è rimette all'Agenzia delle Entrate Riscossione la prova delle notifica delle cartelle.
Si costituisce la Regione Calabria che resiste al ricorso chiedendone il rigetto.
La ricorrente deposita memoria illustrativa con la quale contestava la regolarità delle notifica allorquando l'atto notificato venga ritirato da persona diversa rispetto al suo effettivo destinatario non ha fatto seguito il successivo invio della raccomandata informativa, c.d. “CAD”, richiesta ex lege.
La produzione documentale non può che essere recisamente impugnata e contestata dalla deducente difesa in quanto priva di pregio giuridico e probatorio per modo che, inoltre, la stessa viene formalmente ed espressamente disconosciuta dalla ricorrente e, pertanto, si chiede che l'Ecc.ma Corte adita voglia ordinare ai ricorrente l'esibizione e produzione in giudizio degli originali ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Viene rigettata la sospensiva non sussistendone i presupposti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Nel nostro caso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è impugnabile solo per vizi propri.
Cioè, stante il fatto che essa è stata preceduta da cartelle di pagamento divenute definitive per mancata impugnazione. Sono stati depositati copia delle cartelle e degli avvisi di accertamento regolarmente notificati per come ampiamente documentato con gli atti di avvenuta ricezione da Agenzia delle Entrate riscossione.
Va rigettata l'eccepita prescrizione Ai fini della prescrizione l'Ader ha dato prova delle notifica delle cartelle e di atti interruttivi tra cui l'intimazione di pagamento n. 03420199002033592000, notificata in data
10/10/2019, in relazione a tutte le cartelle di pagamento impugnate
Ritiene questa Corte che ai fini della regolarità della notificazione eseguita nel domicilio del destinatario a mani di “persona di famiglia” (parente o affine) ivi reperita, non occorre che il consegnatario sia anche convivente, salva la prova contraria dell'occasionalità della presenza di questi all'indirizzo dell'interessato.
Cosi conforme Cassazione sentenza n. 16499 del 5 agosto 2016, che ha ritenuto valida la notifica effettuata mediante consegna dell'atto tributario a mani della cognata del contribuente rinvenuta presso l'abitazione di questi.
La prescrizione viene interrotta "da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.
La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento medio tempore notificata preclude la possibilità di eccepire l'eventuale irregolarità della notifica delle precedenti cartelle di pagamento
L'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo
19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025 Va rigettata la mancata produzione degli atti in originale. In particolare, non può avere valido campo di disamina la tesi secondo la quale si sarebbe a cospetto di atti non conformi all'originale, avuto riguardo al principio a mente del quale “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. Civ. Sez. II, 30 ottobre 2018 n. 27633).
Allo stato non vi è alcun superamento del limite D.L. n. 16/2012.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese del ricorrente in favore di ADER che liquida in euro
1.135,00 oltre accessori di legge con distrazione se richiesta.,
compensa con le altre parti le spese di giudizio non avendo influito alla decisione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di ADER che liquida in euro 1.135,00 oltre accessori di legge con distrazione se richiesta. Compensa con le altre parti costituite.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IERINO GIUSEPPE, Presidente
PELLEGRINO PASQUALE, Relatore
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 875/2024 depositato il 02/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio Pal. K2000 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Calabria - Viale Europa Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300000145000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300000145000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300000145000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300000145000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300000145000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300000145000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300000145000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300000145000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300000145000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300000145000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300000145000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300000145000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sostiene la ricorrente:
1. Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle di pagamento;
2. Omessa notifica degli atti prodromici alle cartelle di pagamento opposte e sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato;
3. Decorso del termine di decadenza per la notifica delle cartelle esattoriali e prescrizione dei crediti;
4. Violazione ai sensi del D.L. n. 16/2012 per superamento del limite legale;
5.
Violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea per difetto dell'invito a presentare osservazioni
Conclude, previa sospensione, per l'annullamento dell'atto.
Si costituisce Ader, come in atti rappresentata e difesa che contesta il ricorso e sostiene: regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato - assoluta tardività ed infondatezza delle eccezioni ex adverso formulate;
inammissibilità dell'eccezione di prescrizione. Infondatezza dell'eccezione;
di aver provveduto alla notifica di atti interruttivi della prescrizione:
preavviso di fermo amministrativo n. 03480201200001661000, notificato in data 16/03/2012 in relazione alla cartella di pagamento n. 03420110043183220000 (all. n. 2a) - intimazione di pagamento n.
03420179008507646000, notificata in data 18/11/2017, in relazione alle cartelle di pagamento n.
03420130043194203000 e 03420160018627584000 (all n. 8); - intimazione di pagamento n.
03420179006465989000, notificata in data 22/01/2018, in relazione alla cartella di pagamento n.
03420140028645645000 (all n. 9); - intimazione di pagamento n. 03420199002033592000, notificata in data
10/10/2019, in relazione a tutte le cartelle di pagamento impugnate (all n. 14).
sospensione straordinaria 2020, per l'emergenza Covid Art. 83, comma 2, D.L. n. 18 del 17/03/2020 e art. 36, comma 1, D.L. n. 23 del 08/04/2020, pari a 63 giorni disposta dal 09.03.2020 sino al 11/05/2020.
Successivamente, l'art. 68 c. 1 del D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto cura Italia), modificato dal successivo
“decreto Sostegni”, il periodo della sospensione dell'attività di riscossione e del decorso del termine prescrizionale è stato esteso sino al 31/08/2021.
Conclude per il rigetto con condanna alle spese.
Si costituisce l' Agenzia delle Entrate che contesta il ricorso è rimette all'Agenzia delle Entrate Riscossione la prova delle notifica delle cartelle.
Si costituisce la Regione Calabria che resiste al ricorso chiedendone il rigetto.
La ricorrente deposita memoria illustrativa con la quale contestava la regolarità delle notifica allorquando l'atto notificato venga ritirato da persona diversa rispetto al suo effettivo destinatario non ha fatto seguito il successivo invio della raccomandata informativa, c.d. “CAD”, richiesta ex lege.
La produzione documentale non può che essere recisamente impugnata e contestata dalla deducente difesa in quanto priva di pregio giuridico e probatorio per modo che, inoltre, la stessa viene formalmente ed espressamente disconosciuta dalla ricorrente e, pertanto, si chiede che l'Ecc.ma Corte adita voglia ordinare ai ricorrente l'esibizione e produzione in giudizio degli originali ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Viene rigettata la sospensiva non sussistendone i presupposti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Nel nostro caso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è impugnabile solo per vizi propri.
Cioè, stante il fatto che essa è stata preceduta da cartelle di pagamento divenute definitive per mancata impugnazione. Sono stati depositati copia delle cartelle e degli avvisi di accertamento regolarmente notificati per come ampiamente documentato con gli atti di avvenuta ricezione da Agenzia delle Entrate riscossione.
Va rigettata l'eccepita prescrizione Ai fini della prescrizione l'Ader ha dato prova delle notifica delle cartelle e di atti interruttivi tra cui l'intimazione di pagamento n. 03420199002033592000, notificata in data
10/10/2019, in relazione a tutte le cartelle di pagamento impugnate
Ritiene questa Corte che ai fini della regolarità della notificazione eseguita nel domicilio del destinatario a mani di “persona di famiglia” (parente o affine) ivi reperita, non occorre che il consegnatario sia anche convivente, salva la prova contraria dell'occasionalità della presenza di questi all'indirizzo dell'interessato.
Cosi conforme Cassazione sentenza n. 16499 del 5 agosto 2016, che ha ritenuto valida la notifica effettuata mediante consegna dell'atto tributario a mani della cognata del contribuente rinvenuta presso l'abitazione di questi.
La prescrizione viene interrotta "da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.
La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento medio tempore notificata preclude la possibilità di eccepire l'eventuale irregolarità della notifica delle precedenti cartelle di pagamento
L'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo
19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025 Va rigettata la mancata produzione degli atti in originale. In particolare, non può avere valido campo di disamina la tesi secondo la quale si sarebbe a cospetto di atti non conformi all'originale, avuto riguardo al principio a mente del quale “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. Civ. Sez. II, 30 ottobre 2018 n. 27633).
Allo stato non vi è alcun superamento del limite D.L. n. 16/2012.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese del ricorrente in favore di ADER che liquida in euro
1.135,00 oltre accessori di legge con distrazione se richiesta.,
compensa con le altre parti le spese di giudizio non avendo influito alla decisione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di ADER che liquida in euro 1.135,00 oltre accessori di legge con distrazione se richiesta. Compensa con le altre parti costituite.