Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 17/02/2026, n. 957
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità intimazione di pagamento per omessa notifica cartelle di pagamento

    La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è impugnabile solo per vizi propri, essendo le cartelle di pagamento presupposte divenute definitive per mancata impugnazione. Sono state depositate copie delle cartelle e degli avvisi di accertamento regolarmente notificati, come documentato dagli atti di avvenuta ricezione.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici alle cartelle di pagamento

    La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è impugnabile solo per vizi propri, essendo le cartelle di pagamento presupposte divenute definitive per mancata impugnazione. Sono state depositate copie delle cartelle e degli avvisi di accertamento regolarmente notificati, come documentato dagli atti di avvenuta ricezione.

  • Rigettato
    Decadenza per notifica cartelle esattoriali e prescrizione crediti

    La prescrizione è stata rigettata in quanto l'Agente della Riscossione ha provato la notifica delle cartelle e di atti interruttivi, tra cui l'intimazione di pagamento n. 03420199002033592000, notificata in data 10/10/2019. La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata medio tempore preclude l'eccezione di irregolarità della notifica delle precedenti cartelle. L'intimazione di pagamento, ove non impugnata nei termini, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva.

  • Rigettato
    Violazione D.L. n. 16/2012 per superamento limite legale

    Allo stato non vi è alcun superamento del limite previsto dal D.L. n. 16/2012.

  • Rigettato
    Violazione diritto partecipazione procedimento UE

    Non specificato nel testo fornito, ma implicitamente rigettato con il rigetto generale del ricorso.

  • Rigettato
    Contestazione conformità copie all'originale

    La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile, ma va operata in modo chiaro e circostanziato. La richiesta di esibizione degli originali è stata rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 17/02/2026, n. 957
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 957
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo