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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/11/2025, n. 4405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4405 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3097/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. CADUTO LOREDANA come da Parte_1
procura in atti
- ricorrente
Contro
n persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. MARESCA GEMMA come da procura in atti
- resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 29.10.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione.
Parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al pagamento
“dell'indennità di posizione unificata ex art. 39 CCNL della Dirigenza Medica del
08.06.2000 ed ex art. 37 CCNL della Dirigenza Medica del 03.11.2005 per l'incarico di
Referente ex art. 27 lett. b) dell' di Casal Parte_2
di Principe”, per il periodo dal 11.09.2001 alla data di deposito del ricorso (3.3.2022), Contr con condanna dell' al pagamento della somma di €. 131.165,96 oltre interessi e rivalutazione come per legge.
A fondamento della domanda è stato dedotto:
- di aver esercitato quotidianamente dall'1.9.2001 l'attività di direzione di struttura semplice con autonomia e relativa responsabilità, essendo stato individuato come referente della UO di “ ” presso il distretto sanitario 37 Parte_2
di Casal di Principe (oggi distretto sanitario 20);
Cont
- che l'incarico era stato riconosciuto dalla medesima in ragione delle comunicazioni nelle quali veniva formalmente individuato come referente della detta unità;
- di essere stato tenuto a raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente dal direttore di struttura complessa sovraordinato e di essere stato responsabile delle decisioni che impegnavano l'azienda verso l'esterno per l'attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico e finanziario aziendale.
In particolare, il ricorrente ha allegato che “1) gestiva, con la più ampia autonomia e discrezionalità, tutto il personale, medico e paramedico, adibito alla struttura, dando le opportune direttive tecnico-professionali ed organizzative, occupandosi, altresì, della
2 valutazione dei detti dipendenti (Cfr. All. VIII); 2) si occupava del personale, le autorizzazioni di lavoro straordinario, le ferie, i congedi, i permessi ed ogni altro istituto di legge e di contratto;
(cfr, All IX) richiesta di congedo, rilevazione assenze, rilevazioni presenze, piano ferie). 3) In quanto responsabile della Parte_2 si occupava di promuovere, verificare, relazionare e trasferire i dati e le verifiche delle attività svolte e i risultati conseguiti circa l'attività e le criticità riscontrate dai medici di medicina generale e dai pediatri;
promozione l'esecuzione degli screening previsti dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale applicativa;
servizi di certificazioni obbligatorie per legge e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie previste dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale applicativa;
comunicazione di elenco di pazienti affetti da particolari patologie nonché la fornitura di presidi e prodotti specifici;
impartiva disposizioni al personale afferente la struttura circa la scelta dei medici di medicina generale
d dei pediatri;
disponeva la consegna delle schede di programmazione PAT;
si occupava di comunicare l'elenco medici sostituti e sostituiti;
effettuava verifica la veridicità dei dati di partecipazione all'esenzione ticket inviando i nominativi che non presentavano i requisiti agli uffici della pubblica amministrazione a ciò preposti e comunicava i dati (Cfr infra All XI CP_
- ; ; comunicava i dati di partecipazione alla spesa sanitaria CP_3 Controparte_4
(prot n 562_2003; 297_2004;381_2004); disponeva circa la distribuzione di presidi, trasporti e prodotti a pazienti del territorio secondo le disposizioni del Direttore del distretto, si occupava dell'attività inerente il recupero dei pagamenti di esami e referti non ritirati (cfr infra All XI). 4) Effettuava, in qualità di responsabile U.O. “ Parte_2 rilevazioni dei costi e delle spese comunicandone i dati (cfr infra All XII). 5) Era responsabile delle risorse che gli erano state assegnate e si occupava delle eventuali richieste di disponibilità di presidi e farmaci, di fabbisogni strumentali, autorizzava interventi di manutenzione urgenti (cfr infra All XI). 6) Effettuava attività pre istruttoria circa
l'accreditamento istituzionale dei laboratori di analisi nonché rendicontazione sull'attività di controllo su strutture accreditate;
7) In collegamento con i Comuni limitrofi provvedeva alla verifica delle variazioni anagrafiche (All X - deceduti, iscritti AIRE, emigrati ecc);”
Contr L' costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la prescrizione quinquennale del credito fino alla notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data
16.11.2021 e, nel merito, ha chiesto il rigetto evidenziando che:
3 - l'incarico di “referente” non corrispondeva a quello di “responsabile” per il quale è necessario incarico formale che, secondo la normativa sopra richiamata, è conferito dal Direttore Generale;
- il ricorrente era dipendente dell' dal 01.09.2007 ed in precedenza era medico Pt_3
convenzionato nella Medicina dei servizi con incarico prima di 24 ore settimanali e poi di 38 ore settimanali disciplinato dagli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) di categoria, con conseguente inapplicabilità della normativa invocata dal ricorrente nell'atto introduttivo, ossia il CCNL Dirigenza medica, prima del 01.09.2007;
- parte ricorrente non allegava né provava in alcun modo l'esistenza dell'Unità di
Assistenza Sanitaria di Base del Distretto 20 quale Unità Operativa semplice per il periodo oggetto di causa;
- anche nell'attuale atto aziendale pubblicato sul BURC della Regione Campania n. 92 del 21.12.2017, erano previste solo n. 6 Unità Operative Parte_4
con presenza nei restanti distretti di attività con incarico
[...]
Parte_ professionale e/o di alta specializzazione, coordinate dall' Cure Primarie (“L' afferente al Distretto 20 rientra nell'UOS ASB del Distretto 15 Parte_2
(v. schema finale atto aziendale agli atti). Ne deriva che sicuramente per tutto il periodo oggetto di causa, non esistendo l' Assistenza sanitaria di base all'interno del Pt_6
Distretto Sanitario 20, non è possibile riconoscere al ricorrente la corrispondente indennità”);
- l'incarico professionale di alta specializzazione (IPAS) ex art. 27 lett. c) CCNL conferito al ricorrente escludeva in radice che l'attività ad esso afferente potesse costituire contemporaneamente oggetto di un incarico di struttura semplice ex art. 27 lett. b) CCNL;
- pur rivendicando le differenze retributive conseguenti allo svolgimento dell'incarico di “Dirigente con Responsabilità di Struttura Semplice” e quelle per le quali era stato inquadrato e retribuito, corrispondenti al “Dirigente medico”, non
4 erano indicate le mansioni proprie dell'incarico di inquadramento al fine di consentire la comparazione tra le mansioni di inquadramento e quelle reclamate;
- non erano mai stati attribuiti al ricorrente per il suddetto periodo compiti di direzione della struttura, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del distretto di appartenenza, compresa la gestione delle risorse attribuite;
- parte ricorrente, inoltre, non aveva allegato, né provato, di avere un potere di rappresentanza esterna nei rapporti con altri soggetti né un potere di gestione di risorse finanziarie, con autonomia di spesa, e di risorse umane.
2. Tanto premesso, va osservato in via generale che la dirigenza sanitaria è specificamente disciplinata dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni
(oggi T.U. n. 165/2001), salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 502/1992 (art. 15, co. 2).
L'art. 13 D.Lgs. 229/1999, nel sostituire l'art.15 D.Lgs. 502/1992, ha stabilito che la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, e in un unico livello, demandando alla contrattazione collettiva nazionale l'individuazione “in conformità ai princìpi e alle disposizioni del presente decreto, dei criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonchè per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato”.
Ai sensi del quarto comma della disposizione in esame possono essere attribuiti ai dirigenti incarichi di alta specializzazione, consulenza, studio e ricerca oppure di direzione di strutture semplici (“in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva possono essere attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonchè incarichi di direzione di strutture semplici”).
Tale disposizione va integrata con il dettato dell'art.19 D.Lgs. 165/2001, relativo alle modalità generali di attribuzione di funzioni dirigenziali, ed in particolare con quanto
5 statuito dall'art.24 co1,3 dello stesso D.Lgs. 165/2001, a mente del quale “la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite , alle connesse responsabilita' e ai risultati conseguiti” e, soprattutto, che “il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa”.
Il principio dell'omnicomprensività della retribuzione così enunciato spiega perché sia stata rimesso alla contrattazione collettiva di settore la disciplina del trattamento economico dei dirigenti, ivi compreso il trattamento "accessorio" spettante nel caso di conferimento temporaneo di mansioni diverse (Cass., 24373/2008) e, soprattutto, perché in tale ambito non sia invocabile l'art.2103 c.c.
L'art. 27 del CCNL 1998/2001 di settore prevede, poi, le tipologie di incarico dirigenziale distinguendo tra:
a) incarico di direzione di struttura complessa. Tra essi sono ricompresi l'incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario o di presidio ospedaliero di cui al
D.lgs n. 502/92;
b) incarico di direzione di struttura semplice (…)
Per "struttura" si intende l'articolazione interna dell'azienda alla quale è attribuita con l'atto di cui all'art. 3, comma 1 bis, D.lgs. n.502/92, la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie.
Per struttura complessa - sino all'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'art. 15 quinquies, comma 6, D.lgs. n. 502/92 e del conseguente atto aziendale
- si considerano tutte le strutture già riservate in azienda ai dirigenti di ex 2° livello.
6 Per struttura semplice s'intendono sia le articolazioni interne della struttura complessa sia quelle a valenza dipartimentale o distrettuale, dotate della responsabilità e autonomia di cui al comma 3 (…)
L'art. 19 D.lgs. 165/2001 al comma 1,prevede che, ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e della scelta del dirigente cui affidarlo, si tiene conto della "natura" e delle "caratteristiche degli obiettivi prefissati" e della "complessità della struttura interessata" e, correlativamente, al comma 3, si statuisce che il provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale individua "l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati".
Dal dettato normativo così ricostruito si desume che l'aspetto caratterizzante l'incarico dirigenziale consiste nella gestione di una struttura organizzativa in funzione del conseguimento di obiettivi predeterminati, cui si correla, all'evidenza, la disponibilità di apposite risorse finanziarie e, in correlazione con la previsione degli obiettivi medesimi, la valutazione in ordine al grado di raggiungimento degli stessi.
Per ciascun incarico viene definita contrattualmente, la durata, gli obiettivi da perseguire e il trattamento economico e lo stesso può essere revocato “nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione”.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire che, anche al fine di distinguere gli incarichi di direzione di struttura (semplice o complessa) dagli incarichi di natura professionale non comportanti direzione di struttura, deve aversi riguardo alla struttura come articolazione interna della azienda alla quale sia specificamente attribuita, con atto relativo all'organizzazione ed al funzionamento dell'azienda, “la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie” (Cassazione Civile n. 27346 del 24/10/2019), dovendosi, pertanto, ritenere imprescindibile l'esistenza di un atto organizzativo aziendale di assegnazione alla struttura ed al soggetto ad essa preposto della
7 “responsabilità” di un complesso di risorse, anche finanziarie, per il perseguimento di obiettivi prefissati, cui la gestione di tali risorse è preordinata.
Contr
3. Ciò premesso, va stabilito se la struttura della cui è stato “referente” il ricorrente sia qualificabile quale struttura semplice o meno.
L'individuazione della collocazione della Unità operativa come struttura semplice ha, invero, portata dirimente su ogni altra questione sottoposta al vaglio giudiziale, posto che le differenze retributive in questa sede rivendicate afferiscono esclusivamente all'incarico di responsabile di struttura semplice, che il ricorrente ha dedotto di svolgere fin dal
11.9.2001 e precisamente alla differenza economica tra quanto percepito come dirigente equiparato e quanto asseritamente spettante al titolare di incarico di responsabilità di struttura semplice ex art. 27 lett. B del CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Sulla questione giuridica in esame la Corte di Cassazione con sentenza n. 9057/25 ha chiarito che “l'art. 15-quinquies, comma 5, del d. lgs. n. 502 del 1992 stabilisce: «Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per struttura ai fini del presente decreto, si intende l'articolazione organizzativa alla quale è prevista, dall'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis, responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie»; il successivo comma 6 dispone che: «Ai fini del presente decreto, si considerano strutture complesse i dipartimenti e le unità operative individuate secondo i criteri di cui all'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 8-quater, comma 3. Fino all'emanazione del predetto atto si considerano strutture complesse tutte le strutture già riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale…». In forza delle disposizioni contenute negli artt. 3, comma 1 bis, 15, 15 bis e 15 ter del d.lgs. n. 165/2001, l'atto aziendale che regola
l'organizzazione ed il funzionamento delle unità operative, individuando quelle dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, riconducibile all'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001, costituisce un elemento imprescindibile per il conferimento dell'incarico dirigenziale e per
l'attribuzione del trattamento economico, che la contrattazione collettiva di comparto correla alla tipologia dell'incarico stesso ed alla graduazione delle funzioni;
ciò trova riscontro nella deroga contenuta nell'art. 58, comma 2, del CCNL del 1996, correlata all'art. 67, comma 2 (che rinvia all'allegato 6 punto 1, lett. d) del CCNL 1996, riguardante il responsabile del Dipartimento).
Questa Corte ha da tempo chiarito che la disciplina del d.lgs. n. 502/1992, che si applica ai rapporti 8 di lavoro dei dirigenti delle aree medica, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN, nonché alla dirigenza non medica, impone la previa adozione di un atto aziendale che regoli
l'organizzazione e il funzionamento delle unità operative, provvedimento che costituisce elemento imprescindibile per il conferimento di un incarico dirigenziale e l'attribuzione del relativo trattamento economico, che la contrattazione collettiva di comparto correla alla tipologia dell'incarico stesso e alla graduazione delle funzioni (v. per tutte Cass. n.
91/2019). Per le aziende sanitarie locali rilevano dunque l'atto aziendale di cui all'art. 3 d. lgs. n.
502/1992, nonché l'individuazione e la graduazione delle funzioni dirigenziali, come disciplinata dalla contrattazione collettiva di area (art. 50 CCNL 5.12.1996, art. 26 CCNL 8.6.2000, I biennio economico, art. 6 CCNL 17.10.2008), che tiene conto delle peculiarità proprie della dirigenza sanitaria, già poste in rilievo dal d. lgs. n. 502/1992 (Cass. n. 5499/2025; Cass. n. 26821/2022; v. anche Cass. n. 91/2019 cit. e Cass. n. 27400/2018)”.
Ebbene, facendo applicazione dei suindicati principi giurisprudenziali al caso in esame, va evidenziato che manca la prova che per il servizio affidato al ricorrente sia mai stato adottato il provvedimento di riconoscimento di struttura semplice.
Ed, invero, in primo luogo, il ricorrente non ha fornito le necessarie allegazioni per poter affermare che l'ufficio di assegnazione fosse già qualificato in base all'atto aziendale dell' come ufficio di “struttura semplice”. Pt_7 CP_1
Contr Peraltro, l' ha espressamente contestato l'esistenza di una struttura semplice all'interno della Unità operativa complessa presso cui ha lavorato la ricorrente.
L'articolazione di Strutture Semplici all'interno di Unità Complesse “è oggetto di un complessivo assetto organizzativo e funzionale, descritto in apposito Atto Aziendale sottoposto ad approvazione della Regione, e tale procedimento non può essere sostituito né tanto meno bypassato”
(cfr. sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1398/2021).
L'iter di approvazione contiene, invero, fasi endoprocedimentali complesse e articolate che coinvolgono in via esclusiva la direzione strategica.
Ed, invero, anche l'art 27 ccnl applicabile al caso in esame prevede che le strutture siano indicate dall'Atto aziendale.
9 Sulla base dei principi giurisprudenziali richiamati risulta dirimente ai fini della presente decisione la circostanza che non risulta dall'Atto aziendale depositato che l'U.O. di
Assistenza sanitaria di base del Distretto Sanitario 20 di cui il ricorrente era referente costituisse Unità operativa semplice all'interno della U.O. in questione.
Cont L' ha infatti provato che con delibera n. 765 del 07.06.2013, il Direttore Generale dell' ha adottato l'atto aziendale dell' dal quale si evince che nei CP_1 CP_1
12 distretti sanitari erano istituite n. 7 Unità Operative Semplici di Assistenza Sanitaria di
Base, nessuna delle quali all'interno del Distretto 20, e n. 5 strutture con incarico professionale e/o di alta specializzazione (cfr. estratto atto aziendale 2013 agli atti).
Contr L' ha altresì documento che nell'atto aziendale pubblicato sul BURC della Regione
Campania n. 92 del 21.12.2017, erano previste solo n. 6 Unità Operative
[...]
con presenza nei restanti distretti di attività con incarico Parte_4
professionale e/o di alta specializzazione, coordinate dall' e che Parte_8
l' afferente al Distretto 20 rientra nell'UOS ASB del Distretto Parte_2
15.
Sotto altro ed ulteriore profilo va evidenziato che non risulta allegata o provata l'attribuzione all'Ufficio cui è stato addetto il ricorrente di specifiche risorse in funzione del perseguimento di predeterminati obiettivi.
Dalla documentazione versata in atti emerge che nella disposizione di servizio con cui il ricorrente veniva nominato referente non viene in alcun modo specificato se la figura del referente comportasse tutte le prerogative connesse all'incarico di responsabile di struttura semplice, in termini di autonomia gestionale di risorse e di responsabilità.
La documentazione depositata dal ricorrente non può supplire alla mancata prova sulla natura e sulle caratteristiche degli obiettivi prefissati e del riconoscimento della struttura semplice della unità in questione.
Gli incarichi di direzione di struttura semplice sono soggetti a limiti di attribuibilità aziendalmente stabiliti, alla definizione contrattuale di durata ed obiettivi (il cui mancato
10 raggiungimento può comportare la revoca dell'incarico: cfr. l'art. 15-ter, co. 3, del D. Lgs.
n. 502/1992 cit.), a verifiche di risultati (compresi quelli di raggiungimento degli obiettivi).
Per l'affidamento di incarichi di struttura semplice è prevista la necessaria indicazione del budget assegnato, l'attribuzione di una specifica responsabilità e l'assoggettamento ad una specifica verifica annuale riguardante anche la gestione del budget finanziario formalmente affidato e delle risorse assegnate “in relazione agli obiettivi concordati e risultati conseguiti”.
Nulla di tutto ciò si rinviene nel caso di specie, non risultando in particolare che al ricorrente sia stato conferito formalmente incarico di direzione di struttura semplice, con assegnazione di budget, di autonomia gestionale di risorse nonché di obiettivi e con verifiche dei risultati di raggiungimento di questi ultimi.
Le attività svolte come referente dal ricorrente ed indicate in ricorso non sono tali da potere ritenere sussistente un incarico dirigenziale di responsabile di struttura semplice, con conseguente insussistenza del diritto al riconoscimento del trattamento economico rivendicato (retribuzione di posizione unificata) in relazione all'arco temporale oggetto di giudizio.
4. La complessità della materia trattata e la peculiarità della fattispecie esaminata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Aversa, 10.11.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
11 12