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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 179-1/2025 PU
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel. Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. n. 179-1/2025 PU da con sede legale in Valsamoggia (BO), Fraz. Crespellano - via del Parte_1
Lavoro n. 2, C.F. - P.IVA P.IVA_1 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rossi
- Ricorrente Con ricorso depositato in data 9 maggio 2025, a proposto istanza Parte_1 di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), con richiesta di disporre in sentenza l'autorizzazione al curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa ex art. 211, II comma, CCI. La domanda è stata comunicata a cura della cancelleria, ex art. 40, III comma CCI, al registro delle imprese ed è stata trasmessa, unitamento agli allegati, al Pubblico Ministero. Appare superflua l'audizione della ricorrente, atteso che, dalla documentazione depositata sono emersi elementi sufficienti per poter provvedere sulla domanda. Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la ricorrente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Bologna. Parte ricorrente ha prodotto integralmente la documentazione prevista dall'art. 39 CCI e, in particolare: i bilanci depositati presso il Registro delle Imprese relativi al triennio 2021-2023; le recenti dichiarazione IRAP e Iva;
relazione sulla situazione economica-patrimoniale- finanziaria al 28/2/2025; l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi indirizzi di Posta Elettronica Certificata nonché le cause di prelazione;
lo stato particolareggiato delle attività; la certificazione dei debiti fiscali rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
piano di tesoreria pagina 1 di 4 per tutto il 2025. Dalla documentazione versata in atti emerge il superamento dei requisiti di cui all'art. 2, I comma, lett. d) CCI. La stessa documentazione consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che l'impresa si trova in stato di insolvenza (intesa ex art. 2, I comma, lett. b come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), non riuscendo più la stessa con il proprio fatturato a coprire gli ingenti costi di produzione e a sostenere gli oneri finanziari e in particoalre l'indebitamento bancario. Il piano di risanamento quinquennale in continuità diretta elaborato in sede di composizione negoziata della crisi non è risultato più perseguibile a seguito di eventi nel frattempo intervenuti e la Società, dopo l'archiviazione del percorso stragiudiziale, ha dovuto prendere atto dell'impossibilità di predisporre e depositare uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 121 CCI per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società istante. Tenuto conto dell'attività principale esercitata dalla Società, la cui interruzione potrebbe cagionare un danno al ceto creditorio, e al fine di preservare il compendio aziendale – evitando la dispersione del personale dipendente, del know-how sviluppato negli anni e del valore del marchio storico - alla luce della cassa presente e della attuale sostenibilità finanziaria come da piano di tesorieria, appare opportuna e allo stato non dannosa per i creditori l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa ex art. 211 CCI, anche al fine di addivenire a un affitto d'azienda in ragione degli interessamenti pervenuti e depositati a corredo del ricorso stesso. Si rimette alla curatela ogni valutazione in ordine alla gestione e alla redditività economica della stessa, assegnando al curatore i poteri di gestione ordinaria, in conformità dell norme previste all'art. 211 CCI, commi IV e ss. La nomina del curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1 aprile 2023.
P . Q . M . Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI d i c h i a r a l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Parte_1
Valsamoggia (BO), Fraz. Crespellano via del Lavoro n. 2, C.F. - P.IVA P.IVA_1
, esercente, tra l'altro, attività di produzione di arredamenti per roulottes, case P.IVA_2 mobili, alberghi, scuole e ospedali nonché edilizia industrializzata;
pagina 2 di 4 n o m i n a Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli; n o m i n a Curatore il dott. dando atto che entro due giorni dovrà accettare la Persona_1 nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società; a u t o r i z z a l'esercizio provvisorio dell'impresa, rimettendo alla curatela ogni valutazione in ordine alla gestione e alla redditività economica della stessa, assegnando al Curatore i poteri di gestione ordinaria, con il rispetto delle norme previste all'art. 211, comma IV e ss., CCI;
a s s e g n a al Curatore l'obbligo di rendicontazione delle entrate e delle uscite dell'esercizio provvisorio nonché del conto economico relativo ogni trenta giorni a partire dalla pubblicazione della sentenza;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 8 ottobre 2025 ad ore 11.00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
pagina 3 di 4 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 12 maggio 2025 La Giudice Rel. Il Presidente
Alessandra Mirabelli Pasquale Liccardo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel. Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. n. 179-1/2025 PU da con sede legale in Valsamoggia (BO), Fraz. Crespellano - via del Parte_1
Lavoro n. 2, C.F. - P.IVA P.IVA_1 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rossi
- Ricorrente Con ricorso depositato in data 9 maggio 2025, a proposto istanza Parte_1 di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), con richiesta di disporre in sentenza l'autorizzazione al curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa ex art. 211, II comma, CCI. La domanda è stata comunicata a cura della cancelleria, ex art. 40, III comma CCI, al registro delle imprese ed è stata trasmessa, unitamento agli allegati, al Pubblico Ministero. Appare superflua l'audizione della ricorrente, atteso che, dalla documentazione depositata sono emersi elementi sufficienti per poter provvedere sulla domanda. Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la ricorrente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Bologna. Parte ricorrente ha prodotto integralmente la documentazione prevista dall'art. 39 CCI e, in particolare: i bilanci depositati presso il Registro delle Imprese relativi al triennio 2021-2023; le recenti dichiarazione IRAP e Iva;
relazione sulla situazione economica-patrimoniale- finanziaria al 28/2/2025; l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi indirizzi di Posta Elettronica Certificata nonché le cause di prelazione;
lo stato particolareggiato delle attività; la certificazione dei debiti fiscali rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
piano di tesoreria pagina 1 di 4 per tutto il 2025. Dalla documentazione versata in atti emerge il superamento dei requisiti di cui all'art. 2, I comma, lett. d) CCI. La stessa documentazione consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che l'impresa si trova in stato di insolvenza (intesa ex art. 2, I comma, lett. b come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), non riuscendo più la stessa con il proprio fatturato a coprire gli ingenti costi di produzione e a sostenere gli oneri finanziari e in particoalre l'indebitamento bancario. Il piano di risanamento quinquennale in continuità diretta elaborato in sede di composizione negoziata della crisi non è risultato più perseguibile a seguito di eventi nel frattempo intervenuti e la Società, dopo l'archiviazione del percorso stragiudiziale, ha dovuto prendere atto dell'impossibilità di predisporre e depositare uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 121 CCI per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società istante. Tenuto conto dell'attività principale esercitata dalla Società, la cui interruzione potrebbe cagionare un danno al ceto creditorio, e al fine di preservare il compendio aziendale – evitando la dispersione del personale dipendente, del know-how sviluppato negli anni e del valore del marchio storico - alla luce della cassa presente e della attuale sostenibilità finanziaria come da piano di tesorieria, appare opportuna e allo stato non dannosa per i creditori l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa ex art. 211 CCI, anche al fine di addivenire a un affitto d'azienda in ragione degli interessamenti pervenuti e depositati a corredo del ricorso stesso. Si rimette alla curatela ogni valutazione in ordine alla gestione e alla redditività economica della stessa, assegnando al curatore i poteri di gestione ordinaria, in conformità dell norme previste all'art. 211 CCI, commi IV e ss. La nomina del curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1 aprile 2023.
P . Q . M . Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI d i c h i a r a l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Parte_1
Valsamoggia (BO), Fraz. Crespellano via del Lavoro n. 2, C.F. - P.IVA P.IVA_1
, esercente, tra l'altro, attività di produzione di arredamenti per roulottes, case P.IVA_2 mobili, alberghi, scuole e ospedali nonché edilizia industrializzata;
pagina 2 di 4 n o m i n a Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli; n o m i n a Curatore il dott. dando atto che entro due giorni dovrà accettare la Persona_1 nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società; a u t o r i z z a l'esercizio provvisorio dell'impresa, rimettendo alla curatela ogni valutazione in ordine alla gestione e alla redditività economica della stessa, assegnando al Curatore i poteri di gestione ordinaria, con il rispetto delle norme previste all'art. 211, comma IV e ss., CCI;
a s s e g n a al Curatore l'obbligo di rendicontazione delle entrate e delle uscite dell'esercizio provvisorio nonché del conto economico relativo ogni trenta giorni a partire dalla pubblicazione della sentenza;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 8 ottobre 2025 ad ore 11.00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
pagina 3 di 4 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 12 maggio 2025 La Giudice Rel. Il Presidente
Alessandra Mirabelli Pasquale Liccardo
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