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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/09/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1121/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1121/2025 v.g. promossa da:
CP_1 e
Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Giovanni Spinelli che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTI Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note 127 ter cpc Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio in Lecce il 05.10.1991. CP_1 Controparte_2 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lecce (atto n. 447 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991). Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie: il 13.01.1998 e il 08.07.2001, entrambe maggiorenni. Per_2 Con ricorso depositato il 20.01.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. Vi è accordo economico. Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
pagina 1 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. PRONUNCIA la separazione personale tra e CP_1 Controparte_3 gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
[...]
DA' ATTO che:
-il sig. , nelle more del deposito del ricorso, ha trasferito la propria residenza in Collegno, via CP_1 Bardonecchia nr. 7. DISPONE che:
-la moglie continui a vivere nell'appartamento che era la casa coniugale unitamente alla GL R_
, sita in Torino, via Vasile Alecsandri, 3.
[...] DA' ATTO che:
-i sigg. e hanno già definito e regolamentato prima d'ora ogni questione di carattere CP_1 CP_2 patrimoniale, finanziario ed economico e dichiarano pertanto di non vantare reciproci diritti su beni, mobili od immobili, crediti a qualsivoglia titolo.
-la GL, , è maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Persona_4 DA' atto che , maggiorenne e non economicamente autosufficiente, vive con la madre Persona_3 presso la quale manterrà la residenza e domicilio. DISPONE CHE il sig. versi in favore della GL , corrispondendolo alla madre, l'importo di € 500,00 CP_1 Per_2 mensili a titolo di contributo per le spese ordinarie per il mantenimento, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese.
-il sig. versi, in favore della GL il 50 % delle spese straordinarie che si renderanno CP_1 Per_2 necessarie, purché concordate e documentate, secondo le modalità indicate nel “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt.316 c.c.” adottato dal Tribunale di Torino, di cui le parti dichiarano di essere state edotte e di accettare integralmente il contenuto.
-le spese straordinarie, sostenute per la GL , sono a titolo esemplificativo ma non Persona_3 esaustivo mediche sanitarie non coperte dal SSN, universitarie e di istruzione, sportive, vacanze, auto (bollo, assicurazione, carburante, manutenzione) che saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%. DA' ATTO che:
-i genitori, di comune accordo, si fanno carico dal punto di vista fiscale della GL e, Persona_3 pertanto, ambedue potranno beneficiare delle detrazioni e deduzioni spettanti in ossequio alle vigenti e future disposizioni di legge in materia. DA' ATTO che:
-le figlie, entrambe maggiorenni, vedano il sig. secondo i loro desiderata e compatibilmente con CP_1 gli impegni delle stesse. DA' ATTO che:
-entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo reciproco di mantenimento, dichiarando di essere entrambi economicamente indipendenti. NULLA SULLE SPESE. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/09/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1121/2025 v.g. promossa da:
CP_1 e
Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Giovanni Spinelli che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTI Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note 127 ter cpc Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio in Lecce il 05.10.1991. CP_1 Controparte_2 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lecce (atto n. 447 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991). Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie: il 13.01.1998 e il 08.07.2001, entrambe maggiorenni. Per_2 Con ricorso depositato il 20.01.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. Vi è accordo economico. Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
pagina 1 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. PRONUNCIA la separazione personale tra e CP_1 Controparte_3 gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
[...]
DA' ATTO che:
-il sig. , nelle more del deposito del ricorso, ha trasferito la propria residenza in Collegno, via CP_1 Bardonecchia nr. 7. DISPONE che:
-la moglie continui a vivere nell'appartamento che era la casa coniugale unitamente alla GL R_
, sita in Torino, via Vasile Alecsandri, 3.
[...] DA' ATTO che:
-i sigg. e hanno già definito e regolamentato prima d'ora ogni questione di carattere CP_1 CP_2 patrimoniale, finanziario ed economico e dichiarano pertanto di non vantare reciproci diritti su beni, mobili od immobili, crediti a qualsivoglia titolo.
-la GL, , è maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Persona_4 DA' atto che , maggiorenne e non economicamente autosufficiente, vive con la madre Persona_3 presso la quale manterrà la residenza e domicilio. DISPONE CHE il sig. versi in favore della GL , corrispondendolo alla madre, l'importo di € 500,00 CP_1 Per_2 mensili a titolo di contributo per le spese ordinarie per il mantenimento, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese.
-il sig. versi, in favore della GL il 50 % delle spese straordinarie che si renderanno CP_1 Per_2 necessarie, purché concordate e documentate, secondo le modalità indicate nel “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt.316 c.c.” adottato dal Tribunale di Torino, di cui le parti dichiarano di essere state edotte e di accettare integralmente il contenuto.
-le spese straordinarie, sostenute per la GL , sono a titolo esemplificativo ma non Persona_3 esaustivo mediche sanitarie non coperte dal SSN, universitarie e di istruzione, sportive, vacanze, auto (bollo, assicurazione, carburante, manutenzione) che saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%. DA' ATTO che:
-i genitori, di comune accordo, si fanno carico dal punto di vista fiscale della GL e, Persona_3 pertanto, ambedue potranno beneficiare delle detrazioni e deduzioni spettanti in ossequio alle vigenti e future disposizioni di legge in materia. DA' ATTO che:
-le figlie, entrambe maggiorenni, vedano il sig. secondo i loro desiderata e compatibilmente con CP_1 gli impegni delle stesse. DA' ATTO che:
-entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo reciproco di mantenimento, dichiarando di essere entrambi economicamente indipendenti. NULLA SULLE SPESE. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/09/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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