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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/08/2025, n. 6398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6398 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2439/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22/01/2025 da 1) Parte_1
Nata il 06/01/1968 a MILANO (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]260 20252 MILANO ITALIA con l'Avv. SARTIRANA BARBARA RITA, con Studio in VIA CIVERCHIO, 10 20159 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2
Nato il 28/10/1964 a MILANO (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]260 20152 MILANO ITALIA con le Avv. PONTIGGIA INGRID e VALENTINA PONTILLO, con Studio della seconda in VIA ANNIBALE CARETTA N. 1 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CUSAGO (MI) il 15/02/1997 (anno 1997 atto n. 2 parte 2 serie. A) pagina 1 di 6 In comunione legale dei beni.
con i seguenti figli: nata l'[...] e nata il [...], Persona_1 Persona_2 cittadine italiane FATTO Letti gli atti introduttivi depositati dalle parti e considerato che all'esito dell'udienza del 10 giugno 2025 – tenutasi innanzi al GOT delegato – le parti raggiungevano un accordo complessivo a definizione del presente giudizio, chiedevano di procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c. e di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La figlia maggiore è economicamente autosufficiente, (attualmente trasferitasi a Per_2
Bologna in un'abitazione condivisa con altre persone ed avendo ella trovato una prima occupazione che la aiuti a supportarsi per le spese), pertanto non viene previsto un assegno di mantenimento o contribuzione alle spese. I genitori saranno liberi di supportarla laddove ella dovesse manifestare agli stessi eventuali difficoltà.
3) Per ancora non economicamente autosufficiente (ha lasciato il lavoro poiché non Per_1 compatibile con la preparazione degli esami universitari, intendendo ella proseguire per il conseguimento della laurea e continuare ad abitare nella casa familiare) il padre corrisponderà alla madre un contributo per il mantenimento della figlia pari a € 200,00 (=duecento/00) mensili, per 12 mesi all'anno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla Signora a Parte_1 partire dal 5 Ottobre 2025 (assegno invece di € 100,00 - cento/00 sino a tale data, ossia-per i mesi di Giugno -Luglio-Agosto e Settembre 2025), sino a che convivrà con la stessa e continuerà gli Per_1 studi universitari, quindi sino al mese di ottobre 2026 compreso. Successivamente a tale data, i genitori concordano che, laddove si dimostrasse (entro ottobre 2026), in regola con gli esami e Per_1 manifestasse il desiderio di proseguire con la laurea magistrale gli stessi continueranno a contribuire al mantenimento della medesima a tal fine;
in particolare il padre proseguirà a versare il contributo come qui previsto, per gli ulteriori due anni universitari.
4) Per il medesimo periodo di cui al punto che precede (ossia sino al mese di ottobre 2026 compreso, ovvero anche nei due anni successivi ove proseguisse con la laurea magistrale) ciascun genitore Per_1 corrisponderà altresì all'altro, dietro presentazione della relativa documentazione attestante l'esborso, il 50% delle spese extra che verranno sostenute per la figlia secondo le indicazioni contenute Per_1 nelle Linee Guida del Tribunale di Milano, qui da intendersi integralmente richiamate. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, così come le spese urgenti, anche non concordate, purché necessarie e non voluttuarie, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5) La casa familiare, sita in Milano, Via delle Forze Armate 260/14 (in comproprietà al 50% tra i pagina 2 di 6 coniugi ed attualmente occupata dalla Sig.ra con la figlia viene assegnata, con accessori, Pt_1 Per_1 pertinenze ed arredi, alla madre, fino quando vi abiterà con la figlia e fino a che quest'ultima Per_1 proseguirà negli studi universitari nei termini di cui ai punti che precedono. Dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione competeranno alla madre le spese condominiali ordinarie, utenze e TARI, e nulla è dovuto per il pregresso (salvo per quanto concerne la TARI per cui il signor Pt_2 verserà alla signora al momento del rogito l'importo di euro 400,00 a definizione dei pagamenti Pt_1 anticipati in merito agli anni precedenti dalla signora e resta dovuta pro quota la Tari 2025). Pt_1
6) I genitori si impegnano a restituire alle figlie la somma complessiva di € 15.000,00 (=quindicimila/00) a mezzo versamento di € 7.500,00 ciascuno, sicché riceva l'importo Per_1 complessivo di euro 7.000,00 e l'importo complessivo di euro 8.000,00. Il signor Per_2 Pt_2 provvederà a versare la propria quota non appena riceverà dalla signora la disponibilità del Pt_1 pagamento relativo al prezzo di euro 100.000,00 della quota di proprietà dell'immobile di cui al punto 10; la signora provvederà per quanto concerne la propria quota di competenza entro il termine Pt_1 di tre anni dalla sottoscrizione del presente accordo.
7) Il padre, già trasferitosi altrove, regolarizzerà senza ritardo il cambio di residenza dalla casa familiare.
8) Decorsi i termini sopra previsti per il contributo di mantenimento di (ottobre 2026, Per_1 prorogato di due anni in caso di prosecuzione degli studi, o perdita del diritto al mantenimento per la figlia l'assegnazione della casa decadrà. Per_1
9) I coniugi sono d'accordo che il signor verserà la sua quota pari al 50% dell'importo già Pt_2 deliberato (come da verbale di assemblea straordinaria del condominio del 31.3.2025) di € 1.439,97 (da saldare in due rate una con scadenza 20 luglio 2025 e la seconda il 5 settembre 2025), ed eventuali spese condominiali successive verranno integralmente sostenute dalla signora Pt_1
10) A definizione di ogni questione pregressa tra le parti e al fine di risolvere congiuntamente la separazione, il Signor si obbliga a trasferire alla signora Parte_2 Parte_1 che si obbliga ad acquistare, la sua quota di proprietà della casa coniugale, con annessa cantina, pari al 50% della proprietà dell'immobile di Via delle Forze Armate 260/14 (acquisito con atto notaio di Milano del 6 Aprile 1998, repertorio 139455, raccolta 15787), identificato al Persona_3
N.C.E.U. del Comune di Milano: Foglio 417 mapp. 102 sub. 23, Piano 5/S1, Cat. A/3, classe 4, cons. vani 5, rendita catastale euro 671,39, a fronte del pagamento del prezzo di euro 125.000,00, con atto notarile da stipularsi entro e non oltre il 30 ottobre 2025, salvo eventuali ritardi relativi all'istruttoria del mutuo e dell'atto, non imputabili alla promittente acquirente. Il pagamento del prezzo verrà versato dalla signora al signor secondo le seguenti modalità: € 100.000,00 alla Pt_1 Pt_2 stipulazione dell'atto notarile di cessione della quota nei termini suddetti, e il restante importo di € 25.000,00 indicizzato secondo i valori ISTAT caro vita (a partire dal mese successivo alla data del rogito) entro e non oltre dieci anni dalla sottoscrizione del presente accordo, importo che potrà essere versato al signor con acconti (parimenti indicizzati come sopra). Da tale importo saranno Pt_2 dedotti eventuali crediti che la Sig.ra dovesse vantare poiché sorti successivamente alla Pt_1 sottoscrizione dei presenti accordi dal Sig. (mantenimento figlia ordinario e spese Pt_2 Per_1 pagina 3 di 6 straordinarie sempre riferite alla figlia giustificate e sollecitate nei termini di cui alle linee Per_1 guida qui richiamate), fermo restando la debenza delle spese straordinarie pro quota come definite al punto 9, e TARI relative alla proprietà di cui la punto 5. Il compenso del notaio, ulteriori imposte ed eventuali spese da sostenere per la conformità catastale e urbanistico-edilizia saranno sostenute integralmente dalla signora Pt_1
11) Il trasferimento immobiliare godrà della esenzione dall'imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale in forza delle previsioni dell'articolo 19 L. n. 74/1987 e della sentenza n. 154 del 10 maggio 1999 Corte costituzionale. 12) Per l'autovettura tg FS623XD (nell'esclusiva disponibilità del Sig.
dal 2019 ma intestata alla Sig.ra le parti provvederanno senza ritardo a Pt_2 Parte_1 regolarizzare il passaggio di proprietà in favore del Sig. , godendo delle Pt_2 esenzioni/agevolazioni derivanti dall'esecuzione dei presenti accordi di separazione (ed a spese di quest'ultimo). Lo stesso stipulerà contestualmente assicurazione RC Auto, a sé esclusivamente intestata. Il Sig. proseguirà al pagamento delle rate del finanziamento (intestato alla Sig.ra Pt_2
, sino al saldo effettivo. Pt_1
13) Il Sig. si adopererà per consentire la chiusura del conto acceso presso Credit Agricole, Pt_2 cointestato ma da sempre di esclusiva pertinenza della Sig.ra ed alimentato con i soli emolumenti Pt_1 della stessa (di qui la pertinenza al 100% in capo alla Sig.ra della disponibilità su tale conto), Pt_1 per cui il Sig. dichiara di non vantare alcuna pretesa. Parimenti il signor revocherà Pt_2 Pt_2 la firma di delega che la signora ha presso il conto Unicredit del medesimo, e la signora Pt_1 Pt_1 presta sin d'ora consenso con la sottoscrizione del presente accordo, senza vantare alcuna pretesa in merito.
14) Il Sig. si adopererà per consentire il pronto subentro della Sig.ra nell'intestazione Pt_2 Pt_1 delle utenze domestiche della casa familiare di Via delle Forze Armate 260/14.
15) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver risolto pregressi rapporti patrimoniali-economici, salvo per gli obblighi di cui alla presente scrittura, e di non aver null'altro a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra.
16) Le parti, nel confermare le condizioni sopra riportate, rinunciano sin d'ora ad eventuale impugnazione e chiedono che le medesime condizioni vengano assunte quale regolamentazione anche per il richiesto divorzio. Le spese di giudizio vengono interamente compensate tra le parti. Le Legali sottoscrivono il presente atto per rinuncia alla solidarietà ex art. 13/8 L.P.F.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., ulteriore rispetto a quanto già versato in atti. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pagina 4 di 6 DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato, come sopra riportate, le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Cusago (MI) il 15.02.1997, come risulta dal
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune CUSAGO (MI) Atto N. 2 parte 2 serie A - anno 1997 - Trascritto con Atto N. 6 parte 2 serie B -anno 1997 nel Comune di GARBAGNATE MILANESE (MI)
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese al definitivo;
pagina 5 di 6 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CUSAGO (MI) ed al Comune di GARBAGNATE MILANESE (MI) perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Valentina Di Peppe;
Così deciso in Milano, il 25 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22/01/2025 da 1) Parte_1
Nata il 06/01/1968 a MILANO (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]260 20252 MILANO ITALIA con l'Avv. SARTIRANA BARBARA RITA, con Studio in VIA CIVERCHIO, 10 20159 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2
Nato il 28/10/1964 a MILANO (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]260 20152 MILANO ITALIA con le Avv. PONTIGGIA INGRID e VALENTINA PONTILLO, con Studio della seconda in VIA ANNIBALE CARETTA N. 1 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CUSAGO (MI) il 15/02/1997 (anno 1997 atto n. 2 parte 2 serie. A) pagina 1 di 6 In comunione legale dei beni.
con i seguenti figli: nata l'[...] e nata il [...], Persona_1 Persona_2 cittadine italiane FATTO Letti gli atti introduttivi depositati dalle parti e considerato che all'esito dell'udienza del 10 giugno 2025 – tenutasi innanzi al GOT delegato – le parti raggiungevano un accordo complessivo a definizione del presente giudizio, chiedevano di procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c. e di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La figlia maggiore è economicamente autosufficiente, (attualmente trasferitasi a Per_2
Bologna in un'abitazione condivisa con altre persone ed avendo ella trovato una prima occupazione che la aiuti a supportarsi per le spese), pertanto non viene previsto un assegno di mantenimento o contribuzione alle spese. I genitori saranno liberi di supportarla laddove ella dovesse manifestare agli stessi eventuali difficoltà.
3) Per ancora non economicamente autosufficiente (ha lasciato il lavoro poiché non Per_1 compatibile con la preparazione degli esami universitari, intendendo ella proseguire per il conseguimento della laurea e continuare ad abitare nella casa familiare) il padre corrisponderà alla madre un contributo per il mantenimento della figlia pari a € 200,00 (=duecento/00) mensili, per 12 mesi all'anno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla Signora a Parte_1 partire dal 5 Ottobre 2025 (assegno invece di € 100,00 - cento/00 sino a tale data, ossia-per i mesi di Giugno -Luglio-Agosto e Settembre 2025), sino a che convivrà con la stessa e continuerà gli Per_1 studi universitari, quindi sino al mese di ottobre 2026 compreso. Successivamente a tale data, i genitori concordano che, laddove si dimostrasse (entro ottobre 2026), in regola con gli esami e Per_1 manifestasse il desiderio di proseguire con la laurea magistrale gli stessi continueranno a contribuire al mantenimento della medesima a tal fine;
in particolare il padre proseguirà a versare il contributo come qui previsto, per gli ulteriori due anni universitari.
4) Per il medesimo periodo di cui al punto che precede (ossia sino al mese di ottobre 2026 compreso, ovvero anche nei due anni successivi ove proseguisse con la laurea magistrale) ciascun genitore Per_1 corrisponderà altresì all'altro, dietro presentazione della relativa documentazione attestante l'esborso, il 50% delle spese extra che verranno sostenute per la figlia secondo le indicazioni contenute Per_1 nelle Linee Guida del Tribunale di Milano, qui da intendersi integralmente richiamate. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, così come le spese urgenti, anche non concordate, purché necessarie e non voluttuarie, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5) La casa familiare, sita in Milano, Via delle Forze Armate 260/14 (in comproprietà al 50% tra i pagina 2 di 6 coniugi ed attualmente occupata dalla Sig.ra con la figlia viene assegnata, con accessori, Pt_1 Per_1 pertinenze ed arredi, alla madre, fino quando vi abiterà con la figlia e fino a che quest'ultima Per_1 proseguirà negli studi universitari nei termini di cui ai punti che precedono. Dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione competeranno alla madre le spese condominiali ordinarie, utenze e TARI, e nulla è dovuto per il pregresso (salvo per quanto concerne la TARI per cui il signor Pt_2 verserà alla signora al momento del rogito l'importo di euro 400,00 a definizione dei pagamenti Pt_1 anticipati in merito agli anni precedenti dalla signora e resta dovuta pro quota la Tari 2025). Pt_1
6) I genitori si impegnano a restituire alle figlie la somma complessiva di € 15.000,00 (=quindicimila/00) a mezzo versamento di € 7.500,00 ciascuno, sicché riceva l'importo Per_1 complessivo di euro 7.000,00 e l'importo complessivo di euro 8.000,00. Il signor Per_2 Pt_2 provvederà a versare la propria quota non appena riceverà dalla signora la disponibilità del Pt_1 pagamento relativo al prezzo di euro 100.000,00 della quota di proprietà dell'immobile di cui al punto 10; la signora provvederà per quanto concerne la propria quota di competenza entro il termine Pt_1 di tre anni dalla sottoscrizione del presente accordo.
7) Il padre, già trasferitosi altrove, regolarizzerà senza ritardo il cambio di residenza dalla casa familiare.
8) Decorsi i termini sopra previsti per il contributo di mantenimento di (ottobre 2026, Per_1 prorogato di due anni in caso di prosecuzione degli studi, o perdita del diritto al mantenimento per la figlia l'assegnazione della casa decadrà. Per_1
9) I coniugi sono d'accordo che il signor verserà la sua quota pari al 50% dell'importo già Pt_2 deliberato (come da verbale di assemblea straordinaria del condominio del 31.3.2025) di € 1.439,97 (da saldare in due rate una con scadenza 20 luglio 2025 e la seconda il 5 settembre 2025), ed eventuali spese condominiali successive verranno integralmente sostenute dalla signora Pt_1
10) A definizione di ogni questione pregressa tra le parti e al fine di risolvere congiuntamente la separazione, il Signor si obbliga a trasferire alla signora Parte_2 Parte_1 che si obbliga ad acquistare, la sua quota di proprietà della casa coniugale, con annessa cantina, pari al 50% della proprietà dell'immobile di Via delle Forze Armate 260/14 (acquisito con atto notaio di Milano del 6 Aprile 1998, repertorio 139455, raccolta 15787), identificato al Persona_3
N.C.E.U. del Comune di Milano: Foglio 417 mapp. 102 sub. 23, Piano 5/S1, Cat. A/3, classe 4, cons. vani 5, rendita catastale euro 671,39, a fronte del pagamento del prezzo di euro 125.000,00, con atto notarile da stipularsi entro e non oltre il 30 ottobre 2025, salvo eventuali ritardi relativi all'istruttoria del mutuo e dell'atto, non imputabili alla promittente acquirente. Il pagamento del prezzo verrà versato dalla signora al signor secondo le seguenti modalità: € 100.000,00 alla Pt_1 Pt_2 stipulazione dell'atto notarile di cessione della quota nei termini suddetti, e il restante importo di € 25.000,00 indicizzato secondo i valori ISTAT caro vita (a partire dal mese successivo alla data del rogito) entro e non oltre dieci anni dalla sottoscrizione del presente accordo, importo che potrà essere versato al signor con acconti (parimenti indicizzati come sopra). Da tale importo saranno Pt_2 dedotti eventuali crediti che la Sig.ra dovesse vantare poiché sorti successivamente alla Pt_1 sottoscrizione dei presenti accordi dal Sig. (mantenimento figlia ordinario e spese Pt_2 Per_1 pagina 3 di 6 straordinarie sempre riferite alla figlia giustificate e sollecitate nei termini di cui alle linee Per_1 guida qui richiamate), fermo restando la debenza delle spese straordinarie pro quota come definite al punto 9, e TARI relative alla proprietà di cui la punto 5. Il compenso del notaio, ulteriori imposte ed eventuali spese da sostenere per la conformità catastale e urbanistico-edilizia saranno sostenute integralmente dalla signora Pt_1
11) Il trasferimento immobiliare godrà della esenzione dall'imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale in forza delle previsioni dell'articolo 19 L. n. 74/1987 e della sentenza n. 154 del 10 maggio 1999 Corte costituzionale. 12) Per l'autovettura tg FS623XD (nell'esclusiva disponibilità del Sig.
dal 2019 ma intestata alla Sig.ra le parti provvederanno senza ritardo a Pt_2 Parte_1 regolarizzare il passaggio di proprietà in favore del Sig. , godendo delle Pt_2 esenzioni/agevolazioni derivanti dall'esecuzione dei presenti accordi di separazione (ed a spese di quest'ultimo). Lo stesso stipulerà contestualmente assicurazione RC Auto, a sé esclusivamente intestata. Il Sig. proseguirà al pagamento delle rate del finanziamento (intestato alla Sig.ra Pt_2
, sino al saldo effettivo. Pt_1
13) Il Sig. si adopererà per consentire la chiusura del conto acceso presso Credit Agricole, Pt_2 cointestato ma da sempre di esclusiva pertinenza della Sig.ra ed alimentato con i soli emolumenti Pt_1 della stessa (di qui la pertinenza al 100% in capo alla Sig.ra della disponibilità su tale conto), Pt_1 per cui il Sig. dichiara di non vantare alcuna pretesa. Parimenti il signor revocherà Pt_2 Pt_2 la firma di delega che la signora ha presso il conto Unicredit del medesimo, e la signora Pt_1 Pt_1 presta sin d'ora consenso con la sottoscrizione del presente accordo, senza vantare alcuna pretesa in merito.
14) Il Sig. si adopererà per consentire il pronto subentro della Sig.ra nell'intestazione Pt_2 Pt_1 delle utenze domestiche della casa familiare di Via delle Forze Armate 260/14.
15) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver risolto pregressi rapporti patrimoniali-economici, salvo per gli obblighi di cui alla presente scrittura, e di non aver null'altro a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra.
16) Le parti, nel confermare le condizioni sopra riportate, rinunciano sin d'ora ad eventuale impugnazione e chiedono che le medesime condizioni vengano assunte quale regolamentazione anche per il richiesto divorzio. Le spese di giudizio vengono interamente compensate tra le parti. Le Legali sottoscrivono il presente atto per rinuncia alla solidarietà ex art. 13/8 L.P.F.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., ulteriore rispetto a quanto già versato in atti. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pagina 4 di 6 DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato, come sopra riportate, le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Cusago (MI) il 15.02.1997, come risulta dal
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune CUSAGO (MI) Atto N. 2 parte 2 serie A - anno 1997 - Trascritto con Atto N. 6 parte 2 serie B -anno 1997 nel Comune di GARBAGNATE MILANESE (MI)
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese al definitivo;
pagina 5 di 6 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CUSAGO (MI) ed al Comune di GARBAGNATE MILANESE (MI) perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Valentina Di Peppe;
Così deciso in Milano, il 25 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
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