TAR Palermo, sez. IV, sentenza 31/12/2025, n. 2998
TAR
Sentenza 31 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancata comunicazione di avvio del procedimento

    La misura è stata adottata in presenza di esigenze di celerità strettamente correlate alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. L'omissione della comunicazione, anche se dovuta, non sarebbe invalidante poiché il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso alla luce del quadro istruttorio.

  • Rigettato
    Travisamento dei fatti e difetto di istruttoria

    La lite è iniziata all'interno della discoteca e degenerata all'esterno, giustificando la misura. La reiterazione di più episodi nello stesso anno (aprile, maggio, novembre) ha ragionevolmente fondato la sospensione breve, senza richiedere un'immediata contiguità temporale. L'art. 100 TULPS opera su un rischio prospettico.

  • Rigettato
    Proporzionalità e adeguatezza della misura

    La sospensione è volta a prevenire pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica. La reiterazione di episodi violenti giustifica la misura, che non appare sproporzionata o irragionevole. L'adozione di prescrizioni in altre occasioni non dimostra l'inadeguatezza della sospensione breve, potendo l'amministrazione valutare diversamente gli strumenti a disposizione.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria per illegittimità dell'atto

    Il ristoro presuppone l'illegittimità dell'atto amministrativo lesivo. Accertata la legittimità del provvedimento impugnato, viene meno il fondamento della pretesa risarcitoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. IV, sentenza 31/12/2025, n. 2998
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 2998
    Data del deposito : 31 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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