Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 31/12/2025, n. 2998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2998 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02998/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00029/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 29 del 2024, proposto dall’impresa Pa.Nett.One S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Puntarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'Interno - Questura Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
- del provvedimento CAT. 11.E/2023, del Questore di Palermo del 8 novembre 2023, recante sospensione per cinque giorni della licenza di pubblica sicurezza cat. 10/A e della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande relative all’attività di discoteca denominata “Siddharta Country Club”, sita in Palermo, via dell’Olimpo n. 1A;
e per il risarcimento del danno conseguente alla disposta sospensione .
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione depositato il 13/02/2024 dal Ministero dell’Interno;
Vista la memoria depositata il 24/09/2025 dal Ministero dell’Interno;
Vista la memoria di replica depositata il 15/10/2025 dalla ricorrente PA.NETT.ONE S.R.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna IG;
Uditi nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La società PA.NETT.ONE s.r.l., gestisce la discoteca “Siddharta Country Club” sita in Palermo, via dell’Olimpo n. 1/A, in forza di licenza di pubblica sicurezza categoria 10/A, rilasciata dal Questore di Palermo in data 1° ottobre 2022 e successivamente integrata con decreto del 23 ottobre 2023; l’attività è, altresì, munita di SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande (prot. AREG/0774988/2016).
Con provvedimento CAT. 11.E/2023 dell’8 novembre 2023, notificato nella stessa data, il Questore di Palermo disponeva la sospensione, per la durata di cinque giorni, sia della licenza di P.S., sia della connessa SCIA, ritenendo integrati i presupposti di cui all’art. 100 del T.U.L.P.S., sulla base di una nota della Compagnia Carabinieri Palermo San Lorenzo del 5 novembre 2023, concernente un grave episodio di aggressione verificatosi in prossimità del locale: un giovane, intervenuto in difesa di alcune ragazze importunate da un gruppo di coetanei, veniva colpito al collo con un’arma da taglio, riportando lesioni giudicate guaribili in trenta giorni.
Secondo l’Amministrazione, l’episodio delittuoso si era sviluppato all’interno della discoteca, nei pressi dell’area priveé, per poi proseguire all’esterno, fino a culminare nell’accoltellamento; ciò giustificava la misura urgente, senza previa comunicazione di avvio del procedimento, stante la gravità della situazione e la reiterazione di episodi analoghi già verificatisi nel corso dell’anno. Venivano, infatti, richiamati: l’aggressione del 30 aprile 2023 ai danni di un avventore nell’area priveé, con prognosi di trenta giorni; i disordini del 13 maggio 2023, quando un gruppo di circa 15 soggetti faceva irruzione all’interno del locale costringendo all’interruzione della musica e al deflusso degli avventori; l’ulteriore aggressione del 20 maggio 2023 ai danni di due giovani, poi refertati al pronto soccorso con prognosi di dieci giorni.
Avverso il provvedimento, la società ricorrente ha proposto ricorso, notificato il 5 gennaio 2024 e depositato il 9 gennaio 2024, deducendone l’illegittimità per plurimi motivi.
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990, per mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Secondo la prospettazione difensiva, l’episodio del 5 novembre 2023 non si sarebbe verificato all’interno della discoteca, bensì presso la stazione di rifornimento “Fuel Power – Palermo”, ubicata in via dell’Olimpo n. 9, a circa 300 metri dal locale, quindi in un’area estranea al potere di vigilanza dell’esercente.
In assenza di reali esigenze di urgenza, la Questura di Palermo avrebbe dovuto attivare il contraddittorio procedimentale, così da consentire alla società di rappresentare elementi difensivi idonei a chiarire l’estraneità del locale ai fatti contestati.
Con il secondo motivo, la società censura il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria, sostenendo che l’episodio del 5 novembre 2023 non presenterebbe connessione logica o cronologica con l’attività svolta all’interno del locale, e che l’Amministrazione avrebbe erroneamente valorizzato tre episodi risalenti ai mesi di aprile e maggio 2023, privi – a detta della ricorrente – del requisito dell’attualità richiesto dalla funzione eminentemente cautelare del provvedimento ex art. 100 del T.U.L.P.S.
A sostegno di tale tesi, la difesa evidenzia che, in analoghe circostanze, la Questura di Palermo ha invece ritenuto sufficiente imporre prescrizioni organizzative (aumento del numero degli addetti alla sicurezza nel dicembre 2023), senza adottare sospensioni della licenza.
Infine, con il terzo motivo, la ricorrente domanda il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla chiusura forzata del locale per cinque giorni, quantificabili nei mancati incassi dell’attività commerciale.
Si è costituita l’Avvocatura dello Stato, per l’Amministrazione intimata, con memoria del 24 settembre 2025, chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.
La difesa erariale ha sottolineato la gravità e la reiterazione degli episodi verificatisi nel corso del 2023, l’imputabilità del disordine alla gestione del locale e l’inevitabilità della misura adottata, idonea a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, non surrogabile con strumenti meno incisivi.
La società ricorrente ha replicato con memoria del 15 ottobre 2025, insistendo nelle difese già esposte e ribadendo la natura meramente occasionale degli episodi, la loro estraneità al suo controllo e la carenza di presupposti per l’adozione della misura cautelare in esame.
All’udienza pubblica del 5 novembre 2025, la causa è passata in decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la domanda impugnatoria è rivolta avverso un provvedimento di sospensione della licenza a efficacia temporalmente limitata, ormai integralmente esaurita al momento della decisione, sicché, in assenza di ulteriori domande, la stessa sarebbe in sé suscettibile di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Tuttavia, poiché nel caso di specie la ricorrente ha proposto anche domanda di risarcimento del danno, la domanda impugnatoria va scrutinata limitatamente alla verifica della legittimità dell’atto, quale antecedente logico-giuridico della domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a..
3. La domanda impugnatoria è infondata.
L’art. 100, r.d. n. 773 del 1931, prevede che “ Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata. ”.
Alla luce del chiaro dato testuale dell’art. 100, r.d. n. 773 del 1931, la pacifica giurisprudenza riconosce all’autorità di pubblica sicurezza e, in particolare, al Questore, il potere di sospendere la licenza di pubblica sicurezza relativa ad un esercizio pubblico “ che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini ” (Cons. St., III, 29 novembre 2018, n. 6791; id . 2 maggio 2016, n. 1681).
Ne discende che è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al questore l’adozione della misura cautelare, nell’esercizio di poteri discrezionali censurabili solo per manifesta irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, II, 17 maggio 2022, n. 3880).
La misura della sospensione non ha quindi natura sanzionatoria, inscrivendosi invece nel novero delle misure di prevenzione (Cons. St., III, 27 settembre 2018, n. 4529) essendo volta ad impedire il verificarsi di situazioni di pericolo per la collettività a tutela di beni primari (ordine e sicurezza pubblica, incolumità) e può essere adottata anche indipendentemente da una colpa del gestore, quando il locale divenga causa/occasione di turbative o pericolo concreto, con una valutazione ampiamente discrezionale (ma non arbitraria) dell’Autorità di P.S..
Il bilanciamento tra libertà d’impresa e sicurezza collettiva legittima perciò misure incisive ove ricorrano fatti reiterati e di rilievo tali da rendere non utilmente praticabili misure meno afflittive (cfr. Cons. Stato, III, 15 aprile 2024, n. 3422; TAR Palermo, IV, 18 agosto 2025, n. 1974).
È principio affermato in giurisprudenza, che ai fini dell’art. 100, cit., rilevano anche episodi verificatisi all’esterno del locale, purché essi risultino prosecuzione o sviluppo di condizioni insorte all’interno e dunque causalmente riconducibili alla partecipazione dei soggetti - coinvolti nell’azione violenta - all’evento organizzato dal gestore della discoteca: effettivamente, nel caso di specie, dagli atti di indagine prodotti dall’Amministrazione resistente emerge che la lite del 5.11.2023 ha preso avvio dentro la discoteca (area privé) ed è poi degenerata all’esterno con l’accoltellamento, ragion per cui il nesso di continuità logica e cronologica risulta congruamente provato e come tale giustifica l’apprezzamento di pericolosità del contesto.
Quanto alla rilevanza delle reiterate turbative nel medesimo anno e dell’attualità del pericolo, va osservato che in presenza di più episodi verificatisi nello stesso anno (30.04.2023; 13.05.2023; 20.05.2023; 5.11.2023) accomunati dal luogo e dalla tipologia (aggressioni, disordini, intrusione violenta), l’Autorità di P.S. ha ragionevolmente ravvisato un quadro fattuale seriale idoneo a fondare la sospensione breve, senza che sia esigibile un requisito di “attualità” inteso come immediata contiguità temporale tra ultimo fatto e misura: sul punto, la giurisprudenza ha evidenziato che l’art. 100 del TULPS opera su un rischio prospettico, desunto da elementi oggettivi e ripetuti, che non richiede necessariamente l’accertamento della responsabilità specifica del gestore dell’esercizio di pubblico intrattenimento (Cons. Stato, II, 17 maggio 2022, n. 3880).
È parimenti infondata la censura con la quale si lamenta l’illegittimità dell’omissione dell’avvio del procedimento trattandosi di misura adottata in presenza di esigenze di celerità strettamente correlate alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
La scelta di omettere la comunicazione di avvio (artt. 7 e 8 l. n. 241/1990) in presenza di fatti gravi e reiterati nel breve periodo, quand’anche si reputasse dovuta la comunicazione, non sarebbe invalidante poiché il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso alla luce del quadro istruttorio (art. 21- octies , co. 2, l. n. 241/1990) come coerentemente affermato dalla giurisprudenza più recente in tema di misure ex art. 100 (TAR Palermo, IV, 18 agosto 2025, n. 1974; T.A.R. Trento, I, 8 maggio 2020, n.60; Cons. Stato, n.3422/2024, cit.).
È infondata anche la doglianza volta a contestare la proporzionalità e l’adeguatezza della misura applicata.
La sospensione disposta ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., pur non essendo assistita da limiti temporali predeterminati dal legislatore, non appare oggettivamente sproporzionata o irragionevole in relazione alla finalità preventiva perseguita, avuto riguardo alla reiterazione di episodi violenti accertati e alla necessità di interrompere, anche temporaneamente, una situazione idonea a porre in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica.
D’altra parte, l’adozione, in altra occasione, di prescrizioni organizzative (aumento addetti sicurezza) è misura distinta e non dimostra di per sé l’inadeguatezza dell’atto qui impugnato, potendo l’Amministrazione di P.S. apprezzare diversamente la varietà di strumenti di dissuasione messi a disposizione dal legislatore, secondo l’evoluzione dei fatti (Cons. Stato, n. 3422/2024 cit.; v. pure il richiamo della funzione preventiva ribadita da TAR Palermo, IV, n.1974/2025, cit.).
Alla luce dei richiamati principi in ordine alla finalità preventiva dell’art. 100 del TULPS, alla sufficienza del nesso interno/esterno, alla pluralità di episodi rilevanti nell’anno, all’effetto non invalidante della mancata comunicazione in presenza di urgenza e alla proporzionalità della sospensione breve, il provvedimento adottato è legittimo.
4. La domanda di risarcimento del danno è infondata.
Come chiarito dalla giurisprudenza, il ristoro presuppone in via indefettibile l’illegittimità dell’atto amministrativo lesivo (Cons. Stato, V, 2 febbraio 2024, n. 1087; Cons. Stato, VII, 23 dicembre 2024, n. 10324).
Nel caso di specie, accertata la legittimità del provvedimento impugnato, viene meno il fondamento stesso della pretesa risarcitoria restando assorbito ogni ulteriore profilo dedotto in ordine al danno.
In conclusione, la domanda di condanna al risarcimento del danno va rigettata.
5. In ragione della soccombenza di parte ricorrente, le spese di giudizio devono essere poste a suo carico, secondo il principio di cui all’art. 26, comma 1, c.p.a., non sussistendo ragioni idonee a giustificarne la compensazione, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– dichiara improcedibile la domanda di annullamento del provvedimento impugnato per sopravvenuta carenza di interesse;
– rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno;
– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in favore dell’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC UN, Presidente
Anna IG, Consigliere, Estensore
NN AN, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna IG | NC UN |
IL SEGRETARIO