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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 6001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6001 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15258/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Seconda
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lisa Micochero Presidente dott. BE Magaro' Giudice relatore dott. Tania Vettore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15258/2023 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. LORENZETTI Parte_1 C.F._1
CHIARA, presso il cui studio sito in Venezia-Mestre, Via Mestrina n. 36/B è elettivamente domiciliata
ATTORE
Contro
), rappresentato e difeso da UNIA PAOLA, Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio sito in Padova Piazza De Gasperi 12, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
Con l'intervento del PM
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per la ricorrente:
nel merito:
- dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente;
- accertare e dichiarare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza per causa imputabile alla condotta del coniuge, signor e per l'effetto pronunciare la Controparte_1
pagina 1 di 9 separazione personale dei coniugi con addebito allo stesso signor ai sensi Controparte_1
e per gli effetti di cui all'art. 151, II comma, c.p.c., in relazione ai comportamenti tenuti dal resistente contrari ai doveri derivanti dal matrimonio;
- disporre l'obbligo, a carico del signor di versare alla signora Controparte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile, annualmente rivalutabile secondo Pt_1
gli indici ISTAT, di 700,00 euro a titolo di mantenimento, o comunque del diverso importo che sarà ritenuto di giustizia dall'Ill.mo Giudicante. in via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova di cui al ricorso introduttivo con i testi ivi indicati
Per il resistente:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e , Controparte_1 Parte_1 autorizzandoli a vivere separatamente, disponendo che l'Ufficiale dell'Anagrafe del comune competente ne annoti la sentenza sul relativo registro;
- respingere integralmente la domanda di parte ricorrente di addebito della separazione allo stesso signor ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, II comma, c.p.c. in Controparte_1
quanto infondata in fatto ed in diritto;
- disporre l'obbligo, a carico del signor di versare alla signora Controparte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile, annualmente rivalutabile secondo Pt_1
gli indici ISTAT, di 150,00 euro a titolo di mantenimento, o comunque del diverso minore importo che sarà ritenuto di giustizia dall'Ill.mo Giudicante;
- disporre che i coniugi possano procedere al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio senza consenso dell'altro;
-spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in data 23.10.23 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 20.05.18, che dalla loro unione non erano nati Controparte_1 figli, che gli stessi avevano sempre vissuto in immobili condotti in locazione, che l'ultima residenza comune risulta in Martellago (Ve), Via Ca' Rossa n. 4, ove gli stessi avevano pagina 2 di 9 coabitato fino al mese di settembre 2022, che successivamente a tale data si erano trasferiti presso l'abitazione della madre della ricorrente, signora , ove tuttora la Testimone_1
ricorrente risiedeva, che in data 05.12.22 il coniuge, senza alcun preavviso, andava via di casa, che tale abbandono ingiustificato era stata fonte di dispiaceri e malessere per l'istante, tanto che la stessa veniva ricoverata in ospedale, che neppure durante il periodo di ricovero il coniuge le faceva visita, omettendo, dopo l'abbandono della casa coniugale, ogni forma di sostentamento nei suoi confronti, sebbene la stessa fosse priva di redditi propri;
precisava che la stessa era stata riconosciuta invalida civile al 100%, con permanente inabilità lavorativa e dipendeva economicamente dal marito, essendosi sempre dedicata alla casa e alla cura della famiglia;
che il svolgeva attività lavorativa presso la società Heron CP_1
Air S.r.l. con sede in Padova, Via Sorio n. 89, percependo una retribuzione mensile di circa €
1.300-1.400 ed intratteneva un rapporto di lavoro intermittente con la società TU
NU & figli s.a.s. di TU DE & C., con sede in Montegrotto (Pd), Via Risorgimento
n. 4.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE ED URGENTE
Inaudita altera parte, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa ed in forza dell'art. 473 bis 15 c.p.c. provvedere con decreto al riconoscimento in favore della signora di un assegno di mantenimento, annualmente rivalutabile Pt_1
secondo gli indici ISTAT di 700,00 euro mensili, o comunque del diverso importo che sarà ritenuto di giustizia;
NEL MERITO
Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
- dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente;
- accertare e dichiarare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza per causa imputabile alla condotta del coniuge, signor e per l'effetto pronunciare la Controparte_1
separazione personale dei coniugi con addebito allo stesso signor ai sensi Controparte_1
e per gli effetti di cui all'art. 151, II comma, c.p.c., in relazione ai comportamenti tenuti dal resistente contrari ai doveri derivanti dal matrimonio;
- disporre l'obbligo, a carico del signor di versare alla signora Controparte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile, annualmente rivalutabile secondo Pt_1
pagina 3 di 9 gli indici ISTAT, di 700,00 euro a titolo di mantenimento, o comunque del diverso importo che sarà ritenuto di giustizia dall'Ill.mo Giudicante.
Con ordinanza del 23.10.23 veniva disattesa la richiesta di provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473 bis 15.
Con ordinanza del 23.04.24, dichiarata la contumacia del convenuto, veniva posto a carico di l'obbligo di versare a quale assegno di Controparte_1 Parte_1 mantenimento la somma mensile di € 500,00 oltre ISTAT su base annua, da pagare entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, quale provvedimento provvisorio e urgente.
Con comparsa depositata in data 20.01.25 si costituiva in giudizio il quale Controparte_1
contestava le avverse deduzioni, pur aderendo alla domanda di separazione, rappresentava che era andato via di casa a causa delle tensioni derivanti dalla convivenza con la suocera, nonché del peso di dover sostenere economicamente da solo l'intero nucleo familiare;
che lo stesso lavorava presso la ditta Heron Air di via Sorio a Padova, con un CUD annuale pari ad euro 21.152,00, percependo una retribuzione massima di euro 1.400 massimo mensili, con cui doveva far fronte a tutte le spese ivi compreso un canone di locazione, tanto premesso, sulla scorta dei rilievo che la patologia da cui era affetta la moglie non le impediva di lavorare, rassegnava le seguenti conclusioni:
-dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi
e autorizzandoli a vivere separatamente, Controparte_1 Parte_1 disponendo che l'Ufficiale dell'Anagrafe del comune competente ne annoti la sentenza sul relativo registro;
- respingere integralmente la domanda di parte ricorrente di addebito della separazione allo stesso signor ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, II Controparte_1
comma, c.p.c. in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- disporre l'obbligo, a carico del signor di versare alla signora Controparte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile, annualmente rivalutabile secondo Pt_1
gli indici ISTAT, di 150,00 euro a titolo di mantenimento, o comunque del diverso minore importo che sarà ritenuto di giustizia dall'Ill.mo Giudicante;
- disporre che i coniugi possano procedere al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio senza consenso dell'altro.
A seguito dell'udienza del 20.11.25, tenutasi in modalità cartolare, concessi i termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica, la causa veniva trattenuta in decisione pagina 4 di 9
2.Sul merito: La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, le cause che determinano l'impossibilità della prosecuzione della convivenza non si rinvengono, di regola in singoli, specifici e ben definiti fatti o episodi, dovendosi invece, il più delle volte, valutare il comportamento dei coniugi nei loro reciproci e quotidiani rapporti (cfr. Cass. civ. 30 gennaio 1998 n. 961).
Invero, in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (cfr. Cass. civ. n.
16698/20).
Nel caso di specie, deve ritenersi ormai venuta meno l'affectio coniugalis e la communio omnis vitae, attesa la volontà delle parti – manifestata nel corso del giudizio - di addivenire alla separazione, nonché le reciproche accuse mosse dalle stesse in ordine al fallimento del rapporto coniugale.
2.1 Statuizioni accessorie
Nel caso di specie, il thema decidendum – oltre alla domanda di separazione – in assenza di figli si incentra sulle seguenti questioni accessorie: domanda di addebito e mantenimento, entrambe formulate da parte ricorrente.
2.2. Sulla domanda di addebito
La domanda di addebito formulata da parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
pagina 5 di 9 Sul punto, si condivide il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui: Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare
l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.
(cfr. ex plurimis Cass. Civ. 648/20).
Nel caso di specie, è pacifico che il sia andato via di casa, omettendo, peraltro, CP_1
qualsivoglia di contribuzione al sostentamento del coniuge, nonostante lo stesso resistente abbia riconosciuto che l'economia della famiglia si basava sul suo stipendio, non avendo, peraltro provato, anche in conseguenza della sua costituzione tardiva, che la crisi matrimoniale era già irreversibile prima dell'abbandono, dimostrando che non esiste un nesso di causalità tra il suo comportamento e l'intollerabilità della convivenza, come era suo onere.
Sul punto, infatti, anche in sede di allegazioni, il ha riferito di essere andato via di CP_1 casa per l'insostenibilità della convivenza con la suocera e perché soffriva il fatto che la famiglia era monoreddito.
Sulla scorta di tali rilievi appare superflua anche la richiesta di prova fatta dalla ricorrente.
Va quindi pronunciata la separazione tra i coniugi con addebito al resistente della relativa responsabilità.
2.3 Sulla domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente.
La domanda di mantenimento è fondata e merita accoglimento nei termini e nei modi appresso detti.
L'art. 156 c.c. dispone ai primi due commi: “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce
a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
pagina 6 di 9 Tanto premesso, per analizzare la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente, va premesso che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere
(cfr. tra le molte altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835),
l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
Invero, in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa (Cfr. Cass. Civ. 234/25).
Tanto premesso, nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente non eserciti allo stato attività lavorativa, è documentalmente provato che la stessa sia stata riconosciuta invalida al 100%
(cfr. in atti, verbale di accertamento del 12.06.23 in cui si legge che la stessa è stata riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%).
La stessa dichiarato e documentato la percezione di un assegno di invalidità di € 313,91, sebbene la pensione di invalidità non influisce sul calcolo dell'assegno di mantenimento, poiché è destinata a garantire il sostentamento del pensionato per motivi di salute (principio sancito da Cass. 10423/23 seppur in tema di indennità di accompagnamento).
pagina 7 di 9 Di converso il resistente lavora stabilmente presso la ditta Heron Air di via Sorio a Padova con un CUD annuale, pari ad euro 21.152,68 (cfr, certificazione unica 2024), ed una retribuzione mensile di € 1.400 massimo mensili.
La certificazione INPS (estratto conto previdenziale ) del 06.06.24 conferma, altresì,
l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con la società TU NU & figli s.a.s. di
TU DE & C., con sede in Montegrotto (Pd), Via Risorgimento n. 4 ed indica una retribuzione di € 2.280,00 per il periodo 03.03.2023 – 31.12.2023 e di € 233,00 per il periodo
01.01.2024 – 31.03.2024.
Sulla scorta di tali rilievi, nonchè in considerazione della breve durata del matrimonio (4 anni e mezzo), del fatto che le parti non hanno documentato di sostenere esborsi per la locazione di alloggi, e del rilievo che la ricorrente non è del tutto impossibilitata a svolgere attività lavorativa, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento in favore della ricorrente in € 400,00.
2.4 Sulla domanda relativa all'autorizzazione a richiedere documenti valevoli per
l'espatrio
Da ultimo va dichiarata l'inammissibilità della domanda relativa all'autorizzazione a richiedere documenti valevoli per l'espatrio, trattandosi di domanda da proporsi dinanzi al
Giudice Tutelare.
pagina 8 di 9 - DICHIARA la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Martellago (VE) in data 20.05.18 , trascritto negli atti di matrimonio del medesimo comune dell'anno 2018, Parte II, Serie A, atto n. 2, con addebito a della relativa responsabilità; Controparte_1
- DISPONE l'obbligo a carico di di versare quale contributo al Controparte_1 mantenimento del coniuge, la somma mensile di € 400,00, rivalutabili annualmente su base
ISTAT, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese – salvo diverso accordo tra le parti – a mezzo bonifico bancario;
DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda relativa all'autorizzazione a richiedere documenti valevoli per l'espatrio
CONDANNA parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 26,68 per spese vive,, € 3,809,00 per compenso professionale, con pagamento in favore dell'Erario.
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Venezia dell' 11.12.25.
Il Giudice-Relatore
Dott.ssa BE Magaro'
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Il regime delle spese
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M.
55/14 tenuto conto del valore, con riferimento al decisum, della natura della controversia, dell'importanza e complessità delle questioni trattate, e vanno liquidate per intero (cfr. Corte
Costituzionale 64/24) in favore dell'erario a norma dell'art. 133 DPR 115/02 secondo cui il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia – Seconda Sezione Civile - definitivamente pronunciando - ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa - così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Seconda
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lisa Micochero Presidente dott. BE Magaro' Giudice relatore dott. Tania Vettore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15258/2023 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. LORENZETTI Parte_1 C.F._1
CHIARA, presso il cui studio sito in Venezia-Mestre, Via Mestrina n. 36/B è elettivamente domiciliata
ATTORE
Contro
), rappresentato e difeso da UNIA PAOLA, Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio sito in Padova Piazza De Gasperi 12, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
Con l'intervento del PM
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per la ricorrente:
nel merito:
- dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente;
- accertare e dichiarare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza per causa imputabile alla condotta del coniuge, signor e per l'effetto pronunciare la Controparte_1
pagina 1 di 9 separazione personale dei coniugi con addebito allo stesso signor ai sensi Controparte_1
e per gli effetti di cui all'art. 151, II comma, c.p.c., in relazione ai comportamenti tenuti dal resistente contrari ai doveri derivanti dal matrimonio;
- disporre l'obbligo, a carico del signor di versare alla signora Controparte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile, annualmente rivalutabile secondo Pt_1
gli indici ISTAT, di 700,00 euro a titolo di mantenimento, o comunque del diverso importo che sarà ritenuto di giustizia dall'Ill.mo Giudicante. in via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova di cui al ricorso introduttivo con i testi ivi indicati
Per il resistente:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e , Controparte_1 Parte_1 autorizzandoli a vivere separatamente, disponendo che l'Ufficiale dell'Anagrafe del comune competente ne annoti la sentenza sul relativo registro;
- respingere integralmente la domanda di parte ricorrente di addebito della separazione allo stesso signor ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, II comma, c.p.c. in Controparte_1
quanto infondata in fatto ed in diritto;
- disporre l'obbligo, a carico del signor di versare alla signora Controparte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile, annualmente rivalutabile secondo Pt_1
gli indici ISTAT, di 150,00 euro a titolo di mantenimento, o comunque del diverso minore importo che sarà ritenuto di giustizia dall'Ill.mo Giudicante;
- disporre che i coniugi possano procedere al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio senza consenso dell'altro;
-spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in data 23.10.23 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 20.05.18, che dalla loro unione non erano nati Controparte_1 figli, che gli stessi avevano sempre vissuto in immobili condotti in locazione, che l'ultima residenza comune risulta in Martellago (Ve), Via Ca' Rossa n. 4, ove gli stessi avevano pagina 2 di 9 coabitato fino al mese di settembre 2022, che successivamente a tale data si erano trasferiti presso l'abitazione della madre della ricorrente, signora , ove tuttora la Testimone_1
ricorrente risiedeva, che in data 05.12.22 il coniuge, senza alcun preavviso, andava via di casa, che tale abbandono ingiustificato era stata fonte di dispiaceri e malessere per l'istante, tanto che la stessa veniva ricoverata in ospedale, che neppure durante il periodo di ricovero il coniuge le faceva visita, omettendo, dopo l'abbandono della casa coniugale, ogni forma di sostentamento nei suoi confronti, sebbene la stessa fosse priva di redditi propri;
precisava che la stessa era stata riconosciuta invalida civile al 100%, con permanente inabilità lavorativa e dipendeva economicamente dal marito, essendosi sempre dedicata alla casa e alla cura della famiglia;
che il svolgeva attività lavorativa presso la società Heron CP_1
Air S.r.l. con sede in Padova, Via Sorio n. 89, percependo una retribuzione mensile di circa €
1.300-1.400 ed intratteneva un rapporto di lavoro intermittente con la società TU
NU & figli s.a.s. di TU DE & C., con sede in Montegrotto (Pd), Via Risorgimento
n. 4.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE ED URGENTE
Inaudita altera parte, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa ed in forza dell'art. 473 bis 15 c.p.c. provvedere con decreto al riconoscimento in favore della signora di un assegno di mantenimento, annualmente rivalutabile Pt_1
secondo gli indici ISTAT di 700,00 euro mensili, o comunque del diverso importo che sarà ritenuto di giustizia;
NEL MERITO
Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
- dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente;
- accertare e dichiarare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza per causa imputabile alla condotta del coniuge, signor e per l'effetto pronunciare la Controparte_1
separazione personale dei coniugi con addebito allo stesso signor ai sensi Controparte_1
e per gli effetti di cui all'art. 151, II comma, c.p.c., in relazione ai comportamenti tenuti dal resistente contrari ai doveri derivanti dal matrimonio;
- disporre l'obbligo, a carico del signor di versare alla signora Controparte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile, annualmente rivalutabile secondo Pt_1
pagina 3 di 9 gli indici ISTAT, di 700,00 euro a titolo di mantenimento, o comunque del diverso importo che sarà ritenuto di giustizia dall'Ill.mo Giudicante.
Con ordinanza del 23.10.23 veniva disattesa la richiesta di provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473 bis 15.
Con ordinanza del 23.04.24, dichiarata la contumacia del convenuto, veniva posto a carico di l'obbligo di versare a quale assegno di Controparte_1 Parte_1 mantenimento la somma mensile di € 500,00 oltre ISTAT su base annua, da pagare entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, quale provvedimento provvisorio e urgente.
Con comparsa depositata in data 20.01.25 si costituiva in giudizio il quale Controparte_1
contestava le avverse deduzioni, pur aderendo alla domanda di separazione, rappresentava che era andato via di casa a causa delle tensioni derivanti dalla convivenza con la suocera, nonché del peso di dover sostenere economicamente da solo l'intero nucleo familiare;
che lo stesso lavorava presso la ditta Heron Air di via Sorio a Padova, con un CUD annuale pari ad euro 21.152,00, percependo una retribuzione massima di euro 1.400 massimo mensili, con cui doveva far fronte a tutte le spese ivi compreso un canone di locazione, tanto premesso, sulla scorta dei rilievo che la patologia da cui era affetta la moglie non le impediva di lavorare, rassegnava le seguenti conclusioni:
-dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi
e autorizzandoli a vivere separatamente, Controparte_1 Parte_1 disponendo che l'Ufficiale dell'Anagrafe del comune competente ne annoti la sentenza sul relativo registro;
- respingere integralmente la domanda di parte ricorrente di addebito della separazione allo stesso signor ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, II Controparte_1
comma, c.p.c. in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- disporre l'obbligo, a carico del signor di versare alla signora Controparte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile, annualmente rivalutabile secondo Pt_1
gli indici ISTAT, di 150,00 euro a titolo di mantenimento, o comunque del diverso minore importo che sarà ritenuto di giustizia dall'Ill.mo Giudicante;
- disporre che i coniugi possano procedere al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio senza consenso dell'altro.
A seguito dell'udienza del 20.11.25, tenutasi in modalità cartolare, concessi i termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica, la causa veniva trattenuta in decisione pagina 4 di 9
2.Sul merito: La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, le cause che determinano l'impossibilità della prosecuzione della convivenza non si rinvengono, di regola in singoli, specifici e ben definiti fatti o episodi, dovendosi invece, il più delle volte, valutare il comportamento dei coniugi nei loro reciproci e quotidiani rapporti (cfr. Cass. civ. 30 gennaio 1998 n. 961).
Invero, in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (cfr. Cass. civ. n.
16698/20).
Nel caso di specie, deve ritenersi ormai venuta meno l'affectio coniugalis e la communio omnis vitae, attesa la volontà delle parti – manifestata nel corso del giudizio - di addivenire alla separazione, nonché le reciproche accuse mosse dalle stesse in ordine al fallimento del rapporto coniugale.
2.1 Statuizioni accessorie
Nel caso di specie, il thema decidendum – oltre alla domanda di separazione – in assenza di figli si incentra sulle seguenti questioni accessorie: domanda di addebito e mantenimento, entrambe formulate da parte ricorrente.
2.2. Sulla domanda di addebito
La domanda di addebito formulata da parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
pagina 5 di 9 Sul punto, si condivide il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui: Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare
l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.
(cfr. ex plurimis Cass. Civ. 648/20).
Nel caso di specie, è pacifico che il sia andato via di casa, omettendo, peraltro, CP_1
qualsivoglia di contribuzione al sostentamento del coniuge, nonostante lo stesso resistente abbia riconosciuto che l'economia della famiglia si basava sul suo stipendio, non avendo, peraltro provato, anche in conseguenza della sua costituzione tardiva, che la crisi matrimoniale era già irreversibile prima dell'abbandono, dimostrando che non esiste un nesso di causalità tra il suo comportamento e l'intollerabilità della convivenza, come era suo onere.
Sul punto, infatti, anche in sede di allegazioni, il ha riferito di essere andato via di CP_1 casa per l'insostenibilità della convivenza con la suocera e perché soffriva il fatto che la famiglia era monoreddito.
Sulla scorta di tali rilievi appare superflua anche la richiesta di prova fatta dalla ricorrente.
Va quindi pronunciata la separazione tra i coniugi con addebito al resistente della relativa responsabilità.
2.3 Sulla domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente.
La domanda di mantenimento è fondata e merita accoglimento nei termini e nei modi appresso detti.
L'art. 156 c.c. dispone ai primi due commi: “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce
a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
pagina 6 di 9 Tanto premesso, per analizzare la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente, va premesso che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere
(cfr. tra le molte altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835),
l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
Invero, in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa (Cfr. Cass. Civ. 234/25).
Tanto premesso, nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente non eserciti allo stato attività lavorativa, è documentalmente provato che la stessa sia stata riconosciuta invalida al 100%
(cfr. in atti, verbale di accertamento del 12.06.23 in cui si legge che la stessa è stata riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%).
La stessa dichiarato e documentato la percezione di un assegno di invalidità di € 313,91, sebbene la pensione di invalidità non influisce sul calcolo dell'assegno di mantenimento, poiché è destinata a garantire il sostentamento del pensionato per motivi di salute (principio sancito da Cass. 10423/23 seppur in tema di indennità di accompagnamento).
pagina 7 di 9 Di converso il resistente lavora stabilmente presso la ditta Heron Air di via Sorio a Padova con un CUD annuale, pari ad euro 21.152,68 (cfr, certificazione unica 2024), ed una retribuzione mensile di € 1.400 massimo mensili.
La certificazione INPS (estratto conto previdenziale ) del 06.06.24 conferma, altresì,
l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con la società TU NU & figli s.a.s. di
TU DE & C., con sede in Montegrotto (Pd), Via Risorgimento n. 4 ed indica una retribuzione di € 2.280,00 per il periodo 03.03.2023 – 31.12.2023 e di € 233,00 per il periodo
01.01.2024 – 31.03.2024.
Sulla scorta di tali rilievi, nonchè in considerazione della breve durata del matrimonio (4 anni e mezzo), del fatto che le parti non hanno documentato di sostenere esborsi per la locazione di alloggi, e del rilievo che la ricorrente non è del tutto impossibilitata a svolgere attività lavorativa, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento in favore della ricorrente in € 400,00.
2.4 Sulla domanda relativa all'autorizzazione a richiedere documenti valevoli per
l'espatrio
Da ultimo va dichiarata l'inammissibilità della domanda relativa all'autorizzazione a richiedere documenti valevoli per l'espatrio, trattandosi di domanda da proporsi dinanzi al
Giudice Tutelare.
pagina 8 di 9 - DICHIARA la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Martellago (VE) in data 20.05.18 , trascritto negli atti di matrimonio del medesimo comune dell'anno 2018, Parte II, Serie A, atto n. 2, con addebito a della relativa responsabilità; Controparte_1
- DISPONE l'obbligo a carico di di versare quale contributo al Controparte_1 mantenimento del coniuge, la somma mensile di € 400,00, rivalutabili annualmente su base
ISTAT, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese – salvo diverso accordo tra le parti – a mezzo bonifico bancario;
DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda relativa all'autorizzazione a richiedere documenti valevoli per l'espatrio
CONDANNA parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 26,68 per spese vive,, € 3,809,00 per compenso professionale, con pagamento in favore dell'Erario.
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Venezia dell' 11.12.25.
Il Giudice-Relatore
Dott.ssa BE Magaro'
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Il regime delle spese
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M.
55/14 tenuto conto del valore, con riferimento al decisum, della natura della controversia, dell'importanza e complessità delle questioni trattate, e vanno liquidate per intero (cfr. Corte
Costituzionale 64/24) in favore dell'erario a norma dell'art. 133 DPR 115/02 secondo cui il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia – Seconda Sezione Civile - definitivamente pronunciando - ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa - così provvede: