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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 09/02/2026, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1349/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore DE SIMONE DANILO, Giudice PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6591/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N. 44 81100 Caserta CE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 497/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 11 e pubblicata il 07/02/2025
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TF7CR0100121-2024 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 338/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di S.r.l.; Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata Agenzia delle Entrate (AdE); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso contribuente avverso atto di recupero n. TF7CR0100121/2024 (emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta - Ufficio Controlli) del Credito Ricerca e Sviluppo dichiarato formatosi negli anni 2016-2017-2018, utilizzato in compensazione nel 2019, per inesistenza;
-che la sentenza ha rigettato tutti i motivi proposti in primo grado;
-che la società ha appellato, riproponendo, con critica alla sentenza, le seguenti questioni:
1) Inapplicabilità dei contenuti del Manuale di Frascati, richiamato ed utilizzato nell'atto di recupero, per non esser vigente alla data di formazione del credito e di utilizzazione, come da giurisprudenza di merito tributario e indirizzo della giustizia amministrativa inaugurato dal TAR Lazio Roma con sentenza n. 15039/2025;
2) Mancata richiesta, da parte dell'Ufficio, del preventivo parere al MI (già MI), sul o sui progetti dichiarati inammissibili a credito;
3) Considerazioni afferenti la non utilizzabilità del materiale probatorio proveniente dalla cooperazione internazionale instaurata con l'autorità fiscale della Repubblica Ceca, per aver ritenuto inesistenti le operazioni extramurarie compiute con operatore della Repubblica Ceca, in assenza di prove e in contrasto con la documentazione prodotta;
4) Prove offerte dalla Società al fine di dimostrare la qualificabilità del progetto come attività di Ricerca e Sviluppo, per non aver la sentenza esauriente considerato le prove addotte sulla riconducibilità a ricerca e sviluppo dell'attività svolta e comunque averle malamente valutate in particolare: Documentazione relativa ai progetti realizzati: Perizia tecnica resa dall'Ing. Nominativo_1 (e successiva integrazione); Brevetto invenzione nuovi prodotti, rispetto del requisito della novità, commercializzazione dei beni ottenuti nei progetti associazione_1; Certificazione rilasciata da un professionista ai sensi dell'art. 3 c. 1 D.L. 145/2013 convertito in L. 9/2014 come modificato dall'art. 1 c. 35 L. 190/2014; 5) Erronea qualificazione del credito come “inesistente” ed inapplicabilità delle sanzioni, invocandosi la causa di convulsione delle sanzioni per obbiettiva incertezza della norma e, comunque, la qualificazione del credito esistente come non spettante con consequenziale diverso trattamento sanzionatorio;
-che l'AdE si è costituita per resistere, evidenziando taluni errori materiali o refusi della sentenza, in particolare per quanto riguarda la indicazione, nella motivazione, dell'atto impugnato con il n. TF7CR0100107/2024 invece che con il corretto n. TF7CR0100121/2024; ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia infondato;
-che l'errore materiale nel corpo della motivazione della sentenza appellata non costituisce causa di nullità né impedisce la individuazione dell'atto corretto né impedisce o rende incerta la conoscenza e l'oggetto del decisum, per cui va semplicemente, ove ritenuto rilevante, emendato: comunque ad ogni buon conto la presente sentenza precisa che l'atto impugnato, e sul quale si controverte, è il n. TF7CR0100121/2024;
-che il primo motivo di appello, riguardo alla non utilizzabilità del Manuale di Frascati, è infondato perché si confonde la natura del Manuale, che non è -riguardo al tempo di formazione dell'asserito credito- fonte del diritto, bensì semplice parametro tecnico, una matrice tassonomica tecnica di qualificata provenienza (OCSE) tanto da essere utilizzato dalla Commissione Europea (2014/C-198/03), utilizzabile pertanto in sede istruttoria sia dall'AdE che dal Giudice per la qualificazione di fatto (cfr. precedenti di questa Corte nn. 3002/2023 e 132/2026, cui si rinvia anche per i riferimenti normativi e i poteri di accesso al Manuale) a prescindere se tradotto in italiano o recepito;
la invocata sentenza del TAR Lazio, peraltro, interviene, in un mutato quadro normativo, su un atto di diniego del MI, a seguito di interpello, sulla sussumibilità a credito per ricerca e sviluppo ammissibile di una attività, richiedendo semplicemente una motivazione ulteriore del diniego nella specifica controversia (il TAR ha, cioè, valutato la illegittimità del provvedimento di diniego con il mero rinvio al solo Manuale di Frascati, inteso quale fonte del diritto per attività svolta precedentemente alla sua formalizzazione legislativa, quale parametro sufficiente, ma non ne esclude l'applicazione quale strumento tecnico di apprezzamento);
-che il secondo motivo, con il quale si lamenta la omessa richiesta del parere del MI (oggi MI), è infondato, perché la stessa norma applicabile alla fattispecie D.M. 27 maggio 2015 ne prevede la facoltatività esclusa qualsiasi obbligatorietà; sul punto, anche se ulteriormente ma per contesto, si ritiene di osservare che non è deducibile, come pure tra le righe ha dedotto la parte contribuente, in materia tributaria l'eccesso di potere in via generale e tanto più per la figura sintomatica della carenza di adeguata istruttoria, poiché la obbligazione tributaria è disciplinata e regolata direttamente ed esclusivamente dalla Legge o dalla fonte subprimaria basata sulla prima (art. 23 Cost.), sicché la questione non riguarda l'esercizio di un potere discrezionale ma la sussistenza dei presupposti, che in caso di contrasto debbono essere valutati dal Giudice, e la relativa prova;
-che il quarto motivo, da esaminare per priorità logica prima del terzo motivo (che attiene alla eleggibilità di specifica spesa extramuros sostenuta nel 2016), ripropone la questione della ammissibilità a credito della attività di ricerca e sviluppo di cui ai progetti sulla base sia della Nominativo_1perizia tecnica resa dall'Ing. (e successiva integrazione) sia della certificazione rilasciata dal professionista ai sensi dell'art. 3 c. 1 D.L. 145/2013 convertito in L. 9/2014 come modificato dall'art. 1 c. 35 L. 190/2014 sia del brevetto invenzione nuovi prodotti, rispetto del requisito della novità, e commercializzazione dei beni ottenuti nei progetti associazione_1;
-che va innanzitutto precisato che la società ha dichiarato e compensato il credito in riferimento a 7 progetti di asserita ricerca e sviluppo, tutti incontestatamente attivati a seguito di specifiche richieste di clienti per fornire prodotti o implementazioni degli stessi, tuttavia
-come evidenziato sia in pvc dei funzionari dell'AdE del 15 novembre 2022, ritualmente depositato dalla parte pubblica in primo grado, espressamente richiamato e posto a base dell'atto di recupero, sia in atto di recupero come ragione di esclusione dall'ammissibilità-:
< ... non sono state esibite le richieste dei clienti riguardanti le “esigenze produttive” tali da richiedere progetti ad hoc >> ;
-che tale omissione, non colmata neppure in giudizio, non consente almeno in astratto, salvo la verifica poi in concreto delle caratteristiche, di ricondurli alla attività di ricerca e sviluppo ammissibile ex art. 3 L. 143/2015;
-che invero, il credito è ammissibile solo se riferito alle tipologie di attività tassativamente previste dalla detta disposizione (e non ad altre, ossia a tutte le attività che, secondo tassonomia tecnica, ivi compresa quella contemplata dal Manuale di Frascati, siano riconducibili a R&S: la legge seleziona come ammissibili solo alcune delle attivutà di ricerca e sviluppo tassonomicamente descritte nel Manuale);
-che infatti, al di la' della qualificazione dei singoli progetti nelle categorie tassonomiche del Manuale di Frascati, proprio perche' destinate ad applicazione o utilizzazioni pratiche dirette, sicuramente quelle asseritamente svolte dall'appellante non possono essere ricondotte alla lett. a) della citata disposizione (lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette); alla lett. c) ne' prima parte, che esclude prodotti o servizi richiedendo attivita' di piani progetti o disegni ovvero alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione (acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi;
tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale) ne' seconda parte, che esclude prototipi funzionalizzati alla implementazione della produzione limitandosi ad ammettere le spese per la realizzazione del prototipo utilizzabile a scopi commerciali, a determinate condizioni, quando e' esso stesso il prodotto finale destinato ad esperimenti (realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
); ne' alla lett. d, ove e' esclusa propria l'attivita' in vista di applicazione e/o finalita' commerciali (produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita' commerciali.)
-che riguardo alla lettera b della citata disposizione (ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c) , ove in astratto potrebbero ricondursi le richieste delle committenti e la relativa attività compiuta dalla società, rimane il dato che l'attività debba avere come contenuto ricerca pianificata -la quale implica la formalizzazione di una idea, un progetto di fattibilità articolato, una attività coordinata e di report costante- ovvero una indagine critica -che parimenti prevede una ideazione nuova, formalizzata in un progetto e programmazione-, entrambe, in ogni caso finalizzate ad acquisire nuove conoscenze: agli atti non vi è alcuna documentazione dell'idea, del progetto di ricerca o indagine ovvero della concreta attività di ricerca o di indagine critica dirette alla acquisizione di nuove conoscenze;
-che, in particolare, esaminando la relazione tecnica presentata dall' appellante alla AdE in fase amministrativa e, poi, prodotta anche in giudizio con successiva integrazione, a firma dell'ing. Nominativo_1, risulta che alla stessa non e' allegato alcun documento, ne' in essa vi si fa riferimento ad alcuno;
che le prime 74 pagine riguardano illustrazioni (generiche) della importanza per le imprese, ed in particolare della appellante, di investire in ricerca e sviluppo nonche' descrizione delle tassonomie idonee alla qualificazione prese proprio dal contestato Manuale di Frascati;
di seguito, in una prima sezione fino a pag. 105, vengono descritte le presunte ricerche sempre sottolineando le richieste del committente in vista della utilizzazione pratica diretta, senza evidenziare le nuove conoscenze perseguite mediante una ricerca pianificata o una indagine critica;
in una seconda sezione, fino a pag. 147, in cui si descrive in generale la metodologia assumendo in premessa “ tutte le attivita' presenti in azienda prevedono una grandissima parte di Ricerca & Sviluppo descritta in un PIANO DI FATTIBILITA' comune a tutti i progetti e che illustra la METODOLOGIA APPLICATA ” a cui fa seguire una astratta descrizione dei vari passaggi e delle figure da impiegare;
in una terza sezione, fino a pag. 226, in cui si sintetizzano in astratto i 7 progetti, le fasi in cui dovrebbero articolarsi e la indicazione del personale da impiegare;
-che tuttavia nella relazione non e' fatto riferimeto ne' allegato alcun documento di progetto con indicazione di precise fasi e delle nuove conoscenze perseguite, tanto e' vero che l'appellante ha ritenuto di integrare la relazione tecnica in sede giudiziale: tuttavia anche tale integrazione, che peraltro prende a piene mani dal Manuale di Frascati, e' priva di qualsiasi specifico e puntuale riferimento a documenti (contiene nel corpo per immagini scansionate una Associazione_4tabella tratta dal Manuale di Frascati, un report di un test di laboratorio -Istituto - su un campione di cui non si comprende che attinenza abbia con i progetti, tenuto anche conto Nominativo_2che il campione sottoposto appare a marchio registrato - ®- di cui non è provata né è deducibile dagli atti versati l'appartenenza alla società appellante, e un frontespizio di un test di un altro laboratorio -SWELL- dal quale non si evince alcun contenuto) né ha allegati documenti inerenti la asserita ricerca;
-che in sostanza difetta evidenza sia della stessa astratta riconducibilita' alle attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili per legge di tutti o almeno alcuni (sì da poter individuare, in questo caso, quelli ammissibili e le relative spese) dei sette progetti sia di qualsiasi prova in concreto di svolgimento;
-che quanto al brevetto, non si rileva in atti giudiziali di parte appellante quale sia il collegamento, e con quale, delle attivita' dichiarate;
nella relazione tecnica e nella integrazione, Nominativo_3si intuisce che il brevetto sarebbe il risultato della ricerca di cui al progetto sub 5 Ricorrente_1Black: tuttavia, il Collegio rileva che tale brevetto e' a nome di , societa' del Regno Unito, che -come risulta dal pvc del 15 novembre 2022 innanzi meglio identificato- negli anni in questione era la socia maggioritaria (al 95%) della societa' appellante, sicche' , in assenza di qualsiasi documentazione di riferimento, il Collegio non puo' riferire il brevetto neppure sostanzialmente alla societa' appellante italiana ovvero collegare la attivita' asseritamenete svolta per l'ottenimento del brevetto da parte della società estera ad attività di ricerca e sviluppo della ricorrente;
-che sul punto il Collegio ritiene anche di prendere posizione sull'onere della prova che aleggia in controversia: si insite molto da parte appellante, in linea con parte della dottrina, sulla circostanza che il comma 5 bis dell'art. 7 D.L.vo 546/1992, introdotto dalla Legge n. 130/2022, abbia stabilito che qualsiasi onere di prova spetti sempre alla Amministrazione e che quindi nel caso, l'amministrazione non abbia dato “in modo circostanziato e puntuale” (come dice la disposizione) prova della violazione;
-che va invece sottolineato che la disposizione (al pari anche di quelle che si stanno introducendo in materia tributaria dal Parlamento) non ha alcunché di innovativo rispetto all'onere della prova né rispetto ai mezzi di prova, trattandosi di mero recepimento di orientamenti prevalenti giurisprudenziali;
-che anzi in particolare, la disposizione, sottolineando che la prova deve riguardare la violazione, rafforza, per intenzione oggettiva, ulteriormente il regime ordinario della prova in materia tributaria (a rafforzamento della posizione dell'Amministrazione), ponendo a carico di questa solo la prova (circostanziata e puntuale) della violazione a cui consegue ovviamente l'onere, in capo al contribuente, della prova del contrario o di fatti modificativi o estintivi della obbligazione;
-che nel caso in esame la violazione è costituita dalla compensazione in assenza delle condizioni, ossia dell'esistenza del credito, perché appunto contestate motivatamente dall'AdE;
-che infatti l'atto di recupero è diretto a recuperare le imposte non pagate per effetto della compensazione, che si assume operata in assenza di “titolo” ovverosia di inesistenza del presupposto, cioè del credito da compensare;
-che in simile situazione è onere del contribuente dimostrare l'esistenza del credito e quindi la fondatezza della compensazione (la non violazione della regola di pagamento per aver pagato mediante compensazione del suo contro credito): la regola è che le imposte vanno pagate, se non si pagano, è onere del contribuente dimostrare i presupposti (di non debenza o di modifica o) di estinzione mediante appunto la compensazione di un credito esistente;
-che in sostanza si verte nello schema ordinario del creditore (AdE) che domanda il pagamento della obbligazione (nel caso incontestata) e della opposizione della estinzione per compensazione da parte del debitore (la contribuente), che ovviamente deve provare la sussistenza del proprio credito coesistente e compensato, allorquando messo in discussione, nella specificità del rapporto tributario, motivatamente, come nel caso, dall'AdE;
-che quindi in tema di recupero del credito di imposta l'amministrazione assolve la sua prova (della violazione), semplicemente indicando il proprio credito non pagato e, in caso di compensazione, contestando motivatamente (in ragione della specificità del rapporto tributario, non ancora paritario, perchè la motivazione costituisce elemento di validità dell'atto impositivo), mentre è onere del contribuente dimostrare la estinzione della obbligazione per via della compensazione del proprio credito, di cui deve dare prova dei presupposti;
-che nella fattispecie all'esame, appunto l'appellante contribuente non ha offerto prova del suo credito, ossia dei presupposti costitutivi dello stesso (trattandosi di credito insorgente ope legis);
-che la presenza della certificazione del revisore contabile è irrilevante ai fini della ammissibilità della attività al credito, posto che riguarda solo l'aspretto contabile, ma in relazione ad una attività che ex se non è ammissibile, non costituisce cioè presupposto per l'insorgenza del credito;
-che il terzo motivo, con il quale si lamenta la inutilizzabilita' delle informazioni provenienti Società_1dalla Repubblica CECA sulla societa' , ivi sedente, per contestare anche la inesistenza oggettiva delle operazioni di fornitura con queste intrattenute (concorrenti alla misura del credito), e' , per effetto di quanto innanzi detto, da ritenersi assorbito perche' attiene alla eleggibilita' di una spesa in riferimento ad una attivita' non costituente fatto (presupposto) costitutivo della fattispecie legale creditoria;
-che comunque la Corte ritiene di osservare su tale terzo motivo, che la questione non e' idonea a superare la prima autonomamente e sufficientemente decisiva ragione di esclusione dai costi agevolabili contestata, di non inerenza delle operazioni indicate e fatturate sulla attivita' di ricerca e sviluppo prospettata;
-che invero l'atto di recupero impugnato tratta della questione alle pag. 38, 39 e 40 ove in primis contesta la non correlabilità delal fornitura ad alcuna attività di ricerca e sviluppo:
<< Per quanto riguarda la ricerca extra-muros svolta nell'anno 2016 dalla società Società_1 codice IVA P.IVA_3, si rappresenta che il contratto stipulato tra le Parti in data 09/01/2016 ha ad oggetto: 1) lo sviluppo di servizi integrati, commerciali e di marketing atti alla ricerca di nuove opportunità di business ed al potenziamento della presenza commerciale e dell'impatto dei marchi legati ai prodotti realizzati dal committente;
2) la creazione del progetto internazionale per la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti tecnologicamente avanzati per la protezione termica e la riduzione delle emissioni di motori endotermici con applicazione nei settori automotive pesante e agricoltura;
3) creazione di tutti i servizi digitale e di immagine. La ricerca di mercato esibita sia in lingua inglese che in lingua italiana altro non descrive che una raccolta di dati storici del periodo Giugno
-Dicembre 2016 e prospettivi che emergono anche da una semplice ricerca in internet e che, quindi, non sono frutto di un'attività di studio e di analisi svolta dalla Società_1 >> ; Società_1ed in secundis, la preclusione derivante dal controllo della :
<< Al riguardo, si precisa che relativamente alla nozione di controllo rilevante ai fini della perimetrazione del gruppo, si ritiene applicabile la definizione di controllo, ex art. 2359 commi 1 e 2 del c.c., ossia il controllo basato sulla maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, ovvero il controllo basato sull'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. Si ritiene, altresì, che sono da escludere dalle spese per ricerca e sviluppo anche i costi derivanti da commesse con imprese controllate dalla medesima persona fisica. Il capitale della società Società_1 SRL è detenuto al 90% dal sig. Nominativo_4 che è Ricorrente_1anche il rappresentante legale della SRL. >> ;
-che riguardo alla prima contestazione effettivamente non è dedotto in ricorso né di primo grado né di secondo grado la inerenza a quale delle sette attività di ricerca e sviluppo sarebbero inerenti le spese come contrattualizzate e le risultanze delle stesse, sicchè si tratta di uno studio che non può essere considerato quale spesa di ricerca e sviluppo (salvo poi la questione della inerenza alla attività sociale, che attiene all'eventuale recupero del costo ove dichiarato nell'anno di competenza, ma non alla presente controversia): già questo dato è assorbente per escludere la eleggibilità di quel costo alla attività prospettata di ricerca e sviluppo;
-che riguardo alla seconda contestazione, ricordato che l'atto di recupero qui impugnato pone come fonte probatoria anche il già richiamato pvc di funzionari dell'AdE del 15 novembre Nominativo_42022, dall'esame dello stesso emerge che il sig. era, oltre che amministratore, anche socio sia pure di minoranza (poi divenuto prima unico socio e successivamente socio di maggioranza) della società appellante, la contestazione attiene alla vicinanza della compagine sociale tra due società con la cointeressenza di interesse che esclude la possibilità di eleggibilità della spesa come da extramuros (ineleggibilità di cui si ha sintomo proprio dal brevetto in capo alla società estera);
-che il quinto motivo invoca la esclusione delle sanzioni per incertezza oggettiva e, in subordine, il trattamento sanzionatorio come credito non spettante;
-che il primo profilo è infondato: non v'è alcuna incertezza oggettiva, atteso appunto che la disposizione prevedente il credito è, sia pure nel suo tecnicismo, alquanto chiara;
peraltro riguardo ad un beneficio di legge non è deducibile la incertezza oggettiva della normativa;
-che riguardo al secondo profilo, nel caso, il credito compensato è stato correttamente qualificato inesistente, atteso che difetta dei presupposti e l'accertamento non è rilevabile mediante procedura automatizzate;
-che dunque l'appello va complessivamente rigettato;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna la contribuente a rifondere ad AdE le spese del grado che liquida in euro 10.000,00 senza alcuna altra maggiorazione.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore DE SIMONE DANILO, Giudice PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6591/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N. 44 81100 Caserta CE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 497/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 11 e pubblicata il 07/02/2025
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TF7CR0100121-2024 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 338/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di S.r.l.; Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata Agenzia delle Entrate (AdE); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso contribuente avverso atto di recupero n. TF7CR0100121/2024 (emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta - Ufficio Controlli) del Credito Ricerca e Sviluppo dichiarato formatosi negli anni 2016-2017-2018, utilizzato in compensazione nel 2019, per inesistenza;
-che la sentenza ha rigettato tutti i motivi proposti in primo grado;
-che la società ha appellato, riproponendo, con critica alla sentenza, le seguenti questioni:
1) Inapplicabilità dei contenuti del Manuale di Frascati, richiamato ed utilizzato nell'atto di recupero, per non esser vigente alla data di formazione del credito e di utilizzazione, come da giurisprudenza di merito tributario e indirizzo della giustizia amministrativa inaugurato dal TAR Lazio Roma con sentenza n. 15039/2025;
2) Mancata richiesta, da parte dell'Ufficio, del preventivo parere al MI (già MI), sul o sui progetti dichiarati inammissibili a credito;
3) Considerazioni afferenti la non utilizzabilità del materiale probatorio proveniente dalla cooperazione internazionale instaurata con l'autorità fiscale della Repubblica Ceca, per aver ritenuto inesistenti le operazioni extramurarie compiute con operatore della Repubblica Ceca, in assenza di prove e in contrasto con la documentazione prodotta;
4) Prove offerte dalla Società al fine di dimostrare la qualificabilità del progetto come attività di Ricerca e Sviluppo, per non aver la sentenza esauriente considerato le prove addotte sulla riconducibilità a ricerca e sviluppo dell'attività svolta e comunque averle malamente valutate in particolare: Documentazione relativa ai progetti realizzati: Perizia tecnica resa dall'Ing. Nominativo_1 (e successiva integrazione); Brevetto invenzione nuovi prodotti, rispetto del requisito della novità, commercializzazione dei beni ottenuti nei progetti associazione_1; Certificazione rilasciata da un professionista ai sensi dell'art. 3 c. 1 D.L. 145/2013 convertito in L. 9/2014 come modificato dall'art. 1 c. 35 L. 190/2014; 5) Erronea qualificazione del credito come “inesistente” ed inapplicabilità delle sanzioni, invocandosi la causa di convulsione delle sanzioni per obbiettiva incertezza della norma e, comunque, la qualificazione del credito esistente come non spettante con consequenziale diverso trattamento sanzionatorio;
-che l'AdE si è costituita per resistere, evidenziando taluni errori materiali o refusi della sentenza, in particolare per quanto riguarda la indicazione, nella motivazione, dell'atto impugnato con il n. TF7CR0100107/2024 invece che con il corretto n. TF7CR0100121/2024; ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia infondato;
-che l'errore materiale nel corpo della motivazione della sentenza appellata non costituisce causa di nullità né impedisce la individuazione dell'atto corretto né impedisce o rende incerta la conoscenza e l'oggetto del decisum, per cui va semplicemente, ove ritenuto rilevante, emendato: comunque ad ogni buon conto la presente sentenza precisa che l'atto impugnato, e sul quale si controverte, è il n. TF7CR0100121/2024;
-che il primo motivo di appello, riguardo alla non utilizzabilità del Manuale di Frascati, è infondato perché si confonde la natura del Manuale, che non è -riguardo al tempo di formazione dell'asserito credito- fonte del diritto, bensì semplice parametro tecnico, una matrice tassonomica tecnica di qualificata provenienza (OCSE) tanto da essere utilizzato dalla Commissione Europea (2014/C-198/03), utilizzabile pertanto in sede istruttoria sia dall'AdE che dal Giudice per la qualificazione di fatto (cfr. precedenti di questa Corte nn. 3002/2023 e 132/2026, cui si rinvia anche per i riferimenti normativi e i poteri di accesso al Manuale) a prescindere se tradotto in italiano o recepito;
la invocata sentenza del TAR Lazio, peraltro, interviene, in un mutato quadro normativo, su un atto di diniego del MI, a seguito di interpello, sulla sussumibilità a credito per ricerca e sviluppo ammissibile di una attività, richiedendo semplicemente una motivazione ulteriore del diniego nella specifica controversia (il TAR ha, cioè, valutato la illegittimità del provvedimento di diniego con il mero rinvio al solo Manuale di Frascati, inteso quale fonte del diritto per attività svolta precedentemente alla sua formalizzazione legislativa, quale parametro sufficiente, ma non ne esclude l'applicazione quale strumento tecnico di apprezzamento);
-che il secondo motivo, con il quale si lamenta la omessa richiesta del parere del MI (oggi MI), è infondato, perché la stessa norma applicabile alla fattispecie D.M. 27 maggio 2015 ne prevede la facoltatività esclusa qualsiasi obbligatorietà; sul punto, anche se ulteriormente ma per contesto, si ritiene di osservare che non è deducibile, come pure tra le righe ha dedotto la parte contribuente, in materia tributaria l'eccesso di potere in via generale e tanto più per la figura sintomatica della carenza di adeguata istruttoria, poiché la obbligazione tributaria è disciplinata e regolata direttamente ed esclusivamente dalla Legge o dalla fonte subprimaria basata sulla prima (art. 23 Cost.), sicché la questione non riguarda l'esercizio di un potere discrezionale ma la sussistenza dei presupposti, che in caso di contrasto debbono essere valutati dal Giudice, e la relativa prova;
-che il quarto motivo, da esaminare per priorità logica prima del terzo motivo (che attiene alla eleggibilità di specifica spesa extramuros sostenuta nel 2016), ripropone la questione della ammissibilità a credito della attività di ricerca e sviluppo di cui ai progetti sulla base sia della Nominativo_1perizia tecnica resa dall'Ing. (e successiva integrazione) sia della certificazione rilasciata dal professionista ai sensi dell'art. 3 c. 1 D.L. 145/2013 convertito in L. 9/2014 come modificato dall'art. 1 c. 35 L. 190/2014 sia del brevetto invenzione nuovi prodotti, rispetto del requisito della novità, e commercializzazione dei beni ottenuti nei progetti associazione_1;
-che va innanzitutto precisato che la società ha dichiarato e compensato il credito in riferimento a 7 progetti di asserita ricerca e sviluppo, tutti incontestatamente attivati a seguito di specifiche richieste di clienti per fornire prodotti o implementazioni degli stessi, tuttavia
-come evidenziato sia in pvc dei funzionari dell'AdE del 15 novembre 2022, ritualmente depositato dalla parte pubblica in primo grado, espressamente richiamato e posto a base dell'atto di recupero, sia in atto di recupero come ragione di esclusione dall'ammissibilità-:
< ... non sono state esibite le richieste dei clienti riguardanti le “esigenze produttive” tali da richiedere progetti ad hoc >> ;
-che tale omissione, non colmata neppure in giudizio, non consente almeno in astratto, salvo la verifica poi in concreto delle caratteristiche, di ricondurli alla attività di ricerca e sviluppo ammissibile ex art. 3 L. 143/2015;
-che invero, il credito è ammissibile solo se riferito alle tipologie di attività tassativamente previste dalla detta disposizione (e non ad altre, ossia a tutte le attività che, secondo tassonomia tecnica, ivi compresa quella contemplata dal Manuale di Frascati, siano riconducibili a R&S: la legge seleziona come ammissibili solo alcune delle attivutà di ricerca e sviluppo tassonomicamente descritte nel Manuale);
-che infatti, al di la' della qualificazione dei singoli progetti nelle categorie tassonomiche del Manuale di Frascati, proprio perche' destinate ad applicazione o utilizzazioni pratiche dirette, sicuramente quelle asseritamente svolte dall'appellante non possono essere ricondotte alla lett. a) della citata disposizione (lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette); alla lett. c) ne' prima parte, che esclude prodotti o servizi richiedendo attivita' di piani progetti o disegni ovvero alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione (acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi;
tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale) ne' seconda parte, che esclude prototipi funzionalizzati alla implementazione della produzione limitandosi ad ammettere le spese per la realizzazione del prototipo utilizzabile a scopi commerciali, a determinate condizioni, quando e' esso stesso il prodotto finale destinato ad esperimenti (realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
); ne' alla lett. d, ove e' esclusa propria l'attivita' in vista di applicazione e/o finalita' commerciali (produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita' commerciali.)
-che riguardo alla lettera b della citata disposizione (ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c) , ove in astratto potrebbero ricondursi le richieste delle committenti e la relativa attività compiuta dalla società, rimane il dato che l'attività debba avere come contenuto ricerca pianificata -la quale implica la formalizzazione di una idea, un progetto di fattibilità articolato, una attività coordinata e di report costante- ovvero una indagine critica -che parimenti prevede una ideazione nuova, formalizzata in un progetto e programmazione-, entrambe, in ogni caso finalizzate ad acquisire nuove conoscenze: agli atti non vi è alcuna documentazione dell'idea, del progetto di ricerca o indagine ovvero della concreta attività di ricerca o di indagine critica dirette alla acquisizione di nuove conoscenze;
-che, in particolare, esaminando la relazione tecnica presentata dall' appellante alla AdE in fase amministrativa e, poi, prodotta anche in giudizio con successiva integrazione, a firma dell'ing. Nominativo_1, risulta che alla stessa non e' allegato alcun documento, ne' in essa vi si fa riferimento ad alcuno;
che le prime 74 pagine riguardano illustrazioni (generiche) della importanza per le imprese, ed in particolare della appellante, di investire in ricerca e sviluppo nonche' descrizione delle tassonomie idonee alla qualificazione prese proprio dal contestato Manuale di Frascati;
di seguito, in una prima sezione fino a pag. 105, vengono descritte le presunte ricerche sempre sottolineando le richieste del committente in vista della utilizzazione pratica diretta, senza evidenziare le nuove conoscenze perseguite mediante una ricerca pianificata o una indagine critica;
in una seconda sezione, fino a pag. 147, in cui si descrive in generale la metodologia assumendo in premessa “ tutte le attivita' presenti in azienda prevedono una grandissima parte di Ricerca & Sviluppo descritta in un PIANO DI FATTIBILITA' comune a tutti i progetti e che illustra la METODOLOGIA APPLICATA ” a cui fa seguire una astratta descrizione dei vari passaggi e delle figure da impiegare;
in una terza sezione, fino a pag. 226, in cui si sintetizzano in astratto i 7 progetti, le fasi in cui dovrebbero articolarsi e la indicazione del personale da impiegare;
-che tuttavia nella relazione non e' fatto riferimeto ne' allegato alcun documento di progetto con indicazione di precise fasi e delle nuove conoscenze perseguite, tanto e' vero che l'appellante ha ritenuto di integrare la relazione tecnica in sede giudiziale: tuttavia anche tale integrazione, che peraltro prende a piene mani dal Manuale di Frascati, e' priva di qualsiasi specifico e puntuale riferimento a documenti (contiene nel corpo per immagini scansionate una Associazione_4tabella tratta dal Manuale di Frascati, un report di un test di laboratorio -Istituto - su un campione di cui non si comprende che attinenza abbia con i progetti, tenuto anche conto Nominativo_2che il campione sottoposto appare a marchio registrato - ®- di cui non è provata né è deducibile dagli atti versati l'appartenenza alla società appellante, e un frontespizio di un test di un altro laboratorio -SWELL- dal quale non si evince alcun contenuto) né ha allegati documenti inerenti la asserita ricerca;
-che in sostanza difetta evidenza sia della stessa astratta riconducibilita' alle attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili per legge di tutti o almeno alcuni (sì da poter individuare, in questo caso, quelli ammissibili e le relative spese) dei sette progetti sia di qualsiasi prova in concreto di svolgimento;
-che quanto al brevetto, non si rileva in atti giudiziali di parte appellante quale sia il collegamento, e con quale, delle attivita' dichiarate;
nella relazione tecnica e nella integrazione, Nominativo_3si intuisce che il brevetto sarebbe il risultato della ricerca di cui al progetto sub 5 Ricorrente_1Black: tuttavia, il Collegio rileva che tale brevetto e' a nome di , societa' del Regno Unito, che -come risulta dal pvc del 15 novembre 2022 innanzi meglio identificato- negli anni in questione era la socia maggioritaria (al 95%) della societa' appellante, sicche' , in assenza di qualsiasi documentazione di riferimento, il Collegio non puo' riferire il brevetto neppure sostanzialmente alla societa' appellante italiana ovvero collegare la attivita' asseritamenete svolta per l'ottenimento del brevetto da parte della società estera ad attività di ricerca e sviluppo della ricorrente;
-che sul punto il Collegio ritiene anche di prendere posizione sull'onere della prova che aleggia in controversia: si insite molto da parte appellante, in linea con parte della dottrina, sulla circostanza che il comma 5 bis dell'art. 7 D.L.vo 546/1992, introdotto dalla Legge n. 130/2022, abbia stabilito che qualsiasi onere di prova spetti sempre alla Amministrazione e che quindi nel caso, l'amministrazione non abbia dato “in modo circostanziato e puntuale” (come dice la disposizione) prova della violazione;
-che va invece sottolineato che la disposizione (al pari anche di quelle che si stanno introducendo in materia tributaria dal Parlamento) non ha alcunché di innovativo rispetto all'onere della prova né rispetto ai mezzi di prova, trattandosi di mero recepimento di orientamenti prevalenti giurisprudenziali;
-che anzi in particolare, la disposizione, sottolineando che la prova deve riguardare la violazione, rafforza, per intenzione oggettiva, ulteriormente il regime ordinario della prova in materia tributaria (a rafforzamento della posizione dell'Amministrazione), ponendo a carico di questa solo la prova (circostanziata e puntuale) della violazione a cui consegue ovviamente l'onere, in capo al contribuente, della prova del contrario o di fatti modificativi o estintivi della obbligazione;
-che nel caso in esame la violazione è costituita dalla compensazione in assenza delle condizioni, ossia dell'esistenza del credito, perché appunto contestate motivatamente dall'AdE;
-che infatti l'atto di recupero è diretto a recuperare le imposte non pagate per effetto della compensazione, che si assume operata in assenza di “titolo” ovverosia di inesistenza del presupposto, cioè del credito da compensare;
-che in simile situazione è onere del contribuente dimostrare l'esistenza del credito e quindi la fondatezza della compensazione (la non violazione della regola di pagamento per aver pagato mediante compensazione del suo contro credito): la regola è che le imposte vanno pagate, se non si pagano, è onere del contribuente dimostrare i presupposti (di non debenza o di modifica o) di estinzione mediante appunto la compensazione di un credito esistente;
-che in sostanza si verte nello schema ordinario del creditore (AdE) che domanda il pagamento della obbligazione (nel caso incontestata) e della opposizione della estinzione per compensazione da parte del debitore (la contribuente), che ovviamente deve provare la sussistenza del proprio credito coesistente e compensato, allorquando messo in discussione, nella specificità del rapporto tributario, motivatamente, come nel caso, dall'AdE;
-che quindi in tema di recupero del credito di imposta l'amministrazione assolve la sua prova (della violazione), semplicemente indicando il proprio credito non pagato e, in caso di compensazione, contestando motivatamente (in ragione della specificità del rapporto tributario, non ancora paritario, perchè la motivazione costituisce elemento di validità dell'atto impositivo), mentre è onere del contribuente dimostrare la estinzione della obbligazione per via della compensazione del proprio credito, di cui deve dare prova dei presupposti;
-che nella fattispecie all'esame, appunto l'appellante contribuente non ha offerto prova del suo credito, ossia dei presupposti costitutivi dello stesso (trattandosi di credito insorgente ope legis);
-che la presenza della certificazione del revisore contabile è irrilevante ai fini della ammissibilità della attività al credito, posto che riguarda solo l'aspretto contabile, ma in relazione ad una attività che ex se non è ammissibile, non costituisce cioè presupposto per l'insorgenza del credito;
-che il terzo motivo, con il quale si lamenta la inutilizzabilita' delle informazioni provenienti Società_1dalla Repubblica CECA sulla societa' , ivi sedente, per contestare anche la inesistenza oggettiva delle operazioni di fornitura con queste intrattenute (concorrenti alla misura del credito), e' , per effetto di quanto innanzi detto, da ritenersi assorbito perche' attiene alla eleggibilita' di una spesa in riferimento ad una attivita' non costituente fatto (presupposto) costitutivo della fattispecie legale creditoria;
-che comunque la Corte ritiene di osservare su tale terzo motivo, che la questione non e' idonea a superare la prima autonomamente e sufficientemente decisiva ragione di esclusione dai costi agevolabili contestata, di non inerenza delle operazioni indicate e fatturate sulla attivita' di ricerca e sviluppo prospettata;
-che invero l'atto di recupero impugnato tratta della questione alle pag. 38, 39 e 40 ove in primis contesta la non correlabilità delal fornitura ad alcuna attività di ricerca e sviluppo:
<< Per quanto riguarda la ricerca extra-muros svolta nell'anno 2016 dalla società Società_1 codice IVA P.IVA_3, si rappresenta che il contratto stipulato tra le Parti in data 09/01/2016 ha ad oggetto: 1) lo sviluppo di servizi integrati, commerciali e di marketing atti alla ricerca di nuove opportunità di business ed al potenziamento della presenza commerciale e dell'impatto dei marchi legati ai prodotti realizzati dal committente;
2) la creazione del progetto internazionale per la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti tecnologicamente avanzati per la protezione termica e la riduzione delle emissioni di motori endotermici con applicazione nei settori automotive pesante e agricoltura;
3) creazione di tutti i servizi digitale e di immagine. La ricerca di mercato esibita sia in lingua inglese che in lingua italiana altro non descrive che una raccolta di dati storici del periodo Giugno
-Dicembre 2016 e prospettivi che emergono anche da una semplice ricerca in internet e che, quindi, non sono frutto di un'attività di studio e di analisi svolta dalla Società_1 >> ; Società_1ed in secundis, la preclusione derivante dal controllo della :
<< Al riguardo, si precisa che relativamente alla nozione di controllo rilevante ai fini della perimetrazione del gruppo, si ritiene applicabile la definizione di controllo, ex art. 2359 commi 1 e 2 del c.c., ossia il controllo basato sulla maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, ovvero il controllo basato sull'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. Si ritiene, altresì, che sono da escludere dalle spese per ricerca e sviluppo anche i costi derivanti da commesse con imprese controllate dalla medesima persona fisica. Il capitale della società Società_1 SRL è detenuto al 90% dal sig. Nominativo_4 che è Ricorrente_1anche il rappresentante legale della SRL. >> ;
-che riguardo alla prima contestazione effettivamente non è dedotto in ricorso né di primo grado né di secondo grado la inerenza a quale delle sette attività di ricerca e sviluppo sarebbero inerenti le spese come contrattualizzate e le risultanze delle stesse, sicchè si tratta di uno studio che non può essere considerato quale spesa di ricerca e sviluppo (salvo poi la questione della inerenza alla attività sociale, che attiene all'eventuale recupero del costo ove dichiarato nell'anno di competenza, ma non alla presente controversia): già questo dato è assorbente per escludere la eleggibilità di quel costo alla attività prospettata di ricerca e sviluppo;
-che riguardo alla seconda contestazione, ricordato che l'atto di recupero qui impugnato pone come fonte probatoria anche il già richiamato pvc di funzionari dell'AdE del 15 novembre Nominativo_42022, dall'esame dello stesso emerge che il sig. era, oltre che amministratore, anche socio sia pure di minoranza (poi divenuto prima unico socio e successivamente socio di maggioranza) della società appellante, la contestazione attiene alla vicinanza della compagine sociale tra due società con la cointeressenza di interesse che esclude la possibilità di eleggibilità della spesa come da extramuros (ineleggibilità di cui si ha sintomo proprio dal brevetto in capo alla società estera);
-che il quinto motivo invoca la esclusione delle sanzioni per incertezza oggettiva e, in subordine, il trattamento sanzionatorio come credito non spettante;
-che il primo profilo è infondato: non v'è alcuna incertezza oggettiva, atteso appunto che la disposizione prevedente il credito è, sia pure nel suo tecnicismo, alquanto chiara;
peraltro riguardo ad un beneficio di legge non è deducibile la incertezza oggettiva della normativa;
-che riguardo al secondo profilo, nel caso, il credito compensato è stato correttamente qualificato inesistente, atteso che difetta dei presupposti e l'accertamento non è rilevabile mediante procedura automatizzate;
-che dunque l'appello va complessivamente rigettato;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna la contribuente a rifondere ad AdE le spese del grado che liquida in euro 10.000,00 senza alcuna altra maggiorazione.