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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 8790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8790 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35134/2024
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 35134/2024
tra
Parte_1
Parte_1
ATTORI OPPONENTI
e
A. CP_1 Controparte_2
CONVENUTA OPPOSTA
Il 18/11/2025, alle ore 11.14, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi: per parte attrice opponente l'Avv. ALESSANDRO GARGIONI;
per parte convenuta opposta l'Avv. IRENE ZIBRA in sostituzione dell'Avv. ATTILIO BERTELLI.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 35134/2024 promossa da:
P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1
(C. F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliati in Crema, via Cappuccini n. 93, con l'Avv. ALESSANDRO PAOLO GARGIONI
ATTORI OPPONENTI contro
A. (P. IVA , CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Milano, Viale Lazio n. 21, con l'Avv. ATTILIO BERTELLI
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte attrice opponente: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico per le causali in premessa il Decreto Ingiuntivo n. 10472/24, emesso dal Tribunale di Milano, del 26/7/24, per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”
2 Parte convenuta opposta: “In via pregiudiziale: 1) Accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e/o la invalidità dell'opposizione proposta in data 30/9/2024 avverso il decreto ingiuntivo n. Contr 10472/2024, R. G. 26268/2024 Tribunale di Milano, emesso a favore di GA.
[...]
2) Conseguentemente, confermare e dichiarare esecutivo il Controparte_2 predetto decreto ingiuntivo n. 10472/2024, R. G. 26268/2024 Tribunale di Milano, emesso a favore di A. per mancata opposizione nei CP_1 Controparte_2 termini di legge ex art. 647 c. p. c. Nel merito: In via principale, nel caso di previo rigetto di quanto richiesto in via pregiudiziale ai punti 1) e 2) delle precedenti conclusioni, respingere tutte le domande di parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 10472/2024, R. G. 26268/2024 Tribunale di Milano, emesso in favore di A. CP_1 Controparte_2 per € 67.736, oltre interessi al tasso di cui al decreto, dal dovuto al saldo, oltre alle spese e
[...] competenze del decreto come liquidate, dichiarandolo esecutivo. 2) In via subordinata, rispetto a quanto richiesto in via principale al n. 1) delle presenti conclusioni nel merito, condannare, Contr comunque, l'opponente al pagamento a favore della GA. Controparte_2 dell'importo di € 67.736, oltre interessi al tasso di cui al decreto, dal dovuto al
[...] saldo, o di quell'altra misura che riterrà di giustizia, oltre agli interessi da calcolarsi sulla linea capitale, dal dovuto al saldo. Spese e competenze, Iva, c. p. a. al 4 %, oltre alle spese generali al 15
%. Da liquidarsi, secondo il D. M. 10/3/2014 n. 55, tabella 2 di cui all'allegato”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte,
[...]
e hanno proposto Parte_1 Parte_1 opposizione avverso il D.I. n. 10472/2024 (RG n. 26268/2024), col quale questo Tribunale ha ingiunto loro il pagamento, in favore di Controparte_3 della somma di € 67.736, oltre interessi e spese, a titolo di canoni di locazione,
[...] concernenti le mensilità da gennaio 2021 a giugno 2024, relativi alla sublocazione dell'immobile sito in Milano, via Varesina. n. 130 (contratto di locazione del 1°/7/2022).
L'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di per Controparte_3 non essere quest'ultima la proprietaria dell'immobile locato. Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La parte opposta si è costituita in giudizio ed ha chiesto la conferma del decreto opposto e la condanna di parte opponente per responsabilità aggravata.
Il 13/2/2025 il giudice ha concesso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ed ha disposto il passaggio dal rito ordinario al rito speciale locatizio.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa, mediante pubblica lettura del dispositivo della sentenza e immediato deposito telematico della contestuale motivazione.
L'opposizione non è fondata.
Va rammentato in principio per cui il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (art. 3 1218 c. c.).
Risulta chiaramente dagli atti che il 1°/7/2022 veniva stipulato tra l'allora
[...]
(ora Controparte_4 Controparte_3
quale locatrice, e l'allora
[...] Controparte_5 ora quale conduttrice, un
[...] Parte_1 contratto di locazione ad uso commerciale avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Milano, via Varesina n. 130, di proprietà della Leasimpresa s. p. a. e concessa in leasing a
[...] il 23/7/2001 con espressa autorizzazione a sublocare. CP_3
A decorrere dal primo trimestre del 2021, la sub-conduttrice si è resa morosa Parte_1 nel pagamento dei canoni di locazione e , pur non essendo proprietaria Controparte_3 dell'immobile locato, ha agito con azione personale sulla base del contratto di sublocazione del 1°/7/2022 nei confronti di Parte_1 ottenendo sia la convalida dello sfratto per morosità, sia l'emissione del decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.
Parte opponente nulla ha contestato in merito al contratto di locazione ed al mancato pagamento dei canoni di locazione a decorrere dal 2021, nonché al relativo prospetto dell'importo complessivo dovuto alla data del 30/6/2024 (€ 67.736) e l'azione personale (già in Gaio: in personam actio est qua agimus cum aliquo qui nobis vel ex contractu vel ex delicto obligatus est, id est cum intendimus dare, facere, praestare oportere) esercitata da si basa su un titolo obbligatorio (contratto Controparte_3 di sublocazione del 1°/7/2022), mirando a far rispettare un obbligo specifico di adempimento (pagamento dei canoni) e prescinde dalla titolarità del diritto reale del bene locato.
Alla luce delle superiori considerazioni, il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio – compresa la fase di mediazione - seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive svolte, ridotte del 50 % per la bassa complessità delle questioni trattate, si liquidano come da dispositivo.
Non può trovare accoglimento la domanda di condannare
[...]
e per responsabilità Parte_1 Parte_1 aggravata ai sensi dell'art. 96 c. p. c. Si tratta di una figura juris che assolve una funzione risarcitoria e che si inquadra nella responsabilità extracontrattuale per violazione del precetto generale del neminem laedere. Attenendo alla condotta processuale della parte soccombente, costituisce una
“figura speciale” della più generale fattispecie della responsabilità per fatto illecito prevista dall'art. 2043 c. c.. Coerentemente con la sua natura risarcitoria, la parte vittoriosa che assume di essere stata danneggiata dalla condotta processuale del soccombente ha l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti normativi della responsabilità della controparte, ossia la sussistenza dell'elemento “oggettivo” (esistenza ed entità di un danno concreto ed effettivo patito) e di quello “soggettivo” (“mala fede” o “colpa grave”) della fattispecie. Si tratta di una figura di responsabilità aggravata costituita in maniera tale da imporre alla parte vittoriosa oneri probatori particolarmente gravosi, oneri che non sono stati soddisfatti nel caso in esame.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RG 35134/2024, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 10472/2024 (RG n. 26268/2024);
2) condanna gli opponenti e Parte_1 in solido, alla refusione in favore dell'opposta Parte_1 [...] elle spese di lite, che si liquidano in Controparte_3
€ 7.491 (euro settemila quattrocento novantuno/00) per compensi (di cui € 440 per la fase di mediazione ed € 7.051 per il presente giudizio), oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 18/11/2025
Il Giudice
Dr. Ilario Pontani
5
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 35134/2024
tra
Parte_1
Parte_1
ATTORI OPPONENTI
e
A. CP_1 Controparte_2
CONVENUTA OPPOSTA
Il 18/11/2025, alle ore 11.14, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi: per parte attrice opponente l'Avv. ALESSANDRO GARGIONI;
per parte convenuta opposta l'Avv. IRENE ZIBRA in sostituzione dell'Avv. ATTILIO BERTELLI.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 35134/2024 promossa da:
P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1
(C. F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliati in Crema, via Cappuccini n. 93, con l'Avv. ALESSANDRO PAOLO GARGIONI
ATTORI OPPONENTI contro
A. (P. IVA , CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Milano, Viale Lazio n. 21, con l'Avv. ATTILIO BERTELLI
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte attrice opponente: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico per le causali in premessa il Decreto Ingiuntivo n. 10472/24, emesso dal Tribunale di Milano, del 26/7/24, per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”
2 Parte convenuta opposta: “In via pregiudiziale: 1) Accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e/o la invalidità dell'opposizione proposta in data 30/9/2024 avverso il decreto ingiuntivo n. Contr 10472/2024, R. G. 26268/2024 Tribunale di Milano, emesso a favore di GA.
[...]
2) Conseguentemente, confermare e dichiarare esecutivo il Controparte_2 predetto decreto ingiuntivo n. 10472/2024, R. G. 26268/2024 Tribunale di Milano, emesso a favore di A. per mancata opposizione nei CP_1 Controparte_2 termini di legge ex art. 647 c. p. c. Nel merito: In via principale, nel caso di previo rigetto di quanto richiesto in via pregiudiziale ai punti 1) e 2) delle precedenti conclusioni, respingere tutte le domande di parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 10472/2024, R. G. 26268/2024 Tribunale di Milano, emesso in favore di A. CP_1 Controparte_2 per € 67.736, oltre interessi al tasso di cui al decreto, dal dovuto al saldo, oltre alle spese e
[...] competenze del decreto come liquidate, dichiarandolo esecutivo. 2) In via subordinata, rispetto a quanto richiesto in via principale al n. 1) delle presenti conclusioni nel merito, condannare, Contr comunque, l'opponente al pagamento a favore della GA. Controparte_2 dell'importo di € 67.736, oltre interessi al tasso di cui al decreto, dal dovuto al
[...] saldo, o di quell'altra misura che riterrà di giustizia, oltre agli interessi da calcolarsi sulla linea capitale, dal dovuto al saldo. Spese e competenze, Iva, c. p. a. al 4 %, oltre alle spese generali al 15
%. Da liquidarsi, secondo il D. M. 10/3/2014 n. 55, tabella 2 di cui all'allegato”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte,
[...]
e hanno proposto Parte_1 Parte_1 opposizione avverso il D.I. n. 10472/2024 (RG n. 26268/2024), col quale questo Tribunale ha ingiunto loro il pagamento, in favore di Controparte_3 della somma di € 67.736, oltre interessi e spese, a titolo di canoni di locazione,
[...] concernenti le mensilità da gennaio 2021 a giugno 2024, relativi alla sublocazione dell'immobile sito in Milano, via Varesina. n. 130 (contratto di locazione del 1°/7/2022).
L'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di per Controparte_3 non essere quest'ultima la proprietaria dell'immobile locato. Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La parte opposta si è costituita in giudizio ed ha chiesto la conferma del decreto opposto e la condanna di parte opponente per responsabilità aggravata.
Il 13/2/2025 il giudice ha concesso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ed ha disposto il passaggio dal rito ordinario al rito speciale locatizio.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa, mediante pubblica lettura del dispositivo della sentenza e immediato deposito telematico della contestuale motivazione.
L'opposizione non è fondata.
Va rammentato in principio per cui il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (art. 3 1218 c. c.).
Risulta chiaramente dagli atti che il 1°/7/2022 veniva stipulato tra l'allora
[...]
(ora Controparte_4 Controparte_3
quale locatrice, e l'allora
[...] Controparte_5 ora quale conduttrice, un
[...] Parte_1 contratto di locazione ad uso commerciale avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Milano, via Varesina n. 130, di proprietà della Leasimpresa s. p. a. e concessa in leasing a
[...] il 23/7/2001 con espressa autorizzazione a sublocare. CP_3
A decorrere dal primo trimestre del 2021, la sub-conduttrice si è resa morosa Parte_1 nel pagamento dei canoni di locazione e , pur non essendo proprietaria Controparte_3 dell'immobile locato, ha agito con azione personale sulla base del contratto di sublocazione del 1°/7/2022 nei confronti di Parte_1 ottenendo sia la convalida dello sfratto per morosità, sia l'emissione del decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.
Parte opponente nulla ha contestato in merito al contratto di locazione ed al mancato pagamento dei canoni di locazione a decorrere dal 2021, nonché al relativo prospetto dell'importo complessivo dovuto alla data del 30/6/2024 (€ 67.736) e l'azione personale (già in Gaio: in personam actio est qua agimus cum aliquo qui nobis vel ex contractu vel ex delicto obligatus est, id est cum intendimus dare, facere, praestare oportere) esercitata da si basa su un titolo obbligatorio (contratto Controparte_3 di sublocazione del 1°/7/2022), mirando a far rispettare un obbligo specifico di adempimento (pagamento dei canoni) e prescinde dalla titolarità del diritto reale del bene locato.
Alla luce delle superiori considerazioni, il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio – compresa la fase di mediazione - seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive svolte, ridotte del 50 % per la bassa complessità delle questioni trattate, si liquidano come da dispositivo.
Non può trovare accoglimento la domanda di condannare
[...]
e per responsabilità Parte_1 Parte_1 aggravata ai sensi dell'art. 96 c. p. c. Si tratta di una figura juris che assolve una funzione risarcitoria e che si inquadra nella responsabilità extracontrattuale per violazione del precetto generale del neminem laedere. Attenendo alla condotta processuale della parte soccombente, costituisce una
“figura speciale” della più generale fattispecie della responsabilità per fatto illecito prevista dall'art. 2043 c. c.. Coerentemente con la sua natura risarcitoria, la parte vittoriosa che assume di essere stata danneggiata dalla condotta processuale del soccombente ha l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti normativi della responsabilità della controparte, ossia la sussistenza dell'elemento “oggettivo” (esistenza ed entità di un danno concreto ed effettivo patito) e di quello “soggettivo” (“mala fede” o “colpa grave”) della fattispecie. Si tratta di una figura di responsabilità aggravata costituita in maniera tale da imporre alla parte vittoriosa oneri probatori particolarmente gravosi, oneri che non sono stati soddisfatti nel caso in esame.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RG 35134/2024, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 10472/2024 (RG n. 26268/2024);
2) condanna gli opponenti e Parte_1 in solido, alla refusione in favore dell'opposta Parte_1 [...] elle spese di lite, che si liquidano in Controparte_3
€ 7.491 (euro settemila quattrocento novantuno/00) per compensi (di cui € 440 per la fase di mediazione ed € 7.051 per il presente giudizio), oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 18/11/2025
Il Giudice
Dr. Ilario Pontani
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