Sentenza 25 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 31/03/2026, n. 6029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6029 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06029/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07602/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7602 del 2024, proposto da Nella Bongini, Laura Piccirilli, rappresentate e difese dall'avvocato Jacopo Severo Bartolomei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Riassunzione ex art.105, comma 3, c.p.a. del ricorso per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul Decreto decisorio cron. n. 132 del 12.02.2021 della Corte d’Appello di Roma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l’atto di riassunzione ex art.105, 3° comma, c.p.a. con il quale parte ricorrente ha riassunto dinanzi a questo Tribunale il ricorso per ottemperanza iscritto al n. di Rg 7602/2024, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 10103 pubblicata il 19 dicembre 2025, di annullamento, con rinvio al Tar Lazio, della sentenza resa dal giudice di prime cure n. 20982/2024 pubblicata il 25 novembre 2024 e recante declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa Monica LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso all’esame del Collegio le ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul Decreto decisorio cron. n. 132 del 12 febbraio 2021 della Corte d’Appello di Roma, recante condanna del Ministero resistente al pagamento dell’importo di euro € 3.000,00 cadauna, a titolo di equa riparazione ex lege n. 89/2001.
2. Con la sentenza n. 20982 del 25 novembre 2024 questo Tribunale, in esito al deposito documentale a cura del Ministero, avvenuto il giorno della udienza di discussione, avente ad oggetto l’ordine di pagamento delle somme dovute alle ricorrenti, dato atto della presenza del difensore delle ricorrenti, per effetto del deposito della richiesta di passaggio in decisione della causa e rilevata, con avviso a verbale ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., l'improcedibilità del ricorso “ per intervenuto pagamento delle competenze indicate nel titolo esecutivo”, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione e compensato le spese di lite, in quanto “ nelle more del giudizio il Ministero intimato ha depositato l’ordine di pagamento attestante la liquidazione delle somme portate dal titolo giudiziale messo in esecuzione ”;
3. Su appello delle odierne ricorrenti, con sentenza n. 10103 del 9 dicembre 2025, il Consiglio di Stato ha annullato con rinvio la citata sentenza, concludendo nel senso che: “ Il Tar avrebbe dovuto, alternativamente, o dichiarare inammissibili i documenti perché tardivi ovvero, ove li avesse ritenuti indispensabili per la decisione, avrebbe dovuto rinviare l’udienza per consentire il pieno espletamento del contraddittorio”.
4.Con atto di riassunzione notificato il 7 gennaio 2026 e depositato 9 gennaio 2026 la parte ricorrente, dando atto dell’avvenuto pagamento dell’importo stabilito dalla Corte di Appello di Roma solo in data 11 dicembre 2024, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere e liquidarsi, in ragione della soccombenza virtuale, in favore del difensore antistatario le spese del giudizio di ottemperanza e della fase di riassunzione.
5. Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, trattata la causa, la stessa è stata trattenuta in decisione.
6. L’intervenuto pagamento delle somme dovute alle ricorrenti a titolo di equa riparazione ex lege n. 89/2001, comportando l’integrale soddisfazione delle istanze ricorsuali ed il conseguimento del bene della vita preteso con il ricorso di ottemperanza quivi riassunto, conduce alla necessaria declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art 34, comma 5, c.p.a.
7.Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo, avendo riguardo al particolare procedimento di liquidazione delle somme a titolo di equa riparazione, caratterizzato da numeri significativi ed al reciproco comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente alla liquidazione in favore della parte ricorrente delle spese di lite per il giudizio di ottemperanza tutto, ivi inclusa la fase di riassunzione, che quantifica complessivamente in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori come per legge, da versarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA NI, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario
Monica LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica LO | NA NI |
IL SEGRETARIO