TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 4566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4566 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 28/10/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa NE Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 5726/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 09.30 sono presenti l'avv. LUNA ALESSANDRO per parte ricorrente nonché l'avv. Alessandra Rago in sostituzione dell'avv. RIZZO ADRIANA
GI per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14.45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa NE Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5726 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LUNA ALESSANDRO, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale via Laurana 59, CP_2 con l'Avv. RIZZO ADRIANA GI, giusta procura in atti
- -resistente –
oggetto: opposizione ATP avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Accoglie il ricorso e dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza (invalida 75%).
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_2
che liquida complessivamente in € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario
2 Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_2
del giudizio liquidate con separato decreto.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 15/03/2023 il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di sentire dichiarare l'invalidità civile in misura pari o superiore al 74% al fine di vedersi riconosciuto l'assegno mensile di assistenza;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato (dott. ) concludeva per Per_1
l'insussistenza dei requisiti sanitari;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, il CTU incaricato, dott. , Per_2
concludeva viceversa per la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza 28/11/2023.
La causa è stata decisa all'udienza odierna
Nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario l'attribuzione della prestazione domandata.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
In relazione all'esito della causa appare equa la condanna alle spese dell' CP_2
in ragione della decorrenza del requisito sanitario a far data dal 28/11/2023.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_2
di entrambe le fasi del giudizio, già separatamente liquidate.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 28/10/2025
3 Il Giudice Onorario
NE Di Maio
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 28/10/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa NE Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 5726/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 09.30 sono presenti l'avv. LUNA ALESSANDRO per parte ricorrente nonché l'avv. Alessandra Rago in sostituzione dell'avv. RIZZO ADRIANA
GI per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14.45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa NE Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5726 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LUNA ALESSANDRO, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale via Laurana 59, CP_2 con l'Avv. RIZZO ADRIANA GI, giusta procura in atti
- -resistente –
oggetto: opposizione ATP avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Accoglie il ricorso e dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza (invalida 75%).
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_2
che liquida complessivamente in € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario
2 Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_2
del giudizio liquidate con separato decreto.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 15/03/2023 il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di sentire dichiarare l'invalidità civile in misura pari o superiore al 74% al fine di vedersi riconosciuto l'assegno mensile di assistenza;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato (dott. ) concludeva per Per_1
l'insussistenza dei requisiti sanitari;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, il CTU incaricato, dott. , Per_2
concludeva viceversa per la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza 28/11/2023.
La causa è stata decisa all'udienza odierna
Nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario l'attribuzione della prestazione domandata.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
In relazione all'esito della causa appare equa la condanna alle spese dell' CP_2
in ragione della decorrenza del requisito sanitario a far data dal 28/11/2023.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_2
di entrambe le fasi del giudizio, già separatamente liquidate.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 28/10/2025
3 Il Giudice Onorario
NE Di Maio
4