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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/11/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 96/2025 R.G.L. proposta da
(cod. fisc. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
(cod. fisc. ); Parte_2 CodiceFiscale_2
(cod. fisc. ); Parte_3 CodiceFiscale_3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Naso del Foro di Roma (c.f.
e dall'avv. Cinzia Ganzerli del Foro di Mantova C.F._4
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._5
di quest'ultima sito in Mantova, via Chiassi n. 54
ricorrenti contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Direttore Generale l.r.p.t.; P.IVA_2
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del Dirigente l.r.p.t.; Nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
l' Controparte_4
, in persona del Dirigente quale legale
[...]
rappresentante p.t. dott. e, congiuntamente e CP_5
disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa e dott. Controparte_6 CP_7
, elettivamente domiciliati presso l
[...] [...]
, sito in via G. Controparte_4 CP_3
Mazzini 6
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni
Per le parti ricorrenti: “A) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, quali docenti assunte con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto;
B) Condannare il (già Controparte_1 [...]
) a mettere a disposizione delle parti ricorrenti gli importi Controparte_1
complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica: € 500,00 a per l'anno scolastico 2023/24; Parte_1
€ 500,00 a per l'anno scolastico 2023/24; € 2.000,00 a Parte_2
per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, Parte_3
Pag. 2 di 14 2023/24; per la somma totale di € 3.000,00 (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Per il : “1) in via preliminare dichiarare la carenza di CP_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese.
3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere ciascuna pretesa entro i limiti del giusto e del provato,
e, per l'effetto, si chiede, in ogni caso, rigettarsi la domanda della ricorrente riferita agli aa.ss. 2020/21 e 2023/24 per non Parte_3
aver la docente raggiunto negli aa.ss. in questione i 180 gg. effettivi di servizio e per non aver comunque svolto nei suddetti periodi alcuna prestazione lavorativa. 4) Il tutto, per il caso di soccombenza anche parziale, con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di lite, in ragione della notevole controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame nonché della reciproca parziale soccombenza.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.01.2025, le parti ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del
Pag. 3 di 14 a mettere a disposizione, Controparte_1
in favore di ogni ricorrente, le somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Le parti ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- nell'a.s. 2023/2024; Parte_1
- nell'a.s. 2023/2024; Parte_2
- negli aa.ss. 2020/2020, 2021/2022, Parte_3
2022/2023 e 2023/2024;
In esecuzione di questi contratti, le parti ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 07.05.2025, si costituisce il , eccependo Controparte_1
- in via preliminare - la carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto il ricorso è basato sia
Pag. 4 di 14 sull'illegittimità del D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del CP_8
15.10.2015, la quale al paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, il costituito chiede di rigettarsi la CP_1
domanda della ricorrente riferita agli aa.ss. Parte_3
2020/2021 e 2023/2024 in quanto la stessa non ha svolto alcuna concreta ed effettiva prestazione lavorativa ovvero ha svolto un servizio soltanto parziale.
In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di giudizio “in ragione della notevole controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame nonché della reciproca parziale soccombenza”.
Pag. 5 di 14 I difensori delle parti ricorrenti, con note scritte depositate in data 05.11.2025, prendono posizione in merito alle eccezioni sollevate dal resistente, sostenendo che i rilievi mossi CP_1
nei confronti della ricorrente “vanno disattesi, tenuto Pt_3
conto che le assenze per “congedo parentale” e/o per
“astensione per puerperio” non inficiano il diritto della docente a beneficiare del bonus “carta docente” che viene puntualmente riconosciuto ai docenti di ruolo che si astengono temporaneamente dal servizio per motivi analoghi”.
Sul contradditorio così instauratosi, la causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta ex art. 429 c.p.c.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione.
Nel merito, sull'accertamento del diritto al beneficio “Carta del docente” in capo a ciascun ricorrente, va osservato che la presente controversia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le sedi giudiziarie e
Pag. 6 di 14 concernente la pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro aggiornamento professionale, la c.d. “carta docente”, del valore di € 500 annui.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_9
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma
Pag. 7 di 14 di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Pag. 8 di 14 Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - stanti le identiche mansioni svolte da lle ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dalla documentazione prodotta, risulta che le parti ricorrenti hanno
Pag. 9 di 14 prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente Parte_1
dal 15.09.2023 al 30.06.2024;
- nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal;
Parte_2
nell'a.s. 01.09.2023 al 30.06.2024;
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente Parte_3
dal 09.10.2020 al 30.06.2021; nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 25.09.2021 al 30.06.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 03.11.2022 al 30.06.2023; nell'a.s.
2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al
30.06.2024.
Le prestazioni di attività di docenza sopra indicate sono documentate, oltre che dai contratti prodotti dagli istanti, anche dagli “Stati matricolari completi” che il costituito ha CP_1
prodotto in relazione a ciascuna ricorrente, non contestando specificamente i relativi contratti, sottoscritti dal Dirigente scolastico per ogni anno scolastico sopraindicato.
Ai fini dell'accoglimento della domanda cumulativa, a titolo di adempimento in forma specifica dell'attribuzione del bonus di cui si tratta, va altresì rilevata la prova del presupposto della permanenza in servizio delle ricorrenti al momento del deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale, come risulta dalle GPS per il triennio 2024/2026 allegate al ricorso.
In merito alla posizione della ricorrente , il Parte_3
Contro
eccepisce che la domanda della medesima ricorrente
Pag. 10 di 14 riferita all'a.s. 2020/2021 (incarico fino al termine delle attività didattiche, a decorrenza 09.10.2020 e cessazione al 30.06.2021) deve essere rigettata in quanto la ricorrente non ha raggiunto i
180 giorni effettivi di servizio, risultando in astensione obbligatoria per puerperio dal 09.10.2020 al 26.01.2021 a cui ha fatto seguito, senza soluzione di continuità, congedo parentale dal 27.01.2021 al 26.02.2021 e dal 27.02.2021 al 27.06.2021; per poi risultare assente per malattia del figlio dal 28.06.2021 al
30.06.2021 (scadenza contrattuale). Contro Il chiede altresì il rigetto della domanda della docente riferita all'a.s. 2023/2024 (incarico fino al termine delle Pt_3
attività didattiche, a decorrenza 01.09.2023 e cessazione al
30.06.2024) in quanto la ricorrente non ha raggiunto i 180 giorni effettivi di servizio, risultando in astensione per gravidanza dal 01.09.2023 all'08.10.2023 e in astensione per puerperio dal 09.10.2023 all'08.02.2024; dopodichè, dal
09.02.2024 al 06.06.2024, la docente è in congedo parentale;
dal 07.06.2024 all'08.06.2024, permesso per motivi personali;
e così via, da lunedì 10.06.2024 al 15.06.2024 alternando altri congedi ad assenze per malattia del figlio.
Tale eccezione deve essere rigettata.
A modifica del precedente orientamento adottato dall'odierno giudicante, si ritiene che la maternità non possa essere ritenuto elemento di discriminazione, in quanto per i docenti a tempo indeterminato tale elemento non pregiudica l'attribuzione del beneficio di cui alla “Carta docente”, dal momento che è
Pag. 11 di 14 Contro pacifico che l'emolumento in questione viene erogato dal alle docenti a TI in astensione per gravidanza;
di conseguenza si ritiene che anche per i docenti precari l'astensione per maternità non posa essere elemento pregiudicante al fine di vedersi riconosciuta la “Carta docente”.
Ne consegue che, per gli aa.ss. 2020/2021 e 2023/2024, essendoci stata assenza per maternità obbligatoria /puerperio, la carta docente andrà riconosciuta a per le Parte_3
considerazioni svolte più sopra.
Per tutti i motivi sopra esposti, il va condannato a CP_1
mettere a disposizione, in favore delle ricorrenti, la complessiva somma di € 3000,00, così come ripartita nel seguente dispositivo.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
5.200,00 euro (valore della domanda di valore più elevato tra quelle proposte dai singoli ricorrenti € 2.000,00), valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita, tenuto conto altresì dell'aumento per il numero di più parti.
Pag. 12 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 96/2025 R.G.L.:
1) dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge
107/2015, con conseguente condanna del
[...]
a rendere disponibile la “Carta Controparte_1
docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- all'anno scolastico 2023/2024, per un importo di euro 500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_1
- all'anno scolastico 2023/2024, per un importo di euro 500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_2
- agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, per un importo di euro 2.000,00 a favore di
[...]
, oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_3
2) Condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a rifondere alle ricorrenti, CP_11
con distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 1.648,00 per compensi oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Pag. 13 di 14 Reggio Emilia, così deciso il 11/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 96/2025 R.G.L. proposta da
(cod. fisc. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
(cod. fisc. ); Parte_2 CodiceFiscale_2
(cod. fisc. ); Parte_3 CodiceFiscale_3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Naso del Foro di Roma (c.f.
e dall'avv. Cinzia Ganzerli del Foro di Mantova C.F._4
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._5
di quest'ultima sito in Mantova, via Chiassi n. 54
ricorrenti contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Direttore Generale l.r.p.t.; P.IVA_2
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del Dirigente l.r.p.t.; Nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
l' Controparte_4
, in persona del Dirigente quale legale
[...]
rappresentante p.t. dott. e, congiuntamente e CP_5
disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa e dott. Controparte_6 CP_7
, elettivamente domiciliati presso l
[...] [...]
, sito in via G. Controparte_4 CP_3
Mazzini 6
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni
Per le parti ricorrenti: “A) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, quali docenti assunte con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto;
B) Condannare il (già Controparte_1 [...]
) a mettere a disposizione delle parti ricorrenti gli importi Controparte_1
complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica: € 500,00 a per l'anno scolastico 2023/24; Parte_1
€ 500,00 a per l'anno scolastico 2023/24; € 2.000,00 a Parte_2
per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, Parte_3
Pag. 2 di 14 2023/24; per la somma totale di € 3.000,00 (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Per il : “1) in via preliminare dichiarare la carenza di CP_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese.
3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere ciascuna pretesa entro i limiti del giusto e del provato,
e, per l'effetto, si chiede, in ogni caso, rigettarsi la domanda della ricorrente riferita agli aa.ss. 2020/21 e 2023/24 per non Parte_3
aver la docente raggiunto negli aa.ss. in questione i 180 gg. effettivi di servizio e per non aver comunque svolto nei suddetti periodi alcuna prestazione lavorativa. 4) Il tutto, per il caso di soccombenza anche parziale, con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di lite, in ragione della notevole controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame nonché della reciproca parziale soccombenza.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.01.2025, le parti ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del
Pag. 3 di 14 a mettere a disposizione, Controparte_1
in favore di ogni ricorrente, le somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Le parti ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- nell'a.s. 2023/2024; Parte_1
- nell'a.s. 2023/2024; Parte_2
- negli aa.ss. 2020/2020, 2021/2022, Parte_3
2022/2023 e 2023/2024;
In esecuzione di questi contratti, le parti ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 07.05.2025, si costituisce il , eccependo Controparte_1
- in via preliminare - la carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto il ricorso è basato sia
Pag. 4 di 14 sull'illegittimità del D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del CP_8
15.10.2015, la quale al paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, il costituito chiede di rigettarsi la CP_1
domanda della ricorrente riferita agli aa.ss. Parte_3
2020/2021 e 2023/2024 in quanto la stessa non ha svolto alcuna concreta ed effettiva prestazione lavorativa ovvero ha svolto un servizio soltanto parziale.
In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di giudizio “in ragione della notevole controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame nonché della reciproca parziale soccombenza”.
Pag. 5 di 14 I difensori delle parti ricorrenti, con note scritte depositate in data 05.11.2025, prendono posizione in merito alle eccezioni sollevate dal resistente, sostenendo che i rilievi mossi CP_1
nei confronti della ricorrente “vanno disattesi, tenuto Pt_3
conto che le assenze per “congedo parentale” e/o per
“astensione per puerperio” non inficiano il diritto della docente a beneficiare del bonus “carta docente” che viene puntualmente riconosciuto ai docenti di ruolo che si astengono temporaneamente dal servizio per motivi analoghi”.
Sul contradditorio così instauratosi, la causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta ex art. 429 c.p.c.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione.
Nel merito, sull'accertamento del diritto al beneficio “Carta del docente” in capo a ciascun ricorrente, va osservato che la presente controversia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le sedi giudiziarie e
Pag. 6 di 14 concernente la pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro aggiornamento professionale, la c.d. “carta docente”, del valore di € 500 annui.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_9
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma
Pag. 7 di 14 di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Pag. 8 di 14 Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - stanti le identiche mansioni svolte da lle ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dalla documentazione prodotta, risulta che le parti ricorrenti hanno
Pag. 9 di 14 prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente Parte_1
dal 15.09.2023 al 30.06.2024;
- nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal;
Parte_2
nell'a.s. 01.09.2023 al 30.06.2024;
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente Parte_3
dal 09.10.2020 al 30.06.2021; nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 25.09.2021 al 30.06.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 03.11.2022 al 30.06.2023; nell'a.s.
2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al
30.06.2024.
Le prestazioni di attività di docenza sopra indicate sono documentate, oltre che dai contratti prodotti dagli istanti, anche dagli “Stati matricolari completi” che il costituito ha CP_1
prodotto in relazione a ciascuna ricorrente, non contestando specificamente i relativi contratti, sottoscritti dal Dirigente scolastico per ogni anno scolastico sopraindicato.
Ai fini dell'accoglimento della domanda cumulativa, a titolo di adempimento in forma specifica dell'attribuzione del bonus di cui si tratta, va altresì rilevata la prova del presupposto della permanenza in servizio delle ricorrenti al momento del deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale, come risulta dalle GPS per il triennio 2024/2026 allegate al ricorso.
In merito alla posizione della ricorrente , il Parte_3
Contro
eccepisce che la domanda della medesima ricorrente
Pag. 10 di 14 riferita all'a.s. 2020/2021 (incarico fino al termine delle attività didattiche, a decorrenza 09.10.2020 e cessazione al 30.06.2021) deve essere rigettata in quanto la ricorrente non ha raggiunto i
180 giorni effettivi di servizio, risultando in astensione obbligatoria per puerperio dal 09.10.2020 al 26.01.2021 a cui ha fatto seguito, senza soluzione di continuità, congedo parentale dal 27.01.2021 al 26.02.2021 e dal 27.02.2021 al 27.06.2021; per poi risultare assente per malattia del figlio dal 28.06.2021 al
30.06.2021 (scadenza contrattuale). Contro Il chiede altresì il rigetto della domanda della docente riferita all'a.s. 2023/2024 (incarico fino al termine delle Pt_3
attività didattiche, a decorrenza 01.09.2023 e cessazione al
30.06.2024) in quanto la ricorrente non ha raggiunto i 180 giorni effettivi di servizio, risultando in astensione per gravidanza dal 01.09.2023 all'08.10.2023 e in astensione per puerperio dal 09.10.2023 all'08.02.2024; dopodichè, dal
09.02.2024 al 06.06.2024, la docente è in congedo parentale;
dal 07.06.2024 all'08.06.2024, permesso per motivi personali;
e così via, da lunedì 10.06.2024 al 15.06.2024 alternando altri congedi ad assenze per malattia del figlio.
Tale eccezione deve essere rigettata.
A modifica del precedente orientamento adottato dall'odierno giudicante, si ritiene che la maternità non possa essere ritenuto elemento di discriminazione, in quanto per i docenti a tempo indeterminato tale elemento non pregiudica l'attribuzione del beneficio di cui alla “Carta docente”, dal momento che è
Pag. 11 di 14 Contro pacifico che l'emolumento in questione viene erogato dal alle docenti a TI in astensione per gravidanza;
di conseguenza si ritiene che anche per i docenti precari l'astensione per maternità non posa essere elemento pregiudicante al fine di vedersi riconosciuta la “Carta docente”.
Ne consegue che, per gli aa.ss. 2020/2021 e 2023/2024, essendoci stata assenza per maternità obbligatoria /puerperio, la carta docente andrà riconosciuta a per le Parte_3
considerazioni svolte più sopra.
Per tutti i motivi sopra esposti, il va condannato a CP_1
mettere a disposizione, in favore delle ricorrenti, la complessiva somma di € 3000,00, così come ripartita nel seguente dispositivo.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
5.200,00 euro (valore della domanda di valore più elevato tra quelle proposte dai singoli ricorrenti € 2.000,00), valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita, tenuto conto altresì dell'aumento per il numero di più parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 96/2025 R.G.L.:
1) dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge
107/2015, con conseguente condanna del
[...]
a rendere disponibile la “Carta Controparte_1
docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- all'anno scolastico 2023/2024, per un importo di euro 500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_1
- all'anno scolastico 2023/2024, per un importo di euro 500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_2
- agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, per un importo di euro 2.000,00 a favore di
[...]
, oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_3
2) Condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a rifondere alle ricorrenti, CP_11
con distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 1.648,00 per compensi oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Pag. 13 di 14 Reggio Emilia, così deciso il 11/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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