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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/03/2024, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente relatore
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere
3) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 771/2022 promossa in grado di appello d a di Agrigento, in per- Parte_1 sona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Calogera Abruzzo ed elettivamente domiciliata all'indirizzo pec indicato in ricorso
- APPELLANTE- contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Andrea Carnabuci elet- CP_1 tivamente domiciliata nel suo studio nel Viale della Vittoria n. 275, Agri- gento
APPELLATO -
All'udienza del 22 febbraio 2024 le parti hanno concluso come nei rispetti- vi atti difensivi.
Fatto e ragioni della decisione
1) Con ricorso depositato il giorno 8/7/2022, l' ha propo- Parte_2 sto appello avverso la sentenza n. 26/22 del Tribunale di Agrigento con la quale era stata condannata a pagare al dirigente medico , ti- CP_1
1 tolare di incarico professionale di alta specializzazione ex art. 27, lett. b, Ccnl dirigenza medica, la somma di € 500,00 al mese per il periodo dal giorno 1/4/2007 al 31/12/2012, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligo contrattuale di attivare la procedura di graduazione delle funzioni dirigenziali e connes- sa pesatura degli incarichi, propedeutica alla determinazione della parte va- riabile dell'indennità di posizione.
2) Motivi di appello:
2.1) Omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione decennale: il Tribu- nale si era pronunciato sulla insussistenza della prescrizione quinquennale e non sulla maturazione della prescrizione decennale, l'unica eccepita e an- che fondata perché “nessun valore interruttivo può essere riconosciuto alla missiva del 4/12/2012 poiché carente di specifici requisiti”; come pure non è idonea al riguardo l'istanza di tentativo di conciliazione del 26.4.2017 perchè non produce gli effetti della domanda giudiziale e non comporta so- spensione del termine di prescrizione ma ha solo effetto interruttivo istan- taneo.
2.2) Errata configurazione della fattispecie come inadempimento anziché come “ritardo nell'inadempimento ancora possibile” Sostiene al riguardo che la procedura di graduazione è “soggetta alla libera discrezionalità della P. A. ed è insindacabile da parte dell'Autorità Giudi- ziaria”. 2.3) Omessa pronuncia sul difetto di prova del danno: il Tribunale non si è pronunciato sulla carenza di prova del danno da ritardo. 2.4 ) Erroneo criterio di determinazione: il Tribunale ha quantificato il danno con riferimento alla tabella contenuta nella delibera n. 320/2013, senza che l'appellato avesse fornito prova del quantum e applicando un pa- rametro monetario valevole per il periodo successivo a quello dedotto in giudizio dal 21/1/2013. 2.5 ) Omessa pronuncia sulla indennità di risultato: il Tribunale ha ignorato che “l'indennità di risultato corrisposta dall'Asp nel periodo antecedente alla delibera n. 320 del 21.01.2013, costituisce una voce della retribuzione a quell'epoca equipollente alla indennità di posizione variabile” e la parte appellata “non ha dedotto né provato la sussistenza di un danno ulteriore”, sicchè con la conferma della sentenza impugnata conseguirebbe un indebito arricchimento “costituito dal cumulo dell' IPV con l'indennità di risultato”. 2.6) Erronea condanna alla rivalutazione monetaria perché “le presunte somme dovute hanno natura di debito di valuta, per cui non spetta la riva- lutazione monetaria”.
2 3) Esame dei motivi. Il primo motivo non può essere accolto ma la motivazione della impugnata sentenza va su tale capo corretta. Parte In effetti l in primo grado, aveva eccepito la prescrizione decennale del credito e non quella quinquennale come erroneamente ritenuto dal Tri- bunale. Tuttavia, anche il maggior termine non è affatto decorso tenuto conto degli atti ( nota del 4.12.2012 e istanza per il tentativo di conciliazione) cui il Tribunale ha già riconosciuto efficacia interruttiva. Al riguardo il motivo di impugnazione è in parte generico e in parte infon- dato. Infatti, con riferimento alla nota del 4.12.2012 che il Tribunale ha indicato come di “richiesta del pagamento delle differenze retributive”la censura è palesemente generica dato che non spiega quali siano gli “specifici requisi- ti” dei quali sarebbe “carente”, mentre , come è reso palese dal suo tenore Parte letterale, l'atto è senz'altro una richiesta di adempimento (l non corri- sponde al sottoscritto l'indennità di posizione variabile ….Pertanto, si chiede di attivarsi per la corresponsione di quanto dovuto). L'oggetto di questo giudizio è proprio la pretesa risarcitoria conseguente all'inadempimento che con la nota suddetta l'appellato aveva contestato al suo datore di lavoro, donde l'efficacia interruttiva del termine di prescri- zione che, alla data di notifica del ricorso di primo grado, non era ancora maturato.
Con riferimento alla istanza di tentativo di conciliazione del 26.4.2017 non rileva la circostanza che la stessa non abbia un effetto sospensivo del ter- mine analogo alla domanda giudiziale essendo sufficiente quello istanta- neo, tenuto conto del precedente atto interruttivo sopra indicato . Sicchè, tenuto conto del periodo dedotto in giudizio (1/4/2007-31/12/2012), è evidente che la nota del 4/12/2012, intervenuta prima della maturazione del decennio, ha interrotto il termine che è ricominciato a decorrere e non era maturato al tempo della seconda interruzione del 26.4.2017; pertanto Parte quando, il 21/10/2020, l ha ricevuto la notifica del ricorso di primo grado la prescrizione decennale non era affatto maturata. Il secondo ed il terzo motivo sono infondati secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte cui va data continuità. L''indennità di posizione parte variabile è una componente del trattamento retributivo del dirigente in base al Contratto collettivo della dirigenza me- dica e non vi è dubbio che, in assenza delle necessarie procedure di gradua- zione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi da parte dell (previste proprio dalla citata fonte collettiva) tale Parte_1 componente retributiva non possa essere determinata (CFR Cass.6956/14).
3 E però la mancata attivazione delle procedure in questione configura l'inadempimento di un obbligo contrattuale siccome idonea a privare il di- rigente di una componente del proprio trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva, sebbene soggetto, per la sua determinazione, ad una attività organizzativa datoriale;
pertanto l'inerzia in tale ambito è fonte di responsabilità ex art. 1218 c.c. Non è infatti consentito all di procrastinare sine die il Parte_1 procedimento di che trattasi perché in tal modo si finirebbe per privare di valore precettivo la fonte negoziale del rapporto e inammissibilmente per lasciare ad una mera scelta del debitore se adempiere o meno parte dell'obbligazione retributiva. Invero, la determinazione e l'attribuzione della componente variabile dell'indennità di posizione, prevista per gli incarichi di alta specializzazio- ne, configura il momento finale di un procedimento amministrativo di ma- cro-organizzazione finalizzato a calibrare sulle singole posizioni professio- nali le spettanze retributive ad esse ricollegabili: rispetto a tale attività la posizione soggettiva del dirigente pregiudicato dalla omissione della pro- cedura di valutazione si configura come un interesse legittimo pretensivo tutelato dall'ordinamento. Infatti, è un interesse previsto contrattualmente (art. 35 CCNL dirigenza sanitaria) quello del dirigente medico alla corresponsione di una retribuzio- ne adeguata alla professionalità della prestazione riferita all'espletamento dell'incarico dirigenziale di alta specializzazione, a tale interesse è corri- spettivamente correlata l'attività giuridicamente dovuta dall'amministrazione di assicurare l'adozione della griglia di valutazione delle funzioni volta, per l'appunto, a graduare il compenso spettante. Parte In tale inadempimento l è certamente incorsa dato che non è pervenuta ad una graduazione e pesatura degli incarichi dirigenziali, senza addurre al- cuna giustificazione di tale perdurante omissione e senza contestare che es- sa sia a sé imputabile.
Del resto che, tale necessario atto organizzativo non fosse stato ancora adottato dall' , almeno sino al 2013, è ammesso dalla stes- Parte_2 che, con la deliberazione n. 320/2013, dando atto della “com- Parte_3 plessità degli adempimenti propedeutici necessari per la corresponsione dell'indennità variabile .. a favore del personale della dirigenza” e della necessità di completare la “procedure di conferimento di incarichi legati all'informativa da rendere alle OO.SS. alla pesatura di tutti gli incari- chi…”, aveva espressamente riconosciuto il mancato completamento di tali procedure;
tant'è che “nelle more della nuova graduazione aziendale” ed in risposta alle rivendicazioni retributive pervenute dai dirigenti, si era de- terminata a riconoscere, in via provvisoria e forfettaria, un'integrazione re-
4 tributiva a titolo di indennità variabile, differenziata per le diverse tipologie di incarico dirigenziale previste dall'art. 27 CCNL, presenti in azienda. Il danno derivato dall'inadempimento è palesemente quello prodotto dalla mancata percezione dell'indennità di posizione variabile la cui determina- zione, in mancanza di graduazione, non può che essere fatto in via equitati- va donde la infondatezza anche del quarto motivo.
Diversamente da quanto mostra di ritenere l'appellante, il Tribunale non ha affatto ritenuto vincolante la delibera n. 320/2013 per il periodo antece- dente a quello della sua efficacia, ma ha assunto i valori forfetari indicati in tale atto come parametri della liquidazione equitativa del danno.
La statuizione è in linea con le statuizioni di questa Corte in cause analoghe cui va data continuità.
Una volta accerta, come si ritiene di avere dimostrato, la responsabilità del debitore e la individuazione del danno come mancata percezione della cor- rispondente posta retributiva si è legittimamente addivenuti ad una liquida- zione secondo equità che non è arbitraria ma ancorata a parametri verifica- bili e pertinenti dato che i valori espressi nell'atto sopra indicato sono de- terminazione forfettaria in funzione sostanzialmente riparativa dell'inadempimento nella materia che interessa.
Il quinto motivo è infondato.
La censura sovrappone poste retributive ( indennità di posizione variabile e indennità di risultato) che sovrapponibili non sono, remunerando, l'una, il livello dirigenziale espresso dalla posizione lavorativa ricoperta e, l'altra, il raggiungimento degli obiettivi correlati allo svolgimento dell'incarico e l'appellante non spiega perché “Indennità di risultato, corrisposta dell CP_2
nel periodo antecedente alla delibera 320 del 21.01.2013, costituisce
[...] una voce della retribuzione a quell'epoca equipollente all'odierna indenni- tà di posizione variabile”.
A ciò, che sarebbe già sufficiente per rigettare il motivo, va aggiunto che dalle buste paga relative al periodo che qui interessa, prodotte dall'appellato, risulta che , nel periodo che occupa, non ha neanche CP_1 percepito la indennità di risultato, sicchè anche per tale ragione la censura è infondata.
Il sesto motivo va accolto ma per ragioni diverse da quelle dedotte dall'appellante.
Infatti, l'art. 429, comma 3, cpc impone al giudice che pronunci condanna al “pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro” di riconoscere, ol-
5 tre agli interessi, anche la rivalutazione monetaria;
la norma ha portata ge- nerale e si riferisce a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro anche non retributivi.
Tuttavia tale cumulo è escluso per gli emolumenti spettanti ai dipendenti pubblici in base al combinato disposto degli art. 22, comma 36, l. n. 724/1994 e 16, comma 6, l. n. 412/91, e pertanto l'importo dovuto a titolo di interessi sul credito oggetto di statuizione di condanna deve essere porta- to in detrazione dalle somme eventualmente spettanti per rivalutazione monetaria;
in tal senso deve essere parzialmente riformata la sentenza ap- pellata.
4) L'esito del giudizio giustifica il regolamento delle spese di questo grado di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel contradittorio delle parti, in parziale ri- forma della sentenza n. 26/2022 del Tribunale di Agrigento dichiara che l'importo dovuto a titolo di interessi sul credito oggetto di statuizione di condanna deve essere portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti per rivalutazione monetaria. Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Dichiara compensate per un quarto le spese processuali di questo grado e condanna l'appellante a rifondere all'appellato la rimanente parte che liqui- da in euro 2.895,00 per compensi oltre spese e oneri di legge. Palermo 22 febbraio 2024.
Il Presidente estensore Maria G. Di Marco
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