TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/01/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dr. Monica Stocco Presidente dr. Stefano Sajeva Giudice dr. Erika Ivalù Pampalone Giudice dei quali la prima relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9650 dell'anno 2013 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERI-
[...] C.F._2
NA FEDERICO e , con elezione di domicilio presso il medesimo di- fensore
PARTE ATTRICE
(C.F. ), con il pa- Parte_3 C.F._3
trocinio dell'avv. CARDILLO MARGHERITA ( C.F._4
VIA BARRIERA DEL BOSCO N. 4 SANT'AGATA LI BATTIATI N. 4; , con elezione di domicilio presso il medesimo difensore
PARTE ATTRICE
CONTRO
Tribunale di Palermo II sez.civile (C.F. ), con il pa- Controparte_1 C.F._5
trocinio dell'avv. CHIARELLI FELICE, con elezione di domicilio in
VIA BERNARDO MATTARELLA N.108 90011 BAGHERIA, presso il medesimo difensore
PARTE CONVENUTA
(C.F. ), con il patro- Controparte_2 C.F._6
cinio dell'avv. CHIARELLI MARTIN, con elezione di domicilio in
VIA B. MATTARELLA 108 BAGHERIA, presso il medesimo difen- sore
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 08/02/2018
22/01/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Definizione del thema decidendum.
Occorre premettere, ai fini della decisione, che al Collegio è preclusa, in forza del vincolo creato dal precedente decisum, ogni rivalutazione delle que- stioni già affrontate e decise nella sentenza non definitiva n. 3645/2019 pub- blicata il 24/07/2019 emessa inter partes.
Ciò posto, la materia del contendere residua sulla domanda di verifica- zione dell'autenticità della scrittura privata del 13 dicembre 2004, sulla rico- struzione dell'asse ereditario, sullo scioglimento della comunione ereditaria
- 2 - Tribunale di Palermo
II sez.civile relitta da previa collazione delle donazioni da costei Persona_1
stipulate in favore dei figli e in data 15 Controparte_1 Controparte_2
febbraio 1984, 20 febbraio 1985 e 25 marzo 1988 e infine sulle reciproche pretese di rendimento dei conti avanzate da parte attrice e dal convenuto e fondate sul dedotto godimento solitario dei beni costi- Controparte_1
tuenti la massa ereditaria e sulla sopportazione di costi per la manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili in comunione.
2. Istanza di verificazione.
Orbene, per motivi di ordine logico, appare necessario in primo luogo esaminare la domanda di verificazione della scrittura privata del 13 dicembre
2004 apparentemente riconducibile alla mano di . Parte_4
L'azione risulta fondata.
Ed invero, Il c.t.u., dopo aver positivamente valutato la qualità e l'utilità delle scritture di comparazione prodotte ed analizzato le caratteristiche intrin- seche ed estrinseche della firma della defunta , ha accertato Parte_4
che: “nella firma in verifica sono state rilevate le medesime caratteristiche co- stanti e le analogie di valore - connotati salienti e contrassegni particolari - che sono presenti nelle firme autografe esaminate, come il ritmo, l'andamento as- siale, l'indice di coesione, nonché, la compatibilità nelle dimensioni e negli al- lunghi superiori, nello spazio orizzontale, nei particolari minuti nelle lettere
“S, P, t, r”.
Qualche divergenza ordinaria, di tipo esclusivamente formale, è dovuta alla naturale evoluzione della scrittura della scrivente.
Non sono emerse divergenze tra le scritture che non si possono attribuire al range di variabilità grafica personale” ( cfr. pag. 32 dell'elaborato peritale
- 3 - Tribunale di Palermo
II sez.civile depositato il 9.10.2020).
Alla luce di tali rilievi il CTU ha concluso che “ la firma a nome “
[...]
” apposta in calce alla “Scrittura privata del 13 dicembre 2004” è au- Parte_5
tografa, riferibile alla mano scrivente di ” ( cfr. pag. 33 Parte_4
dell'elaborato peritale depositato il 9.10.2020).
Deve dirsi pertanto adeguatamente provato che la sottoscrizione a nome apposta al contratto di cessione dei diritti spettanti alla condi- Parte_4
vidente sugli immobili siti in Bagheria via Vittorio Veneto nn. 11, 13 e 15 e in via Comitini n.4 prodotto agli atti del giudizio sia autentica e pienamente at- tribuibile a . Parte_4
3.Ricostruzione dell'asse ereditario da dividere.
L'accoglimento dell'istanza di verificazione non spiega incidenza sulla ri- costruzione dell'asse ereditario con riferimento alle unità immobiliari site in
Bagheria via Vittorio Veneto n. 15,17, 19 piani terra, primo e secondo (indica- te nella precedente scrittura del 13 dicembre 2004 come site via Vittorio Ve- neto nn. 11, 13 e 15) , atteso che in forza del contratto di compravendita in
Notar di Palermo del 14.02.2005 – la cui validità ed efficacia Persona_2
traslativa è stata affermata dalla sentenza non definitiva emessa inter partes-
ha acquistato le quote dei detti beni da parte degli altri Parte_1
coeredi, divenendone così unica proprietaria e facendo venir meno la comu- nione degli stessi.
Ciò posto, deve verificarsi, in questa sede, se in forza della scrittura priva- ta del 13.12.2004, la cui riconducibilità allo schema negoziale del contratto di compravendita è stata già affermata dal precedente decisum, il convenuto sia divenuto proprietario della quota di ¼, originariamente Controparte_1
- 4 - Tribunale di Palermo
II sez.civile spettante a , del solo immobile di via Comitini identificato Parte_4
NCEU foglio MU, p.lla 2006, sub 3, ammezzato, accrescendo la propria quo- ta di contitolarità.
Sul punto, occorre considerare che la vendita o cessione della quota di partecipazione ad un bene ereditario (che non esaurisca l'asse relitto) va rite- nuta, in via generale, un atto dispositivo con efficacia meramente obbligatoria, rimanendo sospesa l'efficacia traslativa dell'atto fino all'esito della successiva divisione della comunione ereditaria (cfr. Cass. n. 4428/2018, Cass.
19424/2019).
Ed invero, la Suprema Corte ha affermato che “la vendita di un bene, fa- cente parte di una comunione ereditaria, da parte di uno solo dei coeredi, ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia subordinata all'assegnazione del bene al coerede-venditore attraverso la divisione;
pertanto, fino a tale as- segnazione, il bene continua a far parte della comunione e, finché essa perdu- ra, l'acquirente non può ottenere la proprietà esclusiva”.
Va, però, rilevato che tale orientamento esegetico si fonda su ragioni di tutela legate alla necessità di evitare l'ingresso di estranei nella comunione, o la creazione di una nuova, per così dire, sub-comunione con un terzo.
Tali esigenze, invece, non si configurano nel caso in cui la vendita o la cessione dei diritti spettanti pro quota sui singoli beni ereditari ( cd. quotina) avvenga tra coerede-comunista ed altro coerede-comunista, perché in tale ipo- tesi la volontà negoziale delle parti si traduce in un accordo divisionale, il cui effetto è quello di adeguare la misura delle quote astratte nei confronti di tutti i coeredi, riducendo la quota per il cedente coerede comunista ed espanden- do la quota per il coerede cessionario.
- 5 - Tribunale di Palermo
II sez.civile Deve, pertanto, ritenersi che nella fattispecie in esame, essendo la cessio- ne realizzata fra coeredi, l'effetto traslativo dei diritti spettanti sul singolo bene ereditario consegua direttamente alla espressione del consenso negoziale in forma scritta.
Alla luce di tale conclusione va affermato che sull'immobile di via Comi- tini il convenuto vanti diritti in comunione pari a 2/4, la con- Controparte_3
venuta vanti diritti pari a ¼ e l'attrice Controparte_2 Parte_1
vanti diritti per la residua quota di 1/4 .
Esclusi i beni attribuiti dalla de cuius con il proprio testamento o in virtù di donazione, nell'asse ereditario da dividere, poi, devono ritenersi ricompresi i seguenti diritti su beni immobili in ragione di ¼ per ciascuna stirpe:
1)Appartamento sito in Bagheria via N. Tommaseo 15 (già 9) p. II, indi- viduato in catasto al fg. 13 p.lla 674 sub. 3 che costituisce prima sopraeleva- zione sulla fascia d'area espressamente esclusa dalla donazione del 20.02.1985 in favore di;
Controparte_1
2)Locale di sgombero sito in Bagheria via N. Tommaseo 15 p. 4, indivi- duato in catasto al fg. 13 p.lla 674 sub 5;
3)quota di 2/3 della proprietà dei terreni siti in Bagheria C.da Serradifalco
– Cava di pietra, indicati in NCT al fg. 19 p.lle nn. 315, 446, 670;
4)quota di 1/3 della proprietà dei terreni siti in Casteldaccia C.da Corvo, indicati in NCT al fg. 16 p.lle nn. 222, 390;
5)quota di 2/3 della proprietà dei terreni siti in Altavilla LI - C.da
OT UT, indicati in NCT al fg. 11 p.lle 144, 145, 149, ex 150 (oggi
407- 408-409), ex 200 (405-406), 201, ex 202 (oggi 402-403-404), 204, ex 205
- 6 - Tribunale di Palermo
II sez.civile (oggi 398-399-400-401), ex 228 (oggi 415-416-417), ex 229 (oggi 412-413-
414), ex 230 (410-411), 231, 232, 2336)quota di 2/3 della proprietà dei terreni siti Altavilla LI, c/da OT UT indicati in NCT foglio 8, p.lle
150, 201, 322, 323, 324, 488, 489, 575, 760, ex 761 (oggi 1023- 1024-1025),
762, 763, 764, ex 821 (oggi 321); fabbricato rurale p.lla 1108;
7)quota di 2/3 di proprietà del terreno sito in Santa Flavia C.da Accia, indicato in NCT al fg. 15 p.lla 84 e 233 ( cfr. pag 17 e s dell'elaborato peritale depositato il 26.4.2023).
Con riferimento ai beni mobili, risulta incontestato che costituiscano par- te della massa da dividere, poiché non ancora suddivisi fra gli eredi in epoca anteriore all'instaurazione del giudizio, l'importo indicato nell'assegno contri- buto agricolo 92/93 tramite assegno circolare non trasferibile n. 0604678018 su banca M.P.S. di £. 804.300 e l'importo indicato nell'assegno circolare n.
0097658564-03 su banca M.P.S. di £. 377.620.
Non possono, invece, ritenersi facenti parte della massa i saldi dei conti correnti e libretti di deposito n. 7041214, 6.07.1993 n. 7099214, 3.08.1993 n.
1336712, 12.11.1993 n.7136614, 7.03.1994 n. 7002514, 13.07.1994 n.
7049014, 11.11.1994 n.7099014 e 6.03.1995 n. 7155015, la cui esistenza è stata espressamente contestata da parte convenuta e non risulta adeguatamente provata da parte attrice.
Ed invero, dalla prova documentale offerta da parte attrice non emerge quale sia l'ammontare degli importi depositati su tali rapporti bancari al mo- mento dell'apertura della successione.
Tale carenza del quadro probatorio non può, poi, essere superata me- diante l'ordine di esibizione di documentazione a Unicredit spa, dovendosi in
- 7 - Tribunale di Palermo
II sez.civile questa sede ribadire il rigetto di tale richiesta istruttoria già disposto con ordi- nanza del 31.07.2014.
Né vale invocare, in senso contrario, quanto disposto dall'art. 119 Tub, al fine di superare il rifiuto di rilascio copia da parte di Unicredit spa a fronte della richiesta del 4.2.2013 .
La Suprema Corte, infatti, ha precisato che il diritto del cliente ad ottene- re copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, è riferibile anche ai rapporti de- rivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti ( cfr. Cass., n.
35039 del 29/11/2022).
Ed invero, il contratto di conto corrente è un contratto di durata, nel cor- so del cui svolgimento gravano sulla banca una serie di doveri informativi, co- sì come grava sul cliente l'onere di conservare gli estratti (salva la possibilità di chiedere copia delle operazioni dell'ultimo decennio), pertanto i principi di so- lidarietà e leale collaborazione impongono alla banca un obbligo di mantenere i dati in proprio possesso per un periodo limitato nel tempo, in modo da assi- curare un equo contemperamento dei contrapposti interessi delle parti.
Tale interpretazione è l'unica che possa essere in sintonia con i generali obblighi di conservazione delle scritture contabili, che l'art. 2220 c.c. limita so- lo all'ultimo decennio.
La Corte di Cassazione, infatti, ha sottolineato che “sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine
- 8 - Tribunale di Palermo
II sez.civile decennale, si desumono dalla lettura di tali norme… (e cioè l'art. 119 TUB e l'art. 2220 c.c.) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità…, né può es- serci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampia- mente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella docu- mentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzio- ne del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione del- la documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti.” ( cfr. Cass., n. 35039 del 29/11/2022).
4. Domanda di divisione previa collazione.
Ciò posto, va esaminata la domanda di divisione formulata dalle parti in lite.
La domanda va dichiarata improponibile.
In punto di fatto, occorre considerare che sui beni da dividere sussistono difformità urbanistiche rilevanti ai sensi degli artt. 46 TU Edilizia e 40 della legge 47 del 1985 che si traducono anche in corrispondenti difformità catastali rilevanti ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della legge 52 del 1985.
In particolare, con riferimento alla regolarità urbanistica, il CTU ha rile- vato che:
-l'appartamento sito in Bagheria, via N. Tommaseo n. 15; NCEU foglio
13, p.lla 674, sub 5, piano quarto è stato costruito in assenza di concessione edilizia ed in data 01/03/1995, è stata presentata domanda di sanatoria presso il Comune di Bagheria, a nome di , ancora oggi in corso di Controparte_1
- 9 - Tribunale di Palermo
II sez.civile definizione ( cfr. pag. 55 e ss dell'elaborato peritale depositato il 26.4.2023).
Rispetto a tale procedimento non risultano pagate le rate di oblazione che sono state quantificate dal CTU in € 1.877,69 ( cfr. pag. 138 dell'elaborato peritale depositato il 26.4.2023).
- il fabbricato rurale ubicato all'ingresso della p.lla 489 del fg 11 in Alta- villa LI OT UT è stato realizzato in assenza di titoli concesso- ri;
- Il wc realizzato attiguo al fabbricato, identificato catastalmente alla p.lla n. 1108 all'interno della stessa p.lla 489, è stato realizzato in assenza di titoli concessori ( cfr. pag. 84 dell'elaborato peritale).
Ciò posto, in punto di diritto, occorre richiamare quanto previsto dall'art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001 che ha sostituito l'art. 17 della L. n. 47 del 1985,
e l'art. 40 di quest'ultima legge.
L'art. 46 stabilisce, in particolare, che “gli atti tra vivi, sia in forma pub- blica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria”.
L'art. 40 della L. n. 47 del 1985, poi, con riguardo agli immobili costruiti in precedenza, stabilisce, che “gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, … relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il ri-
- 10 - Tribunale di Palermo
II sez.civile chiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presenta- zione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione …”.
Tali nullità hanno carattere assoluto (e sono, pertanto, rilevabili d'ufficio e deducibili da chiunque vi abbia interesse) in quanto le disposizioni che le prevedono, sancendo la prevalenza dell'interesse pubblico alla ordinata tra- sformazione del territorio rispetto agli interessi della proprietà e mirando a reprimere ed a scoraggiare gli abusi edilizi, costituiscono limitazioni inderoga- bili all'autonomia privata ( cfr. Cass., n. 630/2003).
Orbene, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cas- sazione anche gli atti di scioglimento delle comunioni ordinarie o ereditarie relative ad edifici, o loro parti, “sono soggetti alla comminatoria della sanzio- ne della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della legge medesima ove dagli atti stessi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria cor- redata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichia- razione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967" (cf. Cass., sez. un., 7 otto- bre 2019, n. 25021).
La Suprema Corte, infatti, ha sottolineato che "quando sia proposta do- manda di scioglimento di una comunione, il giudice non può disporre la divi- sione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad es-
- 11 - Tribunale di Palermo
II sez.civile sa equipollenti, come richiesti dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, costi- tuendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione di divisione sotto il profilo della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del giu- dice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, sicchè la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio" (Cass., sez. un., 7 ottobre 2019, n. 25021).
Ed invero, “la regolarità edilizia del fabbricato in comunione, come costi- tuisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, parimenti costitui- sce presupposto giuridico della divisione giudiziale;
più precisamente, costitui- sce condizione dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della "possibilità giu- ridica” (Cass., sez. un., 7 ottobre 2019, n. 25021).
Applicando tale principio al caso di specie deve pertanto affermarsi che, con riferimento ai beni prima descritti, non sussista un titolo edilizio ad essi riferibile, e in particolare con riferimento al bene per cui è stata proposta istanza di concessione in sanatoria, non risulta provata la sussistenza di un ti- tolo equipollente costituito dalla presentazione dell'istanza e dal pagamento delle rate di oblazione, sicchè non si configura una condizione di ammissibili- tà della domanda di divisione.
Con riferimento alle ulteriori difformità urbanistiche che si traducono in difformità catastali, il ctu ha osservato che:
-l'appartamento sito in Bagheria, via N. Tommaseo n. 15; NCEU foglio
13, p.lla 674, sub 3, piano secondo l'immobile “non si presenta conforme alla planimetria catastale, probabilmente per un'errata attribuzione del sub., in
- 12 - Tribunale di Palermo
II sez.civile quanto la stessa corrisponde allo stato di fatto del piano terzo, sub. 4” e risulta costruito in difformità con la concessione edilizia rilasciata, in quanto la por- zione di immobile destinata a cucina, camera da letto, corridoio e soggiorno, nella concessione edilizia era destinata a terrazza, per una superficie di circa
30 mq. La veranda, realizzata nel balcone prospiciente via N. Tommaseo, ac- cessibile dalla portafinestra della cucina, è stata realizzata senza regolare co- municazione (art. 20) ( cfr. pag. 40 dell'elaborato peritale).
Al fine di provvedere alla regolarizzazione del bene, l'esperto nominato dal Giudice Istruttore ha indicato la necessità di avviare procedimenti di rego- larizzazione catastale ed edilizia ed opere comportanti una spesa € 18.778,00 ( cfr. pag. 137 dell'elaborato peritale).
Non è stato, poi, possibile riscontrare la corrispondenza dello stato di fat- to con la planimetria dell'appartamento sito in Bagheria, via Comitini n. 3;
NCEU foglio MU, p.lla 2006, sub 3, ammezzato catastale, in quanto quest'ultima non risulta presente all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Servizi
Catastali (“Planimetria non rilasciabile. Planimetria non trovata.” - v. all. n.
48).
Il CTU, al riguardo, ha accertato che nella visura storico-catastale,
l'immobile è identificato erroneamente al civico n. 3 – piano secondo;
nello stato di fatto, il numero civico è il 22 ed il piano corretto è il primo ( cfr. pag.
69 dell'elaborato peritale).
Orbene, con riferimento a tali irregolarità occorre richiamare la disposi- zione normativa di cui all'art. 29 comma 1 bis della legge n. 52/1985 che pre- scrive che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di di-
- 13 - Tribunale di Palermo
II sez.civile ritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta di- chiarazione dei dati catastali e delle planimetrie può essere sostituita da un'at- testazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il no- taio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risul- tanze dei registri immobiliari".
Orbene, la Suprema Corte ha osservato che la conformità catastale previ- sta dall'art. 29, comma 1 bis, I. n. 52 del 1985, costituisce un fatto decisivo per il giudizio che deve essere oggetto di accertamento da parte del Giudice, ag- giungendo che i requisiti richiesti dall'art. 29 della legge n. 52 del 1985, ap- paiono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimento (o dell'atto di scioglimento della comunione) (cfr. Cass., n. 18043/2020; Cass. n.
17990/2016).
Applicando tali principi al caso di specie deve pertanto affermarsi che, pur in presenza di un titolo edilizio riferibile agli immobili sopra descritti,
l'accertamento di irregolarità catastali rilevanti – che incidono sulla rendita ca- tastale dei beni componenti la massa ereditaria- impone di ritenere carente una condizione dell'azione sotto il profilo della violazione dell'art. 29 comma
1 bis della legge 52 del 1985.
Va, poi, osservato che, a fronte del rilievo formulato dal Giudice Istrutto- re circa l'esistenza di elementi ostativi alla divisione del compendio immobilia-
- 14 - Tribunale di Palermo
II sez.civile re, con l'ordinanza del 26.5.2022 e del 3.10.2022, nessuna delle parti ha chie- sto lo scioglimento parziale della comunione ereditaria con riferimento ai beni commerciabili.
Deve, pertanto, ritenersi che la domanda di divisione va dichiarata im- proponibile.
L'improponibilità della domanda di divisione impone di ritenere altresì improponibile la domanda di collazione formulata dagli attori.
La Suprema Corte, infatti, ha sottolineato che "la collazione per imputa- zione di una porzione del donatum - che si tratti di denaro o di altro tipo di beni - presuppone necessariamente un'operazione di divisione dell'asse eredi- tario, realizzandosi l'imputazione appunto con un minor prelevamento rispet- to a quanto altrimenti spetterebbe pro quota al donatario sull'intero asse.
Donde, appunto, l'impossibilita di scindere logicamente i due momenti - quel- lo della collazione e quello della formazione delle quote ereditarie spettanti a ciascun coerede - e perciò la necessità che la collazione si compia all'interno dell'operazione di divi-sione dell'asse ereditario" ( cf. Cass. 18 settembre 2004
n. 18054).
Deve, pertanto, ritenersi che la domanda di collazione non può formare oggetto di un'azione giudiziale autonoma, sia pure di mero accertamento, atte- so che essa è “parte di un tutto nel quale necessariamente si deve inserire, poiché altrimenti non acquista una propria ragion d'essere” (cf. Cass., 10478 del 2015).
La pronuncia di improponibilità della domanda di collazione incide anche sulla domanda di corresponsione dei frutti ai sensi dell'art. 745 c.c. e dei mi- glioramenti e spese ai sensi dell'art. 748 c.c.
- 15 - Tribunale di Palermo
II sez.civile
5. Resa dei conti
A conclusioni diverse deve invece pervenirsi con riferimento alle doman- de di rendiconto formulate dagli attori e dal convenuto . Controparte_1
In punto di ammissibilità della domanda, nonostante l'improponibilità della domanda di divisione, occorre osservare che “tra coeredi, la resa dei conti, oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi stru- mentalizzata al fine di calcolare nella ripartizione dei frutti le eventuali ecce- denze attive o passive della gestione e di definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione, può anche costituire obbligo a sè stante, fondato, al pari di quanto può avvenire in qualsiasi stato di comunione, sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da alcuno dei partecipanti, in base ad assunzione volontaria od a mandato ad amministrare. Ne consegue che l'azione di rendiconto può presentarsi distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, ancorché l'una e l'altra abbiano dato luogo ad un unico giudizio, di guisa che -tranne che per la comunanza di eventuali questioni pregiudiziali, attinenti, ad esempio, all'individuazione dei beni caduti in successione o all'identità delle quote dei coeredi, da risolvere in- cidenter tantum o con efficacia di giudicato (art. 34 cod. proc. civ.) - le due domande possono essere scisse e ciascuna può essere decisa senza reciproci condizionamenti (cfr. Cass. n. 30552 del 30/12/2011 Cass., n. 5720 del
13/11/1984).
Va, poi, rigettata l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenu- ta.
L'obbligo della resa dei conti tra coeredi, per quanto riguarda i frutti dei
- 16 - Tribunale di Palermo
II sez.civile beni dall'apertura della successione, e la stessa esigenza di imputare alla quota di ciascun condividente le somme di cui egli sia debitore verso gli altri coeredi, traggono origine dalla divisione e sono collegati positivamente a tale vicenda dalla normativa vigente.
Da ciò deriva che la prescrizione del diritto dei comunisti ai frutti dovuti loro dal comproprietario utilizzatore del bene comune decorre soltanto dal momento della divisione e, cioè, dal tempo in cui si è reso (o si sarebbe dovu- to rendere) il conto, non essendo configurabile, con riguardo a tali crediti, un'inerzia del creditore cui possa riconnettersi un effetto estintivo, giacché è appunto dalla divisione che trae origine l'obbligo della resa dei conti ( cfr.
Cass., n. 21906 del 30/07/2021; Cass., n. 16700 del 2015).
Ciò posto, occorre anzitutto esaminare la domanda di corresponsione della quota parte di frutti derivanti dal godimento solitario di immobili in co- munione formulata dagli attori, in atto di citazione, con riferimento a tutto il compendio da dividere, e dal convenuto , in comparsa di Controparte_1
risposta, con riferimento all'unità abitativa sita in via Nicolò Tommaseo n. 15 piano secondo, in considerazione della sua occupazione per dieci anni da par- te di Parte_1
In punto di diritto va evidenziato che l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequi- voco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri parteci- panti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e
- 17 - Tribunale di Palermo
II sez.civile non gli sia stato concesso ( cfr. Cass., n. 2423 del 09/02/2015).
La Suprema Corte, inoltre, ha chiarito che se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta op- pure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusi- vo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiu- dizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale ( cfr. n. 1738 del 20/01/2022).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, occorre considerare che, prima della instaurazione del giudizio, nessuna delle parti ha formulato richiesta di corresponsione dei frutti derivanti dal godimento degli immobili in comunione o ha avanzato la pretesa di un godimento diretto degli stessi.
Da ciò deriva che occorre valutare la fondatezza delle domande solo a far data dalla notifica dell'atto di citazione (e cioè dal 25.06.2013) e dal deposito della comparsa di risposta di (e cioè dal 26.11.2013). Controparte_1
Orbene, risulta incontestato che l'attrice abbia abita- Parte_1
to l'appartamento sito al secondo piano dell'edificio di via Nicolò Tommaseo
n. 15 fino all'anno 2004, sicchè deve ritenersi che il suo godimento del bene, sia avvenuto col consenso o quanto meno a fronte di un comportamento inerte degli altri condividenti e sia cessato in epoca precedente rispetto al de- posito della comparsa di risposta di . Controparte_1
Da ciò discende che la domanda riconvenzionale va rigettata.
- 18 - Tribunale di Palermo
II sez.civile Deve ritenersi, per altro verso, incontestato che il convenuto CP_1
abbia posseduto solitariamente i beni costituenti l'asse da dividere
[...]
nonostante l'opposizione formulata dagli attori con l'atto di citazione (cfr. comparsa di risposta).
Da ciò discende che deve essere condannato a corri- Controparte_1
spondere agli attori la quota parte dei frutti relativi al godimento di tutti gli immobili da dividere dalla data del giugno 2013 fino alla data di pronuncia della presente sentenza, ad eccezione della quota parte di frutti derivanti dal godimento dell'immobile di via Comitini identificato NCEU foglio MU, p.lla
2006, sub 3, ammezzato, nei confronti degli eredi di , in forza Parte_4
del negozio di trasferimento del 13 dicembre 2004.
Ciò posto, appare necessario procedere separatamente per ogni gruppo di immobili stimato in seno all'elaborato peritale.
1)Il CTU, ha individuato il reddito mensile dell'unità abitativa sita in via
Tommaseo, 15 NCEU foglio 13, p.lla 674, sub 3, piano secondo in € 238,93
(€ 85.299,84 : 357 mesi) ( cfr. pag. 179 dell'elaborato peritale depositato il
26.4.2023).
Considerato che la domanda appare fondata con riferimento all'uso del bene per 139 mesi ( e cioè da giugno 2013 a gennaio 2025) il valore locativo complessivo dell'unità abitativa in questione va quantificato in € 33.211,27
(238,93 x 139).
Agli attori ( titolari del diritto ad una quota di ¼ per ciascuna stirpe) compete, pertanto, l'importo di € 16.605,63 che, trattandosi di credito risarci- torio derivante dalla privazione della disponibilità del bene, va rivalutato dalla
- 19 - Tribunale di Palermo
II sez.civile data media del febbraio 2019 e fatto oggetto dell'applicazione dei c.d. interessi compensativi (cfr. Cass., Sezioni Unite n. 1712/95), per un importo di com- plessivi € 21.338,17, di cui € 1.826,55 per interessi ed € 2.905,99 per rivaluta- zione monetaria, da ripartire in ragione della metà in favore dell'attrice
[...]
e in ragione dell'ulteriore metà nei confronti degli eredi di Parte_6
. Parte_4
2)Il CTU ha, poi, stimato il reddito mensile dell'unità abitativa sita in via
Tommaseo, 15 NCEU foglio 13, p.lla 674, sub 5, piano quarto, in € 42,45 (€
15.154,94 : 357) ( cfr. pag. 179 dell'elaborato peritale).
Il valore locativo complessivo dell'unità abitativa in questione a far data da giugno 2013 va quantificato in € 5.900,55 ( € 42,45 x 139 mesi).
Agli attori ( titolari del diritto ad una quota di ¼ per ciascuna stirpe) compete, pertanto, l'importo di € 2.950,27 che, trattandosi di credito risarcito- rio derivante dalla privazione della disponibilità del bene, va rivalutato dalla data media del febbraio 2019 e fatto oggetto dell'applicazione dei c.d. interessi compensativi (cfr. Cass., Sezioni Unite n. 1712/95), per un importo di com- plessivi € 3.791,10, di cui € 324,53 per interessi ed € 516,30 per rivalutazione monetaria, da ripartire in ragione della metà in favore dell'attrice Parte_1
e in ragione dell'ulteriore metà nei confronti degli eredi di
[...] [...]
. Parte_5
3)Il CTU ha stimato il reddito mensile dell'unità abitativa sita in via Co- mitini identificato al NCEU foglio MU, p.lla 2006, sub 3, ammezzato in €
28,82 (€ 10.289,29 : 357).
Il valore locativo complessivo dell'unità abitativa in questione a far data da giugno 2013 va quantificato in € 4.005,98 ( € 28,82 x 139 mesi).
- 20 - Tribunale di Palermo
II sez.civile Alla sola attrice compete, pertanto, l'importo di € Parte_1
1.001,49 che, trattandosi di credito risarcitorio derivante dalla privazione della disponibilità del bene, va rivalutato dalla data media del febbraio 2019 e fatto oggetto dell'applicazione dei c.d. interessi compensativi (cfr. Cass., Sezioni
Unite n. 1712/95), per un importo di complessivi € 1.286,91, di cui € 110,16 per interessi ed € 175,26 per rivalutazione monetaria.
4)Il CTU ha stimato il reddito mensile dei terreni siti in Altavilla LI identificati in catasto al foglio 11, p.lle 144, 145, 149, ex 150 (oggi 407-408-
409), ex 200 (405-406), 201, ex 202 (oggi 402-403-404), 204, ex 205 (oggi 398-
399-400-401), ex 228(oggi 415-416-417), ex 229 (oggi 412-413-414), ex 230
(410-411), 231, 232, 233 in € 60,24 (€ 21.506,83 : 357).
Il valore locativo complessivo dei fondi in questione a far data da giugno
2013 va quantificato in € 8.373,80 ( € 60,24 x 139 mesi).
Considerato che i suddetti beni appartengono in comunione alle parti in lite in ragione della quota di 2/3, agli attori ( titolari del diritto ad una quota di
2/12 per ciascuna stirpe) compete, pertanto, l'importo di € 2.791,26 che, trat- tandosi di credito risarcitorio derivante dalla privazione della disponibilità del bene, va rivalutato dalla data media del febbraio 2019 e fatto oggetto dell'applicazione dei c.d. interessi compensativi (cfr. Cass., Sezioni Unite n.
1712/95), per un importo di complessivi € € 3.586,74, di cui € 307,01 per in- teressi ed € 488,47 per rivalutazione monetaria, da ripartire in ragione della metà in favore dell'attrice e in ragione dell'ulteriore metà Parte_1
nei confronti degli eredi di . Parte_4
5)Il CTU ha stimato il reddito mensile dei terreni siti in Altavilla LI
- 21 - Tribunale di Palermo
II sez.civile identificato in catasto al foglio 8, p.lle 150, 201, 322, 323, 324, 488, 489, 575,
760, ex 761 (oggi 1023-1024-1025), 762, 763, 764, ex 821 (oggi 321); fabbrica- to rurale p.lla 1108 in € 27,74 (€ 9904,63 : 357).
Il valore locativo complessivo dei fondi in questione a far data da giugno
2013 va quantificato in € 3856,42 ( € 27,74 x 139 mesi).
Considerato che i suddetti beni appartengono in comunione alle parti in lite in ragione della quota di 2/3, agli attori ( titolari del diritto ad una quota di
2/12 per ciascuna stirpe) compete, pertanto, l'importo di € 1285,47 che, trat- tandosi di credito risarcitorio derivante dalla privazione della disponibilità del bene, va rivalutato dalla data media del febbraio 2019 e fatto oggetto dell'applicazione dei c.d. interessi compensativi (cfr. Cass., Sezioni Unite n.
1712/95), per un importo di complessivi € 1.651,83, di cui € 141,40 per inte- ressi ed € 224,96per rivalutazione monetaria, da ripartire in ragione della metà in favore dell'attrice e in ragione dell'ulteriore metà nei Parte_1
confronti degli eredi di . Parte_4
6)Il CTU ha stimato il reddito mensile dei terreni siti in Casteldaccia con- trada Corvo identificati in catasto al foglio 16, p.lle 222-390 in € 4,25 (€
1520,50 : 357).
Il valore locativo complessivo dei fondi in questione a far data da giugno
2013 va quantificato in € 592,01 ( € 4,25 x 139 mesi).
Considerato che i suddetti beni appartengono in comunione alle parti in lite in ragione della quota di 1/3, agli attori ( titolari del diritto ad una quota di
1/12 per ciascuna stirpe) compete, pertanto, l'importo di € 98,66 che, trattan- dosi di credito risarcitorio derivante dalla privazione della disponibilità del be- ne, va rivalutato dalla data media del febbraio 2019 e fatto oggetto
- 22 - Tribunale di Palermo
II sez.civile dell'applicazione dei c.d. interessi compensativi (cfr. Cass., Sezioni Unite n.
1712/95), per un importo di complessivi € 126,78, di cui € 10,85 per interes- si ed € 17,27 per rivalutazione monetaria, da ripartire in ragione della metà in favore dell'attrice e in ragione dell'ulteriore metà nei con- Parte_1
fronti degli eredi di . Parte_4
7) Il CTU ha stimato il reddito mensile dei terreni siti in Santa Flavia contrada Accia identificati in catasto al foglio 15 p.lle 84-223 in € 3,19 (€
1139,79 : 357).
Il valore locativo complessivo dei fondi in questione a far data da giugno
2013 va quantificato in € 443,41 ( € 3,19 x 139 mesi).
Considerato che i suddetti beni appartengono in comunione alle parti in lite in ragione della quota di 2/3, agli attori ( titolari del diritto ad una quota di
2/12 per ciascuna stirpe) compete, pertanto, l'importo di € 147,92 che, trat- tandosi di credito risarcitorio derivante dalla privazione della disponibilità del bene, va rivalutato dalla data media del febbraio 2019 e fatto oggetto dell'applicazione dei c.d. interessi compensativi (cfr. Cass., Sezioni Unite n.
1712/95), per un importo di complessivi € 190,08, di cui € 16,27 per interes- si ed € 25,89 per rivalutazione monetaria, da ripartire in ragione della metà in favore dell'attrice e in ragione dell'ulteriore metà nei con- Parte_1
fronti degli eredi di . Parte_4
8)Il CTU ha stimato il reddito mensile dei terreni siti in Bagheria con- trada Serradifalco identificati in catasto al foglio 19 , p.lle 315-446-670 in €
4,17 (€ 1489,14 : 357).
Il valore locativo complessivo dei fondi in questione a far data da giugno
2013 va quantificato in € 579,80 ( € 4,17 x 139 mesi).
- 23 - Tribunale di Palermo
II sez.civile Considerato che i suddetti beni appartengono in comunione alle parti in lite in ragione della quota di 2/3, agli attori ( titolari del diritto ad una quota di
2/12 per ciascuna stirpe) compete, pertanto, l'importo di € 193,26 che, trat- tandosi di credito risarcitorio derivante dalla privazione della disponibilità del bene, va rivalutato dalla data media del febbraio 2019 e fatto oggetto dell'applicazione dei c.d. interessi compensativi (cfr. Cass., Sezioni Unite n.
1712/95), per un importo di complessivi € 248,33, di cui € 21,25 per interes- si ed € 33,82 per rivalutazione monetaria, da ripartire in ragione della metà in favore dell'attrice e in ragione dell'ulteriore metà nei con- Parte_1
fronti degli eredi di . Parte_4
Sugli importi così liquidati, pari a € 16.753,41 in favore dell'attrice
[...]
e pari a € 15.466,50 in favore degli eredi di , Parte_6 Parte_4
gli interessi proseguono, dalla data di pubblicazione della sentenza, nella misu- ra legale.
Va, poi, esaminata la domanda di rimborso delle spese sostenute nell'interesse della comunione.
In punto di diritto, occorre rilevare che il passivo ereditario, che è com- posto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità, grava sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicchè il coerede che ha anticipato tali spese ha diritto di ottener- ne il rimborso, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi (cfr. Cass. civ. Sez. II, 03/01/2002, n. 28;
Cass. civ. Sez. II Ord., 27/08/2020, n. 17938).
Ciò posto, deve rilevarsi che i documenti prodotti dal convenuto
[...]
dimostrano solo in parte l'effettiva erogazione di spese nell'inte- CP_4
- 24 - Tribunale di Palermo
II sez.civile resse della comunione ereditaria.
Va, infatti, evidenziato che la gran parte delle prove offerte dal convenu- to sono costituite da semplici fogli unilateralmente predisposti dalla parte e rappresentativi di spese non solo non oggettivamente verificabili ma che non si riferiscono con sicurezza neanche ai beni in comunione.
Analoghe valutazioni vanno formulate con riferimento alle fatture, alle ri- cevute e alle dichiarazioni sottoscritte da terzi che fanno generico riferimento a forniture o a servizi non oggettivamente riferibili ai beni in comunione e che, in alcuni casi, attengono chiaramente ai beni personali di Persona_3
( cfr., ad esempio, bollette Enel).
[...]
Non risultano provati neanche esborsi per spese funerarie riferibili a atteso, per un verso, che i documenti versati in atti in- Persona_1
testati a “famiglia ” non dimostrano l'effettivo pagamento da parte di Parte_4
e, per altro verso, che le ulteriori fatture prodotte fanno Controparte_1
riferimento a soggetti diversi dalla comune dante causa delle parti.
Unici documenti effettivamente attestanti il pagamento di spese gravanti sull'eredità sono rappresentati dalle ricevute rilasciate dall'avvocato Giuseppi- na Di Matteo e relative al pagamento del compenso di € 8140,00 da parte di nella qualità di erede di ( cfr. rice- Controparte_1 Persona_1
vute allegate alla memoria ex art. 183 cpc n.2 di parte convenuta); dalle ricevu- te di pagamento relative ai compensi del notaio per la pubblicazione del te- stamento per l'importo di lire 1.500.000 (pari a € 774,68), e dalle ricevute rela- tive ai tributi connessi alla successione per lire 5.569.000 (pari a € 2.876,13).
Tali importi, pari a € 11.790,81, vanno maggiorati degli interessi legali dalla data del loro esborso, essendo relativi ad un debito di valuta, pervenen-
- 25 - Tribunale di Palermo
II sez.civile dosi così all'importo di € 16.755,46.
Vanno, poi, sommate le spese per l'importo di € 13.221,19 sostenute per la sanatoria dell'unità immobiliare di via N. Tommaseo n. 15, in catasto al F.
13 p.lla 674 sub 3 piano secondo, ex art. 34 DPR 380/01 (già art. 12 L. R.
47/85) presentata in data 08/04/2022 ed allegata da parte convenuta, la cui prova deve ritenersi ammissibile poiché di formazione successiva al maturarsi delle preclusioni istruttorie.
Non possono, invece, ritenersi ammissibili i documenti relativi alla sana- toria dell' unità immobiliare di via N. Tommaseo n. 15, IV piano, allegati alle osservazioni alla ctu di parte convenuta, atteso che si tratta di documenti data- ti 01/03/1995 e che quindi risultano tardivamente prodotti.
Si perviene così all'importo di complessivo di € 29.976,65.
La quota parte di tali esborsi gravante sugli attori è pari a € 14,988,32 da ripartire in ragione della metà (€7494,16) in favore dell'attrice Parte_7
e in ragione dell'ulteriore metà (€7494,16) nei confronti degli eredi di
[...]
. Parte_4
Sugli importi così liquidati, gli interessi proseguono, dalla data di pubbli- cazione della sentenza, nella misura legale.
A fronte di reciproche poste creditorie deve, poi, operarsi la compensa- zione giudiziale degli importi dovuti.
Da ciò deriva che va condannato a corrispondere in Controparte_1
favore dell'attrice l'importo di € 9259,25 oltre interessi Parte_1
dalla data di pubblicazione della sentenza, nella misura legale, e nei confronti degli eredi di l'importo di € 7972,34 oltre interessi, dalla data Parte_4
di pubblicazione della sentenza, nella misura legale.
- 26 - Tribunale di Palermo
II sez.civile Con riferimento alle spese di lite, va osservato che nel procedimento di divisione le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per le controversie veri- ficatesi tra i condividenti ( Cassazione civile, sez. II, 24 febbraio 1986 n.
1111 ) .
Orbene, nel caso di specie, occorre considerare che, con riferimento alla pronuncia di improponibilità della domanda di divisione concordemente chie- sta dalle parti, non si è verificata una ipotesi di soccombenza tecnica, mentre il convenuto è risultato prevalentemente soccombente in Controparte_1
ordine ad una serie domande accessorie rispetto alla domanda di divisione
(simulazione relativa e nullità dell'atto di cessione stipulato in data 14 febbraio
2005, accertamento dell'acquisto per usucapione dei beni indicati in comparsa di risposta, esecuzione ai sensi dell'art. 2932 c.c. (e domande subordinate di risoluzione e di restituzione del prezzo) del contratto preliminare del 20 feb- braio 1999) rendiconto) .
In considerazione di tale esito del giudizio, sussistono i presupposti pre- visti dall'art. 92 cpc per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti attrici e la convenuta e per disporre la compensa- Controparte_2
zione in ragione del 30% delle spese di lite fra le parti attrici e il convenuto ponendo in capo a quest'ultimo – prevalentemente soc- Controparte_1
combente- la parte residua che si liquida, ai sensi del dm 55 del 2014, in com- plessivi € 16.500,00 per onorari di difesa, oltre € 458,00 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
- 27 - Tribunale di Palermo
II sez.civile Le spese di CTU grafologica, come liquidate in atti, vanno poste a carico degli attori.
Le spese di CTU relative alla stima dei beni immobili, già liquidate in atti, quali spese di massa, vanno poste invece pro quota a carico delle stirpi condi- videnti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
definitivamente pro- nunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
I) accoglie l'istanza di verificazione dell'autenticità della scrittura privata del 13 dicembre 2004 e per l'effetto accerta che in forza di tale scrittura priva- ta è divenuto proprietario di 2/4 del solo immobile di via Controparte_1
Comitini identificato NCEU foglio MU, p.lla 2006, sub 3, ammezzato, accre- scendo la propria quota di contitolarità ;
II) accerta che, oltre ai beni di cui ha disposto con Persona_1
testamento, l'asse ereditario da dividere è composto da:
-immobile di via Comitini identificato NCEU foglio MU, p.lla 2006, sub
3,;
-Appartamento sito in Bagheria via N. Tommaseo 15 (già 9) p. II, indivi- duato in catasto al fg. 13 p.lla 674 sub. 3 che costituisce prima sopraelevazio- ne sulla fascia d'area espressamente esclusa dalla donazione del 20.02.1985 in favore di;
Controparte_1
-Locale di sgombero sito in Bagheria via N. Tommaseo 15 p. 4, indivi- duato in catasto al fg. 13 p.lla 674 sub 5;
-quota di 2/3 della proprietà dei terreni siti in Bagheria C.da Serradifalco
- 28 - Tribunale di Palermo
II sez.civile – Cava di pietra, indicati in NCT al fg. 19 p.lle nn. 315, 446, 670;
-quota di 1/3 della proprietà dei terreni siti in Casteldaccia C.da Corvo, indicati in NCT al fg. 16 p.lle nn. 222, 390;
-quota di 2/3 della proprietà dei terreni siti in Altavilla LI - C.da
OT UT, indicati in NCT al fg. 11 p.lle 144, 145, 149, ex 150 (oggi
407- 408-409), ex 200 (405-406), 201, ex 202 (oggi 402-403-404), 204, ex 205
(oggi 398-399-400-401), ex 228 (oggi 415-416-417), ex 229 (oggi 412-413-
414), ex 230 (410-411), 231, 232, 233;
-quota di 2/3 della proprietà dei terreni siti Altavilla LI, c/da OT
UT indicati in NCT foglio 8, p.lle 150, 201, 322, 323, 324, 488, 489,
575, 760, ex 761 (oggi 1023- 1024-1025), 762, 763, 764, ex 821 (oggi 321); fabbricato rurale p.lla 1108;
-quota di 2/3 di proprietà del terreno sito in Santa Flavia C.da Accia, in- dicato in NCT al fg. 15 p.lla 84 e 233 ( cfr. pag 17 e s dell'elaborato peritale depositato il 26.4.2023);
III) dichiara improponibili le domande di divisione e collazione formulate in atto di citazione;
IV) in accoglimento della domanda di rendiconto e disposta la compen- sazione delle reciproche pretese creditorie derivanti dai rapporti di comunione condanna il convenuto a corrispondere in favore Controparte_1
dell'attrice l'importo € 9259,25 oltre interessi dalla data di Parte_1
pubblicazione della sentenza, nella misura legale, e in favore della stirpe di l'importo di € 7972,34 oltre interessi, dalla data di pubblica- Parte_4
zione della sentenza, nella misura legale;
V) dispone con riferimento agli onorari e alle spese di difesa l'integrale
- 29 - Tribunale di Palermo
II sez.civile compensazione delle spese di lite fra le parti attrici e la convenuta CP_2
e dispone la compensazione in ragione del 30% delle spese di lite fra
[...]
le parti attrici e il convenuto ponendo in capo a Controparte_1
quest'ultimo – prevalentemente soccombente- la parte residua che si liquida, ai sensi del dm 55 del 2014, in complessivi € 16.500,00 per onorari di difesa, oltre €450,00 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese gene- rali al 15%;
VI) pone le spese di CTU, già liquidate in atti, a carico dei condividenti pro quota.
Il Presidente est.
Monica Stocco
- 30 - Tribunale di Palermo
II sez.civile
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dr. Monica Stocco Presidente dr. Stefano Sajeva Giudice dr. Erika Ivalù Pampalone Giudice dei quali la prima relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9650 dell'anno 2013 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERI-
[...] C.F._2
NA FEDERICO e , con elezione di domicilio presso il medesimo di- fensore
PARTE ATTRICE
(C.F. ), con il pa- Parte_3 C.F._3
trocinio dell'avv. CARDILLO MARGHERITA ( C.F._4
VIA BARRIERA DEL BOSCO N. 4 SANT'AGATA LI BATTIATI N. 4; , con elezione di domicilio presso il medesimo difensore
PARTE ATTRICE
CONTRO
Tribunale di Palermo II sez.civile (C.F. ), con il pa- Controparte_1 C.F._5
trocinio dell'avv. CHIARELLI FELICE, con elezione di domicilio in
VIA BERNARDO MATTARELLA N.108 90011 BAGHERIA, presso il medesimo difensore
PARTE CONVENUTA
(C.F. ), con il patro- Controparte_2 C.F._6
cinio dell'avv. CHIARELLI MARTIN, con elezione di domicilio in
VIA B. MATTARELLA 108 BAGHERIA, presso il medesimo difen- sore
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 08/02/2018
22/01/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Definizione del thema decidendum.
Occorre premettere, ai fini della decisione, che al Collegio è preclusa, in forza del vincolo creato dal precedente decisum, ogni rivalutazione delle que- stioni già affrontate e decise nella sentenza non definitiva n. 3645/2019 pub- blicata il 24/07/2019 emessa inter partes.
Ciò posto, la materia del contendere residua sulla domanda di verifica- zione dell'autenticità della scrittura privata del 13 dicembre 2004, sulla rico- struzione dell'asse ereditario, sullo scioglimento della comunione ereditaria
- 2 - Tribunale di Palermo
II sez.civile relitta da previa collazione delle donazioni da costei Persona_1
stipulate in favore dei figli e in data 15 Controparte_1 Controparte_2
febbraio 1984, 20 febbraio 1985 e 25 marzo 1988 e infine sulle reciproche pretese di rendimento dei conti avanzate da parte attrice e dal convenuto e fondate sul dedotto godimento solitario dei beni costi- Controparte_1
tuenti la massa ereditaria e sulla sopportazione di costi per la manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili in comunione.
2. Istanza di verificazione.
Orbene, per motivi di ordine logico, appare necessario in primo luogo esaminare la domanda di verificazione della scrittura privata del 13 dicembre
2004 apparentemente riconducibile alla mano di . Parte_4
L'azione risulta fondata.
Ed invero, Il c.t.u., dopo aver positivamente valutato la qualità e l'utilità delle scritture di comparazione prodotte ed analizzato le caratteristiche intrin- seche ed estrinseche della firma della defunta , ha accertato Parte_4
che: “nella firma in verifica sono state rilevate le medesime caratteristiche co- stanti e le analogie di valore - connotati salienti e contrassegni particolari - che sono presenti nelle firme autografe esaminate, come il ritmo, l'andamento as- siale, l'indice di coesione, nonché, la compatibilità nelle dimensioni e negli al- lunghi superiori, nello spazio orizzontale, nei particolari minuti nelle lettere
“S, P, t, r”.
Qualche divergenza ordinaria, di tipo esclusivamente formale, è dovuta alla naturale evoluzione della scrittura della scrivente.
Non sono emerse divergenze tra le scritture che non si possono attribuire al range di variabilità grafica personale” ( cfr. pag. 32 dell'elaborato peritale
- 3 - Tribunale di Palermo
II sez.civile depositato il 9.10.2020).
Alla luce di tali rilievi il CTU ha concluso che “ la firma a nome “
[...]
” apposta in calce alla “Scrittura privata del 13 dicembre 2004” è au- Parte_5
tografa, riferibile alla mano scrivente di ” ( cfr. pag. 33 Parte_4
dell'elaborato peritale depositato il 9.10.2020).
Deve dirsi pertanto adeguatamente provato che la sottoscrizione a nome apposta al contratto di cessione dei diritti spettanti alla condi- Parte_4
vidente sugli immobili siti in Bagheria via Vittorio Veneto nn. 11, 13 e 15 e in via Comitini n.4 prodotto agli atti del giudizio sia autentica e pienamente at- tribuibile a . Parte_4
3.Ricostruzione dell'asse ereditario da dividere.
L'accoglimento dell'istanza di verificazione non spiega incidenza sulla ri- costruzione dell'asse ereditario con riferimento alle unità immobiliari site in
Bagheria via Vittorio Veneto n. 15,17, 19 piani terra, primo e secondo (indica- te nella precedente scrittura del 13 dicembre 2004 come site via Vittorio Ve- neto nn. 11, 13 e 15) , atteso che in forza del contratto di compravendita in
Notar di Palermo del 14.02.2005 – la cui validità ed efficacia Persona_2
traslativa è stata affermata dalla sentenza non definitiva emessa inter partes-
ha acquistato le quote dei detti beni da parte degli altri Parte_1
coeredi, divenendone così unica proprietaria e facendo venir meno la comu- nione degli stessi.
Ciò posto, deve verificarsi, in questa sede, se in forza della scrittura priva- ta del 13.12.2004, la cui riconducibilità allo schema negoziale del contratto di compravendita è stata già affermata dal precedente decisum, il convenuto sia divenuto proprietario della quota di ¼, originariamente Controparte_1
- 4 - Tribunale di Palermo
II sez.civile spettante a , del solo immobile di via Comitini identificato Parte_4
NCEU foglio MU, p.lla 2006, sub 3, ammezzato, accrescendo la propria quo- ta di contitolarità.
Sul punto, occorre considerare che la vendita o cessione della quota di partecipazione ad un bene ereditario (che non esaurisca l'asse relitto) va rite- nuta, in via generale, un atto dispositivo con efficacia meramente obbligatoria, rimanendo sospesa l'efficacia traslativa dell'atto fino all'esito della successiva divisione della comunione ereditaria (cfr. Cass. n. 4428/2018, Cass.
19424/2019).
Ed invero, la Suprema Corte ha affermato che “la vendita di un bene, fa- cente parte di una comunione ereditaria, da parte di uno solo dei coeredi, ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia subordinata all'assegnazione del bene al coerede-venditore attraverso la divisione;
pertanto, fino a tale as- segnazione, il bene continua a far parte della comunione e, finché essa perdu- ra, l'acquirente non può ottenere la proprietà esclusiva”.
Va, però, rilevato che tale orientamento esegetico si fonda su ragioni di tutela legate alla necessità di evitare l'ingresso di estranei nella comunione, o la creazione di una nuova, per così dire, sub-comunione con un terzo.
Tali esigenze, invece, non si configurano nel caso in cui la vendita o la cessione dei diritti spettanti pro quota sui singoli beni ereditari ( cd. quotina) avvenga tra coerede-comunista ed altro coerede-comunista, perché in tale ipo- tesi la volontà negoziale delle parti si traduce in un accordo divisionale, il cui effetto è quello di adeguare la misura delle quote astratte nei confronti di tutti i coeredi, riducendo la quota per il cedente coerede comunista ed espanden- do la quota per il coerede cessionario.
- 5 - Tribunale di Palermo
II sez.civile Deve, pertanto, ritenersi che nella fattispecie in esame, essendo la cessio- ne realizzata fra coeredi, l'effetto traslativo dei diritti spettanti sul singolo bene ereditario consegua direttamente alla espressione del consenso negoziale in forma scritta.
Alla luce di tale conclusione va affermato che sull'immobile di via Comi- tini il convenuto vanti diritti in comunione pari a 2/4, la con- Controparte_3
venuta vanti diritti pari a ¼ e l'attrice Controparte_2 Parte_1
vanti diritti per la residua quota di 1/4 .
Esclusi i beni attribuiti dalla de cuius con il proprio testamento o in virtù di donazione, nell'asse ereditario da dividere, poi, devono ritenersi ricompresi i seguenti diritti su beni immobili in ragione di ¼ per ciascuna stirpe:
1)Appartamento sito in Bagheria via N. Tommaseo 15 (già 9) p. II, indi- viduato in catasto al fg. 13 p.lla 674 sub. 3 che costituisce prima sopraeleva- zione sulla fascia d'area espressamente esclusa dalla donazione del 20.02.1985 in favore di;
Controparte_1
2)Locale di sgombero sito in Bagheria via N. Tommaseo 15 p. 4, indivi- duato in catasto al fg. 13 p.lla 674 sub 5;
3)quota di 2/3 della proprietà dei terreni siti in Bagheria C.da Serradifalco
– Cava di pietra, indicati in NCT al fg. 19 p.lle nn. 315, 446, 670;
4)quota di 1/3 della proprietà dei terreni siti in Casteldaccia C.da Corvo, indicati in NCT al fg. 16 p.lle nn. 222, 390;
5)quota di 2/3 della proprietà dei terreni siti in Altavilla LI - C.da
OT UT, indicati in NCT al fg. 11 p.lle 144, 145, 149, ex 150 (oggi
407- 408-409), ex 200 (405-406), 201, ex 202 (oggi 402-403-404), 204, ex 205
- 6 - Tribunale di Palermo
II sez.civile (oggi 398-399-400-401), ex 228 (oggi 415-416-417), ex 229 (oggi 412-413-
414), ex 230 (410-411), 231, 232, 2336)quota di 2/3 della proprietà dei terreni siti Altavilla LI, c/da OT UT indicati in NCT foglio 8, p.lle
150, 201, 322, 323, 324, 488, 489, 575, 760, ex 761 (oggi 1023- 1024-1025),
762, 763, 764, ex 821 (oggi 321); fabbricato rurale p.lla 1108;
7)quota di 2/3 di proprietà del terreno sito in Santa Flavia C.da Accia, indicato in NCT al fg. 15 p.lla 84 e 233 ( cfr. pag 17 e s dell'elaborato peritale depositato il 26.4.2023).
Con riferimento ai beni mobili, risulta incontestato che costituiscano par- te della massa da dividere, poiché non ancora suddivisi fra gli eredi in epoca anteriore all'instaurazione del giudizio, l'importo indicato nell'assegno contri- buto agricolo 92/93 tramite assegno circolare non trasferibile n. 0604678018 su banca M.P.S. di £. 804.300 e l'importo indicato nell'assegno circolare n.
0097658564-03 su banca M.P.S. di £. 377.620.
Non possono, invece, ritenersi facenti parte della massa i saldi dei conti correnti e libretti di deposito n. 7041214, 6.07.1993 n. 7099214, 3.08.1993 n.
1336712, 12.11.1993 n.7136614, 7.03.1994 n. 7002514, 13.07.1994 n.
7049014, 11.11.1994 n.7099014 e 6.03.1995 n. 7155015, la cui esistenza è stata espressamente contestata da parte convenuta e non risulta adeguatamente provata da parte attrice.
Ed invero, dalla prova documentale offerta da parte attrice non emerge quale sia l'ammontare degli importi depositati su tali rapporti bancari al mo- mento dell'apertura della successione.
Tale carenza del quadro probatorio non può, poi, essere superata me- diante l'ordine di esibizione di documentazione a Unicredit spa, dovendosi in
- 7 - Tribunale di Palermo
II sez.civile questa sede ribadire il rigetto di tale richiesta istruttoria già disposto con ordi- nanza del 31.07.2014.
Né vale invocare, in senso contrario, quanto disposto dall'art. 119 Tub, al fine di superare il rifiuto di rilascio copia da parte di Unicredit spa a fronte della richiesta del 4.2.2013 .
La Suprema Corte, infatti, ha precisato che il diritto del cliente ad ottene- re copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, è riferibile anche ai rapporti de- rivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti ( cfr. Cass., n.
35039 del 29/11/2022).
Ed invero, il contratto di conto corrente è un contratto di durata, nel cor- so del cui svolgimento gravano sulla banca una serie di doveri informativi, co- sì come grava sul cliente l'onere di conservare gli estratti (salva la possibilità di chiedere copia delle operazioni dell'ultimo decennio), pertanto i principi di so- lidarietà e leale collaborazione impongono alla banca un obbligo di mantenere i dati in proprio possesso per un periodo limitato nel tempo, in modo da assi- curare un equo contemperamento dei contrapposti interessi delle parti.
Tale interpretazione è l'unica che possa essere in sintonia con i generali obblighi di conservazione delle scritture contabili, che l'art. 2220 c.c. limita so- lo all'ultimo decennio.
La Corte di Cassazione, infatti, ha sottolineato che “sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine
- 8 - Tribunale di Palermo
II sez.civile decennale, si desumono dalla lettura di tali norme… (e cioè l'art. 119 TUB e l'art. 2220 c.c.) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità…, né può es- serci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampia- mente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella docu- mentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzio- ne del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione del- la documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti.” ( cfr. Cass., n. 35039 del 29/11/2022).
4. Domanda di divisione previa collazione.
Ciò posto, va esaminata la domanda di divisione formulata dalle parti in lite.
La domanda va dichiarata improponibile.
In punto di fatto, occorre considerare che sui beni da dividere sussistono difformità urbanistiche rilevanti ai sensi degli artt. 46 TU Edilizia e 40 della legge 47 del 1985 che si traducono anche in corrispondenti difformità catastali rilevanti ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della legge 52 del 1985.
In particolare, con riferimento alla regolarità urbanistica, il CTU ha rile- vato che:
-l'appartamento sito in Bagheria, via N. Tommaseo n. 15; NCEU foglio
13, p.lla 674, sub 5, piano quarto è stato costruito in assenza di concessione edilizia ed in data 01/03/1995, è stata presentata domanda di sanatoria presso il Comune di Bagheria, a nome di , ancora oggi in corso di Controparte_1
- 9 - Tribunale di Palermo
II sez.civile definizione ( cfr. pag. 55 e ss dell'elaborato peritale depositato il 26.4.2023).
Rispetto a tale procedimento non risultano pagate le rate di oblazione che sono state quantificate dal CTU in € 1.877,69 ( cfr. pag. 138 dell'elaborato peritale depositato il 26.4.2023).
- il fabbricato rurale ubicato all'ingresso della p.lla 489 del fg 11 in Alta- villa LI OT UT è stato realizzato in assenza di titoli concesso- ri;
- Il wc realizzato attiguo al fabbricato, identificato catastalmente alla p.lla n. 1108 all'interno della stessa p.lla 489, è stato realizzato in assenza di titoli concessori ( cfr. pag. 84 dell'elaborato peritale).
Ciò posto, in punto di diritto, occorre richiamare quanto previsto dall'art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001 che ha sostituito l'art. 17 della L. n. 47 del 1985,
e l'art. 40 di quest'ultima legge.
L'art. 46 stabilisce, in particolare, che “gli atti tra vivi, sia in forma pub- blica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria”.
L'art. 40 della L. n. 47 del 1985, poi, con riguardo agli immobili costruiti in precedenza, stabilisce, che “gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, … relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il ri-
- 10 - Tribunale di Palermo
II sez.civile chiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presenta- zione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione …”.
Tali nullità hanno carattere assoluto (e sono, pertanto, rilevabili d'ufficio e deducibili da chiunque vi abbia interesse) in quanto le disposizioni che le prevedono, sancendo la prevalenza dell'interesse pubblico alla ordinata tra- sformazione del territorio rispetto agli interessi della proprietà e mirando a reprimere ed a scoraggiare gli abusi edilizi, costituiscono limitazioni inderoga- bili all'autonomia privata ( cfr. Cass., n. 630/2003).
Orbene, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cas- sazione anche gli atti di scioglimento delle comunioni ordinarie o ereditarie relative ad edifici, o loro parti, “sono soggetti alla comminatoria della sanzio- ne della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della legge medesima ove dagli atti stessi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria cor- redata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichia- razione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967" (cf. Cass., sez. un., 7 otto- bre 2019, n. 25021).
La Suprema Corte, infatti, ha sottolineato che "quando sia proposta do- manda di scioglimento di una comunione, il giudice non può disporre la divi- sione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad es-
- 11 - Tribunale di Palermo
II sez.civile sa equipollenti, come richiesti dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, costi- tuendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione di divisione sotto il profilo della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del giu- dice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, sicchè la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio" (Cass., sez. un., 7 ottobre 2019, n. 25021).
Ed invero, “la regolarità edilizia del fabbricato in comunione, come costi- tuisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, parimenti costitui- sce presupposto giuridico della divisione giudiziale;
più precisamente, costitui- sce condizione dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della "possibilità giu- ridica” (Cass., sez. un., 7 ottobre 2019, n. 25021).
Applicando tale principio al caso di specie deve pertanto affermarsi che, con riferimento ai beni prima descritti, non sussista un titolo edilizio ad essi riferibile, e in particolare con riferimento al bene per cui è stata proposta istanza di concessione in sanatoria, non risulta provata la sussistenza di un ti- tolo equipollente costituito dalla presentazione dell'istanza e dal pagamento delle rate di oblazione, sicchè non si configura una condizione di ammissibili- tà della domanda di divisione.
Con riferimento alle ulteriori difformità urbanistiche che si traducono in difformità catastali, il ctu ha osservato che:
-l'appartamento sito in Bagheria, via N. Tommaseo n. 15; NCEU foglio
13, p.lla 674, sub 3, piano secondo l'immobile “non si presenta conforme alla planimetria catastale, probabilmente per un'errata attribuzione del sub., in
- 12 - Tribunale di Palermo
II sez.civile quanto la stessa corrisponde allo stato di fatto del piano terzo, sub. 4” e risulta costruito in difformità con la concessione edilizia rilasciata, in quanto la por- zione di immobile destinata a cucina, camera da letto, corridoio e soggiorno, nella concessione edilizia era destinata a terrazza, per una superficie di circa
30 mq. La veranda, realizzata nel balcone prospiciente via N. Tommaseo, ac- cessibile dalla portafinestra della cucina, è stata realizzata senza regolare co- municazione (art. 20) ( cfr. pag. 40 dell'elaborato peritale).
Al fine di provvedere alla regolarizzazione del bene, l'esperto nominato dal Giudice Istruttore ha indicato la necessità di avviare procedimenti di rego- larizzazione catastale ed edilizia ed opere comportanti una spesa € 18.778,00 ( cfr. pag. 137 dell'elaborato peritale).
Non è stato, poi, possibile riscontrare la corrispondenza dello stato di fat- to con la planimetria dell'appartamento sito in Bagheria, via Comitini n. 3;
NCEU foglio MU, p.lla 2006, sub 3, ammezzato catastale, in quanto quest'ultima non risulta presente all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Servizi
Catastali (“Planimetria non rilasciabile. Planimetria non trovata.” - v. all. n.
48).
Il CTU, al riguardo, ha accertato che nella visura storico-catastale,
l'immobile è identificato erroneamente al civico n. 3 – piano secondo;
nello stato di fatto, il numero civico è il 22 ed il piano corretto è il primo ( cfr. pag.
69 dell'elaborato peritale).
Orbene, con riferimento a tali irregolarità occorre richiamare la disposi- zione normativa di cui all'art. 29 comma 1 bis della legge n. 52/1985 che pre- scrive che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di di-
- 13 - Tribunale di Palermo
II sez.civile ritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta di- chiarazione dei dati catastali e delle planimetrie può essere sostituita da un'at- testazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il no- taio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risul- tanze dei registri immobiliari".
Orbene, la Suprema Corte ha osservato che la conformità catastale previ- sta dall'art. 29, comma 1 bis, I. n. 52 del 1985, costituisce un fatto decisivo per il giudizio che deve essere oggetto di accertamento da parte del Giudice, ag- giungendo che i requisiti richiesti dall'art. 29 della legge n. 52 del 1985, ap- paiono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimento (o dell'atto di scioglimento della comunione) (cfr. Cass., n. 18043/2020; Cass. n.
17990/2016).
Applicando tali principi al caso di specie deve pertanto affermarsi che, pur in presenza di un titolo edilizio riferibile agli immobili sopra descritti,
l'accertamento di irregolarità catastali rilevanti – che incidono sulla rendita ca- tastale dei beni componenti la massa ereditaria- impone di ritenere carente una condizione dell'azione sotto il profilo della violazione dell'art. 29 comma
1 bis della legge 52 del 1985.
Va, poi, osservato che, a fronte del rilievo formulato dal Giudice Istrutto- re circa l'esistenza di elementi ostativi alla divisione del compendio immobilia-
- 14 - Tribunale di Palermo
II sez.civile re, con l'ordinanza del 26.5.2022 e del 3.10.2022, nessuna delle parti ha chie- sto lo scioglimento parziale della comunione ereditaria con riferimento ai beni commerciabili.
Deve, pertanto, ritenersi che la domanda di divisione va dichiarata im- proponibile.
L'improponibilità della domanda di divisione impone di ritenere altresì improponibile la domanda di collazione formulata dagli attori.
La Suprema Corte, infatti, ha sottolineato che "la collazione per imputa- zione di una porzione del donatum - che si tratti di denaro o di altro tipo di beni - presuppone necessariamente un'operazione di divisione dell'asse eredi- tario, realizzandosi l'imputazione appunto con un minor prelevamento rispet- to a quanto altrimenti spetterebbe pro quota al donatario sull'intero asse.
Donde, appunto, l'impossibilita di scindere logicamente i due momenti - quel- lo della collazione e quello della formazione delle quote ereditarie spettanti a ciascun coerede - e perciò la necessità che la collazione si compia all'interno dell'operazione di divi-sione dell'asse ereditario" ( cf. Cass. 18 settembre 2004
n. 18054).
Deve, pertanto, ritenersi che la domanda di collazione non può formare oggetto di un'azione giudiziale autonoma, sia pure di mero accertamento, atte- so che essa è “parte di un tutto nel quale necessariamente si deve inserire, poiché altrimenti non acquista una propria ragion d'essere” (cf. Cass., 10478 del 2015).
La pronuncia di improponibilità della domanda di collazione incide anche sulla domanda di corresponsione dei frutti ai sensi dell'art. 745 c.c. e dei mi- glioramenti e spese ai sensi dell'art. 748 c.c.
- 15 - Tribunale di Palermo
II sez.civile
5. Resa dei conti
A conclusioni diverse deve invece pervenirsi con riferimento alle doman- de di rendiconto formulate dagli attori e dal convenuto . Controparte_1
In punto di ammissibilità della domanda, nonostante l'improponibilità della domanda di divisione, occorre osservare che “tra coeredi, la resa dei conti, oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi stru- mentalizzata al fine di calcolare nella ripartizione dei frutti le eventuali ecce- denze attive o passive della gestione e di definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione, può anche costituire obbligo a sè stante, fondato, al pari di quanto può avvenire in qualsiasi stato di comunione, sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da alcuno dei partecipanti, in base ad assunzione volontaria od a mandato ad amministrare. Ne consegue che l'azione di rendiconto può presentarsi distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, ancorché l'una e l'altra abbiano dato luogo ad un unico giudizio, di guisa che -tranne che per la comunanza di eventuali questioni pregiudiziali, attinenti, ad esempio, all'individuazione dei beni caduti in successione o all'identità delle quote dei coeredi, da risolvere in- cidenter tantum o con efficacia di giudicato (art. 34 cod. proc. civ.) - le due domande possono essere scisse e ciascuna può essere decisa senza reciproci condizionamenti (cfr. Cass. n. 30552 del 30/12/2011 Cass., n. 5720 del
13/11/1984).
Va, poi, rigettata l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenu- ta.
L'obbligo della resa dei conti tra coeredi, per quanto riguarda i frutti dei
- 16 - Tribunale di Palermo
II sez.civile beni dall'apertura della successione, e la stessa esigenza di imputare alla quota di ciascun condividente le somme di cui egli sia debitore verso gli altri coeredi, traggono origine dalla divisione e sono collegati positivamente a tale vicenda dalla normativa vigente.
Da ciò deriva che la prescrizione del diritto dei comunisti ai frutti dovuti loro dal comproprietario utilizzatore del bene comune decorre soltanto dal momento della divisione e, cioè, dal tempo in cui si è reso (o si sarebbe dovu- to rendere) il conto, non essendo configurabile, con riguardo a tali crediti, un'inerzia del creditore cui possa riconnettersi un effetto estintivo, giacché è appunto dalla divisione che trae origine l'obbligo della resa dei conti ( cfr.
Cass., n. 21906 del 30/07/2021; Cass., n. 16700 del 2015).
Ciò posto, occorre anzitutto esaminare la domanda di corresponsione della quota parte di frutti derivanti dal godimento solitario di immobili in co- munione formulata dagli attori, in atto di citazione, con riferimento a tutto il compendio da dividere, e dal convenuto , in comparsa di Controparte_1
risposta, con riferimento all'unità abitativa sita in via Nicolò Tommaseo n. 15 piano secondo, in considerazione della sua occupazione per dieci anni da par- te di Parte_1
In punto di diritto va evidenziato che l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequi- voco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri parteci- panti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e
- 17 - Tribunale di Palermo
II sez.civile non gli sia stato concesso ( cfr. Cass., n. 2423 del 09/02/2015).
La Suprema Corte, inoltre, ha chiarito che se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta op- pure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusi- vo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiu- dizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale ( cfr. n. 1738 del 20/01/2022).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, occorre considerare che, prima della instaurazione del giudizio, nessuna delle parti ha formulato richiesta di corresponsione dei frutti derivanti dal godimento degli immobili in comunione o ha avanzato la pretesa di un godimento diretto degli stessi.
Da ciò deriva che occorre valutare la fondatezza delle domande solo a far data dalla notifica dell'atto di citazione (e cioè dal 25.06.2013) e dal deposito della comparsa di risposta di (e cioè dal 26.11.2013). Controparte_1
Orbene, risulta incontestato che l'attrice abbia abita- Parte_1
to l'appartamento sito al secondo piano dell'edificio di via Nicolò Tommaseo
n. 15 fino all'anno 2004, sicchè deve ritenersi che il suo godimento del bene, sia avvenuto col consenso o quanto meno a fronte di un comportamento inerte degli altri condividenti e sia cessato in epoca precedente rispetto al de- posito della comparsa di risposta di . Controparte_1
Da ciò discende che la domanda riconvenzionale va rigettata.
- 18 - Tribunale di Palermo
II sez.civile Deve ritenersi, per altro verso, incontestato che il convenuto CP_1
abbia posseduto solitariamente i beni costituenti l'asse da dividere
[...]
nonostante l'opposizione formulata dagli attori con l'atto di citazione (cfr. comparsa di risposta).
Da ciò discende che deve essere condannato a corri- Controparte_1
spondere agli attori la quota parte dei frutti relativi al godimento di tutti gli immobili da dividere dalla data del giugno 2013 fino alla data di pronuncia della presente sentenza, ad eccezione della quota parte di frutti derivanti dal godimento dell'immobile di via Comitini identificato NCEU foglio MU, p.lla
2006, sub 3, ammezzato, nei confronti degli eredi di , in forza Parte_4
del negozio di trasferimento del 13 dicembre 2004.
Ciò posto, appare necessario procedere separatamente per ogni gruppo di immobili stimato in seno all'elaborato peritale.
1)Il CTU, ha individuato il reddito mensile dell'unità abitativa sita in via
Tommaseo, 15 NCEU foglio 13, p.lla 674, sub 3, piano secondo in € 238,93
(€ 85.299,84 : 357 mesi) ( cfr. pag. 179 dell'elaborato peritale depositato il
26.4.2023).
Considerato che la domanda appare fondata con riferimento all'uso del bene per 139 mesi ( e cioè da giugno 2013 a gennaio 2025) il valore locativo complessivo dell'unità abitativa in questione va quantificato in € 33.211,27
(238,93 x 139).
Agli attori ( titolari del diritto ad una quota di ¼ per ciascuna stirpe) compete, pertanto, l'importo di € 16.605,63 che, trattandosi di credito risarci- torio derivante dalla privazione della disponibilità del bene, va rivalutato dalla
- 19 - Tribunale di Palermo
II sez.civile data media del febbraio 2019 e fatto oggetto dell'applicazione dei c.d. interessi compensativi (cfr. Cass., Sezioni Unite n. 1712/95), per un importo di com- plessivi € 21.338,17, di cui € 1.826,55 per interessi ed € 2.905,99 per rivaluta- zione monetaria, da ripartire in ragione della metà in favore dell'attrice
[...]
e in ragione dell'ulteriore metà nei confronti degli eredi di Parte_6
. Parte_4
2)Il CTU ha, poi, stimato il reddito mensile dell'unità abitativa sita in via
Tommaseo, 15 NCEU foglio 13, p.lla 674, sub 5, piano quarto, in € 42,45 (€
15.154,94 : 357) ( cfr. pag. 179 dell'elaborato peritale).
Il valore locativo complessivo dell'unità abitativa in questione a far data da giugno 2013 va quantificato in € 5.900,55 ( € 42,45 x 139 mesi).
Agli attori ( titolari del diritto ad una quota di ¼ per ciascuna stirpe) compete, pertanto, l'importo di € 2.950,27 che, trattandosi di credito risarcito- rio derivante dalla privazione della disponibilità del bene, va rivalutato dalla data media del febbraio 2019 e fatto oggetto dell'applicazione dei c.d. interessi compensativi (cfr. Cass., Sezioni Unite n. 1712/95), per un importo di com- plessivi € 3.791,10, di cui € 324,53 per interessi ed € 516,30 per rivalutazione monetaria, da ripartire in ragione della metà in favore dell'attrice Parte_1
e in ragione dell'ulteriore metà nei confronti degli eredi di
[...] [...]
. Parte_5
3)Il CTU ha stimato il reddito mensile dell'unità abitativa sita in via Co- mitini identificato al NCEU foglio MU, p.lla 2006, sub 3, ammezzato in €
28,82 (€ 10.289,29 : 357).
Il valore locativo complessivo dell'unità abitativa in questione a far data da giugno 2013 va quantificato in € 4.005,98 ( € 28,82 x 139 mesi).
- 20 - Tribunale di Palermo
II sez.civile Alla sola attrice compete, pertanto, l'importo di € Parte_1
1.001,49 che, trattandosi di credito risarcitorio derivante dalla privazione della disponibilità del bene, va rivalutato dalla data media del febbraio 2019 e fatto oggetto dell'applicazione dei c.d. interessi compensativi (cfr. Cass., Sezioni
Unite n. 1712/95), per un importo di complessivi € 1.286,91, di cui € 110,16 per interessi ed € 175,26 per rivalutazione monetaria.
4)Il CTU ha stimato il reddito mensile dei terreni siti in Altavilla LI identificati in catasto al foglio 11, p.lle 144, 145, 149, ex 150 (oggi 407-408-
409), ex 200 (405-406), 201, ex 202 (oggi 402-403-404), 204, ex 205 (oggi 398-
399-400-401), ex 228(oggi 415-416-417), ex 229 (oggi 412-413-414), ex 230
(410-411), 231, 232, 233 in € 60,24 (€ 21.506,83 : 357).
Il valore locativo complessivo dei fondi in questione a far data da giugno
2013 va quantificato in € 8.373,80 ( € 60,24 x 139 mesi).
Considerato che i suddetti beni appartengono in comunione alle parti in lite in ragione della quota di 2/3, agli attori ( titolari del diritto ad una quota di
2/12 per ciascuna stirpe) compete, pertanto, l'importo di € 2.791,26 che, trat- tandosi di credito risarcitorio derivante dalla privazione della disponibilità del bene, va rivalutato dalla data media del febbraio 2019 e fatto oggetto dell'applicazione dei c.d. interessi compensativi (cfr. Cass., Sezioni Unite n.
1712/95), per un importo di complessivi € € 3.586,74, di cui € 307,01 per in- teressi ed € 488,47 per rivalutazione monetaria, da ripartire in ragione della metà in favore dell'attrice e in ragione dell'ulteriore metà Parte_1
nei confronti degli eredi di . Parte_4
5)Il CTU ha stimato il reddito mensile dei terreni siti in Altavilla LI
- 21 - Tribunale di Palermo
II sez.civile identificato in catasto al foglio 8, p.lle 150, 201, 322, 323, 324, 488, 489, 575,
760, ex 761 (oggi 1023-1024-1025), 762, 763, 764, ex 821 (oggi 321); fabbrica- to rurale p.lla 1108 in € 27,74 (€ 9904,63 : 357).
Il valore locativo complessivo dei fondi in questione a far data da giugno
2013 va quantificato in € 3856,42 ( € 27,74 x 139 mesi).
Considerato che i suddetti beni appartengono in comunione alle parti in lite in ragione della quota di 2/3, agli attori ( titolari del diritto ad una quota di
2/12 per ciascuna stirpe) compete, pertanto, l'importo di € 1285,47 che, trat- tandosi di credito risarcitorio derivante dalla privazione della disponibilità del bene, va rivalutato dalla data media del febbraio 2019 e fatto oggetto dell'applicazione dei c.d. interessi compensativi (cfr. Cass., Sezioni Unite n.
1712/95), per un importo di complessivi € 1.651,83, di cui € 141,40 per inte- ressi ed € 224,96per rivalutazione monetaria, da ripartire in ragione della metà in favore dell'attrice e in ragione dell'ulteriore metà nei Parte_1
confronti degli eredi di . Parte_4
6)Il CTU ha stimato il reddito mensile dei terreni siti in Casteldaccia con- trada Corvo identificati in catasto al foglio 16, p.lle 222-390 in € 4,25 (€
1520,50 : 357).
Il valore locativo complessivo dei fondi in questione a far data da giugno
2013 va quantificato in € 592,01 ( € 4,25 x 139 mesi).
Considerato che i suddetti beni appartengono in comunione alle parti in lite in ragione della quota di 1/3, agli attori ( titolari del diritto ad una quota di
1/12 per ciascuna stirpe) compete, pertanto, l'importo di € 98,66 che, trattan- dosi di credito risarcitorio derivante dalla privazione della disponibilità del be- ne, va rivalutato dalla data media del febbraio 2019 e fatto oggetto
- 22 - Tribunale di Palermo
II sez.civile dell'applicazione dei c.d. interessi compensativi (cfr. Cass., Sezioni Unite n.
1712/95), per un importo di complessivi € 126,78, di cui € 10,85 per interes- si ed € 17,27 per rivalutazione monetaria, da ripartire in ragione della metà in favore dell'attrice e in ragione dell'ulteriore metà nei con- Parte_1
fronti degli eredi di . Parte_4
7) Il CTU ha stimato il reddito mensile dei terreni siti in Santa Flavia contrada Accia identificati in catasto al foglio 15 p.lle 84-223 in € 3,19 (€
1139,79 : 357).
Il valore locativo complessivo dei fondi in questione a far data da giugno
2013 va quantificato in € 443,41 ( € 3,19 x 139 mesi).
Considerato che i suddetti beni appartengono in comunione alle parti in lite in ragione della quota di 2/3, agli attori ( titolari del diritto ad una quota di
2/12 per ciascuna stirpe) compete, pertanto, l'importo di € 147,92 che, trat- tandosi di credito risarcitorio derivante dalla privazione della disponibilità del bene, va rivalutato dalla data media del febbraio 2019 e fatto oggetto dell'applicazione dei c.d. interessi compensativi (cfr. Cass., Sezioni Unite n.
1712/95), per un importo di complessivi € 190,08, di cui € 16,27 per interes- si ed € 25,89 per rivalutazione monetaria, da ripartire in ragione della metà in favore dell'attrice e in ragione dell'ulteriore metà nei con- Parte_1
fronti degli eredi di . Parte_4
8)Il CTU ha stimato il reddito mensile dei terreni siti in Bagheria con- trada Serradifalco identificati in catasto al foglio 19 , p.lle 315-446-670 in €
4,17 (€ 1489,14 : 357).
Il valore locativo complessivo dei fondi in questione a far data da giugno
2013 va quantificato in € 579,80 ( € 4,17 x 139 mesi).
- 23 - Tribunale di Palermo
II sez.civile Considerato che i suddetti beni appartengono in comunione alle parti in lite in ragione della quota di 2/3, agli attori ( titolari del diritto ad una quota di
2/12 per ciascuna stirpe) compete, pertanto, l'importo di € 193,26 che, trat- tandosi di credito risarcitorio derivante dalla privazione della disponibilità del bene, va rivalutato dalla data media del febbraio 2019 e fatto oggetto dell'applicazione dei c.d. interessi compensativi (cfr. Cass., Sezioni Unite n.
1712/95), per un importo di complessivi € 248,33, di cui € 21,25 per interes- si ed € 33,82 per rivalutazione monetaria, da ripartire in ragione della metà in favore dell'attrice e in ragione dell'ulteriore metà nei con- Parte_1
fronti degli eredi di . Parte_4
Sugli importi così liquidati, pari a € 16.753,41 in favore dell'attrice
[...]
e pari a € 15.466,50 in favore degli eredi di , Parte_6 Parte_4
gli interessi proseguono, dalla data di pubblicazione della sentenza, nella misu- ra legale.
Va, poi, esaminata la domanda di rimborso delle spese sostenute nell'interesse della comunione.
In punto di diritto, occorre rilevare che il passivo ereditario, che è com- posto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità, grava sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicchè il coerede che ha anticipato tali spese ha diritto di ottener- ne il rimborso, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi (cfr. Cass. civ. Sez. II, 03/01/2002, n. 28;
Cass. civ. Sez. II Ord., 27/08/2020, n. 17938).
Ciò posto, deve rilevarsi che i documenti prodotti dal convenuto
[...]
dimostrano solo in parte l'effettiva erogazione di spese nell'inte- CP_4
- 24 - Tribunale di Palermo
II sez.civile resse della comunione ereditaria.
Va, infatti, evidenziato che la gran parte delle prove offerte dal convenu- to sono costituite da semplici fogli unilateralmente predisposti dalla parte e rappresentativi di spese non solo non oggettivamente verificabili ma che non si riferiscono con sicurezza neanche ai beni in comunione.
Analoghe valutazioni vanno formulate con riferimento alle fatture, alle ri- cevute e alle dichiarazioni sottoscritte da terzi che fanno generico riferimento a forniture o a servizi non oggettivamente riferibili ai beni in comunione e che, in alcuni casi, attengono chiaramente ai beni personali di Persona_3
( cfr., ad esempio, bollette Enel).
[...]
Non risultano provati neanche esborsi per spese funerarie riferibili a atteso, per un verso, che i documenti versati in atti in- Persona_1
testati a “famiglia ” non dimostrano l'effettivo pagamento da parte di Parte_4
e, per altro verso, che le ulteriori fatture prodotte fanno Controparte_1
riferimento a soggetti diversi dalla comune dante causa delle parti.
Unici documenti effettivamente attestanti il pagamento di spese gravanti sull'eredità sono rappresentati dalle ricevute rilasciate dall'avvocato Giuseppi- na Di Matteo e relative al pagamento del compenso di € 8140,00 da parte di nella qualità di erede di ( cfr. rice- Controparte_1 Persona_1
vute allegate alla memoria ex art. 183 cpc n.2 di parte convenuta); dalle ricevu- te di pagamento relative ai compensi del notaio per la pubblicazione del te- stamento per l'importo di lire 1.500.000 (pari a € 774,68), e dalle ricevute rela- tive ai tributi connessi alla successione per lire 5.569.000 (pari a € 2.876,13).
Tali importi, pari a € 11.790,81, vanno maggiorati degli interessi legali dalla data del loro esborso, essendo relativi ad un debito di valuta, pervenen-
- 25 - Tribunale di Palermo
II sez.civile dosi così all'importo di € 16.755,46.
Vanno, poi, sommate le spese per l'importo di € 13.221,19 sostenute per la sanatoria dell'unità immobiliare di via N. Tommaseo n. 15, in catasto al F.
13 p.lla 674 sub 3 piano secondo, ex art. 34 DPR 380/01 (già art. 12 L. R.
47/85) presentata in data 08/04/2022 ed allegata da parte convenuta, la cui prova deve ritenersi ammissibile poiché di formazione successiva al maturarsi delle preclusioni istruttorie.
Non possono, invece, ritenersi ammissibili i documenti relativi alla sana- toria dell' unità immobiliare di via N. Tommaseo n. 15, IV piano, allegati alle osservazioni alla ctu di parte convenuta, atteso che si tratta di documenti data- ti 01/03/1995 e che quindi risultano tardivamente prodotti.
Si perviene così all'importo di complessivo di € 29.976,65.
La quota parte di tali esborsi gravante sugli attori è pari a € 14,988,32 da ripartire in ragione della metà (€7494,16) in favore dell'attrice Parte_7
e in ragione dell'ulteriore metà (€7494,16) nei confronti degli eredi di
[...]
. Parte_4
Sugli importi così liquidati, gli interessi proseguono, dalla data di pubbli- cazione della sentenza, nella misura legale.
A fronte di reciproche poste creditorie deve, poi, operarsi la compensa- zione giudiziale degli importi dovuti.
Da ciò deriva che va condannato a corrispondere in Controparte_1
favore dell'attrice l'importo di € 9259,25 oltre interessi Parte_1
dalla data di pubblicazione della sentenza, nella misura legale, e nei confronti degli eredi di l'importo di € 7972,34 oltre interessi, dalla data Parte_4
di pubblicazione della sentenza, nella misura legale.
- 26 - Tribunale di Palermo
II sez.civile Con riferimento alle spese di lite, va osservato che nel procedimento di divisione le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per le controversie veri- ficatesi tra i condividenti ( Cassazione civile, sez. II, 24 febbraio 1986 n.
1111 ) .
Orbene, nel caso di specie, occorre considerare che, con riferimento alla pronuncia di improponibilità della domanda di divisione concordemente chie- sta dalle parti, non si è verificata una ipotesi di soccombenza tecnica, mentre il convenuto è risultato prevalentemente soccombente in Controparte_1
ordine ad una serie domande accessorie rispetto alla domanda di divisione
(simulazione relativa e nullità dell'atto di cessione stipulato in data 14 febbraio
2005, accertamento dell'acquisto per usucapione dei beni indicati in comparsa di risposta, esecuzione ai sensi dell'art. 2932 c.c. (e domande subordinate di risoluzione e di restituzione del prezzo) del contratto preliminare del 20 feb- braio 1999) rendiconto) .
In considerazione di tale esito del giudizio, sussistono i presupposti pre- visti dall'art. 92 cpc per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti attrici e la convenuta e per disporre la compensa- Controparte_2
zione in ragione del 30% delle spese di lite fra le parti attrici e il convenuto ponendo in capo a quest'ultimo – prevalentemente soc- Controparte_1
combente- la parte residua che si liquida, ai sensi del dm 55 del 2014, in com- plessivi € 16.500,00 per onorari di difesa, oltre € 458,00 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
- 27 - Tribunale di Palermo
II sez.civile Le spese di CTU grafologica, come liquidate in atti, vanno poste a carico degli attori.
Le spese di CTU relative alla stima dei beni immobili, già liquidate in atti, quali spese di massa, vanno poste invece pro quota a carico delle stirpi condi- videnti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
definitivamente pro- nunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
I) accoglie l'istanza di verificazione dell'autenticità della scrittura privata del 13 dicembre 2004 e per l'effetto accerta che in forza di tale scrittura priva- ta è divenuto proprietario di 2/4 del solo immobile di via Controparte_1
Comitini identificato NCEU foglio MU, p.lla 2006, sub 3, ammezzato, accre- scendo la propria quota di contitolarità ;
II) accerta che, oltre ai beni di cui ha disposto con Persona_1
testamento, l'asse ereditario da dividere è composto da:
-immobile di via Comitini identificato NCEU foglio MU, p.lla 2006, sub
3,;
-Appartamento sito in Bagheria via N. Tommaseo 15 (già 9) p. II, indivi- duato in catasto al fg. 13 p.lla 674 sub. 3 che costituisce prima sopraelevazio- ne sulla fascia d'area espressamente esclusa dalla donazione del 20.02.1985 in favore di;
Controparte_1
-Locale di sgombero sito in Bagheria via N. Tommaseo 15 p. 4, indivi- duato in catasto al fg. 13 p.lla 674 sub 5;
-quota di 2/3 della proprietà dei terreni siti in Bagheria C.da Serradifalco
- 28 - Tribunale di Palermo
II sez.civile – Cava di pietra, indicati in NCT al fg. 19 p.lle nn. 315, 446, 670;
-quota di 1/3 della proprietà dei terreni siti in Casteldaccia C.da Corvo, indicati in NCT al fg. 16 p.lle nn. 222, 390;
-quota di 2/3 della proprietà dei terreni siti in Altavilla LI - C.da
OT UT, indicati in NCT al fg. 11 p.lle 144, 145, 149, ex 150 (oggi
407- 408-409), ex 200 (405-406), 201, ex 202 (oggi 402-403-404), 204, ex 205
(oggi 398-399-400-401), ex 228 (oggi 415-416-417), ex 229 (oggi 412-413-
414), ex 230 (410-411), 231, 232, 233;
-quota di 2/3 della proprietà dei terreni siti Altavilla LI, c/da OT
UT indicati in NCT foglio 8, p.lle 150, 201, 322, 323, 324, 488, 489,
575, 760, ex 761 (oggi 1023- 1024-1025), 762, 763, 764, ex 821 (oggi 321); fabbricato rurale p.lla 1108;
-quota di 2/3 di proprietà del terreno sito in Santa Flavia C.da Accia, in- dicato in NCT al fg. 15 p.lla 84 e 233 ( cfr. pag 17 e s dell'elaborato peritale depositato il 26.4.2023);
III) dichiara improponibili le domande di divisione e collazione formulate in atto di citazione;
IV) in accoglimento della domanda di rendiconto e disposta la compen- sazione delle reciproche pretese creditorie derivanti dai rapporti di comunione condanna il convenuto a corrispondere in favore Controparte_1
dell'attrice l'importo € 9259,25 oltre interessi dalla data di Parte_1
pubblicazione della sentenza, nella misura legale, e in favore della stirpe di l'importo di € 7972,34 oltre interessi, dalla data di pubblica- Parte_4
zione della sentenza, nella misura legale;
V) dispone con riferimento agli onorari e alle spese di difesa l'integrale
- 29 - Tribunale di Palermo
II sez.civile compensazione delle spese di lite fra le parti attrici e la convenuta CP_2
e dispone la compensazione in ragione del 30% delle spese di lite fra
[...]
le parti attrici e il convenuto ponendo in capo a Controparte_1
quest'ultimo – prevalentemente soccombente- la parte residua che si liquida, ai sensi del dm 55 del 2014, in complessivi € 16.500,00 per onorari di difesa, oltre €450,00 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese gene- rali al 15%;
VI) pone le spese di CTU, già liquidate in atti, a carico dei condividenti pro quota.
Il Presidente est.
Monica Stocco
- 30 - Tribunale di Palermo
II sez.civile