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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZ. LAVORO III
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott. Umberto Buonassisi all'udienza del 11.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 14132/2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Merulana Parte_1
105, presso lo studio dell'avv. Amanda De Cosmo e dell'avv. Sofia Elena
Aliferopulos che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti
RICORRENTE E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Gen. Dello Stato
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso iscritto il 11.4.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per sentir Controparte_1
accogliere nei confronti di quest'ultimo le seguenti conclusioni:”Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'effettivo svolgimento di mansioni superiori, da parte del Sig. riconducibili, secondo il D.P.R. n. 171/1991, a Livelli Pt_1
professionali superiori all'VIII Livello, a decorrere dalla data di assunzione sino alla data odierna, presso l' in Controparte_1
virtù di tutto quanto dedotto, eccepito e prodotto nel presente ricorso;
per l'effetto, condannare l' in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore del Ricorrente, delle relative differenze retributive e TFR maturati, in misura pari a Euro 67.563,38 o, in ogni caso, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre a eventuali ulteriori oneri previdenziali stabiliti dalla legge;
accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente a essere inquadrato almeno nel V o VI Livello professionale, di cui al D.P.R. 171/1991,
e/o in cui risulta attualmente inquadrato, a decorrere dalla data di assunzione ad oggi oppure da e sino a quella ritenuta di giustizia. In subordine accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente a essere inquadrato nel VII Livello professionale, di cui al
D.P.R. 171/1991 e, per l'effetto, condannare l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento,
[...]
in favore del Ricorrente, delle relative differenze retributive e TFR maturati, in misura pari a Euro 18.256,42 o, in ogni caso, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre a eventuali ulteriori oneri previdenziali stabiliti dalla legge. Con riserva di quantificare qualsivoglia ulteriore danno che dovesse maturarsi nei confronti del Ricorrente nel corso del presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio..”
L' resistente si è costituito rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare inammissibile, per mancanza di una condizione dell'azione, la domanda volta ad ottenere la definitiva assegnazione alle mansioni superiori ed infondata nonché comunque prescritta la domanda di condanna al pagamento dei pretesi differenziali stipendiali e contributivi”.
Il giudice ha ordinato di integrare il contraddittorio nei confronti dell' CP_2
che si è costituito rassegnando le seguenti conclusioni:”In via preliminare nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' 2) Dichiarare la CP_2
prescrizione dei contributi antecedenti al quinquennio dalla domanda. 3) Tenere
l' indenne dalle spese del presente giudizio”. CP_2
All'odierna udienza, all'esito della camera di conSIlio, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, dipendente dell' Controparte_1
dal 1.6.2017 e inquadrato nella categoria VIII Livello Professionale
[...]
come operatore di Amministrazione, assume nel presente giudizio di avere svolto mansioni superiori, corrispondenti al 5° o 6° livello o quantomeno al
7°.
Secondo quanto affermato in ricorso il Sig. avrebbe svolto dal Pt_1
giugno 2017, e svolgerebbe ancora, oltre alle funzioni inquadrabili all'interno della categoria di VIII Livello professionale, le seguenti attività: l'attività di membro del Comitato nazionale di selezione delle candidature relative all'invito a presentare proposte 2022 (cfr. doc. 56 – Nomina membri del
Comitato nazionale di selezione delle candidature relative all'Invito a presentare proposte 2022) riconducibile a suo dire tra le mansioni previste per l'operatore di V Livello professionale;
l'attività di tutoraggio, anche in piattaforme comunitarie, che porta all'emanazione di emendamenti, attività di assistenza e valutazione dei rapporti, che presuppone, sempre ad avviso del ricorrente, la completa conoscenza delle tecniche del funzionamento e delle modalità di uso dei dispositivi elettronici e l'elaborazione di dati complessi attraverso piattaforme comunitarie e interne come VI e FO (cfr. doc. 57 – cartella Valutazioni KA121 e casi particolari), dai quali si dovrebbe evincere come il lavoro è stato svolto utilizzando le piattaforme comunitarie – per il rigetto e per la valutazione – e interne – per poter archiviare tutte le e-mail di richiesta di integrazione/rigetto), che sarebbe riconducibile tra le mansioni tecniche specializzate, la cui esecuzione richiede una visione d'insieme di più attività interrelate per soddisfare eSIenze operative diverse, previste per l'operatore di VI Livello professionale;
l'attività di valutazione dei rapporti finali per la scelta di elementi e l'esame dell'attendibilità dei risultati, che sarebbe riconducibile tra le mansioni previste per l'operatore di VI Livello professionale;
in campo informatico,
l'attività di realizzazione tecnica di procedure e archivi e cura la gestione operativa dei sistemi e delle reti come FO e le piattaforme comunitarie, che sarebbe riconducibile tra le mansioni previste per l'operatore di VI
Livello professionale;
l'attività di valutazione del rapporto finale, su piattaforme europee/contrattualizzazione, che avviene dopo la verifica dei documenti e solo dopo aver verificato i requisiti per poter procedere al perfezionamento della convenzione (es. decorrenza antimafia) sempre riconducibile, secondo il ricorso, tra le i lavori tecnici previsti in capo all'operatore di VI Livello professionale;
l'attività di tutoraggio e successive valutazioni in merito alle modalità di prosecuzione dell'attività, che sarebbe riconducibile tra le mansioni specializzate, che comportano le capacità di valutazione per l'adozione di scelte operative e per la validazione di risultati, previste per l'operatore di VI Livello professionale;
l'attività istruttoria e di revisione di atti e documenti anche di natura contabile finanziaria, avvalendosi di procedure e strumenti informatici come la valutazione dei rapporti finali che comporterebbe anche una verifica finanziaria – valutazione di modifiche al budget, riconducibile tra le mansioni previste per l'operatore di VII Livello professionale;
l'attività di segreteria consistente nella tenuta dei registri, libri contabili e documenti specifici del settore di appartenenza provvedendo alla tenuta degli schedari bibliografici (cfr. doc. 56), che sarebbe riconducibile tra le mansioni previste per l'operatore di VII Livello professionale, ovvero la funzione di Segretario di Comitati, Commissioni, riconducibile invece tra le mansioni previste per l'operatore di V Livello professionale;
l'attività di tutoraggio consultando documenti ufficiali rilasciati dalla Commissione europea o dall'Agenzia nazionale anche con l'utilizzo delle piattaforme europee (cfr. doc. da 9 a 13, da 16 a 20, da 23 a 27, da 30 a 34, da 37 a 39, da 45 a 50 e il 57), la gestione, preparazione, integrazione e ricerca dei dati, dei testi e delle informazioni, prevista in capo all'operatore di VII Livello professionale;
l'attività di tutoraggio e assunzione di successive scelte in merito alla prosecuzione del progetto (cfr. doc. da 9 a
13, da 16 a 20, da 23 a 27, da 30 a 34, da 37 a 39, da 45 a 50 e il 57), che sarebbe riconducibile tra le mansioni che comportano capacità di valutazione per l'adozione di procedure amministrative previste per l'operatore di VI Livello professionale.
Va detto subito, però, che in realtà il ricorso non contiene una reale comparazione tra il contenuto della declaratoria di formale inquadramento e quello dei superiori livelli richiesti.
Il ricorrente si limita infatti ad affermare che l' non gli ha assegnato CP_3
soltanto le mansioni per le quali il medesimo era stato assunto, ma altresì numerose altre attività riconducibili alle categorie di V, VI e VII Livello professionale, in relazione ad altrettanti numerosi progetti, in modo fisso e continuativo (dal 2017 ad oggi) e altresì con una “ampia autonomia gestionale”, non si in che cosa consistita. In ogni caso, i capitoli di prova testimoniale (pagg. 35 e 37 del ricorso) risultano del tutto generici e inammissibili e non sono assolutamente idonei ai fini della dimostrazione dello svolgimento di mansioni superiori, oltretutto prevalenti, e cioè dei requisiti corrispondenti a livelli superiori:”Vero che il
Sig. gestisce un elevato numero di progetti, svolgendo attività che Pt_1
dovrebbero essere assegnate a dipendenti appartenenti a Livelli Professionali superiori al proprio come l'utilizzo di piattaforme comunitarie e interne (quali VI e
FO) per l'elaborazione di dati complessi (come da doc. 57 che si mostra)?
2) Vero che il Sig. è di supporto ai propri colleghi in tutte le attività Pt_1
inerenti ai progetti che gli sono stati assegnati e, in occasione dell'assenza per motivi di salute della collega , si è occupato dei suoi progetti del 2020 Parte_2
(come da doc. 48)?
3) Vero che il Sig. si confronta quotidianamente sulle attività svolte e da Pt_1
svolgere, in relazione ai diversi progetti, con la coordinatrice di progetto, Dott.ssa
, la quale è a piena conoscenza della qualità e quantità del lavoro svolto Persona_1
dal Sig. (come da docc. 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30, 36, 37, 41, 42, 44 e 45)? Pt_1
4) Vero che sono state affidate al Sig. mansioni non previste per il progetto Pt_1
Erasmus+ e quali lo svolgimento di audit richiesti da società esterne sui progetti dell'Ente (come da doc. 49 che si mostra), attività che richiede una competenza specializzata?
5) Vero che, dopo l'incontro privato con la Dott.ssa e la Dott.ssa Per_1
del 21.02.2024, il Sig. è stato isolato da alcuni Colleghi del Per_2 Pt_1
Team di progetto che, prima del suddetto incontro, quotidianamente, facevano riferimento su di lui? “
Come si vede, non viene specificato in alcun modo in che cosa sarebbe consistita l'attività di gestione dei progetti e meno che meno la relativa responsabilità e di certo non è sufficiente allegare di avere utilizzato piattaforme comunitarie e interne ovvero lo svolgimento di audit per dimostrare i pretesi superiori inquadramenti.
I capitoli di prova non contengono la benchè minima specificazione idonea a fornire di un qualche contenuto l'asserita “elaborazione di dati complessi” che si risolve nel richiamo ad un documento (n. 57) che non dimostra nulla, ovvero la “competenza specializzata”del Pt_1
E lo stesso dicasi per gli altri requisiti che connotano, non solo il 5°, ma anche il 6° ed il 7° livello (su cui si tornerà in seguito).
Detti capitoli di prova sono quindi palesemente inammissibili.
Anzi proprio il fatto che il si sarebbe dovuto confrontare Pt_1
quotidiamente con la coordinatrice di progetto dimostra chiaramente che il non ha mai avuto la gestione autonoma di alcun progetto e che altri Pt_1
erano i responsabili.
Semmai questi capitoli di prova finiscono per confermare la piena correttezza dell'inquadramento nell'8° livello con l'ammissione che il “è di Pt_1
supporto ai propri colleghi”.
Non basta, in estrema sintesi, “essersi occupato” dei progetti e sono irrilevanti la valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio e l'assenza di provvedimenti disciplinari in capo allo stesso.
Nessuno dei documenti prodotti attesta poi che siano state affidate al tanto meno in via prevalente, mansioni superiori. Pt_1
****
Le esposte considerazioni sono già sufficienti a imporre il rigetto del ricorso e solo per completezza di esposizione si esamineranno le specifiche contestazioni del resistente, peraltro del tutto fondate in fatto ed in diritto e condivise dal giudicante. Come evidenziato dalla difesa dell' resistente, con riferimento agli CP_1
inquadramenti professionali contemplati dall'ordinamento dell' CP_1
convenuto, l'unica fonte allo stato vigente nel Comparto Ricerca, rispetto alla classificazione del personale, è l'Allegato 1 del D.P.R. n. 171/1991 che con specifico riferimento alla figura di Operatore di Amministrazione, in questa sede rilevante, così recita:
“Modalità di accesso: selezione per accertamento idoneità (prova pratica).
Requisiti culturali: diploma di istruzione secondaria di I grado.
Sfera di autonomia: nell'ambito delle istruzioni ricevute.
Grado di responsabilità: relativa alla corretta esecuzione del lavoro.
Cura la tenuta di archivi, schedari, registri, repertori, bollettini e simili.
Provvede a tutte le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, preparazione e spedizione di corrispondenza plichi, valori e materiali.
Svolge anche attività di dattilografia, perforazione, mera digitazione su terminale, composizione e duplicazione;
utilizza macchine cifranti nonché apparecchiature riceventi e trasmittenti su rete locale e internazionale anche automatica.
Seleziona, commuta e smista i messaggi in arrivo o in partenza.
Svolge mansioni di stenografia e dattilografia - anche a tempo pieno - e di digitazione provvedendo alla trascrizione a macchina dei lavori stenografati e/o registrati nonché dei dati videoteletrasmessi e alla dattiloscrittura anche di testi e documenti in lingue straniere.
Effettua ricerche e caricamento dati via terminale per elaborazioni informatiche anche mediante il dialogo interattivo con il sistema, attivando
i relativi programmi applicativi.
Il profilo di operatore di amministrazione è articolato oltre che sulla posizione di operatore di amministrazione IX livello professionale, sulle ulteriori posizioni di operatore di amministrazione VIII livello professionale e operatore di amministrazione VII livello professionale. Ulteriori posizioni in corrispondenza delle quali è riconosciuta una maggiore capacità professionale da collocare nell'ambito dell'organizzazione del lavoro dell'Ente, nonché, in particolare per l'operatore di amministrazione VII livello professionale la possibilità di assumere anche la funzione di coordinamento delle professionalità attinenti al medesimo profilo”.
Ed è superfluo rilevare che il non ha mai avuto poteri di Pt_1
coordinamento delle professionalità attinenti al medesimo profilo, in alcun modo dedotti.
Il Programma Erasmus+ per il quale il ricorrente ha lavorato costituisce, in generale, il Programma dell'Unione europea per Controparte_4
sport in Europa.
[...]
In tale ambito, l' (“AN”) gestisce il Controparte_5
settore del programma dedicato all'Istruzione e Formazione professionale, sotto la vigilanza del Controparte_6
Gli organismi (soggetti beneficiari di appositi finanziamenti gestiti dall'AN per conto della Commissione Europea) che operano nel suddetto settore possono concorrere, a livello nazionale, per due tipologie di azione chiave
(Azione Mobilità KA1 e Azione Partenariati di Cooperazione KA2):
- l'azione chiave 1 (di seguito denominata “KA1”), destinata alla mobilità individuale ai fini di apprendimento;
- l'azione chiave 2 (di seguito denominata “KA2”), destinata alla cooperazione transnazionale tra organismi.
è stato assegnato dal 2017, a seguito della sua assunzione Parte_1
in all'AN e, all'interno di essa, all'Unità Gestione del ciclo di vita dei CP_3
Progetti, unità coordinata dalla SI.ra (Collaboratore di Persona_1
Amministrazione di V livello professionale) e quindi al Servizio
Documentazione, Affari generali e Supporto alle funzioni trasversali) dove si è certamente occupato, come ammesso dal convenuto, dei progetti Erasmus+ ammessi a finanziamento, riconducibili ad entrambe le azioni KA1 e KA2
Le relative attività sono dettagliatamente descritte nel Manuale di Gestione per la Qualità dell' - redatto in Controparte_5
conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (all.4 istituto resistente,
“SGQ”); nella nota organizzativa (di cui al doc. 6 del ricorso); e nella
Procedura Operativa 6: Processo di Gestione delle Azioni Decentrate (all.5 parte convenuta, “PO.06”).
Come il ricorso e i relativi capitoli di prova non riescono a negare, e come già evidenziato, il Sig. non ha mai operato in autonomia, ma si Parte_1
è sempre necessariamente dovuto attenere alle istruzioni ricevute dalla coordinatrice, , incaricata di supervisionare l'operato del Persona_1
personale assegnato alla suddetta Unità Gestione del ciclo di vita dei Progetti.
La SI.ra , a sua volta, riportava alla Responsabile dell'AN (ruolo Per_1
esercitato, dapprima - e, segnatamente, dal 13 febbraio 2017 – dalla Dott.ssa
Dirigente di Ricerca, e in seguito – in particolare dal 1° Persona_3
gennaio 2019 - dalla Dott.ssa , in qualità di Primo Persona_4
Ricercatore, II livello professionale) a cui compete ogni decisione su aspetti che travalicano la semplice e mera attuazione delle istruzioni, degli indirizzi e delle linee operative fissate dalla Commissione Europea nella Guida delle
Agenzie Nazionali del Programma Erasmus+ e nella nota organizzativa dell'Agenzia Nazionale.
Per quello che risulta dalla stessa documentazione da lui prodotta, le attività del Sig. rispetto ai procedimenti relativi al finanziamento Parte_1
di soggetti beneficiari all'esito della presentazione di specifici progetti di mobilità transnazionale (e di partenariati per la cooperazione fino al 2020) si sono estrinsecate, almeno prevalentemente, in esecuzione di una modulistica standardizzata, elaborata, nell'ambito del SGQ e del PO.06, dalla
RD, sotto la supervisione della Responsabile dell'AN, con utilizzazione della modulistica dell'AN.
E quindi in attività tipiche dell'8° livello di inquadramento.
Si è già accennato alla assoluta inidoneità dei documenti allegati al ricorso a dimostrare i pretesi superiori inquadramenti.
Ma vediamo più nel dettaglio in base ai pertinenti rilievi dell'istituto resistente.
E' sufficiente esaminare la citata PO.06 (ed in particolare, quanto ivi stabilito nelle pp. 9-17) per comprendere come tutta l'attività in cui è stato impegnato il nell'AN fosse regolata nel dettaglio, così che alla stessa si potesse Pt_1
dare esecuzione in modo standardizzato, senza che nell'attività di alcun operatore residuasse discrezionalità operativa, autonomia decisionale e discrezionalità gestionale. Il era tenuto ad utilizzare una Pt_1
modulistica standard già predisposta, in relazione alla quale occorreva semplicemente, almeno di regola, inserire i dati della denominazione del soggetto beneficiario. Ciò è confermato anche da alcune comunicazioni/lettere standard e/o precompilate che sono predisposte nell'ambito del SGQ e che vengono inviate ai beneficiari nel corso del ciclo di vita del progetto (all. 6 alla comparsa di costituzione nel quale è riportata l'intera modulistica standard impiegata dal personale dell'Agenzia coinvolto nella implementazione della PO.06 la quale afferisce all'intero ciclo di vita dei progetti finanziati).
Peraltro, l'evidenziata standardizzazione delle attività costituisce un tratto organizzativo istituzionale essenziale, atteso che le attività dell devono essere sovrapponibili, in termini di conformità, a quelle poste in essere da tutte le altre Agenzie Nazionali dei 27 Paesi aderenti all'UE, le quali sono chiamate ad implementare in modo uniforme il Programma Erasmus+.
In sintesi, nulla di ciò che ha allegato il ricorrente nei suoi capitoli di prova ovvero che risulti dalla documentazione da lui prodotta è in grado di dimostrare, prima di tutto ed in relazione alla domanda di inquadramento nel 5° o comunque nel 6° livello, che il medesimo si sia mai occupato autonomamente: “della procedura di contrattualizzazione con l'Ente beneficiario – tramite verifica della documentazione dell'Ente e la compilazione delle relative Check
List oltre all'aggiornamento di Task all'interno del Gestionale PMM”, ossia della piattaforma gestionale Project (presenti nei 27 paesi membri dell'UE); il ricorrente, infatti, nel rispetto della PO.06, si è sempre essenzialmente limitato a verificare la documentazione trasmessa dagli enti beneficiari, accertandosi, in via esclusiva, della completezza della stessa. Infatti, con il termine
“compilazione”, impiegato dallo stesso ricorrente nel ricorso per indicare le attività relative alla check list impiegate, si fa riferimento alla mera verifica, sulla base di una griglia standard, della sussistenza di determinati documenti negli atti trasmessi dal singolo ente beneficiario. Tale attività si riduce, pertanto, in un mero riscontro degli atti trasmessi. Del resto, anche l'aggiornamento di Task all'interno del Gestionale PMM, non è altro che l'inserimento di dati anagrafici di progetto e di date relative agli eventi che caratterizzano le varie fasi del ciclo di vita del singolo progetto.
Alla fine, quanto si legge anche nei generici capitoli di prova articolati è compatibile pienamente con l'inquadramento formale del Sig. che, Pt_1
come da All. 1 del D.P.R. n. 171/1991, prevede che il dipendente “(..) effettui ricerche e caricamento dati via terminale per elaborazioni informatiche anche mediante il dialogo interattivo con il sistema, attivando i relativi programmi applicativi”. Il ricorrente afferma che monitorava o forniva supporto all'Ente beneficiario, nel corso della realizzazione del Progetto e tuttavia i chiarimenti eventualmente trasmessi sono sempre stati previamente indicati al Pt_1
dalla RD del Gruppo che, di volta in volta, indicava al medesimo dipendente cosa rispondere ad eventuali richieste di chiarimento. Ciò risulta proprio dalla documentazione allegata al ricorso del sub doc. 20 (e- Pt_1
mail del 26 luglio 2021 e del 30 luglio 2021); doc. 18 (e-mail varie); doc. 26 (e- mail del 9 marzo 2021); doc. 27 (e-mail del 14 marzo 2022, del 26 marzo 2023, del 15 e del 17 marzo 2021, del 28 aprile 2022); doc. 25 (e-mail dell'8 ottobre
2021, del 28 marzo 2022, del 29 settembre 2022, del 25 marzo 2022); doc. 32 (e- mail del 18 luglio 2023); doc. 39 (e-mail del 12 giugno 2022).
Le stesse conclusioni devono formularsi rispetto ai presunti interventi del ricorrente con riferimento alle variazioni del Progetto (a titolo esemplificativo, spostamento del budget, ampliamento del partenariato, variazioni societarie).
Mancando qualsiasi istanza istruttoria idonea a fornire la relativa dimostrazione si deve ritenere che il sostanzialmente si limitasse a Pt_1
veicolare, senza aggiungere alcunché, le indicazioni ricevute dalla
RD o a dare semplicemente seguito alle istruzioni della PO.06.
Il ricorrente non ha mai prestato assistenza alle verifiche richieste da CP_8
all'Agenzia per un controllo sul Progetto scelto dall'Ente beneficiario
[...]
e non ha neanche chiesto di provare tale affermazione con idonea allegazione istruttoria.
Quanto poi alla presunta “verifica del report finale del Progetto concluso e trasmesso dall'Ente, eseguendo una valutazione integrale (finanziaria e qualitativa) del rendiconto fornito dal Beneficiario e, se del caso, provvedendo ad integrazioni e/o modifiche per l'approvazione sul gestionale PMM”, tali attività, per quello che risulta dagli atti, non hanno mai comportato, per il alcuna valutazione critica, alcuna verifica Pt_1
contenutistica, alcun approfondimento metodologico, ma ben più semplicemente, sempre in applicazione di check list precompilate (cfr. documento “Mod 06.06-KA1 Ed. 2 rev 0 Scheda di verifica rapporto finale
KA1”, All. 6 del resistente), la sola verifica (con relativa “spunta”) della compiuta realizzazione delle attività finanziate (es. numero di mobilità realizzate rispetto a quante finanziate dall'AN).
Anche in questo caso si ribadisce che i capitoli di prova non sono idonei a fornire comunque una simile dimostrazione.
*****
Per ciò che concerne il preteso “rispetto alle attività di contrattualizzazione”, la
“validazione degli Organization ID (OID) degli organismi Beneficiari e degli organismi partner di progetto, sul sistema informativo CE” consiste, come ben evidenziato dal resistente, in una mera verifica documentale della presenza sulla piattaforma ORS della Commissione Europea (Organization
Registration System) dei documenti attestanti lo status legale degli organismi beneficiari e le relative informazioni bancarie;
quindi l'attività implica un mero riscontro documentale, privo di alcuna autonomia o discrezionalità, da eseguirsi in puntuale osservanza ed applicazione delle regole della PO.06 e anche in questo caso il ricorrente non ha chiesto alcuna prova idonea limitandosi a riportare testualmente in ricorso e non nei capitoli di prova, quanto stabilito nelle pagine ricomprese tra la 18 e 21 della Nota
Organizzativa (doc. 6 del ricorso) in relazione alle attività dell'Unità di
Gestione del Ciclo di Vita dei Progetti.
Circa poi l'“inserimento e/o controllo delle informazioni richieste nelle banche dati/piattaforme comunitarie e dell'Agenzia Nazionale (in raccordo con la Funzione Sistema informativo)”, si tratta di una attività di mero controllo – peraltro con il supporto, la supervisione ed il controllo della Funzione Sistema informativo dell' – del corretto caricamento nelle suddette banche dati dei dati e della documentazione, nulla dunque che costituisca espressione di autonomia operativa e/o di valutazione critica.
Mentre la “verifica della ricezione e della conformità di eventuale documentazione richiesta in fase di contrattualizzazione (in raccordo con l'Unità di Consulenza per la verifica della documentazione mancante in fase di candidatura)” è, ancora una volta, una mera verifica documentale – priva di alcuna autonomia e/o valutazione discrezionale/critica, comunque in alcun modo specificata – che si espleta compilando una specifica checklist, elaborata dalla RD nell'ambito del SGQ. L'eventuale documentazione mancante è richiesta ai
Beneficiari con uno specifico format, anch'esso costituente uno standard e predisposto dalla suddetta coordinatrice e presente nel SGQ.
Ancora, quanto alla “predisposizione ed invio delle Convenzioni da firmare (con il supporto della Funzione Sistema Informativo)”, si osserva che tali convenzioni sono elaborate dall'Unità Sistemi Informativi dell' sulla base di format predisposti dalla Commissione Europea;
quindi il Genovesi si limitava in quest'ambito semplicemente ad inserire, negli spazi di un format già completo, i dati anagrafici dell'organismo beneficiario. In tale contesto, in cui la RD supervisionava l'intero processo, il ricorrente provvedeva all'inserimento dei dati sopra indicati ed alla trasmissione del file della
Convenzione (come da format presente nell'allegato
“Agreement_monobeneficiario_KA1”) alla Responsabile dell'AN che, solo dopo averla esaminata e validata, provvedeva al relativo inoltro ai Beneficiari ai fini della acquisizione della loro firma. L'attività in questione si risolveva, pertanto, nel mero data entry e trasmissione di documentazione per email, nell'ambito della stessa AN e nulla di ciò che il ha allegato e Pt_1
prodotto dimostra il contrario.
A sua volta, la “verifica della ricezione e della conformità delle Convenzioni firmate
(inclusi gli allegati) e follow-up della procedura di stipula”, consisteva nella verifica della corretta apposizione della firma da parte del rappresentante legale del soggetto beneficiario e della presenza dei documenti necessari
(come da precise indicazioni contenute nella PO.06) al perfezionamento della
Convenzione. La procedura consiste, dunque, nella piena osservanza (con relativa compilazione) della pertinente checklist, di cui al file “Mod 06.04 Ed.
2 rev 1 Scheda verifica formalizzazione convenzione”, di cui alla modulistica predisposta nell'ambito del SGQ;
Analoghe considerazioni vanno ripetute per la “compilazione delle checklist interne di verifica, laddove previste”, trattandosi di attività di mera osservanza delle check list adottate dall'AN, in relazione alle quali è esclusa la non meglio precisata modificabilità, in modo alcuno, da parte del ricorrente e per la “trasmissione della copia delle Convenzioni controfirmate (inclusi allegati) e di eventuale altra documentazione pertinente all'Amministrazione per la CP_3
stipula della Convenzione”, trattandosi di attività consistente nella osservanza delle istruzioni operative adottate dall'AN. A tal fine, il ricorrente inseriva le singole convenzioni sulla piattaforma gestionale VI (impiegata dall' per la gestione informatica dei procedimenti amministrativi), di CP_3
modo che, in una fase successiva, il Responsabile dell'AN procedesse al controllo e alla validazione degli stessi, in qualità di soggetto unico legittimato alla trasmissione delle Convenzioni al Direttore Generale dell'Istituto ai fini dell'acquisizione della relativa sottoscrizione.
E' poi ancora più evidente che l'“aggiornamento degli scadenzari e del sistema informatico/informativo in uso per la parte di propria competenza”, costituisce attività meramente esecutiva, priva di alcuna rilevanza gestionale, decisionale, come tale pienamente coerente e conforme all'inquadramento formale del ricorrente.
In ordine alla presunta “assistenza ai Beneficiari per la risoluzione di casi problematici”, le attività del in tale ambito, secondo il resistente, si Pt_1
sarebbero sempre svolte sotto la diretta supervisione della RD e, ma solo nei casi più problematici, con il coinvolgimento della Responsabile dell'AN. Nell'ambito di tale attività, dunque, il SI. si sarebbe Pt_1
limitato a ricevere le richieste dei beneficiari, a veicolare le stesse alla propria
RD, ed a trasmettere i chiarimenti da quest'ultima ricevuti (talvolta consistenti nella indicazione delle informazioni da veicolare, tal altra nello stesso testo da trasmettere) al beneficiario.
Ciò è confermato dalle stesse e-mail di cui all'all. 8) alla comparsa di costituzione dalle quali si evince come l'attività del SI. consisteva Pt_1
essenzialmente nella semplice presa d'atto delle istruzioni ricevute e nella trasmissione delle stesse ai beneficiari.
E comunque, anche in questo caso, i capitoli di prova articolati dal Pt_1
non sono idonei a dimostrare nulla.
****
Con specifico riguardo alle attività di tutoraggio (allegata nelle pp.
7-9 del ricorso) deve condividersi quanto affermato dall'istituto resistente n totale assenza di istanze istruttorie idonee a fornire dimostrazione dei requisiti richiesti ai fini di un superiore inquadramento: circa la “implementazione della cartella condivisa”, si tratta, evidentemente, di mera attività di conservazione dei documenti nella cartella condivisa dell'Unità “Gestione del Ciclo di Vita dei
Progetti”, quindi, nient'altro che una mera attività amministrativa di ordine ed esecuzione di istruzioni semplici e prive di margini di discrezionalità operativa;
circa la “predisposizione e trasmissione delle comunicazioni ai
Beneficiari”, tale attività conferma solo la correttezza dell'inquadramento nell'8° livello;
per le diverse tipologie di comunicazione ordinarie, rientranti nell'ordinario procedimento finalizzato all'assegnazione di un contributo/finanziamento, il ricorrente ha sempre fatto ricorso a format ed alla modulistica predefiniti nell'ambito del SGQ (ad es. nota di preavviso della trasmissione del rapporto finale;
lettera di trasmissione della convenzione;
format dell'emendamento alla convenzione); in tali casi, il SI. inseriva in tali format i soli dati anagrafici, essenziali del singolo Pt_1
beneficiario e/o progetto, come è normale per un 8° livello. Tali comunicazioni, redatte utilizzando i format del SGQ, venivano, poi, trasmesse alla Responsabile dell'Agenzia per la verifica e per la successiva firma. Le lettere erano, in seguito, protocollate e trasmesse al beneficiario dalla segreteria dell'Agenzia. Laddove occorreva, invece, gestire situazioni che implicavano l'adozione di una scelta discrezionale sulla base di specifici quesiti posti dai beneficiari, il ricorrente sottoponeva gli stessi all'attenzione della RD e/o, se necessario, della Responsabile della AN e, successivamente, veicolava ai beneficiari i chiarimenti ovvero il messaggio di risposta ricevuto;
circa la “gestione e monitoraggio sul corretto utilizzo delle licenze per il supporto linguistico ai partecipanti alle azioni di Mobilità (OLS)”, è pacifico che la “OLS” è la piattaforma comunitaria di corsi linguistici online, basata su un sistema di registrazione diretta del singolo partecipante alla mobilità al fine di garantire la fruizione di corsi in auto-formazione. In passato tali licenze venivano autorizzate dalla RD nei sistemi gestionali della Commissione Europee e gestite dalla SI.ra Parte_3
dipendente dell' anch'essa assegnata alla , senza alcun CP_3
coinvolgimento del SI. dal 1° luglio 2022, invece, l'accesso e la Pt_1 gestione delle licenze è di competenza diretta dei beneficiari. In tale contesto,
l'odierno ricorrente ha certamente provveduto ad acquisire le eventuali segnalazioni di malfunzionamento di OLS da parte dei beneficiari ed a trasferire tali informazioni alle colleghe referenti OLS all'interno dell'AN
( e ). Egli ha, pertanto, svolto, comunque in via Parte_3 Persona_1
prevalente, una mera attività di smistamento di corrispondenza tipica di un
8° livello;
circa l'attività di “accompagnamento alla gestione dei progetti finanziati
(a partire dall'avvenuta decisione di sovvenzione, fino ad avvenuta verifica della ricezione del Rapporto finale e al pagamento del saldo/richiesta di restituzione fondi)”, essa consiste in una attività di supporto prestata ai beneficiari durante l'intero ciclo di vita dei progetti dagli stessi svolti di cui non si comprende il rilievo ai fini di un eventuale superiore inquadramento;
circa la “archiviazione documentazione di progetto su FO e nel dossier cartaceo, laddove previsto”si tratta,a maggior ragione, di attività ordinaria di un operatore di amministrazione di 8° livello;
circa l'attività di “gestione delle richieste di modifica alla Convenzione AN-Beneficiario (inclusi gli allegati) (verifica dell'ammissibilità e allegati della documentazione) e follow-up della procedura di modifica/emendamento”, il resistente ha chiarito che le richieste di modifica alla
Convenzione rappresentano un flusso standard della gestione delle convenzioni previsto dal SGQ, di cui alla PO.06. In quest'ambito il SI. sulla base di quanto previsto dal relativo flusso di attività Pt_1
predeterminato, compilava semplici note predefinite di autorizzazione (come, ad esempio, da standard “ampliamento di partenariato”, di cui all'All. 6 cit.)
o di formale emendamento (come, ad esempio, da standard “emendamento rappresentante legale”, di cui all'All. 6 cit.), predisposte dalla competente
RD secondo le indicazioni derivanti dal SGQ. Terminata la compilazione dei format, li trasmetteva alla Responsabile dell'AN che, dopo averli esaminati e validati, provvedeva ad inoltrare le pertinenti note ufficiali ai soggetti beneficiari;
circa l'“analisi, ai fini dell'accompagnamento del progetto, degli strumenti di monitoraggio compilati dai beneficiari”, tale attività si esplica mediante la mera consultazione delle piattaforme gestionali comunitarie in uso (“Beneficiary Module” e “Mobility tool” nella precedente programmazione) allo scopo di monitorare l'evoluzione delle attività progettuali, tenendo conto dei termini e degli impegni assunti, con la
Convenzione, dai beneficiari. Anche in questo caso, pertanto, l'attività svolta dall'odierno ricorrente consisteva, e non poteva essere diversamente, in un mero adempimento materiale;
circa l'“aggiornamento degli scadenzari e del sistema informatico/informativo in uso per le parti di propria competenza”, si è già visto come essa consista in un'attività amministrativa/compilativa pienamente coerente con l'inquadramento del ricorrente;
circa la “verifica della qualità delle sintesi delle attività progettuali afferenti le azioni KA1 e KA2, nonché
l'eventuale validazione dei risultati/prodotti dei progetti di KA1 nella Piattaforma di disseminazione dei risultati dei progetti Erasmus+”, in concreto, l'attività del SI. veniva resa attraverso l'utilizzo di apposite checklist finalizzate alla Pt_1
verifica dell'eventuale conformità delle attività progettuali poste in essere dai beneficiari dei progetti rispetto a quanto programmato nel Progetto da quest'ultimo presentato e finanziato dall' e le allegazioni del ricorrente non sono assolutamente idonee a dimostrare che si trattasse di qualcosa di diverso;
circa la “partecipazione a riunioni di partenariato/eventi organizzati dai
Beneficiari, se del caso” e la “realizzazione e partecipazione ai seminari di start up dei progetti finanziati (con il supporto della Funzione Comunicazione e dell'Unità di
Consulenza)”, ad avviso dell'Istituto convenuto il ricorrente avrebbe partecipato agli stessi in qualità di solo osservatore, non svolgendo in tali occasioni alcuna attività, né mai intervenendo direttamente nei relativi lavori e anche in questo caso dagli atti e dai capitoli di prova non risulta alcunchè di diverso;
circa il “supporto alla Funzione Disseminazione per l'identificazione di buone pratiche progettuali e storie di successo” - funzione, coordinata da altra referente dell'AN (con inquadramento da Ricercatore di III livello professionale) della quale costituisce una articolazione organizzativa -
l'identificazione delle buone pratiche progettuali e delle storie di successo si riduce, nella sostanza, negli inserimenti nelle relative check list. D'altra parte,
l'individuazione di tali buoni pratiche non competeva ai tutor, essendo tale attività rimessa ad una precisa decisione del Coordinatore, la quale l'assumeva d'intesa con la Funzione Disseminazione per l'identificazione di buone pratiche progettuali e storie di successo. In tale contesto, il SI.
a seguito del punteggio ottenuto dal singolo progetto, determinato Pt_1
in modo automatico sulla base delle check list predisposte dalla
RD, individuava i progetti che rappresentavano buone pratiche, previa consultazione con la stessa RD e, laddove necessario, con la
Responsabile dell'AN, ma non si tratta affatto di mansioni superiori al suo livello;
circa il “supporto alla Funzione Comunicazione per attività seminariali collegate ai progetti finanziati”, tale attività, per quello che risulta dagli atti, è consistita, essenzialmente, nella mera indicazione alla suddetta Funzione, che costituisce anch'essa un'articolazione dell'AN, dei riferimenti dei Beneficiari
(organismo, contatti e referenti) da coinvolgere negli eventi organizzati dall'Agenzia Erasmus+ dell' come è normale per un collaboratore di CP_3
8° livello;
circa l'“archiviazione della documentazione riferita ai pagamenti (solo per
i progetti approvati fino alla Call 2017)”, è evidente come si tratti, ancora una volta, di attività amministrativa pienamente coerente con l'inquadramento del ricorrente, senza necessità di aggiungere altro;
circa il “supporto agli auditor esterni incaricati da CE, Autorità Nazionale, Corte dei conti o altri organismi accreditati, in caso di audit presso l'Agenzia Nazionale e presso i beneficiari”, tale attività consiste nel riordino della documentazione presente nel fascicolo del singolo progetto oggetto di audit, così da permettere, in sede di audit, la consultazione della documentazione nello stesso contenuta. Anche in questo caso si tratta di attività amministrativa pienamente coerente con l'inquadramento del ricorrente che non ha comunque chiesto di dimostrare un diverso contenuto di questa idoneo al fine del superiore inquadramento;
circa la “compilazione delle checklist interne, laddove previste”, valgono le considerazioni già sopra formulate, trattandosi di attività amministrativa pienamente coerente con l'inquadramento del ricorrente;
circa il “supporto all'Unità di Consulenza nell'espletamento delle attività di monitoraggio desk e in situ”, tale attività consiste nella segnalazione di eventuali problematiche/criticità – come derivanti da comunicazioni ricevute dai beneficiari - relative alla gestione dei singoli progetti, che possano essere utili ai colleghi dell Consulenza, altra articolazione organizzativa dell' , Pt_4
nella definizione del campione da sottoporre a visita di monitoraggio in situ.
Anche in questo caso, dunque, l'attività svolta dal SI. è sempre Pt_1
consistita nel comunicare, internamente, all'Unità Consulenza quali fossero stati i progetti, tra quelli dallo stesso ricorrente seguiti, in cui fossero emerse problematiche;
dunque, nessuna attività espressiva di non meglio precisata autonomia, discrezionalità o gestione, ma solo la mera comunicazione ad un ufficio interno dell'AN di informazioni e fatti meramente acquisiti da soggetti beneficiari.
****
Con specifico riguardo alle attività di valutazione rapporti e controlli sui beneficiari (per come riportate a pagg.
9-10 del ricorso) in totale assenza di una contraria dimostrazione che i capitoli di prova articolati non sono idonei a fornire, si deve ritenere che: circa la “trasmissione delle comunicazioni ai
Beneficiari relative agli obblighi di reporting”, tale attività consiste nell'inoltro ai beneficiari, sessanta giorni prima della scadenza, della nota di preavviso alla trasmissione dei rapporti dovuti in esecuzione della Convenzione sottoscritta con l' , utilizzando il format a tal fine predefinito all'interno del SGQ (cfr. file “lettera promemoria rapporto finale-enti privati” All. 6 ist. resistente); circa la “valutazione integrale dei Progress Report e dei Rapporti intermedi (verifica dei requisiti formali e degli allegati dovuti, valutazione attività e aspetti finanziari)
(laddove previsti)”, tale attività consiste nella verifica, mediante raffronto tra la convenzione/application form e la relazione intermedia;
si tratta di un controllo desk, privo di natura valutativa e/o critica, circa il corretto andamento delle attività progettuali rispetto alla programmazione inziale (es. numero di mobilità realizzate rispetto a quanto finanziato). Esso è espletato attraverso la semplice compilazione dell'apposita checklist elaborata dalla
RD, nell'ambito del SGQ;
circa la “predisposizione ed invio delle comunicazioni ai Beneficiari riguardanti i Progress report, i Rapporti intermedi e finali (sollecito alla trasmissione, richiesta di integrazioni, esito della valutazione)”, tale attività consiste nella trasmissione ai beneficiari di specifiche note standard (cfr. format “lettera sollecito” sub All.6 Istituto resistente), sugli aspetti sopra indicati, elaborate dalla RD nell'ambito del SGQ in relazione a tutte le varie fasi interessate dalla gestione del progetto. Il SI. dunque, si limitava a compilare tali documenti standard e a Pt_1
trasmetterli alla Responsabile dell'AN, cui competeva ogni successivo passaggio nei confronti dei beneficiari.
Anche in questo caso, pertanto, occorre dare atto dell'assenza totale di assunzione di alcuna responsabilità diretta nemmeno realmente dedotta (e tantomeno provata), nonché della mancanza dei pretesi margini di discrezionalità operativa;
circa la “assistenza tecnica specifica ai Beneficiari
(incontri de visu) per la redazione dei Rapporti finali e per il corretto utilizzo della
Piattaforma di disseminazione dei risultati”, va precisato che, come ammesso dal convenuto, anche per i progetti assegnati al SI. alcune volte i Pt_1
beneficiari hanno richiesto incontri in Agenzia per acquisire di chiarimenti in materia di reportistica. Tali incontri sono sempre stati coordinati dalla
RD incaricata e, laddove necessario, dalla Responsabile dell'AN. In ogni caso, i colloqui con i beneficiari si basavano esclusivamente sull'applicazione delle Linee guida, elaborate dalla RD e nulla ha chiesto di provare il ricorrente che possa dimostrare il contrario;
circa la
“verifica dei requisiti formali dei Rapporti Finali trasmessi e degli allegati dovuti, per entrambe le Azioni chiave”, l'attività consiste nella verifica dei requisiti formali richiesti ai beneficiari ai fini della corretta presentazione dei Rapporti finali.
Essa veniva espletata mediante la compilazione di apposite checklist, predefinite ed elaborate dalla RD nell'ambito del SGQ (cfr. file
“Mod 06.06-KA1 Ed. 2 rev 0 Scheda di verifica rapporto finale KA1” ALL. 6 parte convenuta), in cui riportare i dati acquisiti in relazione alla corretta sottoscrizione dei report da parte dei rappresentanti legali degli organismi beneficiari e la presenza degli allegati dovuti (tra cui, ad es., giustificativi di spesa, relazioni di tirocinio); circa la “valutazione integrale (finanziaria e di processo) dei Rapporti finali per quanto attiene alla KA1: analisi di routine su tutti i progetti ed analisi documentale sul campione selezionato”, tale attività consiste nella verifica della rispondenza delle attività progettuali implementate dal beneficiario rispetto a quelle programmate nel progetto, allegato alla convenzione, ed al budget assorbito rispetto a quello programmato. Anche in questo caso, l'attività si espleta con la compilazione di apposite checklist, predefinite ed elaborate dalla RD nell'ambito del SGQ (cfr. file “Allegato Mod 06.06-KA1 Scheda di verifica rapporto finanziario” sub All. 6 del resistente), e nell'aggiornamento dei sistemi gestionali comunitari (ad es. per l'inserimento delle date di conclusione delle attività suindicate). La standardizzazione dell'attività ha l'obiettivo di rendere l'analisi delegata il più possibile oggettiva al fine di escludere giudizi soggettivi e/o discrezionali da parte del personale coinvolto;
circa la “valutazione degli aspetti CP_3
finanziari dei Rapporti finali per quanto attiene alla KA2: analisi di routine su tutti i progetti ed analisi documentale sul campione selezionato”, il personale dell'AN ha il compito di verificare unicamente il budget totale assorbito rispetto al contributo accordato. Il SI. con la mera osservanza della checklist, Pt_1
di cui all'“Allegato Mod 06.06-KA1 Scheda di verifica rapporto finanziario”, ha svolto tale attività almeno fino al 2019. Diversamente, la valutazione di qualità e dei prodotti realizzati è, invece, affidata esclusivamente a valutatori esperti esterni e comunque il ricorrente non ha chiesto alcuna prova idonea a dimostrare che effettuasse lui una simile valutazione con autonomia e discrezionalità; circa il “raccordo e supporto agli esperti esterni per quanto attiene alla valutazione dei processi e dei prodotti afferenti alla KA2 e verifica della ricezione
e conformità delle schede di valutazione”, si rileva che il SI. ciò che lui Pt_1
stesso non riesce a negare, non faceva altro che recepire le valutazioni espresse dai valutatori esterni e ad aggiornare le piattaforme gestionali;
circa la “compilazione delle checklist di verifica e trasmissione della comunicazione di esito ai beneficiari (esito valutazione, esito eventuale riesame, richiesta fattura documentazione contabile per il pagamento del saldo, richiesta di restituzione contributo comunitario) per entrambe le Azioni chiave”, il ricorrente si occupava di queste attività, di natura meramente compilativa, attraverso l'impiego di apposite check list predefinite, predisposte dalla competente RD, servendosi dell'ausilio di format, anch'essi predefiniti e standard (come da All. 6), in cui inserire le informazioni vincolate discendenti dalle suddette check list;
circa la “gestione e verifica eventuali controdeduzioni”, il contributo di su tale attività è consistito, nei casi in cui vi sono state Pt_1
controdeduzioni da parte dei beneficiari, nell'inoltro della documentazione acquisita dai beneficiari stessi alla RD e alla Responsabile dell'AN.
Nell'esecuzione di tali mansioni, pertanto, il SI. si è limitato a fare Pt_1
da tramite tra i beneficiari e coloro che in AN erano competenti ad entrare nel merito delle questioni istruttorie sorte nel corso del procedimento amministrativo svolto. Anche in tale contesto il ricorrente non ha mai assunto alcun ruolo operativo ed autonomo che non ha neanche chiesto di dimostrare;
circa l'“aggiornamento degli scadenzari e delle piattaforme comunitarie per la parte di propria competenza”, si tratta, all'evidenza, di attività meramente esecutiva, priva di alcuna rilevanza gestionale e/o decisionale, come tale pienamente coerente e conforme all'inquadramento formale del ricorrente;
circa il “supporto a auditor esterni incaricati da CE, Autorità Nazionale,
Corte dei conti o altri organismi accreditati, in caso di audit presso l'AN e presso i
Beneficiari”, tale attività consiste nel riordino della documentazione presente nel fascicolo del singolo progetto oggetto di audit, così da permettere, in sede di audit, la consultazione della documentazione nello stesso contenuta.
Ancora una volta, si tratta di attività amministrativa pienamente coerente con l'inquadramento del ricorrente.
****
Come ben evidenziato dal convenuto, rispetto a quanto si legge al punto 6 del ricorso (e nello specifico nelle pp. 10-15 dello stesso), il finisce per Pt_1
allegare documenti che confermano l'infondatezza del ricorso e che l'attività amministrativa da lui svolta è consistita essenzialmente nel dare esecuzione, in modo puntuale se non anche ripetitivo, alle procedure del SGQ, con utilizzo di tutte le checklist, le istruzioni ed i format nello stesso presenti e predisposte al fine di far fronte allo svolgimento di tutte fasi in cui è articolato il procedimento amministrativo di gestione, da parte dell' , dei progetti dei soggetti Beneficiari.
Basta, in tal senso, assumere a riferimento, a titolo esemplificativo, quanto riportato in ricorso rispetto alla annualità 2017. In tale ambito:
- i documenti nn. 7 e 8 del ricorso sono espressivi dei progetti assegnati, per le attività sopra descritte, al SI. Nella tabella di cui al doc. 7, in Pt_1
particolare, sono presenti i campi cui lo stesso avrebbe dovuto fare riferimento (per la documentazione antimafia, in termini di data di ultima richiesta alla , di data di decorrenza dei termini per la CP_9
contrattualizzazione, di data di comunicazione dell'istruttoria da parte della
, di data di presenza/acquisizione del certificato, che ha validità CP_9
pari ad un anno;
per le Convenzioni/Contratti, in termini di data di spedizione del contratto al , data di scadenza del Controparte_10
termine per l'arrivo del contratto firmato dal beneficiario/promotore, di data di arrivo del contratto firmato dal , di data di durata Controparte_10
del contratto/azione, di data di inizio e fine del contratto stesso). È, dunque, evidente come il SI. ovesse limitarsi a monitorare il rispetto di tali Pt_1
termini nello svolgimento delle sue attività, come da scadenzario gestito dalla
RD sulla base delle regole fissate dalla Commissione europea.
Come già più volte evidenziato, quindi, nessuna autonoma attività espressione di elaborazione critica era delegata all'odierno ricorrente, i cui compiti consistevano nel mero rispetto di check list, format, scadenze e adempimenti amministrativi già predeterminati.
- il documento n. 9 del ricorso non è altro che la nota (da predisporsi per ogni progetto ed avente ad oggetto “Programma Erasmus+ - Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento - Ambito VET - Invito a presentare proposte
2017 (EAC/A03/2016) - Esiti del processo di valutazione”), firmata della
Responsabile dell'AN e trasmessa agli organismi beneficiari per l'acquisizione delle informazioni basiche necessarie all'avvio del processo di contrattualizzazione. Nelle stesse note viene indicato il ricorrente quale soggetto cui trasmettere eventuali richieste di chiarimento. Tali richieste, una volta ricevute, sarebbero state gestite con le modalità sopra indicate, senza, pertanto, la fruizione di alcuna autonomia gestionale, operativa e decisionale del ricorrente, la cui attività veniva interamente conformata dalla
RD , sia per via immediata sia tramite format, checklist e Per_1
standard predefiniti dalla stessa predisposti (come da All. 6).
- il doc. 10 del ricorso consiste nella nota (avente ad oggetto la “Trasmissione convenzione perfezionata”), redatta, con riferimento ad ogni progetto e recante la sola firma della Responsabile dell'AN, da trasmettere agli organismi beneficiari in relazione all'avvenuta stipula della convenzione. Essa illustra gli adempimenti discendenti dalla sottoscrizione e viene indicato il ricorrente con le iniziali, in alto a destra, presumibilmente solo per la sua tracciabilità interna. Le note in esame non dimostrano nulla considerando che il procedimento di stipula delle singole convenzioni è integralmente strutturato sulla base di passaggi predeterminati, con riferimento ai quali il ricorrente si limitava a svolgere attività di mero tramite tra il beneficiario e l' , senza assumere alcun ruolo operativo.
- rispetto al documento 11 del ricorso, tutte le note (allo stesso doc. riconducibili) aventi estensione solo numerica sono a firma della
Responsabile dell'AN, risultando quindi del tutto inidonee a dar prova dei fatti allegati dal ricorrente e semmai idonee a dimostrare il contrario. Le altre e-mail allegate (doc. 11 allegato al ricorso), trasmesse dal Pt_1
invece, evidenziano proprio i limiti dei compiti amministrativi dallo stesso esercitati:
-nella e-mail del 31 ottobre 2017, il ricorrente si limita ad indicare la correttezza dei luoghi (quelli di Erasmus+) da un beneficiario inseriti nel bando per le candidature degli studenti per la mobilità transnazionale;
nella e-mail del 17 aprile 2019, il ricorrente si limita a comunicare alla
RD che un beneficiario era riuscito ad inserire due mobilità di uno stesso studente senza problemi, senza nulla aggiungere in merito all'eventuale ruolo che avrebbe in proposito esercitato;
nella e-mail del 17 luglio 2017, il SI. richiede semplicemente ad un Pt_1
Beneficiario l'evasione di un adempimento standard quale la trasmissione alla AN del CUP generato dallo stesso beneficiario;
nella e-mail del 24 agosto 2017, il ricorrente chiarisce ad un beneficiario come sostituire, documentalmente, il dato del codice fiscale con dato della partita iva;
nella e-mail del 4 agosto 2017, viene comunicato ad un beneficiario che i sistemi informatici dell'AN hanno ripreso a funzionare e di aver, pertanto, potuto scaricare il documento dallo stesso beneficiario inserito;
nella e-mail del 14 luglio 2017, il SI. comunica come compilare Pt_1
correttamente la dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi e quindi di documentazione che conferma solo la correttezza dell'inquadramento nell'8° livello.
Per quanto riguarda i documenti 12 e 13 allegati al ricorso, rispettivamente recanti le note relative alla comunicazione dell'esito della valutazione del rapporto intermedio e quelle di cui alla comunicazione dell'esito della valutazione del Rapporto Finale, non può non rilevarsi che anche queste recano, in via esclusiva, la firma della Responsabile dell'AN e valgono in proposito le considerazioni sopra esposte. Considerazioni che debbono essere estese alla documentazione allegata rispetto alla annualità 2017, così come ai documenti nn. 14, 15, 16 (Esiti del processo di selezione), 17 (Trasmissione convenzione perfezionata), 19 (Esito valutazione Progress Report) e 20
(Comunicazione esito valutazione Rapporto Finale) prodotti con riferimento alla annualità 2018.
Rispetto ai documenti caricati sub doc. 20 e non aventi una mera estensione numerica (quelli con questa estensione, infatti, sono tutti a firma della
Responsabile dell'AN), occorre rilevare quanto segue: per l'e-mail del 26 luglio 2021, appare evidente come tutta la valutazione del progetto sia stata effettuata dalla RD , che, dopo avere Per_1
completato le attività in contraddittorio con il valutatore esterno coinvolto, comunicava al ricorrente che “la valutazione del 6804 è conclusa. Puoi procedere con l'esito”. Con tale dicitura, la RD sollecitava l'odierno ricorrente a compilare lo standard di comunicazione a tal fine predisposto (e presente nel SGQ) attraverso l'inserimento di dati sostanzialmente preconfezionati e comunque istruiti da altri;
altrettanto può dirsi in relazione all'e-mail del 22 marzo 2022, in cui la
Dott.ssa comunicava, all'esito del confronto intercorso con il Per_1
valutatore esterno coinvolto, che il rapporto finale era approvato e che se ne poteva dare comunicazione al beneficiario (Per te Mancano 20 giorni. Pt_1
Prepara subito e manda l'esito. OK?”); idem per l'e-mail del 30 luglio 2021, in cui il trovatosi dinnanzi alla Pt_1
necessità di integrare (rispetto “alla percentuale di soddisfazione (al di sotto e sul 70%) dei partecipanti”) il format della comunicazione ordinaria sull'esito del rapporto finale, chiedeva alla RD di predisporre l'integrazione stessa, ottenendo il file rivisto che lui avrebbe poi inviato al beneficiario.
Sempre rispetto alla annualità 2018, con riferimento al doc. 18 del ricorso, relativamente alle presunte attività di assistenza, tutte le note (allo stesso doc. riconducibili) aventi estensione solo numerica sono a firma della
Responsabile dell'AN. Le altre e-mail allegate sub doc. 18, trasmesse dal invece, confermano e ribadiscono i limiti dei compiti Pt_1
amministrativi dallo stesso esercitati il quale: nella e-mail del 25 maggio 2021 chiede alla RD ed ottiene dalla stessa le esatte indicazioni con cui fornire chiarimenti ad un beneficiario;
idem, nelle e-mail del 29 novembre 2019, del 25 marzo 2022, del 25 maggio
2021, del 9 giugno 2021 e del 10 febbraio 2022.
Ancora una volta si tratta della conferma che non vi è prova alcuna di alcun margine di autonomia operativa e gestionale nell'attività del ricorrente che, nel rapporto con i beneficiari, si è sempre limitato a dar corso alle istruzioni operative ricevute dalla RD e a dare esecuzione alle istruzioni contenute e precisate nel SGQ.
Le stesse considerazioni sopra estese rispetto alla documentazione allegata rispetto alle annualità 2017 e 2018, valgono, in termini identici, per la documentazione allegata sub doc. 21, 22, 23 (Esiti del processo di selezione),
24 (Trasmissione convenzione perfezionata) e 27 (Comunicazione esito valutazione Rapporto Finale) rispetto alla annualità 2019.
Rispetto ai documenti caricati sub doc. 26 (Esito valutazione Progress Report)
e non aventi una mera estensione numerica, occorre rilevare pure quanto segue: il deposita due “check list esperto esterno 1”, che ulteriormente Pt_1
confermano come la sua attività fosse meramente compilativa, estrinsecandosi nella semplice data entry all'interno di una check list relativa ad aspetti ordinari e ripetitivi della “vita” dei progetti finanziati dall'AN; nell'email del 9 marzo 2021, la RD richiede inoltre al ricorrente di procedere alla valutazione indicandogli di prendere la “checklist, il formulario e il gantt. Potrebbero esserci ritardi dovuti al Covid o attività realizzate virtualmente.
Dagli un'occhiata e prima di fare la lettera di esito ne parliamo”.Ne abbiamo, dunque, che l'attività del ricorrente era meramente attuativa delle istruzioni del SGQ, ed era espletata compilando checklist predefinite, in assenza di alcuna discrezionalità, di alcun apporto in termini di elaborazione critica.
D'altra parte, non può non rilevarsi che, anche dall'espresso tenore della comunicazione allegata, emerge che il ricorrente, all'esito di tale attività meramente d'ordine delegatagli, avrebbe comunque dovuto confrontarsi con la coordinatrice (“…e prima di fare la lettera di esito ne parliamo”) ai fini del relativo perfezionamento.
E ciò risulta persino dai generici e inammissibili capitoli di prova testimoniale del ricorso.
Anche in questo caso è, dunque, la stessa documentazione allegata al ricorso a confermare l'infondatezza delle pretese con lo stesso avanzate dal
Pt_1
Rispetto ai documenti caricati sub doc. 27, si osserva invece che: per l'e-mail del 14 luglio 2022 (“ ho sistemato tutto. Se ti ricapita di chiudere Per_5
un desk, prima di andare nel MT+ concludi solo il punto 10.1. Poi chiudi sul MT+, poi su Epluslink e poi fai il SIn del punto 10.2. Ok?”), nonché del 26 aprile 2023
(“il valutatore ha concluso ma non mi ha inviato la scheda feedback. Poco importa.
Tu pubblica tutto e fallo buona pratica…ha preso 96. Ok?”), appare evidente come tutte le attività da svolgere fossero indicate minuziosamente dalla
RD ; Per_1 altrettanto può dirsi per l'e-mail del 19 maggio 2022, in cui la Dott.ssa ricevuta la richiesta di chiarimenti trasmessagli dal ricorrente e, Per_1
considerato il coinvolgimento di aspetti informatici, rinviava ad ulteriori verifiche demandate alla SI.ra Parte_5
per le e-mail di cui ai file con nome “Esito valutazione RF – 1, 2, 3, 4, 5, e 6”, le stesse confermano che il ricorrente si limitava ad inviare la nota standard predisposta sulla base delle istruzioni precise ricevute dalla RD e, comunque, ricavabili dal SGQ. per le e-mail del 15-17 marzo 2021, è ugualmente evidente come le attività da svolgere fossero organizzate e supervisionate minuziosamente dalla
RD ; quanto affermato vale anche per l'e-mail del 28 aprile Per_1
2022 (“Ok…intanto la valutazione di merito è conclusa così appena hai tutto lo puoi esitare”).
Sempre rispetto alla annualità 2019, con riferimento al documento 25 e in relazione alle presunte attività di assistenza, occorre ribadire che tutte le note
(allo stesso doc. riconducibili) sono a firma della Responsabile dell'AN. Le altre e-mail allegate sub doc. 25, trasmesse dal SI. confermano, Pt_1
invece, i già ricordati limitati dei compiti amministrativi dallo stesso esercitati.
Con l'e-mail della del 6 luglio 2022 viene semplicemente Per_1
comunicato ad un terzo beneficiario che il ricorrente avrebbe provveduto a trasmettergli una nota, evidentemente in esecuzione di una precisa indicazione della stessa RD;
nella e-mail dell'8 ottobre 2021, del 28 marzo 2022, del 29 settembre 2022, la
Careddu fornisce al ricorrente precise indicazioni vincolanti sulle attività da svolgere e sulle modalità con cui procedere in tal senso;
nella e-mail del 25 marzo 2022 il ricorrente chiede alla RD ed ottiene dalla stessa le esatte indicazioni sulle attività da svolgere;
per l'e-mail del 22 febbraio 2022, del 27 aprile 2022, non è dato capire che nota il ricorrente abbia inviato alla Responsabile dell'AN e che ruolo abbia avuto nella relativa predisposizione;
l'e-mail del 3 febbraio 2022 è poi ben poco SInificativa perché l'indicazione fornita al beneficiario è assolutamente residuale;
l'email del 28 gennaio 2022 (“Assegnazione licenze OLS.pdf”) è altresì scarsamente SInificativa in quanto la disponibilità delle licenze OLS veniva verificata dalla RD , che la comunicava ai tutor, che si Per_1
limitavano a trasmettere la lettera precompilata (come da standard
“Autorizzazione aggiuntiva licenze OLS”, sub doc. 7 ist. resistente), il cui standard è dunque integralmente predefinito, alla Responsabile dell'AN, ai fini delle valutazioni ad opera della stessa, in vista della firma e della successiva trasmissione ai Beneficiari.
Si tratta di documentazione che conferma, ancora una volta, che il Pt_1
si limitava a dar corso alle istruzioni operative ricevute dalla RD ed a dare a esecuzione alle istruzioni contenute e precisate nel SGQ, più volte citato.
Le stesse considerazioni sopra estese per la documentazione allegata rispetto alle annualità 2017, 2018 e 2019, valgono, in termini identici, per la documentazione allegata sub doc. 28, 29, 30 (Esiti del processo di selezione),
31 (Trasmissione convenzione perfezionata), dopo la sospensione dal lavoro per malattia del ricorrente nel corso del 2020.
Ed inoltre, sempre rispetto alla annualità 2021, con riferimento al doc. 32 del ricorso relativamente alle presunte attività di assistenza, si osserva che tutte le note (allo stesso documenti riconducibili) aventi estensione solo numerica, oltre che la nota di cui al file avente denominazione “Richiesta integrazioni
RF - 2.1.pdf”, sono, anche in questo caso, a firma della Responsabile dell'AN
e quindi sono del tutto inidonee ad esprimere il contributo asseritamente apportato dal ricorrente. Le altre e-mail allegate sub doc. 32, trasmesse dal SI. confermano, in modo più evidente, i limiti dei compiti Pt_1
amministrativi dallo stesso esercitati.
L'e-mail del 17 ottobre 2023 comunque evidenzia il mero ruolo di raccordo del ricorrente tra i beneficiari e i colleghi dell'AN (in questo caso la dipendente , Responsabile della Funzione Sistema Parte_5
informativo) deputati ad adottare scelte e soluzioni operative. Il ricorrente, dunque, non faceva altro che trasmettere ai beneficiari le indicazioni ricevute dal personale dell con ruoli operativi mentre le due e-mail del 30 ottobre
2023 e quella del 1° dicembre 2023 non esprimono altro che una mera constatazione in ordine all'operatività automatica del sistema BM
(“Beneficiary Module”) della Commissione Europea.
Con le e-mail del 14 marzo 2022, del 18 luglio 2022, del 30 agosto 2022, del 22 dicembre 2022, dell'8 maggio 2023 e del 9 maggio 2023, la fornisce al Per_1
ricorrente precise indicazioni vincolanti sulle attività da svolgere e sulle modalità con cui procedere in tal senso mentre le-mail del 16 febbraio 2022 e del 22 giugno 2023 confermano il ruolo della di supervisore e Per_1
coordinatrice delle attività del ricorrente.
L'e-mail di dell'8 agosto 2023 conferma come il ricorrente si Parte_5
limitasse a fornire ai beneficiari le indicazioni ricevute dai colleghi dell'AN aventi funzioni operative, con un ruolo di mera e pedissequa esecuzione e l'e- mail del ricorrente del 18 luglio 2023 conferma che il SI. prima di Pt_1
interloquire con i beneficiari, rimaneva in attesa delle istruzioni ad opera della RD o della Responsabile dell'AN o di altri colleghi con funzioni operative come, ad esempio, la . Parte_5
Con riferimento al documento n. 33 (Esito valutazione Progress Report) allegato al ricorso in relazione ai fatti verificatesi nell'annualità 2021, occorre evidenziare che l'unica nota (allo stesso doc. riconducibile) è a firma della
Responsabile dell'AN, risultando quindi del tutto inidonea ad esprimere il contributo apportato dal ricorrente. L'e-mail inoltre allegata sub doc. 33, trasmessa dal SI. oltre ad essere quantomeno poco chiara - atteso Pt_1
che non è possibile capire dalla stessa quale nota il ricorrente abbia inviato alla Responsabile dell'AN e che ruolo abbia avuto nella sua predisposizione - conferma i limiti dei compiti amministrativi dallo stesso esercitati.
Infine, rispetto ai documenti sub doc. 34 (Comunicazione esito valutazione
Rapporto Finale) ancora rispetto alla annualità 2021, gli stessi sono tutti a firma della Responsabile dell'AN. Le tre note di “richiesta emissione avviso
PAGO PA”, anch'esse del 2023, sono espressive di una mera richiesta rivolta ad un ufficio interno dell' deputato all'emissione di tale tipologia di CP_3
avvisi, nelle ipotesi di restituzione di fondi non spesi da parte dei beneficiari.
Le stesse considerazioni sopra espresse con riferimento alla documentazione allegata rispetto alle annualità 2017, 2018, 2019 e 2021, valgono, in termini identici, per la documentazione allegata sub doc. 35, 36, 37 (Esiti del processo di selezione), 38 (Trasmissione convenzione perfezionata), rispetto alla annualità 2022.
Inoltre, sempre rispetto alla annualità 2022, con riferimento al doc. 39 relativamente alle presunte attività di assistenza, si osserva che, ancora una volta, tutte le note (allo stesso doc. riconducibili) aventi estensione solo numerica, sono a firma della Responsabile dell'AN, risultando del tutto inidonee ad esprimere il contributo apportato dal ricorrente. Le altre e-mail allegate sub doc. 39, trasmesse dal invece, ribadiscono i limiti Pt_1
limitatezza dei compiti amministrativi dallo stesso esercitati, che, almeno in prevalenza, erano tipici di un 8° livello.
Nelle e-mail del 12 giugno 2022 (“Digli che dovranno quindi debitamente giustificarlo ma solo ed esclusivamente a rapporto finale”), del 6 settembre 2022, del 12 settembre 2022 e del 13 settembre 2022, la fornisce al Per_1
ricorrente precise indicazioni vincolanti sulle attività da svolgere e sulle modalità con cui procedere in tal senso.
Nessuna documentazione viene invece prodotta dal ricorrente per il 2022 rispetto alla valutazione dei rapporti intermedi (Esito valutazione Progress
Report) e dei rapporti finali (Comunicazione esito valutazione Rapporto
Finale).
Anche la documentazione riportata sub doc. 41 del ricorso, all'esito della redistribuzione dei progetti, reca in via esclusiva la firma della Responsabile dell'AN. In ogni caso, si tratta di una mera comunicazione di un fatto storico, come tale priva di alcuna rilevanza e nessuna effettiva rilevanza assume anche la documentazione riportata sub doc. 42, atteso che, anche laddove le note effettivamente sottoscritte dalla Responsabile dell'AN sub doc. 41 siano state predisposte dal ricorrente, le stesse note non sono altro che un mero format, predisposto dalla RD, al cui interno inserire – come mero data entry – i dati anagrafici e di contatto dei beneficiari per adattarle al caso concreto.
Le considerazioni sopra estese rispetto alla documentazione allegata in relazione alle annualità 2017, 2018, 2019, 2021 e 2022, valgono, in termini identici, per la documentazione allegata sub doc. 43, 44, 45 (Invito a presentare proposte 2023 — EAC/A10/2022 - Risultati processo di allocazione del budget), 46 (Trasmissione convenzione perfezionata), rispetto alla annualità 2023.
In ogni caso, sempre rispetto alla annualità 2023, con riferimento al doc. 47 relativamente alle presunte attività di assistenza, i documenti allegati dal ribadiscono la limitatezza dei compiti amministrativi dallo stesso Pt_1
esercitati: nelle e-mail del 12 ottobre 2023, il SI. si limita a comunicare ad un Pt_1
beneficiario che la convenzione non è stata sottoscritta digitalmente e ad un altro beneficiare che l'indomani gli avrebbe trasmesso la convenzione;
con la e-mail del 19 ottobre 2023, il medesimo si limita a trasmettere alla
Responsabile dell'AN una convenzione;
con la e-mail del 6 novembre 2023, il ricorrente si limita a richiedere della documentazione mancante all'esito della verifica della check list prevista dal sistema SQC;
l'e-mail del 2 gennaio 2024 indica semplicemente un link del Programma
Erasmus+ ad un beneficiario;
rispetto alla e-mail del 31 ottobre 2023, occorre prendere in considerazione l'indicazione precedentemente ricevuta con e-mail dello stesso giorno dalla
RD, di cui all'ALL. 9 alla comparsa di costituzione, in cui viene indicato al Genovesi come procedere;
rispetto alla e-mail del 15 gennaio 2024, è provato per tabulas che la
RD ha comunicato in pari data, come da All. 8 del resistente alla memoria di costituzione, di indicare al beneficiario di chiamare, per chiarimenti, la stessa RD.
Nessuna rilevanza può assumere la documentazione sub doc. 48 (Cartella lavoro per altro tutor) in quanto espressiva delle ordinarie attività di contatto, confronto tra colleghi in AN anche in considerazione dell'importanza che il team working riveste all'interno dell'AN, anche nell'ambito del SGQ.
Rispetto alla documentazione allegata al ricorso sub doc. 49 (Verifiche esterne) del ricorso, appare totalmente irrilevante l'attività resa in occasione degli audit esterni.
In tale contesto il SI. doveva semplicemente verificare che nei Pt_1
sistemi di documentazione elettronica (EplusLink e FO) fossero correttamente archiviati i documenti di progetto. Le mansioni allo stesso delegate in questa sede consistevano, quindi, in una mera verifica desk di corretta archiviazione. Tale circostanza trova conferma nel contenuto delle e- mail:
- del 10 aprile 2018, del 6 aprile 2022 e del 19 febbraio 2020, in cui la
RD elenca, puntualmente, al SI. i documenti che egli Pt_1
avrebbe dovuto preparare, eliminando quindi ogni margine di autonomia in capo allo stesso;
- del 23 febbraio 2023, in cui la precisa: “In allegato il campione dei Per_1
progetti sottoposti a controllo e la pista dei controlli, ossia i documenti che gli auditor prenderanno in visione (i documenti che ci riguardano sono evidenziati in giallo)”, conformando dunque integralmente l'attività meramente esecutiva del ricorrente;
- del 28 marzo 2023, in cui la indica al ricorrente di “iniziare a Per_1
controllare i dossier su FO”, ossia sul sistema di conservazione documentale elettronico adottato dall' CP_3
- del 30 marzo 2022, in cui la stessa RD, analogamente, precisa
“Ecco la pista di controllo. Spero sia chiara ma se avete dubbi chiedete prima di iniziare il lavoro”; dell'11 aprile 2022, in cui la da una indicazione perentoria al Per_1
ricorrente sulla documentazione da collazionare.
Ulteriore conferma di tale ruolo del si rinviene nella Pt_1
documentazione allegata alla memoria di costituzione e segnatamente nelle comunicazioni, rinvenibili nell'All. 7, con le quali la ha Per_1
costantemente comunicato al SI. il contenuto delle risposte da Pt_1
trasmettere ai soggetti beneficiari.
In relazione al punto 7 della parte in fatto del ricorso (pag. 15), occorre rilevare che la definizione di tutor dei singoli enti beneficiari deve essere intesa come assolutamente irrilevante ai fini della contestazione della mansioni svolte rispetto all'inquadramento formale posseduto, atteso che,
l'attività di tutor si riduce ad una funzione di interfaccia, di mero front office, tra l' (ed i soggetti che, a diverso titolo, hanno nell'ambito della stessa ruoli operativi) ed i soggetti beneficiari.
Ancora una volta si rileva la totale assenza di istanze istruttorie idonee del ricorrente anche rispetto alla presunta assunzione, del tutto indimostrata, di una “rilevante responsabilità e ampia e crescente autonomia gestionale nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative”.
Ai fini delle pretese avanzate in ricorso, del tutto irrilevante deve ritenersi anche quanto dedotto al punto 9 della parte in fatto del ricorso (pag. 16) in merito all'apprezzamento dei beneficiari.
Le formule di rito ed i ringraziamenti riportati nelle e-mail, di cui al doc. 50 del ricorso, non forniscono prova alcuna circa le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del SI. Considerazioni Pt_1
analoghe debbono essere estese ai doc. 51, 52 e 53. Le indicazioni ivi contenute in merito alla valutazione della performance del ricorrente costituiscono elementi del tutto inidonei ad apportare alcuna conferma alle pretese avanzate dal ricorrente. Tutto il personale INAPP inquadrato nei livelli IV-VIII è, infatti, sottoposto indistintamente alla valutazione della performance ai fini del pagamento della parte del trattamento accessorio destinata alla produttività. La scheda utilizzata in istituto in sede di valutazione è standard, unica per tutto il personale inquadrato nei diversi profili e livelli di inquadramento.
La circostanza poi che il SI. abbia ricevuto ottime valutazioni non Pt_1
ha alcuna incidenza rispetto alla riconducibilità delle mansioni svolte all'inquadramento formale posseduto, dimostrando solo che il ricorrente ha svolto le mansioni proprie della propria categoria d'appartenenza -
Operatore di Amministrazione di VIII livello professionale - con diligenza e profitto.
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A questo punto è necessario riportare, avendo a riferimento l'All. 1 del D.P.R.
n. 1717/1991 (si è detto, unica fonte di riferimento), quale sia la esatta declaratoria degli inquadramenti da comparare:
1) Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca:
“Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami.
Requisiti culturali: diploma di istruzione secondaria di II grado.
Specializzazioni: attinenti alla professionalità richiesta.
Sfera di autonomia: nell'ambito delle direttive ricevute.
Grado di responsabilità: piena e riferita all'attività svolta ed ai relativi risultati.
Svolge mansioni tecniche specializzate la cui esecuzione: richiede una visione d'insieme di più attività interrelate per soddisfare eSIenze operative diverse;
presuppone la completa conoscenza delle tecniche del funzionamento e delle modalità di uso di macchine, strumenti e/o impianti e/o elaborazione di dati complessi;
comporta la capacità di valutazione per la scelta di elementi e l'esame dell'attendibilità dei risultati.
In campo informatico provvede alla realizzazione tecnica di procedure ed archivi e cura la gestione operativa dei sistemi e delle reti.
Esegue lavori tecnici che richiedono un approccio di tipo teorico per applicare tecniche, procedure e metodi di lavori di tipo specialistico.
Svolge mansioni specializzate che comportino le capacità di valutazione per
l'adozione di scelte operative e per la validazione di risultati;
sviluppare le progettazioni di procedure e archivi nel campo informatico.
Il profilo di collaboratore tecnico degli Enti di ricerca è articolato, oltre che sulla posizione di collaboratore tecnico Enti di ricerca VI livello professionale, sulle ulteriori posizioni di collaboratore tecnico Enti di ricerca V livello professionale e collaboratore tecnico Enti di ricerca IV livello professionale;
ulteriori posizioni in corrispondenza delle quali è riconosciuta una maggiore capacità professionale da collocare nell'ambito della organizzazione del lavoro dell'Ente, nonché in particolare per il collaboratore tecnico Enti di ricerca IV livello professionale, la possibilità di assumere anche la funzione di coordinamento delle professionalità attinenti al medesimo profilo”.
Ma allora, preso atto di quanto previsto in proposito all'All. 1 del D.P.R. n.
171/1991, l'inquadramento del Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (di V livello professionale), come si ricava agevolmente comparando la declaratoria sopra riportata, da una parte, e le deduzioni formulate in ricorso rispetto alle attività svolte (anche alla luce della documentazione allegata), dall'altra, risulta estraneo alle attività in concreto svolte dal SI. le quali si Pt_1
sono prevalentemente estrinsecate, come evidenziato, nella mera esecuzione delle direttive ed istruzioni ricevute, senza implicare, in alcun caso, forme di autonomia operatività, decisionale e/o discrezionale, che come si è visto resta del tutto indimostrata. Nulla di quanto il ha documentato o chiesto di provare dimostra Pt_1
che il medesimo abbia mai avuto una responsabilità “piena e riferita all'attività svolta ed ai relativi risultati”, abbia svolto “mansioni tecniche specializzate”,e tanto meno mansioni che richiedono “una visione d'insieme di più attività interrelate per soddisfare eSIenze operative diverse “, ovvero una attività che
“comporta la capacità di valutazione per la scelta di elementi e l'esame dell'attendibilità dei risultati”.
Il ricorrente non ha svolto, tanto meno con carattere di prevalenza, “mansioni specializzate che comportino le capacità di valutazione per l'adozione di scelte operative e per la validazione di risultati;
sviluppare le progettazioni di procedure e archivi nel campo informatico” e non ha mai eseguito “lavori tecnici che richiedono un approccio di tipo teorico per applicare tecniche, procedure e metodi di lavori di tipo specialistico”: la sua attività, infatti, è stata essenzialmente di natura amministrativa, d'ordine, nell'ambito delle istruzioni precise e vincolanti ricevute dalla RD , quest'ultima avente inquadramento da Per_1
Collaboratore di Amministrazione di VI livello professionale e che solo nel
2022, a seguito del superamento della selezione di cui all'Avviso n. 1 del 2021
– Procedura selettiva interna, per la progressione di livello nei profili, per il personale appartenente ai livelli IV – VIII sopra richiamato, ha avuto accesso al V livello di inquadramento, e cioè il livello oggi preteso in via principale al SI. Pt_1
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Vediamo adesso, più nel dettaglio, la figura del Funzionario di
Amministrazione (5° livello):
“ Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami.
Requisiti culturali: diploma di laurea al settore di applicazione e conoscenza di una lingua straniera parlata e scritta. Sfera di autonomia: nell'ambito di norme generali per tutto ciò che concerne
l'esercizio delle proprie funzioni e per la conseguente utilizzazione funzionale del personale eventualmente assegnatogli.
Grado di responsabilità: piena e diretta riferita al conseguimento degli obiettivi previsti dai piani e dai programmi di lavoro.
Nell'ambito di indirizzi generali in materia tecnico- amministrativa-economica, finanziaria, promozionale, attua i programmi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi, svolge attività di studio e di programmazione anche dirette alla organizzazione, razionalizzazione delle procedure e delle nuove tecniche e metodologie di lavoro, assicurandone, con piena autonomia, anche l'attuazione.
Partecipa all'individuazione degli obiettivi e dei volumi di produzione.
Provvede direttamente alla redazione e sottoscrizione di atti e provvedimenti di natura amministrativa, contabile e finanziaria attribuiti alla sua competenza specifica, ovvero alla predisposizione di quelli di competenza dei livelli superiori.
Svolge attività di collaborazione direttiva ed attività di studio bibliografico e della formazione del personale eventualmente assegnatogli.
Svolge le funzioni di segretario di comitati, commissioni e simili.
Esplica attività istruttoria inerente alla risoluzione delle vertenze normative ed economiche in materia di rapporto di lavoro. Nell'ambito dell'attività di programmazione, pianificazione e controllo cura la raccolta delle informazioni necessarie per l'analisi del lavoro, l'applicazione dei metodi di misurazione e degli standards di produttività, vanificando altresì i risultati ed i costi dei piani di intervento provvedono alla redazione dei consuntivi di gestione.
Rilascia copie, estratti e certificati nell'ambito della propria attribuzione.
Oltre le mansioni già indicate il funzionario di amministrazione di IV livello professionale può essere preposto a strutture organizzative anche a rilevanza esterna non attribuibili al Dirigente, adottare, ove previsto dalle funzioni attribuite al settore, documenti ed atti di natura vincolata previsti da procedure predeterminate aventi anche rilevanza esterna, sostituire il Dirigente in caso di assenza od impedimento”.
Anche in questo caso si osserva che, tenuto quanto previsto in proposito all'All. 1 del D.P.R. n. 171/1991, il non avendo peraltro articolato Pt_1
alcuna prova idonea a fornire la relativa dimostrazione, non ha mai avuto
“piena e diretta riferita al conseguimento degli obiettivi previsti dai piani e dai programmi di lavoro”; non ha mai attuato “i programmi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi, svolge attività di studio e di programmazione anche dirette alla organizzazione, razionalizzazione delle procedure e delle nuove tecniche e metodologie di lavoro, assicurandone, con piena autonomia, anche l'attuazione”; non ha mai partecipato “all'individuazione degli obiettivi e dei volumi di produzione”, né ha mai provveduto “direttamente alla redazione e sottoscrizione di atti e provvedimenti di natura amministrativa, contabile e finanziaria attribuiti alla sua competenza specifica, ovvero alla predisposizione di quelli di competenza dei livelli superiori”. Non ha mai esplicato “attività istruttoria inerente alla risoluzione delle vertenze normative ed economiche in materia di rapporto di lavoro”.
Né alcun rilievo può in questa sede essere attribuito alle pretese “funzioni di segretario di comitati, commissioni e simili”. Difatti, con tale espressione, il citato
D.P.R., fa riferimento a funzioni rilevanti in sede di attività da segretario, ossia l'istruttoria di organi di valutazione di particolare rilevanza e complessità, basti pensare alle attività che svolge un segretario di una commissione di concorso. Nel caso di specie, di contro, il richiama, Pt_1
per la riconducibilità delle sue mansioni all'inquadramento in questione,
l'attività di membro del “Comitato nazionale di selezione delle candidature relative all'Invito a presentare proposte 2022”, di cui al doc. 56 del ricorso. In tale contesto, peraltro, per la sola giornata del 22 dicembre 2022 (avendo il
Comitato completato i suoi lavori in un solo giorno), come indicata della nota allegata dal sub doc. 56 cit., il ricorrente, nella sua veste di risorsa Pt_1
dell' , ha svolto un ruolo di mero supporto documentale, nemmeno istruttorio, in favore dei altri colleghi, estranei all , chiamati a selezionare le candidature degli esperti cui affidare incarichi di valutazione dei progetti da ammettere a finanziamento.
L'avvenuto svolgimento di mansioni di V livello professionale di Funzionario di Amministrazione da parte del di sicuro non può essere provato Pt_1
da un simile evento a fronte, peraltro, della necessità di dimostrare anche il carattere continuativo e prevalente delle superiori mansioni svolte.
Insomma, quanto si legge a pag. 21 del ricorso: (“l'attività di membro del
Comitato nazionale di selezione delle candidature relative all'invito a presentare proposte 2022 (cfr. doc. 56 – Nomina membri del Comitato nazionale di selezione delle candidature relative all'Invito a presentare proposte 2022) riconducibile tra le mansioni previste per l'operatore di V Livello professionale”), costituisce evento, comunque ben delimitato, di scarso rilievo nell'indagine.
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Vediamo adesso la figura del Collaboratore Tecnico ER di VI livello professionale perché, ferma la declaratoria già richiamata e valida per i tre livelli (IV, V e VI) dell'inquadramento del Collaboratore Tecnico Enti di
Ricerca, l'attività svolta dal ricorrente, per come dallo stesso dedotta, è del tutto estranea anche al VI livello dell'inquadramento in questione.
L'attività svolte del SI. infatti, come già evidenziato, si è esplicata, Pt_1
certamente con carattere di prevalenza, nella mera esecuzione delle direttive ed istruzioni ricevute, senza avere alcuna forma di autonomia, alcun margine di operatività decisionale e discrezionale, si ribadisce del tutto indimostrata.
In tale ambito, come pure già evidenziato, l'attività di tutoraggio (pag. 21 del ricorso: “l'attività di tutoraggio, anche in piattaforme comunitarie, che porta all'emanazione di emendamenti, attività di assistenza e valutazione dei rapporti, che presuppone la completa conoscenza delle tecniche del funzionamento e delle modalità di uso dei dispositivi elettronici e l'elaborazione di dati complessi attraverso piattaforme comunitarie e interne come VI e FO (cfr. doc. 57 – Pt_6
Valutazioni KA121 e casi particolari), dai quali si evince chiaramente come il lavoro sia stato svolto utilizzando le piattaforme comunitarie – per il rigetto e per la valutazione – e interne – per poter archiviare tutte le e-mail di richiesta di integrazione/rigetto), riconducibile tra le mansioni tecniche specializzate, la cui esecuzione richiede una visione d'insieme di più attività interrelate per soddisfare eSIenze operative diverse, previste per l'operatore di VI Livello professionale”; pag.
23 del ricorso: “l'attività di tutoraggio e successive valutazioni in merito alle modalità di prosecuzione dell'attività, riconducibile tra le mansioni specializzate, che comportano le capacità di valutazione per l'adozione di scelte operative e per la validazione di risultati, previste per l'operatore di VI Livello professionale”) svolta dal SI. sempre stata conformata dalle istruzioni ricevute dalla SI. Pt_1
o dal doversi attenere in modo puntuale alle linee Guida in uso Per_1
presso l'AN ed alla modulistica predefinita per ogni diversa fase del procedimento di finanziamento dei beneficiari. In tale contesto, il ricorrente si
è essenzialmente limitato a fare da interfaccia nella veicolazione delle comunicazioni dei beneficiari verso i colleghi dell'AN chiamati ad assumere ruoli operativi (come per la RD) e/o decisionali (come per la
Responsabile dell'AN).
Di tale situazione è ben consapevole il ricorrente, che nel suo capitolo di prova testimoniale n. 3, pag. 37 del ricorso, finisce per ammettere, come si è detto, che “si coordinava quotidiamente“con la coordinatrice di progetto.
Il ricorrente non hai svolto, “mansioni tecniche specializzate”, meno che mai, in modo prevalente, mansioni che richiedono “una visione d'insieme di più attività interrelate per soddisfare eSIenze operative diverse”, atteso che, per quello che risulta dagli atti, le attività di sua assegnazione sono sempre state assai limitate.
È poi evidente che rispetto alla declaratoria del 1991, il far ricorso a partire dal 2017 (quindi in un periodo in cui il Personal Computer è l'interfaccia essenziale, naturale dell'attività di qualsiasi pubblico dipendente) a piattaforme informatiche, come quelle implementate dalla Comunità Europea per la presentazione dei Progetti da parte dei Beneficiari o quelle adottate dall' per la conservazione documentale (FO) o per la CP_3
dematerializzazione dei procedimenti amministrativi (VI), non è sufficiente a dimostrare le pretese avanzate dal ricorrente. Tali software, come giustamente evidenziato dal resistente, oggi fanno parte integrante delle attività correnti, sono necessari a tutto il personale ed il loro utilizzo non
è in alcun modo limitato per attività appartenenti ad un solo e determinato livello/profilo di inquadramento.
Nulla dimostra quindi anche l'argomentazione, di cui a pag. 22 del ricorso, secondo cui “in campo informatico, l'attività di realizzazione tecnica di procedure e archivi e cura la gestione operativa dei sistemi e delle reti come FO e le piattaforme comunitarie, riconducibile tra le mansioni previste per l'operatore di VI
Livello professionale”.
Per le stesse ragioni, il non ha mai svolto attività che “comporta la Pt_1
capacità di valutazione per la scelta di elementi e l'esame dell'attendibilità dei risultati”, né ha mai svolto “mansioni specializzate che comportino le capacità di valutazione per l'adozione di scelte operative e per la validazione di risultati;
sviluppare le progettazioni di procedure e archivi nel campo informatico”, dovendosi attenere a istruzioni precise e vincolanti che sostanzialmente azzeravano ogni valutazione e scelta e non avendo in alcun modo chiesto con idonee allegazioni istruttorie di fornire una simile dimostrazione. Allo stesso tempo, nessuna rilevanza, per le considerazioni sopra espresse, assume l'argomentazione, non accompagnata peraltro da alcuna corrispondente capitolazione istruttoria, secondo cui, sempre a pag. 22 del ricorso, “l'attività di valutazione dei rapporti finali per la scelta di elementi e l'esame dell'attendibilità dei risultati, riconducibile tra le mansioni previste per l'operatore di
VI Livello professionale” ed a pagg. 22-23, “l'attività di valutazione del rapporto finale, su piattaforme europee/contrattualizzazione, che avviene dopo la verifica dei documenti e solo dopo aver verificato i requisiti per poter procedere al perfezionamento della convenzione (es. decorrenza antimafia), riconducibile tra le i lavori tecnici previsti in capo all'operatore di VI Livello professionale”.
Si è già detto di questa presunta attività di valutazione di imprecisato contenuto.
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Passiamo infine alla figura del Collaboratore di amministrazione di VII livello professionale al fine di evidenziare come anche la corrispondente domanda subordinata di inquadramento superiore sia infondata.
“Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami.
Requisiti culturali: diploma di istruzione secondaria di II grado.
Sfera di autonomia: nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o in procedure definite ed in direttive di massima o prescrizioni di superiori.
Grado di responsabilità: riferita alle attività direttamente svolte e/o del gruppo eventualmente coordinato.
Svolge attività istruttoria e di revisione di atti, provvedimenti e documenti anche di natura contabile finanziaria, comportante anche l'applicazione di norme, avvalendosi all'occorrenza di procedure e strumenti informatici.
Cura i servizi di cassa, economato e di sportello con rilascio di informazioni all'utenza, utilizzando anche procedure automatizzate interattive. Esplicita attività di segreteria e funzione di Segretario di Comitati, Commissioni e simili.
Cura la tenuta dei registri, libri contabili e documenti specifici del settore di appartenenza;
provvede alla tenuta degli schedari bibliografici.
Utilizza le procedure anche di tipo informatico per la gestione, preparazione, integrazione e ricerca dei dati, dei testi e delle informazioni.
Svolge mansioni che comportino capacità di valutazione per l'adozione delle procedure amministrative …”.
In tale ambito, il nonostante quanto allegato con formule di stile a Pt_1
pag. 23 del ricorso senza accompagnare tale deduzione con l'articolazione di alcuna idonea istanza istruttoria (“attività istruttoria e di revisione di atti e documenti anche di natura contabile finanziaria, avvalendosi di procedure e strumenti informatici come la valutazione dei rapporti finali che comporta anche una verifica finanziaria – valutazione di modifiche al budget, riconducibile tra le mansioni previste per l'operatore di VII Livello professionale”), non ha mai svolto, come già evidenziato, tantomeno con carattere di prevalenza, alcuna attività istruttoria e di revisione di atti e documenti, né alcuna attività di valutazione propriamente intesa, atteso che si è sempre essenzialmente limitato ad un mero data entry sulle base dei dati, concetti, temi, standard, format, checklist e indicazioni forniti/predisposti dalla RD . Per_1
Per quanto attiene all'argomentazione sempre di pag. 23 del ricorso, secondo cui “l'attività di segreteria consistente nella tenuta dei registri, libri contabili e documenti specifici del settore di appartenenza e provvede alla tenuta degli schedari bibliografici (cfr. doc. 56), riconducibile tra le mansioni previste per l'operatore di VII
Livello professionale ovvero la funzione di Segretario di Comitati, Commissioni, riconducibile tra le mansioni previste per l'operatore di V Livello professionale”, il SI. semplicemente si serviva della documentazione presente nei Pt_1
repository informatici a disposizione di tutto il personale dell' . In merito alla funzione di Segretario di Comitati e Commissioni si è trattato, come visto, di una attività assolutamente episodica, priva dei crismi della natura segretariale, visto che il ricorrente doveva solo assicurarsi di garantire, per conto dell' , la documentazione necessaria al Comitato.
Per quanto attiene all'argomentazione sempre di pagg. 23 e 24 del ricorso
(“l'attività di tutoraggio consultando documenti ufficiali rilasciati dalla Commissione europea o dall'Agenzia nazionale anche con l'utilizzo delle piattaforme europee (cfr. doc. da 9 a 13, da 16 a 20, da 23 a 27, da 30 a 34, da 37 a 39, da 45 a 50 e il 57), riconducibile nell'attività di utilizzo di procedure, anche di tipo informatico, per la gestione, preparazione, integrazione e ricerca dei dati, dei testi e delle informazioni, prevista in capo all'operatore di VII Livello professionale;
l'attività di tutoraggio e assunzione di successive scelte in merito alla prosecuzione del progetto (cfr. doc. da 9
a 13, da 16 a 20, da 23 a 27, da 30 a 34, da 37 a 39, da 45 a 50 e il 57), riconducibile tra le mansioni che comportano capacità di valutazione per l'adozione di procedure amministrative previste per l'operatore di VI Livello professionale”), va confermato che lo stesso non ha svolto, in concreto, alcuna attività di valutazione (non residuando alcun margine di scelta, opinabilità, discrezionalità nelle attività dallo stesso poste in essere) ma ha, altresì, mancato di compiere attività di gestione, preparazione, integrazione e ricerca dei dati, dei testi e delle informazioni, atteso che si è limitato a inserire dati ed informazioni, acquisiti dalla documentazione presentata di soggetti beneficiari, negli spazi vuoti di modelli, standard di lettere (di cui al doc. 7 cit.) predisposti dalla
RD e presenti nel SGQ.
Questo è quello che risulta dagli atti e nessuna prova idonea a fornire una diversa dimostrazione è stata chiesta dal ricorrente.
Per le esposte ragioni il ricorso va respinto senza dilazione secondo le regole del processo del lavoro. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra il e il datore di lavoro mentre vanno ovviamente compensate le Pt_1
spese nei confronti dell' CP_2
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
condanna a rifondere all' Parte_1 Controparte_1
, le spese di lite liquidate in € 3000,00, oltre spese
[...]
generali (15%), compensando le altre spese.
Roma 11.02.2025
Il Giudice
Umberto Buonassisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott. Umberto Buonassisi all'udienza del 11.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 14132/2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Merulana Parte_1
105, presso lo studio dell'avv. Amanda De Cosmo e dell'avv. Sofia Elena
Aliferopulos che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti
RICORRENTE E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Gen. Dello Stato
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso iscritto il 11.4.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per sentir Controparte_1
accogliere nei confronti di quest'ultimo le seguenti conclusioni:”Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'effettivo svolgimento di mansioni superiori, da parte del Sig. riconducibili, secondo il D.P.R. n. 171/1991, a Livelli Pt_1
professionali superiori all'VIII Livello, a decorrere dalla data di assunzione sino alla data odierna, presso l' in Controparte_1
virtù di tutto quanto dedotto, eccepito e prodotto nel presente ricorso;
per l'effetto, condannare l' in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore del Ricorrente, delle relative differenze retributive e TFR maturati, in misura pari a Euro 67.563,38 o, in ogni caso, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre a eventuali ulteriori oneri previdenziali stabiliti dalla legge;
accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente a essere inquadrato almeno nel V o VI Livello professionale, di cui al D.P.R. 171/1991,
e/o in cui risulta attualmente inquadrato, a decorrere dalla data di assunzione ad oggi oppure da e sino a quella ritenuta di giustizia. In subordine accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente a essere inquadrato nel VII Livello professionale, di cui al
D.P.R. 171/1991 e, per l'effetto, condannare l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento,
[...]
in favore del Ricorrente, delle relative differenze retributive e TFR maturati, in misura pari a Euro 18.256,42 o, in ogni caso, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre a eventuali ulteriori oneri previdenziali stabiliti dalla legge. Con riserva di quantificare qualsivoglia ulteriore danno che dovesse maturarsi nei confronti del Ricorrente nel corso del presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio..”
L' resistente si è costituito rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare inammissibile, per mancanza di una condizione dell'azione, la domanda volta ad ottenere la definitiva assegnazione alle mansioni superiori ed infondata nonché comunque prescritta la domanda di condanna al pagamento dei pretesi differenziali stipendiali e contributivi”.
Il giudice ha ordinato di integrare il contraddittorio nei confronti dell' CP_2
che si è costituito rassegnando le seguenti conclusioni:”In via preliminare nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' 2) Dichiarare la CP_2
prescrizione dei contributi antecedenti al quinquennio dalla domanda. 3) Tenere
l' indenne dalle spese del presente giudizio”. CP_2
All'odierna udienza, all'esito della camera di conSIlio, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, dipendente dell' Controparte_1
dal 1.6.2017 e inquadrato nella categoria VIII Livello Professionale
[...]
come operatore di Amministrazione, assume nel presente giudizio di avere svolto mansioni superiori, corrispondenti al 5° o 6° livello o quantomeno al
7°.
Secondo quanto affermato in ricorso il Sig. avrebbe svolto dal Pt_1
giugno 2017, e svolgerebbe ancora, oltre alle funzioni inquadrabili all'interno della categoria di VIII Livello professionale, le seguenti attività: l'attività di membro del Comitato nazionale di selezione delle candidature relative all'invito a presentare proposte 2022 (cfr. doc. 56 – Nomina membri del
Comitato nazionale di selezione delle candidature relative all'Invito a presentare proposte 2022) riconducibile a suo dire tra le mansioni previste per l'operatore di V Livello professionale;
l'attività di tutoraggio, anche in piattaforme comunitarie, che porta all'emanazione di emendamenti, attività di assistenza e valutazione dei rapporti, che presuppone, sempre ad avviso del ricorrente, la completa conoscenza delle tecniche del funzionamento e delle modalità di uso dei dispositivi elettronici e l'elaborazione di dati complessi attraverso piattaforme comunitarie e interne come VI e FO (cfr. doc. 57 – cartella Valutazioni KA121 e casi particolari), dai quali si dovrebbe evincere come il lavoro è stato svolto utilizzando le piattaforme comunitarie – per il rigetto e per la valutazione – e interne – per poter archiviare tutte le e-mail di richiesta di integrazione/rigetto), che sarebbe riconducibile tra le mansioni tecniche specializzate, la cui esecuzione richiede una visione d'insieme di più attività interrelate per soddisfare eSIenze operative diverse, previste per l'operatore di VI Livello professionale;
l'attività di valutazione dei rapporti finali per la scelta di elementi e l'esame dell'attendibilità dei risultati, che sarebbe riconducibile tra le mansioni previste per l'operatore di VI Livello professionale;
in campo informatico,
l'attività di realizzazione tecnica di procedure e archivi e cura la gestione operativa dei sistemi e delle reti come FO e le piattaforme comunitarie, che sarebbe riconducibile tra le mansioni previste per l'operatore di VI
Livello professionale;
l'attività di valutazione del rapporto finale, su piattaforme europee/contrattualizzazione, che avviene dopo la verifica dei documenti e solo dopo aver verificato i requisiti per poter procedere al perfezionamento della convenzione (es. decorrenza antimafia) sempre riconducibile, secondo il ricorso, tra le i lavori tecnici previsti in capo all'operatore di VI Livello professionale;
l'attività di tutoraggio e successive valutazioni in merito alle modalità di prosecuzione dell'attività, che sarebbe riconducibile tra le mansioni specializzate, che comportano le capacità di valutazione per l'adozione di scelte operative e per la validazione di risultati, previste per l'operatore di VI Livello professionale;
l'attività istruttoria e di revisione di atti e documenti anche di natura contabile finanziaria, avvalendosi di procedure e strumenti informatici come la valutazione dei rapporti finali che comporterebbe anche una verifica finanziaria – valutazione di modifiche al budget, riconducibile tra le mansioni previste per l'operatore di VII Livello professionale;
l'attività di segreteria consistente nella tenuta dei registri, libri contabili e documenti specifici del settore di appartenenza provvedendo alla tenuta degli schedari bibliografici (cfr. doc. 56), che sarebbe riconducibile tra le mansioni previste per l'operatore di VII Livello professionale, ovvero la funzione di Segretario di Comitati, Commissioni, riconducibile invece tra le mansioni previste per l'operatore di V Livello professionale;
l'attività di tutoraggio consultando documenti ufficiali rilasciati dalla Commissione europea o dall'Agenzia nazionale anche con l'utilizzo delle piattaforme europee (cfr. doc. da 9 a 13, da 16 a 20, da 23 a 27, da 30 a 34, da 37 a 39, da 45 a 50 e il 57), la gestione, preparazione, integrazione e ricerca dei dati, dei testi e delle informazioni, prevista in capo all'operatore di VII Livello professionale;
l'attività di tutoraggio e assunzione di successive scelte in merito alla prosecuzione del progetto (cfr. doc. da 9 a
13, da 16 a 20, da 23 a 27, da 30 a 34, da 37 a 39, da 45 a 50 e il 57), che sarebbe riconducibile tra le mansioni che comportano capacità di valutazione per l'adozione di procedure amministrative previste per l'operatore di VI Livello professionale.
Va detto subito, però, che in realtà il ricorso non contiene una reale comparazione tra il contenuto della declaratoria di formale inquadramento e quello dei superiori livelli richiesti.
Il ricorrente si limita infatti ad affermare che l' non gli ha assegnato CP_3
soltanto le mansioni per le quali il medesimo era stato assunto, ma altresì numerose altre attività riconducibili alle categorie di V, VI e VII Livello professionale, in relazione ad altrettanti numerosi progetti, in modo fisso e continuativo (dal 2017 ad oggi) e altresì con una “ampia autonomia gestionale”, non si in che cosa consistita. In ogni caso, i capitoli di prova testimoniale (pagg. 35 e 37 del ricorso) risultano del tutto generici e inammissibili e non sono assolutamente idonei ai fini della dimostrazione dello svolgimento di mansioni superiori, oltretutto prevalenti, e cioè dei requisiti corrispondenti a livelli superiori:”Vero che il
Sig. gestisce un elevato numero di progetti, svolgendo attività che Pt_1
dovrebbero essere assegnate a dipendenti appartenenti a Livelli Professionali superiori al proprio come l'utilizzo di piattaforme comunitarie e interne (quali VI e
FO) per l'elaborazione di dati complessi (come da doc. 57 che si mostra)?
2) Vero che il Sig. è di supporto ai propri colleghi in tutte le attività Pt_1
inerenti ai progetti che gli sono stati assegnati e, in occasione dell'assenza per motivi di salute della collega , si è occupato dei suoi progetti del 2020 Parte_2
(come da doc. 48)?
3) Vero che il Sig. si confronta quotidianamente sulle attività svolte e da Pt_1
svolgere, in relazione ai diversi progetti, con la coordinatrice di progetto, Dott.ssa
, la quale è a piena conoscenza della qualità e quantità del lavoro svolto Persona_1
dal Sig. (come da docc. 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30, 36, 37, 41, 42, 44 e 45)? Pt_1
4) Vero che sono state affidate al Sig. mansioni non previste per il progetto Pt_1
Erasmus+ e quali lo svolgimento di audit richiesti da società esterne sui progetti dell'Ente (come da doc. 49 che si mostra), attività che richiede una competenza specializzata?
5) Vero che, dopo l'incontro privato con la Dott.ssa e la Dott.ssa Per_1
del 21.02.2024, il Sig. è stato isolato da alcuni Colleghi del Per_2 Pt_1
Team di progetto che, prima del suddetto incontro, quotidianamente, facevano riferimento su di lui? “
Come si vede, non viene specificato in alcun modo in che cosa sarebbe consistita l'attività di gestione dei progetti e meno che meno la relativa responsabilità e di certo non è sufficiente allegare di avere utilizzato piattaforme comunitarie e interne ovvero lo svolgimento di audit per dimostrare i pretesi superiori inquadramenti.
I capitoli di prova non contengono la benchè minima specificazione idonea a fornire di un qualche contenuto l'asserita “elaborazione di dati complessi” che si risolve nel richiamo ad un documento (n. 57) che non dimostra nulla, ovvero la “competenza specializzata”del Pt_1
E lo stesso dicasi per gli altri requisiti che connotano, non solo il 5°, ma anche il 6° ed il 7° livello (su cui si tornerà in seguito).
Detti capitoli di prova sono quindi palesemente inammissibili.
Anzi proprio il fatto che il si sarebbe dovuto confrontare Pt_1
quotidiamente con la coordinatrice di progetto dimostra chiaramente che il non ha mai avuto la gestione autonoma di alcun progetto e che altri Pt_1
erano i responsabili.
Semmai questi capitoli di prova finiscono per confermare la piena correttezza dell'inquadramento nell'8° livello con l'ammissione che il “è di Pt_1
supporto ai propri colleghi”.
Non basta, in estrema sintesi, “essersi occupato” dei progetti e sono irrilevanti la valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio e l'assenza di provvedimenti disciplinari in capo allo stesso.
Nessuno dei documenti prodotti attesta poi che siano state affidate al tanto meno in via prevalente, mansioni superiori. Pt_1
****
Le esposte considerazioni sono già sufficienti a imporre il rigetto del ricorso e solo per completezza di esposizione si esamineranno le specifiche contestazioni del resistente, peraltro del tutto fondate in fatto ed in diritto e condivise dal giudicante. Come evidenziato dalla difesa dell' resistente, con riferimento agli CP_1
inquadramenti professionali contemplati dall'ordinamento dell' CP_1
convenuto, l'unica fonte allo stato vigente nel Comparto Ricerca, rispetto alla classificazione del personale, è l'Allegato 1 del D.P.R. n. 171/1991 che con specifico riferimento alla figura di Operatore di Amministrazione, in questa sede rilevante, così recita:
“Modalità di accesso: selezione per accertamento idoneità (prova pratica).
Requisiti culturali: diploma di istruzione secondaria di I grado.
Sfera di autonomia: nell'ambito delle istruzioni ricevute.
Grado di responsabilità: relativa alla corretta esecuzione del lavoro.
Cura la tenuta di archivi, schedari, registri, repertori, bollettini e simili.
Provvede a tutte le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, preparazione e spedizione di corrispondenza plichi, valori e materiali.
Svolge anche attività di dattilografia, perforazione, mera digitazione su terminale, composizione e duplicazione;
utilizza macchine cifranti nonché apparecchiature riceventi e trasmittenti su rete locale e internazionale anche automatica.
Seleziona, commuta e smista i messaggi in arrivo o in partenza.
Svolge mansioni di stenografia e dattilografia - anche a tempo pieno - e di digitazione provvedendo alla trascrizione a macchina dei lavori stenografati e/o registrati nonché dei dati videoteletrasmessi e alla dattiloscrittura anche di testi e documenti in lingue straniere.
Effettua ricerche e caricamento dati via terminale per elaborazioni informatiche anche mediante il dialogo interattivo con il sistema, attivando
i relativi programmi applicativi.
Il profilo di operatore di amministrazione è articolato oltre che sulla posizione di operatore di amministrazione IX livello professionale, sulle ulteriori posizioni di operatore di amministrazione VIII livello professionale e operatore di amministrazione VII livello professionale. Ulteriori posizioni in corrispondenza delle quali è riconosciuta una maggiore capacità professionale da collocare nell'ambito dell'organizzazione del lavoro dell'Ente, nonché, in particolare per l'operatore di amministrazione VII livello professionale la possibilità di assumere anche la funzione di coordinamento delle professionalità attinenti al medesimo profilo”.
Ed è superfluo rilevare che il non ha mai avuto poteri di Pt_1
coordinamento delle professionalità attinenti al medesimo profilo, in alcun modo dedotti.
Il Programma Erasmus+ per il quale il ricorrente ha lavorato costituisce, in generale, il Programma dell'Unione europea per Controparte_4
sport in Europa.
[...]
In tale ambito, l' (“AN”) gestisce il Controparte_5
settore del programma dedicato all'Istruzione e Formazione professionale, sotto la vigilanza del Controparte_6
Gli organismi (soggetti beneficiari di appositi finanziamenti gestiti dall'AN per conto della Commissione Europea) che operano nel suddetto settore possono concorrere, a livello nazionale, per due tipologie di azione chiave
(Azione Mobilità KA1 e Azione Partenariati di Cooperazione KA2):
- l'azione chiave 1 (di seguito denominata “KA1”), destinata alla mobilità individuale ai fini di apprendimento;
- l'azione chiave 2 (di seguito denominata “KA2”), destinata alla cooperazione transnazionale tra organismi.
è stato assegnato dal 2017, a seguito della sua assunzione Parte_1
in all'AN e, all'interno di essa, all'Unità Gestione del ciclo di vita dei CP_3
Progetti, unità coordinata dalla SI.ra (Collaboratore di Persona_1
Amministrazione di V livello professionale) e quindi al Servizio
Documentazione, Affari generali e Supporto alle funzioni trasversali) dove si è certamente occupato, come ammesso dal convenuto, dei progetti Erasmus+ ammessi a finanziamento, riconducibili ad entrambe le azioni KA1 e KA2
Le relative attività sono dettagliatamente descritte nel Manuale di Gestione per la Qualità dell' - redatto in Controparte_5
conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (all.4 istituto resistente,
“SGQ”); nella nota organizzativa (di cui al doc. 6 del ricorso); e nella
Procedura Operativa 6: Processo di Gestione delle Azioni Decentrate (all.5 parte convenuta, “PO.06”).
Come il ricorso e i relativi capitoli di prova non riescono a negare, e come già evidenziato, il Sig. non ha mai operato in autonomia, ma si Parte_1
è sempre necessariamente dovuto attenere alle istruzioni ricevute dalla coordinatrice, , incaricata di supervisionare l'operato del Persona_1
personale assegnato alla suddetta Unità Gestione del ciclo di vita dei Progetti.
La SI.ra , a sua volta, riportava alla Responsabile dell'AN (ruolo Per_1
esercitato, dapprima - e, segnatamente, dal 13 febbraio 2017 – dalla Dott.ssa
Dirigente di Ricerca, e in seguito – in particolare dal 1° Persona_3
gennaio 2019 - dalla Dott.ssa , in qualità di Primo Persona_4
Ricercatore, II livello professionale) a cui compete ogni decisione su aspetti che travalicano la semplice e mera attuazione delle istruzioni, degli indirizzi e delle linee operative fissate dalla Commissione Europea nella Guida delle
Agenzie Nazionali del Programma Erasmus+ e nella nota organizzativa dell'Agenzia Nazionale.
Per quello che risulta dalla stessa documentazione da lui prodotta, le attività del Sig. rispetto ai procedimenti relativi al finanziamento Parte_1
di soggetti beneficiari all'esito della presentazione di specifici progetti di mobilità transnazionale (e di partenariati per la cooperazione fino al 2020) si sono estrinsecate, almeno prevalentemente, in esecuzione di una modulistica standardizzata, elaborata, nell'ambito del SGQ e del PO.06, dalla
RD, sotto la supervisione della Responsabile dell'AN, con utilizzazione della modulistica dell'AN.
E quindi in attività tipiche dell'8° livello di inquadramento.
Si è già accennato alla assoluta inidoneità dei documenti allegati al ricorso a dimostrare i pretesi superiori inquadramenti.
Ma vediamo più nel dettaglio in base ai pertinenti rilievi dell'istituto resistente.
E' sufficiente esaminare la citata PO.06 (ed in particolare, quanto ivi stabilito nelle pp. 9-17) per comprendere come tutta l'attività in cui è stato impegnato il nell'AN fosse regolata nel dettaglio, così che alla stessa si potesse Pt_1
dare esecuzione in modo standardizzato, senza che nell'attività di alcun operatore residuasse discrezionalità operativa, autonomia decisionale e discrezionalità gestionale. Il era tenuto ad utilizzare una Pt_1
modulistica standard già predisposta, in relazione alla quale occorreva semplicemente, almeno di regola, inserire i dati della denominazione del soggetto beneficiario. Ciò è confermato anche da alcune comunicazioni/lettere standard e/o precompilate che sono predisposte nell'ambito del SGQ e che vengono inviate ai beneficiari nel corso del ciclo di vita del progetto (all. 6 alla comparsa di costituzione nel quale è riportata l'intera modulistica standard impiegata dal personale dell'Agenzia coinvolto nella implementazione della PO.06 la quale afferisce all'intero ciclo di vita dei progetti finanziati).
Peraltro, l'evidenziata standardizzazione delle attività costituisce un tratto organizzativo istituzionale essenziale, atteso che le attività dell devono essere sovrapponibili, in termini di conformità, a quelle poste in essere da tutte le altre Agenzie Nazionali dei 27 Paesi aderenti all'UE, le quali sono chiamate ad implementare in modo uniforme il Programma Erasmus+.
In sintesi, nulla di ciò che ha allegato il ricorrente nei suoi capitoli di prova ovvero che risulti dalla documentazione da lui prodotta è in grado di dimostrare, prima di tutto ed in relazione alla domanda di inquadramento nel 5° o comunque nel 6° livello, che il medesimo si sia mai occupato autonomamente: “della procedura di contrattualizzazione con l'Ente beneficiario – tramite verifica della documentazione dell'Ente e la compilazione delle relative Check
List oltre all'aggiornamento di Task all'interno del Gestionale PMM”, ossia della piattaforma gestionale Project (presenti nei 27 paesi membri dell'UE); il ricorrente, infatti, nel rispetto della PO.06, si è sempre essenzialmente limitato a verificare la documentazione trasmessa dagli enti beneficiari, accertandosi, in via esclusiva, della completezza della stessa. Infatti, con il termine
“compilazione”, impiegato dallo stesso ricorrente nel ricorso per indicare le attività relative alla check list impiegate, si fa riferimento alla mera verifica, sulla base di una griglia standard, della sussistenza di determinati documenti negli atti trasmessi dal singolo ente beneficiario. Tale attività si riduce, pertanto, in un mero riscontro degli atti trasmessi. Del resto, anche l'aggiornamento di Task all'interno del Gestionale PMM, non è altro che l'inserimento di dati anagrafici di progetto e di date relative agli eventi che caratterizzano le varie fasi del ciclo di vita del singolo progetto.
Alla fine, quanto si legge anche nei generici capitoli di prova articolati è compatibile pienamente con l'inquadramento formale del Sig. che, Pt_1
come da All. 1 del D.P.R. n. 171/1991, prevede che il dipendente “(..) effettui ricerche e caricamento dati via terminale per elaborazioni informatiche anche mediante il dialogo interattivo con il sistema, attivando i relativi programmi applicativi”. Il ricorrente afferma che monitorava o forniva supporto all'Ente beneficiario, nel corso della realizzazione del Progetto e tuttavia i chiarimenti eventualmente trasmessi sono sempre stati previamente indicati al Pt_1
dalla RD del Gruppo che, di volta in volta, indicava al medesimo dipendente cosa rispondere ad eventuali richieste di chiarimento. Ciò risulta proprio dalla documentazione allegata al ricorso del sub doc. 20 (e- Pt_1
mail del 26 luglio 2021 e del 30 luglio 2021); doc. 18 (e-mail varie); doc. 26 (e- mail del 9 marzo 2021); doc. 27 (e-mail del 14 marzo 2022, del 26 marzo 2023, del 15 e del 17 marzo 2021, del 28 aprile 2022); doc. 25 (e-mail dell'8 ottobre
2021, del 28 marzo 2022, del 29 settembre 2022, del 25 marzo 2022); doc. 32 (e- mail del 18 luglio 2023); doc. 39 (e-mail del 12 giugno 2022).
Le stesse conclusioni devono formularsi rispetto ai presunti interventi del ricorrente con riferimento alle variazioni del Progetto (a titolo esemplificativo, spostamento del budget, ampliamento del partenariato, variazioni societarie).
Mancando qualsiasi istanza istruttoria idonea a fornire la relativa dimostrazione si deve ritenere che il sostanzialmente si limitasse a Pt_1
veicolare, senza aggiungere alcunché, le indicazioni ricevute dalla
RD o a dare semplicemente seguito alle istruzioni della PO.06.
Il ricorrente non ha mai prestato assistenza alle verifiche richieste da CP_8
all'Agenzia per un controllo sul Progetto scelto dall'Ente beneficiario
[...]
e non ha neanche chiesto di provare tale affermazione con idonea allegazione istruttoria.
Quanto poi alla presunta “verifica del report finale del Progetto concluso e trasmesso dall'Ente, eseguendo una valutazione integrale (finanziaria e qualitativa) del rendiconto fornito dal Beneficiario e, se del caso, provvedendo ad integrazioni e/o modifiche per l'approvazione sul gestionale PMM”, tali attività, per quello che risulta dagli atti, non hanno mai comportato, per il alcuna valutazione critica, alcuna verifica Pt_1
contenutistica, alcun approfondimento metodologico, ma ben più semplicemente, sempre in applicazione di check list precompilate (cfr. documento “Mod 06.06-KA1 Ed. 2 rev 0 Scheda di verifica rapporto finale
KA1”, All. 6 del resistente), la sola verifica (con relativa “spunta”) della compiuta realizzazione delle attività finanziate (es. numero di mobilità realizzate rispetto a quante finanziate dall'AN).
Anche in questo caso si ribadisce che i capitoli di prova non sono idonei a fornire comunque una simile dimostrazione.
*****
Per ciò che concerne il preteso “rispetto alle attività di contrattualizzazione”, la
“validazione degli Organization ID (OID) degli organismi Beneficiari e degli organismi partner di progetto, sul sistema informativo CE” consiste, come ben evidenziato dal resistente, in una mera verifica documentale della presenza sulla piattaforma ORS della Commissione Europea (Organization
Registration System) dei documenti attestanti lo status legale degli organismi beneficiari e le relative informazioni bancarie;
quindi l'attività implica un mero riscontro documentale, privo di alcuna autonomia o discrezionalità, da eseguirsi in puntuale osservanza ed applicazione delle regole della PO.06 e anche in questo caso il ricorrente non ha chiesto alcuna prova idonea limitandosi a riportare testualmente in ricorso e non nei capitoli di prova, quanto stabilito nelle pagine ricomprese tra la 18 e 21 della Nota
Organizzativa (doc. 6 del ricorso) in relazione alle attività dell'Unità di
Gestione del Ciclo di Vita dei Progetti.
Circa poi l'“inserimento e/o controllo delle informazioni richieste nelle banche dati/piattaforme comunitarie e dell'Agenzia Nazionale (in raccordo con la Funzione Sistema informativo)”, si tratta di una attività di mero controllo – peraltro con il supporto, la supervisione ed il controllo della Funzione Sistema informativo dell' – del corretto caricamento nelle suddette banche dati dei dati e della documentazione, nulla dunque che costituisca espressione di autonomia operativa e/o di valutazione critica.
Mentre la “verifica della ricezione e della conformità di eventuale documentazione richiesta in fase di contrattualizzazione (in raccordo con l'Unità di Consulenza per la verifica della documentazione mancante in fase di candidatura)” è, ancora una volta, una mera verifica documentale – priva di alcuna autonomia e/o valutazione discrezionale/critica, comunque in alcun modo specificata – che si espleta compilando una specifica checklist, elaborata dalla RD nell'ambito del SGQ. L'eventuale documentazione mancante è richiesta ai
Beneficiari con uno specifico format, anch'esso costituente uno standard e predisposto dalla suddetta coordinatrice e presente nel SGQ.
Ancora, quanto alla “predisposizione ed invio delle Convenzioni da firmare (con il supporto della Funzione Sistema Informativo)”, si osserva che tali convenzioni sono elaborate dall'Unità Sistemi Informativi dell' sulla base di format predisposti dalla Commissione Europea;
quindi il Genovesi si limitava in quest'ambito semplicemente ad inserire, negli spazi di un format già completo, i dati anagrafici dell'organismo beneficiario. In tale contesto, in cui la RD supervisionava l'intero processo, il ricorrente provvedeva all'inserimento dei dati sopra indicati ed alla trasmissione del file della
Convenzione (come da format presente nell'allegato
“Agreement_monobeneficiario_KA1”) alla Responsabile dell'AN che, solo dopo averla esaminata e validata, provvedeva al relativo inoltro ai Beneficiari ai fini della acquisizione della loro firma. L'attività in questione si risolveva, pertanto, nel mero data entry e trasmissione di documentazione per email, nell'ambito della stessa AN e nulla di ciò che il ha allegato e Pt_1
prodotto dimostra il contrario.
A sua volta, la “verifica della ricezione e della conformità delle Convenzioni firmate
(inclusi gli allegati) e follow-up della procedura di stipula”, consisteva nella verifica della corretta apposizione della firma da parte del rappresentante legale del soggetto beneficiario e della presenza dei documenti necessari
(come da precise indicazioni contenute nella PO.06) al perfezionamento della
Convenzione. La procedura consiste, dunque, nella piena osservanza (con relativa compilazione) della pertinente checklist, di cui al file “Mod 06.04 Ed.
2 rev 1 Scheda verifica formalizzazione convenzione”, di cui alla modulistica predisposta nell'ambito del SGQ;
Analoghe considerazioni vanno ripetute per la “compilazione delle checklist interne di verifica, laddove previste”, trattandosi di attività di mera osservanza delle check list adottate dall'AN, in relazione alle quali è esclusa la non meglio precisata modificabilità, in modo alcuno, da parte del ricorrente e per la “trasmissione della copia delle Convenzioni controfirmate (inclusi allegati) e di eventuale altra documentazione pertinente all'Amministrazione per la CP_3
stipula della Convenzione”, trattandosi di attività consistente nella osservanza delle istruzioni operative adottate dall'AN. A tal fine, il ricorrente inseriva le singole convenzioni sulla piattaforma gestionale VI (impiegata dall' per la gestione informatica dei procedimenti amministrativi), di CP_3
modo che, in una fase successiva, il Responsabile dell'AN procedesse al controllo e alla validazione degli stessi, in qualità di soggetto unico legittimato alla trasmissione delle Convenzioni al Direttore Generale dell'Istituto ai fini dell'acquisizione della relativa sottoscrizione.
E' poi ancora più evidente che l'“aggiornamento degli scadenzari e del sistema informatico/informativo in uso per la parte di propria competenza”, costituisce attività meramente esecutiva, priva di alcuna rilevanza gestionale, decisionale, come tale pienamente coerente e conforme all'inquadramento formale del ricorrente.
In ordine alla presunta “assistenza ai Beneficiari per la risoluzione di casi problematici”, le attività del in tale ambito, secondo il resistente, si Pt_1
sarebbero sempre svolte sotto la diretta supervisione della RD e, ma solo nei casi più problematici, con il coinvolgimento della Responsabile dell'AN. Nell'ambito di tale attività, dunque, il SI. si sarebbe Pt_1
limitato a ricevere le richieste dei beneficiari, a veicolare le stesse alla propria
RD, ed a trasmettere i chiarimenti da quest'ultima ricevuti (talvolta consistenti nella indicazione delle informazioni da veicolare, tal altra nello stesso testo da trasmettere) al beneficiario.
Ciò è confermato dalle stesse e-mail di cui all'all. 8) alla comparsa di costituzione dalle quali si evince come l'attività del SI. consisteva Pt_1
essenzialmente nella semplice presa d'atto delle istruzioni ricevute e nella trasmissione delle stesse ai beneficiari.
E comunque, anche in questo caso, i capitoli di prova articolati dal Pt_1
non sono idonei a dimostrare nulla.
****
Con specifico riguardo alle attività di tutoraggio (allegata nelle pp.
7-9 del ricorso) deve condividersi quanto affermato dall'istituto resistente n totale assenza di istanze istruttorie idonee a fornire dimostrazione dei requisiti richiesti ai fini di un superiore inquadramento: circa la “implementazione della cartella condivisa”, si tratta, evidentemente, di mera attività di conservazione dei documenti nella cartella condivisa dell'Unità “Gestione del Ciclo di Vita dei
Progetti”, quindi, nient'altro che una mera attività amministrativa di ordine ed esecuzione di istruzioni semplici e prive di margini di discrezionalità operativa;
circa la “predisposizione e trasmissione delle comunicazioni ai
Beneficiari”, tale attività conferma solo la correttezza dell'inquadramento nell'8° livello;
per le diverse tipologie di comunicazione ordinarie, rientranti nell'ordinario procedimento finalizzato all'assegnazione di un contributo/finanziamento, il ricorrente ha sempre fatto ricorso a format ed alla modulistica predefiniti nell'ambito del SGQ (ad es. nota di preavviso della trasmissione del rapporto finale;
lettera di trasmissione della convenzione;
format dell'emendamento alla convenzione); in tali casi, il SI. inseriva in tali format i soli dati anagrafici, essenziali del singolo Pt_1
beneficiario e/o progetto, come è normale per un 8° livello. Tali comunicazioni, redatte utilizzando i format del SGQ, venivano, poi, trasmesse alla Responsabile dell'Agenzia per la verifica e per la successiva firma. Le lettere erano, in seguito, protocollate e trasmesse al beneficiario dalla segreteria dell'Agenzia. Laddove occorreva, invece, gestire situazioni che implicavano l'adozione di una scelta discrezionale sulla base di specifici quesiti posti dai beneficiari, il ricorrente sottoponeva gli stessi all'attenzione della RD e/o, se necessario, della Responsabile della AN e, successivamente, veicolava ai beneficiari i chiarimenti ovvero il messaggio di risposta ricevuto;
circa la “gestione e monitoraggio sul corretto utilizzo delle licenze per il supporto linguistico ai partecipanti alle azioni di Mobilità (OLS)”, è pacifico che la “OLS” è la piattaforma comunitaria di corsi linguistici online, basata su un sistema di registrazione diretta del singolo partecipante alla mobilità al fine di garantire la fruizione di corsi in auto-formazione. In passato tali licenze venivano autorizzate dalla RD nei sistemi gestionali della Commissione Europee e gestite dalla SI.ra Parte_3
dipendente dell' anch'essa assegnata alla , senza alcun CP_3
coinvolgimento del SI. dal 1° luglio 2022, invece, l'accesso e la Pt_1 gestione delle licenze è di competenza diretta dei beneficiari. In tale contesto,
l'odierno ricorrente ha certamente provveduto ad acquisire le eventuali segnalazioni di malfunzionamento di OLS da parte dei beneficiari ed a trasferire tali informazioni alle colleghe referenti OLS all'interno dell'AN
( e ). Egli ha, pertanto, svolto, comunque in via Parte_3 Persona_1
prevalente, una mera attività di smistamento di corrispondenza tipica di un
8° livello;
circa l'attività di “accompagnamento alla gestione dei progetti finanziati
(a partire dall'avvenuta decisione di sovvenzione, fino ad avvenuta verifica della ricezione del Rapporto finale e al pagamento del saldo/richiesta di restituzione fondi)”, essa consiste in una attività di supporto prestata ai beneficiari durante l'intero ciclo di vita dei progetti dagli stessi svolti di cui non si comprende il rilievo ai fini di un eventuale superiore inquadramento;
circa la “archiviazione documentazione di progetto su FO e nel dossier cartaceo, laddove previsto”si tratta,a maggior ragione, di attività ordinaria di un operatore di amministrazione di 8° livello;
circa l'attività di “gestione delle richieste di modifica alla Convenzione AN-Beneficiario (inclusi gli allegati) (verifica dell'ammissibilità e allegati della documentazione) e follow-up della procedura di modifica/emendamento”, il resistente ha chiarito che le richieste di modifica alla
Convenzione rappresentano un flusso standard della gestione delle convenzioni previsto dal SGQ, di cui alla PO.06. In quest'ambito il SI. sulla base di quanto previsto dal relativo flusso di attività Pt_1
predeterminato, compilava semplici note predefinite di autorizzazione (come, ad esempio, da standard “ampliamento di partenariato”, di cui all'All. 6 cit.)
o di formale emendamento (come, ad esempio, da standard “emendamento rappresentante legale”, di cui all'All. 6 cit.), predisposte dalla competente
RD secondo le indicazioni derivanti dal SGQ. Terminata la compilazione dei format, li trasmetteva alla Responsabile dell'AN che, dopo averli esaminati e validati, provvedeva ad inoltrare le pertinenti note ufficiali ai soggetti beneficiari;
circa l'“analisi, ai fini dell'accompagnamento del progetto, degli strumenti di monitoraggio compilati dai beneficiari”, tale attività si esplica mediante la mera consultazione delle piattaforme gestionali comunitarie in uso (“Beneficiary Module” e “Mobility tool” nella precedente programmazione) allo scopo di monitorare l'evoluzione delle attività progettuali, tenendo conto dei termini e degli impegni assunti, con la
Convenzione, dai beneficiari. Anche in questo caso, pertanto, l'attività svolta dall'odierno ricorrente consisteva, e non poteva essere diversamente, in un mero adempimento materiale;
circa l'“aggiornamento degli scadenzari e del sistema informatico/informativo in uso per le parti di propria competenza”, si è già visto come essa consista in un'attività amministrativa/compilativa pienamente coerente con l'inquadramento del ricorrente;
circa la “verifica della qualità delle sintesi delle attività progettuali afferenti le azioni KA1 e KA2, nonché
l'eventuale validazione dei risultati/prodotti dei progetti di KA1 nella Piattaforma di disseminazione dei risultati dei progetti Erasmus+”, in concreto, l'attività del SI. veniva resa attraverso l'utilizzo di apposite checklist finalizzate alla Pt_1
verifica dell'eventuale conformità delle attività progettuali poste in essere dai beneficiari dei progetti rispetto a quanto programmato nel Progetto da quest'ultimo presentato e finanziato dall' e le allegazioni del ricorrente non sono assolutamente idonee a dimostrare che si trattasse di qualcosa di diverso;
circa la “partecipazione a riunioni di partenariato/eventi organizzati dai
Beneficiari, se del caso” e la “realizzazione e partecipazione ai seminari di start up dei progetti finanziati (con il supporto della Funzione Comunicazione e dell'Unità di
Consulenza)”, ad avviso dell'Istituto convenuto il ricorrente avrebbe partecipato agli stessi in qualità di solo osservatore, non svolgendo in tali occasioni alcuna attività, né mai intervenendo direttamente nei relativi lavori e anche in questo caso dagli atti e dai capitoli di prova non risulta alcunchè di diverso;
circa il “supporto alla Funzione Disseminazione per l'identificazione di buone pratiche progettuali e storie di successo” - funzione, coordinata da altra referente dell'AN (con inquadramento da Ricercatore di III livello professionale) della quale costituisce una articolazione organizzativa -
l'identificazione delle buone pratiche progettuali e delle storie di successo si riduce, nella sostanza, negli inserimenti nelle relative check list. D'altra parte,
l'individuazione di tali buoni pratiche non competeva ai tutor, essendo tale attività rimessa ad una precisa decisione del Coordinatore, la quale l'assumeva d'intesa con la Funzione Disseminazione per l'identificazione di buone pratiche progettuali e storie di successo. In tale contesto, il SI.
a seguito del punteggio ottenuto dal singolo progetto, determinato Pt_1
in modo automatico sulla base delle check list predisposte dalla
RD, individuava i progetti che rappresentavano buone pratiche, previa consultazione con la stessa RD e, laddove necessario, con la
Responsabile dell'AN, ma non si tratta affatto di mansioni superiori al suo livello;
circa il “supporto alla Funzione Comunicazione per attività seminariali collegate ai progetti finanziati”, tale attività, per quello che risulta dagli atti, è consistita, essenzialmente, nella mera indicazione alla suddetta Funzione, che costituisce anch'essa un'articolazione dell'AN, dei riferimenti dei Beneficiari
(organismo, contatti e referenti) da coinvolgere negli eventi organizzati dall'Agenzia Erasmus+ dell' come è normale per un collaboratore di CP_3
8° livello;
circa l'“archiviazione della documentazione riferita ai pagamenti (solo per
i progetti approvati fino alla Call 2017)”, è evidente come si tratti, ancora una volta, di attività amministrativa pienamente coerente con l'inquadramento del ricorrente, senza necessità di aggiungere altro;
circa il “supporto agli auditor esterni incaricati da CE, Autorità Nazionale, Corte dei conti o altri organismi accreditati, in caso di audit presso l'Agenzia Nazionale e presso i beneficiari”, tale attività consiste nel riordino della documentazione presente nel fascicolo del singolo progetto oggetto di audit, così da permettere, in sede di audit, la consultazione della documentazione nello stesso contenuta. Anche in questo caso si tratta di attività amministrativa pienamente coerente con l'inquadramento del ricorrente che non ha comunque chiesto di dimostrare un diverso contenuto di questa idoneo al fine del superiore inquadramento;
circa la “compilazione delle checklist interne, laddove previste”, valgono le considerazioni già sopra formulate, trattandosi di attività amministrativa pienamente coerente con l'inquadramento del ricorrente;
circa il “supporto all'Unità di Consulenza nell'espletamento delle attività di monitoraggio desk e in situ”, tale attività consiste nella segnalazione di eventuali problematiche/criticità – come derivanti da comunicazioni ricevute dai beneficiari - relative alla gestione dei singoli progetti, che possano essere utili ai colleghi dell Consulenza, altra articolazione organizzativa dell' , Pt_4
nella definizione del campione da sottoporre a visita di monitoraggio in situ.
Anche in questo caso, dunque, l'attività svolta dal SI. è sempre Pt_1
consistita nel comunicare, internamente, all'Unità Consulenza quali fossero stati i progetti, tra quelli dallo stesso ricorrente seguiti, in cui fossero emerse problematiche;
dunque, nessuna attività espressiva di non meglio precisata autonomia, discrezionalità o gestione, ma solo la mera comunicazione ad un ufficio interno dell'AN di informazioni e fatti meramente acquisiti da soggetti beneficiari.
****
Con specifico riguardo alle attività di valutazione rapporti e controlli sui beneficiari (per come riportate a pagg.
9-10 del ricorso) in totale assenza di una contraria dimostrazione che i capitoli di prova articolati non sono idonei a fornire, si deve ritenere che: circa la “trasmissione delle comunicazioni ai
Beneficiari relative agli obblighi di reporting”, tale attività consiste nell'inoltro ai beneficiari, sessanta giorni prima della scadenza, della nota di preavviso alla trasmissione dei rapporti dovuti in esecuzione della Convenzione sottoscritta con l' , utilizzando il format a tal fine predefinito all'interno del SGQ (cfr. file “lettera promemoria rapporto finale-enti privati” All. 6 ist. resistente); circa la “valutazione integrale dei Progress Report e dei Rapporti intermedi (verifica dei requisiti formali e degli allegati dovuti, valutazione attività e aspetti finanziari)
(laddove previsti)”, tale attività consiste nella verifica, mediante raffronto tra la convenzione/application form e la relazione intermedia;
si tratta di un controllo desk, privo di natura valutativa e/o critica, circa il corretto andamento delle attività progettuali rispetto alla programmazione inziale (es. numero di mobilità realizzate rispetto a quanto finanziato). Esso è espletato attraverso la semplice compilazione dell'apposita checklist elaborata dalla
RD, nell'ambito del SGQ;
circa la “predisposizione ed invio delle comunicazioni ai Beneficiari riguardanti i Progress report, i Rapporti intermedi e finali (sollecito alla trasmissione, richiesta di integrazioni, esito della valutazione)”, tale attività consiste nella trasmissione ai beneficiari di specifiche note standard (cfr. format “lettera sollecito” sub All.6 Istituto resistente), sugli aspetti sopra indicati, elaborate dalla RD nell'ambito del SGQ in relazione a tutte le varie fasi interessate dalla gestione del progetto. Il SI. dunque, si limitava a compilare tali documenti standard e a Pt_1
trasmetterli alla Responsabile dell'AN, cui competeva ogni successivo passaggio nei confronti dei beneficiari.
Anche in questo caso, pertanto, occorre dare atto dell'assenza totale di assunzione di alcuna responsabilità diretta nemmeno realmente dedotta (e tantomeno provata), nonché della mancanza dei pretesi margini di discrezionalità operativa;
circa la “assistenza tecnica specifica ai Beneficiari
(incontri de visu) per la redazione dei Rapporti finali e per il corretto utilizzo della
Piattaforma di disseminazione dei risultati”, va precisato che, come ammesso dal convenuto, anche per i progetti assegnati al SI. alcune volte i Pt_1
beneficiari hanno richiesto incontri in Agenzia per acquisire di chiarimenti in materia di reportistica. Tali incontri sono sempre stati coordinati dalla
RD incaricata e, laddove necessario, dalla Responsabile dell'AN. In ogni caso, i colloqui con i beneficiari si basavano esclusivamente sull'applicazione delle Linee guida, elaborate dalla RD e nulla ha chiesto di provare il ricorrente che possa dimostrare il contrario;
circa la
“verifica dei requisiti formali dei Rapporti Finali trasmessi e degli allegati dovuti, per entrambe le Azioni chiave”, l'attività consiste nella verifica dei requisiti formali richiesti ai beneficiari ai fini della corretta presentazione dei Rapporti finali.
Essa veniva espletata mediante la compilazione di apposite checklist, predefinite ed elaborate dalla RD nell'ambito del SGQ (cfr. file
“Mod 06.06-KA1 Ed. 2 rev 0 Scheda di verifica rapporto finale KA1” ALL. 6 parte convenuta), in cui riportare i dati acquisiti in relazione alla corretta sottoscrizione dei report da parte dei rappresentanti legali degli organismi beneficiari e la presenza degli allegati dovuti (tra cui, ad es., giustificativi di spesa, relazioni di tirocinio); circa la “valutazione integrale (finanziaria e di processo) dei Rapporti finali per quanto attiene alla KA1: analisi di routine su tutti i progetti ed analisi documentale sul campione selezionato”, tale attività consiste nella verifica della rispondenza delle attività progettuali implementate dal beneficiario rispetto a quelle programmate nel progetto, allegato alla convenzione, ed al budget assorbito rispetto a quello programmato. Anche in questo caso, l'attività si espleta con la compilazione di apposite checklist, predefinite ed elaborate dalla RD nell'ambito del SGQ (cfr. file “Allegato Mod 06.06-KA1 Scheda di verifica rapporto finanziario” sub All. 6 del resistente), e nell'aggiornamento dei sistemi gestionali comunitari (ad es. per l'inserimento delle date di conclusione delle attività suindicate). La standardizzazione dell'attività ha l'obiettivo di rendere l'analisi delegata il più possibile oggettiva al fine di escludere giudizi soggettivi e/o discrezionali da parte del personale coinvolto;
circa la “valutazione degli aspetti CP_3
finanziari dei Rapporti finali per quanto attiene alla KA2: analisi di routine su tutti i progetti ed analisi documentale sul campione selezionato”, il personale dell'AN ha il compito di verificare unicamente il budget totale assorbito rispetto al contributo accordato. Il SI. con la mera osservanza della checklist, Pt_1
di cui all'“Allegato Mod 06.06-KA1 Scheda di verifica rapporto finanziario”, ha svolto tale attività almeno fino al 2019. Diversamente, la valutazione di qualità e dei prodotti realizzati è, invece, affidata esclusivamente a valutatori esperti esterni e comunque il ricorrente non ha chiesto alcuna prova idonea a dimostrare che effettuasse lui una simile valutazione con autonomia e discrezionalità; circa il “raccordo e supporto agli esperti esterni per quanto attiene alla valutazione dei processi e dei prodotti afferenti alla KA2 e verifica della ricezione
e conformità delle schede di valutazione”, si rileva che il SI. ciò che lui Pt_1
stesso non riesce a negare, non faceva altro che recepire le valutazioni espresse dai valutatori esterni e ad aggiornare le piattaforme gestionali;
circa la “compilazione delle checklist di verifica e trasmissione della comunicazione di esito ai beneficiari (esito valutazione, esito eventuale riesame, richiesta fattura documentazione contabile per il pagamento del saldo, richiesta di restituzione contributo comunitario) per entrambe le Azioni chiave”, il ricorrente si occupava di queste attività, di natura meramente compilativa, attraverso l'impiego di apposite check list predefinite, predisposte dalla competente RD, servendosi dell'ausilio di format, anch'essi predefiniti e standard (come da All. 6), in cui inserire le informazioni vincolate discendenti dalle suddette check list;
circa la “gestione e verifica eventuali controdeduzioni”, il contributo di su tale attività è consistito, nei casi in cui vi sono state Pt_1
controdeduzioni da parte dei beneficiari, nell'inoltro della documentazione acquisita dai beneficiari stessi alla RD e alla Responsabile dell'AN.
Nell'esecuzione di tali mansioni, pertanto, il SI. si è limitato a fare Pt_1
da tramite tra i beneficiari e coloro che in AN erano competenti ad entrare nel merito delle questioni istruttorie sorte nel corso del procedimento amministrativo svolto. Anche in tale contesto il ricorrente non ha mai assunto alcun ruolo operativo ed autonomo che non ha neanche chiesto di dimostrare;
circa l'“aggiornamento degli scadenzari e delle piattaforme comunitarie per la parte di propria competenza”, si tratta, all'evidenza, di attività meramente esecutiva, priva di alcuna rilevanza gestionale e/o decisionale, come tale pienamente coerente e conforme all'inquadramento formale del ricorrente;
circa il “supporto a auditor esterni incaricati da CE, Autorità Nazionale,
Corte dei conti o altri organismi accreditati, in caso di audit presso l'AN e presso i
Beneficiari”, tale attività consiste nel riordino della documentazione presente nel fascicolo del singolo progetto oggetto di audit, così da permettere, in sede di audit, la consultazione della documentazione nello stesso contenuta.
Ancora una volta, si tratta di attività amministrativa pienamente coerente con l'inquadramento del ricorrente.
****
Come ben evidenziato dal convenuto, rispetto a quanto si legge al punto 6 del ricorso (e nello specifico nelle pp. 10-15 dello stesso), il finisce per Pt_1
allegare documenti che confermano l'infondatezza del ricorso e che l'attività amministrativa da lui svolta è consistita essenzialmente nel dare esecuzione, in modo puntuale se non anche ripetitivo, alle procedure del SGQ, con utilizzo di tutte le checklist, le istruzioni ed i format nello stesso presenti e predisposte al fine di far fronte allo svolgimento di tutte fasi in cui è articolato il procedimento amministrativo di gestione, da parte dell' , dei progetti dei soggetti Beneficiari.
Basta, in tal senso, assumere a riferimento, a titolo esemplificativo, quanto riportato in ricorso rispetto alla annualità 2017. In tale ambito:
- i documenti nn. 7 e 8 del ricorso sono espressivi dei progetti assegnati, per le attività sopra descritte, al SI. Nella tabella di cui al doc. 7, in Pt_1
particolare, sono presenti i campi cui lo stesso avrebbe dovuto fare riferimento (per la documentazione antimafia, in termini di data di ultima richiesta alla , di data di decorrenza dei termini per la CP_9
contrattualizzazione, di data di comunicazione dell'istruttoria da parte della
, di data di presenza/acquisizione del certificato, che ha validità CP_9
pari ad un anno;
per le Convenzioni/Contratti, in termini di data di spedizione del contratto al , data di scadenza del Controparte_10
termine per l'arrivo del contratto firmato dal beneficiario/promotore, di data di arrivo del contratto firmato dal , di data di durata Controparte_10
del contratto/azione, di data di inizio e fine del contratto stesso). È, dunque, evidente come il SI. ovesse limitarsi a monitorare il rispetto di tali Pt_1
termini nello svolgimento delle sue attività, come da scadenzario gestito dalla
RD sulla base delle regole fissate dalla Commissione europea.
Come già più volte evidenziato, quindi, nessuna autonoma attività espressione di elaborazione critica era delegata all'odierno ricorrente, i cui compiti consistevano nel mero rispetto di check list, format, scadenze e adempimenti amministrativi già predeterminati.
- il documento n. 9 del ricorso non è altro che la nota (da predisporsi per ogni progetto ed avente ad oggetto “Programma Erasmus+ - Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento - Ambito VET - Invito a presentare proposte
2017 (EAC/A03/2016) - Esiti del processo di valutazione”), firmata della
Responsabile dell'AN e trasmessa agli organismi beneficiari per l'acquisizione delle informazioni basiche necessarie all'avvio del processo di contrattualizzazione. Nelle stesse note viene indicato il ricorrente quale soggetto cui trasmettere eventuali richieste di chiarimento. Tali richieste, una volta ricevute, sarebbero state gestite con le modalità sopra indicate, senza, pertanto, la fruizione di alcuna autonomia gestionale, operativa e decisionale del ricorrente, la cui attività veniva interamente conformata dalla
RD , sia per via immediata sia tramite format, checklist e Per_1
standard predefiniti dalla stessa predisposti (come da All. 6).
- il doc. 10 del ricorso consiste nella nota (avente ad oggetto la “Trasmissione convenzione perfezionata”), redatta, con riferimento ad ogni progetto e recante la sola firma della Responsabile dell'AN, da trasmettere agli organismi beneficiari in relazione all'avvenuta stipula della convenzione. Essa illustra gli adempimenti discendenti dalla sottoscrizione e viene indicato il ricorrente con le iniziali, in alto a destra, presumibilmente solo per la sua tracciabilità interna. Le note in esame non dimostrano nulla considerando che il procedimento di stipula delle singole convenzioni è integralmente strutturato sulla base di passaggi predeterminati, con riferimento ai quali il ricorrente si limitava a svolgere attività di mero tramite tra il beneficiario e l' , senza assumere alcun ruolo operativo.
- rispetto al documento 11 del ricorso, tutte le note (allo stesso doc. riconducibili) aventi estensione solo numerica sono a firma della
Responsabile dell'AN, risultando quindi del tutto inidonee a dar prova dei fatti allegati dal ricorrente e semmai idonee a dimostrare il contrario. Le altre e-mail allegate (doc. 11 allegato al ricorso), trasmesse dal Pt_1
invece, evidenziano proprio i limiti dei compiti amministrativi dallo stesso esercitati:
-nella e-mail del 31 ottobre 2017, il ricorrente si limita ad indicare la correttezza dei luoghi (quelli di Erasmus+) da un beneficiario inseriti nel bando per le candidature degli studenti per la mobilità transnazionale;
nella e-mail del 17 aprile 2019, il ricorrente si limita a comunicare alla
RD che un beneficiario era riuscito ad inserire due mobilità di uno stesso studente senza problemi, senza nulla aggiungere in merito all'eventuale ruolo che avrebbe in proposito esercitato;
nella e-mail del 17 luglio 2017, il SI. richiede semplicemente ad un Pt_1
Beneficiario l'evasione di un adempimento standard quale la trasmissione alla AN del CUP generato dallo stesso beneficiario;
nella e-mail del 24 agosto 2017, il ricorrente chiarisce ad un beneficiario come sostituire, documentalmente, il dato del codice fiscale con dato della partita iva;
nella e-mail del 4 agosto 2017, viene comunicato ad un beneficiario che i sistemi informatici dell'AN hanno ripreso a funzionare e di aver, pertanto, potuto scaricare il documento dallo stesso beneficiario inserito;
nella e-mail del 14 luglio 2017, il SI. comunica come compilare Pt_1
correttamente la dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi e quindi di documentazione che conferma solo la correttezza dell'inquadramento nell'8° livello.
Per quanto riguarda i documenti 12 e 13 allegati al ricorso, rispettivamente recanti le note relative alla comunicazione dell'esito della valutazione del rapporto intermedio e quelle di cui alla comunicazione dell'esito della valutazione del Rapporto Finale, non può non rilevarsi che anche queste recano, in via esclusiva, la firma della Responsabile dell'AN e valgono in proposito le considerazioni sopra esposte. Considerazioni che debbono essere estese alla documentazione allegata rispetto alla annualità 2017, così come ai documenti nn. 14, 15, 16 (Esiti del processo di selezione), 17 (Trasmissione convenzione perfezionata), 19 (Esito valutazione Progress Report) e 20
(Comunicazione esito valutazione Rapporto Finale) prodotti con riferimento alla annualità 2018.
Rispetto ai documenti caricati sub doc. 20 e non aventi una mera estensione numerica (quelli con questa estensione, infatti, sono tutti a firma della
Responsabile dell'AN), occorre rilevare quanto segue: per l'e-mail del 26 luglio 2021, appare evidente come tutta la valutazione del progetto sia stata effettuata dalla RD , che, dopo avere Per_1
completato le attività in contraddittorio con il valutatore esterno coinvolto, comunicava al ricorrente che “la valutazione del 6804 è conclusa. Puoi procedere con l'esito”. Con tale dicitura, la RD sollecitava l'odierno ricorrente a compilare lo standard di comunicazione a tal fine predisposto (e presente nel SGQ) attraverso l'inserimento di dati sostanzialmente preconfezionati e comunque istruiti da altri;
altrettanto può dirsi in relazione all'e-mail del 22 marzo 2022, in cui la
Dott.ssa comunicava, all'esito del confronto intercorso con il Per_1
valutatore esterno coinvolto, che il rapporto finale era approvato e che se ne poteva dare comunicazione al beneficiario (Per te Mancano 20 giorni. Pt_1
Prepara subito e manda l'esito. OK?”); idem per l'e-mail del 30 luglio 2021, in cui il trovatosi dinnanzi alla Pt_1
necessità di integrare (rispetto “alla percentuale di soddisfazione (al di sotto e sul 70%) dei partecipanti”) il format della comunicazione ordinaria sull'esito del rapporto finale, chiedeva alla RD di predisporre l'integrazione stessa, ottenendo il file rivisto che lui avrebbe poi inviato al beneficiario.
Sempre rispetto alla annualità 2018, con riferimento al doc. 18 del ricorso, relativamente alle presunte attività di assistenza, tutte le note (allo stesso doc. riconducibili) aventi estensione solo numerica sono a firma della
Responsabile dell'AN. Le altre e-mail allegate sub doc. 18, trasmesse dal invece, confermano e ribadiscono i limiti dei compiti Pt_1
amministrativi dallo stesso esercitati il quale: nella e-mail del 25 maggio 2021 chiede alla RD ed ottiene dalla stessa le esatte indicazioni con cui fornire chiarimenti ad un beneficiario;
idem, nelle e-mail del 29 novembre 2019, del 25 marzo 2022, del 25 maggio
2021, del 9 giugno 2021 e del 10 febbraio 2022.
Ancora una volta si tratta della conferma che non vi è prova alcuna di alcun margine di autonomia operativa e gestionale nell'attività del ricorrente che, nel rapporto con i beneficiari, si è sempre limitato a dar corso alle istruzioni operative ricevute dalla RD e a dare esecuzione alle istruzioni contenute e precisate nel SGQ.
Le stesse considerazioni sopra estese rispetto alla documentazione allegata rispetto alle annualità 2017 e 2018, valgono, in termini identici, per la documentazione allegata sub doc. 21, 22, 23 (Esiti del processo di selezione),
24 (Trasmissione convenzione perfezionata) e 27 (Comunicazione esito valutazione Rapporto Finale) rispetto alla annualità 2019.
Rispetto ai documenti caricati sub doc. 26 (Esito valutazione Progress Report)
e non aventi una mera estensione numerica, occorre rilevare pure quanto segue: il deposita due “check list esperto esterno 1”, che ulteriormente Pt_1
confermano come la sua attività fosse meramente compilativa, estrinsecandosi nella semplice data entry all'interno di una check list relativa ad aspetti ordinari e ripetitivi della “vita” dei progetti finanziati dall'AN; nell'email del 9 marzo 2021, la RD richiede inoltre al ricorrente di procedere alla valutazione indicandogli di prendere la “checklist, il formulario e il gantt. Potrebbero esserci ritardi dovuti al Covid o attività realizzate virtualmente.
Dagli un'occhiata e prima di fare la lettera di esito ne parliamo”.Ne abbiamo, dunque, che l'attività del ricorrente era meramente attuativa delle istruzioni del SGQ, ed era espletata compilando checklist predefinite, in assenza di alcuna discrezionalità, di alcun apporto in termini di elaborazione critica.
D'altra parte, non può non rilevarsi che, anche dall'espresso tenore della comunicazione allegata, emerge che il ricorrente, all'esito di tale attività meramente d'ordine delegatagli, avrebbe comunque dovuto confrontarsi con la coordinatrice (“…e prima di fare la lettera di esito ne parliamo”) ai fini del relativo perfezionamento.
E ciò risulta persino dai generici e inammissibili capitoli di prova testimoniale del ricorso.
Anche in questo caso è, dunque, la stessa documentazione allegata al ricorso a confermare l'infondatezza delle pretese con lo stesso avanzate dal
Pt_1
Rispetto ai documenti caricati sub doc. 27, si osserva invece che: per l'e-mail del 14 luglio 2022 (“ ho sistemato tutto. Se ti ricapita di chiudere Per_5
un desk, prima di andare nel MT+ concludi solo il punto 10.1. Poi chiudi sul MT+, poi su Epluslink e poi fai il SIn del punto 10.2. Ok?”), nonché del 26 aprile 2023
(“il valutatore ha concluso ma non mi ha inviato la scheda feedback. Poco importa.
Tu pubblica tutto e fallo buona pratica…ha preso 96. Ok?”), appare evidente come tutte le attività da svolgere fossero indicate minuziosamente dalla
RD ; Per_1 altrettanto può dirsi per l'e-mail del 19 maggio 2022, in cui la Dott.ssa ricevuta la richiesta di chiarimenti trasmessagli dal ricorrente e, Per_1
considerato il coinvolgimento di aspetti informatici, rinviava ad ulteriori verifiche demandate alla SI.ra Parte_5
per le e-mail di cui ai file con nome “Esito valutazione RF – 1, 2, 3, 4, 5, e 6”, le stesse confermano che il ricorrente si limitava ad inviare la nota standard predisposta sulla base delle istruzioni precise ricevute dalla RD e, comunque, ricavabili dal SGQ. per le e-mail del 15-17 marzo 2021, è ugualmente evidente come le attività da svolgere fossero organizzate e supervisionate minuziosamente dalla
RD ; quanto affermato vale anche per l'e-mail del 28 aprile Per_1
2022 (“Ok…intanto la valutazione di merito è conclusa così appena hai tutto lo puoi esitare”).
Sempre rispetto alla annualità 2019, con riferimento al documento 25 e in relazione alle presunte attività di assistenza, occorre ribadire che tutte le note
(allo stesso doc. riconducibili) sono a firma della Responsabile dell'AN. Le altre e-mail allegate sub doc. 25, trasmesse dal SI. confermano, Pt_1
invece, i già ricordati limitati dei compiti amministrativi dallo stesso esercitati.
Con l'e-mail della del 6 luglio 2022 viene semplicemente Per_1
comunicato ad un terzo beneficiario che il ricorrente avrebbe provveduto a trasmettergli una nota, evidentemente in esecuzione di una precisa indicazione della stessa RD;
nella e-mail dell'8 ottobre 2021, del 28 marzo 2022, del 29 settembre 2022, la
Careddu fornisce al ricorrente precise indicazioni vincolanti sulle attività da svolgere e sulle modalità con cui procedere in tal senso;
nella e-mail del 25 marzo 2022 il ricorrente chiede alla RD ed ottiene dalla stessa le esatte indicazioni sulle attività da svolgere;
per l'e-mail del 22 febbraio 2022, del 27 aprile 2022, non è dato capire che nota il ricorrente abbia inviato alla Responsabile dell'AN e che ruolo abbia avuto nella relativa predisposizione;
l'e-mail del 3 febbraio 2022 è poi ben poco SInificativa perché l'indicazione fornita al beneficiario è assolutamente residuale;
l'email del 28 gennaio 2022 (“Assegnazione licenze OLS.pdf”) è altresì scarsamente SInificativa in quanto la disponibilità delle licenze OLS veniva verificata dalla RD , che la comunicava ai tutor, che si Per_1
limitavano a trasmettere la lettera precompilata (come da standard
“Autorizzazione aggiuntiva licenze OLS”, sub doc. 7 ist. resistente), il cui standard è dunque integralmente predefinito, alla Responsabile dell'AN, ai fini delle valutazioni ad opera della stessa, in vista della firma e della successiva trasmissione ai Beneficiari.
Si tratta di documentazione che conferma, ancora una volta, che il Pt_1
si limitava a dar corso alle istruzioni operative ricevute dalla RD ed a dare a esecuzione alle istruzioni contenute e precisate nel SGQ, più volte citato.
Le stesse considerazioni sopra estese per la documentazione allegata rispetto alle annualità 2017, 2018 e 2019, valgono, in termini identici, per la documentazione allegata sub doc. 28, 29, 30 (Esiti del processo di selezione),
31 (Trasmissione convenzione perfezionata), dopo la sospensione dal lavoro per malattia del ricorrente nel corso del 2020.
Ed inoltre, sempre rispetto alla annualità 2021, con riferimento al doc. 32 del ricorso relativamente alle presunte attività di assistenza, si osserva che tutte le note (allo stesso documenti riconducibili) aventi estensione solo numerica, oltre che la nota di cui al file avente denominazione “Richiesta integrazioni
RF - 2.1.pdf”, sono, anche in questo caso, a firma della Responsabile dell'AN
e quindi sono del tutto inidonee ad esprimere il contributo asseritamente apportato dal ricorrente. Le altre e-mail allegate sub doc. 32, trasmesse dal SI. confermano, in modo più evidente, i limiti dei compiti Pt_1
amministrativi dallo stesso esercitati.
L'e-mail del 17 ottobre 2023 comunque evidenzia il mero ruolo di raccordo del ricorrente tra i beneficiari e i colleghi dell'AN (in questo caso la dipendente , Responsabile della Funzione Sistema Parte_5
informativo) deputati ad adottare scelte e soluzioni operative. Il ricorrente, dunque, non faceva altro che trasmettere ai beneficiari le indicazioni ricevute dal personale dell con ruoli operativi mentre le due e-mail del 30 ottobre
2023 e quella del 1° dicembre 2023 non esprimono altro che una mera constatazione in ordine all'operatività automatica del sistema BM
(“Beneficiary Module”) della Commissione Europea.
Con le e-mail del 14 marzo 2022, del 18 luglio 2022, del 30 agosto 2022, del 22 dicembre 2022, dell'8 maggio 2023 e del 9 maggio 2023, la fornisce al Per_1
ricorrente precise indicazioni vincolanti sulle attività da svolgere e sulle modalità con cui procedere in tal senso mentre le-mail del 16 febbraio 2022 e del 22 giugno 2023 confermano il ruolo della di supervisore e Per_1
coordinatrice delle attività del ricorrente.
L'e-mail di dell'8 agosto 2023 conferma come il ricorrente si Parte_5
limitasse a fornire ai beneficiari le indicazioni ricevute dai colleghi dell'AN aventi funzioni operative, con un ruolo di mera e pedissequa esecuzione e l'e- mail del ricorrente del 18 luglio 2023 conferma che il SI. prima di Pt_1
interloquire con i beneficiari, rimaneva in attesa delle istruzioni ad opera della RD o della Responsabile dell'AN o di altri colleghi con funzioni operative come, ad esempio, la . Parte_5
Con riferimento al documento n. 33 (Esito valutazione Progress Report) allegato al ricorso in relazione ai fatti verificatesi nell'annualità 2021, occorre evidenziare che l'unica nota (allo stesso doc. riconducibile) è a firma della
Responsabile dell'AN, risultando quindi del tutto inidonea ad esprimere il contributo apportato dal ricorrente. L'e-mail inoltre allegata sub doc. 33, trasmessa dal SI. oltre ad essere quantomeno poco chiara - atteso Pt_1
che non è possibile capire dalla stessa quale nota il ricorrente abbia inviato alla Responsabile dell'AN e che ruolo abbia avuto nella sua predisposizione - conferma i limiti dei compiti amministrativi dallo stesso esercitati.
Infine, rispetto ai documenti sub doc. 34 (Comunicazione esito valutazione
Rapporto Finale) ancora rispetto alla annualità 2021, gli stessi sono tutti a firma della Responsabile dell'AN. Le tre note di “richiesta emissione avviso
PAGO PA”, anch'esse del 2023, sono espressive di una mera richiesta rivolta ad un ufficio interno dell' deputato all'emissione di tale tipologia di CP_3
avvisi, nelle ipotesi di restituzione di fondi non spesi da parte dei beneficiari.
Le stesse considerazioni sopra espresse con riferimento alla documentazione allegata rispetto alle annualità 2017, 2018, 2019 e 2021, valgono, in termini identici, per la documentazione allegata sub doc. 35, 36, 37 (Esiti del processo di selezione), 38 (Trasmissione convenzione perfezionata), rispetto alla annualità 2022.
Inoltre, sempre rispetto alla annualità 2022, con riferimento al doc. 39 relativamente alle presunte attività di assistenza, si osserva che, ancora una volta, tutte le note (allo stesso doc. riconducibili) aventi estensione solo numerica, sono a firma della Responsabile dell'AN, risultando del tutto inidonee ad esprimere il contributo apportato dal ricorrente. Le altre e-mail allegate sub doc. 39, trasmesse dal invece, ribadiscono i limiti Pt_1
limitatezza dei compiti amministrativi dallo stesso esercitati, che, almeno in prevalenza, erano tipici di un 8° livello.
Nelle e-mail del 12 giugno 2022 (“Digli che dovranno quindi debitamente giustificarlo ma solo ed esclusivamente a rapporto finale”), del 6 settembre 2022, del 12 settembre 2022 e del 13 settembre 2022, la fornisce al Per_1
ricorrente precise indicazioni vincolanti sulle attività da svolgere e sulle modalità con cui procedere in tal senso.
Nessuna documentazione viene invece prodotta dal ricorrente per il 2022 rispetto alla valutazione dei rapporti intermedi (Esito valutazione Progress
Report) e dei rapporti finali (Comunicazione esito valutazione Rapporto
Finale).
Anche la documentazione riportata sub doc. 41 del ricorso, all'esito della redistribuzione dei progetti, reca in via esclusiva la firma della Responsabile dell'AN. In ogni caso, si tratta di una mera comunicazione di un fatto storico, come tale priva di alcuna rilevanza e nessuna effettiva rilevanza assume anche la documentazione riportata sub doc. 42, atteso che, anche laddove le note effettivamente sottoscritte dalla Responsabile dell'AN sub doc. 41 siano state predisposte dal ricorrente, le stesse note non sono altro che un mero format, predisposto dalla RD, al cui interno inserire – come mero data entry – i dati anagrafici e di contatto dei beneficiari per adattarle al caso concreto.
Le considerazioni sopra estese rispetto alla documentazione allegata in relazione alle annualità 2017, 2018, 2019, 2021 e 2022, valgono, in termini identici, per la documentazione allegata sub doc. 43, 44, 45 (Invito a presentare proposte 2023 — EAC/A10/2022 - Risultati processo di allocazione del budget), 46 (Trasmissione convenzione perfezionata), rispetto alla annualità 2023.
In ogni caso, sempre rispetto alla annualità 2023, con riferimento al doc. 47 relativamente alle presunte attività di assistenza, i documenti allegati dal ribadiscono la limitatezza dei compiti amministrativi dallo stesso Pt_1
esercitati: nelle e-mail del 12 ottobre 2023, il SI. si limita a comunicare ad un Pt_1
beneficiario che la convenzione non è stata sottoscritta digitalmente e ad un altro beneficiare che l'indomani gli avrebbe trasmesso la convenzione;
con la e-mail del 19 ottobre 2023, il medesimo si limita a trasmettere alla
Responsabile dell'AN una convenzione;
con la e-mail del 6 novembre 2023, il ricorrente si limita a richiedere della documentazione mancante all'esito della verifica della check list prevista dal sistema SQC;
l'e-mail del 2 gennaio 2024 indica semplicemente un link del Programma
Erasmus+ ad un beneficiario;
rispetto alla e-mail del 31 ottobre 2023, occorre prendere in considerazione l'indicazione precedentemente ricevuta con e-mail dello stesso giorno dalla
RD, di cui all'ALL. 9 alla comparsa di costituzione, in cui viene indicato al Genovesi come procedere;
rispetto alla e-mail del 15 gennaio 2024, è provato per tabulas che la
RD ha comunicato in pari data, come da All. 8 del resistente alla memoria di costituzione, di indicare al beneficiario di chiamare, per chiarimenti, la stessa RD.
Nessuna rilevanza può assumere la documentazione sub doc. 48 (Cartella lavoro per altro tutor) in quanto espressiva delle ordinarie attività di contatto, confronto tra colleghi in AN anche in considerazione dell'importanza che il team working riveste all'interno dell'AN, anche nell'ambito del SGQ.
Rispetto alla documentazione allegata al ricorso sub doc. 49 (Verifiche esterne) del ricorso, appare totalmente irrilevante l'attività resa in occasione degli audit esterni.
In tale contesto il SI. doveva semplicemente verificare che nei Pt_1
sistemi di documentazione elettronica (EplusLink e FO) fossero correttamente archiviati i documenti di progetto. Le mansioni allo stesso delegate in questa sede consistevano, quindi, in una mera verifica desk di corretta archiviazione. Tale circostanza trova conferma nel contenuto delle e- mail:
- del 10 aprile 2018, del 6 aprile 2022 e del 19 febbraio 2020, in cui la
RD elenca, puntualmente, al SI. i documenti che egli Pt_1
avrebbe dovuto preparare, eliminando quindi ogni margine di autonomia in capo allo stesso;
- del 23 febbraio 2023, in cui la precisa: “In allegato il campione dei Per_1
progetti sottoposti a controllo e la pista dei controlli, ossia i documenti che gli auditor prenderanno in visione (i documenti che ci riguardano sono evidenziati in giallo)”, conformando dunque integralmente l'attività meramente esecutiva del ricorrente;
- del 28 marzo 2023, in cui la indica al ricorrente di “iniziare a Per_1
controllare i dossier su FO”, ossia sul sistema di conservazione documentale elettronico adottato dall' CP_3
- del 30 marzo 2022, in cui la stessa RD, analogamente, precisa
“Ecco la pista di controllo. Spero sia chiara ma se avete dubbi chiedete prima di iniziare il lavoro”; dell'11 aprile 2022, in cui la da una indicazione perentoria al Per_1
ricorrente sulla documentazione da collazionare.
Ulteriore conferma di tale ruolo del si rinviene nella Pt_1
documentazione allegata alla memoria di costituzione e segnatamente nelle comunicazioni, rinvenibili nell'All. 7, con le quali la ha Per_1
costantemente comunicato al SI. il contenuto delle risposte da Pt_1
trasmettere ai soggetti beneficiari.
In relazione al punto 7 della parte in fatto del ricorso (pag. 15), occorre rilevare che la definizione di tutor dei singoli enti beneficiari deve essere intesa come assolutamente irrilevante ai fini della contestazione della mansioni svolte rispetto all'inquadramento formale posseduto, atteso che,
l'attività di tutor si riduce ad una funzione di interfaccia, di mero front office, tra l' (ed i soggetti che, a diverso titolo, hanno nell'ambito della stessa ruoli operativi) ed i soggetti beneficiari.
Ancora una volta si rileva la totale assenza di istanze istruttorie idonee del ricorrente anche rispetto alla presunta assunzione, del tutto indimostrata, di una “rilevante responsabilità e ampia e crescente autonomia gestionale nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative”.
Ai fini delle pretese avanzate in ricorso, del tutto irrilevante deve ritenersi anche quanto dedotto al punto 9 della parte in fatto del ricorso (pag. 16) in merito all'apprezzamento dei beneficiari.
Le formule di rito ed i ringraziamenti riportati nelle e-mail, di cui al doc. 50 del ricorso, non forniscono prova alcuna circa le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del SI. Considerazioni Pt_1
analoghe debbono essere estese ai doc. 51, 52 e 53. Le indicazioni ivi contenute in merito alla valutazione della performance del ricorrente costituiscono elementi del tutto inidonei ad apportare alcuna conferma alle pretese avanzate dal ricorrente. Tutto il personale INAPP inquadrato nei livelli IV-VIII è, infatti, sottoposto indistintamente alla valutazione della performance ai fini del pagamento della parte del trattamento accessorio destinata alla produttività. La scheda utilizzata in istituto in sede di valutazione è standard, unica per tutto il personale inquadrato nei diversi profili e livelli di inquadramento.
La circostanza poi che il SI. abbia ricevuto ottime valutazioni non Pt_1
ha alcuna incidenza rispetto alla riconducibilità delle mansioni svolte all'inquadramento formale posseduto, dimostrando solo che il ricorrente ha svolto le mansioni proprie della propria categoria d'appartenenza -
Operatore di Amministrazione di VIII livello professionale - con diligenza e profitto.
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A questo punto è necessario riportare, avendo a riferimento l'All. 1 del D.P.R.
n. 1717/1991 (si è detto, unica fonte di riferimento), quale sia la esatta declaratoria degli inquadramenti da comparare:
1) Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca:
“Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami.
Requisiti culturali: diploma di istruzione secondaria di II grado.
Specializzazioni: attinenti alla professionalità richiesta.
Sfera di autonomia: nell'ambito delle direttive ricevute.
Grado di responsabilità: piena e riferita all'attività svolta ed ai relativi risultati.
Svolge mansioni tecniche specializzate la cui esecuzione: richiede una visione d'insieme di più attività interrelate per soddisfare eSIenze operative diverse;
presuppone la completa conoscenza delle tecniche del funzionamento e delle modalità di uso di macchine, strumenti e/o impianti e/o elaborazione di dati complessi;
comporta la capacità di valutazione per la scelta di elementi e l'esame dell'attendibilità dei risultati.
In campo informatico provvede alla realizzazione tecnica di procedure ed archivi e cura la gestione operativa dei sistemi e delle reti.
Esegue lavori tecnici che richiedono un approccio di tipo teorico per applicare tecniche, procedure e metodi di lavori di tipo specialistico.
Svolge mansioni specializzate che comportino le capacità di valutazione per
l'adozione di scelte operative e per la validazione di risultati;
sviluppare le progettazioni di procedure e archivi nel campo informatico.
Il profilo di collaboratore tecnico degli Enti di ricerca è articolato, oltre che sulla posizione di collaboratore tecnico Enti di ricerca VI livello professionale, sulle ulteriori posizioni di collaboratore tecnico Enti di ricerca V livello professionale e collaboratore tecnico Enti di ricerca IV livello professionale;
ulteriori posizioni in corrispondenza delle quali è riconosciuta una maggiore capacità professionale da collocare nell'ambito della organizzazione del lavoro dell'Ente, nonché in particolare per il collaboratore tecnico Enti di ricerca IV livello professionale, la possibilità di assumere anche la funzione di coordinamento delle professionalità attinenti al medesimo profilo”.
Ma allora, preso atto di quanto previsto in proposito all'All. 1 del D.P.R. n.
171/1991, l'inquadramento del Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (di V livello professionale), come si ricava agevolmente comparando la declaratoria sopra riportata, da una parte, e le deduzioni formulate in ricorso rispetto alle attività svolte (anche alla luce della documentazione allegata), dall'altra, risulta estraneo alle attività in concreto svolte dal SI. le quali si Pt_1
sono prevalentemente estrinsecate, come evidenziato, nella mera esecuzione delle direttive ed istruzioni ricevute, senza implicare, in alcun caso, forme di autonomia operatività, decisionale e/o discrezionale, che come si è visto resta del tutto indimostrata. Nulla di quanto il ha documentato o chiesto di provare dimostra Pt_1
che il medesimo abbia mai avuto una responsabilità “piena e riferita all'attività svolta ed ai relativi risultati”, abbia svolto “mansioni tecniche specializzate”,e tanto meno mansioni che richiedono “una visione d'insieme di più attività interrelate per soddisfare eSIenze operative diverse “, ovvero una attività che
“comporta la capacità di valutazione per la scelta di elementi e l'esame dell'attendibilità dei risultati”.
Il ricorrente non ha svolto, tanto meno con carattere di prevalenza, “mansioni specializzate che comportino le capacità di valutazione per l'adozione di scelte operative e per la validazione di risultati;
sviluppare le progettazioni di procedure e archivi nel campo informatico” e non ha mai eseguito “lavori tecnici che richiedono un approccio di tipo teorico per applicare tecniche, procedure e metodi di lavori di tipo specialistico”: la sua attività, infatti, è stata essenzialmente di natura amministrativa, d'ordine, nell'ambito delle istruzioni precise e vincolanti ricevute dalla RD , quest'ultima avente inquadramento da Per_1
Collaboratore di Amministrazione di VI livello professionale e che solo nel
2022, a seguito del superamento della selezione di cui all'Avviso n. 1 del 2021
– Procedura selettiva interna, per la progressione di livello nei profili, per il personale appartenente ai livelli IV – VIII sopra richiamato, ha avuto accesso al V livello di inquadramento, e cioè il livello oggi preteso in via principale al SI. Pt_1
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Vediamo adesso, più nel dettaglio, la figura del Funzionario di
Amministrazione (5° livello):
“ Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami.
Requisiti culturali: diploma di laurea al settore di applicazione e conoscenza di una lingua straniera parlata e scritta. Sfera di autonomia: nell'ambito di norme generali per tutto ciò che concerne
l'esercizio delle proprie funzioni e per la conseguente utilizzazione funzionale del personale eventualmente assegnatogli.
Grado di responsabilità: piena e diretta riferita al conseguimento degli obiettivi previsti dai piani e dai programmi di lavoro.
Nell'ambito di indirizzi generali in materia tecnico- amministrativa-economica, finanziaria, promozionale, attua i programmi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi, svolge attività di studio e di programmazione anche dirette alla organizzazione, razionalizzazione delle procedure e delle nuove tecniche e metodologie di lavoro, assicurandone, con piena autonomia, anche l'attuazione.
Partecipa all'individuazione degli obiettivi e dei volumi di produzione.
Provvede direttamente alla redazione e sottoscrizione di atti e provvedimenti di natura amministrativa, contabile e finanziaria attribuiti alla sua competenza specifica, ovvero alla predisposizione di quelli di competenza dei livelli superiori.
Svolge attività di collaborazione direttiva ed attività di studio bibliografico e della formazione del personale eventualmente assegnatogli.
Svolge le funzioni di segretario di comitati, commissioni e simili.
Esplica attività istruttoria inerente alla risoluzione delle vertenze normative ed economiche in materia di rapporto di lavoro. Nell'ambito dell'attività di programmazione, pianificazione e controllo cura la raccolta delle informazioni necessarie per l'analisi del lavoro, l'applicazione dei metodi di misurazione e degli standards di produttività, vanificando altresì i risultati ed i costi dei piani di intervento provvedono alla redazione dei consuntivi di gestione.
Rilascia copie, estratti e certificati nell'ambito della propria attribuzione.
Oltre le mansioni già indicate il funzionario di amministrazione di IV livello professionale può essere preposto a strutture organizzative anche a rilevanza esterna non attribuibili al Dirigente, adottare, ove previsto dalle funzioni attribuite al settore, documenti ed atti di natura vincolata previsti da procedure predeterminate aventi anche rilevanza esterna, sostituire il Dirigente in caso di assenza od impedimento”.
Anche in questo caso si osserva che, tenuto quanto previsto in proposito all'All. 1 del D.P.R. n. 171/1991, il non avendo peraltro articolato Pt_1
alcuna prova idonea a fornire la relativa dimostrazione, non ha mai avuto
“piena e diretta riferita al conseguimento degli obiettivi previsti dai piani e dai programmi di lavoro”; non ha mai attuato “i programmi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi, svolge attività di studio e di programmazione anche dirette alla organizzazione, razionalizzazione delle procedure e delle nuove tecniche e metodologie di lavoro, assicurandone, con piena autonomia, anche l'attuazione”; non ha mai partecipato “all'individuazione degli obiettivi e dei volumi di produzione”, né ha mai provveduto “direttamente alla redazione e sottoscrizione di atti e provvedimenti di natura amministrativa, contabile e finanziaria attribuiti alla sua competenza specifica, ovvero alla predisposizione di quelli di competenza dei livelli superiori”. Non ha mai esplicato “attività istruttoria inerente alla risoluzione delle vertenze normative ed economiche in materia di rapporto di lavoro”.
Né alcun rilievo può in questa sede essere attribuito alle pretese “funzioni di segretario di comitati, commissioni e simili”. Difatti, con tale espressione, il citato
D.P.R., fa riferimento a funzioni rilevanti in sede di attività da segretario, ossia l'istruttoria di organi di valutazione di particolare rilevanza e complessità, basti pensare alle attività che svolge un segretario di una commissione di concorso. Nel caso di specie, di contro, il richiama, Pt_1
per la riconducibilità delle sue mansioni all'inquadramento in questione,
l'attività di membro del “Comitato nazionale di selezione delle candidature relative all'Invito a presentare proposte 2022”, di cui al doc. 56 del ricorso. In tale contesto, peraltro, per la sola giornata del 22 dicembre 2022 (avendo il
Comitato completato i suoi lavori in un solo giorno), come indicata della nota allegata dal sub doc. 56 cit., il ricorrente, nella sua veste di risorsa Pt_1
dell' , ha svolto un ruolo di mero supporto documentale, nemmeno istruttorio, in favore dei altri colleghi, estranei all , chiamati a selezionare le candidature degli esperti cui affidare incarichi di valutazione dei progetti da ammettere a finanziamento.
L'avvenuto svolgimento di mansioni di V livello professionale di Funzionario di Amministrazione da parte del di sicuro non può essere provato Pt_1
da un simile evento a fronte, peraltro, della necessità di dimostrare anche il carattere continuativo e prevalente delle superiori mansioni svolte.
Insomma, quanto si legge a pag. 21 del ricorso: (“l'attività di membro del
Comitato nazionale di selezione delle candidature relative all'invito a presentare proposte 2022 (cfr. doc. 56 – Nomina membri del Comitato nazionale di selezione delle candidature relative all'Invito a presentare proposte 2022) riconducibile tra le mansioni previste per l'operatore di V Livello professionale”), costituisce evento, comunque ben delimitato, di scarso rilievo nell'indagine.
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Vediamo adesso la figura del Collaboratore Tecnico ER di VI livello professionale perché, ferma la declaratoria già richiamata e valida per i tre livelli (IV, V e VI) dell'inquadramento del Collaboratore Tecnico Enti di
Ricerca, l'attività svolta dal ricorrente, per come dallo stesso dedotta, è del tutto estranea anche al VI livello dell'inquadramento in questione.
L'attività svolte del SI. infatti, come già evidenziato, si è esplicata, Pt_1
certamente con carattere di prevalenza, nella mera esecuzione delle direttive ed istruzioni ricevute, senza avere alcuna forma di autonomia, alcun margine di operatività decisionale e discrezionale, si ribadisce del tutto indimostrata.
In tale ambito, come pure già evidenziato, l'attività di tutoraggio (pag. 21 del ricorso: “l'attività di tutoraggio, anche in piattaforme comunitarie, che porta all'emanazione di emendamenti, attività di assistenza e valutazione dei rapporti, che presuppone la completa conoscenza delle tecniche del funzionamento e delle modalità di uso dei dispositivi elettronici e l'elaborazione di dati complessi attraverso piattaforme comunitarie e interne come VI e FO (cfr. doc. 57 – Pt_6
Valutazioni KA121 e casi particolari), dai quali si evince chiaramente come il lavoro sia stato svolto utilizzando le piattaforme comunitarie – per il rigetto e per la valutazione – e interne – per poter archiviare tutte le e-mail di richiesta di integrazione/rigetto), riconducibile tra le mansioni tecniche specializzate, la cui esecuzione richiede una visione d'insieme di più attività interrelate per soddisfare eSIenze operative diverse, previste per l'operatore di VI Livello professionale”; pag.
23 del ricorso: “l'attività di tutoraggio e successive valutazioni in merito alle modalità di prosecuzione dell'attività, riconducibile tra le mansioni specializzate, che comportano le capacità di valutazione per l'adozione di scelte operative e per la validazione di risultati, previste per l'operatore di VI Livello professionale”) svolta dal SI. sempre stata conformata dalle istruzioni ricevute dalla SI. Pt_1
o dal doversi attenere in modo puntuale alle linee Guida in uso Per_1
presso l'AN ed alla modulistica predefinita per ogni diversa fase del procedimento di finanziamento dei beneficiari. In tale contesto, il ricorrente si
è essenzialmente limitato a fare da interfaccia nella veicolazione delle comunicazioni dei beneficiari verso i colleghi dell'AN chiamati ad assumere ruoli operativi (come per la RD) e/o decisionali (come per la
Responsabile dell'AN).
Di tale situazione è ben consapevole il ricorrente, che nel suo capitolo di prova testimoniale n. 3, pag. 37 del ricorso, finisce per ammettere, come si è detto, che “si coordinava quotidiamente“con la coordinatrice di progetto.
Il ricorrente non hai svolto, “mansioni tecniche specializzate”, meno che mai, in modo prevalente, mansioni che richiedono “una visione d'insieme di più attività interrelate per soddisfare eSIenze operative diverse”, atteso che, per quello che risulta dagli atti, le attività di sua assegnazione sono sempre state assai limitate.
È poi evidente che rispetto alla declaratoria del 1991, il far ricorso a partire dal 2017 (quindi in un periodo in cui il Personal Computer è l'interfaccia essenziale, naturale dell'attività di qualsiasi pubblico dipendente) a piattaforme informatiche, come quelle implementate dalla Comunità Europea per la presentazione dei Progetti da parte dei Beneficiari o quelle adottate dall' per la conservazione documentale (FO) o per la CP_3
dematerializzazione dei procedimenti amministrativi (VI), non è sufficiente a dimostrare le pretese avanzate dal ricorrente. Tali software, come giustamente evidenziato dal resistente, oggi fanno parte integrante delle attività correnti, sono necessari a tutto il personale ed il loro utilizzo non
è in alcun modo limitato per attività appartenenti ad un solo e determinato livello/profilo di inquadramento.
Nulla dimostra quindi anche l'argomentazione, di cui a pag. 22 del ricorso, secondo cui “in campo informatico, l'attività di realizzazione tecnica di procedure e archivi e cura la gestione operativa dei sistemi e delle reti come FO e le piattaforme comunitarie, riconducibile tra le mansioni previste per l'operatore di VI
Livello professionale”.
Per le stesse ragioni, il non ha mai svolto attività che “comporta la Pt_1
capacità di valutazione per la scelta di elementi e l'esame dell'attendibilità dei risultati”, né ha mai svolto “mansioni specializzate che comportino le capacità di valutazione per l'adozione di scelte operative e per la validazione di risultati;
sviluppare le progettazioni di procedure e archivi nel campo informatico”, dovendosi attenere a istruzioni precise e vincolanti che sostanzialmente azzeravano ogni valutazione e scelta e non avendo in alcun modo chiesto con idonee allegazioni istruttorie di fornire una simile dimostrazione. Allo stesso tempo, nessuna rilevanza, per le considerazioni sopra espresse, assume l'argomentazione, non accompagnata peraltro da alcuna corrispondente capitolazione istruttoria, secondo cui, sempre a pag. 22 del ricorso, “l'attività di valutazione dei rapporti finali per la scelta di elementi e l'esame dell'attendibilità dei risultati, riconducibile tra le mansioni previste per l'operatore di
VI Livello professionale” ed a pagg. 22-23, “l'attività di valutazione del rapporto finale, su piattaforme europee/contrattualizzazione, che avviene dopo la verifica dei documenti e solo dopo aver verificato i requisiti per poter procedere al perfezionamento della convenzione (es. decorrenza antimafia), riconducibile tra le i lavori tecnici previsti in capo all'operatore di VI Livello professionale”.
Si è già detto di questa presunta attività di valutazione di imprecisato contenuto.
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Passiamo infine alla figura del Collaboratore di amministrazione di VII livello professionale al fine di evidenziare come anche la corrispondente domanda subordinata di inquadramento superiore sia infondata.
“Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami.
Requisiti culturali: diploma di istruzione secondaria di II grado.
Sfera di autonomia: nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o in procedure definite ed in direttive di massima o prescrizioni di superiori.
Grado di responsabilità: riferita alle attività direttamente svolte e/o del gruppo eventualmente coordinato.
Svolge attività istruttoria e di revisione di atti, provvedimenti e documenti anche di natura contabile finanziaria, comportante anche l'applicazione di norme, avvalendosi all'occorrenza di procedure e strumenti informatici.
Cura i servizi di cassa, economato e di sportello con rilascio di informazioni all'utenza, utilizzando anche procedure automatizzate interattive. Esplicita attività di segreteria e funzione di Segretario di Comitati, Commissioni e simili.
Cura la tenuta dei registri, libri contabili e documenti specifici del settore di appartenenza;
provvede alla tenuta degli schedari bibliografici.
Utilizza le procedure anche di tipo informatico per la gestione, preparazione, integrazione e ricerca dei dati, dei testi e delle informazioni.
Svolge mansioni che comportino capacità di valutazione per l'adozione delle procedure amministrative …”.
In tale ambito, il nonostante quanto allegato con formule di stile a Pt_1
pag. 23 del ricorso senza accompagnare tale deduzione con l'articolazione di alcuna idonea istanza istruttoria (“attività istruttoria e di revisione di atti e documenti anche di natura contabile finanziaria, avvalendosi di procedure e strumenti informatici come la valutazione dei rapporti finali che comporta anche una verifica finanziaria – valutazione di modifiche al budget, riconducibile tra le mansioni previste per l'operatore di VII Livello professionale”), non ha mai svolto, come già evidenziato, tantomeno con carattere di prevalenza, alcuna attività istruttoria e di revisione di atti e documenti, né alcuna attività di valutazione propriamente intesa, atteso che si è sempre essenzialmente limitato ad un mero data entry sulle base dei dati, concetti, temi, standard, format, checklist e indicazioni forniti/predisposti dalla RD . Per_1
Per quanto attiene all'argomentazione sempre di pag. 23 del ricorso, secondo cui “l'attività di segreteria consistente nella tenuta dei registri, libri contabili e documenti specifici del settore di appartenenza e provvede alla tenuta degli schedari bibliografici (cfr. doc. 56), riconducibile tra le mansioni previste per l'operatore di VII
Livello professionale ovvero la funzione di Segretario di Comitati, Commissioni, riconducibile tra le mansioni previste per l'operatore di V Livello professionale”, il SI. semplicemente si serviva della documentazione presente nei Pt_1
repository informatici a disposizione di tutto il personale dell' . In merito alla funzione di Segretario di Comitati e Commissioni si è trattato, come visto, di una attività assolutamente episodica, priva dei crismi della natura segretariale, visto che il ricorrente doveva solo assicurarsi di garantire, per conto dell' , la documentazione necessaria al Comitato.
Per quanto attiene all'argomentazione sempre di pagg. 23 e 24 del ricorso
(“l'attività di tutoraggio consultando documenti ufficiali rilasciati dalla Commissione europea o dall'Agenzia nazionale anche con l'utilizzo delle piattaforme europee (cfr. doc. da 9 a 13, da 16 a 20, da 23 a 27, da 30 a 34, da 37 a 39, da 45 a 50 e il 57), riconducibile nell'attività di utilizzo di procedure, anche di tipo informatico, per la gestione, preparazione, integrazione e ricerca dei dati, dei testi e delle informazioni, prevista in capo all'operatore di VII Livello professionale;
l'attività di tutoraggio e assunzione di successive scelte in merito alla prosecuzione del progetto (cfr. doc. da 9
a 13, da 16 a 20, da 23 a 27, da 30 a 34, da 37 a 39, da 45 a 50 e il 57), riconducibile tra le mansioni che comportano capacità di valutazione per l'adozione di procedure amministrative previste per l'operatore di VI Livello professionale”), va confermato che lo stesso non ha svolto, in concreto, alcuna attività di valutazione (non residuando alcun margine di scelta, opinabilità, discrezionalità nelle attività dallo stesso poste in essere) ma ha, altresì, mancato di compiere attività di gestione, preparazione, integrazione e ricerca dei dati, dei testi e delle informazioni, atteso che si è limitato a inserire dati ed informazioni, acquisiti dalla documentazione presentata di soggetti beneficiari, negli spazi vuoti di modelli, standard di lettere (di cui al doc. 7 cit.) predisposti dalla
RD e presenti nel SGQ.
Questo è quello che risulta dagli atti e nessuna prova idonea a fornire una diversa dimostrazione è stata chiesta dal ricorrente.
Per le esposte ragioni il ricorso va respinto senza dilazione secondo le regole del processo del lavoro. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra il e il datore di lavoro mentre vanno ovviamente compensate le Pt_1
spese nei confronti dell' CP_2
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
condanna a rifondere all' Parte_1 Controparte_1
, le spese di lite liquidate in € 3000,00, oltre spese
[...]
generali (15%), compensando le altre spese.
Roma 11.02.2025
Il Giudice
Umberto Buonassisi