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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5772 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: Dott.ssa Cecilia De Santis PRESIDENTE Dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio CONSIGLIERE Dott. Biagio Roberto Cimini CONSIGLIERE rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5736 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza dell'1.10.2024, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
T R A
nata a [...] il [...] e res. in Roma viale Parte_1
Marx 232, C.F. , elett.te domiciliata in Roma presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Antonio Petrongolo (CF ), sito alla Via C.F._2
Lorenzo il Magnifico 84, questi con utenze Tel. / Fax 06.44245729, quale mail, nonchè PEC Email_1
, presso le quali si desidera ricevere Email_2
comunicazioni, ciò per giusta delega resa con separato atto
APPELLANTE
E
, c.f. , residente in Controparte_1 C.F._3
Roma, via Camillo Pilotto, n. 85, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Carlini
(c.f. ), PEC: C.F._4
, fax. , che Email_3 P.IVA_1
r.g. n. 1 si dichiara antistatario ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
Piazza Cola di Rienzo, n. 92 (00192), in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
OGGETTO: Vendita di cose immobili - Appello avverso la sentenza n.
1681/2018 del Tribunale ordinario di Roma, X sezione civile, pubblicata in data
24/01/2018 CONCLUSIONI: All'udienza dell'1. 10. 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE Con la sentenza di cui in rubrica il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così ha provveduto:
1. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 7.000,96, oltre interessi legali dal 24.10.2014
[...]
al saldo, rigettando le maggiori pretese dell'attrice;
2. Dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Per quanto riguarda il giudizio di primo grado si rimanda alla sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di appello ritualmente notificato ha proposto Parte_1
appello per rassegnare le seguenti conclusioni:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello civile di Roma adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, così giudicare disporre:
1) In rito a conferma della tardività delle pretese creditorie e dei versamenti dei ratei, ammontanti ad €. 12.457,68 opposti in compensazione dalla convenuta, dichiararle decadute ed inammissibili e per l'effetto escluse dal thema decidendum del presente giudizio;
2) in riforma della sentenza impugnata, accogliendo il presente gravame di
r.g. n. 2 appello, accertare e dichiarare che il credito vantato dall'appellante nei confronti della parte convenuta sig.ra , per la quota parte Controparte_1
al 50% dei ratei versati all' per l'acquisto dell'appartamento di viale CP_2
Tirreno n. 187 sc H int. 7, al netto delle effettuate deduzioni, ammonta ad €
25.348,95 oltre interessi legali con le decorrenze da ogni singolo versamento, con riferimento al periodo dei versamenti effettuati dall'appellante, intercorrente tra l'1/2/2006 e l'8/3/2017;
3) Condannare, per l'effetto, la sig.ra a corrispondere Controparte_1
all'appellante la somma di €. 25.348,95 o quella diversa ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali con le decorrenze previste per legge;
4) Condannare, infine, la sig.ra a rifondere, a favore Controparte_1
dell'appellante, le spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio oltre il 15% delle spese generali, CA ed Iva come per legge, da distrarsi a favore del difensore che se ne dichiara antistatario.
In via istruttoria, se necessario, ammettere interrogatorio formale della convenuta e prova testi sulle circostanze indicate sub 1- 2- 3- 4 della narrativa dell'atto introduttivo del giudizio di 1° grado, che qui devono intendersi richiamate e trascritte con i testi indicati.
Disporre, ove ritenuta necessaria, una CTU contabile per l'accertamento e la determinazione del credito vantato dall'appellante”.
Si è costituita per rassegnare le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni avversa istanza e richiesta disattesa:
In via preliminare:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per i motivi tutti esposti nel presente atto;
In via principale:
Nel merito:
r.g. n. 3 - Accertare e dichiarare l'infondatezza sia in fatto che in diritto del presente appello per i motivi tutti esposti nel presente atto e per l'effetto
- Rigettarlo integralmente, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata;
- Condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente legale che si dichiara antistatario”.
In data 3. 1. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore. All'udienza dell'1.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata ex artt. 342 e 348 bis c. p. c.
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.
Infatti, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnati e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentative che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che l'occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Orbene, nel caso di specie l'appellante ha comunque prospettato le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e relative doglianze, né al momento della valutazione dell'appello esso era manifestamente infondato od era privo della ragionevole probabilità di essere accolto: conseguentemente l'eccezione sollevata non può essere accolta.
r.g. n. 4 L'appello proposto è infondato e deve essere respinto.
L'appellante ha proposto tre motivi di gravame.
Con il primo ha censurato la violazione e falsa applicazione degli artt.
166 e 167 c.p.c.
L'appellante ha sostenuto che i crediti ed i versamenti opposti in compensazione da parte appellata dovrebbero essere considerati inammissibili in quanto proposti con domanda riconvenzionale tardiva, dopo la scadenza dei termini prescritti dagli artt. 166 e 167 c.p.c., evidenziando che il Tribunale, pur riconoscendo la tardività e l'inammissibilità dell'eccezione in senso stretto, ha poi comunque considerato i relativi crediti, detraendoli dall'importo finale accertato.
Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto in ordine all'erroneità del calcolo delle pretese creditorie.
L'appellante ha asserito che il giudice di prime cure avrebbe errato nell'effettuare il calcolo di quanto avrebbe dovuto percepire dalla sorella in virtù dei pagamenti che la stessa aveva effettuato anche in suo favore per il pagamento delle rate di acquisto dell'immobile di Viale Tirreno, n. 187.
Inoltre, l'appellante ha evidenziato che la richiesta di ottenere la condanna al pagamento dei ratei non riguardava solo i ratei maturati e scaduti, ed a tal proposito il Tribunale non avrebbe considerato che la richiesta dei ratei successivi fossero quelli maturati e dalla stessa pagati nel corso del giudizio di primo grado, venendosi così a determinare semplicemente un'integrazione della domanda di credito introduttiva del giudizio.
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato l'ingiustificata ed immotivata decisione del giudice di primo grado di compensare le spese di giudizio. L'appellante ha osservato che il Tribunale avrebbe violato il principio della soccombenza, evidenziando che, di regola, dovrebbe essere la parte soccombente a dover rifondere alla parte vincitrice le spese sostenute nel corso del giudizio. Nel caso di specie la compensazione sarebbe da un lato r.g. n. 5 un'ingiustificata punizione a carico dell'appellante, e dall'altro un immeritato vantaggio a favore dell'appellata.
I tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto strettamente connessi, sono infondati e devono essere respinti.
L'appellante ha contestato il calcolo effettuato dal giudice di prime cure che avrebbe determinato una riduzione del credito fatto valere per effetto di una compensazione tardiva ed inammissibile, considerando erroneamente i versamenti effettuati dall'appellata che, invece, in quanto tardivamente eccepiti, avrebbero dovuto essere considerati tamquam non essent.
Ad avviso di questa Corte la doglianza è destituita di qualsiasi fondamento giuridico.
Infatti, la compensazione non può riguardare i pagamenti effettuati da negli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e parte del 2012, i Controparte_1
cui versamenti, tra l'altro, erano stati debitamente e tempestivamente provati dalla stessa con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 14696/2025; n.
33872/2022) ha affermato che “in tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) si distingue da quella propria, disciplinata dagli articoli 1241 e ss. c.c., poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, e si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti. E' per questo che il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo”.
Questo meccanismo non necessita di un'eccezione di parte o di una domanda riconvenzionale da parte del debitore, in quanto si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale (v. Cass. sent. n. 29769/2006); del resto,
r.g. n. 6 non considerare gli importi pagati dall'appellata e pretendere dalla stessa la ripetizione delle stesse somme avrebbe determinato un ingiustificato arricchimento, inammissibile nel nostro ordinamento giuridico.
Allo stesso modo deve ritenersi infondata la richiesta di pagamento delle rate successive e non ancora scadute al momento della proposizione della domanda da parte dell'appellante.
Questa Corte, infatti, ritiene di dover condividere quanto affermato dal giudice di prime cure laddove ha affermato che: “Infatti, costituisce principio pacifico della disciplina delle obbligazioni solidali la possibilità degli altri condebitori solidali di opporre al debitore adempiente, che agisce in via di regresso nei loro confronti, tutte le eccezioni che avrebbero potuto opporre al creditore, tra cui rientra - per quel che qui più interessa - l'inesigibilità di parte del credito per via della rateizzazione concessa alle parti, purché tali eccezioni siano preesistenti all'adempimento da parte di uno dei condebitori (vedi in tal senso Cass. Sezioni Unite n. 32/1999; Cass. n. 2011/1994). Ora, l'art. 6 della scrittura privata del 12.1.2006 ha concesso alle acquirenti il beneficio della rateizzazione dei versamenti da effettuare in favore dell' , con la CP_2
conseguenza che quest'ultima non poteva e non può pretendere pagamenti di rate mensili che non siano già scadute (vedi doc. 2 di parte attrice). Pertanto, in virtù del principio esposto pocanzi e confortato dal costante orientamento della
Corte di Cassazione, neppure , debitrice adempiente, può Parte_1
agire in regresso nei confronti della condebitrice per Controparte_1
quella parte di debito ancora inesigibile, potendo rivalersi unicamente in relazione alle rate scadute e non pagate dalla convenuta”.
Il calcolo effettuato dal Tribunale ha preso correttamente in esame le sole rate oggetto della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, ovvero i ratei versati da dall'1.02.2006 fino al luglio 2014, rimanendo Parte_1
invece esclusi i pagamenti delle successive rate, rispetto ai quali non è stata offerta la relativa prova nel giudizio di primo grado.
r.g. n. 7 Deve quindi essere confermato l'importo dovuto da Controparte_1
alla sorella nella misura di € 7.000,96, somma così determinata dal Pt_1
Tribunale sulla base dei versamenti depositati nel corso del giudizio di prime cure e dei calcoli analiticamente illustrati (v. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, da intendersi qui integralmente richiamati).
Infine, in relazione all'asserita ingiustificata compensazione delle spese del giudizio di primo grado, questa Corte osserva che deve ritenersi legittimo l'esercizio, da parte del giudice, del potere di compensazione delle spese anche in caso di accoglimento dell'opposizione del ricorrente in misura inferiore rispetto a quanto sollecitato (v. Cass. ordinanza n. 34655/2023), e quindi deve essere condivisa la valutazione effettuata dal Tribunale al riguardo, che ha anche evidenziato la singolarità del presente giudizio, basato esclusivamente sull'esasperata litigiosità delle parti, tanto da rendere necessaria una pronuncia giudiziaria.
Alla luce di quanto sinora esposto i tre motivi di gravame devono ritenersi infondati e devono essere respinti.
Alla luce di quanto sinora esposto, l'appello deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Per effetto del rigetto dell'appello devono essere respinte anche le istanze istruttorie proposte dall'appellante.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore del difensore di dichiaratosi Parte_2
antistatario, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n.
228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
r.g. n. 8
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1681/2018 emessa dal Tribunale di Roma e pubblicata in data
24/01/2018 così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna a pagare in favore del difensore di Parte_1
, l'Avv. Franco Carlini, dichiaratosi antistatario, le Controparte_1
spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 5.809 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 9