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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/11/2024, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6708/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Francesca Neri, Giudice dott.ssa Arianna D'Addabbo, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6708/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERGHINI Parte_1 C.F._1
MARTINA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ALBERGHINI MARTINA
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ALBERGHINI MARTINA, elettivamente domiciliato in Via Samoggia Vecchia n. 7/E 40017 SAN
GIOVANNI IN PERSICETO presso il difensore avv. ALBERGHINI MARTINA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione di udienza.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 24 maggio 2024; sentiti all'udienza camerale i coniugi che hanno confermato la domanda;
rilevato che dall'unione dei coniugi è nata la figlia in data 4 dicembre 2010, ad oggi Per_1 minorenne;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
pagina 1 di 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alla disciplina introdotta con la l. 8 febbraio 2006 n. 5; visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P.Q.M
.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
(nata il [...] a [...] - Repubblica Ceca) Parte_1
e nato il [...] a [...] - Moldavia) Controparte_1
contratto a norma del codice civile il giorno 24 settembre 2019 a NA (BO) iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2019 parte seconda serie C n. 34;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
a) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e continuerà ad Per_1 essere collocata presso entrambi i genitori in modo alternato secondo le modalità paritetiche stabilite di seguito.
Le decisioni di maggior interesse, in particolare quelle destinate ad incidere sulla vita, sulla formazione, sull'istruzione e sui valori guida, sull'educazione di verranno assunte di comune Per_1 accordo e congiuntamente dai genitori.
Limitatamente alle decisioni su questioni ordinarie e relative alla quotidianità di , i genitori Per_1 eserciteranno la potestà separatamente e cioè di volta in volta verranno assunte dal genitore che in quel momento avrà con sé, senza preventiva e formale consultazione dell'altro. Per_1
Entrambi i genitori avranno, comunque il diritto e dovere di vigilare sull'istruzione, educazione e condizioni di vita della minore.
Entrambi i genitori, avendo la figlia presso di sé, si faranno carico della gestione quotidiana della stessa ed allo stesso modo faranno fronte al suo accudimento ed ai suoi impegni scolastici ed extrascolastici, tenendo sempre in massima considerazione le aspirazioni ed esigenze della minore, nonché mantenendo sempre vivi dialogo e collaborazione nell'interesse prioritario di;
Per_1
b) La residenza della minore, collocata pari – temporalmente presso entrambi i genitori, ai soli fini amministrativi è attualmente individuata nella residenza del padre in Bologna (BO), Via Giuseppe Rivani 95. La residenza di potrà essere concordemente modificata dai genitori, in futuro, Per_1 assecondando i desideri della minore nelle varie fasi della sua crescita;
c) Ciascun genitore terrà con sé la figlia per tempi equi ed alternati secondo le modalità Per_1 ed i tempi seguenti: pagina 2 di 3 • 3 giorni consecutivi (pernottamento compreso) con la madre e n. 3 giorni consecutivi (pernottamento compreso) con il padre, susseguendosi progressivamente nelle settimane. Es.: lunedì, martedì e mercoledì con la madre, giovedì, venerdì e sabato con il padre, domenica, lunedì e martedì con la madre, ecc.;
• Periodo estivo (da far coincidere con il periodo di sospensione dell'attività scolastica): n. 2 settimane, anche continuative con ciascun genitore;
• Periodo natalizio: ove possibile verrà mantenuta l'alternanza dei 3 giorni consecutivi con ciascun genitore, avendo cura, ogni anno, di alternare le festività. Es.: 24, 25 e 26 dicembre con la madre, 31 dicembre, 1 e 2 gennaio con il padre;
• Pasqua e Pasquetta con il medesimo genitore, ad anni alterni;
d) Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente con adeguato anticipo, possibilmente di una settimana o comunque tempestivamente, eventuali cambi dei turni lavorativi o impegni improrogabili che siano idonei a mutare il calendario come sopra pattuito;
e) Qualora un genitore volesse allontanarsi per brevi periodi (una settimana) per motivi non strettamente necessari (es. vacanza), dovrà comunicarlo con congruo anticipo, di almeno due settimane, all'altro genitore che, se disponibile, provvederà a gestire in detto periodo. In caso di Per_1 impossibilità del genitore che rimane, il genitore che si assenterà si farà carico di organizzare la gestione di facendo riferimento a rete familiare, baby-sitter (a proprie esclusive spese), ecc.; Per_1
f) Sono in ogni caso fatti sempre salvi i diversi accordi che di volta in volta si dovessero rendere contingenti ai fini della migliore gestione della minore;
g) In ragione del fatto che i coniugi hanno redditi similari e che il calendario di frequentazione con la figlia è attestato su una formale e sostanziale pari – temporalità, i Sigg.ri e Parte_1 CP_1 provvederanno direttamente al mantenimento ordinario ed ai bisogni materiali della figlia quando la avranno presso di sé.
h) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia, riguardanti la salute, la cura, l'educazione e l'istruzione della stessa, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Allo scopo le parti individuano tali spese e le modalità di assunzione delle medesime come segue
(riportandosi al Protocollo del su intestato Tribunale);
i) I genitori si prestano reciprocamente fin d'ora l'assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti (carta di identità e passaporto) validi per l'espatrio per sé medesimi e per la figlia minore. I documenti della minore validi per l'espatrio, nonché la tessera sanitaria ed il codice fiscale, saranno conservati presso la madre che sarà obbligata a consegnarli tempestivamente al padre a sua richiesta motivata dai bisogni relativi alla figlia. Per tutto quanto non esplicitamente precisato, i coniugi si rimettono alla normativa in vigore.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 30.10.2024
Il Presidente estensore dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Francesca Neri, Giudice dott.ssa Arianna D'Addabbo, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6708/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERGHINI Parte_1 C.F._1
MARTINA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ALBERGHINI MARTINA
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ALBERGHINI MARTINA, elettivamente domiciliato in Via Samoggia Vecchia n. 7/E 40017 SAN
GIOVANNI IN PERSICETO presso il difensore avv. ALBERGHINI MARTINA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione di udienza.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 24 maggio 2024; sentiti all'udienza camerale i coniugi che hanno confermato la domanda;
rilevato che dall'unione dei coniugi è nata la figlia in data 4 dicembre 2010, ad oggi Per_1 minorenne;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
pagina 1 di 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alla disciplina introdotta con la l. 8 febbraio 2006 n. 5; visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P.Q.M
.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
(nata il [...] a [...] - Repubblica Ceca) Parte_1
e nato il [...] a [...] - Moldavia) Controparte_1
contratto a norma del codice civile il giorno 24 settembre 2019 a NA (BO) iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2019 parte seconda serie C n. 34;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
a) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e continuerà ad Per_1 essere collocata presso entrambi i genitori in modo alternato secondo le modalità paritetiche stabilite di seguito.
Le decisioni di maggior interesse, in particolare quelle destinate ad incidere sulla vita, sulla formazione, sull'istruzione e sui valori guida, sull'educazione di verranno assunte di comune Per_1 accordo e congiuntamente dai genitori.
Limitatamente alle decisioni su questioni ordinarie e relative alla quotidianità di , i genitori Per_1 eserciteranno la potestà separatamente e cioè di volta in volta verranno assunte dal genitore che in quel momento avrà con sé, senza preventiva e formale consultazione dell'altro. Per_1
Entrambi i genitori avranno, comunque il diritto e dovere di vigilare sull'istruzione, educazione e condizioni di vita della minore.
Entrambi i genitori, avendo la figlia presso di sé, si faranno carico della gestione quotidiana della stessa ed allo stesso modo faranno fronte al suo accudimento ed ai suoi impegni scolastici ed extrascolastici, tenendo sempre in massima considerazione le aspirazioni ed esigenze della minore, nonché mantenendo sempre vivi dialogo e collaborazione nell'interesse prioritario di;
Per_1
b) La residenza della minore, collocata pari – temporalmente presso entrambi i genitori, ai soli fini amministrativi è attualmente individuata nella residenza del padre in Bologna (BO), Via Giuseppe Rivani 95. La residenza di potrà essere concordemente modificata dai genitori, in futuro, Per_1 assecondando i desideri della minore nelle varie fasi della sua crescita;
c) Ciascun genitore terrà con sé la figlia per tempi equi ed alternati secondo le modalità Per_1 ed i tempi seguenti: pagina 2 di 3 • 3 giorni consecutivi (pernottamento compreso) con la madre e n. 3 giorni consecutivi (pernottamento compreso) con il padre, susseguendosi progressivamente nelle settimane. Es.: lunedì, martedì e mercoledì con la madre, giovedì, venerdì e sabato con il padre, domenica, lunedì e martedì con la madre, ecc.;
• Periodo estivo (da far coincidere con il periodo di sospensione dell'attività scolastica): n. 2 settimane, anche continuative con ciascun genitore;
• Periodo natalizio: ove possibile verrà mantenuta l'alternanza dei 3 giorni consecutivi con ciascun genitore, avendo cura, ogni anno, di alternare le festività. Es.: 24, 25 e 26 dicembre con la madre, 31 dicembre, 1 e 2 gennaio con il padre;
• Pasqua e Pasquetta con il medesimo genitore, ad anni alterni;
d) Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente con adeguato anticipo, possibilmente di una settimana o comunque tempestivamente, eventuali cambi dei turni lavorativi o impegni improrogabili che siano idonei a mutare il calendario come sopra pattuito;
e) Qualora un genitore volesse allontanarsi per brevi periodi (una settimana) per motivi non strettamente necessari (es. vacanza), dovrà comunicarlo con congruo anticipo, di almeno due settimane, all'altro genitore che, se disponibile, provvederà a gestire in detto periodo. In caso di Per_1 impossibilità del genitore che rimane, il genitore che si assenterà si farà carico di organizzare la gestione di facendo riferimento a rete familiare, baby-sitter (a proprie esclusive spese), ecc.; Per_1
f) Sono in ogni caso fatti sempre salvi i diversi accordi che di volta in volta si dovessero rendere contingenti ai fini della migliore gestione della minore;
g) In ragione del fatto che i coniugi hanno redditi similari e che il calendario di frequentazione con la figlia è attestato su una formale e sostanziale pari – temporalità, i Sigg.ri e Parte_1 CP_1 provvederanno direttamente al mantenimento ordinario ed ai bisogni materiali della figlia quando la avranno presso di sé.
h) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia, riguardanti la salute, la cura, l'educazione e l'istruzione della stessa, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Allo scopo le parti individuano tali spese e le modalità di assunzione delle medesime come segue
(riportandosi al Protocollo del su intestato Tribunale);
i) I genitori si prestano reciprocamente fin d'ora l'assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti (carta di identità e passaporto) validi per l'espatrio per sé medesimi e per la figlia minore. I documenti della minore validi per l'espatrio, nonché la tessera sanitaria ed il codice fiscale, saranno conservati presso la madre che sarà obbligata a consegnarli tempestivamente al padre a sua richiesta motivata dai bisogni relativi alla figlia. Per tutto quanto non esplicitamente precisato, i coniugi si rimettono alla normativa in vigore.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 30.10.2024
Il Presidente estensore dott. Bruno Perla
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